Principali osservazioni al provvedimento avente per
oggetto:
DPR concernente il regolamento di cui allArt.34,
CO.1, L.189/02
Nota: La numerazione
degli articoli si riferisce al DPR 394/1999, come modificato dallo schema di
DPR in esame.
Permessi di soggiorno, famiglia e
lavoro:
Agire
in direzione di una maggiore semplificazione nelle procedure di rilascio dei
permessi di soggiorno e della carta di soggiorno per cercare di ridurre i
rischi di perdita del lavoro e dello status di regolare per motivi burocratici
Agire
in direzione di una maggiore
tutela dei percorsi di ricongiungimento familiare
Art. 11
comma 1, nuova lettera
Occorre che sia colmata una evidente lacuna del regolamento approvato
con il D.P.R. n. 394/1999.
Tra i permessi di soggiorno che per i quali il regolamento deve
prevedere una disciplina precisa mancano infatti altri tipi di permesso di
soggiorno istituiti da norme legislative (art. 34, comma 1, lett. b) T.U.):
1) permesso di soggiorno per attesa adozione
2) permesso di soggiorno per affidamento
Occorre altres una disciplina esplicita dei permessi di soggiorno
istituiti a seguito dellistituzione di specifici visti di ingresso, ma che non
sono previsti o non sono disciplinati da norme legislative:
1) permesso di soggiorno per motivi religiosi o di
culto;
2) permesso di soggiorno per visita;
3) permesso di soggiorno per missione.
Art. 13
comma aggiuntivo
Poich frequente che vi siano rappresentanze diplomatiche straniere che richiedono tempi lunghi per rinnovare i documenti di viaggio e i passaporti, si creano spesso molte difficolt per lo straniero che nelle more del rilascio del suo passaporto rinnovato debba chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno.
Occorre pertanto
prevedere che per presentare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno
sufficiente lattestazione della rappresentanza diplomatica o consolare che lo
straniero ha presentato la domanda per il rinnovo del passaporto, mentre il
passaporto nuovo o rinnovato dovr essere esibito soltanto ai fini del nuovo
rilascio.
Art. 13
Comma 2-bis
comma 3
Poich nel nuovo testo dellart. 42, comma 4
opportunamente si prevede che liscrizione al Servizio sanitario nazionale non
cessa in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, occorre sopprimere dalla
disposizione in questione lobbligo di presentazione della ricevuta di
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, che diventa ora del tutto
inutile.
Art. 14
co. 4 bis Rispetto alle conversioni dei permessi
per studio in permesso per lavoro, la previsione di detrazione dalle quote per
lanno successivo dovrebbe essere estesa a tutti i casi di conversione di
permesso per studio o formazione successiva al conseguimento del titolo o, in
mancanza, alla conclusione del corso (non solo al caso di conseguimento della
laurea o della laurea specialistica).
Art. 16
comma 6
Poich il nuovo testo del comma 4 opportunamente prevede che per il
rilascio della carta di soggiorno ai familiari di italiani e di cittadini comunitari
previsto nei casi di cui agli artt. 9, co. 2 e 30, co. 4, T.U. si prescinda dai
requisiti relativi a reddito, alloggio e carichi pendenti, che illegittimamente
erano previsti dal regolamento del 1999, mentre le citate norme del T.U. non
esigono in quei casi i requisiti relativi a reddito, alloggio e carichi
pendenti .
Tuttavia deve essere coerentemente soppresso il riferimento al reddito
familiare nel comma 6 dello stesso articolo, il quale si riferisce al caso di
rilascio della carta di soggiorno previsto dallat. 9, comma 2, cio allo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un
cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in
Italia.
Comma nuovo
Occorre che la disposizione regolamentare contenga anche norme ulteriori
che specifichino meglio, come hanno fatto recenti circolari ministeriali, i
requisiti di base per il rilascio della carta di soggiorno allo straniero nel
caso dellart. 9, comma 1, T.U.
Pertanto nellarticolo occorre introdurre una disposizione nella quale
si preveda che:
1) il possesso da parte del richiedente di un permesso di
soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi si riferisce al
permesso di soggiorno di cui egli titolare al momento della presentazione
della domanda della carta di soggiorno.
2) Ai fini del rilascio della carta si considerano
permessi di soggiorno che consentono un numero indeterminato di rinnovi i
permessi di soggiorno per lavoro subordinato relativi a contratto a tempo
indeterminato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per motivi
religiosi e per residenza elettiva.
Art. 30 bis
co. 3 Si impone che la proposta di contratto
di soggiorno preveda un impegno orario non inferiore a 20 ore settimanali e,
per il lavoro domestico, una retribuzione non inferiore allimporto
dellassegno sociale. Si dovrebbe chiarire, coerentemente con quanto a suo
tempo disposto dalla circolare 55/2000 del Ministero del lavoro, che tali
minimi possono essere raggiunti anche dalla somma di una molteplicit di
rapporti di lavoro.
Art. 34
La soppressione completa delle
disposizioni relative alla prestazione di garanzia inopportuna, dal momento
che lart. 46, co. 2 del Regolamento mantiene un riferimento, in proposito,
allart. 34. E tale riferimento reso necessario dallart. 39, co. 3, lettera
a), T.U.. Non pu quindi essere soppresso. Parte delle vecchie disposizioni
dellart. 34 andrebbero quindi mantenute o inserite nellart. 46.
Art. 36
Comma 2
Occorre che il regolamento provveda a semplificare gli adempimenti degli obblighi amministrativi previsti dalla legge a carico del datore di lavoro nei confronti dellautorit di pubblica sicurezza e degli enti previdenziali. Poich infatti lo stesso Sportello unico per limmigrazione sovraintende alla stipula del contratto di soggiorno ed al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato occorre prevedere che:
1) la
stipula del contratto di soggiorno e la richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato da parte dello Sportello unico per
limmigrazione sostituisce ad ogni effetto la comunicazione allautorit di
pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro, prevista dallarticolo 7,
T.U.
2) lo
stesso Sportello unico per limmigrazione provvede dufficio alle comunicazioni
prescritte dalla legge allINPS e allINAIL, nonch, in occasione della
trasmissione di copia del contratto di soggiorno ai Centri per lImpiego
competenti, prescritta dallart. 22, comma 6 t.u., delle comunicazioni dovute
dal datore di lavoro a tali centri.
Art. 37
co. 5 La formulazione del vecchio art. 37,
co. 3, rinviando, per il caso di stipula di nuovo contratto di lavoro, ai
vecchi commi 3 e 4 dellart. 36, curava di non penalizzare il lavoratore che
stipuli un contratto di lavoro a tempo determinato, quanto a durata del
soggiorno, rispetto al lavoratore che rimanga disoccupato. La scadenza del
permesso di soggiorno rinnovato, infatti, non poteva essere anteriore di
fatto al termine di 12 mesi successivi alliscrizione nelle liste di
collocamento. Questa salvaguardia dovrebbe essere mantenuta mutatis
mutandis per non incentivare il lavoro nero. Si dovrebbe cio
stabilire che, in caso di stipula di contratto a tempo determinato, il permesso
rinnovato non possa scadere prima che siano trascorsi 6 mesi dalliscrizione
nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000. Naturalmente, in caso di
scadenza naturale del permesso successiva a tale termine, questa scadenza
dovrebbe essere mantenuta.
Art. 39
co. 2 La formulazione e evidentemente
scorretta: lunico caso in cui non e necessario prescindere dalla presenza in
Italia dello straniero e proprio quello di conversione del permesso.
co. 9 E stata soppressa la possibilit di
conversione di un permesso di soggiorno diverso da quello che consente
lesercizio di attivit lavorativa in permesso di soggiorno per lavoro
autonomo (vecchio comma 7), essendo stata conservata solo la possibilit di
conversione del permesso per studio o formazione in permesso per lavoro
autonomo. Questa soppressione non trova alcuna base nelle modifiche apportate
al Testo unico dalla L. 189/02. Dal momento che il DPR 394/99 aveva superato il
vaglio delle competenti commissioni parlamentari e delle altre istituzioni preposte,
la soppressione non sembra legittima, soprattutto ove non si intenda sottoporre
lo schema di DPR al controllo parlamentare.
Art. 40
co. 4 Non e chiaro se, come sembra
ragionevole, in caso di nulla-osta a tempo indeterminato (co. 2) il permesso abbia
durata di 2 anni rinnovabile. Dovrebbe essere stabilito esplicitamente.
Art. 42
co. 4 E opportunamente previsto che
liscrizione al SSN non cessi in fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
Questa disposizione rende inutile lobbligo di presentazione della ricevuta di
richiesta di rinnovo del permesso, di cui allart. 13, co. 3 del Regolamento,
che andrebbe quindi coerentemente corretto.
Art. 44-bis
commi 5 e 6
Entrambi i commi sono del tutto illegittimi e invadono anche le
competenze costituzionali delle Regioni, perch prevedono un sistema che limita
gli ingressi e i soggiorni per motivi di formazione professionale o di
riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite mediante la fissazione
di quote annuali stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata.
Le due
disposizioni sono illegittime perch dispongono una limitazione numerica degli
ingressi per motivi di formazione professionale che nessuna norma legislativa prevede
(il che viola la riserva di legge in materia di stranieri prevista dallart.
10, comma 2 Cost.) e che riguarda anche le materie istruzione e formazione
professionale che lart. 117, comma 3 Cost. affida alla potest legislativa
esclusiva delle Regioni, per la quale pertanto lo Stato non dispone di alcuna
potest regolamentare.
Un
ulteriore motivo di illegittimit riguarda la violazione dellart. 22, comma 15
T.U., come modificato dalla legge n. 189/2002, il quale espressamente prevede
che il lavoratore extracomunitario pu partecipare a tutti i corsi di
formazione e riqualificazione programmati nel territorio dello Stato. Quella
stessa norma legislativa consente s al Ministro del Lavoro un intervento,
sentita la commissione centrale per limpiego, per disporre condizioni e
modalit di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi per i quali non
sussistono accordi specifici con i Paesi di origine, ma si tratta appunto di
casi singoli e non gi di una limitazione numerica preventivamente stabilita in
generale.
Minori:
Modificare,
nel quadro del rispetto delle indicazioni della Carta dei Diritti del
fanciullo, le condizioni di rilascio del permesso di soggiorno, attualmente
condizionato dal parere favorevole del Comitato per i minori stranieri
Accogliere
le altre indicazioni contenute nel documento di Save the Children redatto da
Elena Rozzi e riportato di seguito:
1)
Lo schema di regolamento in materia di immigrazione approvato dal Consiglio dei
Ministri stabilisce agli artt. 11, 14 e 28 che il permesso di soggiorno per
integrazione minore sia rilasciato ai minori che si trovino nelle condizioni
di cui allart. 32, commi 1-bis e 1-ter del Testo Unico n. 286/98, previo
parere favorevole del Comitato per i minori stranieri.
Condizionare il rilascio di tale permesso di
soggiorno al parere favorevole del Comitato per i minori stranieri risulta
tuttavia in evidente contrasto con quanto stabilito dal comma 1-bis art. 32 del
Testo Unico, che disciplina esclusivamente i casi in cui non sia intervenuta una decisione del
Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33: infatti, dato che
lart. 32 disciplina i casi in cui il Comitato non ha adottato alcun parere,
non vi pu essere alcun caso in cui siano soddisfatti entrambi i requisiti
stabiliti dalla schema di regolamento a) condizioni di cui al co. 1-bis art.
32; b) parere favorevole dal Comitato perch il solo fatto di aver ricevuto
un parere favorevole fa s che il comma 1-bis art. 32 non si applichi.
In secondo luogo tale condizione estremamente
limitativa rispetto a quanto stabilito dalla legge e avrebbe come conseguenza
una fortissima limitazione del numero di minori non accompagnati ai quali
potrebbe essere rilasciato un permesso per integrazione minore, in quanto il
numero di minori che ricevono un parere dal Comitato ridottissimo.
Il Comitato per i minori stranieri, infatti, incontra
oggettive difficolt a valutare la situazione delle migliaia e migliaia di
minori ad esso segnalati: a tale proposito utile ricordare che il Comitato ha
adottato, nel periodo tra l1 Luglio 2000 e il 31 Gennaio 2002, solo 270
provvedimenti, pari all1,7% del totale dei minori segnalati, e che nello
stesso periodo pi di 8.000 minori segnalati al Comitato hanno compiuto la
maggiore et senza ricevere alcuna decisione da tale organo, e quindi senza
poter ottenere un permesso di soggiorno per studio o lavoro e divenendo in tal
modo clandestini.
Ove fosse applicata tale norma, moltissimi minori
inseriti in progetti di integrazione e in possesso degli altri requisiti
previsti dal co. 1-ter (frequenza di corsi di studio o contratto di lavoro;
disponibilit di un alloggio ecc.) si vedrebbero cos preclusa sia la
possibilit di ottenere un permesso di soggiorno che consente lesercizio di
attivit lavorative, sia la possibilit di ottenere un permesso per studio o
lavoro al compimento della maggiore et.
Questo implicherebbe non solo una grave violazione
dei diritti di questi minori,
ma anche un assurdo spreco delle risorse spese a livello locale per lintegrazione (accoglienza in comunit,
inserimento in corsi di formazione, borse-lavoro ecc.), in quanto il percorso
di integrazione sarebbe sostanzialmente vanificato dal ritorno nella
clandestinit al compimento dei 18 anni.
Infine, non si comprende perch il parere debba essere dato da un organo centrale quale il Comitato per i minori stranieri: sembrerebbe assai pi opportuno che la valutazione sui progetti di integrazione venisse effettuata da parte di organi decentrati, a livello di Regioni o di Enti Locali, in quanto essi hanno un contatto assai maggiore con il territorio con gli enti gestori dei progetti, con i servizi sociali, con le scuole, con le comunit di accoglienza e con i minori stessi.
Per queste ragioni proponiamo che
lo schema di regolamento in materia di immigrazione sia modificato nel modo
seguente:
- art. 11, co. 1, lett. c-sexies): eliminare il
testo , previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui
allarticolo 33 del testo unico;
- art. 14, co. 1, lett. c): eliminare il testo e
per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, ;
- art. 28, co. 1, lett. a-bis): eliminare il
testo , previo parere del Comitato per i minori stranieri.
2) Lart. 14, co. 4-bis dello schema di regolamento di
attuazione in materia di immigrazione stabilisce che il numero di permessi di
soggiorno convertiti da motivi di studio o formazione a motivi di lavoro al
raggiungimento della maggiore et viene decurtato dalle quote di ingressi per
lanno successivo alla data di rilascio. Incomprensibilmente, non viene
disciplinata in questo articolo la conversione dei permessi di soggiorno per
integrazione minore.
Di conseguenza si rischia che la
disposizione della legge 189/02 per cui il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi dellart. 32 ҏ portato in detrazione dalle quote di
ingresso definite annualmente (art. 32, co. 1-quater) sia interpretata nel
senso che la detrazione debba essere portata non alle quote fissate per lanno
successivo, ma alle quote definite precedentemente.
Dato che le quote vengono esaurite
in tempo brevissimo, il minore si troverebbe cos impossibilitato a
convertire il permesso al compimento della maggiore et, e dovrebbe attendere lemanazione del
successivo decreto di programmazione dei flussi, o addirittura gli potrebbe
essere rigettata la domanda di conversione con la motivazione che le quote sono
esaurite.
Per queste ragioni proponiamo che
lo schema di regolamento in materia di immigrazione sia modificato nel modo
seguente:
- art. 14, co. 4-bis: nel primo periodo,
aggiungere dopo la frase [...] sono decurtate in misura pari al numero dei
permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, il testo o
integrazione minore.
.
3) Lart. 11, co. 1, lett. c-quinquies) dello schema di
regolamento di attuazione in materia di immigrazione stabilisce che al genitore
che sia stato autorizzato dal Tribunale per i minorenni a soggiornare in Italia
per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, ai sensi
dellart. 31, co. 3 del Testo Unico, sia rilasciato un permesso di soggiorno per
cure mediche.
E da considerarsi,
tuttavia, che ai titolari di permesso di soggiorno per cure mediche
generalmente non consentito esercitare attivit lavorativa: tale limitazione pu essere giustificata per
coloro che entrano in Italia per cure mediche (cos come disciplinato dallart.
44 dello stesso regolamento di attuazione), ma non per un genitore che sia
entrato in Italia per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del
figlio minorenne, che anzi presumibilmente avr necessit di un reddito per
mantenere non solo se stesso ma anche il figlio minore, per il quale in molti
casi dovr anche pagare le cure mediche.
Inoltre, la giurisprudenza mostra che i Tribunali per i minorenni hanno pi volte autorizzato la permanenza del genitore anche per motivi diversi dai problemi di salute del minore.
Va infine considerato che il presupposto del rilascio del permesso di soggiorno in questi casi la relazione familiare del genitore con il minore e quindi sembrerebbe pi opportuno il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Per queste ragioni proponiamo che
lo schema di regolamento in materia di immigrazione sia modificato nel modo
seguente:
- art. 11, co. 1, lett. c-quinquies): sostituire
per cure mediche con
per motivi familiari
4) Infine, lo schema di regolamento di attuazione della
legge n. 189/2002 in materia di asilo non prevede alcuna specifica tutela per i
minori richiedenti asilo
rispetto al trattenimento
nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e
assistenza.
Il
trattenimento dei richiedenti asilo minorenni comporterebbe tuttavia una
violazione sia del principio del superiore interesse del minore sancito
dallart. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, sia dellart. 37 della stessa Convenzione,
in base a cui la privazione della libert personale del minore deve essere un
provvedimento di ultima risorsa e deve avvenire in strutture separate dagli
adulti.
Per queste ragioni proponiamo che allart. 3 dello
schema di regolamento in materia di asilo sia aggiunto un ulteriore comma che
stabilisca che:
5. Non pu essere disposto il
trattenimento in un centro di permanenza temporanea e assistenza n in un
centro di identificazione nel caso in cui il richiedente asilo sia minorenne.
Asilo e profughi:
Istruttoria
della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
Art. 2. co. 1: occorre disciplinare la fase della presentazione della domanda presso i posti di polizia di frontiera. Occorre prevedere la presenza di un interprete soprattutto presso i valichi di frontiera presso i quali sono istituiti i servizi di accoglienza previsti dallart. 11 T.U. e il diritto dello straniero di chiedere anche al valico di frontiera la presenza di un difensore di fiducia e/o di un rappresentante dellACNUR.
Art. 2. co. 2: Occorre prevedere che il verbale della domanda di asilo redatto seguendo un modello che deve essere predisposto dalla Commissione nazionale, sentito il parere dellACNUR, in osservanza delle norme nazionali, internazionali e comunitarie.
Occorre inoltre disciplinare alcuni aspetti essenziali ai fini dello svolgimento delle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato. Perci il testo deve altres prevedere che
1) la domanda di asilo presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dallautorit che la riceve.
2) il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facolt di cui pu disporre nonch di richiedere lassistenza di un avvocato di sua fiducia.
3) La domanda formulata, ove possibile, con lassistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale.
4) I rappresentanti dellAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e nei locali della questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate e gli altri soggetti di cui allart. 1 bis, co. 3 e 4 del D.L. n. 416/1989 convertito, con modificazioni, dalla Legge 39/1990, come modificato dalla L. 189/2002.
5) Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di unassistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso e devono essere informate di tale facolt.
6) La Questura immediatamente dopo la presentazione e verbalizzazione della domanda rilascia ad ogni richiedente asilo copia della domanda di asilo e della documentazione da esso allegata, vistata dallautorit che lha ricevuta e copia del verbale che deve essere riletto allinteressato, il quale deve avere diritto di inserire correzioni e aggiunte, e deve essere infine firmato per conferma.
Art. 2 co. 4: Poich lart. 31 della Convenzione di Ginevra consente che coloro che si trovano sul territorio senza autorizzazione si presentino senza ritardo se hanno ragioni valide della loro entrata o presenza irregolare, occorre prevedere che il trattenimento non sia obbligatorio nei confronti del richiedente asilo che si presenti spontaneamente alle autorit competenti per presentare la domanda di asilo, anche se ha fatto ingresso irregolare nel territorio dello Stato o vi si trovi in condizione di irregolarit.
Occorre poi specificare che il permesso di soggiorno rilasciato dal questore il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
Inoltre in osservanza della citata direttiva comunitaria del 27 gennaio 2003 occorre prevedere che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo deve essere rilasciato entro 3 giorni dal ricevimento della domanda di asilo da parte della Questura.
Occorre altres prevedere che il permesso di soggiorno deve essere rinnovabile fino a quando la decisione sulla domanda di asilo esaminata con la procedura ordinaria non sia pi impugnabile o sia passata in giudicato leventuale sentenza di giudizio sul ricorso giurisdizionale presentato contro il rigetto della domanda stesso ovvero fino a quando non adottata una sentenza in primo grado di rigetto del ricorso giurisdizionale presentato contro il rifiuto della domanda di asilo esaminata con la procedura semplificata. In mancanza di questa previsione, il richiedente non obbligatoriamente trattenuto gode di minor tutela del diritto al ricorso effettivo (sul posto) del richiedente obbligatoriamente trattenuto nel CDI, dato che pu comunque essere allontanato dal territorio dello Stato prima che il giudice decida sul ricorso, e non gode della possibilit di chiedere il riesame.
Art. 2, co.
5:
In ogni caso il regolamento
deve dare immediata attuazione alle norme previste in materia dalla
direttiva 2003/9/CE del Consiglio
del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative allaccoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri.
Si deve perci prevedere che i minori non accompagnati richiedenti asilo non siano soggetti al trattenimento nei centri di identificazione, come prescrive lart. 19 della citata direttiva comunitaria.
Inoltre occorre prevedere
che nei casi in cui presentino domanda di asilo contemporaneamente pi stranieri che compongono un unico
nucleo familiare, si redigano domande distinte e distinti verbali, salvo che
per i figli minorenni di cui fatta menzione nelle domande dei genitori. A
tutti deve essere rilasciato un distinto permesso di soggiorno per richiesta di
asilo.
Art. 2, co. 6:
In osservanza delle norme della citata direttiva comunitaria del 27 gennaio 2003 che il regolamento governativo ha lobbligo di recepire occorre prevedere che tra i principali diritti dello straniero titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo che devono essere in ogni caso espressamente illustrati dallopuscolo devono esserci:
1) lassistenza sanitaria (sia le prestazioni essenziali ed urgenti che devono essere fin dallinizio garantite ai sensi dellart. 35 T.U., sia liscrizione al Servizio sanitario nazionale del titolare di permesso di soggiorno per richiesta di asilo in base allart. 34, comma 1 lett. b) t.u.),
2) liscrizione dei minori nelle scuole dellobbligo (come prescrive lart. 38 t.u.),
3) laccesso ai servizi finalizzati allaccoglienza del richiedente asilo sprovvisto di mezzi di sostentamento erogati dallente locale ai sensi dellart. 1- sexies legge n. 39/1990;
4) il diritto di accedere ai corsi di formazione o riqualificazione professionale istituiti in Italia;
5) il diritto di instaurare regolari rapporti di lavoro subordinato nei casi in cui sia trascorso un anno dalla data di presentazione della sua domanda di asilo senza che gli sia stata comunicata alcuna decisione in merito;
6) la non interruzione dellaccesso a tali rapporti di lavoro e di tali rapporti di lavoro in corso nei casi in cui sia in corso il giudizio sul suo ricorso avverso la decisione di rigetto della domanda di asilo.
Trattenimento
del richiedente asilo
Art. 3, co. 1
Poich lart. 31 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati impone agli stati di non sanzionare coloro che si trovano sul territorio senza autorizzazione i quali si presentino senza ritardo se hanno ragioni valide della loro entrata o presenza irregolare, occorre prevedere che la disposizione di cui allart. 1 bis, co. 2, lettera a) del D.L. n. 416/1989 convertito, con modificazioni, dalla Legge 39/1990, come modificato dalla L. n. 189/2002, non si applica a coloro che si presentino di propria iniziativa in questura a richiedere asilo, a prescindere dalleventuale irregolarit del loro ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato.
Art. 3. co. 4: Per esigenze di omogeneit e di chiarezza del trattamento giuridico dello straniero occorre prevedere che il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo dimesso dal CDI un permesso di soggiorno per richiesta di asilo che ha le medesime caratteristiche di durata e di validit degli altri permessi per richiesta di asilo.
Comunicazioni
Art. 4, co. 1: Tra le lingue alternative a quella comprensibile per il richiedente dovrebbe essere incluso larabo, in analogia con il disposto dellart. 4, co. 2, del Testo Unico.
Art. 4 nuovo comma: Occorre prevedere che il richiedente asilo, anche con lausilio di persona di fiducia o di appartenente ad uno degli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, ha diritto di inviare o presentare alla Commissione territoriale competente (ed alla Commissione nazionale nei casi di revoca dello status) memorie o documentazione di supporto alla propria domanda di asilo in ogni fase del procedimento.
Istituzione
dei centri di identificazione
Art.
5
Nella procedura di istituzione e di chiusura dei centri di identificazione occorre prevedere una consultazione della regione nel cui territorio istituito il centro. A tal fine occorre prevedere che
1) prima di richiedere il parere alla Conferenza Unificata il Ministro dellInterno deve presentare una richiesta motivata di parere alla Regione nel cui territorio istituito il centro;
2) il Ministro pu anche procedere in assenza del parere della Regione, qualora esso non pervenga entro 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte della Regione interessata;
3) nella richiesta di parere sullistituzione di ogni centro di identificazione indirizzata alla Conferenza unificata deve essere allegato il parere della regione interessata e il Ministro deve i motivi per i quali intende eventualmente discostarsi dal parere della Regione interessata.
Apprestamento
dei centri di identificazione
Art.
6
Nella procedura di apprestamento dei centri occorre prevedere la facolt per il Ministero dellInterno di presentare una richiesta motivata alle Regione e agli enti locali luso in locazione di immobili o di aree di propriet della Regione o degli enti locali, che non siano destinati ad altro scopo o la permuta di aree o immobili di propriet dello Stato con immobili o aree di propriet regionale, provinciale o comunale.
Convenzione
per la gestione del centro
Art. 7, comma 2 lett. h)
Al fine di assicurare garanzia alleffettivit del diritto dasilo e del diritto di difesa dello straniero occorre prevedere che nelle convenzioni per la gestione dei centri di identificazione lobbligo di riservatezza sui richiedenti asilo non si applica alle richieste di informazioni sui richiedenti asilo avanzate dallautorit giudiziaria, dallACNUR o dal difensore dello straniero, oltre che dalle Commissioni territoriali e dalla Commissione nazionale.
Funzionamento
Art. 8, co. 1:
In relazione alle modalit di trattenimento, occorre prevedere il trasferimento dei soggetti portatori di particolari esigenze (ad esempio, minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel loro paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale) in struttura adeguata nei casi in cui il centro di identificazione non possa garantire loro dignit e salute. Occorre stabilire inoltre che modalit diverse di trattenimento possono essere adottate, caso per caso, per tali soggetti; occorre in particolare tenere in considerazione, in tutti i casi in cui il trattenimento riguardi minori o familiari di minori presenti in Italia, il superiore interesse del minore, in conformit con quanto sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.
Art.
8, co. 3
Come prescrive la citata direttiva comunitaria occorre disciplinare la possibilit di impugnazione dei provvedimenti di diniego dellautorizzazione allallontanamento o alle visite.
Art. 9, comma 1: Occorre prevedere la possibilit che modalit diverse di trattenimento possono essere adottate, caso per caso, nelle situazioni relative a soggetti portatori di necessit particolari (ad esempio, minori) e prevedere che ogni nucleo familiare deve fruire di un ambiente riservato.
Art. 9, co. 3:
In primo luogo lambiguo divieto di allontanamento dai centri degli stranieri nei casi di trattenimento obbligatorio si presta a profili di illegittimit (e comporta spese non previste nel bilancio dello Stato che legittimano il rifiuto assoluto di registrazione da parte della Corte dei conti) ed indispensabile ai fini della legittimit della norma regolamentare sopprimere o modificare
Infatti la norma si presta alle pi diverse interpretazioni:
a) se il divieto di allontanamento intende riferirsi allallontanamento (anche nellorario dalle 9 alle 17) di quei richiedenti asilo che sono trattenuti nei centri di permanenza temporanea e assistenza la norma legittima, ma occorre specificare che si riferisce a questi casi di trattenimento obbligatorio;
b) se il divieto di allontanamento intende riferirsi al divieto per lo straniero trattenuto nei centri di identificazione di ottenere dal competente funzionario prefettizio permessi speciali di allontanamento superiori a quello ordinario, allora la norma non illegittima, ma occorre specificare che a ci ci si riferisce. Tuttavia un simile divieto appare meramente vessatorio e inefficace ad evitare il rischio che lo straniero si sottragga a un futuro allontanamento dal territorio dello Stato, poich che lo stesso straniero autorizzato comunque a lasciare il centro quotidianamente, nella fascia oraria 10-17;
c) se il divieto di allontanamento intende invece comportare il divieto di qualsiasi allontanamento (incluso quello ordinario dalle 9 alle 17) per i richiedenti asilo che sono trattenuti nei centri di identificazione a titolo di trattenimento obbligatorio, la norma del tutto illegittima e deve perci essere soppressa dal testo. Infatti le norme introdotte dalla legge n. 189/2002 non prevedono alcun intervento giurisdizionale e perci non possono essere interpretate e applicate in modo da violare la riserva assoluta di legge e la riserva di giurisdizione che sono previsti dallart. 13 Cost. in materia di provvedimenti limitativi della libert personale. La stessa citata direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime sullaccoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri che il regolamento deve comunque recepire ai sensi dellart. 1-bis, comma 3 L. n. 39/1990, introdotto dalla legge n. 189/2002, confermano che il trattenimento dei richiedenti asilo nei centri di identificazione non un provvedimento limitativo della libert personale, ma comporta soltanto una privazione della libert di circolazione, cio un obbligo di dimora allinterno di quei centri ed infatti la violazione di tale obbligo, in base allart. 1-ter, c. 4 della L. n. 39/1990 introdotto dalla legge n. 189/2002, comporta soltanto la rinuncia alla domanda di asilo e dunque lequiparazione al clandestino espellibile.
In secondo luogo anche in attuazione della citata direttiva comunitaria
1) occorre sostituire la dizione (assai vaga) per rilevanti motivi personali, di salute o di famiglia con la frase (pi precisa e meglio fondata giuridicamente) documentate esigenze garantite a livello costituzionale e internazionale, come la necessit di cure mediche, la partecipazione a corsi di istruzione, le visite a familiari, la partecipazione ad attivit religiose o di culto, lesercizio del diritto di difesa e la partecipazione ad attivit processuali;
2) si deve prevedere che lautorizzazione temporanea ad allontanarsi sia adottata caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale, che il diniego dellautorizzazione deve essere motivato e che non necessaria autorizzazione allorch il richiedente asilo debba presentarsi dinanzi alle autorit e ai giudici se necessaria la sua comparizione;
3) si deve prevedere la possibilit di impugnazione del provvedimento di diniego, in analogia a quanto stabilito dal paragrafo 2, lettera l) della Carta dei diritti e dei doveri relativa al trattenimento nei CPT;
4) si deve prevedere che il mancato rispetto dellorario di uscita non realizza di per s la condizione di allontanamento non autorizzato, purch linteressato segnali limpossibilit di ottemperare allobbligo di rientro per motivi di forza maggiore o sussistano ragioni di forza maggiore che ne hanno impedito la segnalazione.
Art. 9, co. 4:
La norma contiene un evidente refuso (per comma 4 deve intendersi comma 3), ma dovrebbe essere riformulata nel modo seguente: Gli interpreti presenti nel centro devono essere in grado di fornire alle persone trattenute le informazioni indicate nel comma 3.
Assistenza
medica
Art. 10, co.2: Occorre prevedere quale soggetto (ASL? Croce rossa ecc.) deve farsi carico di assicurare lattivazione e la gestione del servizio.
In ogni caso appare del tutto inadeguata ad assicurare il diritto individuale e collettivo alla salute di persone che a volte sono trattenute per decine di giorni al di l della durata del loro trattenimento la previsione che impone di attivare nel centro servizi medici soltanto se esso ospita almeno 100 persone. Il servizio dovrebbe comunque essere attivato ed indispensabile prevedere comunque forme di collegamento o di convenzionamento tra lente gestore del centro e la locale Azienda sanitaria locale e di Aziende ospedaliere site nella zona in cui ha sede il centro.
Associazioni
ed enti di tutela
Art. 11, co. 1:
Occorre prevedere esplicitamente, in analogia con il disposto del comma 2, la possibilit che i rappresentanti di cui al comma 1 offrano servizi di informazione e assistenza legale.
Per evitare inutili duplicazioni di accertamenti gi svolti da altri Ministeri o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri occorre altres prevedere che lautorizzazione ad operare presso i centri di identificazione si intende comunque rilasciata di diritto ad ogni ente che gi iscritto nella sezione prima del Registro nazionale degli enti istituito ai sensi dellart. 54 regolam. di attuazione del T.U., approvato con D.P.R. n. 194/1999, e che in tal caso il rappresentante legale dellente deve limitarsi a comunicare al Prefetto e al gestore del centro i nominativi delle persone da esso delegate ad operare nel centro.
Individuazione
delle Commissioni territoriali
Art.
12, comma aggiuntivo
Occorre prevedere una disposizione che disciplini le modalit della nomina di ciascuno dei componenti delle Commissioni territoriali previste dallart. 1-quater, comma 1 del D.L. n. 416/1989, come modificato dalla legge n. 189/2002.
Perci il testo dovrebbe prevedere:
1) la disciplina dei tempi e dei modi di invio della richiesta del Ministro dellInterno allACNUR e alla Conferenza Stato-Citt-Autonomie locali
2) lindicazione che la nomina del rappresentante dellente territoriale si riferisce al rappresentante di uno dei Comuni e delle Province sui quali ha circoscrizione la Commissione territoriale, con preferenza per i Comuni o per le Province nei quali ha sede la Commissione territoriale e per quelli in cui negli ultimi 5 anni risiede o soggiorna il maggior numero di richiedenti asilo e per persone di provata competenza nelle problematiche giuridiche del diritto dasilo che sono dipendenti o collaboratori o consulenti dellente stesso su tali problematiche;
3) la disciplina delle procedure e dei termini con le quali il Presidente della Commissione nazionale pu chiedere ed ottenere che la composizione delle Commissioni territoriali sia integrata da un componente nominato dal Ministero degli affari esteri in caso di particolari afflussi per i quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione sulla situazione dei Paesi di provenienza.
Art. 12, co. 2.
La norma lacunosa, perch non disciplina la competenza delle Commissione negli altri casi.
Occorre perci prevedere che la competenza ad esaminare le domande di asilo degli stranieri che non sono trattenuti nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea o assistenza della Commissione territoriale nella cui circoscrizione ha sede la Questura che ha svolto le procedure di istruttoria delle domande di asilo e che ha rilasciato al richiedente il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
Art. 12, co. 3:
Occorre prevedere che il corso deve comunque avere ad oggetto la normativa e la giurisprudenza di diritto pubblico, internazionale e comunitario concernenti il diritto dasilo, la condizione degli stranieri e dei rifugiati, la protezione umanitaria, la tutela dei diritti delluomo, la cooperazione internazionale in materia di affari interni e giustizia, nonch la situazione internazionale dei diritti umani e le tecniche di analisi delle domande di asilo, incluse le linee guida adottate dalla Commissione nazionale e le tecniche di intervista rivolte minori, normativa e giurisprudenza internazionale in materia di determinazione di status di minori, criteri di terminazione riferiti alle forme di persecuzioni rivolte a minori.
Art. 12, co. 6:
Occorre prevedere alcune norme minime per consentire un funzionamento delle Commissioni idoneo ad assicurare leffettiva tutela del diritto dasilo garantito a livello costituzionale ed internazionale.
Perci occorre prevedere che:
1) in ogni caso ciascuna Commissione territoriale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione nellosservanza delle norme nazionali, internazionali e comunitarie vigenti e delle linee guida emanate dalla Commissione nazionale
2) ogni Commissione territoriale ha il diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e di ottenere da loro notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un tempestivo e completo svolgimento delle sue funzioni e il diritto di chiedere informazioni da organismi che esercitano funzioni analoghe in altri Stati dellUE e da organismi anche internazionali e non governativi di tutela dei diritti umani.
3) il Ministero dellInterno, dintesa con la Commissione nazionale, provvede affinch ogni Commissione territoriale disponga in ogni caso presso il locale Ufficio territoriale del Governo di locali di riunione, di un personale di segreteria adeguato al numero di domande, di documentazione aggiornata sulla situazione dei diritti umani nei Paesi di provenienza degli stranieri e di un numero sufficiente di interpreti qualificati, i quali diano garanzia di riservatezza, di imparzialit e di neutralit della traduzione.
Convocazione
Art. 13, co. 1:
Occorre prevedere che qualora al momento della raccolta della sua domanda di asilo da parte della Questura il richiedente abbia espressamente richiesto di essere sentito, l'effettivo svolgimento dellaudizione da parte della Commissione costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci espressamente o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.
Art. 13, co. 2:
Occorre includere, tra i motivi validi ai fini del rinvio dellaudizione, le condizioni di salute di un familiare convivente in Italia con il richiedente.
Occorre altres prevedere che il richiedente asilo che per qualsiasi motivo non riesca o non possa presentarsi per la data fissata per laudizione innanzi alla Commissione territoriale ha comunque il diritto di inviare con raccomandata e ricevuta di ritorno memorie e documentazione che devono essere comunque valutate prima della decisione della Commissione stessa.
Audizione
Art. 14. co. 1:
Occorre prevedere garanzie ulteriori per assicurare effettiva attuazione al diritto dasilo garantito a livello costituzionale ed internazionale.
Perci occorre prevedere che
1) il verbale dellaudizione deve recare lindicazione dell'orario di inizio e della fine dell'audizione e lannotazione esplicita del contenuto delle domande rivolte allo straniero e di eventuali problemi di interpretariato emersi durante laudizione stessa;
2) il verbale dellaudizione deve essere riletto al richiedente asilo in una lingua da lui conosciuta;
3) il verbale deve essere sottoscritto dal richiedente asilo, il quale ha diritto di ottenere che siano al verbale apportate precise modificazioni, integrazioni e rettifiche concernenti la sua situazione personale, le sue dichiarazioni e la documentazione da esso eventualmente prodotta;
4) al termine dell'audizione, la Commissione rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione.
Art. 14, co. 2
Occorre prevedere garanzie ulteriori per assicurare il diritto alla difesa e leffettiva attuazione del diritto dasilo garantito a livello costituzionale ed internazionale.
Perci occorre prevedere che
1) durante l'audizione il richiedente asilo ha diritto di farsi assistere da un avvocato di sua fiducia o da unaltra persona di sua fiducia;
2) l'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.
3) durante laudizione l'esame della richiesta di asilo avviene attraverso eventuali dichiarazioni spontanee dello straniero, nonch attraverso domande dirette dei membri della Commissione e della persona che assiste lo straniero.
Art.
14, co. 4 .
Circa laudizione del minore occorre prevedere altres che il genitore o il tutore devono essere presenti in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente asilo e devono essere messi in condizioni di ricevere, anche dallACNUR, adeguata informazione in relazione al diritto dasilo per poter assicurare assistenza efficace al minore, e devono avere facolt, nel corso dellaudizione, di porgli domande e formulare osservazioni.
Peraltro la non ricorribilit della decisione della Commissione di soprassedere allaudizione del richiedente asilo minore illegittima per violazione della ricorribilit di tutti gli atti della pubblica amministrazione prevista dallart. 113, comma 1 Cost.
Deve essere pertanto soppressa la non ricorribilit.
E invece preferibile prevedere che la Commissione pu decidere di escludere laudizione del minore non accompagnato solo nei casi in cui la Commissione territoriale ritenga di avere elementi sufficienti per ladozione di una decisione positiva sulla relativa domanda di asilo.
Occorre inoltre prevedere garanzie ulteriori per altre categorie deboli di richiedenti asilo al fine di assicurare nei loro confronti un effettiva attuazione al diritto dasilo garantito a livello costituzionale ed internazionale. Perci occorre prevedere che
1) in casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione pu disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente;
2) l'audizione pu essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
Decisione
Art. 15 comma aggiuntivo:
Occorre prevedere quali siano gli elementi che in ogni caso devono essere tenuti in considerazione da ogni Commissione ai fini della decisione sulla domanda di asilo.
Perci occorre prevedere che ai fini della decisione sulla domanda di asilo ogni Commissione deve in ogni caso valutare:
a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta dallo straniero o
acquisita d'ufficio dalla Commissione;
b) le dichiarazioni rese in sede di audizione,
svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;
c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si
trova il Paese di origine da cui si allontanato lo straniero nonch ogni
elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua
famiglia prima dell'allontanamento;
d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.
Art. 15, co. 1:
Occorre sopprimere (perch non previsto dalla legge e perci illegittimo) il riferimento al numero legale per le deliberazioni della Commissione.
E sufficiente prevedere che ogni decisione deve essere presa con il voto favorevole della maggioranza dei membri della Commissione e che la motivazione della decisione deve recare anche lindicazione esplicita se la decisione stata presa allunanimit o se reca dei voti contrari.
Art. 15, co. 2 lett c)
Occorre inserire tra i motivi legittimanti la forma complementare di protezione lesistenza del diritto dasilo previsto dallart. 10, comma 3 Cost.
Art. 15, co. 3
Occorre prevedere che al richiedente sia consegnato (dalla Questura o dalla Commissione) il testo della decisione unitamente ad una sua traduzione in lingua conosciuta dallinteressato o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, con preferenza per la lingua designata dallinteressato nella domanda di asilo o durante laudizione.
Inoltre occorre prevedere che nella motivazione della decisione deve essere data una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero.
Art. 15. co. 4.
Per assicurare completezza allarticolato indispensabile prevedere una displina completa dei permessi di soggiorno rilasciati a seguito delle decisioni della Commissione.
Pertanto in primo luogo occorre prevedere che allo straniero al quale la Commissione rilascia il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato il Questore della Provincia in cui dimora rilascia il documento di viaggio per rifugiati avente la medesima scadenza del titolo di soggiorno rilasciato e un permesso di soggiorno per asilo della durata di due anni, rinnovabile finch non sia definitiva una decisione di cessazione o di revoca dello status di rifugiato, ferma restando la possibilit per il rifugiato, nei casi e nei modi previsti dalla legge, di chiedere ed ottenere la carta di soggiorno recante la menzione dello status di rifugiato;
In secondo luogo occorre prevedere che nel caso in cui la Commissione esprime il giudizio indicato nellart. 14, comma 2 lett. c)
1) il Questore rilascia un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il rilascio e il rinnovo sono disposti anche in assenza di passaporto valido o di altro documento di viaggio;
2) il rinnovo del permesso di soggiorno pu essere deciso dal questore, nei casi in cui sia evidente la permanenza delle condizioni che ne hanno motivato il rilascio, ovvero, su richiesta del questore, dalla Commissione territoriale; ove la Commissione intenda assumere una decisione negativa sulla richiesta di rinnovo, il richiedente deve poter godere delle stesse garanzie previste per la procedura di esame della domanda di asilo (audizione, assistenza in sede di audizione, acquisizione elementi di prova, verbalizzazione, notificazione);
3) il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria che non ha pi titolo per godere di tale protezione ma che possegga i requisiti per il rilascio di altro permesso pu chiedere e ottenere la conversione del suo permesso di soggiorno.
Art. 15, co. 5:
Il comma si presenta viziato di illegittimit sotto diversi punti di vista.
A tale proposito
occorre preliminarmente ricordare
che
a) L'art. 1-ter comma 3 legge n. 39/1990 menziona un "provvedimento di allontanamento" e prevede la sua non sospensiva in caso di ricorso contro la decisione presa dalla commissione territoriale nell'ambito della procedura semplificata (non a seguito dell'esame durante la procedura ordinaria);
b)
Il provvedimento di allontanamento nell'ordinamento giuridico italiano non
esiste se non come sommatoria dei due provvedimenti di respingimento e di
espulsione. L'unico vero allontanamento quello dal territorio nazionale e nel
caso di espulsione esso pu avvenire soltanto per i provvedimenti di espulsione
da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera. Tali provvedimenti sono quelli
che siano gi stati disposti dall'autorit giudiziaria (espulsione a titolo di
misura di sicurezza o espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o di misura
alternativa alla detenzione), mentre l'esecuzione dei provvedimenti
amministrativi di espulsione con
accompagnamento alla frontiera pu avvenire soltanto ai sensi dell'art. 13,
comma 5-bis T.U. cio con il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
emesso dal Questore che deve essere immediatamente trasmesso al tribunale e
deve essere da esso convalidato entro le successive 48 ore.
c)
nessuna delle norme legislative vigenti prescrive per l'adozione automatica di
un provvedimento amministrativo di espulsione in caso di rigetto della domanda
di asilo e trattandosi di provvedimento che incide negativamente sulla
condizione giuridica dello straniero esso non pu essere istituito neppure dal
regolamento in virt della riserva di legge
prevista dall'art. 10, comma 2 Cost.;
d) Gli artt. 10 e 19 T.U. prevedono un esplicito divieto di respingimento e di espulsione dello straniero verso Paesi che potrebbero perseguitarlo e dunque un provvedimento amministrativo di espulsione per qualsiasi motivo sarebbe nullo;
e)
In un solo caso il richiedente asilo pu essere gi oggetto di un provvedimento
di allontanamento, quello di colui che - come espressamente prevede l'art.
1-bis, comma 2, lett. b) L. n. 39/1990 - ha presentato domanda di asilo quando
era gi destinatario di un
provvedimento di espulsione, sicch la norma dell'art. 1-ter comma 6 L. n.
39/1990, come modificata dalla legge n. 189/2002 non pu che riferirsi a questo
caso allorch il provvedimento di espulsione sia da eseguirsi con
accompagnamento alla frontiera;
f)
nei casi di procedura ordinaria e nei casi in cui sia scaduto il termine
previsto per la procedura semplificata senza che essa si sia ancora conclusa il
richiedente asilo riceve un permesso di soggiorno temporaneo valido
rispettivamente "fino alla definizione della procedura di
riconoscimento" (art. 1, comma 5 L. n. 39/1990) e "fino al termine della
procedura stessa"
(semplificata) (art. 1-bis, comma 5 L. n. 39/1990); in tali casi gli stranieri
sono dunque titolari di un permesso di soggiorno e il termine della procedura
non si pu certo identificare con la decisione della commissione territoriale,
bens con la decisione giurisdizionale,
poich gli artt. 1 - ter, comma 3, e 1-quater, comma 5, consentono di
presentare ricorso giurisdizionale e in caso di rigetto la decisione
giurisdizionale immediatamente esecutiva e soltanto in tale momento sarebbe
legittima una revoca del permesso di soggiorno per i richiedenti asilo la cui
domanda sia stata esaminata con la procedura semplificata, mentre per i
richiedenti asilo la cui domanda sia stata esaminata con la procedura ordinaria
la revoca del permesso di soggiorno potrebbe avvenire soltanto a seguito del
passaggio in giudicato della sentenza.
Pertanto il testo del comma deve essere riformulato complessivamente.
In primo luogo poich la norma sull'inefficacia sospensiva del ricorso avverso la decisione negativa della Commissione territoriale suscettibile di privare di effettivit il diritto dasilo e il diritto di difesa, entrambi costituzionalmente garantiti, e poich negli altri casi sottoposti alla procedura semplificata l'art. 1-quater, comma 5 L. n. 39/1990 consente il ricorso al tribunale da presentarsi probabilmente entro i medesimi 15 giorni di cui all'art. 1- ter , occorre comunque che il regolamento dia alla norma legislativa unattuazione doverosamente restrittiva prevedendo che:
1) il questore provvede allesecuzione con accompagnamento alla frontiera del provvedimento di espulsione soltanto nei confronti dello straniero che abbia presentato domanda di asilo quando era gi destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera pronunciato dallautorit giudiziaria o di un provvedimento amministrativo di espulsione, a condizione che al momento della notifica della decisione di rigetto della domanda di asilo il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e il provvedimento amministrativo di espulsione siano gi stati convalidati dalla competente autorit giudiziaria, insieme con il provvedimento di trattenimento disposto nei casi indicati al comma 2, lett. b) dellart. 1-bis della legge n. 39/1990, introdotto dalla legge n. 189/2002;
2) negli altri casi sottoposti alla procedura semplificata il Prefetto adotta il provvedimento amministrativo di espulsione dopo la scadenza dei termini per la presentazione del ricorso avverso un diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, qualora sia stato depositato il ricorso giurisdizionale con domanda di sospensione del provvedimento impugnato, dopo la comunicazione della decisione del giudice sulla domanda;
In secondo luogo poich nei casi di procedura ordinaria e nei casi in cui sia scaduto il termine previsto per la procedura semplificata senza che essa si sia ancora conclusa il richiedente asilo riceve un permesso di soggiorno temporaneo valido rispettivamente "fino alla definizione della procedura di riconoscimento" (art. 1, comma 5 L. n. 39/1990) e "fino al termine della procedura stessa" (semplificata) (art. 1-bis, comma 5 L. n. 39/1990), in tali casi gli stranieri sono dunque titolari di un permesso di soggiorno e il termine della procedura non si pu certo identificare con la decisione della commissione territoriale, bens con la decisione giurisdizionale, anche perch gli artt. 1 - ter, comma 3, e 1-quater, comma 5, legge n. 39/1990 consentono di presentare ricorso giurisdizionale e in caso di rigetto la decisione giurisdizionale immediatamente esecutiva.
Pertanto si deve prevedere la revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo in caso di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato:
a) soltanto dopo la decisione di rigetto del ricorso giurisdizionale presentato da un richiedente asilo la cui domanda sia stata esaminata con la procedura semplificata;
b) soltanto a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di rigetto del ricorso giurisdizionale presentato da un richiedente asilo la cui domanda sia stata esaminata con la procedura ordinaria.
In terzo luogo nel caso in cui sia rigettata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato presentata da un minore straniero non accompagnato e la Commissione non adotti un altro provvedimento ai sensi dellart. 5, c. 6 T.U. si deve prevedere che:
1) Il minore non pu essere espulso n respinto, n comunque allontanato dallItalia sulla semplice base di tale rigetto, conformemente agli artt. 3, 20 e 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dellart. 19, c. 2 del T.U.
2) Una volta esauriti i rimedi avverso la decisione della C. T. (richiesta di esame e ricorso al Tribunale), il Tribunale per i minorenni, al quale stata data comunicazione (ai senso dellart. 1, c. 5 della l. 39/90) della domanda di asilo presentata dal minore non accompagnato, valuta se risponda al superiore interesse nel minore il rimpatrio o la permanenza in Italia, avvalendosi della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali; ove risulti che ci sia nel superiore interesse del minore, ne dispone il rimpatrio assistito
In quarto luogo per esigenze di completezza nellefficacia delle disposizioni regolamentari e legislative che garantiscono leffettivit del diritto dasilo anche nei casi in cui la Commissione si limiti a chiedere al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, lart. 15, co. 5, primo periodo deve comunque essere riformulato come segue: ... salvo che abbia o gli venga concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo, incluso il permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato nei casi previsti dallarticolo 15, comma 2 lett. c), della durata di un anno che consente lacceso al lavoro, allo studio e al diritto allunit familiare e che rinnovabile, ferma restando la possibilit per il titolare di chiedere ed ottenere la carta di soggiorno nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Riesame
Art. 16, co. 1:
Poich diritto dasilo tutelato a livello costituzionale ed internazionale consiste nellavere effettivo accesso alla procedura indispensabile introdurre ulteriori norme che prevedano che:
1) il richiedente asilo non riconosciuto in prima istanza nella procedura semplificata non pu essere allontanato prima della scadenza dei cinque giorni previsti per la presentazione del richiesta di riesame da parte della Commissione territoriale integrata.
2) il trattenimento nel centro di identificazione del richiedente asilo che ha presentato richiesta di riesame prorogato soltanto se non sono ancora scaduti i termini complessivi della procedura semplificata e che in caso contrario allo straniero rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo;
3) un modulo per la presentazione della richiesta di riesame deve essere allegato ad ogni decisione negativa della Commissione;
4) linteressato presenta richiesta di riesame al gestore del centro di identificazione in cui trattenuto che la trasmette immediatamente alla segreteria della Commissione.
Art. 16, comma aggiuntivo:
Poich altres la richiesta di riesame non impedisce la presentazione, anche contestuale, del ricorso giurisdizionale avverso la medesima decisione di diniego occorre prevedere che
1) Il richiedente asilo o il suo difensore o, in mancanza, lAvvocatura dello Stato devono far pervenire anche per le vie brevi sia al tribunale, sia alla Commissione territoriale integrata rispettivamente copia della richiesta di riesame e copia del ricorso giurisdizionale e in tal caso la cancelleria del tribunale e la segreteria della Commissione territoriale devono comunicarsi reciprocamente immediatamente anche per le vie brevi i provvedimenti adottati in sede giurisdizionale e in sede di riesame;
2) qualora la decisione di diniego sia annullata dalla decisione presa in sede di riesame la decisione positiva sulla domanda di asilo presa in sede di riesame estingue il giudizio sul ricorso giurisdizionale presentato sulla prima decisione di diniego;
3) qualora la sentenza del giudice sulla decisione di diniego impugnato accolga il ricorso prima della decisione in sede di riesame tale sentenza estingue la procedura di riesame;
4) qualora la decisione in sede di riesame confermi la decisione di diniego il ricorso giurisdizionale pu essere presentato sulla decisione originaria e sulla decisione di conferma adottata in sede di riesame e il giudizio sul ricorso presentato contro la decisione originaria si estende anche alla decisione di conferma, se ne fa richiesta il ricorrente o lAvvocatura dello Stato.
Art. 16, co. 2:
Il comma deve essere soppresso perch evidentemente pleonastico e di dubbia legittimit, poich la legge affida la motivazione della richiesta di riesame allo stesso estensore della domanda di riesame.
Art. 16, co. 3:
E illegittima e deve essere perci soppressa la previsione di ogni valutazione relativa alleventuale manifesta infondatezza dellistanza di riesame da parte del Presidente della Commissione.
Occorre poi prevedere in quali tempi e con quali modalit la Commissione territoriale possa essere integrata, con tempestive consultazioni il Presidente della Commissione territoriale e il Presidente della Commissione nazionale.
Al fine di garantire equilibrio alla Commissione integrata essa dovrebbe essere presieduta dal membro della Commissione nazionale che di estrazione diversa dagli altri membri delle Commissioni territoriali, cio dal componente inviato dalla Commissione nazionale, il quale funge anche da relatore della decisione della Commissione integrata.
Art. 16, co. 4:
Esigenze di equit impongono di prevedere che si procede ad audizione del richiedente asilo anche su istanza dello stesso straniero che ha presentato domanda di riesame ed in ogni caso qualora si tratti di minore non accompagnato.
In ogni caso illegittima la previsione di un termine di cinque giorni per la presentazione del ricorso contro il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale integrata. Infatti esso contrasta con il termine di 15 giorni previsto dallart. 1 ter, co. 6, del D.L. n. 416/1989 convertito, con modificazioni, dalla Legge 39/1990, come modificato dalla L. 189/2002 che si applica alle decisioni delle Commissioni territoriali, tra le quali deve ricomprendersi anche il caso in cui la Commissione territoriale sia stata integrata da un componente della Commissione nazionale, ipotesi disciplinata nel sistema legislativo dal medesimo comma dedicato ai ricorsi giurisdizionali .
Autorizzazione a permanere sul territorio
nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale
Art. 17, co. 1:
Anzitutto occorre prevedere che il richiedente asilo non riconosciuto in prima istanza non pu comunque essere allontanato prima della scadenza del termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale e della risposta sullistanza di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato connessa con il ricorso giurisdizionale presentato.
Inoltre lambigua norma regolamentare che prevede il trattenimento in un centro di permanenza temporanea del richiedente asilo che dopo aver presentato ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione ottiene dal Prefetto lautorizzazione a permanere sul territorio nazionale presenta profili di illegittimit (e prevede spese non previste a bilancio dello Stato che legittimerebbero il rifiuto assoluto della registrazione da parte della Corte dei conti).
Infatti poich il trattenimento in un centro di permanenza temporanea e assistenza (a differenza del trattenimento nei centri di identificazione) misura limitativa della libert personale occorre che tale misura rispetti le prescrizioni dellart. 13 Cost., tra le quali vi una riserva assoluta di legge: soltanto la fonte legislativa che pu prevedere tale misura e non il regolamento.
Un trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza pu esserci soltanto se essa nei casi, nei modi e nei termini massimi previsti dalla legge.
La norma regolamentare proposta si presta a diverse possibili interpretazioni ed applicazioni:
a) la norma parzialmente legittima soltanto se si riferisce al richiedente asilo che gi prima della decisione della Commissione era trattenuto in un centro di permanenza temporanea e assistenza, per il quale sia intervenuta la convalida della proroga del trattenimento richiesta dal questore al giudice ai sensi dellart. 1-ter, comma 3 L. n. 39/1990, come modificato dalla legge n. 189/2002, ma in tal caso per si tratta di una continuazione del trattenimento nei CPT gi in atto ed esso pu durare non oltre il termine massimo, ancorch prorogato, previsto dal citato art. 1-ter, comma 3;
b) la norma illegittima in tutti i casi in cui prevede il trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza lo straniero che ha ottenuto lautorizzazione alla permanenza era precedentemente trattenuto in un centro di identificazione.
In tutti questi casi lart. 1-bis, comma 5 della citata legge chiaro: scaduti i termini complessivi per la procedura semplificata, qualora la procedura non si sia conclusa allo straniero deve essere rilasciato un permesso di soggiorno fino al termine della procedura.
Art. 17, co. 2:
Il comma appare in generale pleonastico, perch la stessa domanda di asilo fondata sul timore di persecuzione o di gravi rischi per lincolumit o la libert. Non ha quindi nessun significato la richiesta di ulteriore specificazione dei motivi che giustificano listanza di sospensione dellallontanamento.
E del tutto incongrua e deve essere soppressa la previsione della necessit che il Prefetto debba rilasciare lautorizzazione soltanto qualora sussista linteresse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il pericolo di attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi allesecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale: anzitutto linteresse a permanere nel territorio nazionale insito nello stesso ricorso giurisdizionale presentato dallo straniero contro la decisione negativa della Commissione; in secondo luogo la valutazione del pericolo dello straniero di sottrarsi allesecuzione del provvedimento di allontanamento pu basarsi su elementi di pura presunzione, salvo che nei casi in cui prima della presentazione della domanda di asilo lo straniero fosse gi destinatario di un provvedimento espulsivo non eseguito o di una misura di prevenzione o di sicurezza; in terzo luogo evidente che la norma proposta del tutto irrazionale nel caso dello straniero che prima della decisione della Commissione era trattenuto in un centro di identificazione, perch che lo straniero non ha approfittato della possibilit di dileguarsi nel corso del trattenimento nel centro di identificazione, durante il quale consentita luscita quotidiana dalle ore 10 alle17.
In considerazione del fatto che un diniego alla richiesta del richiedente asilo avrebbe immediati e rilevantissimi effetti sulla vita, incolumit, sicurezza e libert del richiedente asilo occorre in ogni caso prevedere in modo tassativo i limiti della discrezionalit amministrativa del Prefetto.
Da un lato occorre prevedere che lautorizzazione deve essere comunque concessa nei seguenti casi:
a) qualora il giudice competente abbia adottato una ordinanza incidentale di sospensione dellesecuzione del provvedimento di diniego dello status di rifugiato o abbia annullato o sospeso lesecuzione del connesso provvedimento espulsivo;
b) qualora sia stata presentata domanda di nulla-osta al ricongiungimento familiare nei confronti dello straniero;
c) qualora ricorra uno dei divieti di espulsione previsti dallart. 19 T.U.;
d) qualora lo straniero appartenga ad una categoria di persona aventi titolo a beneficiare della protezione temporanea adottato in virt di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dellart. 20 T.U., anche sulla base di apposite misure decise dal Consiglio europeo ed attuate ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85.
Dallaltro lato occorre prevedere che il provvedimento di diniego possa essere adottato soltanto quando
a) nella decisione della Commissione territoriale sia stato accertato, in sede di esame o di riesame della domanda, la sussistenza di uno dei presupposti, di cui allart. 1, co. 4 del D.L. n. 416/1989 convertito, con modificazioni, dalla Legge 39/1990, per linammissibilit della domanda di asilo;
b) nel corso dellattuale soggiorno in Italia del richiedente sia stata gi adottata una decisione negativa dal giudice competente per il ricorso avverso un precedente provvedimento di espulsione, e che non sia emerso, nel frattempo, alcun elemento nuovo in relazione alla condizione del richiedente o del suo paese dorigine tale da giustificare una diversa decisione;
c) una precedente domanda di asilo presentata dal richiedente sia stata rigettata senza che sia stato fornito o risulti esservi alcun elemento che motivi una nuova decisione positiva.
Art. 17, co. 3:
La norma illegittima (e comporta spese non previste a bilancio dello Stato che legittimano il rifiuto assoluto di registrazione da parte della Corte dei conti) per violazione della riserva assoluta di legge prevista dagli artt. 13 e 16 Cost. perch consente al Prefetto di adottare (a sua discrezione) il trattenimento nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza in mancanza di una disposizione legislativa che lo consenta.
Il solo
trattenimento che pu esservi quello dello straniero che era gi stato
trattenuto nei CPT prima della decisione della Commissione territoriale e
dunque si deve prevedere che soltanto in tali casi con la consegna
dellautorizzazione il Prefetto comunica anche al richiedente asilo che il suo
trattenimento si protrarr fino al temine massimo previsto dalla legge e
convalidato dal giudice, scaduto il quale egli pu ottenere un permesso di
soggiorno per richiesta di asilo ai sensi dellart. 1-bis, comma 3, legge n.
39/1990, come modificato dalla legge n. 189/2002.
Art. 17, comma aggiuntivo:
Occorre dare piena attuazione al diritto di difesa e al diritto dasilo, assicurando effettiva esecuzione alleventuale decisione del giudice che accoglie il ricorso giurisdizionale presentato dallinteressato contro la decisione negativa della Commissione sulla domanda di asilo.
Perci occorre prevedere che
1) nel caso in cui il giudice accoglie il ricorso contro la decisione negativa alla domanda dasilo la sentenza deve anche dichiarare espressamente se sussistono le circostanze per il riconoscimento del diritto di asilo e in tal caso la sentenza, anche se non definitiva, sostituisce a tutti gli effetti lanaloga decisione della Commissione Territoriale;
2) la sentenza del tribunale sul ricorso immediatamente comunicata, anche per le vie brevi, allo straniero, alla Commissione territoriale, alla Commissione nazionale e alla Questura competente;
3) La Commissione territoriale rilascia il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e il questore rilascia immediatamente agli interessati i permessi di soggiorno e i documenti corrispondenti a quelli indicati nella sentenza che accoglie il ricorso.
Commissione
nazionale per il diritto dasilo
Art.
18, co. 1 :
Occorre prevedere che la Commissione nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione nellosservanza delle norme nazionali, internazionali e comunitarie vigenti e ha il diritto di corrispondere con le Commissioni territoriali e con tutte le pubbliche amministrazioni e di ottenere da loro notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un tempestivo e completo svolgimento delle sue funzioni e il diritto di chiedere e ottenere informazioni da organismi che esercitano funzioni analoghe in altri Stati dellUE e da organismi anche internazionali e non governativi di tutela dei diritti umani.
Occorre poi prevedere che il Dipartimento per le libert civili e limmigrazione fornisce alla Commissione adeguati mezzi e personale di supporto (esperti in diritto internazionale, di diritto interno, di tutela dei diritti umani, archivisti per quanto riguarda l'informazione sui paesi di origine, ecc.).
Funzioni
della Commissione nazionale per il diritto dasilo
Art. 19, lettere aggiuntive:
Occorre prevedere che la Commissione nazionale provvede anche ad adottare, sentito lACNUR e il Ministero dellInterno,
a) il modello di verbale di domanda di asilo
b) lopuscolo recante i diritti e i doveri dei richiedente asilo
c) modalit di formazione ed aggiornamento del personale delle Questure, degli Uffici territoriali del Governo e della polizia di frontiera concernenti lapplicazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria vigente in materia di diritto dasilo.
Art. 19 lett. b):
Al fine di assicurare legittimit ed uniformit di applicazione delle attivit della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali occorre prevedere che:
1) le linee guida devono essere adottate e modificate dalla Commissione nazionale a maggioranza dei suoi membri, sentito il parere dellACNUR, in conformit del "manuale sulle procedure per la determinazione dello status di rifugiato", pubblicato dall'ACNUR nel 1977 come guida per i Governi, e gli orientamenti contenuti nelle raccomandazioni e direttive dellUnione europea ed entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
2) la Commissione nazionale, anche su segnalazione dellACNUR e degli altri enti od organismi di tutela dei diritti degli stranieri, provvede a svolgere opera di costante vigilanza sulleffettiva attuazione da parte delle Commissioni territoriali delle linee guida adottate.
Cessazioni
e revoche dello status di rifugiato
Art.
20
Lintero articolo deve essere riformulato ed integrato.
In primo luogo poich la cessazione e la revoca dello status di rifugiato incidono sulleffettivo godimento del diritto dasilo tutelato dalla Costituzione si deve prevedere che le decisioni riguardanti la cessazione e la revoca dello status di rifugiato, siano prese col voto favorevole della maggioranza dei componenti la Commissione centrale e avuto il parere del rappresentante del delegato dellACNUR.
In secondo luogo occorre prevedere che la procedura concernente la cessazione o la revoca dello status di rifugiato possa essere avviata dalla Commissione nazionale, dopo averne preannunciato gli stranieri interessati ed aver chiesto loro di far pervenire eventuali controdeduzioni e che l'interessato debba essere sentito personalmente dalla Commissione nazionale su richiesta della stessa o su sua richiesta, secondo le medesime modalit e garanzie previste per le audizioni dei richiedenti asilo di fronte alle Commissioni territoriali.
In terzo luogo si deve prevedere che la cessazione o la revoca dello status di rifugiato deve essere adottata dalla Commissione nazionale con decisione scritta e motivata, recante anche lindicazione se la decisione stata presa allunanimit o a maggioranza e quale sia stato il parere del rappresentante dellACNUR. La decisione deve essere comunicata allo straniero con allegata una traduzione in lingua a lui comprensibile o, se non sia possibile, in lingua inglese o francese o spagnola o araba, con preferenza per quella da costui indicata, e deve recare le modalit di impugnazione.
In quarto luogo si deve prevedere che in caso di revoca o di cessazione dello status di rifugiato se lo straniero non deve essere espulso con misura di sicurezza o con provvedimento amministrativo di espulsione adottato dal Ministro dellInterno resta titolare della carta di soggiorno di cui era in possesso al momento della comunicazione della decisione della Commissione nazionale e negli altri casi il Questore su richiesta dellinteressato converte il permesso di soggiorno per asilo in un altro permesso di soggiorno di cui abbia diritto ad altro titolo, con preferenza per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di studio o familiari.
In quinto luogo si deve prevedere che qualora il giudice annulli la decisione di cessazione o revoca dello status di rifugiato adottata dalla Commissione nazionale essa rilascia il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e il questore rilascia immediatamente agli interessati i titoli di soggiorno e i documenti corrispondenti a quelli indicati nella sentenza.