Pubblichiamo la prima ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del nuovo DL241/04, convertito nella Legge 271/04 con la quale il Giudice di Pace di Isernia,rilevata la incostituzionalit del provvedimento,ha rimesso gli atti alla Cortedelle Leggi. **Presidente ANIMI IL GIUDICE DI PACE DI ISERNIA - nel ricorso iscritto al n. 32/04 del r.g. affari amministrativi e non contenziosi dell'anno 2004 proposto da STAN VLASILE VIOREL avverso il decreto cat. A11/2004 n. 136 emesso dal Prefetto di Isernia in data 16.10.2004 e notificato il 16.10.2004, con il quale si decretava l'espulsione del ricorrente dal territorio nazionale con contestuale disposizione di accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 13, n. 2 del d.lgs. n. 286/1998 e successive integrazioni e modifiche, nonche' il provvedimento cat. A11/2004 /Imm. n. 79 emesso in pari data dal Questore di Isernia e notificato il 16.10.2004, con il quale si ordinava ad esso ricorrente di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla data di notifica del provvedimento ai sensi dell'art. 14, n. 5-bis del richiamato d.lgs. n. 286/1998 sotto pena delle comminatorie di legge; - esaminati gli atti, ascoltato il difensore, il ricorrente ed il rappresentante della Prefettura, OSSERVA che anche dopo l'emanazione del d.l. n. 241 del 14.09.2004, in ottemperanzaall'indirizzo del giudice costituzionale espresso con le note sentenze n. 222 e 223del 15.07.2004, sussistono seri dubbi sulla legittimit del procedimento diopposizione al decreto di espulsione amministrativa disposta dal Prefetto nei casiprevisti dall'art. 13, n. 2, lettere a), b) e c) del d.lgs. 286/98, allorquandoviene prevista al comma terzo che il decreto e' immediatamente esecutivo anche sesottoposto a gravame od impugnativa da parte dell'interessato, restando esclusa lapossibilit per il Giudice di Pace di poter adottare interinalmente un provvedimentodi sospensione, cio' anche in relazione al consequenziale ordine del Questore dilasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni a norma dell'art.14, n. 5-bis, dove non sembra prevista - a differenza dei casi di cui ai commi 4, 5e 5-bis del richiamato art. 13 - alcuna forma di convalida. D'altra parte, la procedura camerale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. appare
strutturalmente e funzionalmente inadeguata per assicurare la tutela dei diritti e
degli status personarum: sul piano strutturale perch non garantista, su quello funzionale perch non consente il formarsi del giudicato, ne' sostanziale, ne' processuale. Questo remittente non ignora che in passato la Consulta si pronunciata per la manifesta infondatezza della questione (v. sent. n. 161 del 2000) sul presupposto che la sospensione costituisce una forma di tutela cautelare, anticipatoria dell'esito della decisione, la cui necessita' viene meno quando sia la stessa legge ad imporre che la pronuncia definitiva intervenga entro un breve termine dalla formulazione della domanda. Purtuttavia, il mutato quadro normativo impone un ripensamento della tesi del giudice costituzionale, poich la nuova formulazione dell'art. 13, comma 8 prevede un termine abbastanza lungo sia per la proposizione del ricorso (60 giorni) sia per la sua decisione da parte del Giudice di Pace (20 giorni), da ci l'assenza della contiguit temporale che non sia determinata da impedimento o ritardo del magistrato, e quindi la connaturale necessit di prevedere uno strumento cautelare non altrimenti rinvenibile nell'ordinamento. La previsione dell'immediata esecutivit del decreto prefettizio di espulsione dellostraniero, anche in pendenza di ricorso, e l'assenza di strumenti cautelari digaranzia almeno fino alla data fissata per la Camera di Consiglio non e' affattorispondente agli indirizzi garantistici indicati dal giudice costituzionale perl'effettiva tutela giurisdizionale dell'immigrato, risolvendosi in un mero e penososimulacro difensivo, poiche' lascia il ricorrente soggetto agli ulterioriprovvedimenti dell'autorit amministrativa di polizia, senza che sull'attopresupposto sia avvenuta la verifica giudiziale della sua legittimit, che puavvenire nel termine massimo - ma tutt'altro che breve - di ben ottanta giorni dallasua emissione, ed in assenza di un procedimento di convalida dell'ordine delQuestore di rilasciare il territorio nazionale. P.T.M.Visto l'art. 24 e 134 della Costituzione, nonch l'art. 23 della l. 11.03.1953, n. 87;Ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza, nelsospendere ex lege l'esecutoriet del provvedimento impugnato, solleva la questioned'illegittimit costituzionale degli artt. 13, commi 3 ed 8 del d.lgs. 25.07.1998,n. 286, come modificato dal d.l. 14.09.2004, n. 241, entrambi in riferimentoall'art. 24 della Costituzione, laddove (art. 13, comma 3) e' previstal'esecutoriet immediata del decreto di espulsione prefettizio ancorch sottoposto agravame od impugnativa, e, quanto al secondo (art. 13, comma 8), nella parte in cuinon prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla datafissata per la camera di consiglio. ORDINA la sospensione del procedimento per pregiudizialit costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della Cancelleria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte Costituzionale;ORDINA La notificazione del presente provvedimento - sempre a cura della Cancelleria - allaPresidenza del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa, nonch ai Presidentidella Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Data e letta in Isernia, oggi 28 ottobre 2004IL GIUDICE DI PACEAvv. Massimo Ruscillo