SENTENZA
A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
(Art. 567 c.p.p.) REPUBBLICA ITALIANA ---- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del
dibattimento del TRIBUNALE DI TREVISO Sezione Distaccata di CONEGLIANO Dott. Deli LUCA ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale nei confronti di PICCIN DANIELA n. 11.11.1974 a
Vittorio Veneto residente a Colle Umberto via G. Puccini 29 e con domicilio
eletto c/o la ditta FIT FOR LIFE sita in Vittorio Veneto via della Bustatte
n.10- LIBERA-PRESENTE Opponente a decreto penale n.692/02 revocato in
apertura di dibattimento- IMPUTATO del reato di cui allart.
22 10 comma del D.L.vo 25.07.1998 n.286 perch, in qualit di legale
rappresentante dellassociazione sportiva AYM & TONIK con sede in
Vittorio veneto e quindi di datore di lavoro, occupava alle proprie
dipendenze il cittadino extracomunitario MONTIEL GONZALES Oswaldo Agapito
privo di permesso di soggiorno. Accertato in Vittorio
Veneto il 13.11.2001- Conclusioni della
Difesa: previa revoca del
decreto penale opposto proscioglimento |
Sent. N. 193/2004 N. 104/04 r.g. N. 8262/01 r.g.n.r. Art. N. .. del R. Mod. 3/SG Il fatta scheda Il Cancelliere sentenza in data 19.05.2004 depositata in Cancelleria il 18.06.2004 Il Cancelliere Estratto esecutivo al P.M. Treviso il ... Vistata dal P.M. di Treviso il Vistata dal P.G. di Venezia il Notificato estratto al contumace il .. sentenza divenuta
irrevocabile il ... Il Cancelliere sentenza impugnata il. |
La signora Piccin Daniela
chiamata a rispondere del reato p. e p. dallrt. 22, 10comma, D.Lvo n.
286/1998: perch in qualit di legale rappresentante dellassociazione
sportiva GYM & Tonik con sede in Vittorio veneto e quindi di datore di
lavoro, occupava alle proprie dipendenze il cittadino extracomunitario Montiel
Gonzales Oswaldo Agapito privo di permesso di soggiorno. Acc. in Vittorio
Veneto il 13.11.2001.
Limputata nella memoria depositata dal difensore contesta che il cittadino ecuadoregno, che, come si legge nel rapporto degli agenti della guardia di Finanza, nella mattinata del 13 novembre 2001 si trovava nei locali dellassociazione sportiva GYM & TONIK, fosse un dipendente dellassociazione stessa attesa la casualit e estemporaneit della sua presenza in loco chiedendo, si apure in via subordinata di essere ammessa aprovare tale circostanza.
La difesa ha perlatro evidenziato che il contegno addebitato alla sig.ra PICCIN non sarebbe comunque riconducibile alla fattispecie incriminatrice (art. 22, comma 10, D.Leg.von.286/1998).
La tesi appare fondata.
Se partiamo dal dettato letterale dellart. 22, co.10, D.L.vo n.286/1998 risulta palese che viene sanzionata la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.
Nella norma il
contegno sanzionato viene descritto ed individuato con limpiego del termine lavoratori
stranieri, e, quindi, con un termine espresso al plurale.
Le regole proprie
dellinterpretazione delle norme penali codificate dallart. 2 del c.p. e
dallart. 14 delle preleggi, non consentono una interpretazione analogica, ma
impongono una interpretazione secondo il principio di tassativit dei fatti
direatop : ne consegue che il reato de quo sussiste
quando vi sia lassunzione di lavoratori stranieri
irregolari e, quindi, di almeno due persone e non quando invece sia assunta
una sola unica persona.
Tale
conclusione a fortori confermata da un esame comparativo con
la norma di cui allart. 24, comma 6, della medesima legge che sanziona lassunzione di cittadini stranieri
irregolari per lavori di carattere stagionale :
Il datore di
lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il
cui permesso sia scaduto, revocato, annullato, punito ai sensi dellart. 22,
comma 10.
Nella descrizione
di altra fattispecie criminosa connessa allimpiego di stranieri irregolari il
medesimo legislatore ha quindi utilizzato lespressione uno o pi
stranieri, non limitandosi allimpiego del
termine lavoratore al plurale come nellart. 22.
Si pu dunque ritenere che la diversit terminologica sia lespressione della precisa volont del legislatore di sanzionare penalmente solo lassunzione di due o pi lavoratori stranieri.
Diversamente si sarebbe descritto il fatto penalmente rilevante utilizzando anche nellart. 22, come nel successivo art. 24, lespressione uno o pi stranieri.
Del resto, sia detto per inciso, lassunzione di un solo lavoratore si verifica quasi sempre in situazioni particolari ( si pensi al noto fenomeno della assistenza degli anziani, malati, ect..) in cui il datore di lavoro non persegue esigenze di profitto.
Queste situazioni, salvi eventuali illeciti amministrativi, giustificano un minor rigore nella disciplina legislativa, rispetto ad altri fenomeni di sfruttamento, tipici della produzione industriale o artigianale, che il legislatore ha invece ritenuto di perseguire anche con la sanzione penale.
In definitva lassunzione per unattivit lavorativa
di carattere non stagionale di un solo straniero irregolare, non rientra nella
fattispecie incriminatrice, quale espressa dal suo dettato letterale, anche
comparato con il dettato dellart. 24, comma 6, della medesima legge.
PQM
Visto lart 129 e 530 cpp assolve limputata dal reato a lei ascritto perch il fatto non previsto dalla legge come reato.
Revoca il decreto penale opposto.
Fissa termine di gg 30 per la motivazione.
Conegliano 19.05.2004 Il giudice del dibattimento