Nota: La numerazione degli articoli si riferisce al DPR 394/1999, come modificato dallo schema di DPR in esame. Le differenze rispetto alla versione trasmessa al Preconsiglio sono evidenziate in grassetto.
Art. 1
Esteso lÕesonero dallÕaccertamento della condizione di reciprocitaÕ (peraltro mai imposto dalla normativa vigente) ai titolari di permesso per motivi familiari, umanitari e di studio.
Il riferimento legislativo per le dichiarazioni sostitutive relative agli stati, fatti e qualitˆ personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani eÕ lÕart. 46 del DPR 445/00 (anzicheÕ gli artt. 2 e 4, L. 15/68).
Si prescinde dalla legalizzazione da parte dellÕautoritaÕ diplomatica o consolare italiana nei casi in cui cosiÕ dispongano convenzioni internazionali in vigore per lÕItalia (es.: Convenzione dellÕAja del 1961, cui ha aderito la Turchia).
In mancanza di autoritaÕ straniera riconosciuta o di affidabilitaÕ dei documenti attestanti qualitaÕ che non possono essere oggetto di autocertificazione, provvede lÕautoritaÕ diplomatica o consolare italiana con dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/67 (basata, previo assenso degli interessati, su test quali quello del DNA o della densimetria ossea Ð dalla Relazione illustrativa).
LÕuso di documenti emessi dallÕautoritaÕ consolare o diplomatica del Paese dello straniero, legalizzati dalla prefettura eÕ ammesso solo in presenza di specifici accordi bilaterali.
LÕutilizzo di inglese, francese o spagnolo, a scelta dellÕinteressato, in luogo di una lingua a lui comprensibile eÕ ammesso solo in caso di indisponibilitaÕ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in questÕultima lingua.
Estensione della concertazione, ai fini della definizione delle istruzioni del Ministro degli affari esteri sulla tipologia dei visti, ai ministri dellÕistruzione, dellÕuniversitaÕ e della ricerca, della salute, delle attivitaÕ produttive, e degli affari regionali.
Soppresso il riferimento alla sponsorizzazione ex art. 23
T.U., ai fini della prova di disponibilitaÕ di mezzi di sostentamento.
Il termine di 90 gg. per il rilascio del visto si applica
salvo diversa previsione del T.U. o del presente Regolamento.
Al titolare del visto eÕ consegnata informazione scritta su
diritti e doveri in relazione al soggiorno in Italia.
Art. 6
Per il ricongiungimento, con cittadino straniero, di
familiare a carico eÕ richiesta documentazione attestante il sostegno economico
fornito e documentazione, valutata dalla rappresentanza italiana alla luce dei
parametri locali, relativa alla condizione economica in loco.
Per il ricongiungimento motivato da invaliditaÕ totale del
figlio maggiorenne o da gravi motivi di salute degli altri figli del genitore,
richiesta la documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico
nominato dalla rappresentanza italiana.
LÕautoritaÕ consolare legalizza la documentazione prodotta
in loco (salvo che nei casi in cui siano vigenti accordi internazionali che
escludano la necessitaÕ di legalizzazione dei documenti) e alla loro
validazione ai fini del ricongiungimento (con riferimento alle indagini
consentite allÕufficio consolare, che non dispone di poteri coercitivi nei
confronti delle autoritaÕ locali Ð dalla Relazione illustrativa dello schema di
Regolamento).
La richiesta di nulla-osta al ricongiungimento eÕ presentata
allo Sportello unico. Per ingressi al seguito puoÕ essere presentata da
procuratore speciale.
Lo Sportello unico verifica lÕesistenza del codice fiscale
per i familiari, ovvero provvede a richiederne il rilascio allÕAgenzia delle
entrate.
Nulla-osta o diniego emessi entro 90 gg. e comunicati dallo
Sportello unico allÕautoritaÕ consolare.
Visto rilasciato entro 30 gg. dalla richiesta successiva al
rilascio di nulla-osta o alla scadenza del suddetto termine di 90 gg. (in
questo caso la richiesta di visto eÕ accompagnata da copia della domanda di
nulla-osta e degli atti vidimati dallo Sportello unico).
Il rilascio del visto eÕ comunicato per via telematica allo
Sportello unico.
Art. 6 bis
Il provvedimento di diniego del visto eÕ adottato anche in
seguito a condanne (anche in primo grado) per reati di cui allÕart. 4, co. 3,
T.U.
In caso di diniego per motivi di sicurezza di un visto del
tipo di cui allÕart. 4, co. 2, T.U., la motivazione del diniego eÕ omessa.
Art. 8
Il reingresso a permesso scaduto, entro 60 gg. dalla data di
scadenza, eÕ consentito a condizione che sia stato chiesto il rinnovo del
permesso nei termini di legge.
Il reingresso a permesso scaduto eÕ comunque consentito in
esonero dallÕobbligo di munirsi di visto di reingresso, per assenze dovute a
obblighi militari (...). Il limite per il reingresso a permesso scaduto eÕ di 6 mesi in caso
di gravi e comprovati motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di
primo grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei
requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Art. 8 bis
LÕindicazione dellÕalloggio ai fini della stipula del
contratto di soggiorno eÕ contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta
di contratto. Il datore di lavoro deve impegnarsi, al momento della richiesta
di assunzione, al pagamento delle spese di rimpatrio.
La documentazione relativa ad alloggio e copertura delle
eventuali spese di rimpatrio deve essere esibita dal lavoratore al momento
della sottoscrizione del contratto.
Art. 9
I permessi di soggiorno per ricongiungimento o per lavoro
subordinato possono essere richiesti, oltre che in questura, presso lo
Sportello unico.
In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero deve comunque
recarsi entro 8 gg. allo Sportello unico.
ModalitaÕ di richiesta particolari (con scadenza diversa
dagli 8 gg. dallÕingresso) sono disciplinate con decreto interministeriale di
attuazione del Regolamento (CE) n. 1030/02.
Lo Sportello unico richiede lÕannullamento dei codici
fiscali non consegnati, ovvero conferma lÕavvenuta consegna.
Esonero dalla presentazione della disponibilitaÕ di mezzi
per il rimpatrio anche in caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi
familiari (oltre che per motivi di lavoro).
Soppresso il riferimento alla sponsorizzazione per lavoro.
Gli stagionali autorizzati a soggiornare per un periodo di
durata non superiore a 30 gg. sono esonerati dai rilievi fotodattiloscopici.
La documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi
di sostentamento e alloggio e il documento di viaggio non sono richiesti per
permessi ex artt. 18 e 20, T.U., neÕ per richiedenti asilo o per stranieri
(giaÕ regolarmente soggiornanti) che chiedono il permesso per acquisto
cittadinanza o per riconoscimento dello status di apolide.
Art. 10
I turisti provenienti da paesi in esenzione dal visto e
soggiornanti per meno di 30 gg. possono chiedere il permesso di soggiorno in
frontiera, compilando apposito modulo. La ricevuta equivale al permesso di
soggiorno.
Art. 11
Possibile il rilascio di permessi di soggiorno
-
per
motivi di giustizia, su richiesta dellÕautoritaÕ giudiziaria, della durata di 3
mesi, prorogabili, in caso di presenza dello straniero indispensabile in
relazione a procedimenti in corso per reati di cui allÕart. 380 c.p.p. o
allÕart. 3 L. 75/58
-
per
motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U., previo parere della
Commissione territoriale o acquisizione dallÕinteressato (...) dei gravi motivi che impediscono
lÕallontanamento;
-
per
residenza elettiva, in presenza di pensione percepita in Italia;
-
per
cure mediche, al genitore del minore di cui allÕart. 31, co. 3, T.U.;
-
per integrazione
minore, ai minori
che si trovino nelle condizioni di cui allÕart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U.[1],
previo parere del Comitato minori stranieri.
Il permesso di soggiorno triennale per lo stagionale di cui
allÕart. 5, co. 5 ter, T.U. eÕ revocato in caso di mancata presentazione del
titolare, al posto di frontiera esterna, al termine della validitaÕ annuale e
alla data di reingresso prevista dal visto concesso sulla base del nulla-osta
triennale.
Il permesso di soggiorno eÕ rilasciato in conformitaÕ con il
Regolamento (CE) 1030/02.
Allo straniero eÕ attribuito il codice fiscale.
Il permesso per motivi familiari (in caso di
ricongiungimento) o di lavoro subordinato, pur essendo rilasciato dalla
questura, eÕ consegnato dallo Sportello unico, che comunica anche gli eventuali
dinieghi.
Art. 13
(...)
Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
eÕ condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno e alla consegna
della documentazione attestante la disponibilitaÕ di un alloggio che soddisfi i
parametri minimi di cui allÕart. 5 bis, co. 1, lettera a), T.U.
Art. 14
Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per motivi
familiari consente lo svolgimento di unÕattivitaÕ di lavoro subordinato non
ancora avviata previa iscrizione nellÕelenco anagrafico (anzicheÕ nelle liste
di collocamento).[2]
Sono utilizzabili per lavoro autonomo o subordinato anche i
permessi di soggiorno per motivi umanitari e per integrazione minore, alle stesse condizioni previste
per il permesso per motivi familiari.
I permessi di soggiorno per motivi familiari, lavoro
autonomo o subordinato sono convertibili in permesso per residenza elettiva.
Le conversioni dei permessi di soggiorno per motivi di
studio in permesso di soggiorno per lavoro successive al conseguimento della
laurea o della laurea specialistica e quelle, al compimento della maggiore etaÕ
del titolare, dei permessi per studio o formazione in permesso per lavoro sono
detratte dalle quote per lÕanno successivo rispetto a quello in cui ha luogo la
conversione.[3]
La conversione del permesso di soggiorno per studio o
formazione in permesso per lavoro subordinato eÕ condizionata alla stipula del
contratto di soggiorno.
La conversione del permesso di soggiorno per studio o
formazione in permesso per lavoro autonomo eÕ condizionata alla certificazione
da parte dello Sportello unico (e non della rappresentanza
diplomatico-consolare italiana) della sussistenza dei requisiti previsti, sulla
base della documentazione corrispondente presentata dallÕinteressato.
La conversione del permesso di soggiorno per formazione in
permesso per lavoro eÕ ammessa solo a conclusione del corso.
Art. 15
Gli stranieri iscritti allÕanagrafe non decadono
dallÕiscrizione in fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
Art. 16
Tra le fonti di reddito utili ai fini della dimostrazione
dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno eÕ incluso il
trattamento pensionistico per invaliditaÕ (anche di tipo assistenziale, secondo
quanto si evince dalla Relazione illustrativa).
Il riferimento al Mod. 101, ai fini della dimostrazione di
disponibilitaÕ di reddito, eÕ sostituito dal riferimento al CUD.
Il rilascio della carta di soggiorno al familiare di
italiano non eÕ condizionato alla documentazione relativa a soggiorno
pregresso, disponibilitaÕ di reddito, condanne o rinvii a giudizio,
disponibilitaÕ di alloggio.[4]
Possibile richiedere la carta di soggiorno anche per i figli
maggiorenni totalmente invalidi a carico del richiedente.
Semplice validazione della documentazione attestante lo
stato di coniuge o figlio minore, ai fini del rilascio della carta di
soggiorno, nei casi in cui siano vigenti accordi internazionali che escludano
la necessitaÕ di legalizzazione dei documenti. La documentazione non eÕ
comunque richiesta per il figlio minore che ha fatto ingresso per
ricongiungimento.
Art. 17
Abolita la vidimazione decennale della carta di soggiorno.
Art. 19
Alla scadenza del divieto di reingresso, lo straniero
presenta istanza, alla rappresentanza italiana, di dichiarazione di cessazione
del divieto. La rappresentanza inoltra lÕistanza al Mininterno e, successivamente,
notifica la dichiarazione allo straniero.
Art. 19 bis
Analoga procedura si segue per la richiesta di reingresso
anticipato. LÕistanza eÕ accompagnata da documentazione relativa al motivo per
cui si chiede lÕautorizzazione al reingresso.
Art. 20
Il provvedimento con cui si dispone il trattenimento in CPT
fa riferimento alla scelta del CPT piuÕ vicino effettuata in base alla
disponibilitaÕ di posti.
Art. 27
Il permesso di soggiorno ex art. 18 T.U. eÕ convertibile in
permesso di soggiorno per lavoro (piuttosto che semplicemente rinnovabile) in presenza di un rapporto di
lavoro, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno
successivo.
Art. 28
Il permesso per minore etaÕ eÕ rilasciato al minore non
accompagnato rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori
stranieri, a seguito della segnalazione stessa. Il permesso eÕ valido per tutto
il tempo necessario allo svolgimento delle indagini sui familiari nel paese
dÕorigine.
Al minore non accompagnato che si trovi nelle condizioni di
cui allÕart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U.[5]
eÕ rilasciato, previo parere del Comitato per i minori stranieri, un permesso per integrazione minore, anzicheÕ per minore etaÕ.
(...)
Art. 29
Le quote per le professioni sanitarie sono stabilite sulla
base delle valutazioni, effettuate dal Minsalute, in sede di rilevazione del
fabbisogno di personale sanitario, ai sensi dellÕart. 6 ter, D. Lgs. 502/92.
Art. 30
Lo Sportello unico eÕ diretto da un dirigente della carriera
prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro.
EÕ composto da almeno un rappresentante della prefettura,
almeno uno della Direzione provinciale del lavoro (designato dal dirigente
della Direzione provinciale del lavoro), almeno uno della Polizia di Stato
(designato dal questore).
EÕ istituito con decreto del prefetto, che puoÕ individuare
anche piuÕ unitaÕ operative di base.
Art. 30 bis
La richiesta di nulla-osta per lÕassunzione di lavoratore
straniero residente allÕestero eÕ presentata dal datore di lavoro, italiano o
straniero regolarmente soggiornante, allo Sportello unico della provincia di
residenza o di sede dellÕimpresa o di svolgimento dellÕattivitaÕ.
La richiesta eÕ redatta su appositi moduli, e contiene
-
generalitaÕ
del datore di lavoro e i dati relativi allÕimpresa;
-
generalitaÕ
e residenza allÕestero del lavoratore (in caso di richiesta nominativa) o
numero dei lavoratori da assumere (in caso di richiesta numerica);
-
trattamento
retributivo e assicurativo, riportato anche nella proposta di contratto di
soggiorno;
-
impegno
al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio, riportato anche nella proposta
di contratto di soggiorno;
-
impegno
a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro.
Alla domanda devono essere allegati
-
autocertificazione
dellÕiscrizione dellÕimpresa alla Camera di commercio, ove richiesta;
-
autocertificazione
della posizione previdenziale e contributiva, atta a comprovare la capacitaÕ
reddituale del datore di lavoro;
-
proposta
di contratto di soggiorno, a tempo indeterminato, determinato o stagionale,a
tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali) e, per il lavoro
domestico, con retribuzione non inferiore allÕimporto dellÕassegno sociale.
LÕeventuale partecipazione alle spese per lÕalloggio e la
corrispondente decurtazione del salario devono essere menzionate nella proposta
di contratto di soggiorno. La decurtazione non eÕ ammessa nei casi in cui la
messa a disposizione dellÕalloggio sia prevista, con corrispondente
determinazione del salario, dal contratto collettivo nazionale corrispondente.
Il datore di lavoro puoÕ chiedere che alla trasmisisone alla
rappresentanza diplomatico-consolare del nulla-osta allÕassunzione provveda lo
Sportello unico.
EÕ consentita la presentazione della domanda e della
documentazione corrispondente per via telematica, ai sensi del Regolamento di
cui allÕart. 34, co. 2, L. 189/02.
Il nulla-osta eÕ rilasciato dallo Sportello unico della
provincia in cui ha sede lÕattivitaÕ lavorativa. Lo Sportello unico che ha
ricevuto la domanda trasmette la documentazione a quello di competenza.
La capacitaÕ reddituale del datore di lavoro non eÕ
richiesta nel caso in cui questi sia affetto da patologie che ne limitano
lÕautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria
assistenza.
Nei casi di incompletezza della documentazione presentata o
di irregolaritaÕ sanabili, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a
provvedere. I termini per il rilascio o il diniego dellÕautorizzazione al
lavoro decorrono dal momento in cui la documentazione eÕ regolarizzata.
Art. 30 ter
La modulistica eÕ definita con decreto del Ministro del
lavoro.
Art. 30 quater
EÕ (parzialmente) disciplinato lÕaccesso allÕarchivio
informatizzato dello Sportello unico.
Art. 30 quinquies
Lo Sportello unico trasmette le richieste di assunzione al
Centro per lÕimpiego per lÕaccertamento di indisponibilitaÕ. Si prescinde da
tale accertamento in caso di richieste nominative per stagionali.
Il Centro per lÕimpiego provvede entro 20 gg. a comunicare
eventuali disponibilitaÕ (anche di lavoratori stranieri iscritti nelle liste di
collocamento o comunque censiti come disoccupati) allo Sportello unico e al
datore di lavoro.
Art. 30 sexies
Il datore di lavoro, entro 4 gg. dalla comunicazione del
Centro per lÕimpiego comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro
per lÕimpiego se intende confermare la richiesta di assunzione.
Art. 31
In caso di certificata indisponibilitaÕ o di conferma della
richiesta di assunzione o di mancanza di comunicazione, nei termini previsti,
da parte del Centro per lÕimpiego, lo Sportello unico chiede al questore di
formulare il proprio parere circa la sussistenza di eventuali motivi ostativi
allÕingresso e al soggiorno del lavoratore, ovvero di motivi ostativi
allÕassunzione in capo al datore di lavoro. Il questore formula il parere
richiesto.
Lo Sportello unico richiede la verifica dei limiti numerici
imposti dal decreto flussi.
In caso di assenza di motivi ostativi e di certificato
rispetto dei limiti, lo Sportello unico richiede allÕAgenzia delle entrate il
codice fiscale per il lavoratore, convoca il datore di lavoro per il rilascio
del nulla-osta, da utilizzare entro 6 mesi dalla data di rilascio, e spedisce
lÕintera documentazione, se cosiÕ richiesto dal datore di lavoro, alla
rappresentanza diplomatico-consolare.
Il datore di lavoro informa il lavoratore dellÕavvenuto
rilascio.
La rappresentanza diplomatico-consolare alla quale sia
pervenuta la documentazione comunica al lavoratore la proposta di contratto di
soggiorno per lavoro, rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei
requisiti generali di cui allÕart. 5 del presente Regolamento, entro 30 gg., e
trasmette lÕinformazione relativa allÕavvenuto rilascio a Minlavoro,
Mininterno, INPS e INAIL. Lo straniero eÕ informato dellÕobbligo di
presentarsi, entro 8 gg. dallÕingresso, allo Sportello unico per la stipula del
contratto di soggiorno per lavoro.
Art. 32
Esteso al Ministro per gli italiani nel mondo il concerto
per il decreto finalizzato alla definizione del modello per lÕiscrizione nelle
liste (limitatamente a quelle relative agli oriundi italiani).
Le liste di prenotazione (compilate dalle autoritaÕ del
Paese dÕorigine firmatario dellÕintesa Ð dalla Relazione illustrativa) sono
diffuse dal Minlavoro alle Direzioni provinciali del lavoro entro 30 gg. dal
ricevimento.
Art. 32 bis
In ogni rappresentanza diplomatico-consolare sono istituite
liste di prenotazione di lavoratori discendenti da italiani. Gli iscritti hanno
facoltaÕ di chiedere al Minlavoro la propria posizione in graduatoria. Le liste
sono trasmesse al Minlavoro.
Art. 33
In caso di richieste numeriche, lo Sportello unico
acquisisce per via telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, le liste
di prenotazione istituite nellÕambito di accordi bilaterali.
Art. 34
Soppresse le disposizioni relative alla prestazione di
garanzia.
EÕ disciplinata lÕapprovazione dei programmi di formazione
di cui allÕart. 23 T.U..
Il Minlavoro tiene le liste, distinte per paesi dÕorigine,
degli stranieri che hanno partecipato ai programmi di formazione.
Le liste sono messe a disposizione dei datori di lavoro, che
possono procedere con chiamate nominative o numeriche.
Per richieste nominative da liste di stranieri con titoli di
prelazione non si procede ad accertamento di indisponibilitaÕ.
Per richieste numeriche, gli iscritti nelle liste di
stranieri con titoli di prelazione hanno precedenza sui connazionali, con
lÕeccezione degli stagionali ÒanzianiÓ di cui allÕart. 24, co. 4, T.U..
I decreti di programmazione dei flussi prevedono quote per
lavoro subordinato non stagionale, assegnate a livello regionale, riservate
agli iscritti nelle liste di stranieri con titoli di prelazione. I residui di
tali quote non utilizzati entro 9 mesi dallÕentrata in vigore del decreto
confluiscono nella quota generale. Il decreto puoÕ prevedere lÕestensione
automatica della quota riservata in caso di ulteriori richieste.
I decreti di programmazione dei flussi prevedono una quota
per lavoro autonomo, assegnata a livello nazionale, riservata ai partecipanti
ai corsi di formazione inseriti in appositi elenchi.
Art. 35
Entro 8 gg. dallÕingresso in Italia del lavoratore deve aver
luogo la stipula, presso lo Sportello unico, del contratto di soggiorno. Il
lavoratore esibisce il titolo attestante la disponibilitaÕ di alloggio, la
richiesta di certificazione di idoneitaÕ dello stesso e la dichiarazione di
impegno relativo alle spese di rimpatrio.
Copia del contratto di soggiorno eÕ trasmessa dallo
Sportello unico al Centro per lÕimpiego, allÕautoritaÕ consolare competente e
al datore di lavoro.
Lo Sportello unico richiede lÕannullamento dei codici
fiscali non consegnati ovvero conferma lÕavvenuta consegna.
Art. 36
Lo Sportello unico provvede a far compilare al lavoratore la
richiesta di permesso di soggiorno, trasmette i dati alla questura e comunica
al lavoratore la data di convocazione stabilita dalla questura per i rilievi
dattiloscopici.
Soppressi i riferimenti al permesso di soggiorno per
inserimento nel mercato del lavoro.
Art. 36 bis
Per lÕinstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro deve
essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro.
Il datore di lavoro eÕ tenuto a comunicare data di inizio e
cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del
lavoratore, con relativa decorrenza.
Art. 37
In caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore
straniero, il datore di lavoro ne daÕ comunicazione entro 5 gg. allo Sportello
unico e al Centro per lÕimpiego.
Ove ricorrano le condizioni ai sensi delle disposizioni sul
licenziamento collettivo, il Centro per lÕimpiego provvede allÕiscrizione del
lavoratore nelle liste di mobilitaÕ, anche ai fini della corresponsione
dellÕindennitaÕ di mobilitaÕ, per tutta la durata residua del permesso e
comunque, salvo che nel caso di lavoratore stagionale, per almeno 6 mesi.
Quando si tratti di licenziamento individuale o di
dimissioni o non ricorrano le condizioni per lÕiscrizione nelle liste di
mobilitaÕ, il lavoratore ha 40 gg. di tempo dalla cessazione del rapporto di
lavoro per rendere la dichiarazione relativa allÕattivitaÕ lavorativa svolta e
alla disponibilitaÕ immediata allo svolgimento di attivitaÕ lavorativa,
esibendo il permesso di soggiorno. Il Centro per lÕimpiego provvede, a seguito
della dichiarazione, a inserire il lavoratore nellÕelenco anagrafico di cui
allÕart. 4 DPR 442/00 o ad aggiornarne la posizione. Il lavoratore mantiene
lÕinserimento nellÕelenco per tutta la durata residua del permesso e comunque,
salvo che nel caso di lavoratore stagionale, per almeno 6 mesi.
La questura provvede, in caso di scadenza del permesso di
soggiorno prima che siano trascorsi 6 mesi dallÕiscrizione nelle liste di
mobilitaÕ o nellÕelenco anagrafico, a rinnovare il permesso con durata tale da
completare i 6 mesi di iscrizione, previo accertamento dellÕeffettiva
iscrizione.
Alla scadenza del periodo di inserimento nelle liste di
mobilitaÕ o nellÕelenco anagrafico, il lavoratore deve lasciare il territorio
dello Stato, salvo che abbia diritto, in base alla normativa, a un permesso di
soggiorno ad altro titolo o che abbia stipulato un nuovo contratto di soggiorno
per lavoro.
Per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido,
lÕiscrizione nelle liste di cui allÕarticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68
(anzicheÕ allÕarticolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482) equivale
allÕiscrizione nelle liste di mobilitaÕ ovvero alla registrazione nellÕelenco
anagrafico.
Art. 38
LÕautorizzazione al lavoro stagionale puoÕ essere rilasciata
con validitaÕ massima di nove mesi, a prescindere dal settore lavorativo.
Disposizioni per lÕassunzione per lavoro stagionale analoghe
a quelle per lavoro subordinato, con alcune semplificazioni:
-
rilascio
dellautorizzazione entro 20 gg. dalla richiesta;
-
accertamento
di indisponibilitaÕ effettuato, per le sole richieste numeriche, entro 5 gg.;
-
termine
di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per lÕimpiego della
segnalazioni di eventuali disponibilitaÕ;
-
termine
di 2 gg. per la conferma da parte del datore di lavoro della richiesta di
assunzione;
-
termine
di 10 gg. per dare ulteriore corso alla procedura da parte dello sportello
unico in caso di silenzio del Centro per lÕimpiego.
Art. 38 bis
Il datore di lavoro dello straniero che si trovi nelle
condizioni di cui allÕart. 5, co. 3 ter, T.U. puoÕ chiedere allo Sportello
unico il rilascio del nulla-osta pluriennale in favore del lavoratore.
I visti di ingresso per le annualitaÕ successive alla prima
sono concessi, in presenza di nulla-osta pluriennale, previa esibizione della
proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale trasmessa dal datore
di lavoro al lavoratore (e per conoscenza allo Sportello unico).
Il rilascio del nulla-osta pluriennale avviene nellÕambito
della quota per lavoro stagionale localmente assegnata. Nella determinazione
delle quote per gli anni successivi si tiene conto dei nulla-osta pluriennali
rilasciati.
Art. 39
Il riconoscimento dei titoli o degli attestati delle
capacitaÕ professionali finalizzati allo svolgimento di attivitaÕ autonoma che
richieda specifica idoneitaÕ professionale o tecnica avviene entro le quote
definite dal decreto flussi.
LÕattestazione relativa alle risorse necessarie per lo
svolgimento dellÕattivitaÕ autonoma fa riferimento (per le sole attivitaÕ che
non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio?) alla disponibilitaÕ,
in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua,
dellÕimporto mensile dellÕassegno sociale.
Le dichiarazioni di assenza di motivi ostativi allo svolgimento
dellÕattivitaÕ autonoma e lÕattestazione relativa alle risorse necessarie sono
rilasciate anche (soltanto Ð dalla Relazione illustrativa) per stranieri che intendano
operare come soci prestatori dÕopera presso societaÕ, anche cooperative,
costituite da almeno 3 anni.
Ai fini del rilascio del visto, dichiarazione, attestazione
e nulla-osta della questura devono essere state rilasciate in data non
anteriore a 3 mesi rispetto alla presentazione della richiesta di visto.
La rappresentanza diplomatico-consolare, entro 30 gg.,
accertato il possesso dei requisiti, rilascia allo straniero il visto e la
certificazione del possesso dei requisiti, e ne daÕ comunicazione a Mininterno,
INPS e INAIL.
Il permesso per lavoro autonomo eÕ rilasciato e consegnato
dalla questura.
Soppressa la possibilitaÕ di conversione di un permesso di
soggiorno Òdiverso da quello che consente lÕesercizio di attivitaÕ lavorativaÓ
in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 40
Nel caso di ingresso per i lavori particolari di cui
allÕart. 27 T.U., lÕaccertamento di indisponibilitaÕ si applica solo per
traduttori, interpreti e infermieri professionali.
Il nulla-osta per rapporti a tempo indeterminato per
lettori, professori e ricercatori universitari e infermieri professionali eÕ a
tempo indeterminato.
Il nulla-osta eÕ rilasciato dallo Sportello unico, salvo che
per lavoratori dello spettacolo, stranieri ammessi per formazione
professionale, marittimi, circensi, artisti e giornalisti corrispondenti.
Il nulla-osta eÕ da utilizzare entro 120 gg.
In caso di formazione professionale, il permesso di
soggiorno eÕ rinnovabile per tutta la durata del corso. Negli altri casi ha
durata pari a quella del nulla-osta o, in mancanza, alle documentate
necessitaÕ.[6]
Il trasferimento di dirigenti o personale altamente
specializzato (personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato allÕazienda distaccataria,
qualificano lÕattivitˆ come altamente specialistica) puoÕ essere effettuato per
un periodo massimo di 5 anni, e a condizione che gli interessati siano stati
precedentemente impiegati per almeno 6 mesi nello stesso settore. Al termine,
eÕ possibile lÕassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte
dellÕazienda presso cui il trasferimento eÕ stato effettuato.
Lettori, ricercatori e professori universitari possono
essere assunti anche da UniversitaÕ private e da istituti di istruzione
superiore e di ricerca pubblici o privati.
Per traduttori e interpreti eÕ necessario anche il titolo di
studio o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle
quali eÕ presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato nel paese in
cui il rilascio avviene, e vistato dalla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana.
Gli stranieri ammessi per formazione professionale possono
svolgere periodi di addestramento presso datori di lavoro nellÕambito di corsi
organizzati da enti di formazione accreditati. Tali attivitaÕ devono essere
preventivamente autorizzate. LÕente formatore
-
chiede,
ai fini dellÕautorizzazione, alla Direzione provinciale del lavoro di
certificare che il programma formativo soddisfa i requisiti, indicando forme di
finanziamento, imprese ospitanti e nominativi degli stranieri partecipanti al
corso;
-
comunica
alla Direzione provinciale del lavoro, prima dellÕinizio del corso e per
ciascuno straniero, il nome del datore di lavoro (con sottoscrizione della
comunicazione, per adesione, da parte del datore di lavoro), il luogo e
lÕorario della formazione;
-
assicura
lo straniero presso lÕINAIL.
LÕattivitaÕ puoÕ coprire al massimo il 30% del monte-ore
della formazione.
I lavoratori alle dipendenze di imprese estere sono ammessi
solo per prestazioni altamente specializzate, a condizioni non inferiori a quelle
previste dai contratti collettivi.
Le disposizioni relative ai marittimi riguardano solo quelli
dipendenti da societaÕ straniere appaltatrici dellÕarmatore, chiamati
allÕimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi
complementari (non gli stranieri componenti lÕequipaggio delle navi con
bandiera della Repubblica, che in base allÕart. 5, co. 1, L. 88/01, sono
esonerati dallÕobbligo di munirsi di di visto di ingresso, del permesso di
soggiorno e dellÕautorizzazione al lavoro).
Riguardo ai lavoratori trasferiti temporaneamente
dallÕestero, soppressa la condizione relativa alla vigenza di accordi
bilaterali. Soppresso il limite di 2 anni per la durata massima della
prestazione. Imposta la condizione di previa comunicazione da parte del datore
di lavoro agli organismi provinciali dei sindacati piuÕ rappresentativi del
settore.
Per il lavoratori dello spettacolo e per i circensi il
nulla-osta eÕ rilasciato, con codice fiscale, dalla Direzione generale per
lÕimpiego Ð Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dallÕUfficio
speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di
Palermo. La durata iniziale non puoÕ superare i 12 mesi. EÕ possibile la
proroga, ma, nel caso di artisti da impiegare in locali di intrattenimento, eÕ
concessa solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro.
Il rilascio del nulla-osta eÕ comunicato allo Sportello unico della provincia
dove ha sede lÕimpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
I visti di ingresso per artisti che effettuano prestazioni
autonome di durata inferiore ai 90 gg. sono rilasciati extra-quota, a
condizione di svolgimento di attivitaÕ per il solo imprenditore con riferimento
al quale eÕ stato rilasciato il visto.
Riguardo agli sportivi professionisti, la dichiarazione di
assenso del CONI (che sostituisce il nulla-osta al lavoro) eÕ richiesta anche
per lavoro autonomo. La dichiarazione di assenso eÕ accompagnata dal codice
fiscale. In caso di rapporto di lavoro subordinato, la dichiarazione eÕ
trasmessa allo Sportello unico della provincia dove ha sede la societaÕ, per la
stipula del contratto di soggiorno per lavoro. EÕ consentito il rinnovo del
permesso di soggiorno e il trasferimento ad altra societaÕ nellÕambito della
stessa federazione sportiva.
Gli ingressi di sportivi professionisti per lavoro autonomo
non sono limitati dalle quote ordinarie. Rientrano, con gli ingressi per lavoro
subordinato e con i tesseramenti di stranieri giaÕ in possesso di permesso di
soggiorno per lavoro o per motivi familiari, nelle quote stabilite ex art. 27,
co. 5 bis, T.U.. Non rientrano in tali quote allenatori e preparatori atletici[7].
Se la dichiarazione di assenso del CONI riguarda un minore,
la richiesta della dichiarazione deve essere accompagnata dallÕautorizzazione
rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ex art. 6, co. 2,
L. 345/99, sulla base dellÕistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva
corrispondente.
Gli infermieri professionali possono essere assunti da
strutture sanitarie pubbliche o private. Il nulla-osta puoÕ essere chiesto
anche da societaÕ di lavoro interinale, previa acquisizione di copia del
contratto stipulato con la struttura sanitaria. Le cooperative possono
chiederlo se gestiscono lÕintera struttura o un suo reparto o un suo servizio.
Dirigenti, personale altamente specializzato, lettori,
traduttori e interpreti possono fare ingresso extra-quote anche per svolgere
attivitaÕ di lavoro autonomo. Ai fini della concessione del visto di ingresso,
deve essere acclusa la certificazione, da parte della Direzione provinciale del
lavoro, del fatto che lo schema di contratto dÕopera professionale non
configura un rapporto di lavoro subordinato.
Il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo
possono essere rinnovati, tranne nei casi di artisti per locali di
intrattenimento, se permane lo stesso rapporto di lavoro, previa presentazione
della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellÕobbligo
contributivo. Possono essere stipulati rapporti di lavoro con altri datori di
lavoro solo da sportivi professionisti, traduttori, interpreti, collaboratori
familiari di cui allÕart. 27, co. 1, lettera e), infermieri professionali. Per
tutti questi (tranne gli sportivi) si applica il periodo di disoccupazione
garantito di almeno 6 mesi.
Art. 42
LÕiscrizione al SSN non cessa in fase di rinnovo del
permesso di soggiorno. Cessa (oltre che per il venir meno dei requisiti che
lÕhanno resa possibile) solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento
del permesso di soggiorno, salvo esibizione da parte dellÕinteressato di
documentazione comprovante la pendenza di ricorso contro i suddetti
provvedimenti.
Art. 44
Ai fini dellÕingresso per motivi di cura deve essere indicata
anche la durata della degenza prevista. Deve essere presentata anche
certificazione, rilasciata allÕestero e tradotta in italiano, attestante la
patologia del richiedente.
Art. 44 bis
EÕ consentito lÕingresso per motivi di studio, alle
condizioni stabilite dallÕart. 39 T.U. e dallÕart. 46 del presente Regolamento,
degli stranieri che vogliano frequentare corsi universitari.
EÕ consentito lÕingresso per studio, alle condizioni
stabilite nel decreto del Ministro degli affari esteri di cui allÕart. 5, co.
3,
-
di
maggiorenni, per corsi superiori di studio o di istruzione
tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza
dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate la
disponibilitaÕ di mezzi disostentamento e la validitaÕ dellÕiscrizione o
pre-iscrizione al corso;
-
di
minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori vogliano far seguire corsi
presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o presso istituzioni
accademiche, nellÕambito di programmi di scambio approvati dal MAE, o dal
Ministero dellÕistruzione e dellÕuniversitaÕ, o dal Ministero dei beni
culturali;
-
di
minori ultraquindicenni, accertata la
presenza dei requisiti previsti per lÕingresso di maggiorenni (vedi sopra) e di
misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico
da seguire alle effettive esigenze formative del minore stesso;
-
(...);
-
di
cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle
amministrazioni di cui allÕart. 1, co. 2, D.Lgs. 165/01, da Governi stranieri,
da fondazioni e istituzioni culturali italiane di chiara fama o da
organizzazioni internazionali.
EÕ consentito lÕingresso per attivitaÕ scientifica, alle
condizioni stabilite nel decreto del Ministro degli affari esteri di cui
allÕart. 5, co. 3, di cittadini stranieri (anche con coniuge e figli minori al
seguito) che, su richiesta di Governi stranieri, fondazioni e istituzioni
culturali italiane di chiara fama o organizzazioni internazionali, vogliano svolgere attivitaÕ
culturali o di ricerca non incluse tra quelle previste dallÕart. 27, co. 1,
lettera c), T.U.
EÕ possibile lÕingresso per formazione professionale dei
cittadini stranieri in possesso dei requisiti previsti per lÕingresso per
motivi di studio che vogliano frequentare corsi di formazione professionale
organizzati da enti accreditati, secondo le modalitaÕ di cui allÕart. 142, co.
1, lettera d), D.Lgs. 112/98. I corsi devono essere finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze
acquisite, e devono avere durata non superiore a 24 mesi.
LÕingresso per formazione professionale eÕ consentito entro
il contingente fissato con decreto, emanato entro il 30 giugno di ogni anno,
del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dellÕinterno e degli affari
esteri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. In sede di prima applicazione,
nelle more dellÕemanazione del decreto e, comunque, entro il 30 giugno, sono
autorizzati gli ingressi di coloro che dimostrano di avere i requisiti
prescritti. Il numero degli ingressi cosiÕ autorizzato eÕ portato in detrazione
alla quota fissata col decreto. Per gli anni successivi, sono rilasciabili,
anteriormente alla emanazione del decreto, visti di ingresso in numero non
superiore a quelli rilasciati nel primo semestre dellÕanno precedente. In caso
di mancata pubblicazione del decreto entro la scadenza, il Ministro del lavoro
puoÕ provvedere transitoriamente, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per lÕanno precedente.
La richiesta di visto di ingresso per formazione
professionale, se riferita a corsi che prevedono periodi di addestramento
presso datori di lavoro, eÕ corredata dalla certificazione di cui allÕart. 40,
co. 9, del presente Regolamento.
Art. 46
Menzionato esplicitamente il fatto che, in base alla
Legge 390/91, si tiene conto del merito e del rispetto dei tempi previsti
dallÕordinamento degli studi, oltre che delle condizioni economiche, per
lÕaccesso degli studenti stranieri alle misure a sostegno del diritto allo
studio.
Il riferimento legislativo per la legalizzazione da parte
della prefettura della documentazione rilasciata dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia in merito alla
condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri ai fini del
godimento delle misure per il sostegno allo studio eÕ l'art. 33, DPR 445/00
(anzicheÕ lÕart. 17, co. 4, L. 15/68).
Soppressa la possibilitaÕ per le Regioni e le UniversitaÕ di
riservare una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri per
l'attribuzione dei benefici relativi agli interventi per il diritto allo
studio.
Art. 49
Il riconoscimento dei titoli professionali puoÕ essere
chiesto anche da stranieri non presenti in Italia. LÕingresso in Italia per
lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario eÕ comunque condizionato al
riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente.
Le misure compensative possono consistere nel superamento di
una prova attitudinale o nello svolgimento di in un tirocinio. Al fine
dellÕespletamento di tali misure, se lo straniero eÕ allÕestero, eÕ rilasciato
un visto di ingresso per studio per il periodo necessario.
Art. 50
Soppresso lÕobbligo, per istituzioni sanitarie e presidi
pubblici o privati, di comunicare il nominativo dello straniero assunto o
comunque utilizzato entro tre giorni dall'assunzione o dall'utilizzazione.
La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici in
materia sanitaria e lÕammissione a esami di laurea, diploma o abilitazione, non
danno titolo, di per seÕ, allo svolgimento della professione. Per lo
svolgimento della professione eÕ necessaria la preventiva acquisizione del
benestare del Minsalute. In mancanza, non eÕ consentita lÕiscrizione negli albi
professionali e negli elenchi speciali per lÕesercizione delle relative
professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellÕUnione europea.
Il decreto di riconoscimento di un titolo professionale
sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allÕalbo (o, in
mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi due anni.
Art. 61 bis
EÕ (parzialmente) disciplinato il funzionamento dei sitemi
informativi.
[1] Formulazione non chiara; le condizioni potrebbero essere le seguenti: inserimento in un progetto di integrazione anteriore al compimento dei 16 anni, assenza di decisione di rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri, arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni.
[2] Immutata la condizione di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro per attivitaÕ giaÕ in corso.
[3] Al di fuori del caso di conversione post lauream sembra applicarsi ancora la condizione di rispetto delle quote per lÕanno in corso.
[4] La formulazione non eÕ comunque chiara.
[5] Formulazione non chiara; le condizioni potrebbero essere le seguenti: inserimento in un progetto di integrazione anteriore al compimento dei 16 anni, assenza di decisione di rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri, arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni.
[6] Verosimilmente, in caso di nulla-osta a tempo indeterminato il permesso di soggiorno ha durata di 2 anni.
[7] Questi ultimi ingressi, verosimilmente, sono quindi da considerare sottratti ai limiti imposti dalle quote programmate.