Osservazioni
sugli emendamenti di Sergio
PROPOSTE DI EMENDAMENTI RELATIVI
ALLA PROPOSTA DI LEGGE SULLASILO, A.C. 1238-A
- Al comma 2 dellarticolo 5, sopprimere le parole di nazionalita
italiana.
Motivazione: Non ha senso escludere dalla previsione i vettori di diversa
nazionalita.
- Al comma 3 dellarticolo 5, le parole escluse le forme dialettali
sono soppresse.
Motivazione: Non e ammissibile penalizzare lo straniero per ragioni
linguistiche.
- Al comma 3 dellarticolo 5, le parole o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo sono soppresse.
- Al comma 3
dellarticolo 5, le parole ove possibile sono sostituite dalle parole ove
necessario.
- Al comma 3 dellarticolo 5, le parole o, se non disponibile, di
persona a conoscenza delle lingue indicate nel precedente periodo sono
soppresse.
Motivazione: Se deve essere compilato un "modulario", il richiedente
deve poter fruire, all'occorrenza, dell'aiuto di persona che si esprima in
lingua a lui comprensibile. Che la persona si sappia esprimere in una lingua
assai diffusa e' del tutto irrilevante. Idem per la questione delle
comunicazioni su diritti, facolta' e svolgimento della procedura. L'interprete
dovra' comunque essere garantito per l'audizione: lo cerchino anche per la fase
di verbalizzazione della domanda.
- Al comma 1 dellarticolo 7, sopprimere le lettere b) e c).
Motivazione: Le due condizioni individuate sono inammissibilmente vaghe. Vanno
soppresse.
Sono
d'accordo ovviamente nel merito, ma per motivi di coerenza di testo l'intero
comma 1 potrebbe gi terminare con l'espressione in base alle disposizioni
della presente legge.
- Al comma 2, lettera a), dellarticolo 7, sostituire le parole o subito dopo, o, comunque, in condizione irregolare con le seguenti: o subito dopo o, comunque, in condizione irregolare.
Motivazione: Si chiarisce che non si da luogo a trattenimento (ne, quindi, a
procedura semplificata) nel caso di straniero che si presenti spontaneamente
allautorita competente (senza, cioe, che sia stato fermato) per richiedere
asilo.
Questo un punto cruciale come sappiamo. Va evitato che i potenziali richiedenti
asilo vengono trattati come
clandestinial solo fine di poterli trattenere ed espellere rapidamente.
Centinaia di volte ho visto questo trucchetto infame nella mia esperienza
pratica.
La formulazione che tu proponi mi sembra che non elimini
la confusione; propongo quindi di:
Cassare all' il art. 7 co. 2 paragrafo ( a)
Riformulare l'art. 7 co. 2 nel seguente modo
Il trattenimento del richiedente asilo deve essere
disposto a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno
straniero gi destinatario di un precedente provvedimento di espulsione.
Al
comma 3 dell'art. 7:
abolire le parole lettere a), b), c)
-abolire le parole lettera a dopo l'espressione
nei casi di cui al comma 2
dopo la parole vigilanza, inserire la parola
esterna al centro
dopo la parola dall'ACNUR inserire e dall'Unione
Europea
Al
comma 3 inserire i seguenti periodi
Il
trattenimento presso i centri di identificazione non costituisce misura
limitativa della libert personale; il regolamento stabilisce le modalit e gli
orari di uscita degli ospiti, nonch le modalit e gli orari delle visite di
esterni.
L'organizzazione
del centro di identificazione deve garantire In ogni caso il diritto del
richiedente ad usufruire
dell'opera di supporto e consulenza legale attuata da parte delle
organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti
fondamentali
Art. 7
Al comma
2, sostituire l'espressione quando ricorrono le ipotesi previste dall'art. 7,
commi 1 e 2, con quando ricorrono le ipotesi previste dall'art. 7, comma 2
Art. 8
co. 2
cassare
il primo paragrafo e sostituire con Il questore dispone l'invio del
richiedente asilo nel centro di temporanea permanenza ed assistenza quando
ricorrono le ipotesi previste dall'art. 7 comma 2. Il questore dispone altres
l'invio del richiedente asilo ai centri di identificazione qualora ricorra l'ipotesi
prevista dall'art. 7 comma 1. In tale caso, e negli altri casi rilascia al
richiedente un permesso di soggiorno valido tre mesi, rinnovabile (segue testo)
Motivazione:
il richiedente asilo non sottoposto a misure di limitazione della libert personale,
deve disporre di un regolare permesso di soggiorno che gli consenta di
esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa per lo straniero
regolarmente soggiornante, quali l'iscrizione al SSN, l'accesso al gratuito
patrocinio et. La questione ha un
peso centrale poich privare il richiedente ospitato presso i centri di identificazione del pds ha come obiettivo quello di
rendere del tutto inefficace la tutela.
- Al comma 2 dellarticolo 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di richiedente trattenuto presso un centro di identificazione o di permanenza temporanea ed assistenza il questore da le disposizioni necessarie perche lo straniero possa presentarsi davanti alla Commissione territoriale.
Motivazione: Occorre prevedere, per lo straniero trattenuto, leffettiva
possibilita di presentarsi davanti alla Commissione territoriale per la
formalizzazione dellistanza.
- Al comma 1, lettera a), dellarticolo 9, sostituire le parole commi 1 e 2 con le seguenti: comma 2.
Motivazione: Non ha senso lapplicazione della procedura semplificata nel caso
di trattenimento facoltativo, per il quale non puo sussistere alcuna
presunzione di mala fede.
(punto fondamentale in quanto la procedura semplificata
si applica solo ai richiedenti trattenuti nei cpt)
Al
comma 2 lettera (b) dopo l'espressione non trattenuti aggiungere le parole
nei centri di temporanea permanenza ed accoglienza
- Al comma 2 dellarticolo 9, sostituire le parole Lallontanamento non autorizzato con le seguenti: Lallontanamento ingiustificato e non autorizzato.
Motivazione: Occorre chiarire che l'allontanamento non autorizzato equivale a
rinuncia alla domanda solo in assenza di giustificato motivo (non, per esempio,
se salta la corsa dell'autobus per rientrare nel Centro di identificazione...).
Coerentemente
con la proposta di prevede l'applicazione della procedura semplificata ai soli
richiedenti trattenuti nei cpt, propongo, all'art. 9, comma 2, di sopprimere
tutto il periodo successivo alle parole entro i successivi tre giorni.
Propongo
altres di recuperare la questione dell'allontanamento ingiustificato dai
centri di identificazione, inserendo un comma apposito all'art. 7 comma 3
art.
7 comma 3 bis
L'allontanamento
ingiustificato e non autorizzato dal centro di identificazione comporta la revoca del titolo di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 8 co. 2 con conseguente applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 13 co. 2 lettera b) del D.Lgs 286/98.
motivazione:
Non sono d'accordo a ritenere che l'allontanamento equivalga automaticamente
alla rinuncia alla domanda. Una norma non pu stabilire meccanicamente a-priori
una condizione che deriva dalla volont della persona di chiedere o meno il
riconoscimento del diritto d'asilo. Si tratterebbe di una grave violazione del
principio cardine del diritto d'asilo, dell'obbligo dello stato ad esaminare
comunque la domanda d'asilo. Ci che invece legittimo che la persona in
questione perde la sua regolarit di soggiorno.
- Al comma 3 dellarticolo 10, dopo le parole condizioni emotive e psicologiche del richiedente, inserire le seguenti: a condizione che la Commissione territoriale adotti una decisione di riconoscimento del diritto dasilo.
Motivazione: Occorre chiarire che l'audizione puo' essere interrotta o esclusa
solo se la decisione sulla domanda e' positiva.
Nota:
non capisco bene la tua precisazione; nel testo si dice che l'audizione
sospesa, prevedendo implicitamente che sar ripresa appena possibile; il testo
non autorizza a concludere che tale sospensione consente alla commissione di
dare luogo ad una decisione.
- Al comma 1, lettera b), dellarticolo 11, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: , e non debba essere adottato un provvedimento di
impossibilita temporanea di rimpatrio di cui allarticolo 13
- Al comma 1, lettera c), dellarticolo 11, inserire, prima delle
parole: di cui allarticolo 13, le seguenti: qualora non sia possibile
riconoscere il diritto dasilo ma ricorrano le condizioni
Motivazione: Si chiarisce che il rigetto viene adottato solo ove non debba
essere adottato, invece, il provvedimento di impossibilita temporanea di
rimpatrio.
-
Al comma 2 dellarticolo 11, sostituire le parole e inoltre rigettata con le
seguenti: puo essere inoltre rigettata.
Motivazione:
Si chiarisce che la sussistenza di una delle condizioni previste al comma 2 non
rappresenta automaticamente motivo di rigetto.
- Al comma 2, lettera b), dellarticolo 11, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Nella decisione di rigetto della domanda deve essere
comunque valutata la disponibilita di detto Stato a riaccogliere il
richiedente per esaminarne la richiesta di asilo, nonche leventuale esistenza
di ragioni che giustifichino ladozione di un provvedimento di impossibilita
temporanea di rimpatrio.
Motivazione: Il fatto che il richiedente avrebbe potuto chiedere asilo in altro
Stato e irrilevante se, al momento della presentazione della domanda di asilo,
tale Stato non e piu disposto a farsi carico dellesame della domanda.
Inoltre, la presentazione della domanda in Italia potrebbe trovare
giustificazione nellesistenza di un regime di impossibilita temporanea di
rimpatrio, generalmente non previsto negli altri ordinamenti.
Cassare
l'art. 11, comma 2 paragrafo c
Motivazione:
esso introduce, seppure in maniera soft il famigerato concetto di stato di
origine sicura che sta funestando il diritto d'asilo in tutta Europa. Il
rifiuto di tale concetto uno dei punti principali delle posizioni della
campagna che stiamo conducendo (AI-MSF-ICS)
- Al comma 2, lettera f), dellarticolo 11, sopprimere le parole e
per reati in materia di immigrazione illegale previsti dal testo unico,e
successive modificazioni,.
- Al comma 2, lettera f), dellarticolo 11, sopprimere le parole da
ovvero quando lo stesso richiedente appartenga fino a successive
modificazioni.
Motivazione: Alcuni reati sono ridicoli (quelli sull'immigrazione). Cosi' pure
e' ridicolo che l'asilo possa essere negato perche' la persona rientra nelle
categorie cui possono essere adottate misure di prevenzione (es.: il tifoso
della Roma che ha fatto interrompere Roma-Lazio).
- Al comma 2 dellarticolo 11, sopprimere la lettera g).
Corrispondentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: 2-bis. Nella
decisione di rigetto della domanda per uno dei motivi di cui alle lettere d),
e) e f) del comma 2, devono essere ponderate lattuale pericolosita del
richiedente asilo e la gravita delle persecuzioni nelle quali potrebbe
incorrere in caso di respingimento ovvero lesistenza di ragioni che
giustifichino ladozione di un provvedimento di impossibilita temporanea di
rimpatrio.
Motivazione: le condizioni di cui alla lettera g) sono gia' menzionate alla
lettera f). La lettera g) va quindi soppressa. Occorre pero salvare la
clausola di salvaguardia sul bilanciamento dei pericoli, estendendola a tutti
gli altri motivi di esclusione legati a pericolosita' del richiedente.
- Al comma 4 dellarticolo 11, la parola
immediatamente e sostituita dalla seguente: successivamente.
Motivazione: Si evita il rischio che la questura avvii la procedura per
leventuale allontanamento prima che il richiedente abbia ricevuto notizia del
rigetto della domanda.
- Al comma 6 dellarticolo 11, le parole
la decisione e comunicata alla competente questura che provvede sono
sostituite dalle seguenti: la questura provvede.
Motivazione: La comunicazione della decisione della Commissione alla questura e
gia prevista dal comma 4.
- Al comma 8 dellarticolo 11, aggiungere,
in fine, il seguente periodo: La stessa disposizione si applica nel caso in
cui il richiedente asilo non possa fruire delle misure di assistenza di cui
allarticolo 18.
Motivazione: I sei mesi per accedere al lavoro non sono una buona misura, in
se'. L'accesso deve essere consentito non appena il richiedente non fruisca
piu' di assistenza pubblica.
Ottima
formulazione!
- Al comma 1 dellarticolo 12, sostituire le parole La decisione di
rigetto, adottata a seguito della procedura semplificata di cui all articolo
9, comma 2, e immediatamente comunicata al questore che con le seguenti:
Ricevuta comunicazione della decisione di rigetto, adottata a seguito della
procedura semplificata di cui all articolo 9, comma 2, il questore.
Motivazione:
La comunicazione al questore e gia disciplinata dallart. 11, co. 4.
- Al comma 1,
lettera a), dellarticolo 12, sostituire la parola ospitato con la seguente:
trattenuto.
Motivazione:
Si chiarisce che si tratta di trattenimento, soggetto alle garanzie previste
per le limitazioni della liberta personale.
Cassare l'art. 12 co. 1 paragrafo (b)
Il
richiedente asilo ospitato nel cdi riceve la revoca del suo pds con invito ad
allontanarsi dal territorio. Per i ricorsi si applica quanto previsto all'art.
14.
Pi
esamino il testo pi sono convinto che il meccanismo pi micidiale di questa
proposta di legge quello di fare
si che i trattenuti nei cdi siano trattati subito come espellendi, negando
ogni effettivit alla tutela giurisdizionale. Anche se sono consapevole che ci
pi che emendare, intacca proprio l'ossatura della legge, non vedo margini di
manovra, anche in un'ottica di contenimento del danno, che non quello di
separare nettamente la procedura semplificata/cpt da quella ordinaria/cdi
- Al comma 1,
lettera b), dellarticolo 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In
attesa della convalida, il richiedente asilo rimane ospitato nel centro di
permanenza temporanea e assistenza.
Motivazione: Occorre chiarire (perche' il testo e' ambiguo) che
l'allontanamento non puo' aver luogo prima della convalida, come esplicitamente
previsto nel caso di cui alla lettera a). E' evidente che se viene recepito il
suggerimento relativo all'effetto sospensivo generalizzato del ricorso, questa
osservazione e' inutile. Ma la si puo' proporre "in via subordinata".
Capisco
lo spirito della tua proposta, ma ci trasformerebbe il cdi in un centro in cui
si possa attuare un trattenimento vero e proprio. Ci contribuirebbe ad
aumentare l'idea, gi presente nel ministero, di fare dei bei centri misti, cpt
e cdi (in modo da gestirli, di fatto, tutti come cpt)
- Al comma 1,
lettera b), dellarticolo 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel
caso in cui il richiedente abbia presentato domanda di asilo presentandosi
spontaneamente allautorita competente non si applicano le disposizioni di cui
allarticolo 13, commi 13 e 14, del testo unico.
Motivazione: L'espulsione del trattenuto facoltativamente e dell'irregolare che
si sia presentato spontaneamente e' assurda. Si dovrebbe procedere al solo
allontanamento, senza sanzione di divieto di reingresso (sempre in via
subordinata, rispetto a quanto proposto sull'applicabilita' della procedura
semplificata).
Giusto
ragionamento; tuttavia la proposta sarebbe incongruente con la proposta
alternativa che avanzo, che il richiedente che si presentato spontaneamente
abbia avuto un pds.
- Al comma 3 dellarticolo 12, sostituire le parole: Avverso il
provvedimento con le seguenti: Avverso i provvedimenti.
Motivazione: Si tratta di due distinti provvedimenti (lettere a e b).
- Al comma 4 dellarticolo 12, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Al richiedente asilo e concesso un permesso di soggiorno temporaneo
per richiesta di asilo, valido fino al termine della procedura ordinaria.
Motivazione: Occorre chiarire che il richiedente e' rimesso in liberta' e che
gli viene rilasciato il permesso per richiesta asilo.
- Al comma 1 dellarticolo 14, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: con un permesso di soggiorno per richiesta di
asilo.
Motivazione: Si chiarisce che, nelle more della decisione del ricorso, il
richiedente mantiene la titolarita di un permesso di soggiorno per richiesta
di asilo.
Giustissimo!!
- Al comma 3 dellarticolo 14, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente possegga i requisiti
per soggiornare ad altro titolo.
Motivazione: Occorre chiarire che non si procede all'intimazione qualora lo
straniero abbia i requisiti per soggiornare ad altro titolo.
- Al comma 5 dellarticolo 14, inserire, in
fine, i seguenti periodi: In caso di presentazione dellistanza di
sospensione, lallontanamento e comunque sospeso fino a che il presidente
della Corte dappello non si sia pronunciato sullistanza. Se listanza e
accolta, la validita del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e
prolungata fino alla decisione sullappello.
Motivazione: Occorre chiarire che l'allontanamento e' sospeso fino a che il
giudice non si sia pronunciato sulla richiesta di sospensione, e che, in caso
di accoglimento di tale richiesta, lo straniero mantiene la titolarita di un
permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
Bene
- Al comma 1 dellarticolo 16, dopo le parole permanenza del
diritto di asilo,, inserire le seguenti: ovvero qualora la Commissione, alla
data di scadenza del permesso di soggiorno, non si sia ancora pronunciata,.
Motivazione:
Occorre disciplinare il silenzio-assenso della
Commissione centrale sulla permanenza dello status. In mancanza, la questura
non rinnovera' il permesso e il rifugiato entrera' in un limbo.
- Al comma 2 dellarticolo 17, inserire,
dopo le parole articolo 1, le seguenti: , sezione F.
Motivazione:
E bene specificare che si tratta delle
condizioni di esclusione di cui alla sezione F.
- Al comma 3 dellarticolo 17, le parole o qualora linteressato vi
abbia espressamente rinunciato sono soppresse. Corrispondentemente, le parole
Il permesso di soggiorno e altresi revocato qualora sia divenuta definitiva
lestinzione del diritto di asilo: in tale caso sono sostituite dalle
seguenti: Il permesso di soggiorno e altresi revocato qualora linteressato
vi abbia espressamente rinunciato o sia divenuta definitiva lestinzione del
diritto di asilo: in tali casi.
Motivazione: Occorre stabilire che si procede a intimazione (senza espulsione)
anche nel caso di rinuncia all'asilo.
- Al comma 3 dellarticolo 17, sostituire
le parole quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
Motivazione: E necessario prevedere che i termini stabiliti con l'intimazione
scadano solo successivamente a quelli fissati per la presentazione del ricorso
(un mese, in base al comma 5).
- Al comma 4
dellarticolo 17, dopo le parole estinzione del diritto di asilo, inserire le
seguenti: , ovvero dellespressa rinuncia al diritto dasilo da parte
dellinteressato,
Motivazione: Occorre prevedere la possibilita' di chiedere permesso di soggiorno
o carta di soggiorno, in presenza dei requisiti, anche in caso di rinuncia
all'asilo.
- Al comma 6 dellarticolo 17, inserire, dopo le parole le
disposizioni dettate dall articolo 14, le seguenti: incluse quelle relative
allappello.
Motivazione: E utile chiarire che si estendono a questo caso anche le
disposizioni di cui all'art. 14 sull'appello.
-
Al comma 6 dellarticolo 17, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il
ricorrente mantiene la titolarita del permesso di soggiorno di cui e in
possesso finche e autorizzato a permanere nel territorio dello Stato.
Motivazione: L'art. 14, nella formulazione attuale, non menziona il rilascio di
un permesso di soggiorno. Conviene prevedere, per semplicita e per evitare una
retrocessione riguardo a facolta e diritti, il mantenimento del permesso di
cui lo straniero e in possesso al momento della presentazione del ricorso.
- Al comma 4 dellarticolo 18, sostituire le parole del rifugiato e
dello straniero con permesso umanitario di cui allarticolo 18 del testo unico
con le seguenti: del rifugiato e dello straniero con permesso per
impossibilita temporanea di rimpatrio o con permesso umanitario di cui
allarticolo 5, comma 6, del testo unico.
Motivazione: Il riferimento all'art. 18 T.U. e' privo di senso. Viene corretto
conformemente con quanto stabilito dallart. 13 del testo in esame e dallart.
2, co. 8, DL 195/2002.
- Al comma 5 dellarticolo 18, sostituire le parole con permesso
umanitario con le seguenti: con permesso per impossibilita temporanea di
rimpatrio o con permesso umanitari.
Motivazione: Il riferimento al "permesso umanitario" e insufficiente.
Viene ampliato conformemente con quanto stabilito dallart. 13 del testo in
esame.
- Dopo larticolo 20, inserire il seguente:
Art. 20-bis (Diritti dello straniero nei cui confronti sia stato
adottato un provvedimento di impossibilita temporanea di rimpatrio)
1. Lo straniero nei cui confronti sia stato adottato un
provvedimento di impossibilita temporanea di rimpatrio gode degli stessi
diritti previsti per il titolare di permesso di soggiorno per motivi di
lavoro.
Motivazione: Occorre prevedere esplicitamente i diritti assegnati al titolare di
permesso rilasciato per impossibilita temporanea di rimpatrio.