(Sergio Briguglio
25/10/2003)
PRINCIPALI
CONTENUTI DEL PROGETTO DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLO STATUS DEI
CITTADINI DEI PAESI TERZI CHE SIANO SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO, NELLA
VERSIONE SU CUI IL CONSIGLIO RAGGIUNTO UN ACCORDO POLITICO IL 5 GIUGNO 2003
á
La
direttiva si applica ai cittadini dei paesi terzi legalmente soggiornanti nel
territorio di uno Stato membro. Non si applica richiedenti asilo o protezione
sussidiaria o temporanea, destinatari di protezione sussidiaria o temporanea,
titolari di permesso per studio[1]
o formazione professionale, persone alla pari, lavoratori stagionali o
distaccati per servizi transfrontalieri o prestatori di tali servizi, personale
diplomatico (e simili) o titolari di permessi formalmente limitati.[2]
á
Continuano
a valere le disposizioni piuÕ favorevoli contenute in accordi bilaterali o
multilaterali stipulati dalla ComunitaÕ europea, nella Carta sociale europea
(1961) e nella Convenzione europea sullo status del lavoratore migrante (1977).
á
Lo
status di soggiornante di lungo periodo eÕ conferito allo straniero che ha
soggiornato legalmente e ininterrottamente per almeno cinque anni
immediatamente prima di presentare la domanda corrispondente.[3]
I soggiorni per studio[4]
e formazione professionale sono computati per metaÕ della loro durata. I
soggiorni in qualitaÕ di persone alla pari, lavoratori stagionali o distaccati
per servizi transfrontalieri o prestatori di tali servizi, personale
diplomatico (e simili) o titolari di permessi formalmente limitati non sono
computati.[5]
á
Vengono
computati come validi anche i periodi di assenza dal territorio dello Stato
membro che siano di durata inferiore a sei mesi consecutivi e a dieci mesi
complessivi nei cinque anni[6].
Possono essere tollerati, per ragioni eccezionali o specifico di carattere
temporaneo e in conformitaÕ con la legislazione nazionale, periodi piuÕ lunghi
di assenza; non vengono tuttavia computati nel calcolo del soggiorno legale
utile[7].
Possono essere invece computati utilmente i soggiorni per distacco per lavoro,
anche nellÕambito di prestazione di servizi transfrontalieri[8].[9]
á
Per
essere riconosciuto soggiornante di lungo periodo lo straniero[10]
deve dimostrare di disporre, per seÕ e per i familiari a carico,
o
di un
reddito stabile e regolare sufficiente al sostentamento senza ricorso al
sistema di assistenza sociale; lo Sato membro puoÕ fare riferimento, nella
valutazione del reddito, al livello minimo dei salari e delle pensioni in
vigore nel periodo precedente la richiesta; puoÕ inoltre (dal Preambolo) tener
conto della contribuzione effettuata e dellÕadempimento degli obblighi fiscali;[11]
o
di
unÕassicurazione che copra tutti i rischi di malattia usualmente coperti per i
cittadini nel territorio dello Stato membro[12].
á
Lo
Stato membro puoÕ richiedere che lo straniero dimostri di disporre di alloggio
adeguato.[13]
á
Lo
Stato membro puoÕ esigere che lo straniero soddisfi le condizioni di
integrazione, conformemente alla legislazione nazionale.[14]
á
Lo
status di soggiornante di lungo periodo puoÕ essere negato per motivi di ordine
pubblico o sicurezza pubblica; questi motivi non possono includere ragioni
economiche; possono invece includere Ð in base al Preambolo Ð condanne per
reati gravi e partecipazione ad organizzazioni terroristiche o ad organizzazioni che sostengano
organizzazioni terroristiche o che nutrano aspirazioni estremistiche[15].
Nel decidere, lo Stato membro tiene conto della gravitaÕ o del tipo di reato
contro lÕordine pubblico o la sicurezza pubblica, o del pericolo rappresentato
dalla persona, e tiene nella dovuta considerazione la durata del soggiorno e i
legami della persona con il paese di soggiorno[16].
á
Il
richiedente allega alla domanda di riconoscimento dello status di soggiornante
di lungo periodo la documentazione comprovante, conformemente con la
legislazione nazionale, il possesso dei requisiti di soggiorno pregresso,
reddito, assicurazione e, se previsto dalla normativa nazionale, alloggio. Se
necessario, alla domanda eÕ allegato anche un documento di viaggio valido o una
copia autenticata[17].
á
Le
autoritaÕ decidono sul riconoscimento dello status al piuÕ presto e, comunque,
entro sei mesi dalla presentazione della domanda. In casi eccezionali, in
relazione alla complessitaÕ della domanda da esaminare, tale termine puoÕ
essere prorogato[18]. Le
conseguenze di una mancata decisione entro i termini stabiliti sono
disciplinati dalla normativa nazionale[19].
á
La
comunicazione allo straniero della decisione eÕ effettuata per iscritto,
secondo le norme vigenti nello Statomembro sulla notifica degli atti.
AllÕinteressato sono comunicati anche obblighi e diritti derivanti dalla
decisione.[20]
á
Lo
status eÕ riconosciuto a qualsiasi straniero soddisfi i requisiti previsti e
non costituisca una minaccia per lÕordine pubblico o la sicurezza pubblica (il
riconoscimento dello status non eÕ discrezionale).
á
Lo
status eÕ permanente, salvi i casi di revoca o di perdita.
á
In
caso di riconoscimento dello status, allo straniero eÕ rilasciato[21]
un Òpermesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo Ð CEÓ[22].
Il permesso puoÕ essere rilasciato in forma di adesivo o di documento a seÕ
stante (conforme al Regolamento CE n. 1030/02), ha validitaÕ di cinque anni[23],
ed eÕ rinnovato, previa domanda (se richiesta), automaticamente[24].
á
Lo
status eÕ revocato nei seguenti casi:
o
constatazione
dellÕacquisto fraudolento;
o
adozione
di un provvedimento di allontanamento;
o
assenza
di dodici mesi consecutivi dal territorio della ComunitaÕ (salvo che lo Stato
membro escluda questa possibilitaÕ di revoca o stabilisca deroghe in relazione
ad assenze dovute a motivi specifici o straordinari), ovvero di oltre sei anni
dal territorio dello Stato membro (salvo che lo Stato membro stabilisca deroghe
in relazione ad assenze dovute a motivi particolari);[25]
o
acquisto
dello status di soggiornante di lungo periodo in altro Stato membro.
á
La
revoca eÕ possibile anche nei casi in cui lo straniero sia considerato, per i
reati commessi, una minaccia per lÕordine pubblico o la sicurezza dello Stato,
pur non dovendosi adottare un provvedimento di allontanamento (ad esempio, a
causa dello stato di salute dello straniero).
á
La
scadenza del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo non puoÕ
comportare revoca dello status.
á
La
legislazione nazionale stabilisce procedure semplificate per il riacquisto
dello status nei casi in cui lo straniero lÕabbia perso a causa di assenze o di
acquisto di analogo status in altro Stato membro. In particolare, le procedure
semplificate si applicano al caso in cui lÕassenza sia dovuta allÕesercizio del
diritto di soggiorno in altro Stato membro per motivi di studio.
á
In
caso di revoca dello status che non comporti allontanamento, lo straniero eÕ
autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro[26].
á
I
provvedimenti di diniego del riconoscimento e di revoca dello status devono
essere motivati e notificati allÕinteressato per iscritto, secondo le modalitaÕ
previste dalla legislazione nazionale, con lÕindicazione delle modalitaÕ di
impugnazione[27].
á
EÕ
ammessa impugnazione[28]
anche contro il mancato rinnovo del permesso.
á
Il
soggiornante di lungo periodo gode della paritaÕ con il cittadino dellÕUnione
in relazione a
o
svolgimento
di attivitaÕ lavorativa (escluse le attivitaÕ che comportino lÕesercizio, anche
occasionale, di pubblici poteri) e condizioni di assunzione e lavoro (incluse
quelle relative a licenziamento e retribuzione);
o
istruzione
e formazione professionale, inclusi assegni scolastici e borse di studio (nel
caso della formazione professionale assegni e borse non includono Ð in base al
Preambolo Ð quelli finanziati nellÕambito dellÕassistenza sociale[29]),
conformemente con la legislazione nazionale (che puoÕ imporre Ð in base al
Preambolo Ð la condizione di reciprocitaÕ in relazione al trattamento di cui
godono, nel paese dÕorigine dello straniero, i cittadini dellÕUnione europea)[30];
o
riconoscimento
di diplomi, certificati e altri titoli professionali, secondo le relative
procedure nazionali[31];
o
prestazioni
sociali, assistenza sociale[32]
e protezione sociale[33],
secondo la legislazione nazionale[34];
o
agevolazioni
fiscali (detrazioni e deduzioni)[35];
o
accesso
a beni e servizi a disposizione del pubblico, e alla procedura per
lÕottenimento di un alloggio[36];
o
libertaÕ
di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni sindacali, di
datori di lavoro o professionali, e godimento dei vantaggi che ne derivano,
salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica
sicurezza[37];
o
libertaÕ
di accesso a tutto il territorio dello Stato membro, nei limiti che la
legislazione nazionale prevede per ragioni di sicurezza[38].
á
La
paritaÕ in materia istruzione e formazione, protezione sociale, agevolazioni
fiscali, accesso a beni e servizi pubblici, e libertaÕ di associazione puoÕ
essere ristretta, dallo stato membro, ai titolari di status e ai loro familiari
che abbiano eletto dimora e soggiornino stabilmente nel territorio dello Stato
membro.[39]
á
LÕaccesso
al lavoro subordinato o autonomo puoÕ essere limitato nei casi in cui
lÕattivitaÕ sia riservata, dalla legislazione nazionale o dalla normativa
comunitaria, al cittadino dello stato membro o dellUnione europea o del SEE.[40]
á
LÕaccesso
a istruzione e formazione puoÕ essere condizionato al possesso di adeguate
conoscenze linguistiche (salvo Ð dal Preambolo Ð lÕobbligo di concedere
lÕaccesso dei minori al sistema di istruzione a condizioni analoghe a quelle
previste per i cittadini).[41]
LÕaccesso allÕuniversitaÕ puoÕ essere subordinato allÕadempimento di condizioni
relative alla formazione scolastica.[42]
á
La
paritaÕ in materia di assistenza e protezione sociale puoÕ essere limitata,
dallo Stato membro, alle prestazioni essenziali (almeno Ð dal Preambolo Ð sostegno al reddito minimo, assistenza
in caso di malattia o gravidanza, assistenza parentale e assistenza a lungo
termine).[43]
á
Lo
Stato membro puoÕ concedere paritaÕ di trattamento in relazione ad altre
prestazioni nei settori definiti sopra[44],
o in relazione ad altri settori.
á
Il
soggiornante di lungo periodo puoÕ essere allontanato dal territorio dello
Stato membro solo se costituisce[45]
un pericolo per lÕordine pubblico o la sicurezza dello Stato grave[46]
(ma non per ragioni economiche[47]).
á
Prima
di adottare un provvedimento di allontanamento lo Stato membro tiene conto di
o
durata
del soggiorno pregresso;
o
etaÕ
della persona;
o
conseguenze
per la persona e per i suoi familiari;
o
vincoli
con il paese di residenza ed eventuale assenza di vincoli con il paese di origine.
á
Contro
il provvedimento di allontanamento eÕ previsto ricorso giurisdizionale[48].
Se lo straniero eÕ privo di mezzi gli eÕ assicurata assistenza giudiziaria nei
modi previsti per il cittadino nazionale.
á
Titoli
di soggiorno permanenti rilasciati da uno Stato membro a condizioni piuÕ
favorevoli di quelle previste dalla presente direttiva non consentono
lÕesercizio del diritto di soggiorno in altro Stato membro.
á
Il
soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro puoÕ risiedere (per periodi
di durata superiore a tre mesi) in altro Stato membro su una delle seguenti
basi:
o
svolge
attivitaÕ lavorativa subordinata o autonoma[49];
o
frequenta
un corso di studio o di formazione;
o
altri
motivi.
á
LÕammissione
dei soggiornanti di lungo periodo puoÕ essere limitata numericamente se analoga
limitazione si applica, nella legislazione nazionale, al momento dellÕentrata
in vigore della presente direttiva.
á
In
caso di svolgimento di attivitaÕ lavorativa, lo Stato membro puoÕ applicare le
procedure relative alla copertura dei posti vacanti ovvero allÕesercizio
dellÕattivitaÕ autonoma. Possono dare precedenza ai cittadini dellÕUnione
europea o a quelli di paesi terzi nei casi in cui eÕ previsto dalla normativa
comunitaria o in cui questi ricevono sussidi di disoccupazione.
á
Le disposizioni
relative alle condizioni per lÕesercizio del diritto di soggiorno in altro
Stato membro non si applicano ai soggiornanti di lungo periodo che, nellÕaltro
Stato membro, prestino servizi transfrontalieri o siano distaccati da imprese
per la prestazione di tali servizi.
á
Gli
Stati membri possono stabilire disposizioni specifiche per i soggiornanti di
lungo periodo transfrontalieri o che si spostino in altro Stato membro per
lavoro stagionale.
á
EÕ
fatta salva la normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale dei
lavoratori stranieri.
á
Lo
straniero deve chiedere un permesso di soggiorno entro tre mesi dal suo
ingresso nel secondo Stato. Gli Stati membri possono prevedere che la domanda
sia presentabile anche quando ancora lo straniero si trova nel primo Stato[50].
á
Il
secondo Stato puoÕ chiedere allo straniero di dimostrare la disponibilitaÕ di
o
risorse
stabili e regolari, tali da consentire il mantenimento proprio e dei familiari
senza ricorso allÕassistenza sociale; per ciascuno dei motivi di soggiorno lo
Stato valuta natura e regolaritaÕ delle risorse, anche tenendo conto del
livello minimo di retribuzioni e pensioni;
o
assicurazione
che copra tutti i rischi di malattia usualmente coperti per i cittadini nel
territorio dello Stato;
o
alloggio
adeguato.
á
Il secondo
Stato puoÕ anche chiedere allo straniero di dimostrare
o
lÕesistenza
di un contratto o di una dichiarazione del datore di lavoro circa lÕassunzione
alle condizioni stabilite dalla legge, in caso di soggiorno per lavoro
subordinato;
o
il
possesso delle risorse e delle autorizzazioni necessarie per intraprendere
lÕattivitaÕ lavorativa, in caso di soggiorno per lavoro autonomo[51];
o
lÕiscrizione
ad un corso di studi o di formazione professionale presso un istituto
riconosciuto, in caso di soggiorno per studio o formazione.
á
Il
secondo Stato puoÕ chiedere allo straniero di soddisfare le condizioni di
integrazione previste dalla legislazione nazionale, salvo che questo sia giaÕ
stato chiesto allo straniero per il riconoscimento dello status di soggiornante
di lungo periodo nel primo Stato. Lo straniero puoÕ essere invitato a seguire
corsi di lingua[52].
á
La
domanda deve essere corredata dai documenti comprovanti il soddisfacimento
delle condizioni previste (stabiliti dalla legislazione nazionale), dal
permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo, e da un valido
documento di viaggio o di sua copia autenticata[53].
á
I
membri della famiglia di soggiornante di lungo periodo, giaÕ unita nel primo Stato, hanno diritto
(se coniuge o figli minori del soggiornante e/o del coniuge) o possono essere
ammessi (negli altri casi; con particolare riguardo Ð dal Preambolo Ð a figli
maggiorenni disabili e ad ascendenti di primo grado a carico del soggiornante[54])
ad accompagnare o raggiungere nel secondo Stato il soggiornante di lungo
periodo che esercita il diritto di soggiorno.
á
Ai
familiari puoÕ essere chiesto di presentare, unitamente alla richiesta di
titolo di soggiorno
o
il
titolo di soggiorno nel primo Stato e un documento di viaggio valido (o copia
autenticata di essi)[55];
o
la prova
di residenza pregressa nel primo Stato come familiari del soggiornante di lungo
periodo;
o
prova
della disponibilitaÕ di reddito regolare e stabile (diretta o in capo al
soggiornante) tale da consentire il sostentamento senza ricorso allÕassistenza
sociale nel secondo Stato e assicurazione che copra tutti i rischi di malattia
nel territorio del secondo Stato.
á
Se la
famiglia non era giaÕ unita nel primo Stato, si applicano le normali
disposizioni relative al ricongiungimento familiare.
á
Il
soggiorno nel secondo Stato puoÕ essere negato al soggiornante di lungo periodo
e ai suoi familiari se costituiscono grave minaccia per lÕordine pubblico o la
sicurezza dello Stato[56]
(non sulla base di ragioni economiche).
á
Il
diritto di soggiorno puo essere negato per motivi di sanitaÕ pubblica se gli
interessati sono affetti (al momento del loro ingresso nel secondo Stato) da
malattie, indicate dagli strumenti predisposti dallÕOMS[57],
o da altre malattie infettive o parassitarie contagiose per le quali sono
previste disposizioni di protezione dei cittadini nazionali. Gli Stati membri
non possono introdurre disposizioni o prassi piuÕ restrittive in relazione
allÕingresso di soggiornanti di lungo periodo. LÕinsorgenza successiva al
rilascio del titolo di soggiorno non giustifica neÕ il diniego di rinnovo del
titolo di soggiorno neÕ lÕallontanamento dal territorio dello Stato.
á
Lo
straniero puoÕ essere sottoposto a visita medica per verificare lÕeventuale
esistenza di patologie che precludano lÕingresso, ma le visite non possono avere
carattere sistematico[58].
á
LÕautoritaÕ
del secondo Stato decide sulla domanda di titolo di soggiorno del soggiornante
di lungo periodo e dei suoi familiari entro quattro mesi[59].
Il termine eÕ prorogato in caso di necessitaÕ di completamento della documentazione
o di particolare complessitaÕ della situazione da esaminare[60];
in tal caso le autoritaÕ informano lÕinteressato. La legislazione nazionale
stabilisce le conseguenze del mancato rispetto dei termini per la decisione.
á
Ove le
condizioni siano soddisfatte, al soggiornante di lungo periodo e ai familiari
sono rilasciati[61] titoli di
soggiorno rinnovabili e della stessa durata.[62]
Il secondo Stato notifica lÕavvenuto rilascio al primo Stato[63].
á
I
provvedimenti di diniego del titolo di soggiorno deve essere motivato e
notificato allÕinteressato (con le procedure definite al riguardo dalla
legislazione nazionale) per iscritto, con lÕindicazione delle modalitaÕ di
impugnazione[64] nel secondo
Stato.
á
Una
volta ottenuto il titolo di soggiorno (ordinario) nel secondo Stato, il
soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento riconosciuto, sulla
base della presente direttiva, ai soggiornanti di lungo periodo in quello
Stato; lÕaccesso a misure di assistenza sociale non pregiudica il diritto del
secondo Stato di revocare il titolo di soggiorno nei casi in cui lo straniero
non soddisfi piuÕ le corrispondenti condizioni (dal Preambolo)[65].
LÕaccesso al lavoro puoÕ essere limitato, sulla base della legislazione
nazionale,
o
per
attivitaÕ di lavoro subordinato diverse dallÕattivitaÕ lavorativa
originariamente autorizzata, e per un massimo di dodici mesi, in caso di
soggiorno per lavoro;
o
in
generale, nei casi di soggiorno per studio o formazione professionale o per
altri motivi.
á
I
familiari del soggiornante, ottenuto il titolo di soggiorno, godono dei diritti
previsti dalla direttiva sul ricongiungimento in materia di accesso al lavoro,
studio e orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento
professionale.
á
Fino a
riconoscimento, nel secondo Stato, dello status di soggiornante di lungo
periodo[66],
il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari possono veder rifiutato o
non rinnovato o revocato il loro titolo di soggiorno, ed essere obbligati a
lasciare il territorio del secondo Stato, conformemente con le procedure previste
dalla legislazione nazionale (incluse quelle di allontanamento),
o
per
motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza;
o
per il
venir meno delle condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno (esclusi i
motivi di sanitaÕ);
o
in
caso di soggiorno illegale[67].
á
LÕallontanamento
non puoÕ essere accompagnato da un divieto permanente di soggiorno, salvo che
nei casi in cui sia basato su motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza [68].
á
In
caso di adozione di un provvedimento che comporti lÕobbligo di lasciare il
territorio del secondo Stato, il secondo Stato notifica la decisione al primo
Stato[69].
Il primo Stato riammette immediatamente il soggiornante di lungo periodo e i
suoi familiari[70] senza
formalitaÕ[71].
á
LÕobbligo
di riammissione nel primo Stato non pregiudica la possibilitaÕ che il
soggiornante e i suoi familiari si spostino in un terzo Stato membro.
á
Fino a
riconoscimento, nel secondo Stato, dello status di soggiornante di lungo
periodo, il secondo Stato puoÕ adottare un provvedimento di allontanamento dal
territorio dellÕUnione europea solo per gravi motivi di ordine pubblico o
pubblica sicurezza; in questi casi, si applicano le garanzie previste per
lÕallontanamento di un soggiornante di lungo periodo, e il secondo Stato
consulta il primo Stato. Il secondo Stato adotta le misure necessarie per
lÕesecuzione effettiva dellÕallontanamento e informa il primo Stato
dellÕavvenuta esecuzione.
á
Il
soggiornante di lungo periodo puoÕ chiedere lo status di soggiornante di lungo
periodo in quello Stato, alle condizioni e con le modalitaÕ e garanzie
descritte per la domanda nel primo Stato.
á
Il
secondo Stato comunica la decisione al primo Stato.
[1] Nella proposta della Commissione era previsto che la direttiva si applicasse comunque a chi frequenti corsi di dottorato.
[2] Nella proposta della Commissione era previsto che la direttiva si applicasse anche a cittadini di paesi terzi che siano familiari di un cittadinio dellÕUnione che abbia esercitato il diritto alla libera circolazione, purcheÕ abbiano ottenuto il diritto di soggiorno permanente nello Stato che li ospita.
[3] Nella proposta della Commissione il riferimento era allo straniero che soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni.
[4] Nella proposta della Commissione era previsto che il soggiorno per dottorato fosse computato integralmente..
[5] Nella proposta della Commissione era previsto che i soggiorni per richiesta dÕasilo o per protezione temporanea fossero computati solo nei casi in cui lo straniero fosse stato successivamente riconosciuto rifugiato. Nella versione attuale, questo caso non eÕ trattato esplicitamente. A rigore, in mancanza di esclusione esplicita, i periodi trascorsi in qualitaÕ di richiedente asilo o di beneficiario di protezione temporanea dovrebbero essere computati integralmente, a condizione che al momento della richiesta del riconoscimento dello status di residente di lungo periodo lo straniero rientri in una delle categorie cui la direttiva si applica.
[6] Nella proposta della Commissione la condizione di durata inferiore a dieci mesi complessivi non era prevista.
[7] Nella proposta della Commissione erano invece ammesse e incluse nel computo assenze (anche superiori a sei mesi consecutivi) dovute a servizio di leva, distacco per lavoro, motivi di studio o ricerca, malattia grave, gravidanza o maternitaÕ, ovvero al soggiorno in altro Stato membro come familiare di residente di lungo periodo che eserciti il diritto di soggiorno in altro Stato membro previsto dalla direttiva stessa o di cittadino dellÕUnione che eserciti il diritto alla libera circolazione.
[8] Nella proposta della Commissione non era prevista questa possibilitaÕ.
[9] Nella proposta della Commissione era previsto che, ove il familiare di un cittadino dellÕUnione si assenti dallo Stato membro per periodi di durata non superiore a tre anni, i periodi di soggiorno nello Stato membro di durata superiore a due anni siano computati utilmente.
[10] Nella proposta della Commissione era previsto lÕesonero dai requisiti relativi a reddito e assicurazione per il rifugiato e per la persona nata nello Stato membro.
[11] Nella proposta della Commissione il riferimento era a un reddito stabile (con stabilitaÕ accertata in base alla regolaritaÕ evidenziata nel periodo precedente la richiesta) non inferiore a quello al di sotto del quale si applica lÕassistenza pubblica (ovvero, in mancanza di una tale soglia, allÕimporto della pensione minima).
[12] Nella proposta della Commissione il riferimento era a unÕassicurazione che copra il rischio di malattia in tutto il territorio dello Stato membro.
[13] La proposta della Commissione non prevedeva questa possibilitaÕ.
[14] Nella proposta della Commissione questa possibilitaÕ non era prevista.
[15] Nella proposta della Commissione era stabilito che i motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato dovessero essere associati al comportamento personale del richiedente e non potessero consistere nella sola esistenza di condanne penali.
[16] Nella proposta della Commissione non era previsto questo elemento di cautela.
[17] La proposta della Commissione faceva riferimento a un documento di identitaÕ, e non prevedeva la possibilitaÕ di produrre copia autenticata.
[18] Nella proposta della Commissione era previsto invece che in caso di necessitaÕ di integrazione della documentazione il computo dei sei mesi fosse interrotto fino a integrazione avvenuta.
[19] La proposta della Commissione non conteneva questa disposizione.
[20] La proposta della Commissione non conteneva queste disposizioni.
[21] La proposta della Commissione prevedeva che il permesso fosse rilasciato gratuitamente o, comunque, a un costo non superiore a quello previsto per il rilascio della carta di identitaÕ ai cittadini.
[22] Nella proposta della Commissione il titolo era Òresidente di lungo periodo Ð CEÓ.
[23] La proposta della Commissione prevedeva una validitaÕ di dieci anni.
[24] La proposta della Commissione prevedeva che il permesso fosse rinnovato Òdi dirittoÓ.
[25] La proposta della Commissione faceva invece riferimento ad unÕassenza di oltre due anni dallo Stato membro, salvo che lo stesso Stato membro escludesse questa possibilitaÕ di revoca o stabilisse deroghe in relazione ad assenze dovute a svolgimento del servizio di leva, distacco per lavoro, motivi di studio o ricerca, malattia grave, gravidanza o maternitaÕ, o ad altri motivi. Era stabilito comunque che lÕassenza dovuta allÕesercizio del diritto di soggiorno in altro Stato membro non comportasse la revoca.
[26] Non eÕ chiaro se, in caso di revoca per assenza, lo Stato membro sia tenuto a riammettere lo straniero nel proprio territorio. La proposta della Commissione prevedeva che in caso di revoca per assenza o per frode e, in caso di revoca per allontanamento, qualora fosse impossibile eseguire il provvedimento adottato, allo straniero fosse rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo.
[27] La proposta della Commissione stabiliva che fosse ammessa lÕimpugnazione giurisdizionale. Inoltre, era stabilito esplicitamente che in caso di diniego lo straniero potesse presentare una nuova domanda quando lÕevoluzione della sua condizione lo giutificasse.
[28] La proposta della Commissione stabiliva che fosse ammessa lÕimpugnazione giurisdizionale.
[29] Il significato di questa parte del ÒconsiderandoÓ non eÕ chiaro. NeÕ lo eÕ quello della parte che segue: per lÕaccesso ad assegni e borse gli Stati membri possono imporre che lo straniero soddisfi le condizioni per il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo.
[30] La proposta della Commissione non conteneva lÕinciso relativo alla legislazione nazionale, neÕ il corrispondente ÒconsiderandoÓ sulla condizione di reciprocitaÕ.
[31] La proposta della Commissione non conteneva lÕinciso relativo alle procedure nazionali.
[32] Nella proposta della Commissione venivano citati ad esempio di misure di assistenza sociale, nella spiegazione degli articoli, assegno sociale, pensione minima, assistenza sanitaria gratuita.
[33] Nella proposta della Commissione il concetto di protezione sociale includeva esplicitamente le prestazioni sociali e lÕassistenza medica. Venivano inoltre citati ad esempio di misure di protezione sociale, nella spiegazione degli articoli, assegni familiari, pensioni di anzianitaÕ, indennitaÕ di disoccupazione.
[34] La proposta della Commissione non conteneva lÕinciso relativo alla legislazione nazionale.
[35] La proposta della Commissione menzionava anche le agevolazioni sociali (es.: pasti sovvenzionati, riduzioni su biglietti).
[36] La proposta della Commissione menzionava invece lÕassistenza alloggiativa.
[37] La proposta della Commissione non conteneva lÕinciso relativo alle disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza.
[38] La proposta della Commissione non conteneva lÕinciso relativo ai limiti posti dalla legislazione nazionale per ragioni di sicurezza, anche se il riferimento era presente nella spiegazione degli articoli.
[39] La proposta della Commissione non conteneva questa disposizione.
[40] La proposta della Commissione non conteneva questa disposizione.
[41] La proposta della Commissione non conteneva questa disposizione.
[42] La proposta della Commissione non conteneva questa disposizione.
[43] La proposta della Commissione non conteneva questa disposizione.
[44] La proposta della Commissione non conteneva questa disposizione.
[45] La proposta della Commissione specificava: per il comportamento personale.
[46] La proposta della Commissione specificava: tale da ledere uno degli interessi fondamentali della societaÕ. Aggiungeva inoltre che il comportamento non puoÕ essere considerato una grave minaccia se lo Stato membro non adotta severe misure repressive per analoghi comportamenti dei cittadini nazionali.
[47] La proposta della Commissione aggiungeva: neÕ per sola esistenza di condanne penali.
[48] La proposta della Commissione stabiliva che lo Stato membro prevedesse il possibile effetto sospensivo del ricorso e che lÕallontanamento non potesse avvenire per direttissima.
[49] La proposta della Commissione stabiliva che in caso di svolgimento di attivitaÕ lavorativa, la qualitaÕ di ÒlavoratoreÓ non venisse meno per interruzione del lavoro per malattia, infortunio o disoccupazione (per straniero avevnte diritto allÕindennitaÕ di disoccupazione, e fino a esaurimento del diritto), iscrizione a un corso di formazione professionale (connesso, salvo che per straniero in condizioni di disoccupazione involontaria, con la precedente attivitaÕ).
[50] La proposta della Commissione non contemplava questa possibilitaÕ.
[51] La proposta della Commissione prevedeva che potesse essere richiesta anche la descrizione dellÕattivitaÕ.
[52] Non eÕ chiaro se anche in questo caso si applica la stessa eccezione prevista per le condizioni di integrazione.
[53] La proposta della Commissione faceva riferimento a un documento di identitaÕ, e non prevedeva la possibilitaÕ di produrre copia autenticata.
[54] Sembra trascurato il riguardo al caso di figli maggiorenni disabili o ascendenti di primo grado a carico del coniuge.
[55] La proposta della Commissione faceva riferimento a un documento di identitaÕ, e non prevedeva la possibilitaÕ di produrre copie autenticate.
[56] La proposta della Commissione imponeva che i motivi alla base del diniego fossero fondati sul comportamento personale dellÕinteressato, e comunque non sulla sola esistenza di condanne penali a suo carico.
[57] La proposta della Commissione faceva riferimento alle malattie indicate dal regolamento sanitario 2/1951 dellÕOMS, per le quali eÕ prescritta la quarantena.
[58] Solo, cioeÕ, sulla base di fondati sospetti.
[59] La proposta della Commissione stabiliva un termine di tre mesi.
[60] La proposta della Commissione non prevedeva questa seconda possibilitaÕ.
[61] La proposta della Commissione prevedeva, per il rilascio, un costo non superiore a quello previsto per il rilascio della carta di identitaÕ ai cittadini
[62] La proposta della Commissione prevedeva che il soggiornante di lungo periodo mantenesse tale status nel primo Stato fino ad acquisto dello status nel secondo Stato. Prevedeva inoltre che i familiari del soggiornante di lungo periodo mantenessero il titolo di soggiorno rilasciato dal primo Stato fino alla naturale scadenza, e che, ove non fossero giaÕ in possesso di un titolo di soggiorno autonomo nel primo Stato, il periodo di soggiorno nel secondo Stato fosse computato ai fini del rilascio di tale titolo autonomo nel primo Stato.
[63] La proposta della Commissione prevedeva che alla comunicazione al primo Stato provvedesse il soggiornante di lungo periodo.
[64] La proposta della Commissione prevedeva che lÕimpugnazione fosse di natura giurisdizionale.
[65] La proposta della Commissione prevedeva invece che lÕequiparazione di trattamento con i soggiornanti di lungo periodo nel secondo Stato non si estendesse al diritto allÕassistenza sociale.
[66] La proposta della Commissione prevedeva, per lÕadozione dei provvedimenti negativi, il limite dei primi cinque anni di soggiorno.
[67] La proposta della Commissione non prevedeva esplicitamente questa possibilitaÕ.
[68] La proposta della Commissione non prevedeva questa eccezione.
[69] La proposta della Commissione non prevedeva lÕobbligo di notifica.
[70] Anche se i familiari si erano ricongiunti con il residente di lungo periodo direttamente nel secondo Stato?
[71] La proposta della Commissione stabiliva, in luogo di questa disposizione piuÕ generale, che lÕobbbligo di riammissione sussistesse anche in caso di avvenuta scadenza del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo Ð CE o del titolo di soggiorno dei familiari.