(Sergio Briguglio
15/10/2003)
PRINCIPALI
ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
Nota: le disposizioni approvate nella XIV legislatura sono
evidenziate dalla sottolineatura (italico sottolineato per quelle contenute
negli schemi di regolamento approntati in attuazione della L. 189/02);
le disposizioni da queste rimpiazzate sono riportate in nota
1. Ambito
di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con
la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica
(*)
2. Categorie
di ingresso (*)
3. Programmazione
dei flussi (*)
4. Ingresso,
reingresso e uscita dallItalia (*)
5. Permesso
di soggiorno (*)
6. Iscrizione
anagrafica (*)
7. Carta
di soggiorno (*)
8. Ingresso
e soggiorno per lavoro subordinato (*)
9. Ingresso
e soggiorno per lavoro stagionale (*)
10. Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo (*)
11. Sponsorizzazione
e autosponsorizzazione
(*)
12. Formazione
di lavoratori allestero (*)
13. Ingresso
e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)
14. Ricongiungimento
familiare e soggiorno per motivi familiari (*)
15. Minori
stranieri (*)
16. Ingresso
e soggiorno per per studio, formazione professionale e attivita
scientifica (*)
17. Professioni
(*)
18. Protezione
sociale (*)
19. Respingimento
alla frontiera (*)
20. Espulsione
(*)
21. Trattenimento
nei CPT (*)
22. Sanzioni
a carico di terzi (*)
23. Assistenza
sanitaria (*)
24. Previdenza
sociale (*)
25. Assistenza
sociale (*)
26. Enti
di patronato (*)
27. Accoglienza
e accesso allalloggio (*)
28. Discriminazione
(*)
29. Status
di rifugiato (*)
30. Protezione
temporanea (*)
31. Protezione
complementare (*)
32. Cittadinanza
(*)
1. Ambito
di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con
la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica
(*)
- Il Testo unico si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi
- Il Testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli
- Le disposizioni del Testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme
vigenti per lo stato di guerra
- Allo straniero comunque presente alla frontiera o
nel territorio dello Stato sono
garantiti i diritti fondamentali della persona previsti dalle norme di diritto interno, dalle
convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti
- Allo straniero e riconosciuta parita di trattamento con il
cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti
dalla legge
- Lo straniero regolarmente soggiornante gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore o il Testo unico dispongano
diversamente; nei casi (attualmente inesistenti) in cui Testo unico o
convenzioni internazionali prevedano la condizione di
reciprocita, il MAE comunica
ai responsabili del procedimento amministrativo e al Collegio notarile i
dati relativi al godimento del diritto da parte dei cittadini italiani nel
Paese dorigine dello straniero, con schede semestralmente aggiornate
(disponibili sul sito internet del MAE); accertamento della
condizione comunque non richiesto per titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, per
motivi familiari, umanitari o di studio, e per i relativi familiari regolarmente soggiornanti
- Garantiti a tutti i lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti e alle loro famiglie parita di trattamento e piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani (Convenzione OIL n.
143/1975, ratificata con L. 158/81)
- Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla
vita pubblica locale
- Lo straniero regolarmente soggiornante puo
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui allarticolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli
stati, fatti e qualita personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani, salvo che Testo unico o Regolamento
prevedano lesibizione o la produzione di specifici documenti
- Stati, fatti e qualita che non possano essere
oggetto di dichiarazioni sostitutive sono documentati da certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorita dello Stato estero, legalizzati dalle autorita diplomatiche o consolari
italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui lautorita
consolare italiana attesta la conformita all'originale (salvo esonero, nei casi in cui
cosi dispongano convenzioni internazionali in vigore per lItalia; es.:
la Convenzione dellAja del 1961 in materia di eliminazione della
legalizzazione degli atti pubblici, cui ha aderito, tra gli altri, la
Turchia); lo straniero e
informato che la produzione di atti o documenti non veritieri costituisce
reato e, in caso di richiesta di visto, ne comporta
linammissibilita (art. 4, co.
2 T.U.)
- In mancanza di autorita straniera riconosciuta
o di affidabilita dei documenti, provvede lautorita diplomatica o
consolare italiana con
dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/67, basata sulle verifiche
ritenute necessarie (es.:
test del DNA o della densimetria ossea, previo assenso degli interessati
dalla Relazione illustrativa del Regolamento), effettuate a spese degli
interessati
- Luso (di cui allart. 33, co. 4, DPR 445/2000)
di documenti emessi dallautorita consolare o diplomatica del Paese dello
straniero, legalizzati dalla prefettura e ammesso solo in presenza di
specifici accordi bilaterali
- I provvedimenti
di respingimento, di espulsione, di revoca o rifiuto del permesso di
soggiorno, di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno, di
revoca o di rifiuto della carta di soggiorno sono adottati con atto
scritto e motivato contenente lindicazione delle modalita di
impugnazione, consegnato a mano o
notificato allo straniero, con modalita tali da assicurare la
riservatezza del contenuto dell'att
- Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il
provvedimento e accompagnato da sintesi del suo contenuto in lingua
comprensibile allinteressato o, se
non e possibile per indisponibilita di personale idoneo alla
traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese,
francese o spagnolo (a scelta dello straniero)
- In caso di espulsione, lo straniero e' informato del diritto di essere assistito dal difensore
di fiducia, con ammissione, qualora
ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato (L. 217/90 e
successive modificazioni), o, in mancanza dal difensore
d'ufficio (tra quelli iscritti nella
tabella di cui all'art. 29, D. Lgs. 271/89), e che le comunicazioni dei
successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lavviso
di cancelleria al difensore di fiducia o a quello dufficio
- Salvo gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato o relativi allamministrazione della giustizia, lo straniero
presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorita del
Paese di cui e cittadino e di essere
agevolato, in questo, da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento
- L'autorita giudiziaria e ogni altro pubblico
ufficiale hanno l'obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o
consolare piu vicina del Paese cui
appartiene lo straniero in ogni caso in cui abbiano adottato provvedimenti
in materia di liberta personale, allontanamento dal territorio dello
Stato, tutela dei minori, status personale o in caso di decesso o di
ricovero ospedaliero urgente; hanno anche l'obbligo di far pervenire alla
rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non
debbano essere trattenuti per legge
- La comunicazione non e' effettuata quando
o
lo straniero, esplicitamente interrogato (se possibile)
dallautorita che deve procedere, dichiari espressamente di non volersi
avvalere degli interventi dellautorita diplomatica o consolare del Paese di
cui e cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di eta'
inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul
minore
o
lo straniero abbia presentato domanda di asilo
o
allo straniero sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato
o
nei confronti dello straniero siano state adottate
misure di protezione temporanea per motivi umanitari
o
allo straniero o ai suoi familiari possa derivare il
pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali
o sociali
2. Categorie
di ingresso (*)
- Ingresso per inserimento, per diritto, per
interesse (distinzione ufficiosa)
- Ingresso per inserimento: lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio
o
Quote programmate
con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilita atenei)
o
Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della
quota, se gli altri requisiti bsono soddisfatti
o
Numeri recenti: ingressi per soggiorni di lunga durata
(circa 25.000 per anno), stagionali
(circa 30.000 per anno)
- Ingresso per diritto: asilo e protezione, unita familiare, salute (cura)
o
Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, pero, degli ingressi per
protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)
o
Requisiti principali indipendenti dalla volonta: condizione di persecuzione, rapporto di
parentela, condizione di salute
o
Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del
familiare (ricongiungimento), copertura spese (cure), etc.
o
Numeri: ricongiungimento (circa 50.000), richiesta asilo (circa 15.000)
o
Nota: lammissione al riconoscimento del diritto
dasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione
- Ingresso per interesse: turismo, affari, motivi religiosi, etc.
o
Ingressi non limitati numericamente
o
Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata
o
Requisiti: non
gravare sullassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di
ritorno)
o
Numeri: turismo (circa 400.000 ingressi)
3. Programmazione
dei flussi (*)
- Documento programmatico triennale (DPR; sentiti CNEL, associazioni, Conferenza unificata,
parere Commissioni parlamentari): linee di politica dellimmigrazione;
criteri per i flussi
- Possibilita di emanazione del documento
programmatico con cadenza piu breve dei tre anni, se necessario
- Uno o piu decreti annuali flussi (DPCM; sentite Commissioni
parlamentari, la Conferenza unificata Stato-Regioni-Citta e il
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del
Testo unico); emanazione entro il 30 novembre dellanno precedente
- In mancanza decreto, possibile emanazione di un DPCM entro
quote anno precedente
- Quote per
lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, lavoro stagionale,
lavoro autonomo
- Decreto predisposto sulla base dei dati sulla effettiva
domanda di lavoro, suddivisa
per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dallanagrafe
informatizzata
- Le quote per le professioni sanitarie sono
stabilite sulla base delle valutazioni, effettuate dal Minsalute, in sede
di rilevazione del fabbisogno di personale sanitario, ai sensi dellart. 6
ter, D. Lgs. 502/92
- Le regioni possono trasmettere un rapporto annuale sulle condizioni dei lavoratori stranieri
nel territorio e sulle possibilita di ricezione di flussi per i tre anni successivi
- Possibili quote privilegiate per paesi con accordi di riammissione
(utilizzata per Albania, Tunisia, Marocco, Romania)
- Possibili quote privilegiate per cittadini di origine
italiana entro il III grado in
linea ascendente per parte di almeno un genitore iscritti in apposite liste tenute presso tutte le
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e trasmesse al
Minlavoro (facolta, per gli iscritti, di chiedere al Minlavoro la propria
posizione in graduatoria)
- Possibili le restrizioni sugli ingressi da paesi che non collaborano al contrasto dellimmigrazione clandestina
e alla riammissione degli espulsi
- Adottate quote specifiche per situazioni
particolari (2001: somali)
- Adottate (contra legem) anticipazioni con decreto del Ministro del lavoro
(2000-2002: lavoro stagionale, riduzione degli ingressi per soggiorno
lungo; 2002: lavoro autonomo)
- Adottate (contra legem) ripartizioni delle quote per Regioni, poi suddivise tra le province dalle Direzioni
regionali del lavoro, con accantonamento di quote di riserva (nel 2000,
Circolare Ministero del lavoro 20/3/00, Circolare Ministero del lavoro
39/00); quote di riserva utilizzate per ulteriori assegnazioni a regioni
con richiesta pressante (Circolare Ministero del lavoro 69/00, Lettere
circolari del Ministero del lavoro 6/11/00 e 8/11/00)
- Adottato (entro il decreto-flussi) il possibile aggiustamento (trascorsi 140 gg. dallentrata in vigore)
della suddivisione per motivi di ingresso; adottato (contra legem)
un aggiustamento gia con Lettera circolare del Ministero del lavoro
11/4/00 (quota di 6.000 ingressi destinata a paesi che stipulino accordi,
per meta destinata a ingressi stagionali da ogni paese)
o
1998:
-
anticipazione
(20.000 stagionali);
-
DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini
(1.500) o regolarizzazione (totale
38.000)
o
1999:
-
direttiva: lavoro subordinato anche stagionale
(54.500), lavoro autonomo (3.500)
o
2000:
-
anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00:
stagionali (10.000);
-
DPCM: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000,
meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo
(2.000), sponsorizzazione
(15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con
accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni
nazionalita, 500 a lavoro autonomo);
-
ulteriore anticipazione stagionali (20.000)
o
2001:
-
DPCM: stagionali (30.000), lavoro subordinato (12.000),
lavoro autonomo (3.000), infermieri, autonomo o subordinato (2.000),
informatici, autonomo o subordinato (3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia
(1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione o formazione
allestero (4.000)
o
2002:
-
Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni):
stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e
Albania) o candidati allingresso nellUE (Slovenia,
Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Romania e Bulgaria);
-
Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni):
stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi
(3.000; la circ. Minlavoro 23/02, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la
possibilita di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento ai soli stranieri che
avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);
-
Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni):
stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);
-
Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni):
stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);
-
DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati,
stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000);
subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000),
egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di
interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori
coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative;
artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni
studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)
o
2003:
-
DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al
31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);
-
DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria):
stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001
o nel 2002, o da paesi accettati (Slovenia, Polonia,
Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero
da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania,
o da paesi con accordi (Tunisia, Albania,
Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/03)
-
DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali
(8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002,
o da paesi accettati (Slovenia, Polonia, Ungheria,
Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o
da paesi con accordi (Tunisia, Albania,
Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/03); autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative,
artisti di chiara fama internazionale (ammesse le conversioni
da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi
oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui
500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000
albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200
moldavi, 500 srilankesi, 300 del Bangladesh)
- Nota: programmazione dei flussi = definizione di tetti
massimi
o
limitazione attiva solo se piu restrittiva dei criteri
o
restrittivita dei criteri allentata dallaggiramento (rapporti nati illegalmente)
o
gia prevista dalla legge Martelli (tetti infiniti, criteri restrittivi)
o
casi interessanti: Tunisia 1998 (quota privilegiata non
usata); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)
4. Ingresso,
reingresso e uscita dallItalia (*)
- Visto di ingresso rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
per soggiorni di durata inferiore a 90 gg. validi anche visti rilasciati
da Paesi Schengen
- Richiesto in caso di ingresso per soggiorni di durata
superiore a 90 gg. o per ingressi
da determinati paesi (elenco definito e aggiornato con decreto del
Ministro degli affari esteri)
- Visto non richiesto in caso di presentazione di domanda
di asilo considerata ammissibile
- Lo straniero privo di visto richiesto (salvo il caso
di presentazione di domanda di asilo) e respinto; di norma non e ammesso a bordo del vettore (tenuto a controllare)
- Visti Schengen Uniformi (VSU): tipo A, B, C
o
tipo A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone
internazionali di transito degli aeroporti (validita territoriale limitata)
o
tipo B: transito, validita massima 5 gg.
o
tipo C: per
affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro
subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al
massimo 90 gg.)
- Visti Nazionali
(VN): tipo D
o
tipo D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per
familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi
religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio,
vacanze-lavoro (visti di lunga durata)
o
passaporto
valido (o documento equivalente)
o
documentazione su
-
finalita del viaggio
-
mezzi di trasporto utilizzati
-
disponibilita mezzi di sostentamento sufficienti (Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/00, G.U. 17/3/00) per
viaggio e soggiorno
-
condizioni di alloggio
o
documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto (Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con altri
ministeri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto 12 Luglio
2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti
per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000)
- La disponibilita di mezzi di sostentamento e dimostrabile (Direttiva
del Ministro dellinterno) con esibizione di valuta, fideiussione, polizza fideiussoria, titoli di credito o
titoli di servizio prepagati, altri mezzi comprovanti la disponibilita in
Italia di fonti di reddito
- Comunicazione scritta allo straniero cui e
rilasciato il visto, in lingua comprensibile o,
in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, su
principali diritti e doveri
relativi a ingresso e soggiorno in Italia
- Rilascio o diniego del visto entro 90 gg., salvo diversa previsione del T.U. o del
Regolamento
- Provvedimento di diniego del visto: atto scritto e motivato, in lingua
comprensibile o in inglese, francese, spagnolo o arabo; indicate modalita
di impugnazione
- I motivi di diniego includono le condanne (anche in primo grado e anche in seguito
a patteggiamento) per per reati art. 380, co.
1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libert sessuale, il
favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento di persone da
destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori
- Salvo il caso di visti per motivi familiari, di
lavoro e di studio, deroga
allobbligo di motivare il diniego del visto, quando questo sia motivato da esigenze
di sicurezza o di ordine pubblico
- Ricorso contro il diniego di visto: al TAR del
Lazio (salvo che sia azionabile il
ricorso davanti al giudice ordinario) entro 60 gg. (art. 36 R.D. 642/1907;
artt. 21 e segg. L. 1034/71)
- Ingresso consentito solo dai valichi autorizzati, salvo casi di forza maggiore (sbarco
autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dellaeroporto,
previa comunicazione al questore; controlli di frontiera eseguiti
dallufficio di polizia del posto)
- Ammissione dello straniero condizionata a ulteriori
controlli:
o
documentazione
relativa a finalita e durata del soggiorno
o
mezzi di sostentamento adeguati
o
mezzi per il rimpatrio (salvo ingresso per lavoro)
o
assenza di pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen;
salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali)
o
assenza di condanne (anche in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti
stupefacenti, libert sessuale, il favoreggiamento immigrazione clandestina,
reclutamento di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di
prostituzione o di minori
o
assenza di divieto di reingresso pendente in seguito a espulsione
o
assenza di motivi
che richiederebbero lespulsione
o
assenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine
pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali;
R.: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)
o
rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti
sanitari previsti dalla normativa vigente
in materia di profilassi internazionale
- Obbligo, per la polizia di frontiera, di apposizione
del timbro a data in ingresso sul
passaporto
- Controlli di frontiera (con apposizione del timbro a data sul passaporto) anche per lo straniero
in uscita dallItalia verso
Paese non Schengen
- Reingresso in
esenzione dallobbligo di visto (sufficiente comunicazione preventiva alla
polizia di frontiera) per stranieri in possesso di carta di soggiorno o di
permesso valido, ovvero in seguito, ad assenze dovute a obblighi
militari;
obbligo di munirsi di visto di reingresso in caso di smarrimento o
sottrazione del documento di soggiorno, o di possesso di permesso scaduto
da meno di 60 gg. (a condizione che sia stato chiesto il rinnovo del permesso nei termini di legge), o di
possesso di permesso scaduto da meno di 6 mesi in caso di gravi e comprovati motivi di
salute dello straniero, dei suoi parenti di primo grado o del coniuge (a condizione di
sussistenza dei requisiti previsti per il rinnovo)
- Possibile il rientro dello straniero parte offesa o sottoposto a procedimento
penale, per il tempo strettamente necessario allesercizio del diritto
di difesa, al solo fine di
partecipare al giudizio o al
compimento di atti per i quali e necessaria la sua presenza;
autorizzazione rilasciata, su richiesta dellinteressato o del difensore,
dal questore, anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare
italiana
- Rinnovo del
permesso non consentito allo straniero che si assenti per piu
di sei mesi continuativi (se il permesso e di durata < 2
anni) o per piu di meta della durata (se il permesso e di durata >
2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari
- Reclusione da uno a 6 anni per la contraffazione di un visto di ingresso o reingresso o di
documenti necessari per ottenerlo; reclusione da 3 a 10 anni per la
contraffazione di atti che facciano fede fino a querela di falso; pena
aumentata se il fatto e commesso da pubblico ufficiale
5. Permesso
di soggiorno (*)
- Richiesta del permesso, in questura, entro 8 gg. lavorativi dallingresso
- I permessi di soggiorno per motivi familiari,
in caso di ricongiungimento,
o per lavoro subordinato sono richiesti presso lo Sportello
unico (nota: secondo la
Relazione illustrativa del Regolamento possono essere richiesti, oltre
che in questura; in contraddizione, per i permessi per lavoro, con altre
disposizioni tassative); pur essendo rilasciato dalla questura, sono
consegnati dallo Sportello unico, che comunica anche gli eventuali
dinieghi
- Richiesta obbligatoria in tutti i casi in cui il soggiorno superi gli 8 gg. lavorativi
- I turisti provenienti da paesi in esenzione
dal visto e
soggiornanti per meno di 30 gg. possono chiedere il permesso di soggiorno
in frontiera, compilando apposito modulo; la ricevuta equivale al permesso di soggiorno
- Modalita di richiesta particolari (con
scadenza diversa dagli 8 gg. dallingresso) sono disciplinate con decreto
interministeriale di attuazione del Regolamento (CE) n. 1030/02
- Rilevamento delle impronte digitali per lo straniero che chieda il rilascio del
permesso di soggiorno (esclusi i casi di soggiorno per motivi diversi da
lavoro, studio e familiari di durata < 3 mesi, i casi di soggiorno per
motivi di cura di qualsiasi durata e i casi di soggiorno per lavoro
stagionale di durata < 30 gg.)
- Documentazione
necessaria in generale:
o
passaporto
valido con visto (se richiesto), da cui risulti nazionalita, anno e luogo di
nascita del richiedente
o
disponibilita di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi
familiari)
- Documentazione eventualmente richiesta per lo
specifico permesso:
o
esigenza di
soggiorno per il tempo richiesto
o
disponibilita di mezzi di sostentamento
o
disponibilita di alloggio
- Il documento di viaggio e la documentazione relativa
a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio non sono
richiesti per permessi ex artt. 18 e
20, T.U., ne per richiedenti
asilo o per stranieri (gia
regolarmente soggiornanti) che chiedono il permesso per acquisto
cittadinanza o per
riconoscimento dello status di apolide
- Richieste foto tessera in 4 copie e indicazione di
generalita complete anche per figli minori da iscrivere nel permesso e di motivi e luogo del soggiorno
- Rilasciata ricevuta richiesta con foto; valida come permesso per soggiorni <
30 gg.; appuntamento, altrimenti, per ritiro permesso o diniego (entro
20 gg.: termine ordinatorio)
- Condizione per rilascio permesso: assolvimento obblighi
in materia sanitaria:
o
iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per
certi permessi
o
iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o
assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi
o
assicurazione privata per soggiorni di durata <
3 mesi
- Durata del permesso (al rilascio): pari a quella del visto, ma comunque
o
lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato:
2 anni
o
lavoro subordinato con contratto a tempo
determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno
o
lavoro autonomo: < 2 anni
o
studio e formazione: < 1 anno
o
familiari: come per il familiare (o affidatario)
perno, ma comunque < 2 anni; affidamento (minore affidato a
comunita familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L.184/83): fino al
compimento dei 18 anni (?)
o
lavoro stagionale: < 9 mesi (a
prescindere dal settore lavorativo); dopo due anni di lavoro stagionale, possibilita
di permesso triennale per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno),
revocato in caso di abuso da parte dello straniero
o
turismo, visita, affari: < 3 mesi
o
richiesta asilo: durata procedura riconoscimento
o
asilo: 2
anni (secondo la prassi)
o
acquisto cittadinanza o apolidia (per lo straniero
regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata procedimento concessione o
riconoscimento
o
emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti
o
motivi di giustizia (su richiesta dellautorita
giudiziaria, nel caso in cui la presenza dello straniero sia indispensabile in
relazione a procedimenti in corso per reati di cui allart. 380 c.p.p. o allart.
3 L. 75/58): 3 mesi, prorogabili
o
altri motivi (cura, minore eta): <
documentate esigenze
- Previsto anche
il rilascio di permesso di soggiorno
o
per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U.,
previo parere della Commissione territoriale o acquisizione dallinteressato
di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono lallontanamento
(nota: secondo la Relazione illustrativa del Regolamento per il rilascio di
permesso ex art. 5, co. 6 e necessario il parere della Commissione territoriale;
irrilevante la certificazione di motivi diversi dalla persecuzione da parte
dellinteressato al di fuori della procedura di asilo)
o
per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita in Italia
(solo pensione maturata in Italia? si, secondo la Relazione illustrativa del
Regolamento)
o
per cure mediche, al genitore del minore di cui allart.
31, co. 3, T.U.
o
per integrazione minore, previo parere del Comitato minori stranieri,
ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allart. 32, co. 1 bis e 1
ter, T.U. (quali? verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15
anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o
privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la
Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da
parte del Comitato minori stranieri in contrasto con la condizione di assenza
di decisione, di cui allart. 32, co. 1 bis; rilevante linserimento di fatto
in progetto idoneo, anche se non disposto direttamente dal Comitato?)
- Richiesta di rinnovo del permesso: prima della scadenza, almeno
o
90 gg. (lavoro a tempo indeterminato)
o
60 gg. (lavoro a tempo determinato)
o
30 gg. (altri motivi)
- Mancata richiesta di rinnovo insanabile oltre 60 gg. dopo la scadenza
- Non rinnovabile
ne prorogabile oltre i 90 gg.
(salvo che per gravi motivi umanitari o per obblighi costituzionali o
internazionali) il permesso rilasciato da Paese Schengen (Italia inclusa?)
sulla base di visto uniforme, ne il permesso per turismo rilasciato in
esenzione di visto
- Non rinnovabili oltre il terzo anno fuori corso i permessi per studio universitario
- Rinnovo del
permesso non consentito allo straniero che si assenti per piu
di 6 mesi continuativi (se il permesso e di durata < 2
anni) o per piu di meta della durata (se il permesso e di durata >
2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari
- Rilevamento delle impronte digitali per lo straniero che chieda il rinnovo del
permesso di soggiorno (esclusi i casi di soggiorno per motivi diversi da
lavoro, studio e familiari di durata < 3 mesi, e i casi di soggiorno
per motivi di cura di qualsiasi durata)
- Requisiti per il rinnovo:
o
permanenza dei requisiti previsti per il rilascio (inclusi mezzi di sostentamento per titolare
e familiari conviventi a carico, assolvimento obblighi in materia sanitaria,
eventuale disponibilita di alloggio), salvo periodo di disoccupazione
tollerata; la condanna per uno dei reati ostativi allingresso non e
motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione
familiare in Italia, etc. (Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003)
o
eventuali requisiti specifici (es.: esami superati per studio universitario)
- Liscrizione al SSN deve essere confermata con lesibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro
datario e firma delladdetto che la riceve (in contrasto con art. 42,
co. 4 Regolamento: liscrizione non cessa in fase di rinnovo)
- Mezzi di sostentamento corrispondenti a reddito (da lavoro o da altra fonte lecita):
accertabili dufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva (rilevanti i lavori saltuari?)
- Durata del permesso rinnovato < durata stabilita col rilascio
iniziale
- Possibile la revoca in caso di perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata)
e di mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese
Schengen
- Reclusione da uno a 6 anni per la contraffazione di un permesso di soggiorno o di documenti
necessari per ottenerlo; reclusione da 3 a 10 anni per la contraffazione
di atti che facciano fede fino a querela di falso; pena aumentata se il
fatto e commesso da pubblico ufficiale
- In sede di rifiuto di rilascio o di rinnovo o revoca
del permesso devono essere presi in considerazione
o
nuovi elementi
che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso
o
la sanabilita
di eventuali irregolarita amministrative
o
lesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali
o
lesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (conversione: di fatto disatteso, salvo sentenza TAR Liguria,
che cita esplicitamente lart. 5, co. 9 T.U.)
- Diniego di
rilascio o rinnovo del permesso: salvo respingimento o espulsione,
ingiunzione a lasciare lItalia entro 15 gg. lavorativi, a pena di espulsione
- Revoca:
espulsione
- Provvedimenti di diniego o revoca adottati con atto
scritto e motivato, consegnato a mano o notificato allo straniero, contenente
lindicazione delle modalita di impugnazione; sintesi in lingua comprensibile o, se non e
possibile per indisponibilita di personale idoneo alla traduzione
del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o
spagnolo, a scelta dellinteressato
- Ricorso, in caso di revoca o diniego di rilascio o
rinnovo, al TAR (entro 60 gg.:
art. 36 R.D. 642/1907; artt. 21 e segg. L. 1034/71) o, per motivi
familiari, al giudice ordinario (esenzione da ogni imposta)
- Il permesso riporta il domicilio eletto dallo
straniero; le variazioni di domicilio
devono essere comunicate alla questura entro 15 gg. (salvo il caso di
straniero iscritto allanagrafe)
- I titolari di permessi rilasciati da altri Paesi UE
possono soggiornare in Italia fino a 90 gg.; obbligo dichiarazione di
soggiorno entro 8 gg. lavorativi
(sanzioni pecuniarie in caso di trasgressione; espulsione trascorsi 60
gg.)
- Limitazioni alla liberta di soggiorno degli
stranieri in certe localita possono essere stabilite dal Prefetto, per
ragioni attinenti alla sicurezza militare
- Lesibizione del permesso di soggiorno puo essere
richiesta dallamministrazione per licenze, autorizzazioni, iscrizioni e
altri provvedimenti in favore dello straniero (non atti di stato civile)
- La mancata esibizione, senza giustificato motivo, del documento di identita e del
permesso allautorita di pubblica sicurezza e punita con ammenda e
arresto fino a 6 mesi
- In caso di dubbi sullidentita dello straniero, obligatori
il rilevamento segnaletico e
il rilevamento delle impronte digitali
- Possibile la richiesta di prove di disponibilita
di reddito, per i controlli previsti
dalla normativa
- Ammenda da 160 a 1100 Euro per mancata
comunicazione entro 48 ore
allautorita di pubblica sicurezza da parte di chi da alloggio,
ospitalita o lavoro a stranieri o cede loro beni immobili posti nel
territorio dello Stato
- Permessi per motivi familiari, lavoro subordinato e lavoro autonomo utilizzabili, senza necessita di conversione, per lavoro
subordinato (previa iscrizione nellelenco anagrafico di cui
allart. 4 DPR 442/00
o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del
lavoro), lavoro autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o
autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) o svolgimento
di attivita lavorativa come socio lavoratore di cooperative; convertiti, al momento del rinnovo, in base allattivita
svolta (anche in caso in cui il permesso sia originariamente per motivi
familiari, da circ. Mininterno 23/12/99; conversione dufficio o su
richiesta?)
- Permessi per motivi umanitari e per integrazione
minore
utilizzabili per lavoro autonomo o subordinato, alle stesse condizioni
previste per il permesso per motivi familiari (si applica anche per questi
lart. 14, co. 3, Regolamento sulla conversione al momento del rinnovo?
Secondo il TAR Liguria, il permesso per motivi umanitari e convertibile
in permesso per lavoro ex art. 5, co. 9 T.U.)
- Permesso per motivi di studio o formazione utilizzabile per lavoro subordinato, per un
massimo di 1040 ore per anno; convertibile, prima della scadenza (solo a
conclusione del corso, in caso di formazione), salvo che
sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, in permesso per lavoro
subordinato previa stipula del contratto di soggiorno,
entro quote (conversioni
successive a laurea o laurea specialistica e quelle improbabili al
compimento della maggiore eta, detratte da quote per lanno
successivo)
- Permesso per motivi di studio o formazione convertibile, prima della scadenza (solo a
conclusione del corso, in caso di formazione), in permesso
per lavoro autonomo, entro
quote e a condizione del possesso dei
requisiti per lingresso certificato dallo Sportello
unico (anziche dalla
rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale
dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallinteressato
- Altre conversioni:
o
lavoro stagionale
in lavoro subordinato (tempo determinato o indeterminato); dalla seconda
stagione, in presenza di offerta, entro quote
o
altro permesso in permesso per motivi familiari; in
caso di soggiorno legale da almeno un anno e matrimonio con cittadino italiano o comunitario o con
straniero regolarmente soggiornante (e titolare di diritto a chiedere il
ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)
o
altro permesso in permesso per motivi familiari; in
caso di soggiorno legale di durata residua > 1 anno (formulazione
ambigua) e possesso dei requisiti per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o con
straniero regolarmente soggiornante (e titolare di diritto a chiedere il
ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)
o
motivi familiari o affidamento (di qualunque tipo, da
sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a
tutela) in lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di eta), studio,
accesso al lavoro, anche senza requisiti (?),
con detrazione dalle quote annuali, o per esigenze sanitarie (?) o di
cura; al compimento della maggiore eta
o in caso di morte del familiare
in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione
legale o scioglimento del
matrimonio, extra quote
o
integrazione minore (o anche minore eta?) in lavoro subordinato o
autonomo, studio, accesso al lavoro, con detrazione dalle quote annuali,
al compimento della maggiore eta, a condizione di
(requisiti non applicabili, secondo il TAR Puglia, a chi si trovasse in Italia
prima dellentrata in vigore della L. 189/02)
-
assenza di decisione del Comitato per i minori
stranieri
-
presenza in Italia da almeno 3 anni
-
inserimento
da almeno 2 anni (anche
di fatto o solo in seguito a decisione del Comitato per i minori stranieri?)
in un progetto di integrazione gestito da ente o organizzazione con
rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del
Consiglio
-
disponibilita di alloggio
-
iscrizione ad un corso di studio (per conversione in
studio), svolgimento di attivita lavorativa retribuita secondo legge o
disponibilita di un contratto di lavoro (per conversione in lavoro)
o
protezione sociale
in lavoro (con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per
lanno successivo) o studio; in presenza dei requisiti
o
motivi familiari, lavoro subordinato e lavoro autonomo in permesso per residenza elettiva, in caso di
titolarita di pensione percepita in Italia
6. Iscrizione
anagrafica (*)
- Iscrizione anagrafica (residenza legale) per lo straniero regolarmente soggiornante a
parita di condizioni con litaliano: dimora abituale
- Dimora abituale:
titolarita di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre
mesi (o rinnovabile parere del
Consiglio di Stato; requisito di permesso di un anno abrogato da Legge
39/90, poi abrogata) e sistemazione alloggiativa nel Comune (anche in centro di accoglienza, >
3 mesi pregressi)
- Lo straniero discendente da cittadino italiano per
nascita, in possesso di valido permesso di soggiorno, e iscritto allanagrafe (residenza legale, necessaria per lacquisto
della cittadinanza), su
richiesta, a prescindere dal titolo e dalla durata del permesso (circ.
Mininterno 23/12/2002)
- Necessario il rinnovo della dichiarazione di
dimora abituale entro 60 gg. da ogni
rinnovo del permesso (o della carta) di soggiorno; lo straniero non
decade dalliscrizione
in fase di rinnovo del permesso
- In mancanza di rinnovo di dichiarazione, o per
irreperibilita in occasione di censimento o in seguito a ripetuti
controlli: cancellazione dalle
liste della popolazione residente
7. Carta
di soggiorno (*)
- Carta di soggiorno: permesso di validita
illimitata
o
6 anni di soggiorno legale
o
titolarita di un permesso per il quale sia possibile
un numero indeterminato di rinnovi
(lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo, asilo umanitario,
motivi religiosi, residenza elettiva; esclusi: studio, lavoro stagionale,
permessi di breve durata; molte ambiguita)
o
reddito
superiore allassegno sociale (anche associato a trattamento
pensionistico per invalidita)
o
assenza di condanne (anche non definitive) o rinvii a giudizio per reati di cui allart. 380
(delitti contro la personalit dello Stato, delitto di devastazione e
saccheggio, delitti contro l'incolumit pubblica, delitto di riduzione in
schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione,
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo,
delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per
finalit di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di
promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete
e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e
organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione,
direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere) e
allart. 381, non colposi
(corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni,
lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita,
alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti) c.p.p.
- La circolare del Mininterno 23/10/2000 sosteneva la necessita del possesso di
permesso indefinitamente rinnovabile per tutti gli anni richiesti;
sentenze di diversi TAR (es.: TAR Lombardia) contrarie; la circolare
del Mininterno 3/6/02 ha rivisto
linterpretazione: 6 anni
di soggiorno legale a qualunque titolo e titolarita di permesso
indefinitamente rinnovabile solo al momento della richiesta della carta
- La carta puo essere chiesta anche per coniuge e
figli minori conviventi; requisiti
ulteriori:
o
alloggio idoneo
o
reddito
commisurato (come per ricongiungimento familiare)
- Possibile richiedere la carta di soggiorno
anche per i figli maggiorenni totalmente invalidi a carico del richiedente
- Ha diritto alla carta di soggiorno anche il coniuge
o familiare (figlio minore; ma anche
Testo unico Comunitari - figlio maggiorenne a carico; ascendenti e
discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico; familiari
ammissibili al ricongiungimento, a carico; altro?) conviventi (?, non richiesto da art. 30, co. 4) di cittadino italiano o comunitario residente in Italia; rilascio non
condizionato alla
presentazione di documentazione relativa a soggiorno pregresso,
disponibilita di reddito (dubbio: contrasto tra art. 16, co.4 e co.5
Regolamento), condanne o rinvii a giudizio, disponibilita di alloggio
- La carta per il figlio minore del cittadino italiano
o comunitario residente e chiesta da chi esercita la patria potesta
- Documentazione
da presentare in questura:
o
copia passaporto o documento di identita' rilasciato
dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei familiari) da cui
risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del titolare
o
copia dichiarazione dei redditi o modello CUD
(del richiedente ed eventualmente dei familiari)
o
certificato casellario giudiziale e certificato
iscrizioni a procedimenti penali in corso (del richiedente ed eventualmente dei
familiari)
o
foto tessera in 4 esemplari (del richiedente ed
eventualmente dei familiari)
o
eventuale documentazione che dimostri l'esistenza dei
vincoli familiari; la documentazione
-
e autenticata dal consolato italiano, o solo
validata in caso di convenzioni internazionali vigenti che escludano la
necessita di legalizzazione dei documenti es.: la Convenzione dellAja del
1961, cui ha aderito la Turchia
-
rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art.
49, DPR 200/67 da parte dellautorita diplomatica o consolare italiana in
mancanza di autorita straniera riconosciuta o di affidabilita dei documenti
attestanti qualita che non possono essere oggetto di autocertificazione; la
dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati,
su test quali quello del DNA o della densimetria ossea
-
non e richiesta per il figlio minore che ha
fatto ingresso per ricongiungimento (nota: non quello che abbia fatto ingresso
al seguito o nato in Italia e registrato allanagrafe)
o
certificazione di disponibilita' di alloggio con
attestazione dellufficio comunale di conformita' con requisiti previsti dalle
leggi regionali, o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato da
Azienda sanitaria locale (solo in caso di richiesta di carta di soggiorno anche
per i familiari)
- La richiesta deve contenere lindicazione dei luoghi
di soggiorno negli ultimi 6 anni
(del solo richiedente; circolare Mininterno 4/4/2001)
- La richiesta puo essere presentata in qualunque
momento (non solo alla scadenza del permesso di soggiorno; circolare
Mininterno 4/4/2001)
- Reclusione da uno a 6 anni per la contraffazione di una carta di soggiorno o di documenti
necessari per ottenerla; reclusione da 3 a 10 anni per la contraffazione
di atti che facciano fede fino a querela di falso; pena aumentata se il
fatto e commesso da pubblico ufficiale
- La carta e rilasciata o negata entro 90 gg.
- La carta di soggiorno vale come documento di
identita per 5 anni da rilascio e
rinnovi; rinnovo, su
richiesta del titolare, previo aggiornamento di dati e foto, ma senza
nuova certificazione dei requisiti
- La carta di soggiorno da accesso a tutte le
attivita non espressamente riservate
allitaliano o vietate allo straniero, e a tutte le forme di servizio o assistenza pubblici (salvo che sia previsto il contrario)
- Titolare di carta espellibile solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato o se sottoposto a misura di prevenzione
- Revoca della
carta in caso di condanna anche non definitiva per reati di cui agli artt.
380 e 381 (non colposi) c.p.p.; rilascio, se non si deve procedere a
espulsione, di altro permesso
per il quale siano soddisfatti i requisiti
- Provvedimenti di diniego o revoca della carta
adottati con atto scritto e motivato, consegnato a mano o notificato allo
straniero, contenente lindicazione delle modalita di impugnazione; sintesi in lingua comprensibile o, se non e
possibile per indisponibilita di personale idoneo alla traduzione
del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o
spagnolo, a scelta dellinteressato
- Ricorso al TAR
contro rifiuto o revoca della carta di soggiorno
8. Ingresso
e soggiorno per lavoro subordinato (*)
- Ingressi limitati da quote definite dai decreti di programmazione dei
flussi
- Sportello unico per limmigrazione presso la prefettura-UTG:
o
diretto da un dirigente della carriera
prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro
o
composto da almeno un rappresentante della
prefettura, almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, almeno uno della
Polizia di Stato
o
istituito con decreto del prefetto, che puo
individuare anche piu unita operative di base
- Nelle more dellistituzione dello Sportello unico,
le funzioni dello Sportello unico sono svolte dalla Direzione provinciale
del lavoro (L. 222/02)
- Richiesta nominativa o numerica (ove occorra, da liste istituite in base ad accordi bilaterali, compilate
dalle autorita del Paese dorigine firmatario dellintesa dalla
Relazione illustrativa, trasmesse dal Minlavoro alle Direzioni provinciali
del lavoro entro 30 gg. dal ricevimento, e con facolta,
per gli iscritti di chiedere al Minlavoro la propria posizione in
graduatoria) di nulla-osta
al lavoro da parte del datore di lavoro (italiano o straniero regolarmente soggiornante) allo Sportello
unico per limmigrazione presso
la prefettura-UTG della provincia
di residenza o in cui ha sede
legale limpresa o di quella ove avra luogo la prestazione lavorativa
- In caso di richiesta numerica, lo Sportello unico acquisisce per via
telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, le liste di
prenotazione istituite nellambito di accordi bilaterali
- Richiesta presentabile, su
appositi moduli, per
via telematica (la
circ. Minlavoro 59/02
stabiliva la possibilita di presentazione pre posta, dopo la
pubblicazione in GU del decreto-flussi, con rilevanza della data di
inoltro)
- La richiesta puo riguardare anche persona
legalmente presente in Italia, fermo
restando obbligo di rientro in patria per richiedere il visto (telegramma
MAE)
- La richiesta deve contenere:
o
generalita del
datore di lavoro, del titolare o legale
rappresentante dellimpresa, la ragione sociale, la sede e lindicazione del
luogo di lavoro
o
generalita e residenza allestero o numero (per chiamata numerica) dei lavoratori da assumere
o
trattamento retributivo ed
assicurativo, nel rispetto delle
leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di
contratto di soggiorno
o
impegno al pagamento delle eventuali spese di
rimpatrio,
riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno
o
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (in
particolare: data di cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali
trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da art. 36 bis
Regolamento)
o
garanzia della
disponibilita di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali, contenuta
in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; leventuale partecipazione
alle spese per lalloggio e
la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3
salario; non ammessa nei
casi in cui la messa a disposizione dellalloggio sia prevista, con corrispondente
determinazione del salario, dal contratto collettivo nazionale corrispondente)
devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno
o
eventuale richiesta
di trasmissione della
documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di
soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico
- Documentazione
da allegare (circ. Minlavoro 59/02):
o
autocertificazione delliscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, per le
attivita per cui liscrizione e richiesta
o
autocertificazione della posizione previdenziale
e contributiva, atta a comprovare la capacita reddituale del datore di lavoro
(determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 55/00, sulla base
del redditometro: circa 95 Milioni annui);
non richiesta
(?) per lassunzione di lavoratori da adibire allassistenza di un datore di
lavoro non autosufficiente
o
proposta di contratto di soggiorno, con specificazione
delle relative condizioni, a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo
pieno o parziale (> 20 ore settimanali) e, per il lavoro domestico, con
retribuzione non inferiore allimporto dellassegno
sociale; la proposta di contratto
riporta limpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero e
la garanzia per lalloggio
(inclusa la partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente
decurtazione del salario)
- Domanda trasmessa,
ove necessario, dallo Sportello unico che lha ricevuta allo Sportello
unico competente per la provincia di svolgimento dellattivita lavorativa (leventuale
nulla-osta intacca la quota di tale provincia)
- Esame delle domande secondo lordine di
ricezione (circ. Minlavoro 59/02)
- Lo Sportello unico verifica la regolarita e la completezza della
documentazione, anche in relazione al rispetto dei contratti di categoria
e alla congruita della capacita reddituale del datore di lavoro; tale
congruita non e richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto
da patologie che ne
limitano lautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire
alla propria assistenza
- In caso di incompletezza della documentazione o di irregolarita sanabili, lo Sportello unico invita il
datore di lavoro a provvedere; i termini per il rilascio o il diniego del
nulla-osta al lavoro decorrono dal momento in cui la documentazione e
regolarizzata
- Accertamento di indisponibilita:
o
richiesta comunicata dallo Sportello unico al Centro per limpiego (escluso
il caso di richiesta nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione)
o
il Centro per limpiego accerta (anche via Internet)
eventuali disponibilita di manodopera nazionale, comunitaria o straniera
iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro
20 gg. allo Sportello unico e
al datore di lavoro
o
il datore di lavoro, entro 4 gg. dalla comunicazione del Centro per limpiego
comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per limpiego se
intende confermare la richiesta di assunzione
o
in caso di accertata indisponibilita, di mancata
comunicazione da parte del Centro per limpiego o di conferma della richiesta,
si procede
- Lo Sportello unico chiede al Questore (a
procedura di accertamento di indisponibilita conclusa; perche non
subito?) il parere circa la
sussistenza di eventuali motivi ostativi allingresso e al soggiorno del
lavoratore (es.: divieti di reingresso), ovvero di motivi
ostativi allassunzione in capo al datore di lavoro o al legale
rappresentante e ai componenti dellorgano di amministrazione della societa
(condanne o denunce pendenti per reati di cui al T.U. o agli artt. 380 e 381 c.p.p., ovvero applicazione
di misure di prevenzione; salvi gli effetti della riabilitazione); il
Questore formula il parere
- Lo Sportello unico chiede alla Direzione
provinciale del lavoro la
verifica dei limiti numerici imposti dal decreto flussi
- In caso di certificato rispetto dei limiti e di
assenza di motivi ostativi, lo Sportello unico
o
richiede allAgenzia delle entrate il codice
fiscale per il lavoratore
o
convoca il datore di lavoro per il rilascio
del nulla-osta
o
spedisce lintera documentazione, se cosi
richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare
- Rilascio o diniego del nulla-osta entro 40 gg. (limite con carattere puramente ordinatorio)
- Il datore di lavoro informa il lavoratore
dellavvenuto rilascio
- Nulla-osta al lavoro subordinato da utilizzare
per la richiesta di visto entro
6 mesi dal rilascio
- La rappresentanza diplomatico-consolare
o
comunica al lavoratore la proposta di contratto
di soggiorno per lavoro
o
rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei
requisiti generali (es.: regolarita documento di viaggio, mezzi di trasporto
utilizzati, familiari al seguito; tutti gli altri, se la documentazione non e
stata trasmessa dufficio; da art. 5 Regolamento), entro
30 gg.
o
trasmette linformazione relativa allavvenuto
rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL
- Entro 8 gg.
dallingresso, lo straniero deve firmare il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico, previa esibizione, da parte del lavoratore, della
documentazione relativa ad alloggio e copertura delle eventuali spese
di rimpatrio (art. 8
bis Regolamento); copia del contratto di soggiorno e trasmessa dallo
Sportello unico al Centro per limpiego, allautorita consolare italiana
competente e al datore di lavoro
- Lo Sportello unico richiede lannullamento dei
codici fiscali non consegnati ovvero conferma lavvenuta consegna
- Lo Sportello unico fa compilare al lavoratore
la richiesta di permesso di soggiorno, trasmette i dati alla questura e
comunica al lavoratore la data di convocazione stabilita dalla questura
per i rilievi dattiloscopici
- Il permesso per lavoro subordinato, pur essendo
rilasciato dalla questura, e consegnato dallo Sportello unico, che comunica anche gli eventuali
dinieghi
- Durata del
permesso di soggiorno:
o
2 anni per rapporto a tempo indeterminato
o
durata del rapporto, ma comunque < 1 anno,
per rapporto a tempo determinato
- La prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more
dellaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso effettuata entro i termini e consentita
(Circolare Ministero del lavoro 67/00, art. 22, co. 12 T.U.)
- In caso di licenziamento (da comunicare entro 5 gg., da parte del datore di lavoro, allo
Sportello unico e al Centro per limpiego)
o dimissioni (anche per
rapporto a tempo determinato circolare Mininterno 19/05/2001):
o
iscrizione del lavoratore, da parte del Centro
per limpiego, nelle liste di mobilita (anche per corresponsione dellindennita di mobilita) per
durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi, se ricorrono le condizioni ai sensi delle
disposizioni sul licenziamento collettivo
o
iscrizione del lavoratore nellelenco
anagrafico di cui allart. 4
DPR 442/00 (o
aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro
per limpiego, per durata residua del
permesso, ma comunque > 6 mesi,
in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per liscrizione nelle liste di
mobilita (previa presentazione del lavoratore al Centro per limpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con
esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allattivita svolta e alla
disponibilita immediata allo svolgimento di nuova attivita)
o
rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza
intermedia, con durata tale da completare i 6 mesi, previo accertamento delleffettiva
iscrizione
o
specificazione attesa occupazione sul permesso, ma conservazione facolta
permesso per lavoro subordinato (circolare
Mininterno 19/5/01)
o
rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato condizionato
alla sussistenza di un contratto di soggiorno e alla consegna della documentazione
attestante la disponibilita di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia costituzionalita);
la durata del permesso rinnovato viene fissata alla stipula del nuovo
contratto, o solo dopo la scadenza del vecchio permesso? (nel primo caso,
rischio di scadenza anteriore a quella del periodo di possibile iscrizione al
collocamento)
o
in mancanza di nuovo contratto, alla scadenza del
periodo di iscrizione, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia titolo al
permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa
- Per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, liscrizione nelle liste per il collocamento
obbligatorio di cui allarticolo
8 della legge 12 marzo 1999, n. 68
equivale alliscrizione nelle liste di mobilita ovvero alla registrazione
nellelenco anagrafico
- Per linstaurazione di un nuovo rapporto di
lavoro deve essere
sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro (trasferimento onere alloggio
e rimpatrio su nuovo datore di lavoro: buon senso, ma dubbia
costituzionalita, per disparita tra lavoratore italiano e lavoratore straniero
gia regolarmente soggiornante; incomprensibile laccertamento di
indisponibilita di manodopera straniera censita come disoccupata)
- Il datore di lavoro e tenuto a comunicare data
di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti
di sede del lavoratore, con relativa decorrenza
- Consentita lassunzione, senza richiesta di nulla-osta
al lavoro, ma con comunicazione alla Direzione
provinciale del lavoro, anche di titolari di permesso per lavoro autonomo, motivi familiari o affidamento o integrazione
minore (salvi requisiti di eta), studio (salvo che sia escluso da accordi o condizioni
di ammissione), asilo,
motivi umanitari, protezione
sociale; e
consentita anche liscrizione nelle
liste di collocamento (o nellelenco
anagrafico di cui allart. 4
DPR 442/00? non citata esplicitamente nel caso di permesso per studio,
per affidamento e per integrazione minore;
discende, in caso di sopravvenuta disoccupazione, dalla parita di diritti
tra lavoratore straniero e lavoratore italiano?)
- Ammenda da 160 a 1100 Euro per mancata
comunicazione entro 48 ore
allautorita di pubblica sicurezza da parte di chi da alloggio,
ospitalita o lavoro a stranieri o cede loro beni immobili posti nel
territorio dello Stato
- Ammenda da 500 a 2500 Euro per il datore di lavoro
che non comunichi variazioni
del rapporto di lavoro (in particolare: data di cessazione del rapporto
di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa
decorrenza, da art. 36 bis Regolamento)
- Arresto da
3 mesi ad un anno e ammenda di 5000
euro per ogni lavoratore impiegato per il datore di lavoro che
impieghi alle proprie dipendenze un lavoratore straniero privo di
permesso di soggiorno che abiliti al
lavoro in corso di validita o per il quale sia stato chiesto, nei termini
di legge, il rinnovo
- Il titolare di permesso per lavoro subordinato
o
e iscritto obbligatoriamente al SSN
o
accede alle misure di edilizia popolare a parita con litaliano se in possesso di
durata > 2 anni
o
e parificato allitaliano per le misure di assistenza
sociale (salvo provvidenze che
costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente)
o
accede allo studio
a parita con litaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini
della prosecuzione degli studi)
o
puo chiedere il ricongiungimento familiare
o
puo svolgere attivita di lavoro autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o
autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) o quale socio
di cooperative, con corrispondente
conversione del permesso di soggiorno alla scadenza
o
puo convertire il permesso di soggiorno in
permesso per residenza elettiva,
in caso di titolarita di pensione percepita in Italia
o
accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a parita con litaliano
o
accede ai servizi di patronato
9. Ingresso
e soggiorno per lavoro stagionale (*)
- Procedura per lingresso analoga a quella per lavoro subordinato per
rapporti a tempo determinato o indeterminato, con alcune differenze:
o
la chiamata puo essere effettuata anche da associazioni
di categoria, per conto degli associati
o
accertamento di indisponibilita (anche via Internet) di manodopera nazionale e
comunitaria da parte del centro per limpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste
o
termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per
limpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita
o
termine di 2 gg. per la conferma da parte del datore di lavoro della richiesta
di assunzione
o
termine di 10 gg. per dare ulteriore corso
alla procedura da parte
dello Sportello unico in caso di silenzio del Centro per limpiego o di
certificazione di indisponibilita o di conferma di richiesta
o
non oltre 20 gg. di tempo,
dalla data della richiesta, per il rilascio del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico
- Durata del nulla-osta
al lavoro: > 20 gg., < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo),
anche con riferimento a piu rapporti di lavoro
- Il permesso di soggiorno ha durata pari al complesso dei rapporti di lavoro
autorizzati
- In caso di licenziamento o dimissioni, si procede come per i rapporti di lavoro a
tempo determinato o indeterminato, ma con iscrizione nelle liste per il
solo periodo di residua validita del permesso (senza garanzia dei 6
mesi)
- Al lavoratore straniero e attribuito il codice
fiscale
- Il lavoratore che rispetti lobbligo di uscita al termine del permesso di soggiorno ha la precedenza rispetto agli altri lavoratori stranieri per
lingresso per lavoro stagionale per lanno successivo presso lo stesso
datore di lavoro (o per le stesse chiamate cumulative), come pure per le
chiamate che attingano da liste
- Il lavoratore che rispetti lobbligo di uscita al termine del permesso di soggiorno puo convertire, a partire dal secondo anno di presenza per lavoro stagionale, il permesso
di soggiorno in permesso per lavoro subordinato in presenza di una offerta
di contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato che rientri
nelle quote annuali
- Dopo due anni di lavoro stagionale, possibilita
di permesso triennale per
lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno), revocato in caso di abuso
da parte dello straniero, ovvero in caso di mancata presentazione del
titolare, al posto di frontiera esterna al termine della validita annuale
e alla data di reingresso prevista dal visto
- Il nulla-osta pluriennale e richiesto dal datore di lavoro allo
Sportello unico ed e rilasciato nellambito della quota per lavoro stagionale localmente
assegnata; nella determinazione delle quote per gli anni successivi si
tiene conto dei nulla-osta pluriennali rilasciati
- I visti dingresso per le annualita successive alla prima
sono concessi, in presenza di nulla-osta pluriennale, previa esibizione
della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale trasmessa
dal datore di lavoro al lavoratore (e per conoscenza allo Sportello unico)
- Arresto da
3 mesi ad un anno e ammenda di 5000
euro per ogni lavoratore impiegato per il datore di lavoro che
impieghi alle proprie dipendenze, per lavori a carattere stagionale, un lavoratore
straniero privo di permesso di
soggiorno che abiliti al lavoro in corso di validita o per il quale sia
stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo
- Il titolare di permesso per lavoro stagionale e iscritto
obbligatoriamente al SSN per la
durata del permesso di soggiorno
10. Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo (*)
- Ingresso entro quote appositamente definite dai decreti di programmazione annuale dei
flussi (anche il riconoscimento dei titoli professionali finalizzati allo
svolgimento di attivita autonoma avviene entro le stesse quote)
- Lo straniero che vuol fare ingresso in Italia per
svolgere unattivita lavoro autonomo deve chiedere (anche tramite
procuratore)
o
dichiarazione da parte dellautorita competente di assenza
di motivi ostativi (esclusa lassenza
dello straniero) al compimento degli atti necessari, nei casi in cui sia
prevista liscrizione in un albo
o registro o il rilascio di unautorizzazione o licenza o la presentazione di
una dichiarazione o denuncia
o
attestazione,
da parte dellautorita competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellattivita (da
richiedere anche in caso di attivita per le quali non sia necessario
il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori); lattestazione fa riferimento alla disponibilita, in Italia,
di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellimporto mensile
dellassegno sociale, da art. 39, co. 3 Regolamento (in tutti i casi, o solo per
attivita che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori?)
- Dichiarazione di assenza di motivi ostativi
allo svolgimento dellattivita autonoma e attestazione relativa alle
risorse necessarie rilasciate, su richiesta, anche a stranieri che
intendano operare come soci prestatori dopera presso societa, anche cooperative,
costituite da almeno 3 anni
- Richiesta in questura (entro 3 mesi dalla dichiarazione) di nulla-osta provvisorio allingresso, previa presentazione
delleventuale dichiarazione (con copia della domanda e della
documentazione gia presentata) e dellattestazione
- Nulla-osta
apposto in calce alla dichiarazione entro 20 gg. (limite a carattere ordinatorio) se non vi
sono motivi ostativi allingresso del lavoratore; dichiarazione con
nulla-osta e attestazione consegnate allo straniero o al suo procuratore;
presentate dallo straniero al consolato italiano per la richiesta di visto
di ingresso
- Visto
concesso, per la specifica attivita indicata, previo accertamento di
o
disponibilita di risorse corrispondenti a quelle indicate nellattestazione
o
disponibilita di reddito non inferiore a quello al di sotto del quale e
prevista lesenzione dal ticket
(nel 1998 era di circa 16 milioni di lire annui; successivamente la disciplina
dellesenzione dal ticket e stata riformata; soglia di riferimento: assegno
sociale?), o dichiarazione di un committente della prestazione di lavoro
autonomo o del rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti
o
idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di
acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero
regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del
lavoratore straniero un alloggio idoneo)
- Ai fini del rilascio del visto, dichiarazione,
attestazione e nulla-osta della Questura devono essere state rilasciate in
data non anteriore a 3 mesi
rispetto alla presentazione della richiesta di visto
- La Rappresentanza diplomatico-consolare, entro 30 gg. (in contrasto con art. 26,
co. 7 T.U.: 120 gg.), accertato il possesso dei
requisiti (relativi ad assenza di motivi ostativi, risorse, reddito e
alloggio), rilascia allo straniero il visto e la certificazione del possesso dei requisiti, e ne da
comunicazione a Mininterno, INPS e INAIL
- Visto
concesso o negato entro 120 gg.
dalla richiesta; utilizzato entro 180 gg. dalla concessione
- Permesso di
soggiorno della durata di 2
anni (rilasciato e consegnato dalla Questura)
- Rinnovo
condizionato alla dimostrazione della disponibilita di alloggio e di reddito non inferiore allimporto dellassegno
sociale (da circolare Mininterno
19/05/2001)
- Revoca
del permesso ed espulsione con accompagnamento immediato in seguito a condanna definitiva
(successiva allentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003) per reati previsti dal Titolo III,
Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt.
473, 474 c.p.
- Il lavoratore autonomo ha gli stessi diritti del lavoratore subordinato riguardo a
possibilita di svolgere attivita di lavoro subordinato (previa
iscrizione nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/00
o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del
lavoro) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla
scadenza, conversione del permesso di soggiorno in permesso per residenza
elettiva, assistenza sanitaria, ricongiungimento, studio, assistenza,
edilizia popolare, formazione e riqualificazione, accesso agli istituti di
patronato
- Puo ottenere il permesso per lavoro autonomo il
titolare di permesso per motivi di studio o formazione, prima
della scadenza (solo a conclusione del corso, in caso di formazione),
entro quote e a condizione del
possesso dei requisiti per lingresso certificato dallo Sportello
unico (anziche dalla
rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale
dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallinteressato
11. Sponsorizzazione
e autosponsorizzazione
(*)
12. Formazione
di lavoratori allestero (*)
- Possibilita di attivita di formazione nei
paesi dorigine, nellambito
di programmi approvati dal Ministero del lavoro, da quello dellistruzione
e da quello delluniversita, e realizzati in
collaborazione con Regioni, enti locali, organismi internazionali,
associazioni, organizzazioni di imprenditori o di lavoratori
- Formazione finalizzata allinserimento nelle attivita
produttive in Italia, in
quelle italiane nei paesi dorigine, e allo sviluppo delle attivita
produttive dei paesi dorigine
- Il Minlavoro tiene le liste, distinte per paesi
dorigine, degli stranieri che hanno partecipato ai programmi di
formazione; le liste sono messe a disposizione dei datori di lavoro, che
possono procedere con chiamate nominative o numeriche
- Per richieste nominative da liste di stranieri con titoli di
prelazione non si procede ad accertamento di
indisponibilita
- Gli iscritti nelle liste di stranieri con titoli
di prelazione hanno precedenza
sui connazionali, con leccezione degli gli stagionali anziani (art.
24, co. 4, T.U.), per richieste numeriche nei settori di impiego
corrispondenti alle attivita di formazione
- Quote per lavoro subordinato non stagionale, assegnate a livello
regionale, riservate agli iscritti nelle liste di stranieri con titoli di
prelazione; i residui non utilizzati entro 9 mesi dallentrata in vigore
del decreto confluiscono nella quota generale; il decreto-flussi puo
prevedere lestensione automatica della quota riservata in caso di
ulteriori richieste
- Quota per lavoro autonomo, assegnata a livello nazionale,
riservata ai partecipanti ai corsi di formazione inseriti in appositi
elenchi
13. Ingresso
e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)
- Ingresso extra-quote per le seguenti categorie:
o
dirigenti o
personale altamente specializzato (personale in possesso di conoscenze
particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
allazienda distaccataria, qualificano lattivit come altamente specialistica)
impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi prima del loro trasferimento in Italia: il
trasferimento puo essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni; al
termine, possibile lassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte
dellazienda presso cui il trasferimento e stato effettuato
o
lettori
universitari
o
ricercatori e
professori universitari
o
traduttori e
interpreti
o
colf alle
dipendenze, allestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che
si trasferiscano in Italia
o
persone che facciano ingresso per motivi di formazione professionale,
nellambito della quale siano previsti (e preventivamente approvati) periodi di addestramento presso datori di lavoro
italiani che includano prestazioni di lavoro subordinato
o
lavoratori (in numero limitato da Regolamento) alle
dipendenze di imprese operanti in Italia,
ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da
Regolamento) per un tempo limitato, a condizioni non inferiori a quelle
previste dai contratti collettivi
o
lavoratori marittimi dipendenti da societa straniere appaltatrici dellarmatore, chiamati
allimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi
complementari (nota: gli stranieri componenti lequipaggio delle navi con
bandiera della Repubblica sono esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/01,
dallobbligo di munirsi di di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e
dellautorizzazione al lavoro)
o
lavoratori alle dipendenze di persone o imprese operanti allestero, inviati per effettuare prestazioni
nellambito di contratti di appalto
stipulati con persone o imprese in Italia
o
lavoratori circensi
o
artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto
o
artisti da impiegare in locali di intrattenimento
o
artisti da impiegare in cinema, teatro, radio, televisione, manifestazioni
culturali o folkloristiche
o
giornalisti e
dipendenti di organi dellinformazione stranieri
o
persone che svolgono attivita di ricerca o attivita
occasionali nellambito di programmi di scambio o mobilita di giovani
o
persone collocate alla pari
o
infermieri
professionali (con titolo
riconosciuto dal Minsalute)
assunti, anche a tempo indeterminato,
presso strutture sanitarie pubbliche e private
- Laccertamento di indisponibilita si applica solo per traduttori,
interpreti e infermieri professionali
- Quote massime per sportivi professionisti stabilite con decreto
annuale del Ministro per i
beni culturali, su proposta del CONI, e ripartite per federazione sportiva
con delibera del CONI previa approvazione del Ministro vigilante; comprendono
ingressi per lavoro subordinato o autonomo e tesseramenti di stranieri
gia in possesso di permesso di soggiorno per lavoro o per motivi
familiari; esclusi allenatori e preparatori atletici (sottratti alle
quote?)
- Nulla-osta
al lavoro rilasciato con le modalita
usuali, salvo
o
lettori, ricercatori e professori universitari: la
richiesta da parte delluniversita (anche privata) o dellistituto istruzione superiore e di ricerca pubblico o privato, per
lassunzione anche a tempo indeterminato,
deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero
o
interpreti e traduttori: nulla-osta richiesto
anche per attivita autonoma; necessaria
anche la presentazione del titolo di studio o attestato professionale relativo
alle lingue in corrispondenza alle quali e presentata la richiesta, rilasciato
da ente legittimato nel paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa
verifica della legittimita dellente, dalla rappresentanza
diplomatico-consolare italiana; in caso di attivita autonoma,
richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla
prestazione professionale da svolgere
o
lavoratori alle dipendenze di persone o imprese
operanti allestero (da Regolamento:
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze da
datore di lavoro italiano o straniero operante in Italia; come si concilia?):
nulla-osta rilasciato, previa comunicazione da parte del datore di
lavoro agli organismi provinciali dei sindacati piu rappresentativi del
settore, per il tempo strettamente
necessario alla prestazione del servizio
o
colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in
Italia: deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato allestero,
autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
o
lavoratori dello spettacolo: nulla-osta
rilasciato, con codice fiscale, dalla
Direzione generale per limpiego Segreteria del collocamento dello spettacolo
di Roma e
dallUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, sentito il
Dipartimento dello spettacolo (previo nulla-osta provvisorio dellautorita
provinciale di pubblica sicurezza da Testo unico); durata iniziale del nulla-osta
< 12 mesi, prorogabile (nel caso di artisti da
impiegare in locali di intrattenimento, solo per concludere lo spettacolo, e
con lo stesso datore di lavoro);
rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico della
provincia dove ha sede limpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per
lavoro
o
lavoratori marittimi: nulla-osta non richiesto
o
sportivi: in luogo del nulla-osta, dichiarazione
nominativa di assenso del CONI sulla richiesta della societa destinataria
delle prestazioni sportive, accompagnata dal codice fiscale e trasmessa
allo Sportello unico della provincia dove ha sede la societa, per la stipula
del contratto di soggiorno per lavoro; se la dichiarazione riguarda un minore,
richiesta di dichiarazione accompagnata dallautorizzazione rilasciata dalla
Direzione provinciale del lavoro competente ex art. 6, co. 2, L. 345/99, sulla
base dellistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente;
consentito il rinnovo del permesso di soggiorno e il trasferimento ad altra
societa nellambito della stessa federazione sportiva
o
giornalisti e dipendenti di organi dellinformazione: nulla-osta
non richiesto
o
persone nellambito di programmi di scambio e mobilita
di giovani: il nulla-osta
deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi; ha durata <
1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallaccordo; in caso di ingresso
per vacanze-lavoro, il nulla-osta puo essere chiesto successivamente
allingresso, con durata complessiva < 6 mesi, ma non > 3 mesi con
lo stesso datore di lavoro
o
persone collocate alla pari, al di fuori di programmi
di scambio e mobilita di giovani: durata dellautorizzazione < 3
mesi
o
infermieri professionali: le assunzioni da parte delle strutture
sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (quale?); il nulla-osta puo
essere chiesto anche da societa di lavoro interinale, previa acquisizione di
copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative
possono chiederlo se gestiscono lintera struttura o un suo reparto o un suo
servizio
- Nulla-osta al lavoro di durata pari al rapporto di lavoro a tempo determinato, ma
comunque < 2 anni
(proroga, se prevista, con
durata < 2 anni)
- Il nulla-osta per rapporti a tempo indeterminato per
lettori, professori e ricercatori universitari e infermieri professionali
e a tempo indeterminato
- Il nulla-osta e rilasciato dallo Sportello
unico, salvo che per
lavoratori dello spettacolo, stranieri ammessi per formazione
professionale, marittimi, circensi, artisti e giornalisti corrispondenti
- Nulla-osta al lavoro non richiesto per il personale
straniero di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale
- Gli stranieri ammessi per formazione
professionale (art. 44
bis, co. 6 e 7 Regolamento) possono svolgere periodi di addestramento
presso datori di lavoro nellambito di corsi organizzati da enti di
formazione accreditati; lattivita lavorativa (<
30% monte-ore della
formazione) deve essere preventivamente autorizzata; lente formatore
o chiede, ai fini
dellautorizzazione, alla Direzione provinciale del lavoro di certificare che
il programma formativo soddisfa i requisiti, indicando forme di finanziamento,
imprese ospitanti e nominativi degli stranieri partecipanti al corso;
o comunica alla
Direzione provinciale del lavoro, prima dellinizio del corso e per ciascuno
straniero, il nome del datore di lavoro (con sottoscrizione della
comunicazione, per adesione, da parte del datore di lavoro), il luogo e
lorario della formazione;
o assicura lo
straniero presso lINAIL
- Richiesta in questura di nulla-osta
provvisorio allingresso, con le modalita usuali
- Nulla-osta al lavoro da utilizzare, per
richiesta di visto e di permesso
di soggiorno, entro
120 gg.
dal rilascio
- Visto di ingresso e permesso di soggiorno rilasciati con validita
corrispondente alla validita del nulla-osta al lavoro; nei casi in cui il nulla-osta non e
richiesto, validita limitata alle documentate esigenze
- Sufficiente il nulla-osta al lavoro per la
permanenza dei marittimi
(dipendenti da societa straniere appaltatrici dellarmatore, chiamati
allimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi
complementari)
sulla nave, anche in acque territoriali o in porto; in caso di sbarco,
necessario chiedere il permesso entro 8 gg. lavorativi (nota: gli
stranieri componenti lequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica
sono esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/01, dallobbligo di munirsi di di
visto di ingresso, del permesso di soggiorno e dellautorizzazione al
lavoro)
- Ingresso di frontalieri regolato dagli accordi con gli Stati confinanti
- Salvo il caso di formazione professionale i permessi
di soggiorno rilasciati in
corrispondenza a questi motivi di ingresso con durata pari a quella del nulla-osta (e per nulla-osta
a tempo indeterminato?) o, in mancanza, alle documentate necessita
- Generalmente (vedi eccezioni qui sotto), il
nulla-osta al lavoro e il
permesso di soggiorno possono essere rinnovati se permane lo stesso
rapporto di lavoro,
previa presentazione della certificazione comprovante il regolare
assolvimento dellobbligo contributivo; non
possono essere utilizzati,
in corso di validita, per altro rapporto di lavoro;
non sono convertibili
- Gli artisti per locali di intrattenimento non
possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per
concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro
- Per sportivi professionisti, consentito il rinnovo del permesso di soggiorno e il
trasferimento ad altra societa nellambito della stessa federazione
sportiva
- Rapporti di lavoro con altri datori di
lavoro possono essere
stipulati anche da traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o
comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali; per tutti
questi si applica il periodo di disoccupazione garantito > 6 mesi
- In caso di formazione professionale, il permesso ha durata di un anno, e rinnovabile per tutta la durata del corso ed e convertibile in permesso per lavoro subordinato o autonomo
entro quote (art. 14, co. 5 Regolamento)
- Dirigenti, personale altamente specializzato,
lettori, traduttori e interpreti possono fare ingresso extra-quote anche
per svolgere attivita di lavoro autonomo;
necessaria, per il visto di ingresso, la certificazione, da parte della
Direzione provinciale del lavoro, del fatto che lo schema di contratto
dopera professionale non configura un rapporto di lavoro subordinato
- Ingressi per lavoro autonomo per artisti che effettuano prestazioni di durata <
90 gg. extra-quota, a
condizione di svolgimento di attivita per il solo imprenditore con
riferimento al quale e stato rilasciato il visto
- Dichiarazione di assenso del CONI per sportivi professionisti richiesta anche per
lavoro autonomo
14. Ricongiungimento
familiare e soggiorno per motivi familiari (*)
- Puo chiedere il ricongiungimento con familiari stranieri
o
lo straniero
titolare di carta di soggiorno o
di permesso di durata >
1 anno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio,
motivi religiosi
o
il cittadino italiano o comunitario
- I familiari per cui puo essere chiesto il
ricongiungimento da parte dello straniero sono
o
coniuge non
legalmente separato
o
figli minori
non coniugati ovvero legalmente separati, anche nati fuori del
matrimonio, a condizione che laltro
genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso
o
figli minori del coniuge, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che laltro
genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso
o
genitori a carico,
qualora non abbiano altri figli nel paese dorigine o di provenienza o
qualora abbiano piu di 65 anni e gli altri figli non siano in grado, per
motivi di salute, di provvedere loro (unordinanza del Tribunale di Padova
stabilisce che l'entita' delle rimesse in favore dei genitori va valutata, al
fine di verificare la condizione di genitori a carico, con riferimento al
tenore di vita tipico del paese in cui i genitori risiedono, e che attestazioni
da parte delle autorita locali sulla dipendenza economica dei genitori dal
figlio sono rilevanti)
o
figli maggiorenni a carico, impossibilitati a provvedere al proprio
sostentamento a causa di invalidita totale
- I figli adottivi
e i minori affidati o
sottoposti a tutela sono
equiparati, ai fini del ricongiungimento, ai figli
- Requisiti da soddisfare da parte dello straniero
richiedente il ricongiungimento:
o
disponibilita di alloggio conforme ai parametri delle leggi regionali per
ledilizia popolare
o
disponibilita di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di
familiari conviventi) non inferiori allimporto
-
dellassegno sociale per lingresso di un familiare
-
del doppio dellassegno
sociale per lingresso di 2 o 3 familiari
-
del triplo
dellassegno sociale per lingresso di 4 o piu familiari
- Si prescinde dai requisiti di reddito e alloggio se
il richiedente e un rifugiato
- Il genitore naturale (o anche naturale?), del minore regolarmente
soggiornante in Italia puo fare ingresso per ricongiungimento familiare,
prescindendo dal possesso dei requisiti relativi a reddito e alloggio; e
tenuto a dimostrare il possesso di quei requisiti entro un anno dallingresso
- Il ricongiungimento puo essere chiesto anche dal
cittadino comunitario in tutti
i casi considerati e alle stesse
condizioni (condizione di maggior favore, art. 1, co. 2, T.U.)
- Il cittadino comunitario inoltre, se
soggiorna in Italia per lavoro o per effettuare o ricevere una prestazione di
servizi, puo chiedere il
ricongiungimento con coniuge, figli minori e ascendenti e discendenti
(anche del coniuge) a carico, e ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a
carico del coniuge, degli ascendenti propri o del coniuge
- Il ricongiungimento puo essere chiesto anche dal
cittadino italiano in tutti
i casi in cui puo chiederlo il
cittadino comunitario, e per il figlio maggiorenne adottato (da decreto MAE); dubbia la legittimita
costituzionale dellimposizione di
requisiti relativi a reddito
e alloggio (diritto
allunita familiare non limitabile per litaliano); incerta la prassi:
necessaria la richiesta di nulla-osta?
- Richiesta presso lo sportello unico
di nulla-osta allingresso;
documentazione da presentare:
o
carta o permesso
di soggiorno che abiliti alla richiesta di
ricongiungimento
o
documentazione attestante la disponibilita di reddito
o
attestazione del Comune di conformita ai parametri delle leggi regionali per ledilizia
popolare o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL
o
documentazione, autenticata dal consolato italiano, attestante i rapporti
di parentela o di coniugio o la
minore eta
o
documentazione attestante il sostegno
economico fornito e
documentazione, valutata dalla rappresentanza italiana alla luce dei parametri locali, relativa alla
condizione economica in loco (per ricongiungimento, con cittadino
straniero, di familiare a carico)
o
documentazione rilasciata, a spese del richiedente,
dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa alla condizione di invalidita totale (per ricongiungimento con figlio
maggiorenne) o ai gravi motivi di salute degli altri figli del genitore (per
ricongiungimento con genitore a carico)
- Lautorita consolare provvede, oltre che alla legalizzazione della documentazione prodotta in loco,
alla validazione di essa ai fini del ricongiungimento
(con riferimento alle indagini consentite allufficio consolare, che non
dispone di poteri coercitivi nei confronti delle autorita locali dalla
Relazione illustrativa del Regolamento)
- Si prescinde dalla legalizzazione, da parte dellautorita consolare,
della documentazione prodotta in loco, nei casi in cui cosi sia previsto
da Convenzioni internazionali (es.: la Convenzione dellAja del 1961,
cui ha aderito la Turchia); semplice validazione ai fini del
ricongiungimento, in questi casi
- La documentazione prodotta in loco e
rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/67 da parte
dellautorita diplomatica o consolare italiana in mancanza di autorita
straniera riconosciuta o di affidabilita dei documenti attestanti
qualita che non possono essere oggetto di autocertificazione; la
dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli
interessati, su test quali quello del DNA o della densimetria ossea
- Rilascio di copia della domanda e della documentazione presentata con data e firma delladdetto
- Lo Sportello unico verifica lesistenza del codice
fiscale per i
familiari, ovvero provvede a richiederne il rilascio allAgenzia delle
entrate; richiede inoltre lannullamento dei codici fiscali non consegnati
ovvero conferma lavvenuta consegna
- Rilascio o
diniego del nulla-osta entro 90 gg., comunicati dallo Sportello unico allautorita consolare;
trascorso tale limite, silenzio-assenso
- Nulla-osta da
utilizzare entro 6
mesi dal rilascio (da decreto MAE)
- Richiesta di visto di ingresso, con esibizione di passaporto e documentazione di viaggio e, in caso di superamento dei termini
per il silenzio-assenso, presentazione di copia della
domanda e dei documenti contrassegnati dallo Sportello unico
- Rilascio o
diniego del visto entro 30 gg.
(da Regolamento); rilascio comunicato per via telematica allo
Sportello unico
- Ricorso
contro il diniego di nulla-osta o di visto di
ingresso per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito davanti
al giudice ordinario; il
giudice puo ordinare
direttamente il rilascio
del visto di ingresso
- Consentito il rilascio di visto di ingresso al
seguito del cittadino italiano o comunitario o del titolare di carta di soggiorno o dello straniero titolare di un visto
di ingresso per lavoro subordinato (per contratto di durata >
1 anno), lavoro autonomo, motivi religiosi, studio dei familiari per i quali potrebbe essere chiesto il
ricongiungimento, previa esibizione
o
della documentazione relativa ai legami familiari e agli altri requisiti in capo ai familiari al seguito (autenticata, se rilasciata da autorita straniera, dalla
rappresentanza italiana)
o
del nulla-osta
- In caso di figlio di eta < 14 anni, al seguito, al posto della dimostrazione di disponibilita di
alloggio e sufficiente il consenso del titolare dellalloggio in cui il minore sara alloggiato
- La richiesta di nulla-osta per ingresso al seguito puo essere
presentata allo Sportello unico da procuratore speciale
- Permesso di
soggiorno per motivi familiari
(o carta di soggiorno)
rilasciabile
o
a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare
o
allo straniero regolarmente soggiornante da almeno
un anno che abbia sposato un cittadino italiano o cumunitario o uno straniero
regolarmente soggiornante (titolare di diritto al ricongiungimento? e in
possesso dei requisiti?); il permesso e revocato se al matrimonio non e seguita effettiva
convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole
o
allo straniero regolarmente soggiornante ad altro
titolo (con permesso di durata
residua > 1 anno; formulazione
ambigua) che possegga i requisiti
richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o
comunitario o straniero regolarmente soggiornante (titolare di diritto al
ricongiungimento? e in possesso dei requisiti?)
o
allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare
ingresso per ricongiungimento con rifugiato
o
al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente
soggiornante, di minore italiano
residente in Italia, purche non privato
della patria potesta
o
al coniuge convivente di cittadino italiano,
anche se illegalmente soggiornante
(da Regolamento)
o
al familiare entro il IV grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da Regolamento)
o
al minore
straniero di eta > 14 anni inespellibile, convivente
con il genitore o con laffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno
23/12/1999 e 13/11/2000; rilascio di carta di soggiorno non menzionato
esplicitamente)
- Nota: il Tribunale di Trento ha accolto ricorsi
avverso provvedimenti di espulsione di stranieri illegalmente
soggiornanti, in presenza dei requisiti che avrebbero consentito il loro ingresso per
ricongiungimento e il rilascio di un permesso per motivi familiari,
considerando la violazione meramente procedimentale e formale
- Permesso di soggiorno per motivi familiari della stessa
durata di quello del familiare in possesso dei requisiti per richiedere il
ricongiungimento ma comunque < 2 anni, rinnovabile con questo; carta di soggiorno a chi si ricongiunge con cittadino italiano o comunitario, senza ulteriori requisiti
relativi a soggiorno
pregresso, disponibilita di reddito (dubbio: contrasto tra art. 16, co.4
e co.5 Regolamento), condanne o rinvii a giudizio, disponibilita di
alloggio,
in contrasto con art. 9 T.U. e T.U. comunitari
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari,
in caso di ricongiungimento,
e richiesto (nota: secondo la Relazione illustrativa del Regolamento,
puo essere richiesto, oltre che in questura), presso lo Sportello
unico; pur essendo
rilasciato dalla questura, e consegnato dallo Sportello
unico, che comunica
anche gli eventuali dinieghi
- In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento o di separazione o di scioglimento
del matrimonio o, per il figlio che non possa ricevere una carta di
soggiorno, al compimento della maggiore eta, al familiare straniero il permesso e convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo
o per studio (in base ai requisiti previsti?)
- In tutti i procedimenti relativi al diritto
allunita familiare e riguardanti i minori deve essere preso in
considerazione con carattere di priorita il superiore interesse del
minore
- Il titolare di permesso per motivi familiari e iscritto
obbligatoriamente al SSN; il
familiare titolare di carta di soggiorno puo in alternativa assicurarsi
privatamente contro il rischio di
malattia, infortunio, maternita (?)
- Il titolare di permesso per motivi familiari puo'
svolgere attivita' di lavoro
subordinato (previa iscrizione nellelenco anagrafico di cui
allart. 4 DPR 442/00
o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del
lavoro, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa
acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento
altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su richiesta?)
il permesso di soggiorno alla scadenza (circ. Mininterno 23/12/99), convertire
il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva in caso di titolarita di pensione
percepita in Italia, e iscriversi a corsi di studio o di formazione
15. Minori
stranieri
(*)
- Il minore
straniero di eta < 14 anni e iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore o dei genitori con cui convive, ovvero dellaffidatario straniero; segue la condizione giuridica piu
favorevole tra quella dei genitori con cui convive, ovvero
dellaffidatario straniero (se piu favorevole: il minore potrebbe essere,
ad esempio, rifugiato, affidato a straniero con condizione meno
favorevole; in caso di allontanamento dellaffidatario, deve essere
affidato ad altri?)
- Al compimento dei 14 anni, al minore straniero iscritto nel permesso o
nella carta di soggiorno del genitore o dello straniero affidatario e
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino ai 18 anni ovvero una carta di soggiorno (in caso di possesso di carta da parte del
genitore o dellaffidatario e in presenza dei requisiti per il rilascio di
carta ai familiari)
- Conversione
del permesso di soggiorno: due disposizioni parzialmente sovrapposte:
o
nel caso in cui i presupposti per il mantenimento del
permesso per motivi familiari vengano meno per morte del familiare in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento o separazione
o scioglimento del matrimonio, o
in cui, al compimento dei 18 anni,
non e possibile il rilascio di una carta di soggiorno, il permesso per motivi
familiari e convertito (solo in
presenza dei requisiti?) in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i
requisiti di eta) o per studio (art. 30, co. 5)
o
al compimento dei 18 anni il minore titolare del permesso per motivi familiari rilasciato, dopo iscrizione nel permesso
delladulto, al compimento dei 14 anni (nota: la disposizione sembra
travalicare lambito di applicazione definito dalla rubrica dellart. 32 T.U.)
e al minore affidato a comunita di tipo familiare o istituto di assistenza ex
art. 2, L. 184/83 (titolare quindi di permesso per affidamento) e rilasciato un permesso per lavoro subordinato o
autonomo (salvi i requisiti di eta), per studio, per accesso al lavoro, anche
senza requisiti (?),
con detrazione dalle quote annuali (nel caso improbabile di
conversione, al compimento dei 18 anni, da studio o formazione in lavoro, la
detrazione opera sulle quote per lanno successivo; utilizzabile con conversione
in due passi successivi?), o per esigenze sanitarie (?) o di
cura (art. 32, co. 1 T.U.)
- Il Tribunale per i minorenni puo autorizzare lingresso e/o il soggiorno per un periodo di durata determinata del familiare
del minore soggiornante in Italia per
gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico di questi, anche in
deroga alle altre disposizioni del Testo unico; lautorizzazione e
revocata quando cessano di valere i motivi che lhanno determinata o per
comportamento del familiare incompatibile con le esigenze del minore o con
la permanenza in Italia
- Il minore straniero accede alla carta di soggiorno in quanto figlio di titolare di
carta di soggiorno e in quanto minore
a lui affidato (art. 31,
T.U.; in presenza dei requisiti di reddito e alloggio?), o in quanto
minore affidato a cittadino
italiano o comunitario (art. 30, co. 4, art. 30, co. 1, lettera c,
T.U.), o in quanto soggiornante legalmente in Italia da almeno 6
anni e titolare di un permesso illimitatamente
rinnovabile (lavoro subordinato o autonomo,
in seguito a conversione ex art. 14 Regolamento, o asilo)
- Il minore e iscritto al SSN se titolare di permesso per motivi
familiari o, comunque,
familiare di straniero (anche affidato
a straniero?) obbligatoriamente o
volontariamente iscritto al
SSN (nel caso di straniero iscritto volontariamente con pagamento
forfetario come studente o collocato alla pari, per lestensione
dellassistenza ai familiari e necessario il pagamento del contributo
completo di . 750.000; da circ. Minsanita 24/3/00); al figlio minore
(soggiornante in Italia) di genitore iscritto al SSN lassistenza e
assicurata fin dalla nascita
anche nelle more delliscrizione; il minore ha diritto in ogni caso alle cure
urgenti o essenziali, anche a
carattere continuativo, e
ai programmi di medicina preventiva, in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del
20/11/89, ratificata dalla L. 176/91 (illegittima la limitazione alle cure
urgenti o essenziali e ai programmi di medicina preventiva, dato che la
Convenzione stabilisce che tutti i minori, senza discriminazioni, devono
avere accesso allassistenza sanitaria)
- Il minore straniero (anche irregolarmente
soggiornante) ha diritto allistruzione di ogni ordine e grado nelle forme e nei modi previsti per gli
italiani (Regolamento, art. 45, co. 1) ed e soggetto allobbligo
scolastico; iscrizione alle stesse
condizioni previste per gli italiani; in mancanza di documentazione
regolare completa, liscrizione avviene con riserva, senza pregiudizio per
il conseguimento dei titoli
(rilasciati, eventualmente con i dati identificativi acquisiti al momento
delliscrizione)
- Accesso al lavoro come per minore italiano (art. 5, D. Lgs. 345/99), anche
in caso di possesso di permesso per integrazione minore:
o
eta > 15 anni; > 16 anni
per contratto di apprendistato o di formazione e lavoro (art. 5, D. Lgs. 345/99; art. 16, L.
196/97; art. 16, L. 451/94)
o
assolvimento dellobbligo scolastico: promozione dopo il primo anno di scuola superiore,
ovvero eta > 15 anni e frequenza scolastica > 9 anni (L. 9/99; L. 30/2000; art. 1, co. 3,
D.M. 323/99)
o
assolvimento dellobbligo formativo fino ai 18 anni, nel sistema scolastico, nel sistema della
formazione professionale o nellapprendistato; contratto diverso
dallapprendistato ammesso solo se consente al minore la frequenza scolastica o
la formazione professionale (art. 68, L. 144/99; art. 1, co. 4, D.P.R. 257/00)
- Accesso alla formazione professionale: non sembra sia consentito ai minori
irregolarmente soggiornanti ne ai titolari di permesso per minore eta
o
lo straniero nato e
legalmente residente in Italia ininterrottamente
fino ai 18 anni acquista la cittadinanza
italiana (per beneficio di legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni
o
lo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla
cittadinanza) nato e legalmente
residente in Italia da almeno tre anni
puo chiedere la concessione (discrezionale) della cittadinanza italiana (per
naturalizzazione)
o
i figli minori conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anchessi (nota: la convivenza
deve essere stabile ed effettiva al momento dellacquisto o del riacquisto
della cittadinanza, e deve essere adeguatamente documentata; da art. 12 DPR
572/93, Regolamento L. 91/92)
o
il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana; la perde se
ladozione e revocata per sua responsabilita e se ha o riacquista altra
cittadinanza
- Il minore straniero e inespellibile, salvo che per motivi di ordine
pubblico o sicurezza dello Stato (con
provvedimento adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale
per i minorenni), e salvo il diritto
a seguire il genitore o
laffidatario espulsi; il minore non allontanabile
o
e iscritto nel permesso del genitore o dellaffidatario regolarmente soggiornante, se e di eta
< 14 anni
o
ottiene un permesso per motivi familiari o una carta di
soggiorno se e di eta > 14 anni e convivente con il genitore o con laffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno
23/12/99 e 13/11/00; rilascio di carta di soggiorno non menzionato
esplicitamente)
o
ottiene un permesso per minore eta, nel caso in cui sia rintracciato sul
territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, a seguito della
segnalazione stessa; il permesso e valido per tutto il tempo necessario allo
svolgimento delle indagini sui familiari nel paese dorigine
o
ottiene un permesso per integrazione minore,
previo parere del Comitato per i minori stranieri, se si trova nelle condizioni
di cui allart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (quali? verosimilmente: arrivo in
Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento
dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente
pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto
nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a
provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri in contrasto
con la condizione di assenza di decisione, di cui allart. 32, co. 1 bis;
rilevante linserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non disposto
direttamente dal Comitato?)
o
in stato di abbandono, se e privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato)
o
non accompagnato,
se e privo di assistenza e rappresentanza (devono sussistere entrambe le condizioni?) da parte
dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge
italiana (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99);
inclusi i minori affidati di fatto
ad adulti (anche parenti entro il IV grado?) che non ne siano formalmente
tutori o affidatari (nota: solo se non sono richieste entrambe le condizioni);
Linee guida del Comitato: la presenza dei genitori o di familiari entro il
terzo grado cui il minore sia affidato lo rende accompagnato solo in caso di regolarita
del soggiorno di genitori o familiari e di
un atto di affidamento legale ai
sensi della L. 184/83 (assurdo: in presenza di genitori irregolari il minore
potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autorita del paese di
provenienza!)
- Obbligo di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni relativo a minore straniero in stato
di abbandono da parte di chi viene a
conoscenza della sua presenza
- Collocamento
in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono; assistenza
di competenza dellEnte locale (art. 403 c.c.)
- Obbligo di segnalazione relativo a minore straniero non accompagnato da parte di chi (anche
privati?) viene a conoscenza della sua presenza
o
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni
o
al Giudice tutelare (per leventuale apertura della
tutela)
o
al Comitato, da parte di pubblici
ufficiali, incaricati di pubblico servizio, enti (art. 5, co. 1, DPR
535/99) tramite prefettura o ente locale (salvo
il caso di presentazione di domanda di asilo; Linee guida del Comitato: in caso
di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, il minore non
accompagnato rientra sotto le competenze del Comitato); la segnalazione al
Comitato non esime dallobbligo delle ulteriori segnalazioni (completate
comunque dal Comitato in caso di inadempienza)
- Accertamento dellidentita del minore non accompagnato da parte
dellautorita di Pubblica sicurezza (anche in collaborazione con la
rappresentanza diplomatico-consolare del Paese dorigine del minore)
- Al minore non accompagnato sono comunque garantiti i diritti relativi al soggiorno
temporaneo, allassistenza
sanitaria, allavviamento
scolastico e alle altree provvidenze
garantite dalla legge (DPR 535/99); attivabili convenzioni con enti idonei
per laccoglienza del minore
- Provvedimenti generali adottabili per un minore straniero non accompagnato (in quanto minore):
o
tutela:
-
presupposto: che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale
-
procedimento: tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha
sede linteresse principale del minore
-
tutore: designato,
se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del
minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela e
esercitata dallistituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunita di tipo
familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)
-
compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni
-
obbligatoria lapertura della tutela per il minore non
accompagnato? controversia: si
(Circolare Mininterno 9/4/01), solo in caso di necessita (Regolamento
Comitato)
o
affidamento
-
presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piu che alla condizione di non accompagnato)
-
affidatario:
se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola
altrimenti, comunita di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato
-
procedimento: affidamento disposto da
servizio sociale
locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potesta
genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)
Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di assenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potesta genitoriale
-
compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potesta
parentale nei rapporti con listituzione scolastica e lautorita sanitaria
-
il minore straniero in stato di abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L. 184/83); poca chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento consensuale e
affidamento giudiziale) e molta disomogeneita; attribuzione al Comitato della responsabilita
dellaffidamento (Regolamento L. 476/98,
DPR 492/99; in contrasto con L. 184/83; disposizione applicata comunque da
alcuni Tribunali per i minorenni)
-
laffidamento del minore non accompagnato dovrebbe
poter essere disposto anche prima della decisione del Comitato sul rimpatrio (in contrasto con Circolare Mininterno
9/4/01), eventualmente a valle delle indagini, disposte dal Comitato, che accertano se la
famiglia costituisca ambiente familiare idoneo (purche queste siano completate
in tempi brevi); laffidamento, in ogni caso, non dovrebbe di per se precludere il rimpatrio; laffidatario dovrebbe, in base alla L. 184/83, essere ascoltato ai fini della decisione sul rimpatrio
-
difficolta di interpretazione in relazione alla
formalizzazione dellaffidamento (di fatto) a parenti entro il IV grado: alcuni Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano
incompetenti a procedere (ad es.: per mancanza di pregiudizio per la condizione
del minore), con danno per la posizione (sostanziale e giuridica) del minore
- Il Comitato per i minori stranieri (da Regolamento, DPR 535/99)
o
opera per tutelare, in conformita con la Convenzione
ONU del 1989, i minori stranieri non accompagnati e i minori accolti nel
territorio italiano
o
in particolare,
-
vigila sulle modalita di soggiorno dei minori
-
definisce criteri per lammisisone di minori accolti,
delibera sulle corrispondenti richieste, sullaffidamento temporaneo di tali
minori e sul loro rimpatrio
-
censisce i minori accolti e i minori non accompagnati
-
accerta lo status di minore non accompagnato
-
promuove, anche mediante convenzioni, le ricerche dei
familiari dei minori non accompagnati
o
puo trattare dati sensibili in relazione ai minori
o
e composto da 9 rappresentanti:
Presidenza del Consiglio, Minwelfare,
MAE, Mininterno, Mingiustizia, ANCI, Unione province italiane, Organizzazioni
attive nel settore della famiglia (2); per ogni membro e nominato un supplente
o
opera presso il Minwelfare
o
e presideuto dal rappresentante del Minwelfare
- In caso di urgenza i poteri sono esercitati dal
Presidente o da un componente da lui delegato; i provvedimenti perdono efficacia
se non sono ratificati dal Comitato durante la prima riunione successiva
- Ove necessario, il Comitato comunica la situazione
del minore al giudice tutelare, per la nomina di un tutore provvisorio
- Provvedimento di rimpatrio assistito del minore straniero non
accompagnato (applicabile in quanto
straniero): il Comitato
avvia entro 60 gg. dalla
segnalazione la procedura, che prevede
o
indagini
(svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilita di affidamento
alle autorita in patria,
nonche lassenza di rischi per
il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di
reinserimento
o
nomina da parte del giudice tutelare di un tutore
provvisorio
o
audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne
lopinione in merito al rimpatrio
- Attuale orientamento del Comitato: linteresse del minore consiste innanzi tutto
nel rimpatrio (disposto a
condizione che vi siano familiari o autorita disposte ad accettare
laffidamento, salvo rischi
per il minore); trascurate
lopinione del minore e della famiglia e le condizioni economiche
- In caso di valutazione positiva sul rimpatrio, Comitato chiede il nulla-osta al rimpatrio al Tribunale per i
minorenni, che lo rilascia se non ci
sono procedimenti pendenti ne esigenze processuali
- Ottenuto il nulla-osta, il Comitato dispone il rimpatrio, eseguito dalla Polizia (nel caso di rimpatri coattivi), dai servizi
sociali e/o dallorganizzazione che ha svolto le indagini nel paese dorigine;
le amministrazioni locali e le organizzazioni presso le quali il minore
soggiorna cooperano con le
amministrazioni statali cui e affidato il rimpatrio assistito
- In caso di inopportunita di rimpatrio
o
il Comitato dispone il non luogo a provvedere al
rimpatrio, informa lautorita giudiziaria per la valutazione dello stato di
abbandono (e i provvedimenti conseguenti) e i servizi sociali per laffidamento
e indica agli enti pubblici e a quelli privati (enti
o organizzazioni con rappresentanza nazionale e iscritti nel registro presso la
Presidenza del Consiglio) gestori di progetti di
avviare, per il minore, un progetto di integrazione sociale e civile di durata
non minore di 2 anni (non previsto dalla legge, ma dalla Nota del Comitato
14/10/02; e se la maggiore eta sara compiuta prima dei due anni?)
o
al minore e rilasciato, previo parere del
Comitato minori, un permesso
per integrazione minore, se
si trova nelle condizioni di cui allart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (quali? verosimilmente:
arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al
compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza
nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione
di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri
in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allart. 32, co.
1 bis; rilevante linserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non
disposto direttamente dal Comitato?)
- Provvedimento di rimpatrio assistito impugnabile davanti al TAR (e, sulla base della relazione con il diritto
allunita familiare o sulla assimilazione ad un provvedimento di
espulsione, davanti al Giudice ordinario), da parte del minore rappresentato dal tutore
- Nelle more della decisione relativa al rimpatrio e delleventuale
esecuzione del rimpatrio, al minore non accompagnato segnalato al
Comitato (e identificato dallautorita di PS)
e rilasciato (se non e possibile il rilascio di altro permesso) un permesso
per minore eta, (anche
successivamente, in caso di decisione di non luogo a procedere al
rimpatrio e assenza di altro provvedimento? )
- In caso di presentazione di domanda di asilo (salvo che si dia luogo a trattenimento),
il minore non accompagnato e rilasciato un permesso per richiesta di
asilo (in caso di diniego di
riconoscimento dello status di rifugiato, il minore non accompagnato
rientra sotto le competenze del Comitato)
- Condizione di soggiorno del minore straniero non accompagnato, in seguito ai
provvedimenti assunti:
o
casi definiti:
-
affidato ex
art. 4, L. 184/83 a cittadino straniero: iscrizione sul permesso o sulla carta di soggiorno dellaffidatario
(prima dei 14 anni), permesso per motivi familiari o carta di soggiorno (dopo i
14 anni)
-
affidato a comunita di tipo familiare o istituto di assistenza ex art.
2, L. 184/83: il permesso per minore eta e convertibile in permesso per
affidamento su richiesta dei servizi sociali (Circolare Mininterno 9/4/01)
-
minore sottoposto a tutela di comunita di tipo familiare familiare o istituto di
assistenza: permesso per minore eta (Circolare Mininterno 13/11/00)
-
minore che si trovi nelle condizioni di cui
allart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U.
(quali? verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni,
inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto
di integrazione sociale e civile gestito da ente
pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto
nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a
provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri in contrasto
con la condizione di assenza di decisione, di cui allart. 32, co. 1 bis;
rilevante linserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non disposto
direttamente dal Comitato?):
permesso per integrazione minore, previo parere del Comitato (artt. 11 e 28
Regolamento)
o
casi ambigui
(lequiparazione di minore
affidato o sottoposto a tutela a figlio, ai fini del ricongiungimento richiamerebbe lapplicazione di art. 29
co. 2, art. 30 co. 1, lettera c, art. 30, co. 4, T.U.: rilascio, sul posto, di
permesso per motivi familiari o addirittura carta di soggiorno; non ovvia
linclusione di affidamento di fatto; la Circolare Mininterno 13/11/00 prescrive il rilascio di permesso
per minore eta al sottoposto a semplice tutela; lart. 31 T.U. fa riferimento solo ad affidatario straniero, non italiano):
-
affidato ex
art. 4, L. 184/83 a cittadino italiano: permesso per motivi familiari o carta di soggiorno?
-
minore sottoposto a tutela di cittadino italiano: permesso per minore eta, permesso per motivi
familiari o carta di soggiorno?
-
minore sottoposto a tutela di cittadino straniero: permesso per minore eta o permesso per motivi
familiari (o carta di soggiorno)?
-
minore affidato di fatto a parente straniero
entro il IV grado: permesso per
minore eta o permesso per motivi familiari (o carta di soggiorno)?
-
minore affidato di fatto a parente italiano
entro il IV grado convivente: permesso per motivi familiari (art. 28
Regolamento) o carta di soggiorno?
- Il permesso per minore eta
o
da diritto allassistenza sanitaria (con iscrizione obbligatoria al SSN) e allavviamento
scolastico
o
e convertibile
in permesso per affidamento, in
caso di affidamento del minore ai sensi della L. 184/83 (Circolare Mininterno
9/4/01): affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni oppure disposto dai
servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice tutelare
o
non e utilizzabile per lavoro ne convertibile al compimento dei 18 anni (Circolare Mininterno 13/11/00; in contrasto
con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, secondo sentenza del
Tribunale di Torino)
- Il permesso per integrazione minore
o
e utilizzabile per lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio
o
e convertibile in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (relative
allanno successivo? da art. 14, co. 4 bis Regolamento, se la conversione avviene
in due fasi: minore eta -> studio -> lavoro), a
condizione che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1
bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/02)
e che il gestore del programma
di integrazione certifichi con idonea documentazione
che il minore
-
e giunto in Italia da almeno tre anni
-
e stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile (?) gestito da
ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro
presso la Presidenza del Consiglio
-
dispone di un alloggio
-
frequenta un corso di studio o svolge attivita lavorativa
retribuita secondo legge, ovvero e
in possesso di un contratto di lavoro (anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora
iniziato)
o
conferisce gli stessi diritti del permesso per
minore eta (e vero?)
- Il permesso per affidamento (e, piu in generale, la condizione di minore
affidato ai sensi dellart. 2, L. 184/83: a comunita di tipo familiare o
istituto di assistenza) da diritto allassistenza sanitaria (con iscrizione obbligatoria al SSN) e allavviamento
scolastico e consente laccesso al lavoro; convertibile al compimento dei 18 anni in permesso per lavoro subordinato o autonomo
(salvi i requisiti di eta), per studio, per accesso al lavoro, anche
senza requisiti (?),
con detrazione dalle quote annuali, o per esigenze sanitarie (?) o
di cura (art. 32, co. 1 T.U.)
- Il permesso per richiesta di asilo da diritto allassistenza sanitaria
(con iscrizione obbligatoria al SSN)
- La possibilita di conversione ai 18 anni vale, secondo il TAR Puglia,
anche senza i requisiti previsti dalla L. 189/02, per chi si trovasse in
Italia prima dellentrata in vigore della stessa legge
- La Corte Costituzionale (sent. 198/2003) ha
chiarito che la possibilita di conversione ai 18 anni vale anche per
o
i minori sottoposti a tutela
o
i minori affidati con provvedimento del Tribunale
per i minorenni (affidamento giudiziario)
o
i minori affidati con provvedimento dei servizi
sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)
o
i minori affidati a parenti entro il quarto grado
senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di
fatto)
- Lingresso di
minori (e di accompagnatori) da accogliere nellambito di programmi
solidaristici e autorizzato, su apposita
proposta, dal Comitato per i minori stranieri, che valuta laffidabilita
dei soggetti coinvolti
- Il Comitato delibera sulla proposta entro 45 gg. (15 gg. in caso
di minori provenienti da paesi in esenzione dallobbligo di visto)
- La durata del soggiorno e < 90 gg.;
puo essere estesa fino a 150 gg. in caso di programmi che prevedano periodi di attivita
scolastica, o per cause di forza maggiore; lestensione della durata e
comunicata alla questura, ai fini del rinnovo dei permessi di soggiorno
dei minori e degli accompagnatori
- Lingresso e
luscita del minore e degli
accompagnatori devono essere comunicati al Comitato dal soggetto
proponente entro 5 gg.
- Allo straniero condannato, per reato commesso durante la minore eta, a una pena detentiva e che abbia partecipato,
durante lespiazione della pena, a un programma di assistenza e integrazione
sociale puo essere rilasciato un
permesso per motivi di protezione sociale, su proposta del Procuratore della Repubblica
o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni
- Ai fini dellingresso di un minore sportivo
professionista, la
richiesta della dichiarazione di assenso del CONI deve essere accompagnata
dallautorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro
competente ex art. 6, co. 2, L. 345/99, sulla base dellistruttoria
effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente
16. Ingresso
e soggiorno per studio, formazione professionale e attivita scientifica (*)
- Consentito lingresso per motivi di studio, degli
stranieri che vogliano frequentare corsi universitari
- Decreto annuale
del Ministro degli affari esteri per la definizione dei contingenti ammessi,
sulla base di disponibilita per ateneo e per corso di laurea
- Richiesta di visto di ingresso; documentazione da presentare:
o
domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilita di posti
o
titolo finale
di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di
scolarita) ed eventuale idoneita
per laccesso alluniversita nel paese di provenienza
o
documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero, nei
casi in cui cosi dispongano convenzioni internazionali in vigore per lItalia;
es.: la Convenzione dellAja del 1961, cui ha aderito la Turchia),
e muniti della dichiarazione consolare
di valore in loco
o
dimostrazione di disponibilita di mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale, mediante
-
fidejussione, bonifico o versamento
-
garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili,
italiani o stranieri, o da governi stranieri
-
garanzia di sostentamento presentata da privato
italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non
inferiore a un anno
o
indicazione di un alloggio in Italia.
o
disponibilita di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.
o
copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri
ospedalieri, con assicurazione estera o
italiana valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per
familiari a carico)
- Borse di studio,
prestiti donore e servizi abitativi garantiti da soggetti pubblici o
privati concorrono al computo dei mezzi disponibili
- Accettazione delle domande con riserva per coloro che non abbiano ancora conseguito i
titoli o lidoneita
- Prove di ammissione: lingua italiana ed eventuali prove per corsi a numero
programmato; prove di accertamento supplementari per studenti provenienti
da paesi in cui lammissione sia a numero chiuso
- Possibilita, in caso di mancata selezione, di immatricolazione dello studente idoneo
allo stesso corso in altro
ateneo o a corso affine
nello stesso o in altro ateneo, per i quali vi siano posti residui
- Esonero dalla
prova di italiano e ammissione fuori quota per studenti in possesso di diploma di lingua
e cultura italiana (Perugia, Siena), certificati di competenza al massimo
livello in lingua italiana (Roma III, Perugia, Siena o Istituti italiani
di cultura), titolo conseguito in Argentina con 5 anni di corso di
italiano; esonero dalla
prova di italiano in caso di certificato di competenza in lingua italiana
agli altri livelli ed eventualmente in caso di attestato di frequenza a
corsi di lingua di altre universita
- Ammissione fuori quota per titolari di borse del MAE o dei governi stranieri
- Richiesta del
permesso entro 8 gg.
lavorativi dallingresso; durata > 3 mesi, tipicamente fino al 31/12
- Primo rinnovo
condizionato a effettiva immatricolazione; durata: 1 anno
- Rinnovi successivi: almeno un esame
per il primo anno, almeno due per i successivi, salvo seri e comprovati
motivi; non rinnovabile oltre il terzo anno fuori corso, comunque
- Per ogni rinnovo: conferma del possesso dei requisiti previsti per il rilascio; i redditi da lavoro
concorrono alla dimostrazione di mezzi
- Accesso a tutti i corsi, a parita con i cittadini
italiani (fuori quota), per stranieri
regolarmente soggiornanti ad altro
titolo da almeno un anno in possesso di titolo superiore conseguto in Italia,
e per stranieri ovunque soggiornanti e in possesso di titolo conseguito in scuole
italiane allestero o in scuole
straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo
- Parita con
lo studente italiano, prescindendo da reciprocita, per tutte le misure a
sostegno del diritto allo studio (che tengono conto anche del merito
e del rispetto dei tempi previsti dallordinamento degli studi),
incluse borse di studio, prestiti donore e servizi abitativi (parita
possibilmente vanificata dal coefficiente di conversione del reddito relativo al costo della vita e
della residenza lontana
dei fuori-sede italiani)
- Possibilita per le regioni di assicurare servizi di mensa gratuiti a studenti stranieri in condizioni
disagiate
- Certificazione delle condizioni economiche da parte dellautorita del paese di
provenienza; traduzione da parte della Rappresentanza italiana (ovvero, in
caso di difficolta, rispettivamente, da parte della Rappresentanza del
paese di provenienza in Italia e della prefettura).
- Rinnovo del
permesso per conseguire il titolo di specializzazione o di dottorato (fino
a un anno oltre la durata
del corso)
- Richiesta la laurea (ed eventualmente labilitazione)
conseguita in Italia o riconosciuta dallateneo ai fini della sola iscrizione ai
corsi
- Richiesto il superamento delle prove di ammissione
- Per le scuole di specializzazione mediche (Nota Murst 26/10/2000, L. 4/99, art. 1, co.
7) iscrizione in soprannumero per titolari di borsa del governo straniero
(disposizione impugnata
davanti al Consiglio di Stato, perche in contrasto con lequiparazione
col cittadino italiano per lo straniero gia regolarmente soggiornante in
Italia: ricorso respinto)
- Riconoscimento dei
titoli ai fini della prosecuzione degli studi effettuato, in autonomia, dagli atenei, entro 90
giorni, piu' eventuali 30; in mancanza di riconoscimento, il richiedente
puo' appellarsi al MURST entro 60 giorni; il MURST puo' sollecitare la decisione
o la sua revisione; sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello
Stato
Consentito lingresso per studio, alle condizioni
stabilite nel decreto-visti del Ministro degli affari esteri
o di maggiorenni, per
corsi superiori di studio o di istruzione tecnico-professionale a tempo pieno
e di di durata determinata verificata
la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza,
accertate la disponibilita di mezzi di sostentamento e la validita delliscrizione
o pre-iscrizione al corso
o di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o
tutori vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o
paritarie o presso istituzioni accademiche, nellambito di programmi di scambio
approvati dal MAE, o dal Ministero dellistruzione e delluniversita, o dal
Ministero dei beni culturali
o di minori ultraquindicenni, accertata la coerenza dei corsi con la formazione
acquisita nel Paese di provenienza, la disponibilita di mezzi di
sostentamento, la validita delliscrizione o pre-iscrizione al corso, la
presenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma
scolastico da seguire alle effettive esigenze formative del minore stesso
o
di stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui
allart. 1, co. 2, D.Lgs. 165/01, da Governi stranieri, da fondazioni e
istituzioni culturali italiane di chiara fama o da organizzazioni
internazionali
- Consentito lingresso per attivita
scientifica, alle
condizioni stabilite nel decreto-visti del Ministro degli affari esteri,
di stranieri (anche con coniuge e figli minori al seguito) che, su richiesta di Governi
stranieri, fondazioni e istituzioni culturali italiane di chiara fama o
organizzazioni internazionali,
vogliano svolgere attivita culturali o di ricerca non
incluse tra le
attivita retribuite di ricerca presso universita, istituti di istruzione
e di ricerca operanti in Italia
- Consentito lingresso per formazione
professionale degli
stranieri in possesso dei requisiti previsti per lingresso per motivi di
studio per la frequenza di corsi di formazione professionale, di durata
< 24 mesi, organizzati da enti accreditati, (in base allart. 142, co.
1, lettera d), D.Lgs. 112/98) e finalizzati al riconoscimento di una
qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite
- Ingresso consentito entro il contingente
fissato con decreto,
emanato entro il 30 giugno di ogni anno, del Ministro del lavoro, di
concerto con i Ministri dellinterno e degli affari esteri, sentita la
Conferenza Stato-Regioni
- In sede di prima applicazione, nelle more
dellemanazione del decreto e, comunque, entro il 30 giugno, sono
autorizzati gli ingressi di coloro che dimostrano di avere i requisiti prescritti; il numero degli ingressi
cosi autorizzati e portato in detrazione alla quota fissata col decreto
- Per gli anni successivi, sono rilasciabili,
anteriormente alla emanazione del decreto, visti di ingresso in numero non
superiore a quelli
rilasciati nel primo semestre dellanno precedente
- In caso di mancata pubblicazione del decreto entro la scadenza, il
Ministro del lavoro puo provvedere transitoriamente, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per lanno precedente
- La richiesta di visto di ingresso per
formazione professionale, se riferita a corsi che prevedono periodi di addestramento presso datori di lavoro, e corredata
dalla certificazione rilasciata dalla Direzione provinciale
del lavoro sulla conformita delladdestramento con i requisiti previsti
- Possibilita per il titolare di permesso per motivi
di studio o formazione di svolgere attivita di lavoro
subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno; attivita occasionali di lavoro autonomo sempre
possibili (?)
- Gli stranieri ammessi per formazione
professionale (art. 44
bis, co. 6 e 7 Regolamento) possono inoltre (?) svolgere periodi di
addestramento presso datori di lavoro nellambito di corsi organizzati da
enti di formazione accreditati; lattivita lavorativa (<
30% monte-ore della
formazione) deve essere preventivamente autorizzata; lente formatore
o chiede, ai fini
dellautorizzazione, alla Direzione provinciale del lavoro di certificare che
il programma formativo soddisfa i requisiti, indicando forme di finanziamento,
imprese ospitanti e nominativi degli stranieri partecipanti al corso;
o comunica alla
Direzione provinciale del lavoro, prima dellinizio del corso e per ciascuno
straniero, il nome del datore di lavoro (con sottoscrizione della
comunicazione, per adesione, da parte del datore di lavoro), il luogo e
lorario della formazione;
o assicura lo
straniero presso lINAIL
- Conversione
del permesso per studio o formazione prima della scadenza (solo dopo la
conclusione del corso, in caso di permesso per formazione; da art. 14, co.
5 Regolamento)
o
in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di
ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno,
entro quote (conversioni
successive a laurea o laurea specialistica e quelle improbabili al compimento
della maggiore eta, detratte da quote per lanno
successivo)
o
in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lingresso certificato
dallo Sportello unico (anziche dalla rappresentanza
diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base
della documentazione presentata dallinteressato
o
al ricongiungimento familiare
o
alliscrizione facoltativa al SSN (con pagamento di contributo forfetario)
o
allassistenza sociale a parita con gli italiani, esclusi assegno sociale
e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di
assistenza sociale
17. Professioni
(*)
o
titolo di studio
(es.: laurea)
o
titolo abilitante
(es.: esame di Stato)
o
iscrizione allalbo e svolgimento della professione (es.: iscrizione allordine dei
medici)
- Precluso lo
svolgimento di funzioni che comportino lesercizio di pubblici
poteri o che attengano alla tutela
dellinteresse nazionale
- Laureati in Italia ammessi allabilitazione (anche se soggiornanti allestero: visto e permesso di soggiorno appositi); conveniente il
riconoscimento dello studio effettuato ai fini della prosecuzione: laurea
in Italia dopo esami integrativi e tesi (previo benestare, per professioni
sanitarie, del Ministero della sanita, che verifica il rispetto delle
quote programmate), e conseguente accesso allesame di abilitazione
- Per il primo anno di applicazione del T.U., consentito l'accesso ad albi, registri
o elenchi speciali (da istituirsi per le professioni non coperte da ordine
o collegio) a tutti coloro che abbiano titoli abilitanti conseguiti
o riconosciuti in Italia; successivamente, solo entro quote (extra quota per laureati e abilitati in
Italia? o solo precedenza
per soggiornanti da almeno 5 anni?)
- Iscrizione extra quota agli albi per professioni sanitarie per gli stranieri gia in possesso dei titoli
e regolarmente soggiornanti alla data del 27/3/1998 (circ. Min. Sanita 12/4/2000)
- Il riconoscimento dei titoli ai fini dell'esercizio delle professioni
puo essere chiesto anche da stranieri non presenti in Italia
- Per il riconoscimento dei titoli si applicano le
disposizioni del DL 115/92 e del
DL 319/94:
o
richiesta esperienza professionale (due anni negli
ultimi dieci) aggiuntiva in caso di formazione non abilitante nel paese di provenienza e in caso di durata
della formazione inferiore di oltre un
anno a quella prevista in Italia (durata doppia di quella mancante, ma non
superiore a quattro anni)
o
misure compensative (tirocinio di durata
non superiore a tre anni, con eventuale formazione aggiuntiva, o prova
attitudinale), a scelta del richiedente, disposte con decreto
del Ministro competente, in caso di materie di studio o di attivita'
professionali sostanzialmente diverse; per lespletamento di tali misure,
se lo straniero e allestero, e rilasciato un visto
di ingresso per studio per
il periodo necessario (art. 49, co. 3 Regolamento)
o
obbligatoria la
prova attitudinale per
professioni relative al diritto nazionale
o
valutazione di
prova e tirocinio attribuita agli ordini professionali o al ministero vigilante
o
titoli muniti di traduzione della Rappresentanza italiana
- Ministeri competenti per il riconoscimento:
o
ministero vigilante sulla tenuta dell'albo, registro o elenco per le professioni per cui tale tenuta e prevista:
-
Attuario, Avvocato, Procuratore, Commercialista,
Biologo, Chimico, Agronomo e forestale, Geologo, Ingegnere, Agente di cambio,
Psicologo, Consulente del lavoro, Ragioniere e perito commerciale (Ministero grazia e giustizia)
-
Consulente di proprieta' industriale (Ministero industria)
-
Tecnico sanitario e di radiologia medica (Ministero sanita')
-
Docenti di istituti di istruzione secondaria ed
artistica, compresi conservatori, accademie e istituti superiori per le
industrie artistiche (Ministero
pubblica istruzione)
-
Esperto in materia di pianificazione territoriale (Ministero
lavori pubblici)
o
per le professioni che richiedono una formazione
universitaria o in istituto di istruzione
superiore di almeno 3 anni:
-
il Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico
impiego, salvo
il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie
il Ministero dell'universita' per il personale ricercatore universitario
il Ministero della pubblica istruzione per i docenti di istituti di istruzione secondaria
ed artistica, compresi conservatori, accademie e istituti superiori per le
industrie artistiche
-
il Ministero dell'universita' in tutti gli altri casi
o
per le altre professioni:
-
il Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di
pubblico impiego, salvo
il Ministero della pubblica istruzione per il personale docente e non docente delle scuole
materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e
secondo grado
il Ministero del lavoro per professioni per le quali sono richiesti attestati o qualifiche
professionali conseguiti ai sensi della legge 845/78 o della legge 56/87 o
della normativa in materia di contratti di formazione
-
il Ministero dei trasporti per le professioni marittime
-
il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in tutti gli
altri casi
- Professioni sanitarie (artt. 49 e 50 Regolamento, circ. Min. Sanita 12/4/2000):
o
ingresso in Italia per lavoro autonomo o
subordinato in campo sanitario
comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente
o
presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni
sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del D.P.R. 221/50 e
successive integrazioni e modificazioni)
o
per liscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza dell'italiano e delle
disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero in caso di titolo
abilitante conseguito in Italia; possibilita di sostenere una seconda prova in
caso di esito negativo della prima; da circ. Min. Sanita 12/4/2000);
accertamento effettuato dagli
ordini e collegi professionali e dal Minsalute, con oneri a carico
dell'interessato
o
le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta,
Veneto, Campania e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande
di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento
della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed
effettuano listruttoria (Decreti Min.
Salute 18/6/2002 e 27/12/2002)
o
il decreto di riconoscimento di un titolo
professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allalbo (o, in mancanza di
albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni
o
il Minsalute provvede, con le stesse modalita, al
riconoscimento di titoli complementari
(es.: specializzazioni e quelli
di formazione complementare
delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivita nellambito
del SSN
o
la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici
nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di
diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto, non danno titolo, di per se, allo svolgimento della professione; per lo
svolgimento della professione e necessaria la preventiva acquisizione del
benestare del Minsalute; in mancanza, non e consentita liscrizione negli albi
professionali e negli elenchi speciali per lesercizione delle relative
professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellUnione europea
- Il riconoscimento dei titoli o degli attestati
delle capacita professionali finalizzati allo svolgimento di attivita
autonoma che richieda
specifica idoneita professionale o tecnica avviene entro le quote definite dal decreto flussi (art. 39,
co. 1 Regolamento)
18. Protezione
sociale (*)
- Possibile il rilascio di un permesso per motivi
umanitari della durata di 6
mesi allo straniero
o
per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali o di interventi assistenziali dellente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumita in seguito alla decisione di sottrarsi al
condizionamento di organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso
delle indagini
o
che possa essere inserito in un programma di
integrazione sociale gestito dallente
locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Il permesso e rilasciato su richiesta del Procuratore della Repubblica (previa acquisizione del parere del Procuratore sulleffettiva condizione di
rischio, nel caso la richiesta non lo riporti) o dellente
locale o dellente convenzionato,
acquisito il piano del programma, ladesione dello straniero e laccettazione del responsabile dellente gestore
(lindisponibilita, indipendente dalla volonta dello straniero, di un
programma di integrazione e motivo per negare il rilascio del permesso?)
- Anche se non e richiesta formalmente la denuncia, la condizione di rischio difficilmente e accertabile in mancanza di essa; il questore comunque
tiene conto anche degli elementi contenuti nella eventuale richiesta da
parte dellente locale o dellente convenzionato, ed e tenuto a
trasmettere la notitia criminis alla Procura della Repubblica (circ. Mininterno 23/12/99)
- Si prescinde
dal possesso di un passaporto
(e, ovviamente, dalla verifica degli usuali requisiti relativi ad
alloggio, mezzi per il rimpatrio e mezzi di sostentamento) per il rilascio del permesso (Regolamento, art. 9, co. 6; e
per il rinnovo o la conversione? circ. Mininterno 24/2/03: il permesso
puo essere rilasciato e rinnovato anche in assenza di documento di
viaggio; in questo caso e rilasciato titolo di
viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. Mininterno
48/1961; si applica anche in questo caso?)
- Revoca degli
eventuali provvedimenti di espulsione precedentemente adottati a carico dello straniero (Circolare
Mininterno 23/12/99)
- Liscrizione dellente nellapposito registro presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e condizionata a
o
disponibilita di operatori competenti
o
disponibilita di strutture logistiche adeguate
o
esistenza di rapporti con lente locale o con altre istituzioni rilevanti
o
definizione di un programma di integrazione adeguato (tutela fisica e psicologica, formazione
professionale finalizzata a sbocchi lavorativi, e, se necessario,
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana)
o
adozione di procedure per la tutela dei dati personali
o
assenza di misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati
relativi allimmigrazione o per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. a
carico dei responsabili
- La convenzione
con lente iscritto nel registro apposito richiede
o
rispondenza dei programmi ai requisiti fissati con decreto del Ministro delle pari opportunita
o
sussistenza dei requisiti di professionalita e organizzativi necessari per la realizzazione del
programma
- Lente locale effettua verifiche semestrali
- Gli enti convenzionati
o
comunicano al
Sindaco linizio del programma
o
rappresentano,
se necessario, lo straniero in
tutti gli adempimenti amministrativi
o
presentano un rapporto semestrale allente locale
o
tutelano la sicurezza dello straniero e, anche a programma concluso, la riservatezza dei dati personali
o
comunicano a
Sindaco e Questore eventuali interruzioni della partecipazione al programma da parte dello straniero
- Revoca del permesso in caso di
o
interruzione della
partecipazione al programma di inserimento
o
condotta
incompatibile con il prgramma di inserimento
o
cessazione
delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio
o
e iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per asilo umanitario -
da circolare Ministero della Sanita)
o
accede ai servizi assistenziali
o
accede a corsi di studio
o
puo iscriversi nelle liste di collocamento (o nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR
442/00?)
o
puo esercitare attivita di lavoro subordinato
- Possibile, in linea di principio, il ricongiungimento familiare con minori anche in assenza di
conversione del permesso (interesse superiore del minore, art. 28, co. 3, T.U.)
- Il permesso puo essere rinnovato per un anno (o piu) se permangono i motivi di giustizia
che ne hanno richiesto il rilascio
- Alla scadenza, il permesso puo essere convertito in permesso
o
per lavoro subordinato, in presenza di rapporto di lavoro in corso (art. 27, co. 3 bis,
Regolamento),
con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno
successivo
o
per studio, in
presenza di iscrizione a corso regolare di studi
- Il permesso puo essere rilasciato, su proposta del
Procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il
Tribunale per i minorenni, anche allo straniero condannato, per reato commesso durante la minore eta, a una pena detentiva e che abbia partecipato,
durante lespiazione della pena, a un programma di assistenza e integrazione
sociale
- Istituito presso la Presidenza del Consiglio un Fondo
per le misure anti-tratta (art. 12,
L. 228/03), finalizzato al finanziamento dei
programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime,
nonche delle altre finalita di protezione sociale previste dallart. 18
T.U.
19. Respingimento
alla frontiera (*)
- Straniero respinto alla frontiera
quando
o
tenta di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga per cause di forza
maggiore)
o
quando e privo dei requisiti previsti per lingresso (documentazione relativa a
finalita e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali
mezzi per la copertura delle spese di rimpatrio, passaporto valido e, se
richiesto, visto di ingresso)
o
esistono motivi di pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi
Schengen; salvo ragioni umanitarie o
obblighi costituzionali)
o
e gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione
o
sussistono i presupposti per la sua espulsione
o
e stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine
pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali;
R.: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)
o
non sono soddisfatte norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi
internazionale
- Non si applicano le disposizioni sul respingimento se
lo straniero presenta una domanda di asilo, salvo il caso di
straniero
o
gia riconosciuto
rifugiato in altro Stato
o
proveniente da uno Stato,
diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di
Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, e non di solo transito verso lItalia, senza chiedere
asilo
o
che soddisfi le condizioni
previste dall'articolo 1, paragrafo F,
della convenzione di Ginevra: responsabile di
-
crimine contro la pace
-
crimine di guerra
-
crimine contro lumanita
-
crimine grave di diritto comune al di fuori del paese
di accoglimento
-
azioni contrarie alle finalita delle Nazioni Unite
o
condannato in Italia per uno
dei delitti previsti dall'articolo 380,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale, o pericoloso per la sicurezza
dello Stato, ovvero appartenente ad
associazioni di tipo mafioso o dedite
al traffico degli stupefacenti o ad
organizzazioni terroristiche
- Divieto di respingimento, in ogni caso, verso un paese in cui lo
straniero
o
possa essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso
-
lingua
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni politiche
-
condizioni
personali o sociali
o
possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato
nel quale non sia protetto dalla
persecuzione
- Respingimento effettuato da
o
polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera
autorizzato
o
questore, nei
casi in cui lo straniero
-
sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato
-
sia stato ammesso temporaneamente nel territorio dello
Stato per prestargli soccorso
- Provvedimento di respingimento adottato con atto
scritto e motivato, consegnato a mano o notificato allo straniero,
contenente lindicazione delle modalita di impugnazione; sintesi in lingua comprensibile o, se non e
possibile per indisponibilita di personale idoneo alla traduzione
del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o
spagnolo, a scelta dellinteressato
- Respingimenti registrati dallautorita di PS
- Il respingimento non comporta di per se un divieto di reingresso ne una segnalazione al SIS
- Tutela giurisdizionale dello straniero respinto:
o
in caso di trattenimento in CPT in attesa di eseguire il respingimento (es.: per
motivi di soccorso): possibile tutela in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del giudice
o
in generale: ricorso al TAR, previa nomina di un rappresentante legale (anche
dal consolato o dallambasciata italiana)
- Assistenza,
ai valichi di frontiera, per gli stranieri respinti
- Servizi di assistenza e informazione ai valichi di frontiera maggiormante
utilizzati (possibilmente nella zona di transito) per stranieri che
intendano presentare domanda dasilo o fare ingresso per soggiorni di
durata > tre mesi
- Obbligo per il vettore di riconduzione immediata nel paese di provenienza o in quello
che ha rilasciato il documento di viaggio
o
dello
straniero che debba essere respinto
o
dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione
rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano
negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia e lo straniero non
risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allart. 10, co. 3,
T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)
- Sanzioni (da
3500 a 5500 euro; da modifica allart. 12, co. 6, T.U., introdotta da D.
Lgs. 87/03) per il vettore
che non abbia controllato la regolarita dei documenti dello straniero
trasportato ai fini dellingresso o non ne abbia segnalato la presenza (la
segnalazione non libera dalle sanzioni)
- Possibilita di rinvio nel porto di provenienza delle navi adibite al trasporto di migranti
clandestini (art. 7, co. 2 Decreto Mininterno 14/7/03; senza riguardo per la possibile presenza a bordo di
rifugiati!)
20. Espulsione
(*)
o
per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato
o
come misura di sicurezza aggiuntiva alla pena
o
come sanzione sostitutiva della detenzione o alternativa alla pena
o
come misura di prevenzione
o
per soggiorno illegale
o
per vendita di marchi contraffatti
- Espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato:
o
disposta con decreto del Ministro dellinterno (amministrativa)
o
eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera
o
ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma (anche dal consolato o ambasciata italiana allestero)
- Espulsione come misura di sicurezza:
o
disposta dal giudice (giudiziaria)
o
per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380
e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso
o
divieto di reingresso: fissato con la sentenza?
o
eseguita successivamente allespiazione della pena con accompagnamento
immediato alla frontiera (non affermato
esplicitamente; si desume logicamente); questore e autorita consolare sono
avvertiti per tempo
o
la revoca o la
non applicazione puo essere disposta dal giudice di sorveglianza
o
provvedimento del giudice di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile (art. 680 c.p.p.)
- Espulsione sostitutiva della detenzione:
o
disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)
o
per straniero che debba essere condannato per reato
non colposo, o per il quale si debba
applicare la pena su richiesta (patteggiamento), alla detenzione < 2 anni senza
possibilita di sospensione, e
che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lespulsione per soggiorno
illegale o come misura di prevenzione
o
esclusi
i delitti dellart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p., e i delitti puniti dal Testo
Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni
o
esclusi
i casi in cui si applichino i divieti di espulsione (vedi sotto: rischio di persecuzione, minore,
familiare o congiunto di italiano, donna incinta o puerpera, titolare di carta
di soggiorno)
o
condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CPT)
o
divieto di reingresso per un periodo > 10 anni (salvo termine inferiore, ma comunque > 5
anni, stabilito dal giudice); sanzione sostitutiva revocata dal giudice
in caso di reingresso ilelgale prima della scadenza del divieto
o
ricorso come
per la condanna (salvo il caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in
Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)
- Espulsione alternativa alla pena:
o
disposta (obbligatoriamente) dal giudice di
sorveglianza (giudiziaria)
o
per straniero, gia identificato, detenuto, che
debba scontare una pena, anche
residua, < 2 anni,
e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lespulsione per soggiorno
illegale o come misura di prevenzione
o
esclusi
i delitti dellart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p., e i delitti puniti dal Testo
Unico
o
esclusi
i casi in cui si applichino i divieti di espulsione (vedi sotto: rischio di persecuzione, minore,
familiare o congiunto di italiano, donna incinta o puerpera, titolare di carta
di soggiorno)
o
10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita
solo dopo la scadenza del termine per lopposizione o di quello per la
decisione
o
stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di
viaggio necessari
o
accompagnamento immediato alla
frontiera
o
pena estinta dopo 10 anni, salvo il caso di reingresso illegale;
detenzione ripristinata in questo caso
- Espulsione come misura di prevenzione:
o
disposta dal prefetto (amministrativa)
o
per straniero appartenente a una delle categorie di cui
-
allart. 1 L. 1423/56, come sostituito dallart. 2 L.
327/88: straniero ritenuto dallautorita di PS, sulla base di elementi di
fatto, dedito ad attivita delittuose
-
allart. 1 L. 575/65, come sostituito dallart. 13 L.
646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione mafiosa
o
eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera
- Espulsione per soggiorno illegale:
o
disposta dal prefetto (amministrativa)
o
per straniero
-
che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e
respinto)
-
che sia privo di permesso di soggiorno valido, non avendone chiesto il rilascio entro 8 gg. lavorativi dallingresso o il rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza
-
che, dopo un ingresso da altro paese Schengen, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg.
-
che non abbia rispettato lobbligo di lasciare il
territorio dello Stato entro 15 gg. in
seguito a diniego di rilascio o di rinnovo del permesso
-
che abbia subito la revoca o lannullamento del permesso di soggiorno
-
che non abbia rispettato lobbligo di lasciare il
territorio dello Stato entro 15 gg. in
seguito a una precedente espulsione
-
che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione
o
eseguita con
-
intimazione a
lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., nei casi di permesso scaduto da piu di
60 gg. senza richiesta di rinnovo, a
condizione che non vi sia il rischio che lo straniero si sottragga allobbligo di lasciare lItalia
-
accompagnamento immediato alla frontiera, negli altri casi
- Espulsione per vendita di marchi contraffatti
o
disposta dal prefetto (amministrativa)
o
per straniero condannato definitivamente (condanna successiva allentrata in vigore della L. 189/02, da
Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003) per reati previsti dal Titolo
III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474
c.p.
o
eseguita con accompagnamento immediato
- Per le espulsioni (amministrative) per soggiorno illegale o prevenzione
o
decreto di espulsione comunicato allo straniero, con
indicazione delle modalita di impugnazione, con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta
(da Regolamento: a lui comprensibile) o, se non e possibile per
indisponibilita di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale
lingua, in inglese, francese o spagnolo
o
in caso di straniero sottoposto a procedimento penale ma
non a custodia cautelare
-
il questore richiede il nulla-osta allespulsione
allautorita giudiziaria;
-
il nulla-osta non puo essere concesso in caso di
procedimento per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a),
c.p.p. o allart. 12 del T.U.
-
negli altri casi, il nulla-osta e negato solo
per inderogabili esigenze processuali anche in relazione allinteresse della
persona offesa; si applica il silenzio-assenso, dopo 15 gg. dal
ricevimento della richiesta; in caso di diniego, trattenimento nel CPT;
cessate le esigenze processuali o lo stato di custodia cautelare, il
nulla-osta e concesso
-
non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione
(confisca ex art. 240 c.p.)
-
applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per
reingresso anticipato senza autorizzazione) dellart. 345 c.p.p. in caso di
reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine per la
prescrizione del reato piu grave (se successivo); ripristino della custodia
cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei
termini
o
comunicazione al Tribunale
in composizione monocratica territorialmente competente, da parte del questore,
del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera entro 48 ore
dalladozione; il Tribunale convalida
il provvedimento entro le 48 ore
successive alla comunicazione; il provvedimento e comunque immediatamente
esecutivo (D.L. 51/02, convertito
con modificazioni dalla L. 106/02; eccezione di incostituzionalita in
relazione allimmediata esecutivita sollevata dal Tribunale di Catania)
o
ricorso avverso il provvedimento di espulsione al
giudice ordinario del luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato
il provvedimento, entro 60 gg.
dalla data del provvedimento
(anche dal consolato o dallambasciata italiana, in caso di accompagnamento
immediato alla frontiera); ricorso inammissibile se presentato oltre i termini
o
il giudice decide
con unico provvedimento (impugnabile solo in Cassazione), adottato, in tutti i
casi, entro 20 gg.
(termine a carattere ordinatorio)
o
diritto allassistenza legale
da parte di un patrocinatore legale di fiducia o, in mancanza, di un difensore designato dal giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella apposita,
e, se necessario, allassistenza da parte di un interprete; onorario e spese a carico dellerario (art. 142 L, D.P.R. 115/2002)
o
divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen): 10
anni (salvo durata minore, ma
comunque > 5 anni, fissata dal prefetto nel decreto di espulsione)
a decorrere dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dallItalia; alla
scadenza del
divieto, lo straniero presenta istanza alla rappresentanza italiana di dichiarazione
di cessazione del divieto; la rappresentanza inoltra listanza al Mininterno e,
successivamente, notifica la dichiarazione allo straniero
o
possibile lingresso anticipato, rispetto alla scadenza
del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellinterno, su istanza dello straniero alla
rappresentanza italiana, accompagnata da documentazione relativa al motivo per
cui si chiede lautorizzazione; la rappresentanza inoltra listanza al
Mininterno e, successivamente, notifica la dichiarazione allo straniero
o
reclusione da 6 mesi a un anno in caso di trasgressione; nuova espulsione con
accompagnamento immediato alla frontiera; arresto in flagranza sempre
consentito
o
reclusione da uno a 4 anni, con arresto in flagranza e fermo sempre
consentiti, in caso di
-
ulteriore reingresso in violazione del divieto
-
primo reingresso in violazione del divieto a seguito
di
espulsione disposta dal giudice
espulsione conseguente al mancato rispetto del termine
di 5 gg. per lasciare lItalia in caso di impossibilita di effettuare o
prolungare il trattenimento nel CPT (arresto obbligatorio in questo caso)
- Comunicazione al questore e allautorita
consolare di ogni provvedimento di custodia cautelare e di ogni sentenza
definitiva di condanna a pene detentive a carico di uno straniero,
finalizzata allidentificazione dello straniero e a consentire lesecuzione
dellespulsione, in presenza
dei requisiti di legge, al termine del periodo di custodia
cautelare o di detenzione
- Lo straniero e allontanato verso il paese di
appartenenza o, se questo non e
possibile, verso il paese di provenienza
- Divieto di espulsione, in ogni caso, verso un paese in cui lo straniero
o
possa essere perseguitato per motivi di
-
razza
-
sesso
-
lingua
-
cittadinanza
-
religione
-
opinioni politiche
-
condizioni
personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra; applicato
dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in
patria) o sociali
o
possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato
nel quale non sia protetto dalla
persecuzione
- Divieti
ulteriori di espulsione
(salvo motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato):
o
minori (salvo
il diritto di seguire il genitore o laffidatario espulsi)
o
donne incinte o
che abbiano partorito da meno di
6 mesi un figlio cui provvedono
(la pronuncia 376/00 della Corte costituzionale ha esteso il divieto di
espulsione al marito; non al
padre in quanto tale?)
o
coniuge o
familiari entro il IV grado di
cittadino italiano (risposta del
Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza
acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi
o
titolari di carta di soggiorno (salvo applicazione, anche in via cautelare, di
misure di prevenzione di cui
all'art. 14 L. 55/90)
- Il rifugiato
regolarmente residente non puo essere espulso, se non per motivi di ordine
pubblico e sicurezza dello Stato
(Convenzione di Ginevra del 1951, art. 32) o in seguito a condanna per reato per il quale rappresenti un pericolo
per la collettivita (Convenzione di
Ginevra del 1951, art. 33): sembrano escluse solo lespulsione come misura
di prevenzione e quella sostitutiva alla detenzione o alternativa alla
pena, nei casi in cui lo straniero sia in possesso di permesso valido
o scaduto da non piu di 60 gg.; salvo motivi di sicurezza dello Stato
deve poter presentare ricorso ed avere un tempo adeguato per cercare paese
sicuro di destinazione (escluso laccompagnamento immediato)
- Lapolide non
puo essere espulso, se non per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (Convenzione di New
York del 1954, art. 31); salvo motivi di sicurezza dello Stato deve poter
presentare ricorso ed avere un tempo adeguato per cercare paese sicuro di
destinazione (escluso laccompagnamento immediato)
- In caso di impossibilita di allontanamento
(espulsione o respingimento) per rischio di persecuzione, allo straniero e rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi umanitari
(con accesso a lavoro e studio; convertibile, secondo il TAR Liguria, in permesso
ad altro titolo in presenza dei requisiti; obbligo di iscrizione al SSN?)
- In caso di impossibilita di allontanamento per minore
eta, lo straniero
o
e iscritto nel permesso del genitore o dellaffidatario regolarmente soggiornante, se e di eta < 14
anni
o
ottiene un permesso per motivi familiari o una carta di
soggiorno se e di eta > 14 anni e convivente con il genitore o con laffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99
e 13/11/00; rilascio di carta di soggiorno non menzionato esplicitamente)
o
ottiene un permesso per minore eta, negli altri casi
- In caso di inespellibilita per gravidanza in corso o parto recente, allo straniero e rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di cura, per il tempo attestato mediante idonea
certificazione sanitaria
- In caso di inespellibilita per convivenza con coniuge o familiare italiano, allo straniero e rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari
(o una carta di soggiorno?)
- Nota: il Tribunale di Trento ha accolto ricorsi
avverso provvedimenti di espulsione di stranieri illegalmente
soggiornanti, in presenza dei requisiti che avrebbero consentito il loro ingresso per
ricongiungimento e il rilascio di un permesso per motivi familiari,
considerando la violazione meramente procedimentale e formale
21. Trattenimento
nei CPT (*)
- Provvedimento di trattenimento adottato dal questore
o
quando non sia possibile eseguire immediatamente
lespulsione con accompagnamento alla frontiera o il respingimento
-
per la necessita di soccorrere lo straniero
-
per necessita di accertamenti su identita o nazionalita
-
per necessita di acquisire documenti per il viaggio
-
per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
o
quando ce il rischio che lo straniero espulso con intimazione per non aver chiesto o rinnovato il permesso, o per
averlo avuto revocato o annullato, si sottragga allobbligo di lasciare lItalia
- Trattenimento in Centro di permanenza temporanea ed
assistenza (CPT) piu vicino (tra
quelli con posti disponibili), ovvero nel luogo di cura in cui lo
straniero e ricoverato per esigenze di soccorso sanitario, per il tempo
strettamente necessario e comunque < 30 gg.
- Copia degli atti trasmessa al giudice dal questore entro 48 ore
- Il provvedimento di trattenimento (che fa
riferimento alla scelta del CPT piu vicino effettuata in base alla
disponibilita di posti) deve
essere convalidato dal giudice entro le successive 48 ore, a pena di cessazione di ogni effetto; lo
svolgimento della procedura di convalida non puo comunque ritardare
lallontanamento dallItalia
- Provvedimento
di trattenimento comunicato
allo straniero, con sintesi in lingua a lui comprensibile o, se non e
possibile, in inglese, francese o spagnolo, e con informazione sul diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato e allassistenza del difensore
di fiducia (o, in mancanza, del
difensore dufficio) in sede di convalida
- Trattenimento prorogabile, da parte del giudice, per altri 30
gg.,
in presenza di gravi difficolta relative allaccertamento
dellidentita e della nazionalita, o allacquisizione di documenti per
il viaggio
- Ricorso in
cassazione, privo di effetto sospensivo, contro i provvedimenti di convalida
e proroga
- In caso di trattenimento impossibile o scaduto: ordine di lasciare lItalia entro 5
gg., con indicazione scritta
delle conseguenze penali della non ottemperanza
- Reclusione da 6 mesi a un anno e nuova espulsione in caso di mancato rispetto,
senza giustificato motivo, del termine di 5 gg.; arresto obbligatorio
(sollevata questione di legittimita costituzionale, relativamente
allobbligatorieta dellarresto pur in assenza di applicabilita di
misure cautelari, dal Tribunale di Milano)
- Reclusione da uno a 4 anni in caso di ulteriore mancato rispetto del
termine di 5 gg. o di reingresso non autorizzato; arresto obbligatorio
- In ogni caso di mancato rispetto del termine di 5
gg. si puo adottare un provvedimento di trattenimento nel CPT
- CPT vigilati dalla forza pubblica e trattenimento
ripristinato immediatamente in caso di allontanamento indebito; lo straniero e informato di questo al suo
ingresso nel CPT
- Il giudice puo autorizzare lallontanamento
temporaneo dal CPT, con
accompagnamento della forza pubblica, in caso di pericolo di vita per
familiare dello straniero o convivente residente in Italia, o per altri gravi
motivi
- Disposizioni relative al mantenimento dellordine
pubblico e della sicurezza nel CPT
adottate dal questore
- Disposizioni relative alla gestione del CPT adottate dal prefetto in accordo con le direttive del Ministro
dellinterno; possono essere
o
stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo
svolgimento delle attivita di promozione nel CPT; i soggetti convenzionati
possono avvalersi dellattivita
di altri organismi (enti,
associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta sociale)
o
concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta
sociale) costituiti da almeno 2 anni (da Direttiva Mininterno Carta dei diritti), per lo svolgimento di
attivita di assistenza, incluse attivita di
-
interpretariato
-
informazione legale
-
mediazione culturale
-
supporto psicologico
-
assistenza sociale
-
formazione degli operatori
o
familiari
conviventi
o
difensore dello
straniero
o
ministri di
culto
o
personale della rappresentanza diplomatica o consolare
o
membri degli organismi ammessi a svolgervi attivita di assistenza
- Consentito (da Direttiva Mininterno Carta dei
diritti), su richiesta dello straniero trattenuto e previa autorizzazione da parte del prefetto, l'accesso al CPT a cittadini italiani e a stranieri regolarmente soggiornanti che intendano far visita agli stranieri
trattenuti; orari di visita di durata > 2 ore al giorno; diniego
dellautorizzazione comunicato per iscritto entro 48 ore dalla ricezione
dellistanza, ai fini di eventuale impugnazione; lautorizzazione puo essere chiesta anche tramite
gli organismi ammessi al CPT (se
previsto dallaccordo di collaborazione)
- Il delegato ACNUR e i suoi rappresentati autorizzati e muniti di permesso del Mininterno possono
accedere al CPT in qualunque momento (salve esigenze di sicurezza e di
funzionamento del CPT) e intrattenersi in colloquio riservato con lo
straniero, se consenziente (da Direttiva Mininterno Carta dei diritti)
- Garantite,
allo straniero (da Direttiva Mininterno Carta dei diritti),
o
la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a trattenimento, convalida e
ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento
o
la comunicazione alla autorita consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i
casi di deroga all'obbligo di
informazione: dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello
straniero o, se di eta < 14 anni, di chi esercita la potesta sul
minore di non volersi avvalere dellintervento di tale autorita; rischio di
persecuzione per lo straniero o per i suoi familiari) e la segnalazione del
trattenimento a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui
richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati
o
la tutela della salute psico-fisica
o
la liberta di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con
membri degli organismi ammessi al CPT
o
la liberta di corrispondenza riservata anche telefonica
o
la possibilita di esprimersi nella propria lingua o in
altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato
o
la tutela dellunita familiare e dei diritti del minore
o
la libert di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto
stesso
o
il rispetto
delle caratteristiche personali,
di razza o di abitudini di vita la cui compressione puo determinare una lesione
dellidentita
o
la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identita
sessuale
o
il recupero degli effetti e dei risparmi
personali
- Lo straniero e informato della possibilita di colloquio con membri degli organismi ammessi al CPT (da Direttiva Mininterno Carta
dei diritti)
- Allo straniero e consegnata copia, in lingua a lui comprensibile, del regolamento del CPT e della comunicazione sui
diritti e doveri relativi al
trattenimento (da Direttiva Mininterno Carta dei diritti)
- Lo straniero deve avere accesso ai servizi di interpretariato e alla possibilita di colloquio con i membri degli organismi ammessi al CPT prima
della procedura di
convalida del trattenimento; ogni elemento a tutela dei diritti dello straniero puo
essere sottoposto alla questura e al difensore dello straniero; ogni nuovo elemento di rilievo puo essere comunicato anche
successivamente alla convalida (da Direttiva Mininterno Carta dei
diritti)
- Leventuale comunicazione allautorita consolare e effettuata, di norma, successivamente alla convalida (da Direttiva Mininterno Carta
dei diritti)
- Lassistenza e, se possibile, la sorveglianza delle donne
trattenute deve essere effettuata da
donne (da Direttiva Mininterno Carta dei diritti)
- Il minore
puo essere trattenuto, e con trattamento adeguato alle sue esigenze, solo a tutela del suo diritto allunita
familiare, a condizione che vi sia la
richiesta di un genitore o
la decisione del Tribunale per
i minorenni; negli altri casi il
minore e affidato a struttura protetta indicata dal Tribunale per i minorenni (da
Direttiva Mininterno Carta dei diritti)
- Il nucleo familiare sottoposto a trattenimento deve essere ospitato nello stesso CPT
e con godimento di spazi propri; in mancanza, si procede a trasferimento ad altro CPT adeguato
(da Direttiva Mininterno Carta dei diritti)
- La direzione del CPT, direttamente o tramite gli
organismi ammessi al centro, garantisce, su richiesta dello straniero, la comunicazione del trattenimento a familiari e
conoscenti (da Direttiva Mininterno
Carta dei diritti)
- Nei limiti imposti dalle esigenze di vita collettiva,
la gestione dei servizi erogati nel CPT deve essere compatibile con lesercizio
della liberta religiosa (da
Direttiva Mininterno Carta dei diritti)
- Se gli accordi di collaborazione con gli organismi ammessi al CPT non
consentono di garantire tutte le forme di assistenza previste, il prefetto
ne affida lattuazione al gestore, che puo avvalersi di operatori professionali qualificati; deve essere assicurata, se
possibile, la presenza quotidiana, nel centro, di operatori esterni (da Direttiva Mininterno Carta dei diritti)
22. Sanzioni
a carico di terzi (*)
- Reclusione da uno a 6 anni per la contraffazione di un visto di ingresso o reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno, di una carta di
soggiorno, o di documenti necessari per ottenerli; reclusione da 3 a 10
anni per la contraffazione di atti che facciano fede fino a querela di
falso; pena aumentata se il fatto e commesso da pubblico ufficiale
- Ammenda da 160 a 1100 Euro per mancata
comunicazione entro 48 ore
allautorita di pubblica sicurezza da parte di chi da alloggio,
ospitalita o lavoro a stranieri o cede loro beni immobili posti nel
territorio dello Stato
- Ammenda da 500 a 2500 Euro per il datore di lavoro
che non comunichi variazioni
del rapporto di lavoro (in particolare: data di cessazione del rapporto
di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa
decorrenza, da art. 36 bis Regolamento)
- Arresto da
3 mesi ad un anno e ammenda di 5000
euro per ogni lavoratore impiegato per il datore di lavoro che
impieghi alle proprie dipendenze (anche in attivita di lavoro stagionale)
un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro in corso di validita o per il
quale sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo
- Obbligo per il vettore di riconduzione immediata nel paese di provenienza o in quello
che ha rilasciato il documento di viaggio
o
dello straniero
che debba essere respinto
o
dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di
destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione
gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia e lo straniero non
risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allart. 10, co. 3,
T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)
- Sanzioni (da
3500 a 5500 euro;
da modifica allart. 12, co. 6, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03) per
il vettore che non abbia controllato
la regolarita dei documenti dello straniero trasportato ai fini
dellingresso o non ne abbia segnalato la presenza (la segnalazione non
libera dalle sanzioni)
- In caso di atti diretti a
procurare lingresso illegale di
stranieri nel territorio italiano o
di altro Stato di cui cui
le persone non sono cittadine o nel quale non hanno titolo di residenza
permanente, si applicano le seguenti disposizioni:
o
il responsabile e punito con
la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 15.000 euro
per ogni persona
o
se il fatto e commesso per trarne
profitto, anche indiretto,
o e commesso da 3 o piu persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente,
e punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa di 15.000 euro
per ogni persona
o
se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di 5
o piu persone, se le persone sono state
esposte a rischi per la vita o per lincolumita,
o sono state sottoposte a trattamento inumano o degradante le pene sono aumentate
o
se il fatto e commesso al
fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano
lingresso di minori da destinare allo
sfruttamento, e punito con la reclusione da 5 a 15 anni e la multa di 25.000
euro per ogni
persona
o
le circostanze aggravanti prevalgono su quelle
attenuanti; la diminuzione di pena si applica sulla quantita risultante
dallapplicazione delle aggravanti
o
diminuzione della pena fino alla meta per chi collabora con lautorita di polizia o con lautorita
giudiziaria
o
arresto obbligatorio in flagranza e confisca del mezzo
di trasporto utilizzato
- Chi, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalita dellimmigrato o nellambito di attivita
delittuose legate al traffico e allo sfruttamento dellimmigrazione
illegale, favorisce la permanenza illegale dello straniero in Italia, e punito con la reclusione fino a 4
anni e con la multa fino a
lire 30 milioni di lire (?)
- Non
costituiscono reato le attivita di soccorso e assistenza umanitaria prestate a favore
dello straniero comunque presente in Italia
- Confisca di
beni e denaro nelle attivita di prevenzione e repressione del traffico e
dello sfruttamento dellimmigrazione clandestina; i mezzi di trasporto
sequestrati e non affidati agli organi di polizia o ad altri organi dello
Stato o enti pubblici sono distrutti (per evitare che siano riacquistati,
nella vendita allasta, dai trafficanti)
- In caso di ricorso contro un comportamento
discriminatorio, il giudice, se lo
accoglie, puo obbligare la parte che si e resa responsabile della
discriminazione a risarcire il danno (incluso quello non patrimoniale); contro la decisione del
giudice puo essere presentato reclamo al Tribunale nei termini di cui allarticolo 739, co. 2,
c.p.c.
- Chi elude
lesecuzione di provvedimenti del giudice o del Tribunale e punito ai sensi dell'art. 388, co. 1, c.p.
- I comportamenti discriminatori messi in atto da
imprese cha abbiano avuto agevolazioni o appalti pubblici sono comunicati immediatamente dal giudice
alle amministrazioni o enti pubblici che abbiano concesso le agevolazioni o lappalto; le
amministrazioni o gli enti revocano il beneficio e, nei casi pi gravi, escludono il responsabile per 2 anni da ulteriori agevolazioni o appalti
23. Assistenza
sanitaria (*)
- Iscrizione obbligatoria al SSN per
o
i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno
(in corso di validita o per il quale
sia stato chiesto il rinnovo):
-
lavoro subordinato
(anche stagionale)
-
lavoro autonomo
-
motivi familiari
-
asilo
-
asilo umanitario;
ai fini delliscrizione al SSN, si intende il permesso rilasciato ex art. 18,
co. 1 per protezione sociale,
art. 19, co. 2, lettera a) a minore inespellibile, art. 19, co. 2, lettera d) a donna in stato di gravidanza o di puerperio, art. 20, co. 1 per protezione temporanea, art. 40, co. 1 a straniero illegalmente
soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento e improprio, perche non viene rilasciato alcun permesso; manca invece il riferimento al permesso rilasciato ex
art. 19, co. 1 a straniero inespellibile per rischio di persecuzione)
-
richiesta di asilo
(per tutto il tempo dalla presentazione dellistanza alla definizione della
procedura, incluso leventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo
trattenuti, privi di permesso di soggiorno
-
affidamento
(per il minore affidato a comunita familiare o istituto di assistenza, ex art.
2 L. 184/83)
-
attesa adozione
-
acquisto della cittadinanza
o
gli stranieri che abbiano in corso una regolare
attivita lavorativa subordinata o
autonoma (per definizione, da Circ. Ministro sanita: non subordinata) o siano
iscritti nelle liste di collocamento (o nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/00?)
- Non sono
soggetti ad assicurazione obbligatoria gli stranieri titolari di
o
permesso ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da imprese con sede allestero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri)
non tenuti a versare lIRPEF in Italia
o
permesso per affari
- Liscrizione obbligatoria comporta parita di diritti e doveri con il cittadino italiano quanto ad assistenza erogata in Italia,
obbligo di contribuzione, validita temporale
- I titolari di permesso per richiesta di asilo sono equiparati agli iscritti al collocamento
(esonero dallobbligo di
partecipazione alla spesa)
- Liscrizione non cessa in fase di rinnovo
del permesso di soggiorno
(non deve quindi essere
rinnovata annualmente; ne
confermata in fase di rinnovo, in contrasto con art. 13, co. 3 Regolamento);
liscrizione cessa in caso di diniego di rinnovo, revoca o annullamento del permesso o in caso di espulsione (comunicati alla ASL dalla questura), salvo
esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la
pendenza di ricorso;
liscrizione cessa anche in seguito al venir meno delle condizioni per liscrizione obbligatoria (liscrizione non dovrebbe cessare
se permangono le condizioni per quella facoltativa); in caso di malattia
o infortunio che impedisca di lasciare lItalia, alla scadenza
del permesso, e consentita la proroga per motivi di salute
- Lassistenza sanitaria per i soggetti tenuti obbligatoriamente a iscriversi al SSN corrisponde a un
diritto/dovere connesso al soddisfacimento di certi requisiti relativi al
tipo di soggiorno o di attivita; lerogazione delle prestazioni non e
quindi condizionata alleffettiva iscrizione, ma deve essere immediata (si
procede eventalmente alliscrizione dufficio); purche poi la richiesta di permesso di
soggiorno sia stata effettuata nei termini di legge, il diritto
allassistenza retroagisce
a partire dalla data di ingresso in Italia
- Allatto della richiesta di permesso di soggiorno lo
straniero e informato che il rilascio e condizionato al soddisfacimento degli obblighi in materia di assicurazione sanitaria; ottiene, previa esibizione della
ricevuta di richiesta di permesso, liscrizione al SSN (da linee-guida per
il Lazio: iscrizione provvisoria per 3 mesi, trasformata in iscrizione una volta ottenuto il
permesso)
- I detenuti
stranieri (anche in semiliberta o sottoposti a misure alternative alla
pena) sono iscritti al SSN per il periodo di detenzione, a prescindere dal possesso di un permesso di
soggiorno, con parita di
diritti con i cittadini in liberta; tali stranieri sono esonerati dalla partecipazione alla spesa (D. Lgs.
230/99); assicurati interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale (inclusa tossicodipendenza), forme di assistenza per gravidanza e maternita, assistenza pediatrica e servizi di puericultura per i figli con le madri detenute
- Gli stranieri con permesso di durata > 3 mesi (es.: residenza elettiva, motivi religiosi,
personale accreditato presso le rappresentanze diplomatiche, dipendenti
stranieri di Organizzazioni internazionali operanti in Italia, etc.) o con
permesso (anche di durata piu breve) per studio o per persone collocate alla pari hanno obbligo di assicurarsi dal rischio di malattia, infortunio e
gravidanza; possono
o
stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e
maternita, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale
o
iscriversi al SSN
- Non e
consentita liscrizione al SSN agli stranieri titolari di permesso per motivi
di cura
- Liscrizione volontaria comporta parita
di diritti con il cittadino italiano quanto ad assistenza erogata in Italia
- Obbligo di contribuzione: contributo annuale pari, in percentuale sul
reddito, a quello previsto per gli italiani, fissato (perche
ulteriormente?) con Decreto del Ministro della sanita; comunque non
inferiore al minimo previsto dalle
norme vigenti: attualmente . 750.000 per anno, non frazionabili (Decreto del Ministro della sanita 8/10/86);
eccezioni:
o
titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o
sussidi erogati da enti pubblici italiani (. 290.000 per anno, non
frazionabili)
o
stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla
pari (. 425.000 per anno, non
frazionabili)
- Non devono effettuare il versamento gli stranieri volontariamente iscritti tenuti alla dichiarazione
dei redditi: devono invece dimostrare
il pagamento delladdizionale IRPEF
- Liscrizione volontaria ha validita annuale
(e richiede quindi il rinnovo con la stessa cadenza); puo essere
effettuata uniscrizione provvisoria, in fase di richiesta di rilascio del permesso, valida come copertura
assicurativa obbligatoria per le sole cure urgenti o comunque essenziali (la copertura diventa
completa, una volta perfezionata liscrizione a permesso rilasciato); in
caso di malattia o infortunio che impedisca di lasciare lItalia, alla
scadenza del permesso, e consentita la proroga per motivi di salute?
(la Circolare del Ministro della sanita 24/3/00 cita solo i casi di
iscrizione obbligatoria)
- Le disposizioni relative ai diritti conseguenti
alliscrizione volontaria non si
applicano retroattivamente, ma solo a partire dalleffettiva iscrizione (o iscrizione provvisoria)
- Lo straniero e iscritto nella ASL del luogo di residenza
legale o, in mancanza, domicilio indicato sul permesso di soggiorno (la Circolare del Ministro della sanita
24/3/00 sembra tollerare il domicilio indicato sul permesso solo per la
prima iscrizione o per alcune categorie: stagionali, lavoro a tempo determinato con
contratto di durata < 1 anno, studenti, collocati alla pari,
come se negli altri casi liscrizione anagrafica fosse obbligatoria)
- Documenti
richiesti allatto delliscrizione (da Linee-guida della Regione Lazio; nota: lautocertificazione
si applica ai residenti):
o
autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva
dimora
o
permesso di soggiorno in corso di validita o ricevuta
della richiesta di rinnovo
o
autocertificazione del codice fiscale o copia del
tesserino relativo
o
dichiarazione con la quale lo straniero si impegna a
comunicare alla ASL le variazioni del proprio status
o
eventuale autocertificazione o certificazione (non
citata nelle Linee-guida) dello stato di famiglia
o
eventuale autocertificazione o certificazione (non
citata nelle Linee-guida) dello stato di familiare a carico
o
eventuale autocertificazione o certificazione di
iscrizione nelle liste di collocamento (o nellelenco anagrafico di cui
allart. 4 DPR 442/00?); di richiesta della cittadinanza italiana; di
iscrizione a corso di studio
o
eventuale dichiarazione da parte della famiglia ospitante
attestante la posizione di straniero collocato alla pari
o
ricevuta del versamento sul c/c della Regione ovvero,
per chi e tenuto alla dichiarazione dei redditi, autocertificazione o
certificazione dellavvenuto pagamento delladdizionale IRPEF (nel solo caso di
iscrizione volontaria)
- Lassistenza copre anche i familiari a carico dello straniero iscritto (obbligatoriamente o volontariamente)
regolarmente soggiornanti in Italia (salvi i casi di contributo forfetario: per estendere lassistenza e necessario il
pagamento del contributo completo di . 750.000; da circ. Minsanita
24/3/00); ai figli minori
(soggiornanti in Italia) lassistenza e erogata fin dalla
nascita, anche nelle more
delliscrizione; per la determinazione dei familiari a carico, ai fini dellassistenza sanitaria,
valgono le disposizioni di cui al Testo Unico sugli assegni familiari
approvato con DPR 797/55 e successive modificazioni ed integrazioni
(figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati,
figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli
nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi,
fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno,
matrigna, adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti
in linea diretta, a carico)
- Assistenza allestero per gli iscritti,
obbligatoriamente o facoltativamente (da Circolare del Ministro della
sanita 24/3/00), al SSN:
o
in caso di trasferimento allestero per cure presso centri
ad altissima specializzazione, possibile
solo lassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dellinteressato, e successivo rimborso da
parte del SSN; necessaria lautorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del
Ministro della sanita 3/11/89
o
in caso di temporaneo soggiorno in paese dellUnione europea, modello E111 (che consente lassistenza diretta) rilasciabile
solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e loro familiari
o
in caso di soggiorno allestero per lavoro, ammessa solo lassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/80
- Lassistenza riabilitativa e protesica e riservata agli iscritti obbligatoriamente al SSN (art. 42, co. 1, Regolamento); nella prassi, inclusi anche gli iscritti volontariamente
- Gli stranieri regolarmente soggiornanti ma non ammessi alliscrizione al SSN hanno obbligo di stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio,
malattia e maternita, con istituto italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale
- Gli stranieri regolarmente soggiornanti non iscritti al SSN
hanno diritto a ricevere
o
immediatamente,
le cure urgenti (in regime
ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al
momento delle dimissioni (in
caso di insolvibilita, gli
oneri sono a carico del Minstero dellinterno)
o
previo pagamento
delle tariffe regionali, le altre
prestazioni
- Restano validi gli accordi internazionali (con Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina,
Brasile, Capo Verde, Croazia, Jugoslavia, Macedonia, Principato di Monaco,
S. Marino, Slovenia, Tunisia) che disciplinano in regime di reciprocita
lerogazione di assistenza sanitaria; lassistenza e prevista in forma diretta (e erogata quindi gratuitamente, salva la quota di partecipazione alla spesa,
solo previa presentazione
del modello che attesti il
diritto allassistenza stessa)
- Al richiedente asilo trattenuto nel centro di
identificazione (privo quindi di permesso di soggiorno) sono assicurate le
cure ambulatoriali e
ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite dallart. 35, co. 5, T.U. allo
straniero irregolarmente soggiornante (vedi punto seguente); allinterno
dei centri con piu di 100 richiedenti asilo sono attivati servizi
di prima assistenza
medico-generica
- Gli stranieri illegalmente soggiornanti hanno diritto, nelle strutture pubbliche e
private accreditate del SSN, a tutte le cure urgenti (indifferibili senza danno per la vita o per
la salute) o comunque essenziali (relative a patologie non pericolose nellimmediato, ma che col
tempo potrebbero determinare maggior danno per la salute o rischi per la
vita), anche a carattere continuativo (ciclo terapeutico e riabilitativo completo), e in particolare
alle prestazioni relative
o
alla tutela della gravidanza e della maternita (L. 405/75, L. 194/78, Decreto Ministro sanita
6/3/95 e successive modificazioni e integrazioni)
o
alla tutela della salute del minore (Convenzione di New York 20/11/89, ratificata con
L. 176/91)
o
a vaccinazioni nellambito
di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni
o
a interventi di profilassi internazionale
o
a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai
o
a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da Circolare Ministro della sanita 24/3/00:
Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/90)
o
a disagio mentale
(sicuramente nella Regione Lazio)
- Laccesso alle strutture sanitarie dello straniero illegalmente
soggiornante non puo comportare segnalazione
allautorita di PS, salvo il caso di
obbligo di referto; la
struttura sanitaria ha comunque obbligo di rilevare le generalita dello straniero, ai fini di
o
accertamento eventuali responsabilita dei sanitari
o
comunicazione alle autorita diplomatiche del paese di
appartenenza
o
notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive
- In caso di straniero illegalmente soggiornante in condizioni di indigenza, le prestazioni sono erogate senza
oneri a carico dellinteressato,
salva la partecipazione
alla spesa a parita con litaliano
- In sede di prima erogazione di prestazioni, allo straniero illegalmente
soggiornante (nella prassi di alcune Regioni e, forse, nello spirito della
Circolare Ministro sanita 24/3/00, solo se in condizioni di indigenza) e assegnato un codice anonimo (STP), valido per 6 mesi (rinnovabile) su tutto il territorio
nazionale per la rendicontazione e
per la prescrizione, su
ricettario regionale, di farmaci da parte delle farmacie convenzionate
(con partecipazione alla spesa a parita con litaliano)
- Stato di indigenza dichiarato dallo
straniero, con sottoscrizione di apposito modulo, al momento dellassegnazione
del codice STP; dichiarazione valida
per 6 mesi
- Esonero dello
straniero indigente dalla partecipazione
alla spesa (a parita con lindigente
italiano) in caso di
o
prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli
ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato
nellambito di protocolli dintesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in
quanto non iscritto al SSN, non
ha diritto alle prestazioni del medico di base)
o
urgenze
o
stato di gravidanza
o
patologie esenti
o
soggetti esenti per eta o per grave stato invalidante
- E consentito lingresso per motivi di cure
o
sulla base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:
-
dichiarazione
da parte della struttura sanitaria
prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata dellintervento e
della degenza prevista
-
attestazione del versamento, a favore della struttura,
di una cauzione del 30% del costo
previsto
-
dimostrazione di disponibilita di mezzi (anche mediante prestazione di garanzia) per il pagamento complessivo e per lalloggio e il sostentamento del paziente durante la fase di convalescenza e delleventuale accompagnatore durante lintero soggiorno, e per il loro rimpatrio
-
certificazione, rilasciata allestero e tradotta
in italiano, attestante la patologia del richiedente
o
nellambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanita di concerto col Ministro degli affari esteri (art.
12, co. 2, lettera c, D. Lgs. 502/92, come modificato da D. Lgs. 517/93):
-
il Ministero della sanita individua, sulla base della
documentazione acquisita, la struttura idonea a erogare le prestazioni
-
il Ministero della sanita rimborsa le prestazioni
sanitarie (degenza inclusa), ma non le spese
di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura
o
nellambito di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L. 449/97):
-
le Regioni autorizzano le ASL a erogare prestazioni di alta
specializzazione, che rientrino
nellambito di programmi assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore
di stranieri provenienti da Paesi privi delle competenze necessarie e di accordi di reciprocita sullassistenza sanitaria (ovvero
nei quali laccordo non sia applicabile per ragioni contingenti)
24. Previdenza
sociale (*)
- Parita di
trattamento e piena uguaglianza di diritti tra lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e loro familiari e cittadini italiani (art. 2, co. 3, T.U.)
- Art. 38 Costituzione: i lavoratori hanno diritto a che siano provveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita e vecchiaia, disoccupazione involontaria
- Ai lavoratori stranieri sono quindi garantiti tutti i
diritti previdenziali e di tutela
in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale derivanti dallinstaurazione di un rapporto di lavoro subordinato
(anche in caso di attivita subordinate di tipo professionale: art. 37
T.U.); eccezioni: assegno
per il nucleo familiare e
trattamento di disoccupazione involontaria per i lavoratori stagionali
- In caso di rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) vi e
obbligo contributivo
o
nei confronti dellINPS (per i rapporti privati), in
parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro
(responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, R.D.L. 1827/35; artt. 17 e
19, L. 218/52); obbligo relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione
-
per linvalidita,
la vecchiaia e i superstiti
-
contro il rischio di malattia e tubercolosi
-
per maternita
-
contro il rischio di disoccupazione involontaria (per soggetti precedentemente occupati)
o
nei confronti dellINAIL, a carico del datore di
lavoro, relativo ad assicurazione contro il rischio di
-
infortunio sul lavoro
-
malattie professionali
o
a 65 anni per
gli uomini, a 60 per le donne; necessari 20 anni di contributi
o
e garantita lintegrazione al minimo (salvo che per pensioni liquidate in regime
puramente contributivo) in presenza dei seguenti requisiti contributivi e
reddituali:
-
la pensione sia inferiore a un minimo fissato (nel 98, circa . 700.000 al mese per 13
mensilita; rivalutato ogni anno per effetto del
meccanismo della perequazione automatica delle pensioni)
-
che il reddito complessivo non superi il doppio dellimporto annuo
corrispondente a tale minimo (il quadruplo se cumulato con quello del coniuge)
- Trattamento di malattia: corrisposto dallINPS ma anticipato dal datore di lavoro;
esclusi i lavoratori domestici, i dipendenti da proprietari di stabili, i
portieri, i viaggiatori e i piazzisti, i dipendenti da partiti e sindacati
- Trattamento e assegno di maternita:
o
fonti: artt. 31 e 37 Costituzione; art. 2110 c.c.; T.U.
D.Lgs. 151/01
o
congedo di
maternita (art. 16 D.Lgs. 151/01):
-
2 mesi precedenti data presunta del parto
-
periodo tra data presunta e parto
-
3 mesi dopo il parto
-
giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti
ai 3 mesi successivi)
o
facolta di far slittare in avanti di 1 mese
lastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro
o
possibilita di estensione del periodo in caso di lavori
pericolosi o faticosi
o
applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre
mesi successivi allingresso in famiglia delladottato di eta < 6
anni)
o
possibilita di astensione facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10
mesi complessivi)
o
possibilita di fruizione dellastensione
facoltativa e dellastensione in caso di
malattia del figlio di eta < 3 anni estesa al padre (art. 34 D.Lgs. 151/01)
o
diritto allastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di
abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre
(art. 28 D.Lgs. 151/01)
o
indennita
durante lastensione obbligatoria: 80% dellultimo stipendio; durante
lastensione facoltativa: 30% dellultimo stipendio
o
periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di
anzianita e maturazione ferie
o
trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e
commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi,
registri o albi
o
assegno di maternita: indennita pari all80% delle retribuzioni convenzionali stabilite
annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e
continuative o libere professioniste
non iscritte in albi o casse);
riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 448/99, Legge
Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purche titolare di carta
di soggiorno e residente legalmente in Italia, se straniera) per cui siano
stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternita
o
lassegno di maternita non spetta al padre (ne al padre adottivo, ne allaffidatario)
lavoratore autonomo
- Trattamenti di disoccupazione:
o
indennita di
disoccupazione (anche per periodi in cui lo straniero sia assente dal territorio italiano; da ordinanza Tribunale di Ravenna 25/9/02)
o
cassa integrazione
guadagni
o
trattamento di mobilita
o
tutela contro linsolvenza del datore di lavoro
- Trattamento in caso di invalidita totale o parziale:
o
lassicurazione per linvalidita ha per scopo
lassegnazione di una pensione in caso di invalidita al lavoro, la concessione
di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione e la cura
dellinvalidita (art. 45, D. Lgs. 1827/35)
o
provvidenze previste (L. 222/84):
-
pensione dinabilita (assoluta e permanente
inabilita al lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)
-
assegno ordinario dinvalidita (riduzione di almeno un terzo della capacita lavorativa; almeno 5 anni
di contribuzione, di cui almeno 3 negli
ultimi 5)
- Assegno per il nucleo familiare:
o
norme di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88
(convertito con modificazioni con L. 153/88), DPR 797/55 (T.U. norme su assegni
familiari)
o
diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per
-
figli (legittimi o legittimati, naturali o legalmente
riconosciuti)
-
figli dellaltro coniuge (nati da precedente
matrimonio)
-
coniuge
-
genitori a carico
-
fratelli, sorelle, nipoti (se il padre ha invalidita
permanente al lavoro e la madre non fruisce di assegni di invalidita), a
carico
o
gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o
professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti alluniversita o
altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di
secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale
o
lo straniero fruisce degli assegni (anche in assenza di reciprocita o di convenzione
internazionale) anche per i familiari allestero
o
nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico
- Trattamento
in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali:
o
fonti: DPR 1124/65 e D.Lgs. 38/00
o
il datore di lavoro e obbligato ad assicurare presso
lINAIL tutti coloro che prestano attivita
retribuita alle sue dipendenze
- In caso di rimpatrio il lavoratore straniero non stagionale (art. 22, co. 13)
o
conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocita, e
puo goderne al compimento dei 65 anni, anche in deroga (per i soli casi di pensione liquidata in regime
contributivo; la soglia di godimento e fissata a 65 anni, a prescindere dal
regime di liquidazione e dal sesso; da circ. INPS n. 45 del 28/2/03)
al requisito di contribuzione minima (5 anni di contribuzione effettiva) previsto
dallart. 20, co. 1, L. 335/95; i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di
decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno deta (circ.
INPS n. 45 del 28/2/03)
o
qualora vi siano accordi tra lItalia e lo Stato di provenienza del lavoratore, i contributi
versati vengono trasferiti
allente assicuratore di quello Stato in base agli accordi (e vero?)
- LItalia ha stipulato accordi e convenzioni che coinvolgono i seguenti Stati non
appartenenti allUnione europea:
o
Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio
economico europeo)
o
Argentina,
Australia, Brasile, Canada e
Quebec, Isole di Capo Verde,
Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Slovenia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina), Principato di
Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)
o
Turchia
(Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dEuropa)
- Per i lavoratori stagionali
o
devono essere versati solo i contributi per le
assicurazioni
-
per linvalidita,
la vecchiaia e i superstiti
-
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
-
contro le malattie
-
di maternita
o
non spettano
-
lassegno per il nucleo familiare
-
il trattamento di
disoccupazione involontaria
o
il datore di lavoro versa allINPS un contributo
equivalente destinato al Fondo nazionale
per le politiche migratorie
- Il lavoratore stagionale ha diritto al trasferimento dei contributi relativi allassicurazione per
linvalidita, la vecchiaia e i superstiti (in presenza di accordi o
convenzioni?);
ha anche diritto alla ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso in
Italia
- Il lavoratore straniero dipendente di impresa operante in uno Stato non
appartenente allUnione europea, distaccato in Italia per una prestazione di servizi trasnazionale,
deve essere assicurato, in mancanza di accordi di reciprocita in materia
sociale tra lItalia e quello Stato, dallazienda italiana presso cui e distaccato (D. Lgs. 72/00 e
Circolare del Ministero del lavoro 82/00)
- Il Fondo per il rimpatrio e stato destinato per il 95% al Fondo
nazionale per le politiche migratorie (art. 45, T.U.); il contributo
aggiuntivo, consistente nel prelievo dello 0.5% e stato abolito a partire dal 1/1/00
25. Assistenza
sociale (*)
- Art. 38 Costituzione: ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e allassistenza sociale
- Trattamento non reversibile ai superstiti e non legato, a differenza del trattamento previdenziale, a requisiti
assicurativi o contributivi
- In passato
(prima della L. 40/98): esclusione degli stranieri da
o
pensione sociale
o
prestazioni per invalidi civili, ciechi civili,
sordomuti
- Art. 41, T.U.:
titolari di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno
di durata > 1 anno
e minori iscritti nella loro carta o permesso parificati allitaliano ai fini della fruizione delle provvidenze e
delle prestazioni anche economiche di assistenza sociale, incluse quelle
previste per
o
soggetti affetti da morbo di Hansen
o
soggetti affetti da TBC
o
invalidi civili
o
ciechi civili
o
sordomuti
o
indigenti
- Art. 65 L. 448/98; Art. 80, co. 5, L. 388/00 (Legge finanziaria per il 2001): lassegno per il nucleo familiare con almeno
tre figli e riservato al richiedente
italiano o comunitario, ed e quindi precluso allo straniero (prevale la disposizione piu recente)
- Art. 49, co. 8, L. 488/99 (Legge finanziaria per il 2000): assegno
di maternita riconosciuto, solo per
figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, a titolari di carta di soggiorno legalmente residenti in Italia, privi di ogni forma di tutela previdenziale
- Art. 80, co. 19, L. 388/00 (Legge finanziaria per il 2001): limitazione ai
soli titolari di carta di soggiorno (e minori iscritti) della parificazione relativa alla fruizione
di provvidenze che costituiscono diritto soggettivo in base alla legislazione vigente in materia
di assistenza sociale (non chiaramente definiti); certamente inclusi:
o
Assegno sociale
(gia pensione sociale):
-
disciplinato da art. 3, co. 6 e 7, L 335/95)
-
concesso in presenza di condizioni di bisogno economico
a persone di eta > 65 anni, sprovviste
di reddito nella misura prevista dalla
legge
-
erogato dallINPS: 13 mensilita
-
non reversibile
-
non esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento
allestero dello straniero (chiarimento INPS 25/11/2002)
o
Prestazioni per minorati civili:
-
previste per
invalidi civili
(persone di eta < 65 anni che abbiano perduto, totalmente
o parzialmente la capacita lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro:
invalidi civili):
pensione di inabilita (perdita totale della
capacita di lavoro)
assegno mensile
(perdita parziale della
capacita di lavoro)
indennita di accompagnamento (invalidita totale e incapacita di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)
indennita mensile di frequenza (per invalidi di eta < 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria eta o con deficit
uditivo, che frequentino scuole, centri di
formazione, centri diurni, etc.)
ciechi civili :
pensione ciechi assoluti
pensione ciechi parziali
indennita di
accompagnamento ciechi assoluti
indennita speciale per ciechi parziali
sordomuti:
pensione
indennita di comunicazione
-
concesse a persone sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge
-
erogate dallINPS o (per la parte in eccesso rispetto a quella
stabilita con legge dello Stato) dalle Regioni (art. 130, D. Lgs. 112/98; DPCM 26/5/00)
-
le provvidenze erogate a stranieri privi di carta di
soggiorno prima dellentrata in vigore della L. 388/00 non
devono ovviamente essere restituite;
quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni
dellamministrazione sulla restituzione,
assunte secondo equita (parere 76/01, sez. I, Consiglio di Stato)
-
il reddito che deriverebbe dal trattamento
pensionistico per invalidita e computabile, in presenza dei requisiti per la concessione
del trattamento stesso, ai fini del rilascio della
carta di soggiorno
- Altre forme
assistenziali, non limitate dalla L. 388/00:
o
reddito minimo di inserimento (in fase di sperimentazione in determinati comuni); condizioni:
-
3 anni di residenza legale
-
reddito inferiore
a una determinata soglia
-
iscrizione al collocamento (o nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR
442/00?), salvo iscrizione a corsi di recupero o di formazione o cura di handicappati o di figli di eta < 3 anni
o
assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le imprese private:
-
benefici (a partire dalla possibilita di iscriversi
nelle liste per il collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla L. 68/99)
estesi agli stranieri, in nome delluguaglianza di diritti in materia civile tra
straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2, T.U.)
e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.), dalla sentenza
454/98 della Corte
Costituzionale
-
richiesto il possesso di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivita
lavorativa subordinata
26. Enti
di patronato (*)
- In materia di accesso a prestazioni previdenziali
o assistenziali, lo straniero puo
rivolgersi agli Enti di patronato (es.: INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL, Patronato delle ACLI),
riconosciuti e regolamentati da legge dello Stato
- Gli Enti di patronato
o
danno assistenza gratuita a coloro che debbano presentare istanze o domande per ottenere prestazioni previdenziali o
assistenziali
o
esercitano attivita di informazione, assistenza e tutela, anche con
poteri di rappresentanza, di lavoratori subordinati e autonomi, pensionati, italiani, stranieri o apolidi presenti nel
territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle
prestazioni in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione
o
danno informazione
e consulenza per ladempimento
da parte del datore di lavoro
degli obblighi contributivi e
della responsabilita civile, anche per eventi infortunistici (art. 7, L.
152/01)
- Le attivita di consulenza, di assistenza e di tutela
sono prestate a prescindere dalladesione dellinteressato allorganizzazione promotrice
- In alcuni casi i servizi sono gratuiti; in altri (es. tutela in sede
giudiziaria) le somme che linteressato e tenuto a versare a
professionisti convenzionati sono stabilite dalle convenzioni stesse (art. 9, L. 152/01)
27. Accoglienza
e accesso allalloggio (*)
- Le Regioni,
in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza per stranieri legalmente
soggiornanti (turisti
esclusi), gestiti anche in
convenzione con privati e finalizzati a rendere autosufficiente lo
straniero nel piu breve tempo possibile
- Il sindaco
puo disporre lalloggiamento di espellendi in centri di accoglienza, fino a
completamento di unadeguata rete di CPT
- I centri di accoglienza provvedono, anche gratuitamente, a vitto, alloggio e, se possibile,
insegnamento della lingua italiana e formazione professionale per lo
straniero ospitato
- La documentata ospitalita > 3 mesi in un centro di accoglienza corrisponde alla
condizione di dimora abituale
ai fini delliscrizione anagrafica nel Comune
- Possono (devono?) essere predisposti, da enti
locali o altri soggetti pubblici o
privati, sulla base dei criteri stabiliti da leggi regionali, pensionati
a pagamento, con rette calmierate,
per stranieri e italiani, nellattesa che questi trovino una sistemazione
alloggiativa definitiva
- Accesso a parita con il cittadino italiano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente
predisposte da Regioni o enti locali per facilitare locazioni e credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima
casa, per lo straniero
o
titolare di carta di soggiorno
o
legalmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata > 2 anni,
impegnato in regolare attivita lavorativa subordinata o autonoma
28. Discriminazione
(*)
- Si considera discriminatorio
o
un comportamento che rechi uningiusto svantaggio a una persona, non in base ai comportamenti di
questa, ma solo in base al
colore della sua pelle, alla sua appartenenza razziale, nazionale, etnica o
religiosa
o
un comportamento che comprometta il godimento o lesercizio, in condizioni di parita, dei diritti
umani o delle liberta
fondamentali in campo economico, politico,
sociale e in ogni altro settore della vita pubblica
- Si ha certamente discriminazione quando sulla sola base della condizione di straniero o della sua
appartenenza razziale, nazionale, etnica o religiosa
o
un pubblico ufficiale, nellesercizio della sua funzione, omette o compie atti a danno di uno straniero
o
un commerciante
o il gestore di un locale rifiuta
di erogare a uno straniero il servizio che
eroga agli altri avventori o impone condizioni piu svantaggiose
o
il proprietario
di una casa in affitto rifiuta di stipulare il contratto con uno straniero alle stesse condizioni alle quali
lo stipulerebbe con qualsiasi altra persona
o
un impiegato di un ente pubblico ostacola laccesso dello straniero alloccupazione, allistruzione,
alla formazione, ai servizi sociali e socio assistenziali, ai servizi di
pubblica necessita, o gli impedisce lo svolgimento di una legittima attivita economica
o
un datore di lavoro compie un atto o adotta un comportamento che danneggi il lavoratore straniero rispetto agli
altri lavoratori, ovvero applica un trattamento basato su criteri che danneggino lo straniero per
ragioni che non hanno a che fare con i requisiti richiesti per lo svolgimento
dellattvita lavorativa
- Si considera discriminatorio anche un atto compiuto
ai danni di cittadini italiani o apolidi o appartenenti a uno Stato membro dellUnione
europea
- La persona che ha subito discriminazione puo
presentare unistanza al giudice
perche sia rimosso il comportamento discriminatorio; listanza si propone
con ricorso depositato
presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui ha domicilio listante
- Il giudice,
se accoglie il ricorso, puo ordinare limmediata adozione delle misure necessarie a rimuovere la discriminazione; puo anche obbligare la
parte che si e resa responsabile della discriminazione a risarcire
il danno (incluso quello non
patrimoniale)
- Contro la decisione del giudice puo essere
presentato reclamo al Tribunale
nei termini di cui allarticolo 739, co. 2, c.p.c.
- Chi elude
lesecuzione di provvedimenti del giudice o del Tribunale e punito ai sensi dell'art. 388, co. 1, c.p.
- In caso di atto di discriminazione collettiva compiuto da un datore di lavoro, i rappresentanti locali delle organizzazioni
sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale possono presentare ricorso, anche
quando non sia possibile individuare direttamente i lavoratori
discriminati
- I comportamenti discriminatori messi in atto da
imprese cha abbiano avuto agevolazioni o appalti pubblici sono comunicati immediatamente dal giudice
alle amministrazioni o enti pubblici che abbiano concesso le agevolazioni o lappalto; le
amministrazioni o gli enti revocano il beneficio e, nei casi pi gravi, escludono il responsabile per 2 anni da ulteriori agevolazioni o appalti
- E' prevista l'istituzione di centri di assistenza per la tutela delle persone colpite da atti di
discriminazione da parte delle Regioni, in collaborazione con province e comuni e con
le associazioni degli immigrati e del volontariato sociale
29. Status
di rifugiato (*)
- Norme di riferimento: Convenzione di Ginevra 1951 (ratificata con L. 722/54); Art. 1
L. 39/90; DPR 136/90, Decreti Ministro dellinterno 237/90 e 284/98; T.U.,
L. 189/02, Schema di Regolamento approvato dal Consiglio dei
Ministri
- Sono rimosse la dichiarazione di limitazione
geografica apposta dallItalia
allatto della sottoscrizione della Convenzione di Ginevra e le riserve di cui agli artt. 17 e 18 della Convenzione (quelli sullaccesso del
rifugiato ad attivita di lavoro subordinato o autonomo)
- Domanda di
asilo inammissibile (la
richiesta si considera irricevibile) se presentata, alla
frontiera o in questura (nei casi in cui lingresso nel territorio
dello Stato avvenga in luogo privo di posto di frontiera), da straniero
o
gia riconosciuto
come rifugiato in altro paese
o
proveniente da paese, diverso da quello di appartenenza
e aderente alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un congruo
periodo di tempo (non per mero transito
verso lItalia) senza chiedere asilo
o
che soddisfi una delle clausole di esclusione previste dallart. 1 F della Convenzione di Ginevra: responsabile di
-
crimine contro la pace
-
crimine di guerra
-
crimine contro lumanita
-
crimine grave di diritto comune al di fuori del paese
di accoglimento
-
azioni contrarie alle finalita delle Nazioni Unite
o
condannato in Italia per reati di cui allart. 380, co. 1 e 2, c.p.p.
o
straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato
o
appartenente a organizzazioni mafiose o dedite al traffico di stupefacenti o terroristiche
- Deroga, ove
si applichino le disposizioni su asilo (solo domande ricevibili?), rifugiati e protezione temporanea, alle norme relative al respingimento in assenza dei requisiti per
lingresso, agli oneri per
i vettori in caso di straniero
respinto, al divieto di ingresso per lo straniero pericoloso per ordine
pubblico e sicurezza dello Stato (contraddittorio con clausole di esclusione) o gravato da un divieto
di reingresso o segnalato per la non ammissione in Area Schengen
- Possibile interferenza con il diritto dasilo: sanzioni per il vettore che non si accerti del possesso dei documenti
necessari per lingresso o che non segnali alla polizia di frontiera la
presenza a bordo di uno straniero in posizione irregolare (nota:
sufficiente, per la sanzione, la violazione di uno solo di questi obblighi)
- Possibilita di rinvio nel porto di provenienza delle navi adibite al trasporto di migranti
clandestini (art. 7, co. 2 Decreto Mininterno 14/7/03; senza riguardo per la possibile presenza a bordo di
rifugiati!)
- Divieto di respingimento in Paese in cui lo straniero possa essere perseguitato per razza, religione, sesso, lingua,
cittadinanza, opinioni politiche, condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di
Ginevra; applicato dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con
rischio di ritorsioni in patria) o sociali, o dal quale possa essere
respinto verso altro Paese
nel quale non sia protetto dalla persecuzione
- Contro la decisione di respingimento e ammesso ricorso giurisdizionale (Art. 1 L. 39/90; davanti al giudice ordinario
o al TAR?)
- Il richiedente asilo deve presentare domanda di asilo
allufficio di polizia di frontiera;
lufficio prende nota delle generalita del richiedente e lo invita
a eleggere domicilio; in assenza di motivi ostativi, lo
autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio, cui trasmette
copia della domanda
- In caso di ingresso nel territorio dello Stato in luogo
privo di posto di frontiera, il compito della polizia di frontiera e
svolto dalla questura
- La questura, se la domanda non risulta irricevibile a causa di uno dei motivi di
inammissibilita, redige verbale delle dichiarazioni del richiedente, cui
e allegata la documentazione presentata o acquisita dufficio
- In caso di richiedente minore non accompagnato e informato il Tribunale per i
minorenni, ai fini
delladozione dei provvedimenti necessari (inclusi nomina di un tutore e
accoglienza), e il Comitato per i minori stranieri; la procedura e sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni);
il tutore conferma la domanda e prende contatto con la questura
competente per la riattivazione del procedimento
- La questura, salvo che nei casi in cui si debba
dar luogo a trattenimento obbligatorio, avvia le procedure per la
determinazione dello Stato competente per lesame della domanda
- Nei casi in cui si deve dar luogo a trattenimento, il questore dispone linvio del
richiedente nel centro di identificazione ovvero nel CPT; il provvedimento
e comunicato al richiedente in lingua a lui comprensibile o, se questo
non e possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la scelta
dellinteressato
- Nei casi in cui non occorre dar luogo a
trattenimento, il questore
rilascia un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta
di asilo della dutata di 3 mesi, rinnovabile fino alla
definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso
la Commissione territoriale (ricorsi
esclusi; nota:
oltre che per il diritto al ricorso effettivo, la proroga o il rinnovo del
permesso per richiesta di asilo sarebbe utile anche per la prosecuzione
delliscrizione al SSN; garantita forse, comunque, dalla Circolare
Ministro della sanita 24/3/00)
- Il documento di viaggio e la documentazione relativa
a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio non sono
richiesti per il rilascio del
permesso di soggiorno per richiesta di asilo
- La questura consegna al richiedente un opuscolo redatto in lingua a lui comprensibile o,
se questo non e possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la
scelta dellinteressato, contenente le informazioni relative alle fasi della procedura, ai
diritti e doveri del richiedente asilo, alle modalita per ottenere le
prestazioni sanitarie e assistenziali, il recapito dellACNUIR e delle
principali organizzazioni di tutela di rifugiati e richiedenti asilo
- Tutte le comunicazioni al richiedente asilo relative al
procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato sono effettuate
in lingua a lui comprensibile o, se questo non e possibile, in inglese, francese
o spagnolo, secondo la scelta dellinteressato
- Il richiedente privo di mezzi e non trattenuto puo essere accolto dai servizi di accoglienza territoriali per
richiedenti asilo, rifugiati e stranieri destinatari di protezione
umanitaria (titolari di permesso ex art. 5, co. 6 T.U.; da D.L. 195/02,
convertito da L. 222/02)
- I servizi territoriali sono cofinanziati dallente locale e dal
Ministero dellinterno (per non piu dell80%); garantita la continuita,
in sede di prima applicazione, degli interventi gia avviati; monitoraggio e coordinamento dei servizi
territoriali gestito da un servizio centrale, affidato allANCI; il
servizio promuove, con lOIM, programmi di rimpatrio
- Erogazione di un contributo economico di prima assistenza, determinato con decreto del
Ministro dellinterno, in favore del richiedente asilo non trattenuto ne
accolto dai servizi territoriali
Il richiedente asilo puo essere trattenuto per il tempo
strettamente necessario (definito nel provvedimento con cui si dispone il
trattenimento, e comunque < 20 gg.)
o per verificarne o
determinarne nazionalita o identita
o per verificare gli
elementi su cui si basa la domanda, qualora tali elementi non siano
immediatamente disponibili
o in dipendenza del
procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel
territorio dello Stato
- Il richiedente deve essere trattenuto (e si da luogo, per lesame della sua
domanda dasilo, alla procedura semplificata)
o se e stato fermato in
una situazione di ingresso o tentativo di ingresso o soggiorno irregolare
(formulazione dubbia)
o se era gia stato
sottoposto a espulsione o respingimento
- Nel caso di straniero sottoposto a espulsione o
respingimento si da luogo a trattenimento in un CPT o a prolungamento per 30 gg. del
trattenimento gia in corso; negli altri casi, a trattenimento (non
custodiale, non essendo prevista convalida da parte dellautorita
giudiziaria) in un apposito Centro di identificazione
- Lallontanamento non autorizzato dal centro di identificazione costituisce rinuncia alla domanda
- Ai centri di identificazione e ai CPT (da
Direttiva Mininterno Carta dei diritti) e consentito laccesso dei rappresentanti
dellACNUR e, previa
autorizzazione del Ministero dellinterno, degli avvocati e degli organismi ed enti
di tutela con consolidata
esperienza autorizzati dal Mininterno
- Al richiedente trattenuto e rilasciato un
attestato che lo qualifica come richiedente asilo trattenuto nel centro di
identificazione o nel CPT
- Il richiedente trattenuto e informato della possibilita di prendere contatto
con lACNUR in ogni fase della procedura e della normativa relativa a visite e permanenza nel centro
- Qualora alla scadenza dei termini la procedura semplificata non si sia ancora
conclusa, ovvero qualora sia scaduto il termine fissato per il trattenimento non
obbligatorio o siano cessate lesigenze che lhanno motivato,
lo straniero e dimesso dal centro di identificazione o dal CPT; a lui e
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo della dutata di 3
mesi, rinnovabile
fino alla definizione della procedura
di riconoscimento dello status di rifugiato presso la Commissione
territoriale (ricorsi esclusi)
- I centri di identificazione sono istituiti in 7 province, con
decreto del Ministro dellinterno, sentita la Conferenza unificata
Stato-Regioni-Citta
- La chiusura dei centri esistenti o lapertura
di nuovi centri puo essere stabilita, anche temporaneamente, dal Ministro
dellinterno, con decreto, in caso di necessita
- I centri dispongono di locali per i lavori della Commissione
territoriale e per lo svolgimento di attivita ricreative, di studio e di culto
- Il prefetto puo affidare, in convenzione, la gestione del centro a enti locali o ad enti
pubblici o privati attivi nel campo dellassistenza a richiedenti asilo o
immigrati o in quello dellassistenza sociale
- La convenzione prevede
o
un livello di preparazione adeguato in capo al
direttore del centro e al personale
o
servizi di ricezione e registrazione dei
richiedenti e di vigilanza
continua del centro
o
presenza di personale sufficiente per il buon
funzionamento del centro
o
leffettuazione di servizi di interpretariato (per almeno 4 ore al giorno) e di informazione
legale
o
modalita di comunicazione alla prefettura, al
Mininterno e alla Commissione territoriale delle presenze e degli ventuali
allontanamenti non autorizzati
o
lobbligo di riservatezza riguardo ai dati relativi agli ospiti, anche
dopo le loro dimissioni dal centro
o
la realizzazione delle attivita e dei servizi
necessari per la tutela della dignita e del diritto alla riservatezza degli
ospiti
- La prefettura presenta al Mininterno una
relazione annuale sul funzionamento del centro
- Nel centro sono assicurati
o
una qualita della vita tale da garantire
dignita e salute degli ospiti (tenendo conto, in modo speciale, delle esigenze
dei nuclei familiari e
dei soggetti particolarmente vulnerabili)
o
visite (per almeno 4 ore al giorno) da parte dei rappresentanti
dellACNUR e delle organizzazioni di tutela autorizzate dal Ministero dellinterno
(o dal prefetto?), dei legali dei richiedenti trattenuti, dei familiari e dei
cittadini italiani (non di stranieri regolarmente soggiornanti?) per i quali vi
sia richiesta da parte dello straniero trattenuto (previa autorizzazione da
parte della prefettura)
o
la separazione, nelle ore notturne, tra uomini e donne,
salvo il caso di nuclei familiari (garantiti spazi propri?)
o
la possibilita di uscita quotidiana, previa comunicazione al direttore
di centro e salvo il caso di incompatibilita con lo svolgimento della
procedura semplificata, nella fascia oraria 10-17
o
la possibilita di ottenere dalla prefettura, nei
soli casi di trattenimento non obbligatorio e su richiesta adeguatamente motivata, lautorizzazione per un allontanamento
dal centro per un periodo
diverso da quello di uscita quotidiana o di durata superiore, purche
compatibile con lo svolgimento della procedura semplificata; diniego motivato e comunicato al richiedente in
lingua a lui comprensibile o, se questo non e possibile, in inglese, francese
o spagnolo, secondo la scelta dellinteressato
o
linformazione del richiedente trattenuto in relazione alle disposizioni
concernenti la vita nel centro, le possibilita di allontanamento, le
conseguenze di un allontanamento non autorizzato e la procedura semplificata,
mediante un opuscolo (redatto in lingua comprensibile al richiedente o, se
questo non e possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la scelta
dellinteressato) consegnato allatto dellingresso nel centro, ovvero mediante
il servizio degli interpreti presenti nel centro
- Al richiedente asilo trattenuto nel centro sono
assicurate le cure
ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque
essenziali garantite
dallart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante;
allinterno dei centri con piu di 100 richiedenti asilo sono attivati servizi
di prima assistenza
medico-generica
- I rappresentanti di organizzazioni di tutela di richiedenti asilo e di rifugiati con
provata esperienza almeno triennale nel settore sono autorizzati dal
prefetto (con il contestuale invito a tener conto del diritto alla
riservatezza e alla sicurezza degli ospiti) allingresso nei centri negli
orari e nei locali stabiliti per le visite
- Gli enti locali e il servizio
centrale affidato
allANCI possono attivare nei centri, previa autorizzazione da parte del
prefetto, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione
ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico e di informazione su
programmi di rimpatrio volontario
- Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato sono istituite presso gli Uffici territoriali del Governo delle seguenti
province (con competenza per le domande presentate
nella circoscrizione territoriale corrispondente, e per quelle presentate da
richiedenti trattenuti in centri che hanno sede in tale circoscrizione):
o
Gorizia (per Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige
o Milano (per
Lombardia, Valle dAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna)
o Roma (per Lazio, Campania,
Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria)
o Foggia (per la
Puglia)
o Crotone (per
Calabria e Basilicata)
o Trapani (per le
province di Agrigento, Trapani,
Palermo, Messina, Enna)
o Siracusa (per le
province di Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania)
- Listituzione di altre Commissioni
territoriali, la soppressione di quelle esistenti e la modifica delle
corrispondenti circoscrizioni possono essere disposte con decreto del
Ministro dellinterno
- Nelle province in cui sono istituiti sia un
centro di identificazione sia una Commissione territoriale, il prefetto
puo destinare locali del centro a sede degli uffici della Commissione
- La Commissione territoriale e presieduta da un
funzionario di carriera prefettizia e composta da
o
un funzionario della polizia di Stato
o
un rappresentante dellente territoriale designato dalla Conferenza unificata
Stato-regioni-citta
o
un rappresentante dellACNUR
o
un funzionario del MAE (alloccorrenza)
- I membri della Commissione territoriale sono
ammessi a seguire, prima di cominciare a svolgere la loro funzione, un corso
di formazione
organizzato dalla Commissione nazionale
- In caso di necessita, il Ministro dellinterno
puo stabilire con decreto listituzione di una o piu commissioni
territoriali straordinarie
in una circoscrizione territoriale (con analoga composizione, e membri
scelti tra quelli effettivi o supplenti delle commissioni territoriali
ordinarie); le domande da esaminare sono assegnate alla Commissione
straordinaria dal presidente di quella ordinaria
- In caso di afflussi particolarmente intensi di richiedenti asilo, le Commissioni
territoriali possono essere formate da personale in posizione di distacco
o collocamento a riposo
- In caso di
parita, prevale il voto del Presidente
- Commissione nazionale (in cui viene trasformata la Commissione
centrale di cui al DPR 136/90) per il riconoscimento dello status di
rifugiato presieduta da un prefetto e composta da
o
un dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri
o
un funzionario della carriera diplomatica
o un funzionario di carriera
prefettizia del Dipartimento immigrazione
o un dirigente del
Dipartimento di P.S.
- Alle riunioni della Commissione partecipa un rappresentante del delegato ACNUR, con funzioni consultive
- Possibile listituzione di ulteriori sezioni
- Designato un supplente per ogni membro
- (Nota: non e previsto che i componenti della Commissione nazionale siano collocati in
posizione di fuori ruolo
per la durata dellincarico)
- La Commissione nazionale opera presso il
Dipartimento per le liberta civili e limmigrazione del Mininterno
- Compiti di indirizzo (anche mediante la definizione di
linee-guida per la valutazione delle domande e per lapplicazione
dellart. 5, co. 6, T.U.), coordinamento, formazione e aggiornamento
delle commissioni territoriali, raccolta di dati statistici, monitoraggio
dei flussi di richiedenti (anche al fine di proporre listituzione di
nuove commissioni territoriali o di commissioni territoriali
straordinarie), collaborazione con le altre istituzioni competenti,
consulenza per leventuale adozione da parte del Presidente del Consiglio
dei ministri del decreto di protezione temporanea ex art. 20, T.U.; poteri decisionali in materia di revoca
e cessazione dello status di rifugiato
- Nei casi di trattenimento obbligatorio si avvia la procedura
semplificata:
o
lItalia assume di essere responsabile dellesame
della domanda ai sensi della Convenzione di Dublino
o
il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2
gg.
o
la Commissione territoriale procede allaudizione entro 15 gg. dalla data di ricevimento degli atti
o
la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallaudizione
- Il richiedente asilo di cui e disposto il
trattenimento in un centro di identificazione puo chiedere il riesame della decisione negativa assunta (da
Regolamento: anche in seguito a procedura ordinaria)
dalla Commisisone territoriale entro 5 gg. da tale decisione
- In attesa del riesame il richiedente rimane
trattenuto nel centro di
identificazione (nota: si assume che il trattenimento sia in corso
condizione non richiesta dallart. 1 ter, co. 6, L. 39/90, introdotto da
L. 189/02)
- La richiesta motivata deve avere ad oggetto elementi
determinanti per il
riconoscimento dello status di rifugiato, sopravvenuti o non adeguatamente
valutati in prima istanza
- Il presidente della Commissione territoriale,
valutata la non manifesta infondatezza (nota: non definiti i criteri di
valutazione) della richiesta di riesame, chiede, entro 3 gg. dalla
presentazione della richiesta, al presidente della Commissione nazionale
di provvedere allintegrazione della Commissione territoriale con un suo
membro
- La Commissione territoriale integrata procede a
nuova audizione se
richiesto dal membro della Commissione nazionale
- Il riesame (decisione inclusa?) e effettuato entro
10 gg. (dalla prima decisione
o dalla richiesta di riesame?)
- La Commissione decide con provvedimento motivato, comunicato
allinteressato entro 48 ore, contro cui e ammesso ricorso, entro 5 gg. dalla comunicazione, al Tribunale
ordinario (in contrasto con il termine di 15 gg. stabilito dallart. 1 ter
co. 6, L. 39/90, introdotto da L. 189/02)
- Nei casi di richiedente asilo non trattenuto
obbligatoriamente, si da luogo alla procedura ordinaria:
o
il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2
gg.
o
la Commissione territoriale procede allaudizione entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli atti
o
la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallaudizione
o
in caso di trattenimento (non obbligatorio) in
corso in centro di identificazione, ammessa la richiesta di riesame (da Regolamento, non da L. 189/02)
o
la convocazione per laudizione e comunicata dalla questura territorialmente
competente; laudizione puo essere rinviata per condizioni di salute del richiedente
asilo debitamente certificate o su richiesta dellinteressato basata su gravi e
fondati motivi; la mancata comunicazione e la mancata
presentazione allaudizione
non impediscono alla Commissione di assumere la decisione sulla base della
documentazione disponibile
o
la Commissione territoriale si avvale di interpreti per laudizione
o
laudizione e personale e ha luogo in ambiente non
aperto al pubblico;
dellaudizione e redatto verbale
o
il richiedente asilo puo esprimersi nella propia
lingua o in altra lingua
a lui nota; se necessario e nominato un interprete
o
laudizione dei minori e effettuata in presenza di chi esercita la
potesta del minore (senza diritto di intervento?); la Commissione territoriale
puo disporre, con provvedimento motivato non
impugnabile, di non
procedere allaudizione del minore se la ritiene non necessaria
o
la Commissione adotta le misure necessarie per la
riservatezza dei dati
relativi allidentita dei richiedenti asilo e alla loro eventuale condizione
di soggetti particolarmente vulnerabili
o
la Commissione territoriale e validamente
costituita con la maggioranza
dei suoi membri; decide a maggioranza dei presenti
o
la Commissione territoriale adotta, con atto
scritto e motivato, comunicato
allinteressato con le informazioni sulle modalita di impugnazione e
sulle possibilita di chiedere il riesame e la sospensione dellallontanamento,
una delle decisioni seguenti:
-
riconosce lo status di rifugiato
-
rigetta la domanda
-
rigetta la domanda, ma, valutate le possibili
conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
convenzioni internazionali (in particolare, dellart.
3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle
liberta fondamentali) chiede al Questore il rilascio di un permesso per motivi
umanitari ex art. 5, co. 6, T.U. (circ. Mininterno
24/2/03: il permesso puo essere rilasciato e rinnovato anche in assenza di
documento di viaggio; in questo caso e rilasciato titolo
di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. Mininterno
48/1961)
- Il ricorso al giudice ordinario contro la decisione negativa (inclusa
quella adottata a seguito di riesame) in caso di procedura semplificata (da
Regolamento: anche in caso di procedura ordinaria) deve
essere presentato entro 15 gg.,
anche dallestero
- Il ricorso non ha effetto sospensivo automatico sulleventuale allontanamento
- Lo straniero puo chiedere (per iscritto, sulla
base di gravi motivi) al prefetto
lautorizzazione a permanere sul territorio dello Stato fino a decisione
sul ricorso; in attesa
della decisione sulla richiesta, lo straniero e trattenuto
nel CPT
- La richiesta e presentata per iscritto, sulla
base di fatti sopravvenuti alla decisione della Commissione territoriale ed a
motivi personali o di salute che richiedono la permanenza dellinteressato
sul territorio dello Stato; e accolta se la motivazione e valida e se non
sussiste il pericolo che lo straniero si sottragga alleventuale
successivo allontanamento
- Il prefetto decide entro 5 gg. con atto scritto e motivato, comunicato
al richiedente in lingua a lui comprensibile o, se questo non e
possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la scelta
dellinteressato
- In caso di accoglimento, il prefetto definisce con il
provvedimento le modalita di permanenza sul territorio anche disponendo il
trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di
accoglienza ed assistenza; il questore rilascia un permesso
di soggiorno di durata <
60 gg., rinnovabile se il prefetto ritiene che persistano le
condizioni che ne hanno consentito il rilascio
- Il diniego dellautorizzazione e immediatamente esecutivo
- Fino alla data di entrata in vigore del
Regolamento restano in vigore le procedure per lasilo (ricorsi inclusi)
precedentemente vigenti;
le domande dasilo presentate prima di quella data sono esaminate, in
base alla disciplina precedentemente vigente, da una sezione speciale
della Commissione nazionale appositamente istituita
- Allo straniero riconosciuto come rifugiato e rilasciato un certificato dalla Commissione territoriale, e, dal questore
o
un documento di viaggio di durata > 1 anno (rinnovabile)
o
un premesso di soggiorno per asilo della durata (secondo la prassi) di 2 anni (rinnovato con durata non superiore a quella iniziale)
- Lo straniero cui venga negato il
riconoscimento dello
status di rifugiato e tenuto a lasciare il
territorio dello Stato,
salvo che gli sia stato concesso un permesso di
soggiorno ad altro titolo;
il questore (perche non il prefetto?) provvede a espellere lo straniero
o
con intimazione a lasciare lItalia entro 15 gg. nei casi in
cui al richiedente fosse stato rilasciato (da subito) un permesso per richiesta
di asilo, se il prefetto non rileva il pericolo che lo straniero si sottragga
al provvedimento (assurdo: dovrebbe essere applicato linvito ex art. 12
Regolamento, con espulsione e conseguente divieto di reingresso solo in caso di
mancato rispetto dei termini)
o
con accompagnamento immediato negli altri casi
- Il rifugiato
regolarmente residente non puo essere espulso, se non per motivi di ordine
pubblico e sicurezza dello Stato
(Convenzione di Ginevra del 1951, art. 32) o in seguito a condanna per reato per il quale rappresenti un pericolo
per la collettivita (Convenzione di
Ginevra del 1951, art. 33): sembrano escluse solo lespulsione come misura
di prevenzione e quella sostitutiva alla detenzione o alternativa alla
pena, nei casi in cui lo straniero sia in possesso di permesso valido
o scaduto da non piu di 60 gg.; salvo motivi di sicurezza dello Stato
deve poter presentare ricorso ed avere un tempo adeguato per cercare paese
sicuro di destinazione (escluso laccompagnamento immediato)
- Ricongiungimento
familiare con il rifugiato senza vincolo di dimostrazione dei requisiti di reddito e alloggio (art. 29, co. 3)
- Possibile coesione familiare con il rifugiato per il familiare (per il
quale si potrebbe chiedere il ricongiungimento) illegalmente
presente in Italia (art. 30, co. 1,
lettera c)
- Assistenza:
il rifugiato e equiparato
al cittadino italiano (art.
23, Convenzione di Ginevra del 1951, richiamato da art. 2, Decreto del
Mininterno 237/90; non si applicano le limitazioni dettate dalla L.
388/00?); possibilita di fruizione di interventi specificamente previsti nell'ambito di progetti
di integrazione dei rifugiati (Circ.
Ministero dell'Interno 26/3/98):
o
assistenziali e di
sostentamento
o
per riconosciuta fragilita
sociale
o
per casi gravi e urgenti
o
di sostegno allo studio
o
di sostegno allattivita
lavorativa
o
di prima assistenza
- Iscrizione obbligatoria al SSN, con parita di diritti e doveri con il cittadino italiano (art. 34, co. 1, lettera b, T.U.), per il
titolare di permesso per asilo
o asilo umanitario (da Circ.
Ministro della sanita: incluso il permesso ex art. 20, per protezione
temporanea; stranamente non citato il permesso ex art. 19, co. 1,
rilasciato su raccomandazione della Commissione) e per il richiedente
asilo (anche in possesso del solo
cedolino di ricevuta della domanda;
da Circ. Ministro della sanita del 24/3/00) per tutta la durata della
procedura (inclusi ricorsi
giurisdizionali; da Circ. Ministro della sanita del 24/3/00)
- Accesso ai corsi universitari se in possesso del titolo di studio necessario
(art. 39, co. 5, T.U.)
- Accesso a parita con il cittadino italiano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione per locazioni
e credito agevolato in materia di alloggio, se titolare di carta di soggiorno, ovvero titolare di permesso di durata >
2 anni con regolare attivita
lavorativa autonoma o subordinata
- Accesso al lavoro subordinato e autonomo (professioni incluse) a parita col titolare di carta
di soggiorno (art. 17, 18 e 19,
Convenzione di Ginevra 1951: equiparazione al trattamento piu
favorevole accordato allo straniero)
- Accesso alla carta di soggiorno, dopo 6 anni, come per gli altri stranieri
- Accesso alla cittadinanza dopo 5 anni di residenza legale
- Deroga
allobbligo di informazione
dellautorita diplomatica
del paese di appartenenza dello straniero, quando si tratti di richiedente
asilo o di rifugiato
- Casi di cessazione e revoca dello status di rifugiato istruiti dalle
questure competenti per territorio ed esaminati dalla Commissione
nazionale
- Convocazione per leventuale audizione (se ritenuta necessaria) notificata
tramite la questura competente per territorio; possibile un
solo rinvio, su
richiesta dellinteressato, per motivi di salute (necessaria la richiesta
esplicita?) o per altri motivi debitamente certificati e documentati
- La Commissione nazionale decide entro 30 gg. dallaudizione; in caso di mancata
presentazione senza che
sia stato chiesto il rinvio, la Commissione decide sulla base della
documentazione in suo possesso
30. Protezione
temporanea (*)
- Possibile accoglienza e protezione temporanea, per motivi umanitari,
in caso di conflitti, disastri o altri eventi di particolare
gravita
- Disposizioni adottate con DPCM, anche in deroga alle altre disposizioni di legge
- Deroga, ove
si applichino le disposizioni sulla protezione temporanea, alle norme
relative al respingimento
in assenza dei requisiti per lingresso, agli oneri per i vettori in caso
di straniero respinto, al divieto di ingresso per lo straniero pericoloso
per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o gravato da un divieto di
reingresso o segnalato per la non ammissione in Area Schengen
- Deroga
allobbligo di informazione
dellautorita diplomatica
del paese di appartenenza dello straniero, quando si tratti di straniero
nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per
motivi umanitari
- Il documento di viaggio e la documentazione relativa
a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio non sono
richiesti per il rilascio del
permesso di soggiorno, nei casi in cui si applichino le disposizioni sulla
protezione temporanea
- Convertibilita
alla scadenza del permesso per motivi umanitari in permesso ad altro
titolo, in presenza dei requisiti (ex art. 5, co. 9 T.U., TAR Liguria)
- Applicata nel 1999 per dare protezione ai profughi in fuga dal conflitto in Kossovo: il DPCM 12/5/99 stabiliva il rilascio di un permesso
per motivi di protezione temporanea,
che consentiva laccesso a studio e lavoro; il
regime era stato prorogato
fino al 30/6/00 (DPCM 30/12/99); al termine del regime di protezione (DPCM 1/9/00) era
stata consentita la permanenza in Italia di chi avesse i requisiti per altro permesso di soggiorno o, comunque, di chi avesse un inserimento
lavorativo stabile e la disponibilita
di un alloggio
- Adozione del DPCM in caso di accertamento, da parte del Consiglio
europeo, di afflusso massiccio
di sfollati, ai sensi della Direttiva 55/01: protezione accordata, nei limiti della disponibilita dichiarata dal Governo
italiano ai sensi della Direttiva, per un anno, prorogabile per un secondo anno in base a
decisione del Consiglio europeo (nota: in base alla Direttiva 55/01, il
regime di protezione, in mancanza di decisione di cessazione adottata dal
Consiglio, e prorogato automaticamente di 6 mesi in 6 mesi per un secondo
anno; e solo lulteriore proroga di un anno a richiedere una nuova
decisione del Consiglio)
- Cessazione della protezione al termine del periodo indicato dal Consiglio
europeo o in caso di apposita decisione di questo
- Il DPCM
stabilisce
o
la data di inizio del regime di protezione
o
le categorie di sfolalti a cui si applica
o
la disponibilita di accoglienza
o
le procedure per il rilascio di eventuali visti di
ingresso e di un permesso di soggiorno (per motivi di protezione temporanea?)
utilizzabile per studio e lavoro
o
la disciplina relativa al ricongiungimento familiare
degli sfollati
o
le misure assistenziali (incluse le misure per le
categorie con esigenze particolari)
o
le procedure per leventuale trasferimento di sfollati in altro Stato membro dellUnione
europea
o
le procedure da applicare in caso di presentazione
di domande dasilo da parte di sfollati (incluso leventuale differimento
della decisione sulla domanda al
termine del periodo di protezione e le modalita di soggiorno dei richiedenti
nel lasso di tempo che intercorre tra cessazione della protezione e decisione
sulla domanda di asilo)
o
le modalita per attuare il rimpatrio volontario o
assistito e, nel rispetto della dignita umana, quello forzoso
o
le modalita per consentire la permanenza
temporanea, al termine del periodo
di protezione, di sfollati che non possano essere rimpatriati per ragioni di salute o motivi umanitari, ovvero per la necessita di consentire che un
familiare minorenne completi lanno scolastico in corso
- Ai minori non accompagnati si applicano le disposizioni relative
allintervento del Comitato per i minori stranieri (solo quelle relative
allaccoglienza e alleventuale ricongiungimento con la famiglia in un
paese terzo?)
- Uno sfollato puo essere escluso dalla protezione temporanea quando vi siano
motivi seri per ritenerlo personalmente responsabile
o
di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro
lumanita
o
di un reato grave non politico commesso, prima dellammissione al regime di
protezione, al di fuori dal territorio dello Stato, inclusi i delitti
particolarmente crudeli, anche se commessi per un presunto obiettivo politico
(la gravita del reato e valutata tenendo conto dei rischi cui andrebbe
incontro lo sfollato in caso di rimpatrio)
o
di un atto contrario ai principi e alle finalita delle Nazioni Unite
- Uno sfollato e escluso quando sia stato condannato, con sentenza
passata in giudicato, anche in
seguito a patteggiamento, per reati art. 380,
co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libert sessuale,
il favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento di persone da
destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori (la
Direttiva 55/01 include, tra i possibili motivi di esclusione il fatto che
lo straniero risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato membro o,
sulla base di una condanna con sentenza passata in giudicato per un reato
molto grave, per la sicurezza della comunita dello Stato membro;
discutibile lautomatica attribuzione del carattere di gravita ai reati
elencati)
- Le decisioni di esclusione sono adottate tenendo
conto del principio di proporzionalita (dubbia coerenza con la previsione di tassativa esclsuione in
caso di condanna per reati commessi in Italia)
- Gli sfollati esclusi sono espulsi (salvo il caso di contraffazione dei dati
finalizzata ad eludere lesclusione, dovrebbero essere solo respinti o, se
gia sul territorio dello Stato, invitati a lasciarlo entro 15 gg.; in
base alla Direttiva 55/01, il
provvedimento di esclusione dovrebbe essere impugnabile nello Stato
membro: sul posto?; dubbia comunque leseguibilita dellespulsione nel
rispetto del principio di non refoulement sancito
dallart. 19, T.U.)
- Lo sfollato ha diritto al ricongiungimento con le seguenti limitazioni:
o
ricongiungimento con genitore a carico condizionato allo stato di convivenza nel paese
di provenienza prima dellesodo e al fatto che il genitore si trovi ancora fuori
dallUnione europea (nota: la
Direttiva 55/01 pone, alla base della decisione discrezionale
sullautorizzazione al ricongiungimento con altri parenti stretti a carico, la
loro necessita di protezione e la valutazione del danno che subirebbero in
caso di diniego, non discriminando tra coloro che hanno gia avuto protezione
in altro Stato membro e coloro che si trovino ancora fuori dal territorio
dellUnione europea)
o
ricongiungimento con figlio maggiorenne inabile condizionato allo stato di convivenza nel paese di
provenienza prima dellesodo (nota: trascurate le condizioni relative
allesistenza di necessita di protezione e alla valutazione del danno in caso
di diniego, posta dalla Direttiva 55/01 per il ricongiungimento con altri
parenti stretti a carico)
o
escluso
il ricongiungimento del minore sfollato con genitore naturale
- Ai familiari ammessi al ricongiungimento e
rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea (utilizzabile per lavoro e per
studio?)
- I trasferimenti di sfollati da uno Stato membro allaltro (ai fini del solo
ricongiungimento?) sono subordinati al consenso degli interessati
- Nei casi in cui la decisione sulle domande di
asilo presentate da sfollati non sia differita al termine del periodo di protezione, lo
sfollato richiedente asilo puo godere del regime di protezione solo se rinuncia alla domanda di riconoscimento dello status
di rifugiato o in caso di esito negativo dellesame
- Lo sfollato e informato per iscritto, in lingua presumibilmente a
lui nota o, se questo non e possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, dei sui diritti e doveri e
delle disposizioni sulla protezione temporanea (fondamentale, in
particolare, linformazione relativa alle conseguenze delleventuale
rinuncia alla domanda di asilo)
- Lo sfollato che debba
essere trasferito in altro Stato membro nellambito della collaborazione
tra Stati membri, e munito di lasciapassare
- I provvedimenti di diniego della protezione
temporanea o comunque ad essa correlati sono adottati con atto scritto e
motivato, recante le modalita di impugnazione; contro di essi e ammesso il ricorso al
TAR (eccezione per i provvedimenti relativi al ricongiungimento familiare:
ricorso al giudice ordinario)
- Il beneficiario della protezione temporanea non
puo allontanarsi dallItalia
(dubbie la legittimita e la coerenza con le disposizioni della Direttiva
55/01),
salvo il caso di accordi in tal senso con altri Stati membri o di
autorizzazione da parte di chi ha rilasciato il permesso di soggiorno; lo
sfollato accolto da altro Stato membro che entri illegalmente in Italia
(dubbia interpretazione; e in caso di soggiorno illegale?)
e respinto
verso lo Stato che lha accolto
31. Protezione
complementare (*)
- Divieto di respingimento in Paese in cui lo straniero possa essere
perseguitato per razza, religione, sesso, lingua, cittadinanza, opinioni
politiche, condizioni personali (piu ampio della definizione della Convenzione di Ginevra;
applicato dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di
ritorsioni in patria) o sociali, o dal quale possa essere respinto verso altro
Paese nel quale non sia protetto
dalla persecuzione (art. 19, co. 1, T.U.; senza considerazione delle
clausole di esclusione)
- Permesso per motivi umanitari in caso di impossibilita di allontanamento (art. 11, co. 1,
lettera c ter, e art. 28 Regolamento, in applicazione di art.
5, co. 6, art. 19, co. 1, T.U., e
art. 1 quater, co. 4, L. 39/90, introdotto da L. 189/02), previo
parere della Commissione
territoriale, in base alle convenzioni internazionali
ratificate dallItalia (in particolare,
dellart. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
delluomo e delle liberta fondamentali), a stranieri ai quali
debba essere rifiutato il riconoscimento dello status di rifugiati
(circ. Mininterno 24/2/03: il permesso puo essere rilasciato e rinnovato
anche in assenza di documento di viaggio; in questo caso e rilasciato titolo di viaggio per stranieri, di copertina verde,
previsto da circ. Mininterno 48/1961), o acquisizione dallinteressato
di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono
lallontanamento (nota: secondo la Relazione illustrativa del Regolamento
per il rilascio di permesso ex art. 5, co. 6 e necessario il parere della
Commissione territoriale; irrilevante la certificazione di motivi diversi
dalla persecuzione da parte dellinteressato al di fuori della procedura
di asilo)
- Convertibilita
alla scadenza del permesso per motivi umanitari in permesso ad altro
titolo, in presenza dei requisiti (ex art. 5, co. 9 T.U., TAR Liguria)
- Deroga alle
restrizioni derivanti dalla Convenzione di applicazione dellAccordo
di Schengen per rilascio o rinnovo
del permesso, per motivi umanitari, obblighi costituzionali o
internazionali (art. 5, co. 6, T.U.)
- Diritto dasilo costituzionale (art. 10 Costituzione): lo straniero al quale
sia effettivamente impedito lesercizio delle liberta
democratiche garantite dalla
Costituzione (quelle della I Parte) ha diritto dasilo nel territorio
dello Stato alle condizioni stabilite dalla legge
- Problema: le condizioni rinviate alla legge
attuativa possono restringere
la categoria degli aventi diritto o
solo imporre delle modalita
di riconoscimento?
- Immediata precettivita del diritto costituzionale:
o
contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale
di Roma 13/2/97
o
a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92
o
risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta
nellimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste nelleffettivita
dellimpedimento; categoria dei rifugiati piu ristretta: L. 39 non
applicabile, in mancanza di legge attuativa; L. 39 non
incostituzionale perche non
pretende di disciplinare il diritto
dasilo costituzionale
- Conseguenze
della sentenza:
o
la legge non puo essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)
o
competenza per
il riconoscimento del diritto dasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice
ordinario; attribuita al giudice ordinario
anche la competenza del ricorso
nellambito del riconoscimento dello status di rifugiato
32. Cittadinanza
(*)
- E cittadino italiano per nascita
o
chi e nato da un genitore italiano
o
chi e nato in Italia da genitori ignoti o apolidi
o
chi e nato in Italia da genitori stranieri
che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza
o
chi e trovato in Italia come figlio di ignoti,
se non puo essere provato il possesso di altra cittadinanza
- Se il riconoscimento della paternita o maternita avviene successivamente alla nascita, si applicano le stesse
norme che valgono in caso di
riconoscimento alla nascita; se il riconoscimento avviene quando e stata
gia raggiunta la maggiore eta, linteressato mantiene il proprio stato di cittadinanza, ma puo
scegliere, entro
un anno dal riconoscimento, la cittadinanza che ne deriva
- Se la paternita o la maternita non possono essere
dichiarate, ma e stato riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti, si applicano le stesse disposizioni che valgono nel caso di avvenuto riconoscimento
- Il minore adottato da cittadino italiano
acquista la cittadinanza italiana (la acquista anche lo straniero
adottato nella minore eta prima dellentrata in vigore della L. 91/92); la perde se ladozione e revocata per sua responsabilita, sempre che abbia o
riacquisti altra cittadinanza
- Il cittadino straniero o apolide puo acquisire la cittadinanza italiana per
o
discendenza da
ex cittadini italiani
o
beneficio di legge
o
matrimonio con
cittadino italiano
o
naturalizzazione
- Condizioni per acquistare la cittadinanza per discendenza
da ex cittadini italiani:
o
avere un genitore
o un nonno che sia stato
cittadino italiano per nascita
o
essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni
o
dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni
- In alternativa
al requisito di residenza,
lo straniero (o apolide) puo far valere il fatto di ricoprire un impiego
statale o di aver prestato
effettivamente (salvo il caso di
interruzione dipendente da cause di forza maggiore; art. 1 DPR 572/93,
Regolamento L. 91/92) servizio militare o civile in Italia (purche abbia dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana)
- Lo straniero discendente da cittadino italiano per
nascita, in possesso di valido permesso di soggiorno, e iscritto allanagrafe (residenza legale), su richiesta, a
prescindere dal titolo e dalla durata del permesso (circ. Mininterno
23/12/2002)
- Il documento di viaggio e la documentazione
relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio non
sono richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero
(gia regolarmente soggiornante) che chiede il permesso per acquisto
cittadinanza
- Condizioni per acquistare la cittadinanza per beneficio
di legge:
o
essere nato in Italia
o
essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni
o
dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni
- Condizioni per acquistare la cittadinanza per matrimonio
con cittadino italiano:
o
essere stato legalmente residente in Italia per 6 mesi successivamente al matrimonio, ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni
o
assenza di motivi ostativi relativi alla sicurezza
dello Stato
o
assenza di condanne (o successiva riabilitazione)
-
per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice
penale (delitti contro la personalita interna ed internazionale dello Stato spionaggio, attivita sovversiva, distruzione o
sabotaggio di opere militari, etc. o diretti ad impedire lesercizio dei
diritti politici dei cittadini italiani)
-
per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3
anni di reclusione
-
allestero (con
sentenza riconosciuta dallo
Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico
o
assenza di separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio
- Il riconoscimento della sentenza
straniera e richiesto, anche solo al fine del diniego dellacquisto della
cittadinanza, dal Procuratore generale del distretto dove ha sede lufficio di stato civile
in cui e iscritto o trascritto il matrimonio
- In caso di procedimento penale in corso per uno dei reati per i quali puo essere
negata la cittadinanza, ovvero in pendenza di riconoscimento di una sentenza straniera di condanna,
lacquisto della cittadinanza e sospeso, fino a definizione dei procedimenti
- La cittadinanza per naturalizzazione puo essere concessa (dal Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dellinterno)
o
allo straniero (maggiorenne;
da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato in Italia, o
che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per
nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni
o
allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente alladozione,
per almeno 5 anni
o
allo straniero
che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche allestero, per almeno 5 anni
o
al cittadino di uno Stato membro dellUnione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni
o
a un apolide o
a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni
o
a uno straniero
che risieda legalmente in Italia
da almeno 10 anni
o
allo straniero
che abbia reso servizi di particolare valore allItalia
o
nei casi in cui vi sia un particolare interesse per
lo Stato italiano
- La concessione
della cittadinanza e comunque atto pienamente discrezionale, basato su una valutazione complessiva e
insindacabile della persona dello straniero, che tiene conto dellautosufficienza
economica, dellassenza di precedenti
penali, dellaffidabilita dal punto
di vista fiscale, etc.
- Il DPR di concessione della cittadinanza non ha
effetto se linteressato non presta, entro 6 mesi dalla notifica del Decreto, giuramento
di fedelta alla Repubblica
- Istanza di
acquisto della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano o per naturalizzazione presentata al Prefetto o, per lo straniero residente allestero, al consolato italiano
- Lemanazione del decreto di rigetto dellistanza di acquisto di cittadinanza per matrimonio e preclusa se dalla data di presentazione dellistanza
corredata della prescritta documentazione sono trascorsi 2 anni (Art. 8, L. 91/92)
- Ai fini dellapplicazione della L. 241/90, il termine per la definizione dei procedimenti relativi allesame delle
istanze di acquisto di cittadinanza per matrimonio e di concessione della cittadinanza per naturalizzazione e fissato in 730 gg. (Regolamento, DPR 362/94; con quale
conseguenza?)
- Avverso il provvedimento di rigetto dellistanza di
acquisto della cittadinanza e possibile il ricorso al TAR del Lazio; nel caso in cui lacquisto o il
riconoscimento di configuri come un diritto (es.: nascita o matrimonio), il riconoscimento
dello status di cittadino puo essere chiesto, in seguito a rigetto da
parte dellautorita amministrativa, al giudice ordinario
- I figli minori (anche
adottati?) conviventi di
uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anchessi (nota: la convivenza deve essere stabile
ed effettiva al momento dellacquisto o del riacquisto della cittadinanza,
e deve essere adeguatamente documentata; da art. 12 DPR 572/93,
Regolamento L. 91/92)
- Il cittadino perde la cittadinanza
o
se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza
allestero; la riacquista
-
se ristabilisce
per almeno un anno la residenza
in Italia
-
se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o
assume un impiego pubblico
(anche allestero) per lo Stato italiano
o
se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui lItalia non partecipi, o prestando servizio
militare per uno Stato estero, non
obbedisce alleventuale intimazione,
da parte del Governo italiano, a
lasciare limpiego o la carica o
il servizio militare; la riacquista
se dimostra di aver abbandonato
limpiego o la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia
o
se, in caso di guerra tra lItalia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego
pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio
militare per quello Stato, o ne acquista
volontariamente la cittadinanza (la
perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in
questo caso non e possibile riacquistare la cittadinanza
- La perdita della cittadinanza da parte del genitore non
comporta analoga perdita per il figlio (salvo il caso di acquisto di cittadinanza di
uno Stato contraente la Convenzione di Strasburgo del 1963)
- Chi ottiene la cittadinanza per naturalizzazione e tenuto (Circolare Mininterno 22/11/94, ex art. 1 co. 4 DPR n.362/94 che autorizza il
Ministero dell'Interno "ad emanare, con proprio decreto,
disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti")
ad inviare alla rappresentanza diplomatica del paese di cittadinanza originarie una lettera
di svincolo da quella cittadinanza, e
ad esibire allamministrazione italiana copia della lettera e ricevuta di ritorno; nei fatti si tratta di atto o privo
di conseguenze (in base alla
legislazione dellaltro paese) o dalle conseguenze facilmente eludibili (copia non conforme alla raccomandata inviata)