N. 686/04 Reg. Sent.
N. 961/04 Reg. Ric.
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REPUBBLICA
ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Sicilia, Sezione Staccata
di Catania, Sezione Interna II^, composto dai Signori Magistrati:
- Dr. Salvatore Schillaci - Presidente;
- Dr. Pancrazio M. Savasta Primo Referendario;
- Dr. Michelangelo Francavilla Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
sul ricorso n. 961/04 R.G. proposto da F. C. M. elettivamente domiciliata
in Catania, via Asiago n. 23 presso lo studio dellavv. Rosa Emanuela Lo Faro
che la rappresenta e difende nel presente giudizio
- MINISTERO DELLINTERNO, in persona del Ministro p.t.,
- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CATANIA, in persona del Prefetto
p.t.,
- QUESTORE DI CATANIA, in persona del Questore p.t.
tutti elettivamente domiciliati in Catania presso la sede
dellAvvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege li rappresenta e difende
nel presente giudizio
per
lannullamento del decreto prot. n. 3585482 IMM. emesso il 04/12/03 con cui il
Prefetto di Catania ha rigettato listanza di regolarizzazione n. 006838370527
presentata il 02/11/02 in relazione alla lavoratrice F. C. M.;
Visti gli
atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il
Referendario dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per ludienza in
Camera di Consiglio del 26/02/04 fissata per lesame dellistanza cautelare
formulata dalla ricorrente;
Uditi gli
Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto di
potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli
artt. 21 comma 10 e 26 comma 4 L. n. 1034/71 consentendolo loggetto della
causa e reputandosi integro il contraddittorio e completa listruttoria,
Avvisate le
parti presenti alludienza in Camera di Consiglio del 26/02/04 della
possibilit di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma
10 e 26 comma 4 L. n. 1034/71,
Ritenuto, in
FATTO, quanto esposto nellatto introduttivo,
Considerato
in DIRITTO quanto segue:
DIRITTO
Il ricorso
fondato e merita accoglimento.
Nel presente
giudizio F. C. M. impugna il provvedimento emesso il 04/12/03 prot. n. 3585482
con cui il Prefetto di Catania ha nuovamente respinto listanza di
regolarizzazione presentata nellinteresse della ricorrente in quanto la stessa
stata espulsa con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 15
giorni, essendo stata rintracciata in Catania il 20/03/01 nellambito di un
servizio di polizia volto al controllo della prostituzione di cittadine
extracomunitarie, ed, inoltre, perch il datore di lavoro annovera a suo carico
precedenti penali e carichi pendenti ostativi allaccoglimento della domanda ai
sensi dellart. 31 D.P.R. n. 394/99.
La ricorrente
impugna il provvedimento in esame deducendone, con il primo motivo,
lillegittimit per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 D.L. n.
195/02 e 31 D.P.R. n. 394/99 in quanto, alla luce della normativa in esame, i
precedenti penali e carichi pendenti del datore di lavoro non condizionano
laccoglimento dellistanza di regolarizzazione.
La censura
fondata.
Lart. 31
D.P.R. n. 394/99 prevede che la denuncia nei confronti del datore di lavoro in
relazione ai reati previsti dal D. Lgs. n. 286/98 e dagli artt. 380 e 381
c.p.p. pu comportare il diniego, ad opera della Questura, del nulla osta
allingresso dello straniero residente allestero gi beneficiario
dellautorizzazione al lavoro rilasciata ai sensi dellart. 30 D.P.R. n. 394/99
dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro; tale nulla osta
indispensabile allo straniero per ottenere, come previsto dal 4 e 5 comma
dellart. 31, il visto dingresso nel nostro Paese.
La disciplina
ora richiamata riguarda la specifica ipotesi in cui il datore di lavoro intende
promuovere lingresso in Italia, per motivi di lavoro e nellambito dei flussi
annualmente determinati dalle competenti Autorit ai sensi degli artt. 3 e 21 e
ss. D. Lgs. n. 286/98 e 29 D.P.R. n. 394/99, di uno straniero che attualmente
non presente nel territorio nazionale.
Depone in
questo senso il tenore letterale dellart. 21 D. Lgs. n. 286/98 (intitolato
determinazione dei flussi dingresso) che menziona esplicitamente l
ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato; il
successivo art. 22, poi, detta la specifica disciplina finalizzata al
conseguimento del visto dingresso e riguardante lipotesi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia ... intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero.
Analoghe
espressioni si rinvengono negli artt. 29 e seguenti del D.P.R. n. 394/99 ove
sono contenute le disposizioni applicative delle prescrizioni previste dagli
artt. 21 e seguenti del D. Lgs. n. 286/98.
Del resto il
nulla osta previsto dallart. 31 D.P.R. n. 394/99, il cui rifiuto pu essere
opposto dalla Questura in presenza di precedenti penali e carichi pendenti del
datore di lavoro, espressamente finalizzato al conseguimento del visto
necessario per lingresso dello straniero attualmente non presente nel
territorio dello Stato.
Alla luce di
quanto evidenziato emerge che lart. 31 D.P.R. n. 394/99, presupponente
lattuale assenza dello straniero dal territorio dello Stato, non pu ritenersi
applicabile alla diversa ipotesi in cui lo straniero sia gi presente, anche se
clandestinamente, in Italia (in questo senso espressamente T.A.R. Toscana sent.
n. 1908/02) che, invece, costituisce loggetto della disciplina eccezionale
prevista dal D.L. n. 195/02 come convertito dalla L. n. 222/02.
In tal senso
depone il tenore letterale dellart. 1 D.L. n. 195/02 che, pur disciplinando in
maniera specifica e puntuale le condizioni necessarie per laccoglimento
dellistanza di regolarizzazione, non contiene alcun riferimento ai requisiti
soggettivi del datore di lavoro.
N la
disciplina prevista dallart. 31 D.P.R. pu essere estesa, in via analogica,
alla fattispecie oggetto di causa ostandovi, oltre alla diversit di
presupposti, anche linesistenza del requisito della eadem ratio.
Lart. 31
D.P.R. n. 394/99, infatti, ispirato ad un particolare rigore coerente con
lesigenza di controllo dellaccesso degli stranieri nel territorio italiano
per motivi di lavoro subordinato od autonomo nellambito di un regime ordinario
basato sulla determinazione preventiva dei flussi dingresso ai sensi degli
artt. 3 e 21 e seguenti del D. Lgs. n. 286/98.
Il D.L. n.
195/02, invece, presumibilmente anche in ragione delleccezionalit della
disciplina ivi prevista, ispirato ad un particolare favor nei confronti
dello straniero clandestinamente presente in Italia al quale viene consentito
di regolarizzare la sua posizione in presenza di circostanze che ne comprovino
linserimento nel tessuto sociale in riferimento al quale nessuna rilevanza
assumono i precedenti penali ed i carichi pendenti del datore di lavoro.
Per questi
motivi la disciplina prevista dallart. 31 D.P.R. n. 394/99 non pu ritenersi applicabile
alle fattispecie, quali quella oggetto di causa, aventi ad oggetto la
regolarizzazione, ai sensi del D.L. n. 195/02, dello straniero gi
clandestinamente presente in Italia.
Alla luce
delle predette considerazioni il provvedimento impugnato illegittimo nella
parte in cui motiva il diniego dellistanza di legalizzazione in riferimento ai
precedenti e carichi pendenti del datore di lavoro della ricorrente
richiamando, alluopo, lart. 31 D.P.R. n. 394/99.
Con il terzo
motivo viene, poi, dedotta lillegittimit dellatto impugnato in relazione al
vizio di eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e difetto
distruttoria in quanto il Prefetto avrebbe respinto listanza di
legalizzazione esclusivamente sulla base del precedente provvedimento di
espulsione emesso nei confronti della ricorrente e senza considerare, quale
motivo di revoca dellatto, linserimento sociale della predetta comprovato
dallesercizio di regolare attivit lavorativa.
La censura
fondata e merita accoglimento.
Ai
sensi dellart. 1 comma 8 D.L. n. 195/02 le disposizioni ivi contenute ed
aventi ad oggetto la regolarizzazione non si applicano agli extracomunitari
nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per
motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che
sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di
circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale.
Secondo la
norma in esame, pertanto, la precedente espulsione non in s ostativa allaccoglimento
dellistanza di legalizzazione dovendo lautorit decidente valutare, altres,
la sussistenza delle condizioni per la revoca dellatto in presenza di
circostanze obiettive comprovanti linserimento della ricorrente nella comunit
nazionale.
Il
provvedimento impugnato, invece, ha illegittimamente motivato il diniego
dellistanza presentata dalla ricorrente sulla base del precedente
provvedimento di espulsione (senza accompagnamento coatto) omettendo di
considerare, ai fini della revoca, che la sussistenza di un lavoro onesto e
regolarmente retribuito, come tale in grado di permettere alla richiedente di
soddisfare i suoi bisogni primari e non,
concretizza quella circostanza obiettiva dalla quale pu essere
desumibile linserimento sociale dellinteressata ai sensi dellart. 1 D.L. n.
195/02.
Assolutamente
irrilevante, poi, in senso ostativo alla revoca dellespulsione, lattivit
di meretricio (per altro solo dedotta in modo non chiaro nel provvedimento
impugnato) che sarebbe in passato stata esercitata dalla ricorrente.
Infatti, a
parte lassoluta mancanza nel provvedimento impugnato di riferimenti specifici
ai caratteri di tale attivit (non emergendo se la stessa sia stata esercitata
in modo sporadico o continuativo ed in quale contesto), proprio lattuale
svolgimento di un lavoro onesto e regolarmente retribuito costituisce elemento
da cui desumere linsussistenza attuale dei presupposti che, allepoca, hanno
determinato lemissione del provvedimento di espulsione.
Per questi
motivi il ricorso fondato e deve essere accolto con assorbimento, per
esigenze di economia processuale, delle ulteriori censure proposte.
A tale
statuizione consegue lannullamento dellatto impugnato con lobbligo delle
Amministrazioni intimate, quale risarcimento in forma specifica ex art. 7 L. n.
1034/71 (come richiesto dalla ricorrente), di porre in essere tutti gli
adempimenti finalizzati allaccoglimento dellistanza di legalizzazione
presentata da F. C. M..
La
peculiarit e la novit delle questioni giuridiche oggetto di causa giustifica,
ai sensi dellart. 92 c.p.c., lintegrale compensazione delle spese processuali
sostenute dalle parti costituite;
P.Q.M.
il Tribunale
Amministrativo Regionale della Sicilia Sezione Staccata di Catania, Sezione
Interna II^, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21
comma 10 e 26 comma 4 L. n. 1034/71:
1) accoglie
il ricorso e, per leffetto, annulla latto impugnato con lobbligo delle
amministrazioni ed enti intimati, ciascuno per quanto di propria competenza, di
porre in essere gli adempimenti necessari per laccoglimento dellistanza di
regolarizzazione presentata dalla ricorrente;
2) dispone
lintegrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
3) ordina che
la presente sentenza sia eseguita dallAutorit Amministrativa.
Cos deciso
in Catania nella Camera di Consiglio del 26/02/04
LESTENSORE
F.to Michelangelo Francavilla
IL
PRESIDENTE
F.to
Salvatore Schillaci
Depositata nella Segreteria del
TAR di Catania il 17-03-2004