1.
Il sistema visti di schengen
1.1.
PREMESSA
Il 26 ottobre del 1997 lItalia, a
conclusione di un graduale processo di adattamento a quella politica comune
dei visti
prevista dalla Convenzione di Applicazione dellAccordo di Schengen, ha fatto il suo ingresso
nel sistema Schengen.
Al rafforzamento della comune frontiera
esterna,
dunque, corrisposta la parallela e graduale soppressione dei controlli alle frontiere
interne, e
quindi laffermazione della piena libert di circolazione nellinsieme dei
territori di tutti gli Stati firmatari degli Accordi di Schengen: la
realizzazione del cos detto Spazio Schengen.
1.2.
FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Il Ministero degli Affari Esteri, istituzionalmente
competente in tema dingresso degli stranieri, ha curato lemanazione il 12
luglio del 2000 - del Decreto Interministeriale in materia di visti, previsto dallart. 5 c. 3
del D.P.R. 394/1999 (pubblicato sulla G.U. n. 178 del 01.08.2000), completando,
sul piano operativo, la serie di fonti normative in materia. Queste, in ambito
nazionale sono costituite da:
Legge
30 luglio 2002, n. 189 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e
di asilo;
Testo
Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme
sulla condizione dello straniero - Decreto Legislativo 25.7.1998, n.286;
Regolamento
dattuazione del Testo Unico precitato D.P.R.
31.8.1999, n.394;
Direttiva del Ministero dellInterno
del 1.3.2000 sulla Definizione dei mezzi di sussistenza per lingresso ed il
soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (G.U. n. 64 del
17.3.2000).
E, in ambito Schengen, da:
Accordo
di Schengen
del 14.6.1985 tra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi;
Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19.6.1990;
Accordi
di adesione dell'Italia, firmati a Parigi il 27.11.1990;
Legge
di ratifica ed esecuzione n. 388 del 30.9.1993 (S.o. G.U. n.232 del 2.10.1993);
Istruzione
Consolare Comune
(ICC),
approvata dal Comitato Esecutivo di Schengen a Parigi il 14.12.1993 e modificata
da ultimo il 16.12.1998;
Regolamento
del Consiglio n.
539 del 15.3.2001 che determina la lista degli Stati i cui cittadini sono
soggetti ad obbligo di visto;
Regolamento
del Consiglio n.
1091 del 28 maggio 2001 relativo alla libera circolazione dei titolari di un
visto per soggiorno di lunga durata.
Spazio Schengen. E linsieme dei territori
nazionali dei Paesi che applicano la Convenzione: Austria, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia.
Frontiere esterne. E il perimetro esterno dello
Spazio Schengen dai cui valichi di frontiera lo straniero pu far ingresso: le
frontiere terrestri, le frontiere marittime, gli aeroporti ed i porti marittimi
dei Paesi dello Spazio Schengen che non siano frontiere interne.
Frontiere interne. Sono le frontiere terrestri
comuni dei Paesi dello Spazio Schengen; i loro aeroporti adibiti al traffico
interno; i porti marittimi adibiti ai collegamenti regolari per passeggeri
esclusivamente con gli altri porti situati nel territorio dei Paesi dello
Spazio Schengen.
Non Stranieri. Sono i cittadini di tutti i
Paesi dellUnione Europea e dello Spazio Economico Europeo: Austria, Belgio,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,
Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito,
Spagna e Svezia.
Stranieri. Sono i cittadini di tutti gli
altri Stati.
1.3.
LINGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA
Lingresso nel territorio italiano
degli stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen
consentito soltanto allo straniero che:
a.
si
presenti attraverso un valico di frontiera;
b.
sia
in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per
lattraversamento delle frontiere;
c.
disponga
di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi
finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del
soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il
transito verso uno Stato terzo). Da tale dimostrazione esentato lo straniero
gi residente nel territorio di una delle parti contraenti, e munito di
regolare autorizzazione al soggiorno;
d.
sia
munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;
e.
non
sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen;
f.
non
sia considerato pericoloso per lordine pubblico, la sicurezza nazionale o le
relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni
nazionali o di altri Stati Schengen.
Lo straniero gi
residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, esente
da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che lingresso in
Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo o tirocinio.
1.4.
PASSAPORTI E DOCUMENTI DI VIAGGIO EQUIVALENTI
Per lingresso, il soggiorno od il
transito nellintero Spazio Schengen, gli stranieri devono essere in possesso
di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido da tutti
gli Stati Schengen.
Per lingresso, il soggiorno od il
transito in Italia gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o
di altro documento di viaggio riconosciuto valido dal Governo Italiano.
I documenti di viaggio si considerano validi se oltre
a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione di
Applicazione dellAccordo di Schengen, attestino debitamente lidentit del
titolare e la sua nazionalit o cittadinanza.
In particolare, nel caso in cui sia necessario il
visto, larticolo 13 della Convenzione dispone che:
-
nessun
visto pu essere apposto su un documento di viaggio scaduto;
-
la
durata della validit del documento di viaggio deve essere superiore a quella
del visto. Tale validit dovrebbe essere superiore di almeno 3 mesi a quella
prevista dal visto.
Allo straniero titolare di un documento di viaggio
non riconosciuto dallItalia, potr essere eventualmente rilasciato dalla
nostra Rappresentanza diplomatico-consolare un lasciapassare, valido solo per
il nostro Paese, che non consentir il transito attraverso il
territorio degli altri Stati Schengen.
Sono considerati validi per
lattraversamento delle frontiere e per il rilascio del visto, i documenti di
viaggio seguenti.
-
Passaporto.
Documento
internazionalmente riconosciuto che abilita il titolare a recarsi da un Paese
allaltro. Pu essere:
-
diplomatico, di servizio (o ufficiale, speciale,
o per
affari pubblici) od ordinario;
-
individuale (con leventuale
iscrizione del coniuge e dei figli minori) o collettivo (intestato a gruppi di non
meno di 5 e non pi di 50 persone, che viaggino tutte insieme e per la stessa
finalit, di solito turistica, aventi tutte la stessa cittadinanza, e che
entrino, soggiornino ed escano tutte insieme dallo Spazio Schengen: ogni
componente la comitiva deve essere in possesso di un documento individuale
didentit, corredato di fotografia).
Altri documenti di viaggio, equivalenti al
passaporto, sono:
-
titolo
di viaggio per apolidi rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto
degli Apolidi
firmata a New York il 28.9.1954. Gli apolidi sono soggetti ad obbligo di visto
per lItalia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da
uno degli Stati Schengen;
-
titolo
di viaggio per rifugiati, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto
dei Rifugiati
firmata a Ginevra il 28.7.1951. I rifugiati sono soggetti ad obbligo di visto
per lItalia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da
uno degli Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da uno dei
Paesi firmatari dellAccordo di Strasburgo del 20.4.1959;
-
titolo
di viaggio per stranieri, rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido
documento di viaggio dalle Autorit del Paese di cui sono cittadini. Segue il
regime di visto in vigore per il Paese di cui linteressato cittadino;
-
libretto
di navigazione, documento professionale rilasciato ai marittimi per lesercizio della loro
attivit. E riconosciuto come documento valido per lingresso nello Spazio
Schengen solo in relazione alle esigenze professionali del marittimo, e non per
altre motivazioni. LItalia riconosce i Libretti di Navigazione emessi dai
Paesi U.E., dai Paesi S.E.E., dagli Stati che aderiscono alla Convenzione
Internazionale del Lavoro n.108 (Ginevra, 13.5.1958), e da quelli con i quali abbia
stipulato specifici accordi bilaterali;
-
documento
di navigazione aerea, rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle
Compagnie Aeree civili per lesercizio delle loro attivit, ai sensi della Convenzione
sullAviazione Civile firmata a Chicago il 7.12.1944: Licenza di Pilota, Crew
Member Certificate. Sono documenti di viaggio riconosciuti come esenti
dallobbligo di visto dai Paesi aderenti alla predetta Convenzione, a titolo di
reciprocit, a condizione che lingresso sia determinato da motivi inerenti
lattivit professionale;
-
lasciapassare
delle Nazioni Unite, rilasciato dal Segretario delle Nazioni Unite al
personale ONU ed a quello delle Istituzioni dipendenti ai sensi della Convenzione
sui privilegi e le immunit delle Istituzioni Specializzate adottata dallAssemblea
Generale dellONU a New York il 21.11.1947. Il rilascio del visto seguir il
regime in vigore per il Paese di cui il titolare cittadino;
-
documento
rilasciato da un Quartier generale della NATO al personale militare, civile e
alle persone a loro carico (coniuge e figli) inviato a prestare servizio in
uno Stato dellAlleanza Atlantica, ai sensi della Convenzione fra gli Stati
partecipanti al Trattato del Nord Atlantico firmata a Londra il 19.6.1951 e
ratificata dallItalia con Legge n. 1335 del 30.11.1955. I membri di una forza
NATO (ma non il personale civile al seguito, n i familiari a carico) sono
esenti dal visto;
-
carta
didentit per i cittadini degli Stati della U.E., valida anche per
lespatrio per motivi di lavoro. E esente da visto;
-
carta
didentit (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti
allAccordo europeo sullabolizione del passaporto (Parigi, 13.12.1957), valida per recarsi, a scopo turistico,
nel territorio di uno degli Stati stessi, per viaggi di durata non superiore a
3 mesi. E esente da visto;
-
elenco
di partecipanti a viaggi scolastici allinterno della UE, rilasciato a studenti
stranieri residenti negli Stati della U.E., ai sensi dellAzione Comune del Consiglio dellUnione
Europea del 30.11.1994. I titolari sono esenti dallobbligo di visto;
-
lasciapassare, foglio sostitutivo del
passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio
valido per tutti gli Stati Schengen, o solo per lItalia. Segue il regime di
visto in vigore per il Paese di cui linteressato cittadino;
-
lasciapassare
- o tessera - di frontiera, concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera,
per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti
zone degli Stati confinanti, in esenzione dal visto.
1.5.
DISPONIBILITA DI MEZZI FINANZIARI
Lo straniero che intenda fare ingresso in Territorio
Nazionale, o nello Spazio Schengen, deve disporre di mezzi finanziari che possano garantire il
proprio sostentamento durante il soggiorno previsto. La disponibilit dei mezzi
finanziari di sostentamento considerato dunque uno dei presupposti
indispensabili per lingresso nello Spazio Schengen (Istruzione Consolare Comune).
Il Ministero dellInterno (in attuazione dellart. 4 del T.U. del 25 luglio 1998, n. 286) ha emanato, in data 1.3.2000, la Direttiva sulla definizione dei mezzi di sussistenza per lingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (pubblicata sulla G.U. n. 64 del 17.3.2000).
La Direttiva stabilisce che la disponibilit dei mezzi finanziari possa essere dimostrata, dal
cittadino straniero, mediante lesibizione di denaro contante, di fideiussioni
bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti
titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti
comprovanti la disponibilit in Italia di fonti di reddito.
Salvo che le norme dispongano
diversamente, lo straniero deve indicare poi lesistenza di un idoneo alloggio
nel Territorio Nazionale e la disponibilit della somma occorrente per il
rimpatrio, comprovabile questa anche con lesibizione del biglietto di
ritorno.
Lesibizione dei mezzi di sostentamento nella misura richiesta, oltre a costituire requisito fondamentale per la concessione di alcune tipologie di visto dingresso, richiesta allo straniero al momento dellingresso nel Territorio Nazionale.
Il mancato possesso dei mezzi provocher la mancata
concessione del visto dingresso, ovvero alleventuale controllo da parte
delle Autorit di Polizia di Frontiera il formale Provvedimento di
Respingimento in frontiera.
TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI
MEZZI DI SUSSISTENZA
RICHIESTI PER L'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE
(a motivo di: affari, cure mediche -
per leventuale accompagnatore -, gara sportiva, motivi religiosi, studio,
transito, trasporto, turismo)
Classi
di durata del viaggio |
Un partecipante |
Due o pi partecipanti |
Da
1 a 5 giorni: quota fissa complessiva |
269,60 |
212,81 |
Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera |
44,93 |
26,33 |
Da 11 a 20 giorni: quota fissa |
51,64 |
25,82 |
Quota giornaliera a persona |
36,67 |
22,21 |
Oltre i 20 giorni: quota fissa |
206,58 |
118,79 |
Quota giornaliera a persona |
27,89 |
17,04 |
2.
IL VISTO
2.1.
VISTO INDIVIDUALE E COLLETTIVO. COMPETENZA AL RILASCIO
Il visto, che consta di unapposita
"vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su
altro valido documento di viaggio del richiedente, una autorizzazione
concessa allo straniero per lingresso nel territorio della Repubblica Italiana
o in quello delle altre Parti contraenti per transito o per soggiorno, da
valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni
internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.
Di norma, quindi, non vi da parte
degli stranieri "diritto" all'ottenimento del visto, ma tutt'al
pi un semplice "interesse legittimo". Il T.U.
286/1998 ha introdotto il principio che "il diniego del visto di
ingresso o reingresso adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve
essere comunicato all'interessato unitamente alle modalit di impugnazione e ad
una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo" (art.4, c.2).
La competenza al rilascio dei visti
emessi dalla Repubblica Italiana spetta al Ministero degli Affari Esteri ed
alla sua Rete degli Uffici diplomatico-consolari abilitati, che restano
responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti
necessari per l'ottenimento del visto stesso, che verr rilasciato dalla
Rappresentanza territorialmente competente per il luogo di residenza dello
straniero.
Per il rilascio di un Visto Schengen
Uniforme (transito o breve soggiorno), competente al rilascio la
Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che
costituisce la meta unica o principale del viaggio.
Ove non sia possibile individuare tra
le eventuali varie tappe del viaggio una meta principale, competente al
rilascio sar la Rappresentanza dello Stato Schengen di primo ingresso.
Per il rilascio di un Visto Nazionale (lungo
soggiorno) competente al rilascio la Rappresentanza di quello degli Stati
Schengen presenti sul posto che costituisce la destinazione di lungo
soggiorno del cittadino straniero.
Qualora lo Stato Schengen competente al
rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza diplomatica o consolare
nel Paese di residenza dello straniero, il Visto Schengen Uniforme pu
essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare di un altro
Stato Schengen che lo rappresenti.
Non invece prevista delega per il
rilascio di Visti Nazionali.
Il possesso del visto
non garantisce in assoluto l'ingresso al cittadino straniero, poich l'Autorit
di frontiera lo pu respingere se privo di mezzi di sostentamento e non in
grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalit del proprio soggiorno
in Italia, o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
N.B. Non possibile
il rilascio di alcun visto (n la proroga di un visto preesistente) allo
straniero che gi si trovi nel Territorio Nazionale.
In caso di assoluta necessit ed
urgenza, il visto per transito o per breve soggiorno pu essere
rilasciato direttamente dalle Autorit di Frontiera.
I permessi in frontiera invece sono
autorizzazioni allingresso in Territorio Nazionale rilasciati, per prassi
internazionale, dalle Autorit di Frontiera per consentire a cittadini di Paesi
assoggettati allobbligo del visto - e che ne siano sprovvisti - il pernottamento o il soggiorno
breve in zone adiacenti alcuni aeroporti (permesso per
visita citt, non superiore a 48 ore) oppure la visita ad aree urbane
prossime a porti, incluse localit di rilevante interesse turistico (permesso
per marittimi e croceristi, per le sole ore diurne).
Per effetto della Convenzione, il visto rilasciato
dalle nostre Rappresentanze consente laccesso, per transito o per breve
soggiorno (fino a 90 giorni), sia in Italia che negli altri Paesi che applicano
la stessa Convenzione, assumendo in tal caso la denominazione di Visto
Schengen (VSU). Analogamente, il VSU
rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che
applicano la Convenzione, consente laccesso anche al territorio italiano.
Il visto dingresso per lungo soggiorno (superiore a
90 giorni) consente invece laccesso e la possibilit di transito attraverso
gli altri Paesi Schengen al solo territorio dello Stato che ha rilasciato il
visto, assumendo la denominazione di Visto Nazionale (VN).
2.2.
IL SOGGIORNO
Ogni straniero che entri
legalmente in Italia - esente da obbligo di visto ovvero soggetto a visto
dovr obbligatoriamente attenersi al rispetto delle norme che regolano il
soggiorno degli stranieri in Italia, presentandosi entro 8 (otto) giorni
dallingresso nel Territorio Nazionale presso la Questura territorialmente
competente, e richiedendo come previsto dallart. 5 del T.U. 286/1998 il permesso
di soggiorno. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno sottoposto
a rilievi fotodattiloscopici.
E il permesso di
soggiorno, che sar rilasciato per lo stesso motivo e per la stessa durata
indicati dal visto, il documento che autorizza la permanenza dello straniero
sul Territorio Nazionale.
Ai sensi della normativa Schengen, il
permesso di soggiorno (o la "carta d'identit diplomatica o di
servizio" del M.A.E.) rilasciato dalla Questura in ragione di un visto per
soggiorno di lunga durata, fatta salva uneventuale limitazione
espressa, consente allo straniero, in unione con il suo
passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in corso di validit, di
entrare ed uscire dallo Spazio Schengen e di circolare liberamente, per un
periodo non superiore a 90 giorni per semestre, nel territorio di tutti gli
Stati Schengen. Lo straniero resta tuttavia obbligato a dichiarare la
propria presenza sul territorio degli altri Stati Schengen, alle rispettive
Autorit di Pubblica Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso.
2.3.
PAESI I CUI CITTADINI HANNO BISOGNO DEL VISTO PER ATTRAVERSARE LA
FRONTIERA
Lesigenza di una progressiva
armonizzazione delle diverse politiche nazionali dei visti ha condotto alladozione di alcune misure da parte degli organi
europei, fra cui il Regolamento del Consiglio n. 539 del 15.3.2001, che
determina la lista degli Stati i cui cittadini sono soggetti allobbligo del
visto.
I cittadini dei seguenti
Paesi, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di
visto:
Afghanistan,
Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia,
Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan,
Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia,
Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo
(Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica,
Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia,
ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia,
Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea
Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia,
Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia,
Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall,
Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia,
Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Per,
Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia,
Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa
Occidentali, Sao Tom e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria,
Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan
(entit territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga,
Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda,
Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
I cittadini dei
seguenti Paesi sono invece esenti dallobbligo di visto dingresso per
soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari,
invito e gara sportiva:
Andorra,
Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro,
Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Giappone,
Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia, Lituania, Malesia, Malta, Messico,
Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca,
Romania, Singapore, Slovacchia,
Slovenia, Stati Uniti, Ungheria, Uruguay, Venezuela.
I cittadini
di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dallobbligo di visto in
qualunque caso.
I cittadini dei
seguenti Paesi sono soggetti ad obbligo di visto per transito
aeroportuale:
Afghanistan,
Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Ghana, India, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan,
Senegal, Somalia, Sri Lanka, Zaire.
Per soggiorni di
lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli stranieri devono
sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di
visto per transito o per breve soggiorno.
2.4.
TIPOLOGIE DI VISTO E DURATA
Il visto pu essere di tipo individuale rilasciato
al singolo richiedente ed apposto su un passaporto individuale - o collettivo rilasciato
ad un gruppo di stranieri, aventi tutti la stessa cittadinanza del Paese di
emissione del passaporto, ed a condizione che il documento sia espressamente e
formalmente riconosciuto dallItalia.
Il visto collettivo non pu avere durata
superiore a 30 giorni.
Ai sensi della Istruzione Consolare
Comune Schengen, i visti sono divisi in:
1. Visti
Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio dell'insieme delle
Parti contraenti, rilasciati per:
Transito
Aeroportuale (tipo A);
Transito (tipo B);
soggiorni di
breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o pi
ingressi. A personalit di rilievo o a persone favorevolmente note, che
necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie,
la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di
tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre,
valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5).
2. Visti a
Validit Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per
lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi
particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza
alcuna possibilit di accesso, neppure per il solo transito, al territorio
degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei
VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse
nazionale o in forza di obblighi internazionali.
Non possono essere
richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi
particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare
quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio
del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per
i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non
riconosciuto valido, per particolari ragione durgenza, o in caso di necessit.
3. Visti per
Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi solo per
soggiorni
di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o pi ingressi, nel territorio dello
Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto, e per
leventuale transito - per non pi di cinque giorni - attraverso il territorio
degli altri Stati Schengen.
4. Visti per
Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" aventi anche
valore di visto per soggiorni di breve durata (VDC).
Valutata la ricevibilit della domanda
di visto sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente e di quanto
appreso nel corso dellintervista di norma diretta e personale - la
Rappresentanza provvede ai prescritti controlli preventivi di sicurezza,
consultando in via informatica o telematica tramite la rete mondiale visti, lelenco
degli stranieri non ammissibili nello Spazio Schengen.
I termini per il
rilascio del visto dingresso sono stati definiti dallart. 5, c. 8 del DPR del
31.8.1999, n. 394, il quale stabilisce che la Rappresentanza
diplomatico-consolare, valutata la ricevibilit della domanda ed esperiti gli
accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le
verifiche preventive di sicurezza, rilasci il visto entro 90 giorni dalla
richiesta (30 gg. per lavoro subordinato, 120 per lavoro autonomo).
Ai sensi di quanto
previsto dallart. 6, cc. 2 e 3 del D.M. del 3 marzo 1997, n. 171, tali termini
potranno non essere rispettati qualora si rendessero necessari
accertamenti, verifiche ed acquisizione di dati, documenti e valutazioni di
Autorit straniere.
La contraffazione di documenti
prodotti da cittadini stranieri al fine dellottenimento di un visto dingresso
sar sempre denunciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare
(art. 331 del C.P.P.) allAutorit Giudiziaria italiana: sia nei casi di
contraffazione di documentazione di origine italiana, sia di documentazione di
origine straniera, comunque utilizzata a sostegno della domanda di visto.
Qualora le
Rappresentanze diplomatico-consolari vengano a conoscenza di elementi,
situazioni e condizioni che avrebbero impedito la concessione del visto
dingresso nel frattempo concesso provvederanno ad emettere un formale
provvedimento di REVOCA del visto.
2.5.
LE 21 TIPOLOGIE DI VISTO DINGRESSO
Il Decreto Interministeriale del
12.7.2000 ha stabilito le 21 tipologie di visto dingresso, nonch i requisiti
e le condizioni per lottenimento:
adozione, affari, cure mediche,
diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione,
motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare,
studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro,
inserimento nel mercato del lavoro (abolito).
v.Schengen |
v.Nazionale |
finalit |
requisiti e condizioni |
|
Adozione
|
consente lingresso, al fine di un soggiorno di lunga
durata a tempo indeterminato presso gli adottandi, allo straniero
destinatario del provvedimento
di adozione
emesso dalla competente autorit straniera
|
autorizzazione nominativa rilasciata dalla Commissione
per le Adozioni Internazionali (l. 31.12.1998, n. 476)
|
Affari |
|
consente lingresso allo straniero che intenda viaggiare per finalit economico-commerciali, per contatti o trattative, per lapprendimento o la verifica delluso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nellambito di contratti commerciali o di cooperazione industriale |
documentazione comprovante la condizione di operatore economico-commerciale del richiedente; documentazione attestante leffettiva finalit economico-commerciale del viaggio; documentazione dellimpresa invitante; mezzi economici di sostentamento; titolo di viaggio; disponibilit di un alloggio |
Cure mediche |
Cure mediche |
consente lingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessit di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate. Pu essere rilasciato anche
allaccompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati
mezzi economici di sostentamento |
dichiarazione della struttura sanitaria prescelta che indichi il tipo di cura, la data dinizio, la durata ed il costo presumibile; attestazione della struttura sanitaria che confermi lavvenuto deposito di almeno il 30% del costo complessivo del trattamento; risorse sufficienti per il pagamento del residuo delle spese; titolo di viaggio. Autorizzazione del Ministero della Sanit ovvero specifica Delibera Regionale per le cure da prestarsi nellambito dei Programmi dintervento Umanitari autorizzati |
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Diplomatico |
rilasciato allo straniero, titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio per accreditamento o notifica - presso le Rappresentanze diplomaticoconsolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede. E rilasciato anche agli stranieri componenti il suo stretto nucleo familiare convivente |
richiesta ufficiale avanzata con Nota Verbale dal locale Ministero degli Affari Esteri o dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare |
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Familiare al seguito |
consente lingresso, ai fini di un
soggiorno di lunga durata, allo straniero che intenda seguire in Italia il
familiare cittadino italiano o di un paese dellUnione Europea, ovvero di
un paese aderente allAccordo sullo Spazio Economico Europeo o il familiare
cittadino straniero titolare di un visto per lavoro subordinato, lavoro
autonomo, studio e motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno, alle
condizioni previste dagli artt. 28 e 29 del TU 286/1998. |
il cittadino straniero pu
richiedere il rilascio del visto in favore dei familiari cos come indicati
dallart. 29 del TU 286/1998, esibendo lo specifico Nulla Osta per Familiare
al Seguito
rilasciato dalla Questura territorialmente competente. Per il ricongiungimento del
familiare straniero di cittadino italiano (U.E. o S.E.E.) non previsto il
rilascio di Nulla Osta da parte della Questura: il possesso dei requisiti
richiesti dovr essere certificato da questultimo mediante apposita
dichiarazione |
Gara sportiva |
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consente lingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero che sia chiamato a partecipare a manifestazioni di carattere sportivo |
richiesta avanzata, nel caso di disciplina sportiva riconosciuta, da parte del Comitato Olimpico Italiano o della Federazione Sportiva interessata. In tutti gli altri casi, in presenza degli stessi requisiti richiesti per il rilascio del visto per turismo |
Invito |
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consente lingresso, per un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da Enti, Istituzioni, Organizzazioni Pubbliche o private ma notorie, a partecipare a particolari eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, di carattere politico, scientifico, culturale, le cui spese di soggiorno siano a carico dellEnte invitante. Pu essere rilasciato anche allo straniero convocato, o invitato, dallAutorit Giudiziaria italiana |
formale invito dellIstituzione invitante, con il quale questa simpegni anche a farsi carico delle spese di soggiorno dello straniero; titolo di viaggio; atto di convocazione dellAutorit Giudiziaria italiana |
Lavoro autonomo |
Lavoro autonomo |
consente lingresso, per un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero - det non inferiore a 15 anni a condizione che abbia assolto lobbligo minimo di scolarit - che intenda esercitare unattivit professionale o lavorativa a carattere non subordinato |
dichiarazione circa la non sussistenza di motivi ostativi al rilascio dellautorizzazione, o del titolo abilitativo, rilasciata dallamministrazione preposta; attestazione circa i parametri di riferimento, rilasciata dalla Camera di Commercio o dallOrdine professionale competente; contratto e certificato discrizione nel registro delle imprese; dichiarazione di responsabilit rilasciata al competente Servizio Ispezione del Lavoro; dichiarazione del committente che assicuri un compenso superiore al livello minimo previsto per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; copia dellultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese; disponibilit di un idoneo alloggio; Nulla Osta della Questura competente. Dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale (lavoro autonomo sport). Copia del contratto, con firma autenticata del gestore; dichiarazione di responsabilit; idonea certificazione professionale; Nulla Osta provvisorio della Questura competente; idonea sistemazione alloggiativa (lavoro autonomo spettacolo) |
Lavoro subordinato |
Lavoro subordinato |
consente lingresso, per un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero - det non inferiore a 15 anni a condizione che abbia assolto lobbligo minimo di scolarit - chiamato in Italia a prestare attivit lavorativa a carattere subordinato |
autorizzazione al lavoro, di data non anteriore a sei mesi, rilasciata dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro Servizio Politiche del Lavoro, corredata di Nulla Osta della Questura territorialmente competente. Dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale (lavoro subordinato sport). Autorizzazione al lavoro, di data non anteriore a sei mesi, rilasciata dalla Direzione Generale per lImpiego, Segreteria Collocamento Spettacolo (lavoro subordinato spettacolo). |
Missione |
Missione |
consente lingresso in Italia, per un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero che rivesta carica governativa, o sia dipendente di Pubblica Amministrazione, di Ente Pubblico, di Organizzazione Internazionale, inviato in Italia nellespletamento della sua funzione politica, governativa o di pubblica utilit, ovvero il privato cittadino che per limportanza della sua attivit e per lo scopo del soggiorno possa ritenersi di pubblica utilit per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e lItalia. Analogo visto pu essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente con il titolare. |
documentazione consona ad attestare la carica ricoperta dal cittadino straniero; richiesta ufficiale di visto dingresso |
Motivi religiosi |
Motivi religiosi |
consente lingresso, per un soggiorno di breve o di lunga durata, ai ministri di culti stranieri - che abbiano gi ricevuto ordinazione sacerdotale o condizione equivalente - appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nellelenco predisposto dal Ministero dellInterno, per lespletamento della loro attivit religiosa o pastorale
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documentazione comprovante leffettiva condizione di religioso; documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attivit addotte a motivo del soggiorno; titolo di viaggio; mezzi di sostentamento o, qualora le spese di soggiorno siano a carico di un Ente religioso, unidonea dichiarazione dellEnte stesso |
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Reingresso |
concesso solo ai cittadini
stranieri regolarmente residenti in Italia, momentaneamente ed
incidentalmente sprovvisti del documento di soggiorno (furto, smarrimento,
ecc.) che debbano far rientro in Italia, ovvero allo straniero il cui
documento di soggiorno sia scaduto (da non pi di 60 giorni) |
denuncia di furto o smarrimento
resa alle competenti Autorit locali di Polizia; dichiarazione del cittadino
straniero che confermi il diritto alla prosecuzione del soggiorno di lunga
durata in Italia |
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Residenza elettiva |
consente lingresso al cittadino straniero che intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attivit lavorativa |
documentazione circa la
disponibilit di unabitazione da eleggere a residenza; ampie e documentate
risorse economiche autonome di cui si possa ragionevolmente supporre la
continuit in futuro (cospicue rendite, pensioni, vitalizi, possesso di
propriet immobiliari) |
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Ricongiungimento familiare |
consente lingresso, ai fini di un soggiorno di lunga durata, allo straniero che intenda ricongiungersi in Italia con il familiare cittadino italiano o di un paese dellUnione Europea, ovvero di un paese aderente allAccordo sullo Spazio Economico Europeo o con il familiare cittadino straniero titolare di un visto per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio e motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno, alle condizioni previste dagli artt. 28 e 29 del TU 286/1998 |
il cittadino straniero pu
richiedere il rilascio del visto in favore dei familiari cos come indicati
dallart. 29 del TU 286/1998, esibendo lo specifico Nulla Osta al
Ricongiungimento Familiare rilasciato dalla Questura territorialmente competente. Per il ricongiungimento del
familiare straniero di cittadino italiano (U.E. o S.E.E.) non previsto il
rilascio di Nulla Osta da parte della Questura: il possesso dei requisiti
richiesti dovr essere certificato da questultimo mediante apposita
dichiarazione |
Studio |
Studio |
consente lingresso, ai fini di soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso Istituti riconosciuti o comunque qualificati |
et maggiore di anni 14; documentate garanzie circa il corso di studio; mezzi di sostentamento nella misura prevista dalle norme; polizza assicurativa per la copertura delle spese sanitarie. Per attivit di studio che comportano lesercizio di attivit sanitarie richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di studio abilitante allesercizio professionale da parte del Ministero della Salute |
Transito aeroportuale |
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concesso solo ai cittadini di Paesi iscritti nellelenco di cui allAllegato 3 della I.C.C., consente al cittadino straniero di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio della parte contraente che ha rilasciato il visto |
valido passaporto od equivalente documento di viaggio munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel paese terzo di destinazione finale; biglietto aereo o prenotazione |
Transito |
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consente ad un cittadino straniero di attraversare, nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo, il territorio dello Spazio Schengen. Pu essere concesso solo a condizione che al cittadino straniero sia garantito lingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle Parti contraenti |
sussistenza dei requisiti minimi richiesti per il rilascio di un visto di breve durata per turismo; visto di ingresso nel paese terzo di destinazione finale |
Trasporto |
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consente lingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia, per brevi periodi, per svolgere attivit professionale connessa con il trasporto di merci o persone, per via terrestre o per via aerea (autotrasportatori, equipaggi di voli charter o privati) |
documentazione attestante la condizione professionale del richiedente; documentazione inerente lattivit da svolgere in occasione del soggiorno richiesto |
Turismo |
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consente lingresso, per breve durata, in Italia e negli altri paesi dello Spazio Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici |
adeguati mezzi finanziari di sostentamento (documenti di credito, fidejussione bancaria, polizza fidejussoria, ecc.), non inferiori a quanto stabilito dalle norme in materia; titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione); documentata disponibilit di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalit, ecc.); eventuale dichiarazione di invito sottoscritta da un cittadino italiano o straniero regolarmente residente, con cui il dichiarante attesti la propria disponibilit ad offrire ospitalit in Italia nei confronti del richiedente |
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Vacanze-lavoro |
consente lingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei paesi con cui lItalia abbia stipulato specifici accordi in materia |
i requisiti e le condizioni per lottenimento del visto sono stabiliti dagli specifici accordi internazionali in materia |