(Sergio Briguglio 15/10/2003)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

Nota: le disposizioni approvate nella XIV legislatura sono evidenziate dalla sottolineatura (italico sottolineato per quelle contenute negli schemi di regolamento approntati in attuazione della L. 189/02[1]); le disposizioni da queste rimpiazzate sono riportate in nota

 

                 I.     Principi generali (*)

 

1.       Ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)

 

                   II.     Ingresso e soggiorno (*)

 

2.       Categorie di ingresso (*)

3.       Programmazione dei flussi (*)

4.       Ingresso, reingresso e uscita dallItalia (*)

5.       Permesso di soggiorno (*)

6.       Iscrizione anagrafica (*)

7.       Carta di soggiorno (*)

8.       Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato (*)

9.       Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale (*)

10.    Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (*)

11.    Sponsorizzazione e autosponsorizzazione[2] (*)

12.    Formazione di lavoratori allestero (*)

13.    Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)

14.    Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari (*)

15.    Minori stranieri[3] (*)

16.    Ingresso e soggiorno per per studio, formazione professionale e attivita scientifica (*)

17.    Professioni (*)

18.    Protezione sociale (*)

 

                     III.     Allontanamento e sanzioni (*)

 

19.    Respingimento alla frontiera (*)

20.    Espulsione (*)

21.    Trattenimento nei CPT (*)

22.    Sanzioni a carico di terzi (*)

 

                      IV.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione (*)

 

23.    Assistenza sanitaria (*)

24.    Previdenza sociale (*)

25.    Assistenza sociale (*)

26.    Enti di patronato (*)

27.    Accoglienza e accesso allalloggio (*)

28.    Discriminazione (*)

 

                    V.     Asilo (*)

 

29.    Status di rifugiato (*)

30.    Protezione temporanea (*)

31.    Protezione complementare (*)

 

                      VI.     Cittadinanza (*)

 

32.    Cittadinanza (*)


 

                 I.     Principi generali (*)

 

1.       Ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)

 

 

 

 

 

o      lo straniero, esplicitamente interrogato (se possibile) dallautorita che deve procedere, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi dellautorita diplomatica o consolare del Paese di cui e cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul minore

o      lo straniero abbia presentato domanda di asilo

o      allo straniero sia stato riconosciuto lo status di rifugiato

o      nei confronti dello straniero siano state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari

o      allo straniero o ai suoi familiari possa derivare il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali

 

 

                   II.     Ingresso e soggiorno (*)

 

2.       Categorie di ingresso (*)

 

o      Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilita atenei)

o      Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti bsono soddisfatti

o      Numeri recenti: ingressi per soggiorni di lunga durata (circa 25.000 per anno), stagionali (circa 30.000 per anno)

o      Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, pero, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)

o      Requisiti principali indipendenti dalla volonta: condizione di persecuzione, rapporto di parentela, condizione di salute

o      Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), copertura spese (cure), etc.

o      Numeri: ricongiungimento (circa 50.000), richiesta asilo (circa 15.000)

o      Nota: lammissione al riconoscimento del diritto dasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione

o      Ingressi non limitati numericamente

o      Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata

o      Requisiti: non gravare sullassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di ritorno)

o      Numeri: turismo (circa 400.000 ingressi)

 

 

3.       Programmazione dei flussi (*)

 

 

 

o      1998:

-       anticipazione (20.000 stagionali);

-       DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)

o      1999:

-       direttiva:  lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)

o      2000:

-       anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);

-       DPCM: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalita, 500 a lavoro autonomo);

-       ulteriore anticipazione stagionali (20.000)

o      2001:

-       DPCM: stagionali (30.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri, autonomo o subordinato (2.000), informatici, autonomo o subordinato (3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione o formazione allestero (4.000)

o      2002:

-       Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati allingresso nellUE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);

-       Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la circ. Minlavoro 23/02, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilita di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);

-       Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);

-       Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);

-       DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)

o      2003:

-       DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);

-       DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania,  Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/03)

-       DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania,  Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/03); autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti  di  chiara  fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 srilankesi, 300 del Bangladesh)

 

o      limitazione attiva solo se piu restrittiva dei criteri

o      restrittivita dei criteri allentata dallaggiramento (rapporti nati illegalmente)

o      gia prevista dalla legge Martelli (tetti infiniti, criteri restrittivi)

o      casi interessanti: Tunisia 1998 (quota privilegiata non usata); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)

 

 

4.       Ingresso, reingresso e uscita dallItalia (*)

 

 

o      tipo A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti (validita territoriale limitata)

o      tipo B: transito, validita massima 5 gg.

o      tipo C: per affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al massimo 90 gg.)

o      tipo D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro (visti di lunga durata)[6]

 

o      passaporto valido (o documento equivalente)

o      documentazione su

-       finalita del viaggio

-       mezzi di trasporto utilizzati

-       disponibilita mezzi di sostentamento sufficienti (Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/00, G.U. 17/3/00) per viaggio e soggiorno[7]

-       condizioni di alloggio

o      documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto (Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con altri ministeri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto 12 Luglio 2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000)

 

 

 

 

o      documentazione relativa a finalita e durata del soggiorno

o      mezzi di sostentamento adeguati

o      mezzi per il rimpatrio (salvo ingresso per lavoro)

o      assenza di pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali)

o      assenza di condanne (anche in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libert sessuale, il favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori

o      assenza di divieto di reingresso pendente in seguito a espulsione

o      assenza di motivi che richiederebbero lespulsione

o      assenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; R.: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)

o      rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

 

 

 

 

 

 

5.       Permesso di soggiorno (*)

 

 

 

o      passaporto valido con visto (se richiesto), da cui risulti nazionalita, anno e luogo di nascita del richiedente

o      disponibilita di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)

o      esigenza di soggiorno per il tempo richiesto

o      disponibilita di mezzi di sostentamento[9]

o      disponibilita di alloggio

 

 

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi

o      assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi

 

o      lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: 2 anni

o      lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno[10]

o      lavoro autonomo: < 2 anni

o      studio e formazione: < 1 anno

o      familiari: come per il familiare (o affidatario) perno, ma comunque < 2 anni; affidamento (minore affidato a comunita familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L.184/83): fino al compimento dei 18 anni (?)

o      lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo[11]); dopo due anni di lavoro stagionale, possibilita di permesso triennale per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno), revocato in caso di abuso da parte dello straniero

o      turismo, visita, affari: < 3 mesi

o      richiesta asilo: durata procedura riconoscimento

o      asilo:  2 anni (secondo la prassi)

o      acquisto cittadinanza o apolidia (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento

o      emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti

o      motivi di giustizia (su richiesta dellautorita giudiziaria, nel caso in cui la presenza dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allart. 380 c.p.p. o allart. 3 L. 75/58): 3 mesi, prorogabili

o      altri motivi (cura, minore eta): < documentate esigenze

 

o      per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U., previo parere della Commissione territoriale o acquisizione dallinteressato[12] di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono lallontanamento (nota: secondo la Relazione illustrativa del Regolamento per il rilascio di permesso ex art. 5, co. 6 e necessario il parere della Commissione territoriale; irrilevante la certificazione di motivi diversi dalla persecuzione da parte dellinteressato al di fuori della procedura di asilo)

o      per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita in Italia (solo pensione maturata in Italia? si, secondo la Relazione illustrativa del Regolamento)

o      per cure mediche, al genitore del minore di cui allart. 31, co. 3, T.U.

o      per integrazione minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (quali? verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allart. 32, co. 1 bis; rilevante linserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non disposto direttamente dal Comitato?)[13]

 

o      90 gg. (lavoro a tempo indeterminato)

o      60 gg. (lavoro a tempo determinato)

o      30 gg. (altri motivi)[14]

 

 

o      permanenza dei requisiti previsti per il rilascio (inclusi mezzi di sostentamento per titolare e familiari conviventi a carico, assolvimento obblighi in materia sanitaria, eventuale disponibilita di alloggio), salvo periodo di disoccupazione tollerata; la condanna per uno dei reati ostativi allingresso non e motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003)

o      eventuali requisiti specifici (es.: esami superati per studio universitario)

 

 

 

 

o      nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso

o      la sanabilita di eventuali irregolarita amministrative

o      lesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali

o      lesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (conversione: di fatto disatteso, salvo sentenza TAR Liguria, che cita esplicitamente lart. 5, co. 9 T.U.)

 

 

 

 

 

o      lavoro stagionale in lavoro subordinato (tempo determinato o indeterminato); dalla seconda stagione, in presenza di offerta, entro quote

o      altro permesso in permesso per motivi familiari; in caso di soggiorno legale da almeno un anno e matrimonio con cittadino italiano o comunitario o con straniero regolarmente soggiornante (e titolare di diritto a chiedere il ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)

o      altro permesso in permesso per motivi familiari; in caso di soggiorno legale di durata residua > 1 anno (formulazione ambigua) e possesso dei requisiti per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o con straniero regolarmente soggiornante (e titolare di diritto a chiedere il ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)

o      motivi familiari o affidamento (di qualunque tipo, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela) in lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di eta), studio, accesso al lavoro, anche senza requisiti (?)[24], con detrazione dalle quote annuali, o per esigenze sanitarie (?) o di cura; al compimento della maggiore eta o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio, extra quote

o      integrazione minore[25] (o anche minore eta?) in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro, con detrazione dalle quote annuali, al compimento della maggiore eta, a condizione di (requisiti non applicabili, secondo il TAR Puglia, a chi si trovasse in Italia prima dellentrata in vigore della L. 189/02)

-       assenza di decisione del Comitato per i minori stranieri[26]

-       presenza in Italia da almeno 3 anni

-       inserimento da almeno 2 anni (anche di fatto o solo in seguito a decisione del Comitato per i minori stranieri?) in un progetto di integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       disponibilita di alloggio

-       iscrizione ad un corso di studio (per conversione in studio), svolgimento di attivita lavorativa retribuita secondo legge o disponibilita di un contratto di lavoro (per conversione in lavoro)

o      protezione sociale in lavoro (con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo) o studio; in presenza dei requisiti

o      motivi familiari, lavoro subordinato e lavoro autonomo in permesso per residenza elettiva, in caso di titolarita di pensione percepita in Italia

 

 

6.       Iscrizione anagrafica (*)

 

 

 

7.       Carta di soggiorno (*)

 

 

o      6 anni[27] di soggiorno legale

o      titolarita di un permesso per il quale sia possibile un numero indeterminato di rinnovi (lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo, asilo umanitario, motivi religiosi, residenza elettiva; esclusi: studio, lavoro stagionale, permessi di breve durata; molte ambiguita)

o      reddito superiore allassegno sociale (anche associato a trattamento pensionistico per invalidita)

o      assenza di condanne (anche non definitive) o rinvii a giudizio per reati di cui allart. 380 (delitti contro la personalit dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumit pubblica, delitto di riduzione in schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalit di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere) e allart. 381, non colposi (corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti) c.p.p.

 

o      alloggio idoneo

o      reddito commisurato (come per ricongiungimento familiare)

 

o      copia passaporto o documento di identita' rilasciato dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei familiari) da cui risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del titolare

o      copia dichiarazione dei redditi o modello CUD[31] (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      certificato casellario giudiziale e certificato iscrizioni a procedimenti penali in corso (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      foto tessera in 4 esemplari (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      eventuale documentazione che dimostri l'esistenza dei vincoli familiari; la documentazione

-       e autenticata dal consolato italiano, o solo validata in caso di convenzioni internazionali vigenti che escludano la necessita di legalizzazione dei documenti es.: la Convenzione dellAja del 1961, cui ha aderito la Turchia

-       rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/67 da parte dellautorita diplomatica o consolare italiana in mancanza di autorita straniera riconosciuta o di affidabilita dei documenti attestanti qualita che non possono essere oggetto di autocertificazione; la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati, su test quali quello del DNA o della densimetria ossea

-       non e richiesta per il figlio minore che ha fatto ingresso per ricongiungimento (nota: non quello che abbia fatto ingresso al seguito o nato in Italia e registrato allanagrafe)

o      certificazione di disponibilita' di alloggio con attestazione dellufficio comunale di conformita' con requisiti previsti dalle leggi regionali, o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato da Azienda sanitaria locale (solo in caso di richiesta di carta di soggiorno anche per i familiari)

 

 

 

 

 

 

 

8.       Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato (*)

 

 

o      diretto da un dirigente della carriera prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro

o      composto da almeno un rappresentante della prefettura, almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, almeno uno della Polizia di Stato

o      istituito con decreto del prefetto, che puo individuare anche piu unita operative di base

 

o      generalita del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellimpresa, la ragione sociale, la sede e lindicazione del luogo di lavoro

o      generalita e residenza allestero o numero (per chiamata numerica) dei lavoratori da assumere

o      trattamento retributivo ed assicurativo,  nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno

o      impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio, riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno

o      dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento)

o      garanzia della disponibilita di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali, contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; leventuale partecipazione alle spese per lalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal contratto collettivo nazionale corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno[37]

o      eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico

o      autocertificazione delliscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, per le attivita per cui liscrizione e richiesta[39]

o      autocertificazione della posizione previdenziale e contributiva, atta a comprovare la capacita reddituale del datore di lavoro[40] (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 55/00, sulla base del redditometro: circa 95 Milioni annui); non richiesta (?) per lassunzione di lavoratori da adibire allassistenza di un datore di lavoro non autosufficiente

o      proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni,  a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (> 20 ore settimanali) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allimporto dellassegno sociale[41]; la proposta di contratto riporta limpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero e la garanzia per lalloggio[42] (inclusa la partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)[43]

 

o      richiesta comunicata dallo Sportello unico al Centro per limpiego (escluso il caso di richiesta nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione)

o      il Centro per limpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilita di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro

o      il datore di lavoro, entro 4 gg. dalla comunicazione del Centro per limpiego comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per limpiego se intende confermare la richiesta di assunzione

o      in caso di accertata indisponibilita, di mancata comunicazione da parte del Centro per limpiego o di conferma della richiesta, si procede

o      richiede allAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore

o      convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta

o      spedisce lintera documentazione, se cosi richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare

 

o      comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro

o      rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali (es.: regolarita documento di viaggio, mezzi di trasporto utilizzati, familiari al seguito; tutti gli altri, se la documentazione non e stata trasmessa dufficio; da art. 5 Regolamento), entro 30 gg.[46]

o      trasmette linformazione relativa allavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL

 

o      2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o      durata del rapporto, ma comunque < 1 anno[47], per rapporto a tempo determinato

 

o      iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per limpiego, nelle liste di mobilita (anche per corresponsione dellindennita di mobilita) per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi, se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo

o      iscrizione del lavoratore nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/00[49] (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per limpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[50], in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per liscrizione nelle liste di mobilita (previa presentazione del lavoratore al Centro per limpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allattivita svolta e alla disponibilita immediata allo svolgimento di nuova attivita)

o      rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale da completare i 6 mesi, previo accertamento delleffettiva iscrizione

o      specificazione attesa occupazione sul permesso, ma conservazione facolta permesso per lavoro subordinato (circolare Mininterno 19/5/01)

o      rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno e alla consegna della documentazione attestante la disponibilita di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia costituzionalita); la durata del permesso rinnovato viene fissata alla stipula del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del vecchio permesso? (nel primo caso, rischio di scadenza anteriore a quella del periodo di possibile iscrizione al collocamento)[51]

o      in mancanza di nuovo contratto, alla scadenza del periodo di iscrizione, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia titolo al permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa

 

 

 

 

o      e iscritto obbligatoriamente al SSN

o      accede alle misure di edilizia popolare a parita con litaliano se in possesso di durata > 2 anni

o      e parificato allitaliano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente)

o      accede allo studio a parita con litaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)

o      puo chiedere il ricongiungimento familiare

o      puo svolgere attivita di lavoro autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza

o      puo convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, in caso di titolarita di pensione percepita in Italia

o      accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a parita con litaliano

o      accede ai servizi di patronato

 

 

9.       Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale (*)

 

o      la chiamata puo essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati

o      accertamento di indisponibilita (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per limpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste

o      termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per limpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita

o      termine di 2 gg. per la conferma da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione

o      termine di 10 gg. per dare ulteriore corso alla procedura da parte dello Sportello unico in caso di silenzio del Centro per limpiego o di certificazione di indisponibilita o di conferma di richiesta

o      non oltre 20 gg.[58] di tempo, dalla data della richiesta, per il rilascio del nulla-osta[59] al lavoro da parte dello Sportello unico

 

 

 

 

 

 

 

 

10.    Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (*)

 

 

o      dichiarazione da parte dellautorita competente di assenza di motivi ostativi (esclusa lassenza dello straniero) al compimento degli atti necessari, nei casi in cui sia prevista liscrizione in un albo o registro o il rilascio di unautorizzazione o licenza o la presentazione di una dichiarazione o denuncia

o      attestazione, da parte dellautorita competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellattivita (da richiedere anche in caso di attivita per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori); lattestazione fa riferimento alla disponibilita, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellimporto mensile dellassegno sociale, da art. 39, co. 3 Regolamento (in tutti i casi, o solo per attivita che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori?)

 

 

o      disponibilita di risorse corrispondenti a quelle indicate nellattestazione

o      disponibilita di reddito[65] non inferiore a quello al di sotto del quale e prevista lesenzione dal ticket (nel 1998 era di circa 16 milioni di lire annui; successivamente la disciplina dellesenzione dal ticket e stata riformata; soglia di riferimento: assegno sociale?), o dichiarazione di un committente della prestazione di lavoro autonomo o del rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti

o      idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del lavoratore straniero un alloggio idoneo)

 

 

 

 

 

11.    Sponsorizzazione e autosponsorizzazione[69] (*)

 

 

12.    Formazione di lavoratori allestero (*)

 

 

 

13.    Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)

 

o      dirigenti o personale altamente specializzato (personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato allazienda distaccataria, qualificano lattivit come altamente specialistica) impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi[71] prima del loro trasferimento in Italia: il trasferimento puo essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni; al termine, possibile lassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dellazienda presso cui il trasferimento e stato effettuato

o      lettori universitari

o      ricercatori e professori universitari

o      traduttori e interpreti

o      colf alle dipendenze, allestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia

o      persone che facciano ingresso per motivi di formazione professionale, nellambito della quale siano previsti (e preventivamente approvati) periodi di addestramento presso datori di lavoro italiani che includano prestazioni di lavoro subordinato[72]

o      lavoratori (in numero limitato da Regolamento) alle dipendenze di imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da Regolamento) per un tempo limitato, a condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi

o      lavoratori marittimi dipendenti da societa straniere appaltatrici dellarmatore, chiamati allimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari (nota: gli stranieri componenti lequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/01, dallobbligo di munirsi di di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e dellautorizzazione al lavoro)[73]

o      lavoratori alle dipendenze di persone o imprese operanti allestero, inviati per effettuare prestazioni[74] nellambito di contratti di appalto stipulati con persone o imprese in Italia

o      lavoratori circensi

o      artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto

o      artisti da impiegare in locali di intrattenimento

o      artisti da impiegare in cinema, teatro, radio, televisione, manifestazioni culturali o folkloristiche

o      giornalisti e dipendenti di organi dellinformazione stranieri

o      persone che svolgono attivita di ricerca o attivita occasionali nellambito di programmi di scambio o mobilita di giovani

o      persone collocate alla pari

o      infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute) assunti, anche a tempo indeterminato, presso strutture sanitarie pubbliche e private

 

 

o      lettori, ricercatori e professori universitari: la richiesta da parte delluniversita (anche privata) o dellistituto istruzione superiore e di ricerca pubblico o privato, per lassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero

o      interpreti e traduttori: nulla-osta richiesto anche per attivita autonoma; necessaria anche la presentazione del titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali e presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato nel paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimita dellente, dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana; in caso di attivita autonoma, richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere

o      lavoratori alle dipendenze di persone o imprese operanti allestero (da Regolamento: con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze da datore di lavoro italiano o straniero operante in Italia; come si concilia?): nulla-osta rilasciato, previa comunicazione da parte del datore di lavoro agli organismi provinciali dei sindacati piu rappresentativi del settore, per il tempo strettamente necessario alla prestazione del servizio

o      colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia: deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato allestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana

o      lavoratori dello spettacolo: nulla-osta rilasciato, con codice fiscale, dalla Direzione generale per limpiego Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma[76] e dallUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, sentito il Dipartimento dello spettacolo (previo nulla-osta provvisorio dellautorita provinciale di pubblica sicurezza da Testo unico); durata iniziale del nulla-osta < 12 mesi[77], prorogabile (nel caso di artisti da impiegare in locali di intrattenimento, solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro)[78]; rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede limpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro

o      lavoratori marittimi: nulla-osta non richiesto

o      sportivi: in luogo del nulla-osta, dichiarazione nominativa di assenso del CONI sulla richiesta della societa destinataria delle prestazioni sportive, accompagnata dal codice fiscale e trasmessa allo Sportello unico della provincia dove ha sede la societa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro; se la dichiarazione riguarda un minore, richiesta di dichiarazione accompagnata dallautorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ex art. 6, co. 2, L. 345/99, sulla base dellistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente; consentito il rinnovo del permesso di soggiorno e il trasferimento ad altra societa nellambito della stessa federazione sportiva

o      giornalisti e dipendenti di organi dellinformazione: nulla-osta non richiesto

o      persone nellambito di programmi di scambio e mobilita di giovani: il nulla-osta  deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi; ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallaccordo; in caso di ingresso per vacanze-lavoro, il nulla-osta puo essere chiesto successivamente allingresso, con durata complessiva < 6 mesi, ma non > 3 mesi con lo stesso datore di lavoro

o      persone collocate alla pari, al di fuori di programmi di scambio e mobilita di giovani: durata dellautorizzazione < 3 mesi

o      infermieri professionali: le assunzioni da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (quale?); il nulla-osta puo essere chiesto anche da societa di lavoro interinale, previa acquisizione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lintera struttura o un suo reparto o un suo servizio

o      chiede, ai fini dellautorizzazione, alla Direzione provinciale del lavoro di certificare che il programma formativo soddisfa i requisiti, indicando forme di finanziamento, imprese ospitanti e nominativi degli stranieri partecipanti al corso;

o      comunica alla Direzione provinciale del lavoro, prima dellinizio del corso e per ciascuno straniero, il nome del datore di lavoro (con sottoscrizione della comunicazione, per adesione, da parte del datore di lavoro), il luogo e lorario della formazione;

o      assicura lo straniero presso lINAIL[80]

 

 

 

 

 

 

 

14.    Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari (*)

 

o      lo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di durata > 1 anno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio, motivi religiosi

o      il cittadino italiano o comunitario

 

o      coniuge non legalmente separato

o      figli minori non coniugati ovvero legalmente separati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che laltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      figli minori del coniuge, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che laltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese dorigine o di provenienza o qualora abbiano piu di 65 anni e gli altri figli non siano in grado, per motivi di salute, di provvedere loro (unordinanza del Tribunale di Padova stabilisce che l'entita' delle rimesse in favore dei genitori va valutata, al fine di verificare la condizione di genitori a carico, con riferimento al tenore di vita tipico del paese in cui i genitori risiedono, e che attestazioni da parte delle autorita locali sulla dipendenza economica dei genitori dal figlio sono rilevanti)

o      figli maggiorenni a carico, impossibilitati a provvedere al proprio sostentamento a causa di invalidita totale[85]

 

o      disponibilita di alloggio conforme ai parametri delle leggi regionali per ledilizia popolare

o      disponibilita di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi) non inferiori allimporto

-       dellassegno sociale per lingresso di un familiare

-       del doppio dellassegno sociale per lingresso di 2 o 3 familiari

-       del triplo dellassegno sociale per lingresso di 4 o piu familiari

 

 

o      carta o permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento

o      documentazione attestante la disponibilita di reddito

o      attestazione del Comune di conformita ai parametri delle leggi regionali per ledilizia popolare o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL

o      documentazione, autenticata dal consolato italiano, attestante i rapporti di parentela o di coniugio o la minore eta[87]

o      documentazione attestante il sostegno economico fornito e documentazione, valutata dalla rappresentanza italiana alla luce dei parametri locali, relativa alla condizione economica in loco (per ricongiungimento, con cittadino straniero, di familiare a carico)

o      documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa alla condizione di invalidita totale (per ricongiungimento con figlio maggiorenne) o ai gravi motivi di salute degli altri figli del genitore (per ricongiungimento con genitore a carico)

 

o      della documentazione relativa ai legami familiari e agli altri requisiti in capo ai familiari al seguito (autenticata, se rilasciata da autorita straniera, dalla rappresentanza italiana)

o      del nulla-osta

 

o      a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare

o      allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno che abbia sposato un cittadino italiano o cumunitario o uno straniero regolarmente soggiornante (titolare di diritto al ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?); il permesso e revocato se al matrimonio non e seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole

o      allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo (con permesso di durata residua > 1 anno; formulazione ambigua) che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante (titolare di diritto al ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)

o      allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato

o      al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purche non privato della patria potesta

o      al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da Regolamento)

o      al familiare entro il IV grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da Regolamento)

o      al minore straniero di eta > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con laffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/1999 e 13/11/2000; rilascio di carta di soggiorno non menzionato esplicitamente)

 

 

 

 

 

15.    Minori stranieri[92] (*)

 

 

o      nel caso in cui i presupposti per il mantenimento del permesso per motivi familiari vengano meno per morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione o scioglimento del matrimonio, o in cui, al compimento dei 18 anni, non e possibile il rilascio di una carta di soggiorno, il permesso per motivi familiari e convertito (solo in presenza dei requisiti?) in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di eta) o per studio (art. 30, co. 5)

o      al compimento dei 18 anni il minore titolare del permesso per motivi familiari rilasciato, dopo iscrizione nel permesso delladulto, al compimento dei 14 anni (nota: la disposizione sembra travalicare lambito di applicazione definito dalla rubrica dellart. 32 T.U.) e al minore affidato a comunita di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83 (titolare quindi di permesso per affidamento) e rilasciato un permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di eta), per studio, per accesso al lavoro, anche senza requisiti (?)[93], con detrazione dalle quote annuali (nel caso improbabile di conversione, al compimento dei 18 anni, da studio o formazione in lavoro, la detrazione opera sulle quote per lanno successivo; utilizzabile con conversione in due passi successivi?), o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.)

 

 

 

o      eta > 15 anni; > 16 anni per contratto di apprendistato o di formazione e lavoro (art. 5, D. Lgs. 345/99; art. 16, L. 196/97; art. 16, L. 451/94)

o      assolvimento dellobbligo scolastico: promozione dopo il primo anno di scuola superiore, ovvero eta > 15 anni e frequenza scolastica > 9 anni (L. 9/99; L. 30/2000; art. 1, co. 3, D.M. 323/99)

o      assolvimento dellobbligo formativo fino ai 18 anni, nel sistema scolastico, nel sistema della formazione professionale o nellapprendistato; contratto diverso dallapprendistato ammesso solo se consente al minore la frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/99; art. 1, co. 4, D.P.R. 257/00)

 

o      lo straniero nato e legalmente residente in Italia ininterrottamente fino ai 18 anni acquista la cittadinanza italiana (per beneficio di legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni

o      lo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato e legalmente residente in Italia da almeno tre anni puo chiedere la concessione (discrezionale) della cittadinanza italiana (per naturalizzazione)

o      i figli minori conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anchessi (nota: la convivenza deve essere stabile ed effettiva al momento dellacquisto o del riacquisto della cittadinanza, e deve essere adeguatamente documentata; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/92)

o      il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana; la perde se ladozione e revocata per sua responsabilita e se ha o riacquista altra cittadinanza

 

o      e iscritto nel permesso del genitore o dellaffidatario regolarmente soggiornante, se e di eta < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari o una carta di soggiorno se e di eta > 14 anni e convivente con il genitore o con laffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00; rilascio di carta di soggiorno non menzionato esplicitamente)

o      ottiene un permesso per minore eta, nel caso in cui sia rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, a seguito della segnalazione stessa; il permesso e valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini sui familiari nel paese dorigine

o      ottiene un permesso per integrazione minore[96], previo parere del Comitato per i minori stranieri, se si trova nelle condizioni di cui allart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (quali? verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allart. 32, co. 1 bis; rilevante linserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non disposto direttamente dal Comitato?)[97]

 

o      in stato di abbandono, se e privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato)

o      non accompagnato, se e privo di assistenza e rappresentanza (devono sussistere entrambe le condizioni?) da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge italiana (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99); inclusi i minori affidati di fatto ad adulti (anche parenti entro il IV grado?) che non ne siano formalmente tutori o affidatari (nota: solo se non sono richieste entrambe le condizioni); Linee guida del Comitato: la presenza dei genitori o di familiari entro il terzo grado cui il minore sia affidato lo rende accompagnato solo in caso di regolarita del soggiorno di genitori o familiari e di un atto di affidamento legale ai sensi della L. 184/83 (assurdo: in presenza di genitori irregolari il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autorita del paese di provenienza!)

 

 

o      alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

o      al Giudice tutelare (per leventuale apertura della tutela)

o      al Comitato, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, enti (art. 5, co. 1, DPR 535/99) tramite prefettura o ente locale (salvo il caso di presentazione di domanda di asilo; Linee guida del Comitato: in caso di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, il minore non accompagnato rientra sotto le competenze del Comitato); la segnalazione al Comitato non esime dallobbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza)

 

o      tutela:

-       presupposto: che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale

-       procedimento: tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha sede linteresse principale del minore

-       tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela e esercitata dallistituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunita di tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)

-       compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni

-       obbligatoria lapertura della tutela per il minore non accompagnato? controversia: si (Circolare Mininterno 9/4/01), solo in caso di necessita (Regolamento Comitato)

o      affidamento

-       presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piu che alla condizione di non accompagnato)

-       affidatario:

       se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola

       altrimenti, comunita di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato

-       procedimento: affidamento disposto da

       servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potesta genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)

       Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di assenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potesta genitoriale

-       compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potesta parentale nei rapporti con listituzione scolastica e lautorita sanitaria

-       il minore straniero in stato di abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L. 184/83); poca chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento consensuale e affidamento giudiziale) e molta disomogeneita; attribuzione al Comitato della responsabilita dellaffidamento (Regolamento L. 476/98, DPR 492/99; in contrasto con L. 184/83; disposizione applicata comunque da alcuni Tribunali per i minorenni)

-       laffidamento del minore non accompagnato dovrebbe poter essere disposto anche prima della decisione del Comitato sul rimpatrio (in contrasto con Circolare Mininterno 9/4/01), eventualmente a valle delle indagini, disposte dal Comitato, che accertano se la famiglia costituisca ambiente familiare idoneo (purche queste siano completate in tempi brevi); laffidamento, in ogni caso, non dovrebbe di per se precludere il rimpatrio; laffidatario dovrebbe, in base alla L. 184/83, essere ascoltato ai fini della decisione sul rimpatrio

-       difficolta di interpretazione in relazione alla formalizzazione dellaffidamento (di fatto) a parenti entro il IV grado: alcuni Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano incompetenti a procedere (ad es.: per mancanza di pregiudizio per la condizione del minore), con danno per la posizione (sostanziale e giuridica) del minore

 

o      opera per tutelare, in conformita con la Convenzione ONU del 1989, i minori stranieri non accompagnati e i minori accolti nel territorio italiano

o      in particolare,

-       vigila sulle modalita di soggiorno dei minori

-       definisce criteri per lammisisone di minori accolti, delibera sulle corrispondenti richieste, sullaffidamento temporaneo di tali minori e sul loro rimpatrio

-       censisce i minori accolti e i minori non accompagnati

-       accerta lo status di minore non accompagnato

-       promuove, anche mediante convenzioni, le ricerche dei familiari dei minori non accompagnati

o      puo trattare dati sensibili in relazione ai minori

o      e composto da 9 rappresentanti[98]: Presidenza del Consiglio, Minwelfare[99], MAE, Mininterno, Mingiustizia, ANCI, Unione province italiane, Organizzazioni attive nel settore della famiglia (2); per ogni membro e nominato un supplente

o      opera presso il Minwelfare[100]

o      e presideuto dal rappresentante del Minwelfare[101]

 

o      indagini (svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilita di affidamento alle autorita in patria, nonche lassenza di rischi per il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di reinserimento[103]

o      nomina da parte del giudice tutelare di un tutore provvisorio

o      audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne lopinione in merito al rimpatrio

o      il Comitato dispone il non luogo a provvedere al rimpatrio, informa lautorita giudiziaria per la valutazione dello stato di abbandono (e i provvedimenti conseguenti) e i servizi sociali per laffidamento e indica agli enti pubblici e a quelli privati (enti o organizzazioni con rappresentanza nazionale e iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio) gestori di progetti di avviare, per il minore, un progetto di integrazione sociale e civile di durata non minore di 2 anni (non previsto dalla legge, ma dalla Nota del Comitato 14/10/02; e se la maggiore eta sara compiuta prima dei due anni?)[104]

o      al minore e rilasciato, previo parere del Comitato minori, un permesso per integrazione minore, se si trova nelle condizioni di cui allart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (quali? verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allart. 32, co. 1 bis; rilevante linserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non disposto direttamente dal Comitato?)[105]

 

o      casi definiti:

-       affidato ex art. 4, L. 184/83 a cittadino straniero: iscrizione sul permesso o sulla carta di soggiorno dellaffidatario (prima dei 14 anni), permesso per motivi familiari o carta di soggiorno (dopo i 14 anni)

-       affidato a comunita di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83: il permesso per minore eta e convertibile in permesso per affidamento su richiesta dei servizi sociali (Circolare Mininterno 9/4/01)

-       minore sottoposto a tutela di comunita di tipo familiare familiare o istituto di assistenza: permesso per minore eta (Circolare Mininterno 13/11/00)

-       minore che si trovi nelle condizioni di cui allart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (quali? verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allart. 32, co. 1 bis; rilevante linserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non disposto direttamente dal Comitato?)[107]: permesso per integrazione minore, previo parere del Comitato (artt. 11 e 28 Regolamento)

o      casi ambigui (lequiparazione di minore affidato o sottoposto a tutela a figlio, ai fini del ricongiungimento richiamerebbe lapplicazione di art. 29 co. 2, art. 30 co. 1, lettera c, art. 30, co. 4, T.U.: rilascio, sul posto, di permesso per motivi familiari o addirittura carta di soggiorno; non ovvia linclusione di affidamento di fatto; la Circolare Mininterno 13/11/00 prescrive il rilascio di permesso per minore eta al sottoposto a semplice tutela; lart. 31 T.U. fa riferimento solo ad affidatario straniero, non italiano):

-       affidato ex art. 4, L. 184/83 a cittadino italiano: permesso per motivi familiari o carta di soggiorno?

-       minore sottoposto a tutela di cittadino italiano: permesso per minore eta, permesso per motivi familiari o carta di soggiorno?

-       minore sottoposto a tutela di cittadino straniero: permesso per minore eta o permesso per motivi familiari (o carta di soggiorno)?

-       minore affidato di fatto a parente straniero entro il IV grado: permesso per minore eta o permesso per motivi familiari (o carta di soggiorno)?

-       minore affidato di fatto a parente italiano entro il IV grado convivente: permesso per motivi familiari (art. 28 Regolamento) o carta di soggiorno?

o      da diritto allassistenza sanitaria (con iscrizione obbligatoria al SSN) e allavviamento scolastico

o      e convertibile in permesso per affidamento, in caso di affidamento del minore ai sensi della L. 184/83 (Circolare Mininterno 9/4/01): affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni oppure disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice tutelare

o      non e utilizzabile per lavoro ne convertibile al compimento dei 18 anni (Circolare Mininterno 13/11/00; in contrasto con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, secondo sentenza del Tribunale di Torino)

o      e utilizzabile per lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio

o      e convertibile in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni[108], con detrazione dalle quote annuali (relative allanno successivo? da art. 14, co. 4 bis Regolamento, se la conversione avviene in due fasi: minore eta -> studio -> lavoro), a condizione che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1 bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/02)[109] e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione[110] che il minore

-       e giunto in Italia da almeno tre anni

-       e stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile (?) gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       dispone di un alloggio

-       frequenta un corso di studio o svolge attivita lavorativa retribuita secondo legge, ovvero e in possesso di un contratto di lavoro (anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato)

o      conferisce gli stessi diritti del permesso per minore eta (e vero?)

o      i minori sottoposti a tutela

o      i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario)

o      i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)

o      i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto)

 

 

 

 

 

16.    Ingresso e soggiorno per studio, formazione professionale e attivita scientifica (*)

 

 

o      domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilita di posti

o      titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di scolarita) ed eventuale idoneita per laccesso alluniversita nel paese di provenienza

o      documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero, nei casi in cui cosi dispongano convenzioni internazionali in vigore per lItalia; es.: la Convenzione dellAja del 1961, cui ha aderito la Turchia), e muniti della dichiarazione consolare di valore in loco

o      dimostrazione di disponibilita di mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale, mediante

-       fidejussione, bonifico o versamento

-       garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri

-       garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno

o      indicazione di un alloggio in Italia.

o      disponibilita di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.

o      copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per familiari a carico)

 

 

 

 

 

 

      Consentito lingresso per studio, alle condizioni stabilite nel decreto-visti del Ministro degli affari esteri[114]

o      di maggiorenni, per corsi superiori di studio o di istruzione tecnico-professionale a tempo pieno[115] e di di durata determinata verificata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate la disponibilita di mezzi di sostentamento e la validita delliscrizione o pre-iscrizione al corso[116]

o      di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellambito di programmi di scambio approvati dal MAE, o dal Ministero dellistruzione e delluniversita, o dal Ministero dei beni culturali

o      di minori ultraquindicenni, accertata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, la disponibilita di mezzi di sostentamento, la validita delliscrizione o pre-iscrizione al corso, la presenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire alle effettive esigenze formative del minore stesso[117]

o      di stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui allart. 1, co. 2, D.Lgs. 165/01, da Governi stranieri, da fondazioni e istituzioni culturali italiane di chiara fama o da organizzazioni internazionali

 

 

 

o      chiede, ai fini dellautorizzazione, alla Direzione provinciale del lavoro di certificare che il programma formativo soddisfa i requisiti, indicando forme di finanziamento, imprese ospitanti e nominativi degli stranieri partecipanti al corso;

o      comunica alla Direzione provinciale del lavoro, prima dellinizio del corso e per ciascuno straniero, il nome del datore di lavoro (con sottoscrizione della comunicazione, per adesione, da parte del datore di lavoro), il luogo e lorario della formazione;

o      assicura lo straniero presso lINAIL[119]

o      in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno[120], entro quote (conversioni successive a laurea o laurea specialistica e quelle improbabili al compimento della maggiore eta, detratte da quote per lanno successivo[121])

o      in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lingresso certificato dallo Sportello unico (anziche dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallinteressato

 

o      al ricongiungimento familiare

o      alliscrizione facoltativa al SSN (con pagamento di contributo forfetario)

o      allassistenza sociale a parita con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale

 

 

17.    Professioni (*)

 

o      titolo di studio (es.: laurea)

o      titolo abilitante (es.: esame di Stato)

o      iscrizione allalbo e svolgimento della professione (es.: iscrizione allordine dei medici)

 

 

 

 

o      richiesta esperienza professionale (due anni negli ultimi dieci) aggiuntiva in caso di formazione non abilitante nel paese di provenienza e in caso di durata della formazione inferiore di oltre un anno a quella prevista in Italia (durata doppia di quella mancante, ma non superiore a quattro anni)

o      misure compensative (tirocinio di durata non superiore a tre anni, con eventuale formazione aggiuntiva, o prova attitudinale[123]), a scelta del richiedente, disposte con decreto del Ministro competente, in caso di materie di studio o di attivita' professionali sostanzialmente diverse; per lespletamento di tali misure, se lo straniero e allestero, e rilasciato un visto di ingresso per studio per il periodo necessario (art. 49, co. 3 Regolamento)

o      obbligatoria la prova attitudinale per professioni relative al diritto nazionale

o      valutazione di prova e tirocinio attribuita agli ordini professionali o al ministero vigilante

o      titoli muniti di traduzione della Rappresentanza italiana

o      ministero vigilante sulla tenuta dell'albo, registro o elenco per le professioni per cui tale tenuta e prevista:

-       Attuario, Avvocato, Procuratore, Commercialista, Biologo, Chimico, Agronomo e forestale, Geologo, Ingegnere, Agente di cambio, Psicologo, Consulente del lavoro, Ragioniere e perito commerciale  (Ministero grazia e giustizia)

-       Consulente di proprieta' industriale  (Ministero industria)

-       Tecnico sanitario e di radiologia medica  (Ministero sanita')

-       Docenti di istituti di istruzione secondaria ed artistica, compresi conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie artistiche  (Ministero pubblica istruzione)

-       Esperto in materia di pianificazione territoriale (Ministero lavori pubblici)

o      per le professioni che richiedono una formazione universitaria o in istituto di istruzione superiore di almeno 3 anni:

-       il Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo

       il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie

       il Ministero dell'universita' per il personale ricercatore universitario

       il Ministero della pubblica istruzione per i docenti di istituti di istruzione secondaria ed artistica, compresi conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie artistiche

-       il Ministero dell'universita' in tutti gli altri casi

o      per le altre professioni:

-       il Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo

       il Ministero della pubblica istruzione per il personale docente e non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado

       il Ministero del lavoro per professioni per le quali sono richiesti attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 845/78 o della legge 56/87 o della normativa in materia di contratti di formazione

-       il Ministero dei trasporti per le professioni marittime

-       il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in tutti gli altri casi

 

o      ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario  comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente

o      presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del D.P.R. 221/50 e successive integrazioni e modificazioni)

o      per liscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza dell'italiano e delle disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero in caso di titolo abilitante conseguito in Italia; possibilita di sostenere una seconda prova in caso di esito negativo della prima; da circ. Min. Sanita 12/4/2000); accertamento  effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute, con oneri a carico dell'interessato

o      le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Campania e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano listruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/2002 e 27/12/2002)

o      il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni

o      il Minsalute provvede, con le stesse modalita, al riconoscimento di titoli complementari (es.: specializzazioni e quelli di formazione complementare delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivita nellambito del SSN

o      la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per se, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della professione e necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute; in mancanza, non e consentita liscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lesercizione delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellUnione europea[125]

 

 

 

18.    Protezione sociale (*)

 

o      per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali o di interventi assistenziali dellente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumita in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini

o      che possa essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dallente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

o      disponibilita di operatori competenti

o      disponibilita di strutture logistiche adeguate

o      esistenza di rapporti con lente locale o con altre istituzioni rilevanti

o      definizione di un programma di integrazione adeguato (tutela fisica e psicologica, formazione professionale finalizzata a sbocchi lavorativi, e, se necessario, alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana)

o      adozione di procedure per la tutela dei dati personali

o      assenza di misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati relativi allimmigrazione o per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. a carico dei responsabili

o      rispondenza dei programmi ai requisiti fissati con decreto del Ministro delle pari opportunita

o      sussistenza dei requisiti di professionalita e organizzativi necessari per la realizzazione del programma

o      comunicano al Sindaco linizio del programma

o      rappresentano, se necessario, lo straniero in tutti gli adempimenti amministrativi

o      presentano un rapporto semestrale allente locale

o      tutelano la sicurezza dello straniero e, anche a programma concluso, la riservatezza dei dati personali

o      comunicano a Sindaco e Questore eventuali interruzioni della partecipazione al programma da parte dello straniero

 

o      interruzione della partecipazione al programma di inserimento

o      condotta incompatibile con il prgramma di inserimento

o      cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio

 

o      e iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per asilo umanitario - da circolare Ministero della Sanita)

o      accede ai servizi assistenziali

o      accede a corsi di studio

o      puo iscriversi nelle liste di collocamento (o nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/00?)

o      puo esercitare attivita di lavoro subordinato

 

o      per lavoro subordinato, in presenza di rapporto di lavoro in corso (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)[126], con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo

o      per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

 

 

 

 

                     III.     Allontanamento e sanzioni (*)

 

19.    Respingimento alla frontiera (*)

 

o      tenta di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga per cause di forza maggiore)

o      quando e privo dei requisiti previsti per lingresso (documentazione relativa a finalita e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle spese di rimpatrio, passaporto valido e, se richiesto, visto di ingresso)

o      esistono motivi di pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali)

o      e gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione

o      sussistono i presupposti per la sua espulsione

o      e stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; R.: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)

o      non sono soddisfatte norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

o      gia riconosciuto rifugiato in altro Stato

o      proveniente da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, e non di solo transito verso lItalia, senza chiedere asilo

o      che soddisfi le condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra: responsabile di

-       crimine contro la pace

-       crimine di guerra

-       crimine contro lumanita

-       crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento

-       azioni contrarie alle finalita delle Nazioni Unite

o      condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, o pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartenente ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso

-       lingua

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali  o  sociali

o      possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

 

o      polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera autorizzato

o      questore, nei casi in cui lo straniero

-       sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato

-       sia stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato per prestargli soccorso

 

o      in caso di trattenimento in CPT in attesa di eseguire il respingimento (es.: per motivi di soccorso): possibile tutela in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del giudice

o      in generale: ricorso al TAR, previa nomina di un rappresentante legale (anche dal consolato o dallambasciata italiana)

 

 

o       dello straniero che debba essere respinto

o      dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

 

 

 

20.    Espulsione (*)

 

o      per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato

o      come misura di sicurezza aggiuntiva alla pena

o      come sanzione sostitutiva della detenzione o alternativa alla pena

o      come misura di prevenzione

o      per soggiorno illegale

o      per vendita di marchi contraffatti

 

o      disposta con decreto del Ministro dellinterno (amministrativa)

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera

o      ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma (anche dal consolato o ambasciata italiana allestero)

 

o      disposta dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso

o      divieto di reingresso: fissato con la sentenza?

o      eseguita successivamente allespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera (non affermato esplicitamente; si desume logicamente); questore e autorita consolare sono avvertiti per tempo

o      la revoca o la non applicazione puo essere disposta dal giudice di sorveglianza

o      provvedimento del giudice di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile (art. 680 c.p.p.)

 

o      disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero che debba essere condannato per reato non colposo, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), alla detenzione < 2 anni senza possibilita di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lespulsione per soggiorno illegale o come misura di prevenzione

o      esclusi i delitti dellart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p., e i delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni

o      esclusi i casi in cui si applichino i divieti di espulsione (vedi sotto: rischio di persecuzione, minore, familiare o congiunto di italiano, donna incinta o puerpera, titolare di carta di soggiorno)

o      condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento  immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CPT)

o      divieto di reingresso per un periodo > 10 anni[127] (salvo termine inferiore, ma comunque > 5 anni, stabilito dal giudice); sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso ilelgale prima della scadenza del divieto

o      ricorso come per la condanna (salvo il caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

 

o      disposta (obbligatoriamente) dal giudice di sorveglianza (giudiziaria)

o      per straniero, gia identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lespulsione per soggiorno illegale o come misura di prevenzione

o      esclusi i delitti dellart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p., e i delitti puniti dal Testo Unico

o      esclusi i casi in cui si applichino i divieti di espulsione (vedi sotto: rischio di persecuzione, minore, familiare o congiunto di italiano, donna incinta o puerpera, titolare di carta di soggiorno)

o      10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per lopposizione o di quello per la decisione

o      stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari

o      accompagnamento  immediato alla frontiera

o      pena estinta dopo 10 anni, salvo il caso di reingresso illegale; detenzione ripristinata in questo caso

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero appartenente a una delle categorie di cui

-       allart. 1 L. 1423/56, come sostituito dallart. 2 L. 327/88: straniero ritenuto dallautorita di PS, sulla base di elementi di fatto, dedito ad attivita delittuose

-       allart. 1 L. 575/65, come sostituito dallart. 13 L. 646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione mafiosa

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera[128]

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero

-       che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto)

-       che sia privo di permesso di soggiorno valido, non avendone chiesto il rilascio entro 8 gg. lavorativi dallingresso o il rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza

-       che, dopo un ingresso da altro paese Schengen, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg.

-       che non abbia rispettato lobbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a diniego di rilascio o di rinnovo del permesso

-       che abbia subito la revoca o lannullamento del permesso di soggiorno

-       che non abbia rispettato lobbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a una precedente espulsione

-       che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione

o      eseguita con

-       intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., nei casi di permesso scaduto da piu di 60 gg. senza richiesta di rinnovo, a condizione che non vi sia il rischio che lo straniero si sottragga allobbligo di lasciare lItalia

-       accompagnamento immediato alla frontiera, negli altri casi[129]

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero condannato definitivamente (condanna successiva allentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p.

o      eseguita con accompagnamento immediato

 

o      decreto di espulsione comunicato allo straniero, con indicazione delle modalita di impugnazione, con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta (da Regolamento: a lui comprensibile) o, se non e possibile per indisponibilita di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo

o      in caso di straniero sottoposto a procedimento penale ma non a custodia cautelare[130]

-       il questore richiede il nulla-osta allespulsione allautorita giudiziaria;

-       il nulla-osta non puo essere concesso in caso di procedimento per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. o allart. 12 del T.U.

-       negli altri casi, il nulla-osta e negato solo per inderogabili esigenze processuali anche in relazione allinteresse della persona offesa; si applica il silenzio-assenso, dopo 15 gg. dal ricevimento della richiesta; in caso di diniego, trattenimento nel CPT; cessate le esigenze processuali o lo stato di custodia cautelare, il nulla-osta e concesso

-       non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione (confisca ex art. 240 c.p.)

-       applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellart. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine per la prescrizione del reato piu grave (se successivo); ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

o      comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera entro 48 ore dalladozione; il Tribunale convalida il provvedimento entro le 48 ore successive alla comunicazione; il provvedimento e comunque immediatamente esecutivo (D.L. 51/02, convertito con modificazioni dalla L. 106/02; eccezione di incostituzionalita in relazione allimmediata esecutivita sollevata dal Tribunale di Catania)

o      ricorso avverso il provvedimento di espulsione al giudice ordinario[131] del luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento, entro 60 gg.[132] dalla data del provvedimento[133] (anche dal consolato o dallambasciata italiana, in caso di accompagnamento immediato alla frontiera); ricorso inammissibile se presentato oltre i termini

o      il giudice decide con unico provvedimento (impugnabile solo in Cassazione), adottato, in tutti i casi, entro 20 gg.[134] (termine a carattere ordinatorio)[135]

o      diritto allassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia o, in mancanza, di un difensore designato dal giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella apposita, e, se necessario, allassistenza da parte di un interprete; onorario e spese a carico dellerario (art. 142 L, D.P.R. 115/2002)[136]

o      divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen): 10 anni (salvo durata minore, ma comunque > 5 anni, fissata dal prefetto nel decreto di espulsione)[137] a decorrere dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dallItalia; alla scadenza del divieto, lo straniero presenta istanza alla rappresentanza italiana di dichiarazione di cessazione del divieto; la rappresentanza inoltra listanza al Mininterno e, successivamente, notifica la dichiarazione allo straniero

o      possibile lingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellinterno, su istanza dello straniero alla rappresentanza italiana, accompagnata da documentazione relativa al motivo per cui si chiede lautorizzazione; la rappresentanza inoltra listanza al Mininterno e, successivamente, notifica la dichiarazione allo straniero

o      reclusione da 6 mesi a un anno[138] in caso di trasgressione; nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera; arresto in flagranza sempre consentito

o      reclusione da uno a 4 anni, con arresto in flagranza e fermo sempre consentiti, in caso di

-       ulteriore reingresso in violazione del divieto

-       primo reingresso in violazione del divieto a seguito di

    espulsione disposta dal giudice

    espulsione conseguente al mancato rispetto del termine di 5 gg. per lasciare lItalia in caso di impossibilita di effettuare o prolungare il trattenimento nel CPT (arresto obbligatorio in questo caso)

 

 

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso

-       lingua

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra; applicato dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria) o  sociali

o      possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

o      minori (salvo il diritto di seguire il genitore o laffidatario espulsi)

o      donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono (la pronuncia 376/00 della Corte costituzionale ha esteso il divieto di espulsione al marito; non al padre in quanto tale?)

o      coniuge o familiari entro il IV grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi

o      titolari di carta di soggiorno (salvo applicazione, anche in via cautelare, di misure di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/90)

 

o      e iscritto nel permesso del genitore o dellaffidatario regolarmente soggiornante, se e di eta < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari o una carta di soggiorno se e di eta > 14 anni e convivente con il genitore o con laffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00; rilascio di carta di soggiorno non menzionato esplicitamente)

o      ottiene un permesso per minore eta, negli altri casi

 

 

 

21.    Trattenimento nei CPT (*)

 

o      quando non sia possibile eseguire immediatamente lespulsione con accompagnamento alla frontiera o il respingimento

-       per la necessita di soccorrere lo straniero

-       per necessita di accertamenti su identita o nazionalita

-       per necessita di acquisire documenti per il viaggio

-       per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

o      quando ce il rischio che lo straniero espulso con intimazione per non aver chiesto o rinnovato il permesso, o per averlo avuto revocato o annullato, si sottragga allobbligo di lasciare lItalia

 

 

 

 

o      stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo svolgimento delle attivita di promozione nel CPT; i soggetti convenzionati possono avvalersi dellattivita di altri organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta sociale)

o      concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta sociale) costituiti da almeno 2 anni (da Direttiva Mininterno Carta dei diritti), per lo svolgimento di attivita di assistenza, incluse attivita di

-       interpretariato

-       informazione legale

-       mediazione culturale

-       supporto psicologico

-       assistenza sociale

-       formazione degli operatori

 

o      familiari conviventi

o      difensore dello straniero

o      ministri di culto

o      personale della rappresentanza diplomatica o consolare

o      membri degli organismi ammessi a svolgervi attivita di assistenza

 

o      la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a trattenimento, convalida e ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento

o      la comunicazione alla autorita consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione: dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello straniero o, se di eta < 14 anni, di chi esercita la potesta sul minore di non volersi avvalere dellintervento di tale autorita; rischio di persecuzione per lo straniero o per i suoi familiari) e la segnalazione del trattenimento a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati

o      la tutela della salute psico-fisica

o      la liberta di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli organismi ammessi al CPT

o      la liberta di corrispondenza riservata anche telefonica

o      la possibilita di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato

o      la tutela dellunita familiare e dei diritti del minore

o      la libert di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso

o      il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione puo determinare una lesione dellidentita

o      la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identita sessuale

o      il recupero degli effetti e dei risparmi personali

 

 

22.    Sanzioni a carico di terzi (*)

 

 

 

 

o       dello straniero che debba essere respinto

o      dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

 

o      il responsabile e punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 15.000 euro[144] per ogni persona

o      se il fatto e commesso per trarne profitto, anche indiretto[145], o e commesso da 3 o piu persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente,[146] e punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa di 15.000 euro[147] per ogni persona

o      se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di 5 o piu persone, se le persone sono state esposte a rischi per la vita o per lincolumita, o sono state sottoposte a trattamento inumano o degradante le pene sono aumentate

o      se il fatto e commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano lingresso di minori da destinare allo sfruttamento, e punito con la reclusione da 5 a 15 anni e la multa di 25.000 euro[148] per ogni persona

o      le circostanze aggravanti prevalgono su quelle attenuanti; la diminuzione di pena si applica sulla quantita risultante dallapplicazione delle aggravanti

o      diminuzione della pena fino alla meta per chi collabora con lautorita di polizia o con lautorita giudiziaria

o      arresto obbligatorio in flagranza e confisca del mezzo di trasporto utilizzato

 

 

 

                      IV.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione (*)

 

23.    Assistenza sanitaria (*)

 

o      i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validita o per il quale sia stato chiesto il rinnovo):

-       lavoro subordinato (anche stagionale)

-       lavoro autonomo

-       motivi familiari

-       asilo

-       asilo umanitario; ai fini delliscrizione al SSN, si intende il permesso rilasciato ex art. 18, co. 1 per protezione sociale, art. 19, co. 2, lettera a) a minore inespellibile, art. 19, co. 2, lettera d) a donna in stato di gravidanza o di puerperio, art. 20, co. 1 per protezione temporanea, art. 40, co. 1 a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento e improprio, perche non viene rilasciato alcun permesso; manca invece il riferimento al permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 a straniero inespellibile per rischio di persecuzione)

-       richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dellistanza alla definizione della procedura, incluso leventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo trattenuti, privi di permesso di soggiorno

-       affidamento (per il minore affidato a comunita familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/83)

-       attesa adozione

-       acquisto della cittadinanza

o      gli stranieri che abbiano in corso una regolare attivita lavorativa subordinata o autonoma (per definizione, da Circ. Ministro sanita: non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (o nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/00?)

o      permesso ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da imprese con sede allestero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri) non tenuti a versare lIRPEF in Italia

o      permesso per affari

 

o      stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternita, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale

o      iscriversi al SSN

o      titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (. 290.000 per anno, non frazionabili)

o      stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari (. 425.000 per anno, non frazionabili)

 

 

o      autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

o      permesso di soggiorno in corso di validita o ricevuta della richiesta di rinnovo

o      autocertificazione del codice fiscale o copia del tesserino relativo

o      dichiarazione con la quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del proprio status

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di famiglia

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di familiare a carico

o      eventuale autocertificazione o certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento (o nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/00?); di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio

o      eventuale dichiarazione da parte della famiglia ospitante attestante la posizione di straniero collocato alla pari

o      ricevuta del versamento sul c/c della Regione ovvero, per chi e tenuto alla dichiarazione dei redditi, autocertificazione o certificazione dellavvenuto pagamento delladdizionale IRPEF (nel solo caso di iscrizione volontaria)

 

 

o      in caso di trasferimento allestero per cure presso centri ad altissima specializzazione, possibile solo lassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dellinteressato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria lautorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro della sanita 3/11/89

o      in caso di temporaneo soggiorno in paese dellUnione europea, modello E111 (che consente lassistenza diretta) rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e loro familiari

o      in caso di soggiorno allestero per lavoro, ammessa solo lassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/80

 

 

 

o      immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilita, gli oneri sono a carico del Minstero dellinterno)

o      previo pagamento delle tariffe regionali, le altre prestazioni

 

 

o      alla tutela della gravidanza e della maternita (L. 405/75, L. 194/78, Decreto Ministro sanita 6/3/95 e successive modificazioni e integrazioni)

o      alla tutela della salute del minore (Convenzione di New York 20/11/89, ratificata con L. 176/91)

o      a vaccinazioni nellambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni

o      a interventi di profilassi internazionale

o      a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai

o      a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da Circolare Ministro della sanita 24/3/00: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/90)

o      a disagio mentale (sicuramente nella Regione Lazio)

o      accertamento eventuali responsabilita dei sanitari

o      comunicazione alle autorita diplomatiche del paese di appartenenza

o      notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive

o      prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nellambito di protocolli dintesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base)

o      urgenze

o      stato di gravidanza

o      patologie esenti

o      soggetti esenti per eta o per grave stato invalidante

 

o      sulla base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:

-       dichiarazione da parte della struttura sanitaria prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata dellintervento e della degenza prevista

-       attestazione del versamento, a favore della struttura, di una cauzione del 30% del costo previsto

-       dimostrazione di disponibilita di mezzi (anche mediante prestazione di garanzia) per il pagamento complessivo e per lalloggio e il sostentamento del paziente durante la fase di convalescenza e delleventuale accompagnatore durante lintero soggiorno, e per il loro rimpatrio

-       certificazione, rilasciata allestero e tradotta in italiano, attestante la patologia del richiedente

o      nellambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanita di concerto col Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D. Lgs. 502/92, come modificato da D. Lgs. 517/93):

-       il Ministero della sanita individua, sulla base della documentazione acquisita, la struttura idonea a erogare le prestazioni

-       il Ministero della sanita rimborsa le prestazioni sanitarie (degenza inclusa), ma non le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura

o      nellambito di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L. 449/97):

-       le Regioni autorizzano le ASL a erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino nellambito di programmi assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore di stranieri provenienti da Paesi privi delle competenze necessarie e di accordi di reciprocita sullassistenza sanitaria (ovvero nei quali laccordo non sia applicabile per ragioni contingenti)

 

 

24.    Previdenza sociale (*)

 

 

o      nei confronti dellINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, R.D.L. 1827/35; artt. 17 e 19, L. 218/52); obbligo relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione

-       per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti

-       contro il rischio di malattia e tubercolosi

-       per maternita

-       contro il rischio di disoccupazione involontaria (per soggetti precedentemente occupati)

o      nei confronti dellINAIL, a carico del datore di lavoro, relativo ad assicurazione contro il rischio di

-       infortunio sul lavoro

-       malattie professionali

 

o      a 65 anni per gli uomini, a 60 per le donne; necessari 20 anni di contributi

o      e garantita lintegrazione al minimo (salvo che per pensioni liquidate in regime puramente contributivo) in presenza dei seguenti requisiti contributivi e reddituali:

-       la pensione sia inferiore a un minimo fissato (nel 98, circa . 700.000 al mese per 13 mensilita; rivalutato ogni anno per effetto del meccanismo della perequazione automatica delle pensioni)

-       che il reddito complessivo non superi il doppio dellimporto annuo corrispondente a tale minimo (il quadruplo se cumulato con quello del coniuge)

 

 

o      fonti: artt. 31 e 37 Costituzione; art. 2110 c.c.; T.U. D.Lgs. 151/01

o      congedo di maternita (art. 16 D.Lgs. 151/01):

-       2 mesi precedenti data presunta del parto

-       periodo tra data presunta e parto

-       3 mesi dopo il parto

-       giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)

o      facolta di far slittare in avanti di 1 mese lastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro

o      possibilita di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi

o      applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi allingresso in famiglia delladottato di eta < 6 anni)

o      possibilita di astensione facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)

o      possibilita di fruizione dellastensione facoltativa e dellastensione in caso di malattia del figlio di eta < 3 anni estesa al padre (art. 34 D.Lgs. 151/01)

o      diritto allastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre (art. 28 D.Lgs. 151/01)

o      indennita durante lastensione obbligatoria: 80% dellultimo stipendio; durante lastensione facoltativa: 30% dellultimo stipendio

o      periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di anzianita e maturazione ferie

o      trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi

o      assegno di maternita: indennita pari all80% delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste non iscritte in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 448/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purche titolare di carta di soggiorno e residente legalmente in Italia, se straniera) per cui siano stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternita

o      lassegno di maternita non spetta al padre (ne al padre adottivo, ne allaffidatario) lavoratore autonomo

 

o      indennita di disoccupazione (anche per periodi in cui lo straniero sia assente dal territorio italiano; da ordinanza Tribunale di Ravenna 25/9/02)

o      cassa integrazione guadagni

o      trattamento di mobilita

o      tutela contro linsolvenza del datore di lavoro

 

o      lassicurazione per linvalidita ha per scopo lassegnazione di una pensione in caso di invalidita al lavoro, la concessione di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione e la cura dellinvalidita (art. 45, D. Lgs. 1827/35)

o      provvidenze previste (L. 222/84):

-       pensione dinabilita (assoluta e permanente inabilita al lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

-       assegno ordinario dinvalidita (riduzione di almeno un terzo della capacita lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

 

o      norme di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con L. 153/88), DPR 797/55 (T.U. norme su assegni familiari)

o      diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per

-       figli (legittimi o legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)

-       figli dellaltro coniuge (nati da precedente matrimonio)

-       coniuge

-       genitori a carico

-       fratelli, sorelle, nipoti (se il padre ha invalidita permanente al lavoro e la madre non fruisce di assegni di invalidita), a carico

o      gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti alluniversita o altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale

o      lo straniero fruisce degli assegni (anche in assenza di reciprocita o di convenzione internazionale) anche per i familiari allestero

o      nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico

 

o      fonti: DPR 1124/65 e D.Lgs. 38/00

o      il datore di lavoro e obbligato ad assicurare presso lINAIL tutti coloro che prestano attivita retribuita alle sue dipendenze

 

o      conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocita, e puo goderne al compimento dei 65 anni, anche in deroga (per i soli casi di pensione liquidata in regime contributivo; la soglia di godimento e fissata a 65 anni, a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ. INPS n. 45 del 28/2/03) al requisito di contribuzione minima (5 anni di contribuzione effettiva) previsto dallart. 20, co. 1, L. 335/95; i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno deta (circ. INPS n. 45 del 28/2/03)

o      qualora vi siano accordi tra lItalia e lo Stato di provenienza del lavoratore, i contributi versati vengono trasferiti allente assicuratore di quello Stato in base agli accordi (e vero?)[151]

o      Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o      Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Slovenia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o      Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dEuropa)

 

o      devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

-       per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti

-       contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

-       contro le malattie

-       di maternita

o      non spettano

-       lassegno per il nucleo familiare

-       il trattamento di disoccupazione involontaria

o      il datore di lavoro versa allINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie

 

 

 

 

25.    Assistenza sociale (*)

 

 

o      pensione sociale

o      prestazioni per invalidi civili, ciechi civili, sordomuti

 

o      soggetti affetti da morbo di Hansen

o      soggetti affetti da TBC

o      invalidi civili

o      ciechi civili

o      sordomuti

o      indigenti

 

o      Assegno sociale (gia pensione sociale):

-       disciplinato da art. 3, co. 6 e 7, L 335/95)

-       concesso in presenza di condizioni di bisogno economico a persone di eta > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

-       erogato dallINPS: 13 mensilita

-       non reversibile

-       non esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento allestero dello straniero (chiarimento INPS 25/11/2002)

o      Prestazioni per minorati civili:

-       previste per

       invalidi civili (persone di eta < 65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacita lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro: invalidi civili):

    pensione di inabilita (perdita totale della capacita di lavoro)

    assegno mensile (perdita parziale della capacita di lavoro)

    indennita di accompagnamento (invalidita totale e incapacita di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)

    indennita mensile di frequenza (per invalidi di eta < 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria eta o con deficit uditivo, che frequentino scuole, centri di formazione, centri diurni, etc.)

       ciechi civili :

    pensione ciechi assoluti

    pensione ciechi parziali

    indennita di accompagnamento ciechi assoluti

    indennita speciale per ciechi parziali

       sordomuti:

    pensione

    indennita di comunicazione

-       concesse a persone sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

-       erogate dallINPS o (per la parte in eccesso rispetto a quella stabilita con legge dello Stato) dalle Regioni (art. 130, D. Lgs. 112/98; DPCM 26/5/00)

-       le provvidenze erogate a stranieri privi di carta di soggiorno prima dellentrata in vigore della L. 388/00 non devono ovviamente essere restituite; quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni dellamministrazione sulla restituzione, assunte secondo equita (parere 76/01, sez. I, Consiglio di Stato)

-       il reddito che deriverebbe dal trattamento pensionistico per invalidita e computabile, in presenza dei requisiti per la concessione del trattamento stesso, ai fini del rilascio della carta di soggiorno

 

o      reddito minimo di inserimento (in fase di sperimentazione in determinati comuni); condizioni:

-       3 anni di residenza legale

-       reddito inferiore a una determinata soglia

-       iscrizione al collocamento (o nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/00?), salvo iscrizione  a corsi di recupero o di formazione o cura di handicappati o di figli di eta < 3 anni

o      assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le imprese private:

-       benefici (a partire dalla possibilita di iscriversi nelle liste per il collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla L. 68/99[154]) estesi agli stranieri, in nome delluguaglianza di diritti in materia civile tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2, T.U.) e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.), dalla sentenza 454/98 della Corte Costituzionale

-       richiesto il possesso di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivita lavorativa subordinata

 

 

26.    Enti di patronato (*)

 

o      danno assistenza gratuita a coloro che debbano presentare istanze o domande per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali

o      esercitano attivita di informazione, assistenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, di lavoratori subordinati e autonomi, pensionati, italiani, stranieri o apolidi presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione

o      danno informazione e consulenza per ladempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilita civile, anche per eventi infortunistici (art. 7, L. 152/01)

 

 

27.    Accoglienza e accesso allalloggio (*)

 

 

 

o      titolare di carta di soggiorno

o      legalmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata > 2 anni, impegnato in regolare attivita lavorativa subordinata o autonoma

 

 

28.    Discriminazione (*)

 

o      un comportamento che rechi uningiusto svantaggio a una persona, non in base ai comportamenti di questa, ma solo in base al colore della sua pelle, alla sua appartenenza razziale, nazionale, etnica o religiosa

o      un comportamento che comprometta il godimento o lesercizio, in condizioni di parita, dei diritti umani o delle liberta fondamentali in campo economico, politico, sociale e in ogni altro settore della vita pubblica

o      un pubblico ufficiale, nellesercizio della sua funzione, omette o compie atti a danno di uno straniero

o      un commerciante o il gestore di un locale rifiuta di erogare a uno straniero il servizio che eroga agli altri avventori o impone condizioni piu svantaggiose

o      il proprietario di una casa in affitto rifiuta di stipulare il contratto con uno straniero alle stesse condizioni alle quali lo stipulerebbe con qualsiasi altra persona

o      un impiegato di un ente pubblico ostacola laccesso dello straniero alloccupazione, allistruzione, alla formazione, ai servizi sociali e socio assistenziali, ai servizi di pubblica necessita, o gli impedisce lo svolgimento di una legittima attivita economica

o      un datore di lavoro compie un atto o adotta un comportamento che danneggi il lavoratore straniero rispetto agli altri lavoratori, ovvero applica un trattamento basato su criteri che danneggino lo straniero per ragioni che non hanno a che fare con i requisiti richiesti per lo svolgimento dellattvita lavorativa

 

 

 

 

                    V.     Asilo (*)

 

29.    Status di rifugiato (*)

 

 

o      gia riconosciuto come rifugiato in altro paese

o      proveniente da paese, diverso da quello di appartenenza e aderente alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un congruo periodo di tempo (non per mero transito verso lItalia) senza chiedere asilo

o      che soddisfi una delle clausole di esclusione previste dallart. 1 F della Convenzione di Ginevra: responsabile di

-       crimine contro la pace

-       crimine di guerra

-       crimine contro lumanita

-       crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento

-       azioni contrarie alle finalita delle Nazioni Unite

o      condannato in Italia per reati di cui allart. 380, co. 1 e 2, c.p.p.

o      straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato

o      appartenente a organizzazioni mafiose o dedite al traffico di stupefacenti o terroristiche

 

 

 

 

      Il richiedente asilo puo essere trattenuto per il tempo strettamente necessario (definito nel provvedimento con cui si dispone il trattenimento, e comunque < 20 gg.)

o      per verificarne o determinarne nazionalita o identita

o      per verificare gli elementi su cui si basa la domanda, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili

o      in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato

o      se e stato fermato in una situazione di ingresso o tentativo di ingresso o soggiorno irregolare (formulazione dubbia)

o      se era gia stato sottoposto a espulsione o respingimento

 

o      un livello di preparazione adeguato in capo al direttore del centro e al personale

o      servizi di ricezione e registrazione dei richiedenti e di vigilanza continua del centro

o      presenza di personale sufficiente per il buon funzionamento del centro

o      leffettuazione di servizi di interpretariato (per almeno 4 ore al giorno) e di informazione legale

o      modalita di comunicazione alla prefettura, al Mininterno e alla Commissione territoriale delle presenze e degli ventuali allontanamenti non autorizzati

o      lobbligo di riservatezza riguardo ai dati relativi agli ospiti, anche dopo le loro dimissioni dal centro

o      la realizzazione delle attivita e dei servizi necessari per la tutela della dignita e del diritto alla riservatezza degli ospiti

o      una qualita della vita tale da garantire dignita e salute degli ospiti (tenendo conto, in modo speciale, delle esigenze dei nuclei familiari e dei soggetti particolarmente vulnerabili)

o      visite (per almeno 4 ore al giorno) da parte dei rappresentanti dellACNUR e delle organizzazioni di tutela autorizzate dal Ministero dellinterno (o dal prefetto?), dei legali dei richiedenti trattenuti, dei familiari e dei cittadini italiani (non di stranieri regolarmente soggiornanti?) per i quali vi sia richiesta da parte dello straniero trattenuto (previa autorizzazione da parte della prefettura)

o      la separazione, nelle ore notturne, tra uomini e donne, salvo il caso di nuclei familiari (garantiti spazi propri?)

o      la possibilita di uscita quotidiana, previa comunicazione al direttore di centro e salvo il caso di incompatibilita con lo svolgimento della procedura semplificata, nella fascia oraria 10-17

o      la possibilita di ottenere dalla prefettura, nei soli casi di trattenimento non obbligatorio e su richiesta adeguatamente motivata, lautorizzazione per un allontanamento dal centro per un periodo diverso da quello di uscita quotidiana o di durata superiore, purche compatibile con lo svolgimento della procedura semplificata; diniego motivato e comunicato al richiedente in lingua a lui comprensibile o, se questo non e possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la scelta dellinteressato

o      linformazione del richiedente trattenuto in relazione alle disposizioni concernenti la vita nel centro, le possibilita di allontanamento, le conseguenze di un allontanamento non autorizzato e la procedura semplificata, mediante un opuscolo (redatto in lingua comprensibile al richiedente o, se questo non e possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la scelta dellinteressato) consegnato allatto dellingresso nel centro, ovvero mediante il servizio degli interpreti presenti nel centro

 

o      Gorizia (per Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige

o      Milano (per Lombardia, Valle dAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna)

o      Roma (per Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria)

o      Foggia (per la Puglia)

o      Crotone (per Calabria e Basilicata)

o      Trapani (per le province di Agrigento,  Trapani, Palermo, Messina, Enna)

o      Siracusa (per le province di Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania)

o      un funzionario della polizia di Stato

o      un rappresentante dellente territoriale designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-citta

o      un rappresentante dellACNUR

o      un funzionario del MAE (alloccorrenza)

 

o      un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

o      un funzionario della carriera diplomatica[162]

o      un funzionario di carriera prefettizia del Dipartimento immigrazione[163]

o      un dirigente del Dipartimento di P.S.

 

o      lItalia assume di essere responsabile dellesame della domanda ai sensi della Convenzione di Dublino

o      il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.

o      la Commissione territoriale procede allaudizione entro 15 gg. dalla data di ricevimento degli atti

o      la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallaudizione

 

o      il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.

o      la Commissione territoriale procede allaudizione entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli atti

o      la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallaudizione

o      in caso di trattenimento (non obbligatorio) in corso in centro di identificazione, ammessa la richiesta di riesame (da Regolamento, non da L. 189/02)

 

o      la convocazione per laudizione e comunicata dalla questura territorialmente competente; laudizione puo essere rinviata per condizioni di salute del richiedente asilo debitamente certificate o su richiesta dellinteressato basata su gravi e fondati motivi; la mancata comunicazione e la mancata presentazione allaudizione non impediscono alla Commissione di assumere la decisione sulla base della documentazione disponibile

o      la Commissione territoriale si avvale di interpreti per laudizione

o      laudizione e personale e ha luogo in ambiente non aperto al pubblico; dellaudizione e redatto verbale

o      il richiedente asilo puo esprimersi nella propia lingua o in altra lingua a lui nota; se necessario e nominato un interprete

o      laudizione dei minori e effettuata in presenza di chi esercita la potesta del minore (senza diritto di intervento?); la Commissione territoriale puo disporre, con provvedimento motivato non impugnabile, di non procedere allaudizione del minore se la ritiene non necessaria

o      la Commissione adotta le misure necessarie per la riservatezza dei dati relativi allidentita dei richiedenti asilo e alla loro eventuale condizione di soggetti particolarmente vulnerabili

o      la Commissione territoriale e validamente costituita con la maggioranza dei suoi membri; decide a maggioranza dei presenti

o      la Commissione territoriale adotta, con atto scritto e motivato, comunicato allinteressato con le informazioni sulle modalita di impugnazione e sulle possibilita di chiedere il riesame e la sospensione dellallontanamento, una delle decisioni seguenti:

-       riconosce lo status di rifugiato

-       rigetta la domanda

-       rigetta la domanda, ma, valutate le possibili conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali (in particolare, dellart. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle liberta fondamentali) chiede al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U. (circ. Mininterno 24/2/03: il permesso puo essere rilasciato e rinnovato anche in assenza di documento di viaggio; in questo caso e rilasciato titolo di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. Mininterno 48/1961)

 

 

 

o      un documento di viaggio di durata > 1 anno (rinnovabile)

o      un premesso di soggiorno per asilo della durata (secondo la prassi) di 2 anni (rinnovato con durata non superiore a quella iniziale)[166]

 

o      con intimazione a lasciare lItalia entro 15 gg. nei casi in cui al richiedente fosse stato rilasciato (da subito) un permesso per richiesta di asilo, se il prefetto non rileva il pericolo che lo straniero si sottragga al provvedimento (assurdo: dovrebbe essere applicato linvito ex art. 12 Regolamento, con espulsione e conseguente divieto di reingresso solo in caso di mancato rispetto dei termini)

o      con accompagnamento immediato negli altri casi

 

o      assistenziali e di sostentamento

o      per riconosciuta fragilita sociale

o      per casi gravi e urgenti

o      di sostegno allo studio

o      di sostegno allattivita lavorativa

o      di prima assistenza

 

 

 

30.    Protezione temporanea (*)

 

 

 

 

o      la data di inizio del regime di protezione

o      le categorie di sfolalti a cui si applica

o      la disponibilita di accoglienza

o      le procedure per il rilascio di eventuali visti di ingresso e di un permesso di soggiorno (per motivi di protezione temporanea?) utilizzabile per studio e lavoro

o      la disciplina relativa al ricongiungimento familiare degli sfollati

o      le misure assistenziali (incluse le misure per le categorie con esigenze particolari)

o      le procedure per leventuale trasferimento di sfollati in altro Stato membro dellUnione europea

o      le procedure da applicare in caso di presentazione di domande dasilo da parte di sfollati (incluso leventuale differimento della decisione sulla domanda al termine del periodo di protezione e le modalita di soggiorno dei richiedenti nel lasso di tempo che intercorre tra cessazione della protezione e decisione sulla domanda di asilo)

o      le modalita per attuare il rimpatrio volontario o assistito e, nel rispetto della dignita umana, quello forzoso

o      le modalita per consentire la permanenza temporanea, al termine del periodo di protezione, di sfollati che non possano essere rimpatriati per ragioni di salute o motivi umanitari, ovvero per la necessita di consentire che un familiare minorenne completi lanno scolastico in corso

o      di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro lumanita

o      di un reato grave non politico commesso, prima dellammissione al regime di protezione, al di fuori dal territorio dello Stato, inclusi i delitti particolarmente crudeli, anche se commessi per un presunto obiettivo politico (la gravita del reato e valutata tenendo conto dei rischi cui andrebbe incontro lo sfollato in caso di rimpatrio)

o      di un atto contrario ai principi e alle finalita delle Nazioni Unite

o      ricongiungimento con genitore a carico condizionato allo stato di convivenza nel paese di provenienza prima dellesodo e al fatto che il genitore si trovi ancora fuori dallUnione europea (nota: la Direttiva 55/01 pone, alla base della decisione discrezionale sullautorizzazione al ricongiungimento con altri parenti stretti a carico, la loro necessita di protezione e la valutazione del danno che subirebbero in caso di diniego, non discriminando tra coloro che hanno gia avuto protezione in altro Stato membro e coloro che si trovino ancora fuori dal territorio dellUnione europea)

o      ricongiungimento con figlio maggiorenne inabile condizionato allo stato di convivenza nel paese di provenienza prima dellesodo (nota: trascurate le condizioni relative allesistenza di necessita di protezione e alla valutazione del danno in caso di diniego, posta dalla Direttiva 55/01 per il ricongiungimento con altri parenti stretti a carico)

o      escluso il ricongiungimento del minore sfollato con genitore naturale

 

 

31.    Protezione complementare (*)

 

 

 

o      contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97

o      a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92

o      risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta nellimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste nelleffettivita dellimpedimento; categoria dei rifugiati piu ristretta: L. 39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa; L. 39 non incostituzionale perche non pretende di disciplinare il diritto dasilo costituzionale

o      la legge non puo essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)

o      competenza per il riconoscimento del diritto dasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice ordinario; attribuita al giudice ordinario anche la competenza del ricorso nellambito del riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

                      VI.     Cittadinanza (*)

 

32.    Cittadinanza (*)

 

o      chi e nato da un genitore italiano

o      chi e nato in Italia da genitori ignoti o apolidi

o      chi e nato in Italia da genitori stranieri che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza

o      chi e trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puo essere provato il possesso di altra cittadinanza

 

o      discendenza da ex cittadini italiani

o      beneficio di legge

o      matrimonio con cittadino italiano

o      naturalizzazione

 

o      avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita

o      essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni

o      dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

 

o      essere nato in Italia

o      essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni

o      dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

 

o      essere stato legalmente residente in Italia per 6 mesi successivamente al matrimonio, ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni

o      assenza di motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato

o      assenza di condanne (o successiva riabilitazione)

-       per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice penale (delitti contro la personalita interna ed internazionale dello Stato spionaggio, attivita sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. o diretti ad impedire lesercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)

-       per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione

-       allestero (con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico

o      assenza di separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

 

o      allo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato in Italia, o che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni

o      allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente alladozione, per almeno 5 anni

o      allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche allestero, per almeno 5 anni

o      al cittadino di uno Stato membro dellUnione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni

o      a un apolide o a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni

o      a uno straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni

o      allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore allItalia

o      nei casi in cui vi sia un particolare interesse per lo Stato italiano

 

 

 

 

o      se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza allestero; la riacquista

-       se ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia

-       se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego pubblico (anche allestero) per lo Stato italiano

o      se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui lItalia non partecipi, o prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce alleventuale intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare limpiego o la carica o il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato limpiego o la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia

o      se, in caso di guerra tra lItalia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in questo caso non e possibile riacquistare la cittadinanza

 

 

 



[1] Si fa riferimento alla versione approvata dal Consiglio dei Ministri nel Giugno 2003.

[2] Le disposizioni relative allingresso per inserimento nel mercato del lavoro, con sponsorizzazione o autosponsorizzazione, sono state soppresse dalla L. 189/02.

[3] Questo capitolo e tratto, in gran parte, dalle note di Elena Rozzi, di Save the Children. Il materiale originale e consultabile alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm.

[4] Disposizione precedente: in mancanza decreto, direttiva Presidente Consiglio Ministri: conformita decreti anno precedente (utilizzata nel 1999).

[5] Disposizione precedente: quote relative anche alla sponsorizzazione.

[6] In precedenza, anche inserimento nel mercato del lavoro.

[7] In precedenza: salvo che per inserimento nel mercato del lavoro in presenza di garanzia di terzi.

[8] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio erano menzionati anche altri gravi e comprovati motivi.

[9] In precedenza, era previsto che la garanzia prestata da terzi ai fini dellingresso per inserimento nel mercato del lavoro esimesse dalla dimostrazione di disponibilita di mezzi.

[10] Disposizione precedente: pari a durata del rapporto, ma comunque < 2 anni.