Prot.n.
(SPA/04/11423)
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LA
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- lart. 10, comma 3 della Costituzione afferma che lo straniero al quale sia
impedito nel suo paese leffettivo esercizio delle libert democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto dasilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge;
- l'art. 18 della Carta Europea dei Diritti
Fondamentali approvata dal Parlamento dell'Unione Europea il 14 novembre 2000 e
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, afferma che "il diritto di asilo
garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del
28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei
rifugiati e a norma del trattato che istituisce la Comunit Europea";
- la Legge
n.189 del 30 luglio 2002 Modifiche alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo negli art. 31 e 32 si concentra sulle procedure di
identificazione ed eventuale riconoscimento dello status per i richiedenti
asilo, procedure che attengono alla competenza statale, e istituisce un Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati incentrato sui servizi prestati dagli enti
locali, un Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza e
monitoraggio (affidato allANCI) ed un Fondo Nazionale per le politiche e i
servizi dellasilo a cui vengono ricondotte anche le assegnazioni annuali del
Fondo Europeo dei Rifugiati;
- lo stato italiano tuttora privo di una legge
organica in materia di asilo;
Considerato
che:
- in Emilia-Romagna, negli ultimi anni, a livello
locale sono state realizzate numerose esperienze di accoglienza per richiedenti
asilo e rifugiati, sia nell'ambito del Piano Nazionale Asilo sia all'interno
delle politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati
promosse dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Comuni e Province;
- pur in mancanza di un'organica legislazione
nazionale necessario programmare adeguate politiche di accoglienza per i
cittadini stranieri con diritto d'asilo e di protezione;
- quindi necessario consolidare ed estendere la rete di strutture ed interventi
finora positivamente realizzate;
Dato
atto che:
- nel
corso del 2003 si sviluppato un confronto con i referenti delle
amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna, con parti sociali e con altri
soggetti impegnati in progetti di accoglienza a livello locale;
- da
questo confronto scaturita la proposta di un protocollo regionale in materia
di diritto d'asilo;
Considerato che, successivamente
all'approvazione da parte della Giunta Regionale, la proposta di protocollo
verr inviata per l'adesione
inizialmente all'A.N.C.I. nazionale, all'A.N.C.I. dell'Emilia-Romagna, all'U.P.I.
dell'Emilia-Romagna e successivamente a tutti i soggetti, istituzionali e non,
che ne condividono i contenuti e si impegnano per la loro realizzazione;
Vista la Legge Regionale 24 marzo 2004,
n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche
alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2", che,
all'art. 2, include tra i destinatari di tale provvedimento anche i rifugiati
ed i richiedenti asilo;
Ritenuto pertanto opportuno approvare
lallegata proposta di protocollo;
Dato atto ai sensi del
comma 4 dell'art. 37 della L.RR. 43/01 e della deliberazione di Giunta
regionale n. 447/03, esecutiva ai sensi di legge del parere favorevole espresso
dal Direttore Generale Sanit e Politiche Sociali Dott. Franco Rossi in merito
alla regolarit amministrativa della presente deliberazione;
Su proposta
dell'Assessore alle Politiche Sociali. Immigrazione. Progetto giovani.
Cooperazione Internazionale, Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
a)
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta
di Protocollo d'intesa in materia di richiedenti asilo e rifugiati tra Regione
Emilia-Romagna ed enti locali, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
b)
di autorizzare lAssessore regionale alle Politiche Sociali.
Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione Internazionale alla sottoscrizione
del suddetto Protocollo d'Intesa con gli organismi associativi degli enti
locali (A.N.C.I. ed U.P.I.);
c)
di stabilire che con successivi atti del Dirigente del Servizio regionale competente saranno
recepite le eventuali adesioni al Protocollo da parte dei singoli Enti Locali,
delle parti sociali, del terzo settore e di altri soggetti che condividono i
contenuti di tale documento;
d)
di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
- - -
ALLEGATO N. 1
Proposta di Protocollo
dintesa in materia di richiedenti asilo e rifugiati
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA e
gli ENTI LOCALI:
Secondo la Convenzione sullo status di rifugiato delle Nazioni Unite di
Ginevra ( 1951), vincolante per gli Stati che lhanno ratificata e per lItalia
resa esecutiva dalla Legge 722 del 1954, rifugiato chiunque a causa del timore
fondato di essere perseguitato in ragione della razza, della religione, della
nazionalit, dellappartenenza ad un particolare gruppo sociale o dellopinione
politica, si trova al di fuori del paese di cui cittadino e non pu o, a
causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di quel paese.
Lart. 10, comma 3 della Costituzione afferma che lo straniero al quale sia impedito nel suo
paese leffettivo esercizio delle libert democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto dasilo nel territorio della Repubblica,
secondo le condizioni stabilite dalla legge.
La Carta Europea dei Diritti Fondamentali approvata dal Parlamento
dell'Unione Europea il 14 novembre 2000 e proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000, all' art 18 afferma che "il diritto di asilo garantito nel
rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
e dal Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati e a
norma del trattato che istituisce la Comunit Europea";
Il riconoscimento del diritto di asilo trova fondamento oltre che nella
Convenzione di Ginevra del 1951, nella Convenzione di Dublino del 1990, sulla
determinazione della competenza dello Stato per lesame di una domanda di asilo
presentata in uno degli Stati membri della Comunit europea, ed stata resa
esecutiva in Italia dalla Legge n.523 del 1992. Il rifugiato in base a tali
convenzioni deve godere dei diritti civili analoghi a quelli dei cittadini del
Paese ospitante.
Richiedente asilo quindi la persona che ha lasciato il suo paese di
origine per sfuggire alla violazione di uno o pi diritti fondamentali
delluomo (incluse le persecuzioni per motivi di genere o di orientamento
sessuale), rifugiandosi in un altro paese dove attende che la sua domanda di
asilo venga esaminata.
Alla fine del 2001, i rifugiati nel mondo erano complessivamente poco
pi di 12 milioni, dei quali 2,2 milioni in Europa, soprattutto in Germania (
900.000), Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Francia ( circa 150.000 ciascuno).
In Italia la presenza dei rifugiati e dei richiedenti asilo
storicamente modesta seppure in lieve crescita: alla fine del 2002 i rifugiati
erano quasi 10.000, esclusi i minori, i rifugiati riconosciuti prima del 1990 e
le persone con status di protezione umanitaria. Le domande di asilo presentate
nel 2003 sono circa 18.000.
LItalia lunico tra gli
Stati dellUnione Europea a non aver ancora adottato una legge organica in
materia di asilo, sebbene tale diritto sia inserito tra i principi fondamentali
della nostra Costituzione come un diritto soggettivo perfetto (art.10 comma 3
).
Considerato:
- che i
richiedenti asilo sono figure giuridicamente diverse dagli immigrati stranieri
che arrivano in Italia per motivi di lavoro, studio e ricongiungimento familiare:
ci che distingue gli immigrati dai rifugiati che questi ultimi fuggono dal
loro paese e non possono farvi ritorno se non a rischio della propria
incolumit personale o della perdita della libert e dei diritti fondamentali;
- che dal
momento della presentazione della richiesta dasilo alla decisione finale da
parte della competente Commissione,
il richiedente asilo vive in una sorta di limbo giuridico nel quale
non ha diritto ad un progetto di accoglienza, non pu svolgere un lavoro ed ha
un accesso spesso difficoltoso alla formazione;
- tale
situazione ha creato oggettive difficolt che hanno portato in questi anni a
far ricadere lonere degli interventi di accoglienza essenzialmente sugli Enti
Locali e sulle organizzazioni del privato sociale e della solidariet;
Dato inoltre atto che:
-
la Legge n.189 del 30
luglio 2002 Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
negli art. 31 e 32 si concentra sulle procedure di identificazione ed eventuale
riconoscimento dello status per i richiedenti asilo, procedure che attengono
alla competenza statale, e istituisce
un Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati incentrato
sui servizi prestati dagli enti locali, un Servizio centrale di informazione,
promozione, consulenza e monitoraggio (affidato allANCI) ed un Fondo
Nazionale per le politiche e i servizi dellasilo cui vengono ricondotte anche
le assegnazioni annuali del Fondo Europeo dei Rifugiati;
-
la medesima legge 189/2002
dispone i casi di trattenimento
dei richiedenti asilo presso appositi Centri di Identificazione e
prevede listituzione di Commissioni territoriali per il riconoscimento dello
status di rifugiato;
-
nel 2001 si avviato
un primo sistema nazionale di accoglienza denominato Programma Nazionale Asilo
(PNA), del quale in Emilia-Romagna
attualmente fanno parte i Comuni di Parma, Modena, Forl e Ravenna;
-
nel corso del 2002 le risorse statali finalizzate al proseguimento
delle suindicate esperienze di accoglienza hanno subito una sensibile
diminuzione (parzialmente riequilibrata nel 2003), tale per cui, in assenza di
una organica normativa nazionale di riferimento, la Regione Emilia-Romagna ha
inteso tutelare le esperienze di accoglienza inserendole nellambito della
programmazione delle politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri;
-
che gli interventi facenti parte del P.N.A. e quelli avviati
allinterno dei Piani Provinciali per limmigrazione costituiscono una positiva sperimentazione da consolidare ed
estendere;
-
la Legge Regionale 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi
regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2", che, all'art. 2
include tra i destinatari di tale provvedimento anche i rifugiati ed i richiedenti
asilo.
-
Il protocollo dintesa nel testo
seguente, indirizzato ad assicurare un sistema di accoglienza integrato
regionale rivolto ai richiedenti asilo, ai rifugiati ed ai titolari di permesso
di soggiorno per motivi umanitari presenti territorio regionale.
Lintesa impegna la Regione a realizzare provvedimenti amministrativi e
legislativi conseguenti, e si
attua mediante azioni concertate ed integrate indirizzate allinserimento socio
lavorativo di rifugiati, richiedenti asilo e titolari di permesso per motivi
umanitari.
Le tematiche ed i settori dintervento del Protocollo sono i seguenti:
1. ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
Relativamente allistituzione delle Commissioni Territoriali e dei Centri di Identificazione in
attuazione della L. 189/2002 , le
Parti concordano nel ritenere le questioni in oggetto materia da affrontare
collegialmente da parte del sistema regionale daccoglienza.
Nello specifico si osserva quanto segue.
COMMISSIONI TERRITORIALI
Le parti concordano nellavviare
un confronto, allargato alle Amministrazioni delle altre Regioni comprese nel
territorio di competenza della Commissione, per lindividuazione del
rappresentante degli enti locali nella Commissione stessa e per monitorare
loperato delle Commissioni Territoriali e degli altri organi dello Stato
coinvolti nelle procedure di concessione dello status di rifugiato;
CENTRI DI IDENTIFICAZIONE
Premesso che si ritiene che la misura del trattenimento non debba
divenire norma generalizzata, si auspica che i Centri di Identificazione:
- siano almeno conformi alle norme minime di
accoglienza indicate nelle Direttive dellU.E.;
- siano accessibili al Sistema Nazionale di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati e siano aperti a forme di
collaborazione in accordo tra Prefetture, Enti Locali e soggetti attivi nella
tutela dei richiedenti asilo e rifugiati.
2. ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE
SOCIALE
Per interventi di accoglienza si
intende il vitto, lalloggio e laccesso ai servizi erogati sul territorio.
Parte essenziale dellaccoglienza
e dell'integrazione sociale sono lorientamento e la garanzia di accesso ai
servizi fin dal momento di avvio della procedura di riconoscimento dello status
di rifugiato, con particolare riguardo agli interventi ed alle attivit
sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza e dalle norme nazionali
e regionali, ai corsi di alfabetizzazione, all'inserimento scolastico per i
minori, all'istruzione, alla formazione professionale ed all'inserimento
lavorativo.
Uno specifico e rilevante impegno
dovr essere riservato agli interventi ed alla tutela per i minori non
accompagnati richiedenti asilo, per le persone vittime di tortura e/o di altre
forme di violenza, per le donne sole e per gli anziani.
Lobiettivo la costruzione, a partire dallesperienza del PNA,
di un Sistema regionale di accoglienza ossia di una rete di cui fanno parte
Regione, Aziende Sanitarie Locali, Province, Comuni, organizzazioni ed
associazioni.
Il Sistema basato sul rispetto e sul miglioramento degli
standard minimi di accoglienza indicati nelle Direttive dellU.E., con
particolare riguardo alla Direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'U.E. del
27/1/2003.
Per una migliore integrazione sociale, gli interventi di
accoglienza abitativa dovranno essere diffusi nel territorio regionale e non
unicamente concentrati nei comuni capoluogo.
Si concorda sulla necessit di sistematizzare un monitoraggio di natura
quali-quantitativa sulla presenza sul territorio regionale di richiedenti
asilo, rifugiati e titolari di permessi umanitari , nonch degli interventi a
loro diretti.
In questo senso, lAnci, alla
quale la L. 189/2002 affida a livello nazionale il Servizio di informazione,
promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli Enti Locali, si
raccorda con lOsservatorio regionale sul fenomeno migratorio di cui all'art.3,
comma 4 della L.R. 5/2004 e con gli Osservatori Provinciali dellimmigrazione
al fine di definire annualmente un report regionale statistico di monitoraggio
e analoghi report provinciali a cura delle Amministrazioni provinciali.
Lattivit di osservazione, sia a
livello locale che regionale non si limiter ad una rilevazione statistica, ma
sar integrata da una verifica circa le modalit effettive con cui si esercita
il diritto di asilo in Emilia-Romagna, acquisendo ogni elemento utile per
intervenire e superare situazioni problematiche o negative. Per questi motivi
losservazione ed il monitoraggio saranno collegate e funzionali anche
allattivit di tutela legale.
Ci si articoler nelle seguenti
azioni:
- raccolta di casi,
segnalazioni ed informazioni con particolare riferimento alla fase di richiesta
dasilo e di prima concessione del permesso di soggiorno;
- monitoraggio della
situazione interna ai Centri di Identificazione e delloperato delle
Commissioni Territoriali e degli altri organi dello stato coinvolti nelle
procedure di concessione dello status di rifugiato;
- monitoraggio della fase
successiva allottenimento dello status, relativamente alleffettiva
integrazione sociale del rifugiato o del titolare di permesso di protezione per
motivi umanitari.
4. INFORMAZIONE, TUTELA LEGALE
E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
Le parti si impegnano, anche attraverso i Centri e le azioni contro la
discriminazione previsti dal D.Lgs 286/98 e dall'art. 9 della L.R. 5/2004, ad assicurare ai richiedenti asilo e
rifugiati una adeguata informazione sui propri diritti e doveri rispetto alle
condizioni di accoglienza, con particolare attenzione alle esigenze di
assistenza legale, assistenza sanitaria, cura dei minori e corsi di lingua
italiana, nonch alla indicazione dei servizi presenti in ciascun ambito
provinciale.
Regione, Province e Comuni si
impegnano ad organizzare ed offrire, insieme alle associazioni del terzo
settore, reti di informazione, consulenza e tutela legale per richiedenti asilo
e rifugiati, sia nella fase di presentazione dellistanza che in quelle
successive.
Ci dovr avvenire individuando
in ogni ambito provinciale almeno un soggetto di riferimento per tali azioni di
tutela.
Per la realizzazione degli interventi fondamentale accrescere e
rafforzare le competenze degli operatori delle Amministrazioni pubbliche
(compreso il personale di Questure e Prefetture) e del terzo settore che nel
territorio regionale, a vario titolo per tipo di funzioni e servizi resi,
svolgono un ruolo chiave nel processo di accoglienza ed integrazione dei
richiedenti asilo e rifugiati.
Le Parti si impegnano quindi a definire moduli formativi e di
aggiornamento, anche avvalendosi della esperienza di Enti ed Associazioni che
storicamente hanno seguito il fenomeno, sulla normativa vigente nazionale e
comunitaria, sulle problematiche specifiche dei richiedenti asilo e dei loro
paesi di origine, sulla rete dei servizi pubblici e del privato sociale attivi
nel territorio.
5. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE
Molte persone in Italia non conoscono correttamente la realt dei richiedenti asilo e dei
rifugiati.
Per tale ragione, le Parti intendono definire e sostenere una serie di
interventi informativi per sensibilizzare i cittadini e le cittadine sui temi
del diritto dasilo: convegni, spettacoli teatrali, iniziative nelle scuole,
rassegne cinematografiche, iniziative culturali, inserti negli organi di
informazione, aggiornamenti con gli operatori dellinformazione ed altre forme
divulgative e di approfondimento sono indispensabili per fornire una
rappresentazione non distorta del rifugiato.
Particolare attenzione va inoltre dedicata alla documentazione ed alla
diffusione delle conoscenze sulle esperienze realizzate nel territorio
regionale, in modo da favorire il riconoscimento e lintegrazione dei rifugiati
nelle comunit locali.
In questo senso, altres opportuno valorizzare la data del 20 giugno,
Giornata mondiale del Rifugiato, quale ambito di forte richiamo dellopinione
pubblica sui temi ad essa connessi, attraverso una serie di interventi nelle
citt della nostra regione.
6. COOPERAZIONE DECENTRATA E
PROGETTI EUROPEI
E opportuno avviare, se e
dove possibile, esperienze di cooperazione decentrata con i paesi
dorigine dei rifugiati, con particolare riguardo ai rapporti con Amministrazioni
locali, O.N.G. e soggetti associativi di tutela dei diritti umani.
Ci rappresenta un parziale
intervento sulle cause di fuga ed intende favorire un futuro rientro del
rifugiato nel paese di provenienza, una volta superati i rischi di
persecuzione.
Va inoltre favorita la
partecipazione dei rifugiati ad iniziative di formazione professionale utili
nella prospettiva di un futuro rimpatrio volontario.
Poich le politiche per lasilo
assumono sempre pi una dimensione sovranazionale ed europea, le iniziative per i rifugiati ed i
richiedenti asilo in Emilia-Romagna dovranno cercare e favorire il raccordo con
le reti internazionali per il diritto dasilo e con le esperienze progettuali
esistenti o programmate a livello di U.E.
7. LEGISLAZIONE REGIONALE
La Regione Emilia - Romagna ha
inserito i richiedenti asilo ed i
rifugiati tra i destinatari degli interventi previsti dalla nuova legge regionale 24 marzo 2004, n.
5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.
Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n.
2", al fine di assicurare una serie di diritti sociali fondamentali: il
diritto all'istruzione, alla formazione professionale, allapprendimento
linguistico, all'assistenza sanitaria ed il diritto al lavoro, secondo le linee
di indirizzo dell'Unione Europea sul tema dellasilo.
Le parti concordano sulla
necessit di includere i rifugiati ed i richiedenti asilo tra i beneficiari
degli interventi e della programmazione sociale a livello comunale, provinciale
e regionale (Piani di Zona, Programmi Provinciali per l'integrazione dei
cittadini stranieri, Programma Regionale Triennale), anche tramite la proposta
di specifiche progettualit.
Le Parti concordano altres sulla
opportunit di mantenere una apposita linea di intervento volta a sostenere
politiche di integrazione a favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati
nellambito della programmazione regionale degli interventi sulla integrazione
sociale degli immigrati, ed in particolare a sostenere i progetti rientranti
nel sistema di accoglienza nazionale degli enti locali.
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