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Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Protezione della persona).
1. La Repubblica garantisce il
diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle
condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione
dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni o gli
accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, nonch nel rispetto della
normativa comunitaria in materia.
Capo II.
ASILO
Art. 2.
(Titolari del diritto di asilo).
1. Il diritto di asilo, nel
territorio dello Stato, garantito:
a) allo straniero o
all'apolide al quale riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di
Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa
esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata
Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo statuto dei
rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la
legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese
del quale cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non
possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del
fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di
genere, di orientamento sessuale, di nazionalit, di appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b) allo straniero o
all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese
del quale rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si
trova nell'effettiva necessit di salvare s o i propri familiari dal
pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla
propria vita o sicurezza o libert personale o gli impedito l'effettivo
esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
2. Salvo che si applichi una
delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo F), della
Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo esteso, su richiesta, al
coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del
rifugiato, nonch alla persona stabilmente convivente con il rifugiato
legalmente separato o non coniugato.
3. Nella presente legge, con il
termine di rifugiato si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato
riconosciuto il diritto di asilo.
Art. 3.
(Commissione territoriali per il
riconoscimento del diritto di asilo).
1. Presso le prefetture-uffici
territoriali del Governo indicati con il regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigere della presente legge, sono istituite le
Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo.
2. Le Commissioni territoriali,
nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un
funzionario della carriera prefettizia e sono composte da un funzionario
della Polizia di Stato, da un rappresentante della regione designato dalla
Conferenza Stato-regioni e da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati, nominato dal delegato in Italia. Per ciascun
componente deve essere previsto un componente supplente. Le Commissioni
territoriali sono rinnovate ogni tre anni e i loro componenti rimangono in carica
sino ai rinnovo.
3. Le Commissioni territoriali
possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione
centrale per il diritto di asilo prevista dall'articolo 4, da un funzionario
del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli
effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi
di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di
particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza
di competenza del Ministero degli affari esteri.
4. In caso di parit, prevale
il voto del Presidente. Su richiesta di uno o pi membri della Commissione
che abbiano espresso opinioni dissenzienti rispetto alla decisione approvata
nella motivazione della medesima si d conto di esse e delle loro
motivazioni.
5. Il presidente e i membri
delle Commissioni territoriali sono collocati in posizione di comando o di
distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata
nell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive
e operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione,
sulla base degli indirizzi elaborati dalla Commissione centrale di cui
all'articolo 4.
Art. 4.
(Commissione centrale per il diritto di asilo).
1. Con il regolamento di cui
all'articolo 3, comma 1, costituita la Commissione centrale per il diritto
di asilo, di seguito denominata Commissione centrale, con compiti di
indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e
aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di raccolta di dati
statistici e poteri decisionali in materia di revoca e cessazione degli
status concessi. La Commissione centrale, che ha sede presso il Ministero dell'interno,
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. La Commissione centrale,
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presieduta
da un prefetto ed composta, oltre che dal presidente, da un dirigente della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli
affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del
Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con
qualifica di primo dirigente, da un esperto qualificato in materia di diritti
civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e da un
rappresentante del delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati. Per ciascun componente deve essere previsto un
componente supplente.
3. La Commissione centrale
rinnovata ogni tre anni e i suoi componenti rimangono in carica sino al
rinnovo della Commissione medesima. La nomina a presidente della Commissione
centrale rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
4. Il presidente e tutti gli
altri membri della Commissione centrale sono collocati in posizione di
comando o distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di
durata nell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche
elettive.
5. Con il regolamento di cui
all'articolo 3, comma 1, sono dettate le disposizioni occorrenti per
disciplinare le modalit di organizzazione della Commissione centrale, anche
con riferimento all'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere
internazionale relativi alle attivit della Commissione medesima, nonch le
indennit di funzione, spettanti ai sensi dei contratti collettivi vigenti,
ai presidenti e ai componenti della stessa.
6. Il personale assegnato per
le esigenze della Commissione centrale messo a disposizione dalla direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che assicura i
compiti di segreteria della Commissione medesima.
7. Entro il mese di febbraio di
ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette ai Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno
una relazione sull'attivit svolta dalla Commissione medesima e dalle
Commissioni territoriali nell'anno precedente, formulando eventuali proposte
nelle materie di competenza. Entro il mese di marzo il Governo trasmette al
Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni, ai fini
dell'espressione, nel termine di un mese dalla sua trasmissione, di un parere
da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 5.
(Presentazione della domanda di asilo).
1. La domanda di asilo
presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello
Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.
2. Non si applicano le
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato testo unico, nel
caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e
il vettore di linea di nazionalit italiana abbia dato immediatamente
segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di
frontiera.
3. La domanda di asilo
presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata
dall'autorit che la riceve. Il richiedente asilo ha diritto di ricevere ogni
assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e
per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed
esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze
da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il
diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di
ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui
comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facolt di
cui pu disporre nonch di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua
fiducia. La domanda formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a
conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a
conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I
rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera
di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi
fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la
tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla
base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche
interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le
donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza
adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le
stesse devono essere informate di tale facolt. Il richiedente asilo ha diritto
di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata,
copia della domanda di asilo vistata dall'autorit che l'ha ricevuta ovvero
copia del verbale.
4. Quando la domanda di asilo
presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di
frontiera che riceve la domanda la trasmette immediatamente al questore
territorialmente competente e, con l'allegata documentazione, alla
Commissione territoriale competente. Il questore, entro il termine di
quarantotto ore dalla ricezione della domanda, autorizza lo straniero
all'ingresso nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un
domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui
alla presente legge nel territorio dello Stato e, previo ritiro del
passaporto o di altro documento di riconoscimento o di viaggio di cui in
possesso lo straniero, rilascia un permesso di soggiorno per richiesta di
asilo, valido fino alla definizione del procedimento e una copia autenticata
del passaporto o documento trattenuto.
5. L'autorit di pubblica
sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della
veridicit delle informazioni fornite dal richiedente asilo.
6. Nei casi in cui presentino
contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un
unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali,
salvo che per i figli minorenni, di cui fatta menzione nelle domande dei
genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo rilasciato a
ciascun componente del nucleo familiare di cui all'articolo 2.
Art. 6.
(Minori non accompagnati richiedenti asilo).
1. Sono considerati minori non
accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi
in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado, di et non
inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente
attribuita la potest tutoria.
2. Qualora la domanda di asilo
sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorit che la riceve
sospende il procedimento e d immediatamente comunicazione della domanda al
tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione
dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con
la competente questura per la riattivazione del procedimento.
3. I procedimenti relativi ai
minori non accompagnati hanno priorit sugli altri.
4. Non ammesso il
ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilo sino
all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.
Art. 7.
(Esame della domanda di asilo).
1. La Commissione territoriale,
ricevuta la domanda di asilo, accerta preliminarmente se l'Italia sia lo
Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni
internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia
ammissibile ai sensi del comma 3 e, in caso affermativo, se la domanda sia
non manifestamente infondata ai sensi del comma 4.
2. Nel caso in cui la
Commissione territoriale consideri che vi siano elementi validi per ritenere
che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la
domanda viene trasmessa all'Unit Dublino del Ministero dell'interno. In tale
caso il questore competente rilascia, previo ritiro del permesso di soggiorno
per richiesta di asilo rilasciato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, un
permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai
sensi della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame
di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunit
europee, fatta a Dublino il 15 giugno 1990, resa esecutiva con la legge 23
dicembre 1992,
n. 523. Per quanto riguarda la reperibilit del richiedente, si applicano i
commi 4 e 5 dell'articolo 5.
3. La domanda dichiarata
inammissibile qualora il richiedente:
a) sia stato gi
riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;
b) provenga da uno
Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione
di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda
di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo
necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla
frontiera italiana;
c) sia stato
condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o
contro l'umanit o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune
sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2,
del codice di procedura penale, e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice
penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai princpi
delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F), della
Convenzione di Ginevra;
d) risulti
perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale
istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;
e) sia stato
condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per
uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o
risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso
richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge
3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure
di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni;
f) risulti
pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento
della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosit per la sicurezza
dello Stato del richiedente asilo e la gravit delle persecuzioni nelle quali
potrebbe incorrere in caso di respingimento.
4. La domanda dichiarata
manifestamente infondata quando risulti che:
a) i motivi della
domanda non rientrano fra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo,
ai sensi della presente legge;
b) la domanda
chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo,
successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio
nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.
5. La domanda comunque
ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel caso in cui per il
richiedente asilo sussista l'impossibilit di essere riammesso nello Stato di
provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita, o per la libert
personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti
ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere
esposto ad analoghe situazioni di pericolo.
6. I provvedimenti che
dichiarano l'inammissibilit o la manifesta infondatezza della domanda o con
cui si decide di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono
adottati con atto scritto e motivato della Commissione territoriale e consegnato
entro ventiquattro ore all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua
a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o
arabo.
7. In caso di dichiarazione di
inammissibilit o di manifesta infondatezza della domanda, il questore
provvede all'esecuzione dell'espulsione, disposta dal prefetto, del
richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel
territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora
dall'atto scritto e motivato di cui al comma 5 risulti verificata almeno una
delle seguenti condizioni:
a) risulti da precedenti accertamenti la falsit
della identit e della cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di
asilo;
b) il richiedente abbia presentato la domanda di
asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di permanenza
temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14 del testo unico;
c) il richiedente asilo presti espressamente il
suo consenso.
8. Il regolamento di cui
all'articolo 3 comma 1, definisce le modalit di comunicazione ai
richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata
prestazione dello stesso. Negli altri casi di cui al comma 8 il questore
dispone il trattenimento presso la pi vicina sezione speciale disponibile
dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 9,
chiedendo entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al giudice del
tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento di
convalida anche la legittimit ed il merito della decisione negativa della
Commissione territoriale. In quanto applicabili, si osservano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione giuridica dello straniero. In caso di convalida del
provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero
alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le
condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello
straniero. Avverso il provvedimento di convalida ammesso ricorso per
Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come
nei casi di esito positivo dell'esame di ammissibilit e non manifesta
infondatezza della domanda.
9. Sono istituite, presso i
centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14, comma
1, del testo unico, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro
familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione
della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalit per
la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
10. In caso di esito positivo
dell'esame di ammissibilit e non manifesta infondatezza della domanda la
Commissione territoriale procede all'audizione del richiedente asilo entro i
successivi trenta giorni. L'audizione costituisce condizione necessaria per
la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo,
salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato
motivo alla data fissata per l'audizione.
11. Chi esercita la potest dei
genitori o la potest tutoria deve essere presente in ogni fase del
procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare
personalmente il minore richiedente.
12. In casi particolari,
compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della
domanda di aver subto violenza, la Commissione territoriale pu disporre la
designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un
pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo
psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso
personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione pu essere sospesa
o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni
emotive e psicologiche del richiedente.
13. Il richiedente ha il
diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove
occorra, la Commissione territoriale nomina un interprete. Durante
l'audizione il richiedente asilo pu farsi assistere da una persona di sua
fiducia.
14. L'audizione ha per oggetto
i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita
dalla Commissione territoriale o prodotta dall'interessato anche durante
l'audizione e deve avvenire in luogo non aperto al pubblico. L'audizione
avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione territoriale
nonch, ove presente, della persona che assiste lo straniero.
15. Al termine dell'audizione,
la Commissione territoriale rilascia allo straniero copia autenticata del
verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui eventualmente
prodotta.
Art. 8.
(Decisione sulla domanda di asilo).
1. Al termine dell'istruttoria
la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce il
diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla
presente legge;
b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo
non possegga i requisiti previsti dalla legge;
c) adotta il provvedimento di temporanea
impossibilit al rimpatrio di cui all'articolo 9.
2. La Commissione territoriale
decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la
Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi
acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione
sono indicati le modalit e i termini per la sua impugnazione.
3. La Commissione territoriale
si pronuncia sulla domanda entro un mese dalla audizione, con decisione da
notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che
la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.
4. Alla decisione deve essere
allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del
dispositivo nonch della indicazione del termine e dell'autorit cui
possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale
ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.
5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di
lasciare il territorio nazionale entro un mese dalla sua notificazione, salvo
che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri
motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A tal fine la
decisione comunicata alla competente questura che provvede alla notifica
del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il
prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma,
dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.
6. Il Ministero dell'interno,
in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati, la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie
specializzate di comprovata affidabilit, predispone programmi di rientro in
patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di
asilo.
7. Qualora la Commissione
territoriale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei
mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere
regolare attivit lavorativa fino alla conclusione della procedura di
riconoscimento.
Art. 9.
(Decisione di impossibilit temporanea al rimpatrio).
1. La Commissione territoriale,
qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento
del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi
comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunit del
rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi
e fondati motivi di carattere umanitario, pu decidere che sussiste
l'impossibilit temporanea al rimpatrio.
2. Il provvedimento di
impossibilit temporanea al rimpatrio d titolo ad una autorizzazione al
soggiorno per il medesimo motivo, della durata di due anni, esteso al lavoro
e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione
centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilit al rimpatrio
con riferimento al caso concreto. Decorsi quattro anni dal rilascio del permesso
di soggiorno di cui al presente comma, il titolare pu ottenere il rilascio
della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 16
per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e
delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 17.
3. Qualora in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravit,
verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state
adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di
dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza
individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di
asilo. A tale fine si procede all'esame della domanda presentata dagli
interessati alla questura competente per territorio con le modalit previste
dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento
pu essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il
provvedimento di impossibilit temporanea ai rimpatrio previsto dal comma 2.
Art. 10.
(Ricorsi).
1. Contro la decisione della
Commissione territoriale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo
pu essere presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal
richiedente. Il ricorso presentato nel termine di un mese dalla
comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato e
ai suoi familiari di cui all'articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di
soggiorno per richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di validit
di detto permesso per richiesta di asilo, salvo diniego per motivi di ordine
pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni
internazionali.
2. Per lo svolgimento dei procedimenti
previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme
previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di
procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del
ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve
essere altres notificato alla Commissione territoriale, la quale ha
l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di
tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e pu, per il
tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno
dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.
3. La sentenza del tribunale
che rigetta il ricorso del richiedente asilo comunicata alla questura
competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del
permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello
Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio
e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
4. In caso di mancato rispetto
dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto
dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.
5. L'eventuale appello deve
essere proposto, a pena di decadenza, entro un mese dalla consegna della
sentenza ai sensi del comma 3. L'appello non sospende l'esecuzione della
decisione della Commissione territoriale e dei provvedimenti di cui ai commi 3
e 4. La sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione
territoriale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 pu essere chiesta dal
richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello,
con istanza motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia sull'istanza
di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.
6. La sentenza che accoglie il
ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate
nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a
tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione territoriale.
7. Tutti gli atti concernenti i
procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da
ogni imposta o tributo.
Art. 11.
(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di
viaggio).
1. La Commissione territoriale
rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito
certificato, con le modalit stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3,
comma 1. Il certificato consegnato all'interessato, per il tramite della
questura, in allegato alla copia della decisione.
2. Lo straniero cui sia stato
riconosciuto il diritto di asilo pu richiedere al questore della provincia
in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validit di cinque
anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di
asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla
Commissione territoriale.
3. Al rifugiato il questore
rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento
del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validit, un
documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla
scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validit
del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di
cui all'articolo 3, comma 1, in conformit alle convenzioni internazionali a
cui l'Italia aderisce.
4. Il riconoscimento del
diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un
certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di
soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo
che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.
Art. 12.
(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio).
1. L'interessato, sei mesi
prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla
Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza,
una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo, con
le modalit previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Qualora
la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del
diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno
di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.
Art. 13.
(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno).
1. Nei procedimenti di verifica
ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per il
riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.
2. La Commissione centrale,
qualora accerti che non sussistono pi le condizioni che hanno determinato il
riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni
previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione
del diritto di asilo e ne d immediata comunicazione alla competente
questura, che notifica la decisione all'interessato.
3. Il permesso di soggiorno per
asilo immediatamente revocato dal questore competente nel caso di
espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia
espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno altres revocato, con
decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l'interessato ha
ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione
del diritto di asilo.
4. A seguito dell'accertamento
in ordine alla estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo
permesso di soggiorno, lo straniero pu richiedere di continuare a
soggiornare nel territorio nazionale, purch ne sussistano i presupposti in
base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di
stranieri in Italia. In tal caso il questore rilascia all'interessato il
corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.
5. Contro la decisione che
accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto
di asilo ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha
eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro un mese dalla
notifica della decisione negativa.
6. Per i ricorsi
giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate
dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso, ai sensi del predetto
articolo 10, consente al ricorrente lo svolgimento di attivit lavorativa o
di studio.
7. Qualora lo straniero
presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di
asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessit di espressa
pronuncia della Commissione centrale.
8. Il Ministero dell'interno,
in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, pu predisporre
programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano pi titolari del
diritto di asilo.
Capo III.
MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE
Art. 14.
(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).
1. Gli enti locali che prestano
servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei
rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione
umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente
asilo privo di mezzi di sussistenza.
2. Il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei
limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, al sostegno
finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non
superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa
territoriale.
3. In fase di prima attuazione,
il decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le
linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo,
i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalit
per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei
limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 15, la
continuit degli interventi e dei servizi gi in atto, come previsti dal
Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei
limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 15, le
modalit e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima
assistenza in favore del richiedente asilo e che non accolto nell'ambito
dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e
ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e
dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva,
sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un
servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di
cui al comma 1. Il servizio centrale affidato, con apposita convenzione,
all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui
al comma 4 provvede a:
a) monitorare la
presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli
stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca
dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti
asilo e dei rifugiati;
c) favorire la
diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire
assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi
di cui al comma 1;
e) promuovere e
attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di
rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o
altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di
gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 1-septies (4/i).
7. Agli stranieri titolari di
permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente
tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale,
con oneri a carico del Ministero dell'interno.
Art. 15.
(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo).
1. Ai fini del finanziamento
delle attivit e degli interventi di cui all'articolo 14 presso il Ministero
dell'interno, istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, la cui dotazione costituita da:
a) le risorse
iscritte nell'unit previsionale di base 4.1.2.5 Immigrati, profughi e
rifugiati - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno 2003, gi destinate agli interventi di cui
all'articolo 14 e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati;
c) i contributi e le donazioni eventualmente
disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri
organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1,
lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e
delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 16.
(Diritti del titolare del diritto di asilo).
1. Il titolare del diritto di
asilo e lo straniero al quale riconosciuta la protezione umanitaria hanno
diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento
familiare nei medesimi casi e modi in cui consentito il ricongiungimento
del cittadino italiano con familiari stranieri.
2. Lo Stato italiano promuove e
favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio
nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e
dall'articolo 17.
3. Il rifugiato ha accesso agli
studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle
medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento
di cui all'articolo 17, comma 1, le modalit di accertamento dei titoli di
studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonch la
durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il
conseguimento dei titoli di studio italiani.
4. Il rifugiato ha diritto di
godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia
di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda
l'iscrizione ad albi professionali, e pu avere accesso al pubblico impiego
nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
5. Il rifugiato gode del
medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di
previdenza e di assistenza sociale nonch di assistenza sanitaria.
6. Le disposizioni e le misure
previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che
hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo
vincolo familiare.
Capo IV.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. Il decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, e successive modificazioni, il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, il regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, ed ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma
1.
2. I procedimenti
amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di
entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme
vigenti anteriormente a tale data sempre che si tratti di norme pi
favorevoli al richiedente.
3. Il decreto del Ministro
dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e
le modalit per l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza
provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti
asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di
tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo
e ogni domanda di asilo inoltrata alla Commissione centrale dalle
competenti questure secondo la medesima procedura prevista prima della data
di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento
dello status di
rifugiato.
|
ART. 1.
Al comma 1, sostituire le parole:
e in armonia con le
convenzioni o gli con le seguenti: nel rispetto delle convenzioni e degli.
1. 1.Anedda, Landi
di Chiavenna.
ART. 2.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o non voglia.
2. 7.Luciano Dussin,
Fontanini.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o i propri familiari.
2. 5.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o gli impedito l'effettivo esercizio
delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
2. 8.Luciano Dussin,
Fontanini.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: o gli impedito l'effettivo esercizio
delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana con le
seguenti: in
conseguenza di gravi limitazioni delle libert democratiche garantite dalla
Costituzione italiana.
2. 11.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: democratiche con la seguente: fondamentali.
2. 1.Anedda, Landi
di Chiavenna.
Dopo il comma 1, aggiungere
il seguente:
1-bis. Le azioni
persecutorie temute dallo straniero o apolide richiedente il diritto di
asilo, nel paese del quale cittadino o, se apolide, nel quale aveva
residenza abituale devono essere intenzionali, continue e sistematiche e
devono essere sufficientemente gravi da rendere impossibile il rimpatrio nel
paese di origine.
2. 3.Bertolini,
Paoletti.
Sopprimere il comma 2.
2. 6.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 2 sostituire le
parole: al figlio
minore non coniugato con le seguenti: ai figli minori non coniugati.
2. 4.Bertolini,
Paoletti.
Al comma 2, sopprimere le
parole: nonch alla
persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non
coniugato.
* 2. 2.Anedda, Landi
di Chiavenna.
Al comma 2, sopprimere le
parole: nonch alla
persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non
coniugato.
* 2. 9.Luciano
Dussin, Fontanini.
Sopprimere il comma 3.
2. 10.Luciano
Dussin, Fontanini.
ART. 3.
Al comma 1, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Con il medesimo regolamento, sono istituite le aree funzionali di
supporto alle Commissioni territoriali ed individuate le risorse umane,
finanziarie e strumentali occorrenti.
3. 1.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 2, sopprimere le
parole: e da un
rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,
nominato dal delegato in Italia.
3. 4.Luciano Dussin,
Fontanini.
Dopo il comma 2, aggiungere
il seguente:
2-bis. Il Ministro
dell'interno, con proprio decreto, pu disporre, anche temporaneamente,
l'istituzione di nuove Commissioni territoriali ovvero la soppressione di
quelle esistenti o l'istituzione di una o pi Commissioni territoriali
straordinarie, da affiancare temporaneamente ad una Commissione territoriale,
scegliendone i componenti tra i membri effettivi o supplenti delle
Commissioni territoriali. Il presidente della Commissione territoriale che
viene affiancata assegna le domande di asilo alle eventuali Commissioni territoriali
straordinarie istituite.
3. 2.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 4, premettere il
seguente periodo: La
Commissione territoriale validamente costituita con la maggioranza dei
componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. 3.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 5, sostituire le
parole: Il presidente e
con le seguenti: Salvo
che si tratti di personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno,
Conseguentemente,
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i componenti delle Commissioni territoriali
appartenenti ai ruoli del Ministero dell'interno la nomina equivale a
conferimento di incarico speciale secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
3. 5.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
ART. 4.
Dopo il comma 1, aggiungere
il seguente:
1-bis. La
Commissione centrale, su ricorso dell'interessato, del prefetto o questore
territorialmente competente, l'organo di appello sulle decisioni delle
Commissioni territoriali.
4. 1.Anedda, Landi
di Chiavenna.
Al comma 2, dopo le parole: con qualifica di primo dirigente aggiungere
le seguenti: da un
funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento
delle libert civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno.
4. 2.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 4, sostituire le
parole: Il presidente e
tutti gli altri membri, con le seguenti: Salvo che si tratti di personale appartenente ai
ruoli del Ministero dell'interno, i membri.
Conseguentemente,
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i componenti della Commissione centrale
appartenenti ai ruoli del Ministero dell'interno la nomina equivale a
conferimento di incarico speciale secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
4. 7.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 5, dopo le parole: articolo 3, comma 1, inserire le
seguenti: possono
essere istituite, nel rispetto della composizione stabilita dal comma 2, fino
ad un massimo di tre sezioni della Commissione centrale prevedendo le
competenze di ogni sezione. Con il medesimo regolamento...
4. 3.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 5, dopo le parole: Commissione centrale aggiungere le
seguenti e delle
Commissioni territoriali di cui all'articolo 3.
Conseguentemente al medesimo
comma 5, sostituire la parola: medesima con la seguente centrale e le parole della stessa con le seguenti: delle stesse.
4. 5.Il relatore.
Sostituire il comma 6 con il
seguente:
6. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, istituito l'ufficio
di supporto della Commissione centrale ed individuate le risorse umane,
finanziarie e strumentali occorrenti.
4. 4.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 6, sostituire le
parole: Direzione
generale dei servizi civili con le seguenti: Dipartimento per le libert civili e
l'immigrazione.
4. 6.Il relatore.
ART. 5.
Al comma 1, sopprimere le
parole: ovvero alla
questura del luogo di dimora.
5. 11.Luciano
Dussin, Fontanini.
Al comma 1, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Nel caso di presentazione della domanda di asilo al posto di frontiera,
il dirigente dell'Ufficio di frontiera dispone l'invio del richiedente presso
la questura competente per la verbalizzazione della domanda e per l'adozione
dei conseguenti provvedimenti.
Conseguentemente, sopprimere
i commi 4 e 5.
5. 4.Landi di Chiavenna, Bertolini.
Sopprimere il comma 2.
5. 12.Luciano Dussin, Fontanini.
Al comma 2, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: In caso di inosservanza dell'obbligo di segnalazione della presenza dello
straniero a bordo alla polizia di frontiera il vettore aereo, marittimo o
terrestre soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro
1.000 a euro 5.000 per ciascuno degli stranieri trasportati.
5. 3.Bertolini, Paoletti.
Al comma 3, sopprimere il
primo periodo.
5. 5.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 3, secondo periodo,
sopprimere le parole: presentazione
della domanda e per la e, al terzo periodo, sostituire le parole. La domanda formulata con le
seguenti: Il modulario
compilato; al quarto periodo, aggiungere le parole: e presso la Commissione territoriale per
la fase di formalizzazione della domanda; al sesto periodo sostituire le
parole: nella
verbalizzazione della domanda con le seguenti: nella compilazione del modulario.
5. 20.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 3, secondo periodo,
dopo le parole: ha
diritto di ricevere aggiungere le seguenti: ove possibile.
5. 13.Luciano Dussin,
Fontanini.
Al comma 3, secondo periodo,
dopo le parole: in
condizioni di scrivere nella propria lingua aggiungere le seguenti: escluse le forme dialettali.
5. 1.Anedda, Landi di
Chiavenna.
Al comma 3, secondo periodo,
dopo le parole: in
lingua a lui comprensibile inserire le seguenti: o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo
o arabo.
5. 8.Il Relatore.
Al comma 3, secondo periodo,
sopprimere le parole: nonch
di richiedere un avvocato di sua fiducia.
5. 14.Luciano
Dussin, Fontanini.
Al comma 3, terzo periodo,
sostituire le parole: di
maggiore uso in ambito internazionale con le seguenti: indicate nel precedente periodo.
5. 9.Il Relatore.
Al comma 3, sopprimere il
quarto comma.
5. 22.Anedda, Landi di
Chiavenna.
Al comma 3, sopprimere il
quinto periodo.
5. 15.Luciano Dussin,
Fontanini.
Al comma 3, sopprimere
l'ultimo periodo.
5. 21.Landi di Chiavenna, Bertolini.
Al comma 3, ultimo periodo,
dopo le parole: Il
richiedente asilo ha diritto di ottenere sopprimere la seguente: immediatamente.
5. 23.Anedda, Landi di
Chiavenna.
Al comma 4, sostituire il
secondo periodo con il seguente:
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come
modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. 16.Luciano Dussin,
Fontanini.
Al comma 4, secondo periodo,
sostituire le parole da: autorizza lo straniero fino alla fine del comma, con le seguenti: emette il provvedimento di
trattenimento del richiedente asilo presso il pi vicino centro di
identificazione fino alla conclusione dell'iter di esame della domanda.
5. 2.Anedda, Landi di
Chiavenna.
Al comma 4, secondo periodo,
sostituire le parole:
alla definizione del procedimento con le seguenti: al trentesimo giorno successivo alla
notifica della decisione sulla domanda di asilo.
5.10.Il Relatore.
Dopo il comma 4, inserire il
seguente:
4-bis. Al di fuori
dei casi indicati dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dalla Legge 30 luglio
2002, n. 189.
5. 17.Luciano Dussin,
Fontanini.
Al comma 5, sopprimere le
parole: ove necessario.
5. 18.Luciano Dussin,
Fontanini.
Dopo il comma 5 aggiungere i
seguenti:
5-bis. Nel concedere il
permesso di soggiorno per richiesta di asilo l'autorit di pubblica
sicurezza, anche in sostituzione della misura di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo n. 286 del 1998, pu fissare delle prescrizioni al fine
di agevolare la vigilanza presso il domicilio stabilito e verificare il
rispetto degli obblighi assunti.
5-ter. Il permesso
di soggiorno per richiesta di asilo non concesso qualora la richiesta sia
stata rigettata in precedenza dallo Stato italiano o da altro Stato
dell'Unione europea.
5. 7.Sinisi.
Al comma 6, primo periodo,
sostituire le parole:
distinti verbali con le seguenti: distinti modulari.
5. 6.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 6, sopprimere il
secondo periodo.
5. 19.Luciano Dussin,
Fontanini.
ART. 6.
Al comma 1 sostituire le
parole da: i minori di
anni diciotto fino alla fine del comma con le seguenti: i cittadini di Paesi non appartenenti
all'Unione europea o gli apolidi di et inferiore ai diciotto anni che
entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona
adulta, finch non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi
responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati una volta entrati
nel territorio nazionale.
6. 2.Il Relatore.
Al comma 1, sopprimere le
parole: o di un affine.
6. 3.Luciano Dussin,
Fontanini.
Al comma 1, sostituire le
parole: entro il quarto
grado con le seguenti: entro il secondo grado.
6. 4.Luciano Dussin,
Fontanini.
Al comma 2, sopprimere le
parole: sospende il
procedimento e.
Conseguentemente sopprimere
il secondo periodo.
6. 5.Luciano Dussin,
Fontanini.
Al comma 4, sostituire le
parole: del minore
con le seguenti: al
minore.
6. 1.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
ART. 7.
Al comma 1, premettere le
seguenti parole: Salvo
quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 2 e sopprimere le parole da: e, in tal caso fino alla fine del
comma.
7. 8.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 1 dopo le parole: la Repubblica aderisce inserire le
seguenti: e della
normativa comunitaria.
7. 11.Il Relatore.
Al comma 2, dopo le parole: Unit Dublino aggiungere le
seguenti: del
Dipartimento per le libert civili e l'immigrazione e sopprimere le parole
da: in tal caso il
questore fino alla fine dell'articolo.
7. 9.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 2, primo periodo,
sostituire le parole:
all'Unit Dublino con le seguenti: al competente ufficio.
7. 10.Sinisi.
Al comma 2, dopo il primo
periodo aggiungere il seguente: In attesa della determinazione dello Stato competente, il richiedente
asilo trattenuto presso il pi vicino centro di identificazione.
7. 1.Anedda, Landi di
Chiavenna.
Al comma 2, secondo periodo,
sopprimere le parole: previo
ritiro del permesso di soggiorno per richiesta di asilo rilasciato ai sensi
dell'articolo 5, comma 4.
7. 19.Luciano Dussin,
Fontanini.
Al comma 2, secondo periodo,
dopo le parole: permesso
di soggiorno aggiungere la seguente: temporaneo.
7. 20.Luciano
Dussin, Fontanini.
Al comma 2, secondo periodo,
dopo le parole: ai
sensi inserire le seguenti: del Regolamento del Consiglio n. 343/2003, del 18 febbraio 2003, che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo, e.
7. 12.Il Relatore.
Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: di secondo grado, con le seguenti: di primo grado.
7. 21.Luciano Dussin,
Fontanini.
Al comma 3, lettera f), secondo periodo, sostituire le
parole da: devono fino
alla fine della lettera, con le seguenti: deve essere ponderata l'attuale pericolosit per
la sicurezza dello Stato del richiedente asilo.
7. 22.Luciano Dussin,
Fontanini.
Al comma 4, lettera b) sopprimere la parola: chiaramente.
7. 2.Anedda, Landi di
Chiavenna.
Al comma 5, sopprimere la
parola: comunque.
7. 23.Luciano Dussin,
Fontanini.
Al comma 5, dopo le parole: nel caso in cui per il richiedente asilo
sussista inserire le seguenti: la motivata.
7. 3.Anedda, Landi di
Chiavenna.
Al comma 6, dopo le parole: della Commissione territoriale inserire
le seguenti: entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda.
7. 13.Il relatore.
Al comma 6, sostituire la
parola: consegnato con
la seguente: notificato.
7. 14.Il relatore.
Dopo il comma 6, aggiungere
il seguente:
6-bis. Tali
provvedimenti sono impugnabili con atto scritto da consegnare entro 24 ore
alla Commissione territoriale. Competente per la decisione sull'impugnazione
la Commissione centrale che decide entro 3 giorni dal ricevimento
dell'atto. L'impugnazione non sospende l'efficacia del provvedimento
impugnato.
7. 4.Anedda, Landi di
Chiavenna.
Al comma 7, sostituire le
parole da: provvede fino
alla fine del comma 1 con le seguenti: richiede l'accompagnamento coatto alla frontiera
del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel
territorio nazionale.
7. 5.Anedda, Landi di
Chiavenna.
Al comma 7, sopprimere le
parole da: ove questi fino
alla fine del comma.
7. 24.Luciano Dussin,
Fontanini.
Al comma 7 sostituire le
parole comma 5 con
le seguenti comma 6.
7. 15.Il relatore.
Al comma 7, lettera b) dopo le parole dell'articolo 14 inserire le
seguenti: , comma 1,.
7. 16.Il relatore.
Dopo il comma 7, aggiungere
il seguente:
7-bis. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
7. 25.Luciano Dussin,
Fontanini.
Sopprimere il comma 8.
7. 26.Luciano Dussin,
Fontanini.
Al comma 8, primo periodo,
sopprimere la parola: ,
cinese.
7. 17.Il relatore.
Al comma 8 sopprimere dal
secondo periodo fino alla fine del comma.
Conseguentemente sopprimere
il com- ma 9.
7. 18.Il relatore.
Al comma 8 sopprimere dal
secondo periodo fino alla fine del comma.
7. 6.Anedda, Landi di
Chiavenna.
Sopprimere il comma 9.
7. 27.Luciano Dussin,
Fontanini.
Al comma 10, sostituire le
parole: 30 giorni con
le seguenti: 10 giorni.
7. 7.Anedda, Landi di Chiavenna.
Sopprimere il comma 13.
7. 28.Luciano Dussin,
Fontanini.
Dopo l'articolo 7,
aggiungere i seguenti:
Art. 7-bis.
(Procedure di esame delle domande di asilo).
1. La Commissione territoriale
competente all'esame della domanda di asilo secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, definisce la domanda di asilo
secondo le seguenti procedure:
a) una procedura
semplificata per i richiedenti asilo trattenuti ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2;
b) una procedura
ordinaria per i richiedenti asilo non trattenuti.
2. La procedura semplificata si
svolge secondo le seguenti modalit:
a) ricevuta e
formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del modulario con la
conseguente documentazione, la commissione territoriale procede all'audizione
del richiedente entro 15 giorni. La decisione adottata entro i successivi
tre giorni;
b) lo Stato italiano
competente all'esame delle domande di asilo ai sensi della normativa
comunitaria;
c) l'allontanamento
non autorizzato dal centro di identificazione ovvero dal centro di permanenza
temporanea e assistenza equivale a rinuncia alla domanda di asilo;
d) allo scadere del
periodo complessivo previsto dalla lettera a) qualora non sia intervenuta la decisione al
richiedente asilo concesso un permesso di soggiorno temporaneo valido fino
al termine della procedura ordinaria di cui al comma 3.
3. La procedura ordinaria si
svolge secondo le seguenti modalit:
a) ricevuta e
formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del modulario con la
conseguente documentazione nonch la dichiarazione di competenza all'esame
della domanda di asilo dello Stato italiano da parte dell'Unit Dublino del
Dipartimento per le libert civili e per l'immigrazione del Ministero
dell'interno, la commissione territoriale procede, entro trenta giorni alla
convocazione del richiedente asilo per l'audizione. La decisione adottata
entro i successivi tre giorni;
b) in caso di
mancata presentazione all'audizione del richiedente asilo, senza giustificato
motivo, la Commissione territoriale decide sulla domanda, sulla base della
documentazione in suo possesso.
Art. 7-ter.
(Garanzie procedurali)
1. L'audizione del richiedente
asilo costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento
di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o
non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.
2. Chi esercita la potest dei genitori o la potest tutoria deve essere
presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo
cui debba partecipare, personalmente, il minore richiedente.
3. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano
dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione
territoriale pu disporre la designazione di personale specializzato per lo
svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza
sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza
dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione pu
essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari
condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
4. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una
lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione territoriale nomina un
interprete. Durantel'audizione il richiedente asilo pu farsi assistere da
una persona di sua fiducia.
5. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero,
la documentazione acquisita dalla Commissione territoriale o prodotta
dall'interessato anche durante l'audizione e deve avvenire in luogo non
aperto al pubblico, attraverso domande dirette dei membri della Commissione
territoriale.
6. Al termine dell'audizione, la Commissione territoriale rilascia allo
straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima.
7. 01.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
ART. 8.
Al comma 1, lettera b) dopo le parole: presente legge aggiungere le
seguenti: ovvero
ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis.
Conseguentemente, dopo il
comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La domanda di
asilo anche rigettata qualora il richiedente:
a) sia stato gi
riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;
b) provenga da uno
Stato non aderente all'Unione Europea, diverso da quello di appartenenza, che
abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente
abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno,
non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il
territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;
c) sia cittadino di
uno Stato che considerato di origine sicura in base alle convenzioni
internazionali cui l'Italia aderisce ovvero alla normativa comunitaria e
dall'esame della domanda non risultino elementi che comportino, comunque, il
riconoscimento del diritto di asilo ovvero l'adozione del provvedimento di
temporanea impossibilit al rimpatrio;
d) sia stato
condannato con sentenza, anche non definitiva, per un crimine contro la pace
o contro l'umanit o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto
comune, sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705,
comma 2, del codice di procedura penale, e dal terzo comma dell'articolo 8
del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai
principi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo f), della Convenzione di Ginevra;
e) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera d) da un
tribunale internazionale, istituito in applicazione di accordi internazionali
cui l'Italia aderisce;
f) sia stato condannato
in Italia, con sentenza di secondo grado, anche non definitiva, per uno dei
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale e reati
in materia di immigrazione illegale previsti dal decreto legislativo del 25
luglio 1998, n. 286, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato,
ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie
indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia
stata applicata, anche in via provvisoria, una delle misure di cui
all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
g) risulti
pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di rigetto della
domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosit per la sicurezza dello
Stato del richiedente asilo e la gravit delle persecuzioni nelle quali
potrebbe incorrere in caso di respingimento.
8. 4.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 2 aggiungere, in
fine, il seguente periodo: La decisione notificata all'interessato entro e non oltre 15 giorni
dalla data della sua adozione.
Conseguentemente al comma 3
sopprimere le seguenti parole: con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla
pronuncia.
8. 8.Il relatore.
Il comma 3 sostituito dal
seguente:
3. La decisione notificata al richiedente a cura dell'ufficio di supporto
della Commissione.
8. 5.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 3 sostituire le
parole: un mese con
le seguenti: 10 giorni e
le parole: quindici
giorni con le seguenti: 7 giorni.
8. 1.Anedda, Landi di
Chiavenna.
Al comma 3 dopo le parole: non disponga motivatamente inserire
le seguenti: una
proroga non superiore a trenta giorni per
Conseguentemente sopprimere
il com- ma 7.
8. 9.Il relatore.
Sopprimere il comma 4.
8. 11.Luciano Dussin,
Fontanini.
Sostituire il comma 5, con
il seguente:
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis, la decisione di cui al comma 1, lettera b) comporta l'obbligo per l'interessato di
lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla notificazione,
salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per
altri motivi e salvo quanto previsto nell'articolo 10, comma 1. A tal fine,
la decisione comunicata alla competente questura, che provvede a proporre
al prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente
comma, di disporre l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
Conseguentemente, dopo
l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Convalida del provvedimento di allontanamento).
1. La decisione di rigetto
adottata a seguito della procedura semplificata di cui all'articolo 7-bis, comma 2, immediatamente comunicata
al questore che dispone:
a) per il
richiedente asilo trattenuto nel centro di permanenza temporanea e
assistenza, l'esecuzione dell'espulsione previa convalida del provvedimento
entro quarantotto ore al tribunale in composizione monocratica. In attesa
della convalida, il richiedente asilo rimane ospitato nel centro di
permanenza temporanea e assistenza. Il giudice convalida entro cinque giorni
dalla comunicazione del provvedimento, valutando anche la legittimit ed il
merito della decisione negativa della Commissione territoriale;
b) per il
richiedente trattenuto presso il centro di identificazione, il questore
propone al prefetto l'adozione dell'espulsione. Si osservano le disposizioni
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero. Il
tribunale in composizione monocratica convalida il trattenimento valutando
anche la legittimit ed il merito della decisione negativa della Commissione
territoriale.
2. In ogni caso, l'eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione
della Commissione territoriale non sospende l'allontanamento dal territorio
nazionale.
3. Avverso il provvedimento di convalida di cui al comma 1 ammesso ricorso
per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
4. In caso di mancata convalida, si procede ai sensi dell'articolo 7 bis,
comma 3.
8. 6.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 5, primo periodo,
sostituire le parole:
entro un mese dalla sua notificazione con le seguenti: entro i cinque giorni dalla sua
comunicazione.
8. 2.Anedda, Landi
di Chiavenna.
Al comma 5, primo periodo,
sopprimere le parole: salvo
che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello stato per altri
motivi e
8. 12.Luciano
Dussin, Fontanini.
Al comma 5, secondo periodo,
sopprimere le parole: alla
notifica del provvedimento e
8. 10.Il relatore.
Al comma 5, secondo periodo,
sostituire le parole da: e all'intimazione fino alla fine, con le seguenti: e all'accompagnamento dell'interessato
alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. 14.Anedda, Landi
di Chiavenna.
Sopprimere il comma 7.
8. 13.Luciano Dussin, Fontanini.
Sostituire il comma 7, con
il seguente:
7. La decisione della Commissione territoriale impugnabile su ricorso
dell'interessato, del prefetto o questore territorialmente competente,
dinanzi alla Commissione centrale entro 10 giorni dalla data della
comunicazione della decisione. La Commissione Centrale si pronuncia entro i
15 giorni successivi alla data di deposito del ricorso e provvede a
comunicare la decisione nei 5 giorni successivi.
8. 3.Anedda, Landi
di Chiavenna.
Al comma 7, dopo le parole: entro sei mesi dalla sua presentazione aggiungere
le parole: e il ritardo
non pu essere attribuito al richiedente asilo.
8. 7.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
ART. 9.
Sopprimerlo.
9. 11.Luciano Dussin, Fontanini.
Sopprimere il comma 1.
9. 12.Luciano Dussin, Fontanini.
Sopprimere il comma 2.
9. 13.Luciano Dussin, Fontanini.
Al comma 2, primo periodo,
sostituire le parole:
due anni con le seguenti: un anno.
9. 5.Bertolini,
Paoletti Tangheroni.
Al comma 2, primo periodo,
sostituire le parole:
due anni con le seguenti: sei mesi.
9. 1.Anedda, Landi
di Chiavenna.
Al comma 2 sopprimere il
secondo periodo.
9. 4.Bertolini, Paoletti Tangheroni.
Al comma 2, secondo periodo,
sostituire le parole:
quattro anni con le seguenti: 6 anni; conseguentemente, dopo le parole: pu ottenere aggiungere le seguenti: secondo quanto disposto dall'articolo
9, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
cos come modificato dall'articolo 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
9. 15.Anedda, Landi
di Chiavenna.
Al comma 2, secondo periodo,
sostituire le parole:
quattro anni con le seguenti: sei anni.
9. 3.Bertolini,
Paoletti Tangheroni.
Al comma 2, secondo periodo,
sostituire le parole:
Decorsi quattro anni con le seguenti: Decorsi cinque anni.
9. 6.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 2, secondo periodo,
sopprimere le parole: e
delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 17.
9. 8.Il relatore.
Sopprimere il comma 3.
*9. 14.Luciano
Dussin, Fontanini.
Sopprimere il comma 3.
*9. 7.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 3, primo periodo,
dopo le parole: in
occasione di conflitti sopprimere le seguenti: disastri naturali o altri eventi di particolare
gravit.
9. 2.Anedda, Landi
di Chiavenna.
Al comma 3, primo periodo,
sostituire le parole:
straordinarie di accoglienza temporanea con le seguenti: di protezione temporanea ai sensi del
decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85.
9. 9. Il Relatore.
Al comma 3, secondo periodo,
sostituire le parole:
dall'articolo 6 con le seguenti: dall'articolo 7.
9. 10.Il relatore.
ART. 10.
Sostituirlo con il seguente:
1. Contro la decisione della Commissione territoriale sulla domanda di
riconoscimento del diritto di asilo pu essere presentato ricorso alla
Commissione centrale. Il ricorso presentato nel termine di 10 giorni dalla
comunicazione del provvedimento.
2. Il ricorso alla Commissione centrale sospende il provvedimento di
espulsione nei confronti del richiedente. Lo stesso trattenuto presso il
pi vicino centro di identificazione in attesa della decisione della
Commissione Centrale che si pronuncia nei 15 giorni successivi alla data di
deposito del ricorso.
10. 1.Anedda, Landi
di Chiavenna.
All'articolo 10, comma 1,
primo periodo, premettere le parole: Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 8-bis.
10. 2.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 1 primo periodo
sostituire le parole:
al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente, con le
seguenti: al tribunale
amministrativo regionale territorialmente competente.
10. 10.Luciano Dussin,
Fontanini.
Al comma 1 primo periodo
dopo le parole: al
tribunale aggiungere le parole: in composizione monocratica.
10. 3.Landi di
Chiavena, Bertolini.
Al comma 1, sopprimere il
secondo periodo.
10. 11.Luciano
Dussin, Fontanini.
Al comma 1 secondo periodo
sostituire le parole da: il ricorso presentato fino alla fine con le seguenti: il ricorso presentato nel termine di
quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento di
diniego. Il ricorrente autorizzato a permanere sul territorio dello Stato
fino alla decisione di primo grado.
10. 4.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 1, secondo periodo
sopprimere le parole:
comunicazione o.
10. 6.Il Relatore.
Sostituire il comma 2 con il
seguente:
2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si
osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e successive modificazioni.
10. 12.Luciano
Dussin, Fontanini.
Al comma 3, aggiungere dopo
le parole: del
tribunale le seguenti: amministrativo regionale.
10. 13.Luciano
Dussin, Fontanini.
Al comma 3 dopo le parole: richiedente asilo inserire le
seguenti: notificata
all'interessato e conseguentemente sostituire le parole: che ne consegna una copia
all'interessato disponendo con le seguenti: che dispone e dopo la parola: soggiorno inserire le seguenti: dell'interessato.
10. 7.Il Relatore.
Al comma 5, primo periodo,
sostituire la parola: consegna
con la seguente: notifica.
10. 8.Il relatore.
Al comma 3 sostituire le
parole: entro
quarantacinque con le parole: entro quindici.
*10. 5.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 3, sostituire le
parole: entro
quarantacinque giorni con le seguenti: entro quindici giorni.
*10. 14.Luciano
Dussin, Fontanini.
Sopprimere il comma 5.
10. 15.Luciano
Dussin, Fontanini.
Al comma 5, terzo periodo,
sostituire le parole: del
tribunale con le seguenti: della Corte d'appello.
10. 9.Il Relatore.
Sopprimere il comma 6.
10. 16.Luciano Dussin, Fontanini.
Sopprimere il comma 7.
10. 17.Luciano
Dussin, Fontanini.
ART. 11.
Al comma 1, sostituire la
parola: riconosce con
le seguenti: stato
riconosciuto.
11. 1.Anedda, Landi
di Chiavenna.
Al comma 1, sopprimere il
secondo periodo.
* 11. 6.Il Relatore.
Al comma 1, sopprimere
l'ultimo periodo.
* 11. 5.Landi di Chiavenna, Bertolini.
Al comma 2, sostituire la
parola: dimora con
la seguente: domicilio.
11. 2.Anedda, Landi
di Chiavenna.
Al comma 2, sostituire le
parole: di cinque anni
con le seguenti: di due
anni.
11. 10.Luciano
Dussin, Fontanini.
Al comma 2, sostituire le
parole: 5 anni con
le seguenti: 2 anni,
rinnovabile.
11. 10.Anedda, Landi
di Chiavenna.
Al comma 2, inserire in fine
le seguenti parole: o
della sentenza di cui all'articolo 10, comma 6.
11. 7.Il Relatore.
Al comma 3, primo periodo,
dopo le parole: del
diritto di asilo, inserire le seguenti: o della sentenza di cui all'articolo 10, comma
6.
11. 8.Il Relatore.
Al comma 3, sostituire le
parole: di 5 anni con
le seguenti: di 2 anni.
* 11. 3.Anedda,
Landi di Chiavenna.
Al comma 3, sostituire le
parole: di cinque anni,
con le seguenti: di
due anni.
* 11. 11.Luciano
Dussin, Fontanini.
Al comma 3, secondo periodo,
inserire in fine le seguenti parole: e alla normativa comunitaria.
11. 9.Il Relatore.
Al comma 4, sostituire le
parole da: a ciascuno
dei suoi componenti fino alla fine con le seguenti: per il coniuge e per i figli minori o
maggiorenni a carico, qualora non possano, per ragioni oggettive, prevedere
al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
invalidit totale.
11. 4.Anedda, Landi
di Chiavenna.
ART. 12.
Al comma 1, dopo le parole: accertamento della permanenza inserire
le seguenti: delle
condizioni per il riconoscimento.
12. 1.Il Relatore.
Al comma 1, dopo le parole: permanenza del diritto di asilo, aggiungere
le seguenti: per la
durata di due anni.
12. 2.Luciano
Dussin, Fontanini.
Al comma 1, sopprimere il
secondo periodo.
12. 3.Luciano Dussin, Fontanini.
ART. 13.
Al comma 1, sopprimere le
parole: di verifica
ovvero.
13. 4.Il Relatore.
Al comma 3, secondo periodo,
sostituire la parola: trentesimo
con la seguente: decimo.
13. 1.Anedda, Landi di
Chiavenna.
Sopprimere il comma 4.
13. 5.Luciano
Dussin, Fontanini.
Sopprimere il comma 5.
13. 6.Luciano
Dussin, Fontanini.
Sostituire il comma 5 con il
seguente:
5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per
continuare a godere del diritto di asilo ammesso ricorso in Cassazione. Il
ricorso non sospende l'esecutivit del provvedimento di espulsione.
13. 2.Anedda, Landi
di Chiavenna.
Sopprimere il comma 6.
* 13. 3.Anedda, Landi di Chiavenna.
Sopprimere il comma 6.
* 13. 7.Luciano Dussin, Fontanini.
ART. 14.
Sopprimere il comma 2.
14. 3.Luciano Dussin, Fontanini.
Sopprimere il comma 3.
14. 4.Luciano Dussin, Fontanini.
Al comma 6 sostituire le
parole: all'articolo 1-septies,
con le seguenti: all'articolo
15.
14. 2.Il relatore.
Sostituire il comma 7 con il
seguente:
7. Gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per richiesta di asilo
hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina delle immigrazioni e norme
sulla condizione giuridica dello straniero.
14. 1.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
ART. 15.
Al comma 1, sopprimere le
parole da: la cui
dotazione, sino alla fine del comma.
Conseguentemente sopprimere
i commi 2 e 3.
15. 2.Luciano
Dussin, Fontanini.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) la quota, non
inferiore al dieci per cento, dello stanziamento complessivo dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata
all'assistenza ai rifugiati, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222.
Conseguentemente al medesimo
articolo 15 al comma 2 aggiungere il seguente periodo:
La quota di cui alla lettera c-bis) versata sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di
quantificazione e assegnazione, in deroga alle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978, n. 76. La quantificazione
immediatamente comunicata al Ministero dell'interno, in modo da consentire la
programmazione degli interventi di cui all'articolo 14.
15. 1.Landi di Chiavenna,
Bertolini.
ART. 16.
Al comma 1 sostituire le
parole da: al quale
riconosciuta la protezione umanitaria, con le seguenti: nei cui confronti stato adottato un
provvedimento di impossibilit temporanea al rimpatrio.
16. 3.Il relatore.
Al comma 1, sostituire le
parole: al quale
riconosciuta la protezione umanitaria, con le seguenti: al quale riconosciuta l'impossibilit
temporanea al rimpatrio.
16. 2.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 1, sopprimere le
parole da: e al
ricongiungimento, sino alla fine del comma.
16. 6.Luciano Dussin, Fontanini.
Al comma 2, sostituire le
parole da: dall'articolo
17, con le seguenti: dall'articolo 14.
16. 4.Il relatore.
Al comma 3 sostituire le
parole: con il
regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, con le seguenti: con regolamento del Ministro
dell'istruzione, dell'universit e della ricerca.
16. 5.Il relatore.
Al comma 4, dopo le parole: lavoro autonomo, sopprimere le
seguenti: in
particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali.
16. 1.Anedda, Landi
di Chiavenna.
Al comma 4, sopprimere le
parole da: e pu avere
accesso, sino alla fine del comma.
16. 7.Luciano Dussin, Fontanini.
ART. 17.
Sopprimerlo.
17. 4.Luciano Dussin, Fontanini.
Sopprimere il comma 1.
17. 5.Luciano Dussin, Fontanini.
Sopprimere il comma 2.
17. 6.Luciano Dussin, Fontanini.
Sopprimere il comma 3.
* 17. 7.Luciano
Dussin, Fontanini.
Sopprimere il comma 3.
* 17. 3.Il relatore.
Sostituire il comma 3 con il
seguente:
3. Le procedure di cui alla presente legge nonch l'avvio del richiedente
asilo nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 416 del 1989,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990, e successive
modificazioni, sono applicate a partire dal centoottantesimo giorno seguente
l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Fino a tale
data, le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato sono esaminate secondo le norme di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.
17. 2.Landi di
Chiavenna, Bertolini.
Al comma 3, dopo le parole: destinati ad ospitare i richiedenti
asilo, sopprimere le seguenti: durante la fase del pre-esame.
17. 1.Anedda, Landi di
Chiavenna.
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