Briguglio/Schiavone
17 giugno 04
PROPOSTE DI EMENDAMENTI RELATIVI
ALLA PROPOSTA DI LEGGE SULLASILO, A.C. 1238-A
Avvertenza alla lettura: gli emendamenti
riportati in blu affrontano le seguenti questioni cruciali:
1. limitare
lapplicazione della procedura semplificata, con conseguente diminuzione delle
garanzie procedurali e della tutela giurisdizionale ai soli casi di richiedenti
asilo precedentemente colpiti da un provvedimento di espulsione
2. applicare la
procedura ordinaria ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri di
identificazione, con conseguente piena tutela giurisdizionale
3. chiarire che il
provvedimento di trattenimento presso i centri di identificazione misura che
non incide sulla libert personale
4. evitare che il
semplice allontanamento dai centri di identificazione possa costituire motivo
di decadenza dalla domanda di asilo
Gli emendamenti indicati con lespressione
proposta 2 mirano ad effettuare delle modifiche pi limitate del testo,
cercando tuttavia di incidere, anche parzialmente, sui principali nodi critici.
Per ragioni di tattica parlamentare si consiglia di presentare comunque
entrambe le versioni per la discussione in Aula.
Gli
emendamenti riportati in nero affrontano le altre questioni.
- Al comma 2 dellarticolo 5, sopprimere le parole di nazionalita
italiana.
Motivazione: Non ha senso escludere dalla previsione i vettori di diversa
nazionalita.
- Al comma 3 dellarticolo 5, le parole escluse le forme dialettali
sono soppresse.
Motivazione: Non e ammissibile penalizzare lo straniero per ragioni
linguistiche.
- Al comma 3 dellarticolo 5, le parole o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo sono soppresse.
- Al comma 3
dellarticolo 5, le parole ove possibile sono sostituite dalle parole ove
necessario.
- Al comma 3 dellarticolo 5, le parole o, se non disponibile, di
persona a conoscenza delle lingue indicate nel precedente periodo sono
soppresse.
Motivazione: Se deve essere compilato un "modulario", il richiedente
deve poter fruire, all'occorrenza, dell'aiuto di persona che si esprima in
lingua a lui comprensibile. Che la persona si sappia esprimere in una lingua
assai diffusa e' del tutto irrilevante. Idem per la questione delle
comunicazioni su diritti, facolta' e svolgimento della procedura. L'interprete
dovra' comunque essere garantito per l'audizione: lo cerchino anche per la fase
di verbalizzazione della domanda.
- Al comma 1 dellarticolo 7, sopprimere le lettere b) e c).
Motivazione: Le due condizioni individuate sono inammissibilmente vaghe. Vanno
soppresse.
- Al co. 2 cassare il paragrafo ( a)
Motivazione:
Il paragrafo (a) in netto contrasto sia con il comma 1 dello stesso articolo,
sia con lart. 32 della Convenzione di Ginevra in quanto prevede lapplicazione
di una sanzione o comunque di un trattamento sfavorevole al richiedente asilo
che ha fatto ingresso irregolare nel territorio dello Stato per il solo fatto
di trovarsi, suo malgrado, in una posizione di irregolarit rispetto alle
ordinarie norme sullingresso. E irrazionale e vessatorio che venga prevista
lapplicazione del trattenimento e della
procedura semplificata anche ai richiedenti asilo che si sono presentati
spontaneamente allautorit dopo il loro ingresso irregolare per presentare istanza
di asilo.
Proposta n. 2
Al comma 2, lettera a), dellarticolo 7, sostituire le parole o subito dopo, o, comunque, in condizione irregolare con le seguenti: o subito dopo o, comunque, in condizione irregolare.
Motivazione: Si chiarisce che non si da luogo a trattenimento (ne, quindi, a
procedura semplificata) nel caso di straniero che si presenti spontaneamente
allautorita competente (senza, cioe, che sia stato fermato) per richiedere
asilo.
Al comma 2 lettera b) dopo le parole colpiti da un
inserire la parola precedente
Va
evitato che i potenziali richiedenti asilo che giungono irregolarmente in
Italia (trattasi della maggioranza, per evidenti motivi legati proprio alla
fuga dalla condizione di persecuzione) possano essere trattati ipso facto come clandestini e come tali colpiti
immediatamente da un provvedimento di espulsione con conseguente
trattenimento nei CPT.
Al
comma 3 dell'art. 7:
dopo le parole nei casi di cui al comma 1,
abolire le parole lettere a), b), c) e nei casi di cui al comma 2 lettera a)
dopo la parola vigilanza, inserire la parola
esterna al centro
dopo la parola dall'ACNUR inserire e
dall'Unione Europea
sostituire la parola dal Ministero dellInterno
con dalla Prefettura territorialmente competente
Il
trattenimento presso i centri di identificazione non costituisce misura
limitativa della libert personale; il regolamento stabilisce le modalit e gli
orari di uscita degli ospiti, nonch le modalit e gli orari delle visite di
esterni.
Motivazione:
il trattenimento presso i centri di identificazione non pu configurasi come
misura di limitazione della libert personale; diversamente palese diverrebbe
la violazione dellart. 13 della Costituzione. Gi il Consiglio di Stato,
nellesaminare la proposta di regolamento di attuazione della L. 189/09
(Bossi-Fini) ha sollevato la questione sullambiguo testo predisposto
dallEsecutivo. Introdurre tale emendamento pu essere strategicamente assai
importante da un lato, se accolto, per dipanare un nodo spinosissimo. Nel caso
tale lettura venga respinta dal Governo, ci evidenzierebbe, fin dai lavori
parlamentari, lintenzione del Governo, di forzare la norma pregiudicandone i
profili di legittimit costituzionale.
Inserire
altres il seguente periodo:
L'organizzazione
del centro di identificazione deve garantire in ogni caso il diritto del
richiedente a prendere contatti e a potere usufruire, anche allinterno del
centro stesso, in appositi spazi a ci riservati, dell'opera di supporto e
consulenza legale attuata da parte delle organizzazioni non governative per la
tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali.
Motivazione:
la norma tesa a limitare il possibile eccesso di discrezionalit nella
gestione dei centri di identificazione per ci che riguarda laccesso da parte
degli enti di tutela e a rafforzare il diritto del richiedente trattenuto a
godere comunque di una effettiva assistenza sui propri diritti fornita da
soggetti terzi rispetto alla gestione dei centri.
Al
comma 4, sostituire le parole dal Ministero dellInterno con dalla
Prefettura territorialmente competente
Art. 8
Al comma 2, sostituire l'espressione quando ricorrono le ipotesi previste dall'art. 7, commi 1 e 2, con quando ricorrono le ipotesi previste dall'art. 7, comma 2
Al
comma 2 cassare dalle parole il questore dispone fino a commissione
territoriale e sostituire con quanto segue:
Il questore dispone l'invio del richiedente asilo nel
centro di temporanea permanenza ed assistenza quando ricorrono le ipotesi
previste dall'art. 7 comma 2. Il questore dispone altres l'invio del
richiedente asilo ai centri di identificazione qualora ricorra l'ipotesi
prevista dall'art. 7 comma 1. In tale caso, e negli altri casi previsti dalla
procedura ordinaria, il questore rilascia al richiedente un permesso di
soggiorno valido tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di
riconoscimento dello status di rifugiato
Motivazioni:
1.
il
richiedente asilo non sottoposto a misure di limitazione della libert
personale, deve disporre di un regolare permesso di soggiorno che gli consenta
di esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa per lo straniero
regolarmente soggiornante, quali l'iscrizione al SSN, l'accesso al gratuito
patrocinio et. La questione ha un
peso centrale poich privare il richiedente ospitato presso i centri di identificazione di un regolare permesso di soggiorno
riduce in maniera drastica, fino quasi ad annullarle, le garanzie minime di
tutela. .
2.
La
procedura di asilo si deve intendere esaurita solo con la conclusione
delleventuale azione di tutela giurisdizionale e non con la decisione assunta
dalla commissione territoriale.
- Al comma 2 dellarticolo 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di richiedente trattenuto presso un centro di identificazione o di permanenza temporanea ed assistenza il questore da le disposizioni necessarie perche lo straniero possa presentarsi davanti alla Commissione territoriale.
Motivazione: Occorre prevedere, per lo straniero trattenuto, leffettiva
possibilita di presentarsi davanti alla Commissione territoriale per la
formalizzazione dellistanza.
- Al comma 1, lettera a), dellarticolo 9, sostituire le parole commi 1 e 2 con le seguenti: comma 2.
Motivazione: la procedura
semplificata si applica solo ai richiedenti trattenuti nei CPT
Al comma 1 lettera (b) dopo l'espressione non trattenuti aggiungere le parole nei centri di temporanea permanenza ed accoglienza
Al
comma 2, sopprimere il periodo da lallontanamento non autorizzato fino a
rinuncia alla domanda di asilo.
motivazione:
E di dubbia legittimit una previsione normativa, quale quella contenuta nel
testo della proposta di legge, che
fa derivare da un comportamento quale l'allontanamento dal centro di
identificazione o dal CPT unautomatica rinuncia alla domanda di asilo. Ci
configura una violazione del principio cardine del diritto d'asilo,
dell'obbligo dello stato ad esaminare comunque la domanda d'asilo. E invece
legittimo che per il richiedente che si allontana dal CPT, la misura del
trattenimento venga ripristinata, mentre il richiedente asilo che si allontana
senza autorizzazione dal centro di identificazione perde la sua regolarit di
soggiorno. E quindi opportuno che, in alternativa al periodo che si propone di
cassare, venga inserito un comma specifico allart. 7.
art.
7 comma 3 bis
L'allontanamento
ingiustificato e non autorizzato dal centro di identificazione comporta la revoca del titolo di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 8 co. 2 con conseguente applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 13 co. 2 lettera b) del D.Lgs 286/98.
- Al comma 2 dellarticolo 9, sostituire le parole Lallontanamento non autorizzato con le seguenti: Lallontanamento ingiustificato e non autorizzato.
Motivazione: Occorre chiarire che l'allontanamento non autorizzato equivale a
rinuncia alla domanda solo in assenza di giustificato motivo (non, per esempio,
se salta la corsa dell'autobus per rientrare nel Centro di identificazione...).
- Al comma 3 dellarticolo 10, dopo le parole condizioni emotive e psicologiche del richiedente, inserire le seguenti: a condizione che la Commissione territoriale adotti una decisione di riconoscimento del diritto dasilo.
Motivazione: Occorre chiarire che l'audizione puo' essere interrotta o esclusa
solo se la decisione sulla domanda e' positiva.
- Al comma 1, lettera b), dellarticolo 11, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: , e non debba essere adottato un provvedimento di
impossibilita temporanea di rimpatrio di cui allarticolo 13
- Al comma 1, lettera c), dellarticolo 11, inserire, prima delle
parole: di cui allarticolo 13, le seguenti: qualora non sia possibile
riconoscere il diritto dasilo ma ricorrano le condizioni
Motivazione: Si chiarisce che il rigetto viene adottato solo ove non debba
essere adottato, invece, il provvedimento di impossibilita temporanea di
rimpatrio.
-
Al comma 2 dellarticolo 11, sostituire le parole e inoltre rigettata con le
seguenti: puo essere inoltre rigettata.
Motivazione:
Si chiarisce che la sussistenza di una delle condizioni previste al comma 2 non
rappresenta automaticamente motivo di rigetto.
Cassare
il comma 2 paragrafo c
Motivazione: il paragrafo proposto introduce,
seppure in maniera indiretta, il concetto di stato di origine sicura, che ha
provocato gravissimi problemi in merito alleffettivo rispetto del diritto
d'asilo in tutti gli stati dellEuropa ove stato applicato. Il rifiuto del
concetto di stato terzo sicuro uno dei punti principali delle posizioni
espresse sul piano internazionale da Amnesty International e da altri
autorevoli enti.
- Al comma 2, lettera b), dellarticolo 11, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Nella decisione di rigetto della domanda deve essere
comunque valutata la disponibilita di detto Stato a riaccogliere il
richiedente per esaminarne la richiesta di asilo, nonche leventuale esistenza
di ragioni che giustifichino ladozione di un provvedimento di impossibilita
temporanea di rimpatrio.
Motivazione: Il fatto che il richiedente avrebbe potuto chiedere asilo in altro
Stato e irrilevante se, al momento della presentazione della domanda di asilo,
tale Stato non e piu disposto a farsi carico dellesame della domanda.
Inoltre, la presentazione della domanda in Italia potrebbe trovare
giustificazione nellesistenza di un regime di impossibilita temporanea di
rimpatrio, generalmente non previsto negli altri ordinamenti.
- Al comma 2, lettera f), dellarticolo 11, sopprimere le parole e
per reati in materia di immigrazione illegale previsti dal testo unico,e
successive modificazioni,.
- Al comma 2, lettera f), dellarticolo 11, sopprimere le parole da
ovvero quando lo stesso richiedente appartenga fino a successive
modificazioni.
Motivazione: Alcuni reati sono ridicoli (quelli sull'immigrazione). Cosi' pure
e' ridicolo che l'asilo possa essere negato perche' la persona rientra nelle
categorie cui possono essere adottate misure di prevenzione (es.: il tifoso
della Roma che ha fatto interrompere Roma-Lazio).
- Al comma 2 dellarticolo 11, sopprimere la lettera g).
Corrispondentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: 2-bis. Nella
decisione di rigetto della domanda per uno dei motivi di cui alle lettere d),
e) e f) del comma 2, devono essere ponderate lattuale pericolosita del
richiedente asilo e la gravita delle persecuzioni nelle quali potrebbe
incorrere in caso di respingimento ovvero lesistenza di ragioni che
giustifichino ladozione di un provvedimento di impossibilita temporanea di
rimpatrio.
Motivazione: le condizioni di cui alla lettera g) sono gia' menzionate alla
lettera f). La lettera g) va quindi soppressa. Occorre pero salvare la
clausola di salvaguardia sul bilanciamento dei pericoli, estendendola a tutti
gli altri motivi di esclusione legati a pericolosita' del richiedente.
- Al comma 4 dellarticolo 11, la parola
immediatamente e sostituita dalla seguente: successivamente.
Motivazione: Si evita il rischio che la questura avvii la procedura per
leventuale allontanamento prima che il richiedente abbia ricevuto notizia del
rigetto della domanda.
- Al comma 6 dellarticolo 11, le parole la
decisione e comunicata alla competente questura che provvede sono sostituite
dalle seguenti: la questura provvede.
Motivazione: La comunicazione della decisione della Commissione alla questura e
gia prevista dal comma 4.
- Al comma 8 dellarticolo 11, aggiungere,
in fine, il seguente periodo: La stessa disposizione si applica nel caso in
cui il richiedente asilo non possa fruire delle misure di assistenza di cui
allarticolo 18.
Motivazione: I sei mesi per accedere al lavoro non sono una buona misura, in
se'. L'accesso deve essere consentito non appena il richiedente non fruisca
piu' di assistenza pubblica.
- Al comma 1 dellarticolo 12, sostituire le parole La decisione di
rigetto, adottata a seguito della procedura semplificata di cui all articolo
9, comma 2, e immediatamente comunicata al questore che con le seguenti:
Ricevuta comunicazione della decisione di rigetto, adottata a seguito della
procedura semplificata di cui all articolo 9, comma 2, il questore.
Motivazione:
La comunicazione al questore e gia disciplinata dallart. 11, co. 4.
- Al comma 1,
lettera a), dellarticolo 12, sostituire la parola ospitato con la seguente:
trattenuto.
Motivazione:
Si chiarisce che si tratta di trattenimento, soggetto alle garanzie previste
per le limitazioni della liberta personale.
Cassare l'art. 12 co. 1 paragrafo (b)
Motivazione: il richiedente asilo ospitato nel
cdi stato sottoposto alla procedura ordinaria ed ha goduto di un regolare
permesso di soggiorno; per tale ragione illegittima la previsione di
applicare nei confronti dellinteressato un provvedimento di espulsione; si
applica invece quanto previsto dalla procedura ordinaria in caso di ricorso
vedi art. 14
- Al comma 1,
lettera b), dellarticolo 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel
caso in cui il richiedente abbia presentato domanda di asilo presentandosi
spontaneamente allautorita competente non si applicano le disposizioni di cui
allarticolo 13, commi 13 e 14, del testo unico.
Motivazione: L'espulsione del trattenuto facoltativamente e dell'irregolare che
si sia presentato spontaneamente e' assurda. Si dovrebbe procedere al solo
allontanamento, senza sanzione di divieto di reingresso (sempre in via
subordinata, rispetto a quanto proposto sull'applicabilita' della procedura
semplificata).
- Al comma 3 dellarticolo 12, sostituire le parole: Avverso il
provvedimento con le seguenti: Avverso i provvedimenti.
Motivazione: Si tratta di due distinti provvedimenti (lettere a e b).
- Al comma 4 dellarticolo 12, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Al richiedente asilo e concesso un permesso di soggiorno temporaneo
per richiesta di asilo, valido fino al termine della procedura ordinaria.
Motivazione: Occorre chiarire che il richiedente e' rimesso in liberta' e che
gli viene rilasciato il permesso per richiesta asilo.
- Al comma 1 dellarticolo 14, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: con un permesso di soggiorno per richiesta di
asilo.
Motivazione: Si chiarisce che, nelle more della decisione del ricorso, il
richiedente mantiene la titolarita di un permesso di soggiorno per richiesta
di asilo.
- Al comma 3 dellarticolo 14, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: , salvo che il richiedente possegga i requisiti
per soggiornare ad altro titolo.
Motivazione: Occorre chiarire che non si procede all'intimazione qualora lo
straniero abbia i requisiti per soggiornare ad altro titolo.
- Al comma 5 dellarticolo 14, inserire, in
fine, i seguenti periodi: In caso di presentazione dellistanza di
sospensione, lallontanamento e comunque sospeso fino a che il presidente
della Corte dappello non si sia pronunciato sullistanza. Se listanza e
accolta, la validita del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e
prolungata fino alla decisione sullappello.
Motivazione: Occorre chiarire che l'allontanamento e' sospeso fino a che il
giudice non si sia pronunciato sulla richiesta di sospensione, e che, in caso
di accoglimento di tale richiesta, lo straniero mantiene la titolarita di un
permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
- Al comma 1 dellarticolo 16, dopo le parole permanenza del
diritto di asilo,, inserire le seguenti: ovvero qualora la Commissione, alla
data di scadenza del permesso di soggiorno, non si sia ancora pronunciata,.
Motivazione:
Occorre disciplinare il silenzio-assenso della
Commissione centrale sulla permanenza dello status. In mancanza, la questura
non rinnovera' il permesso e il rifugiato entrera' in un limbo.
- Al comma 2 dellarticolo 17, inserire,
dopo le parole articolo 1, le seguenti: , sezione F.
Motivazione:
E bene specificare che si tratta delle
condizioni di esclusione di cui alla sezione F.
- Al comma 3 dellarticolo 17, le parole o qualora linteressato vi
abbia espressamente rinunciato sono soppresse. Corrispondentemente, le parole
Il permesso di soggiorno e altresi revocato qualora sia divenuta definitiva
lestinzione del diritto di asilo: in tale caso sono sostituite dalle
seguenti: Il permesso di soggiorno e altresi revocato qualora linteressato
vi abbia espressamente rinunciato o sia divenuta definitiva lestinzione del
diritto di asilo: in tali casi.
Motivazione: Occorre stabilire che si procede a intimazione (senza espulsione)
anche nel caso di rinuncia all'asilo.
- Al comma 3 dellarticolo 17, sostituire
le parole quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
Motivazione: E necessario prevedere che i termini stabiliti con l'intimazione
scadano solo successivamente a quelli fissati per la presentazione del ricorso
(un mese, in base al comma 5).
- Al comma 4
dellarticolo 17, dopo le parole estinzione del diritto di asilo, inserire le
seguenti: , ovvero dellespressa rinuncia al diritto dasilo da parte
dellinteressato,
Motivazione: Occorre prevedere la possibilita' di chiedere permesso di soggiorno
o carta di soggiorno, in presenza dei requisiti, anche in caso di rinuncia
all'asilo.
- Al comma 6 dellarticolo 17, inserire, dopo le parole le disposizioni
dettate dall articolo 14, le seguenti: incluse quelle relative allappello.
Motivazione: E utile chiarire che si estendono a questo caso anche le
disposizioni di cui all'art. 14 sull'appello.
-
Al comma 6 dellarticolo 17, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il
ricorrente mantiene la titolarita del permesso di soggiorno di cui e in
possesso finche e autorizzato a permanere nel territorio dello Stato.
Motivazione: L'art. 14, nella formulazione attuale, non menziona il rilascio di
un permesso di soggiorno. Conviene prevedere, per semplicita e per evitare una
retrocessione riguardo a facolta e diritti, il mantenimento del permesso di
cui lo straniero e in possesso al momento della presentazione del ricorso.
- Al comma 4 dellarticolo 18, sostituire le parole del rifugiato e
dello straniero con permesso umanitario di cui allarticolo 18 del testo unico
con le seguenti: del rifugiato e dello straniero con permesso per
impossibilita temporanea di rimpatrio o con permesso umanitario di cui
allarticolo 5, comma 6, del testo unico.
Motivazione: Il riferimento all'art. 18 T.U. e' privo di senso. Viene corretto
conformemente con quanto stabilito dallart. 13 del testo in esame e dallart.
2, co. 8, DL 195/2002.
- Al comma 5 dellarticolo 18, sostituire le parole con permesso
umanitario con le seguenti: con permesso per impossibilita temporanea di
rimpatrio o con permesso umanitari.
Motivazione: Il riferimento al "permesso umanitario" e insufficiente.
Viene ampliato conformemente con quanto stabilito dallart. 13 del testo in
esame.
- Dopo larticolo 20, inserire il seguente:
Art. 20-bis (Diritti dello straniero nei cui confronti sia stato
adottato un provvedimento di impossibilita temporanea di rimpatrio)
1. Lo straniero nei cui confronti sia stato adottato un
provvedimento di impossibilita temporanea di rimpatrio gode degli stessi
diritti previsti per il titolare di permesso di soggiorno per motivi di
lavoro.
Motivazione: Occorre prevedere esplicitamente i diritti assegnati al titolare di permesso rilasciato per impossibilita temporanea di rimpatrio.