QUESITO: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO PER CONGRESSI, SEMINARI ECC.
1. Lart. 27 T.U. dellimmigrazione regola gli ingressi per lavoro in casi particolari prevedendo che al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nellambito delle quote, la direzione provinciale del lavoro debba rilasciare autorizzazione al lavoro, al di fuori delle quote, per numerose categorie di lavoratori tra cui :
lettera c) professori
universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico
accademico o unattivit retribuita di ricerca presso universit, istituti di
istituzione e di ricerca operanti in Italia.
Il DPR n. 394 /1999, allart. 40 precisa che : per il personale di
cui allart. 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, lautorizzazione
subordinata alla richiesta delluniversit o dellistituto di istruzione
universitaria che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per
lespletamento delle relative attivit.
Infine il comma 17, art. 40
precisa che lautorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui allart.
27, comma 1, lettera a),b), c) e d), del testo unico, e la dichiarazione di
assenso del CONI, per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p),
richiesta anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo.
Dalla lettura
combinata delle suddette norme deve desumersi che bisogna chiedere
autorizzazione al lavoro sia per incarichi accademici che configurano rapporti
di lavoro subordinato (contratti di ricerca, incarichi per attivit didattica)
sia incarichi anche molto brevi che configurano prestazioni dopera
intellettuale (?) conferenze pagate, seminari brevi, partecipazione a
congressi.
Il primo quesito che si pone allora :
Quale
configurazione deve avere, dal punto di vista del contratto di lavoro che si
pone in essere, la partecipazione retribuita a una conferenza?
Come comportarsi
nel caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, andr
considerata a tutti gli effetti contratto di lavoro autonomo rientrando
nellipotesi del comma 17 regolamento esecutivo?
La maggior parte dei ricercatori, professori ecc. arrivano nel nostro paese su invito
delle universit per conferenze o seminari con visto turistico o con visto per invito.
Il visto turistico
abbastanza facile da ottenere per molti paesi con forte intercambio accademico
( Giappone, USA, Canada) ma non consente attivit lavorativa. ComՏ risaputo
concede per una relativa tranquillit di movimento per tre mesi.
Il visto per invito
pi specifico e consente a persone invitate da organizzazioni pubbliche o
private ma notorie, quali ospiti di eventi o manifestazioni particolari di
carattere politico o scientifico-culturale di avere il visto di ingresso per
lItalia ma con spese di soggiorno interamente a carico dellEnte invitante.
In altri termini si pu delineare il seguente schema
Visto turistico → Impossibilit di lavorare → assenza
autorizzazione al lavoro
Visto per invito → Impossibilit di lavorare → assenza
autorizzazione al lavoro
Visto art.27.1c) → possibilit di lavoro limitata → necessit di autorizzazione al lavoro
Dunque, nelle prime due ipotesi, lunica possibilit per le Universit
(istituti ecc.) di non configurare alcun rapporto di lavoro quella del
rimborso integrale o parziale delle spese sostenute dal ricercatore/professore
invitato o in vacanza. Qualunque compenso sarebbe da considerare come
retribuzione di una prestazione lavorativa (prestazione dopera intellettuale)
e violerebbe lart. 22, comma 12, del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286, come
modificato dalla legge 189/2002.
La terza ipotesi invece risulta eccessivamente onerosa rispetto ai fini perseguiti, cio risulta oneroso per gli enti citati seguire il normale iter autorizzativo presso la direzione provinciale del lavoro, sebbene per ingressi per casi particolari, solo per una conferenza ( retribuita) che pu esaurirsi in paio di ore.
2. Il nuovo regolamento di attuazione non ancora approvato dal Consiglio dei Ministri ma il cui testo gi disponibile pone ulteriori interrogativi. I commi 6 e 17 vengono infatti modificati proprio sullaspetto di cui si discute:
il comma 6 nuova formulazione cos recita Per il personale di cui allart 27 comma 1 lettere b) e c), del testo unico, il nulla osta al lavoro subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato laddove lattuale regolamento parla di generica autorizzazione al lavoro subordinata alla richiesta delluniversit. Il comma 17 nuova formulazione dellart. 40 del Reg. rafforza tale impostazione prevedendo che gli stranieri di cui allart. 27, comma 1, lettere a) b) e d) del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. E stato eliminato il riferimento alla lettera c), appunto professori universitari e ricercatori con incarichi accademici. Si deve dunque desumere che essi non possono svolgere attivit lavorativa autonoma, dunque neppure una prestazione dopera professionale limitata ad una serie di conferenze retribuite?
Se cos fosse si lascerebbe scoperta unimportante area di piccole ma qualificate prestazioni lavorative e non si lascerebbe alle universit (centri di ricerca ecc.) altra possibilit che il rimborso spese a convegnisti invitati o presente sul territorio nazionale con visto turistico.
Massimiliano Vrenna
C.I.C.S ( Centro informazione e consulenza stranieri ) Comune di Pisa