Sentenza 2/2004

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice dott. Lucio BenvegnuÕ, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Nella causa assistenziale promossa con ricorso depositato il 29.10.2002

 

Da

 

---, in persona dei genitori esercenti la potestaÕ e legali rappresentanti  ----- e ------,

e  ---- -----, rappresentato e difeso dagli avvocati ----- e --------, per mandato a margine del ricorso

 

-ricorrente-

 

contro

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Ð I.N.P.S. , rappresentato e difeso  dagli Avvocati -----, ----- e ----- in forza di procura generale alle liti del 5.1.2000 a rogito del Notaio  ------di Roma

 

-resistente-

 

CONCLUSIONI

 

Per il ricorrente : accertarsi il diritto del minore  ----- alla corresponsione dellÕindennitaÕ  di accompagnamento , ai sensi dellÕart. 1 della legge 21 novembre 1988 n.508, e per lÕeffetto, condannarsi lÕINPS al pagamento a favore del predetto minore dei ratei tutti di indennitaÕ maturati a far data dal settembre 1999, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli  interessi di legge  maturati; spese, diritti ed onorari di lite integralmente rifusi.

Per lÕINPS: si chiede che lÕIll.mo Giudice adito voglia, per le ragioni di cui in narrativa, rigettare la domanda nei confronti del comparente Istituto, percheÕ infondata in fatto e in diritto e non provata, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso depositato il 29.10.2002, -----e -----, agendo in nome e per conto del figlio minore , quali genitori legali rappresentanti, esponevano che la signora  ------, titolare del permesso di soggiorno rilasciato il 19.02.1999 e valido fino al 23.07.2002, il 30.08.1999 aveva presentato alla A.S.S. n.4, per mezzo di lettera raccomandata a.r. giunta a destinazione il 31.08.1999, il riconoscimento della invaliditaÕcivile  del figlio allo scopo di ottenere i benefici economici previsti dalla legge in relazione a tale stato ; che la Commissione medica dellÕAzienda sanitaria aveva  visitato il minore in data  4.07.2000, riconoscendolo invalido al 100% e bisognevole di assistenza continua , non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; che il 25.11.2000 la Questura di Udine aveva ricevuto dal sig ----- domanda di concessione della carta di soggiorno per lui per la famiglia ; che la carta era stata poi rilasciata solo il 7.03.2002; che il 2.08.2001 il Prefetto di Udine negava le provvidenze economiche richieste per il minore , sulla base della considerazione che non vi era prova della titolaritaÕ della carta di soggiorno , richiesta  dallÕart. 41 del D.lgs.286/98 come modificato dallÕart.80 comma 19 della legge 388/2000; che contro tale decisione era stato proposto ricorso al Comitato Provinciale dellÕINPS, che lÕaveva respinto  lÕ8.04.2002, ribadendo la necessitaÕ della carta di soggiorno ; che la domanda di indennitaÕ di accompagnamento era stata nuovamente proposta il 22.05.2002 e questa volta la provvidenza era stata riconosciuta a far tempo dallÕ1.06.2002.

CioÕpremesso i ricorrenti deducevano che lÕart.41 del D.lgs.286/1998, nella  sua formulazione originaria, riconosceva il diritto ai benefici economici previsti per gli invalidi civili agli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso  di soggiorno della durata non inferiore ad un anno, noncheÕ ai minori ivi iscritti ; che pertanto il loro figlio --- aveva certamente  diritto ad ottenere  la prestazione , avendo proposto domanda ancora  il 31.08.1999 ed essendo stato riconosciuto invalido al 100 per cento ; che il diritto soggettivo di cui era titolare  il minore era sorto, ex art. 5 del D.P.R. 698/94, lÕ1.09.1999 e cioeÕ il primo giorno del mese  successivo a quello di presentazione della domanda ; che il Ministero dellÕInterno aveva sempre dato  per pacifica lÕintangibilitaÕ dei diritti maturati prima dellÕentrata in vigore della legge 388/2000; che era  del tutto irrilevante  che, nel caso  di ---,  non vi fosse ancora stato, a quella data, un formale provvedimento  di concessione del beneficio, trattandosi di un atto meramente  dichiarativo di  un diritto giaÕ sorto; che --- aveva presentato la domanda  di carta di soggiorno ancora nel 1998; lÕistanza era rimasta ferma  in attesa della emanazione del regolamento  attuativo della legge ; che agli inizi del 2000 gli era stata chiesta documentazione integrativa ; che solo  il 25.11.2000 la domanda era stata ÒformalmenteÓ ricevuta e si era dato corso alla pratica; che questa si era protratta fino al 7.03.2002, quando  era avvenuto il definitivo rilascio  della carta di soggiorno (ben oltre il termine dei 90 giorni previsto dallÕart.,17 del D.P.R. 394/1999); che la nuova disciplina introdotta dalla legge 388/2000 non regola il caso dello straniero che, vigente la vecchia normativa, abbia presentato domanda per ottenere i benefici economici connessi alla invaliditaÕ civile  essendo titolare del solo permesso di soggiorno , ma avendo anche i requisiti per il rilascio della carta; che il Consiglio di Stato aveva espresso il parere che gli stranieri privi di carta di soggiorno perdono, dopo lÕentrata in vigore  della nuova legge , il diritto a godere delle provvidenze economiche  in questione ; e che peroÕ al Consiglio di Stato non era stato sottoposto il caso di chi (come il sig ---) aveva presentato domanda di carta di soggiorno prima dellÕentrata in vigore della legge 388/2000, ottenendola solo in epoca successiva.

Costituendosi in giudizio lÕINPS replicava di essere del tutto estraneo ai fatti esposti dai ricorrenti, facendo osservare che la verifica della sussistenza dei requisiti per la provvidenza richiesta era stata effettuata dalla A.S.S. n.4; che lÕindennitaÕ di accompagnamento era stata prima negata dal prefetto di Udine, con decreto del 2.08.2001, e poi da questo concessa con decorrenza  1.06.2002; e che la carta di soggiorno era stata rilasciata dalla Questura di Udine ; deduceva quindi lÕIstituto  di non aver preso parte al procedimento amministrativo  conclusosi  con la negazione  del beneficio in oggetto di causa ; che solo il Comitato provinciale  aveva esaminato la vicenda , in sede  di gravame amministrativo improprio, decidendo per il rigetto del ricorso a seguito di unÕistruttoria effettuata dalla Prefettura.

Eccepiva ancora lÕINPS il suo difetto di legittimazione passiva, dovendo lÕazione essere promossa  nei confronti del Ministero dellÕInterno, salava la configurabilitaÕ  di un caso di sostituzione processuale riconducibile allÕart.81 c.p.c.

Nel merito lÕINPS contestava la fondatezza della domanda, deducendo che, dopo lÕ1.01.2001, allo straniero privo di carta di soggiorno non poteva essere neÕ riconosciuto neÕ mantenuto alcun beneficio economico previsto per il caso di invaliditaÕ civile ; del tutto irrilevante era il possesso dei requisiti per la carta di soggiorno in epoca antecedente  al suo rilascio, dato che in base allÕart.16 comma 7 del D.P.R. 394 /99, la ricevuta di presentazione della domanda di rilascio della carta di soggiorno non sostituisce la carta stessa ; che peraltro la questione avrebbe dovuto essere sollevata in un apposito separato giudizio, essendo relativa allo status del sig --- ,che pertanto era  legittimo il provvedimento con cui la prestazione era stata concessa solo a partire dallÕ1.06.2002 e cioeÕ dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova domanda del 22.05.2002; che in ogni caso il diritto non poteva essere fatto risalire allÕ1.09.1999, considerato  che la prima domanda amministrativa, pur essendo pervenuta il 31.08.1999, era stata protocollata solo il 22.03.2000, essendo stata perfezionata solo in questo  secondo momento mediante la produzione della documentazione occorrente  per lÕavvio dellÕistruttoria; che in effetti  la domanda puoÕ essere considerata  come presentata  solo nel momento in cui essa presenta  tutti gli elementi , anche documentali , necessari per la sua ricevibilitaÕ; che inoltre la Commissione medica  aveva accertato le condizioni di salute di ---  con riferimento alla data del 22.03.2000 e non al periodo precedente, con la conseguenza  che la pretesa  di far decorrere il diritto dal  settembre 1999 era sfornita di prova  quanto alla sussistenza del requisito sanitario; che i ricorrenti non avevano neÕdedotto , neÕ provato   che il figlio minore non si trovasse  in una delle condizioni ostative  previste dallÕart.1 della legge  18/80 ; infine che gli interessi legali e la rivalutazione sugli arretrati  non potevano essere  cumulati stante il divieto dettato dallÕart.16 della legge 412/91.

Istruita mediante lÕespletamento di consulenza tecnica dÕufficio medico-legale, la causa veniva  decisa allÕudienza  dellÕ8.01.2004.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il convenuto INPS eccepisce , in via preliminare, il suo difetto di legittimazione  passiva, affermando che la causa avrebbe dovuto essere promossa nei confronti del Ministero dellÕInterno, unico soggetto competente nella materia dedotta in giudizio.

La questione sollevata dallÕINPS ha dato origine a notevoli contrasti giurisprudenziali: la pronuncia piuÕ chiara ed esaustiva sembra comunque essere tuttora quella della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.483.del 12 luglio 2000): in quella occasione la Suprema Corte ha nettamente distinto tra azione di mero accertamento Ð che doveva (in base al D.P.R. 698/94) e deve ancora oggi essere proposta (non essendovi state innovazioni sul punto) nei confronti del Ministero del Tesoro Ð e quella di condanna alla prestazione, rispetto alla quale era invece legittimato il Ministero dellÕInterno (sulla base dellÕart.6 comma 4 del D.P.R. appena citato), mentre ora lo eÕ lÕINPS, ai sensi dellÕart.130 d.lgs. 112/98 (espressamente richiamato giaÕ allora dalla Corte, pur non essendo applicabile ratione temporis al caso dedotto in quel giudizio, come conferma la validitaÕ del suo ragionamento).

In concreto i genitori di --- hanno chiesto la condanna del soggetto obbligato a corrispondere al loro figlio minore lÕindennitaÕ di accompagnamento e quindinon vi eÕ dubbio che la legittimazione passiva competa allÕINPS.

Sempre in via preliminare, ma di merito, lÕINPS deduce che, dopo lÕentrata in vigore della legge 388/2000, in diritto azionato dai genitori per conto di --- eÕ subordinato al possesso della carta di soggiorno e che pertanto giustamente il Ministero dellÕInterno lo ha riconosciuto al ricorrente solo dopo che tale condizione si eÕ verificata.

La tesi non puoÕ essere condivisa.

EÕ vero infatti che, in base allÕart. 80 comma 19 della legge 388/2000, ÒlÕassegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari della carta di soggiornoÓ, ma la norma vale Ð secondo il principio dettato dallÕart.11 delle disposizioni sulla legge in generale Ð solo per il futuro ed eÕ quindi applicabile esclusivamente alle domande  presentate o comunque ai diritti sorti dopo lÕentrata in vigore (avvenuta lÕ1.01.2001) non essendovi alcun elemento (testuale o sistematico) che consenta di attenuarne la retroattivitaÕ.

In concreto Ð qualunque  sia la data di presentazione della domanda e cioeÕ il 31.8.1999, quando essa eÕ stata ricevuta a mezzo posta dalla A.S.S. n.4 , o il 22.03.2000, quando lÕAzienda stessa lÕha considerata completa e ha poi dato corso alla pratica Ð la disciplina vigente allÕepoca era quella originaria dellÕart.41 del D.lgs. 286/1998, secondo cui Ð ai fini del conseguimento da parte dello straniero del diritto alle provvidenze economiche previste dalla legislazione italiana per gli invalidi civili Ð era sufficiente la titolaritaÕ del permesso di soggiorno ; alla medesima conclusione si deve giungere facendo riferimento alla maturazione del diritto azionato dal ricorrente e cioeÕ al momento in cui si sono verificati i presupposti sanitari per lÕindennitaÕ di accompagnamento (non esistendo in questa materia alcuna discrezionalitaÕ dellÕamministrazione, che quindi esercita un potere meramente ricognitivo e non costitutivo) : il C.T.U. ha infatti concluso che --- eÕ totalmente inabile e necessita di assistenza continua sin dalla nascita e quindi sicuramente prima del 1.01.2001.

Del tutto irrilevante (ai fini dellÕindividuazione della norma applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio) eÕ invece il momento in cui la Prefettura di Udine ha  concluso il procedimento amministrativo, negando Ð con decreto n. 4007/00 del 2.08.2001- la provvidenza richiesta:  cioÕ si ricava chiaramente dagli artt.4 e 5 del D.P.R. 698/94 (che fanno riferimento solo alla presentazione della domanda e al verificarsi del requisito sanitario) e dagli artt. 8  l.n.533/73 e a48 disp.att.c.p.c. (da cui  risulta che in sede giudiziaria non hanno alcun rilievo le vicende del procedimento ammistrativo).

Va quindi escluso che al ricorrente si possa negare la prestazione richiesta Ð con riferimento allÕepoca della presentazione della domanda e cioeÕ sin dallÕorigine Ð solo percheÕ in epoca successiva eÕ entrata in vigore una nuova legge che ha diversamente regolato i presupposti del diritto .

LÕirretroattivitaÕ della nuova disciplina comporta anche unÕaltra conseguenza  e cioeÕ che non si puoÕ accogliere neppure la tesi intermedia, secondo cui il beneficio potrebbe essere erogato (agli stranieri che hanno acquisito il diritto in base alla vecchia legge) fino al 31.12.2000, ma non oltre; a questo proposito si deve infatti ribadire  quanto giaÕ detto e cioeÕ  che lÕart. 80 comma 19 della legge 388/2000 non contiene alcun elemento da cui ricavare che il legislatore abbia voluto ridefinire , ex tunc (e cioeÕ anche per le situazioni giuridiche soggettive giaÕ perfezionate), i presupposti cui era subordinato (ex art.41 del D.lgs.286/1998) lÕacquisto da parte degli stranieri del diritto (e non del mero interesse  legittimo), anche solo ai limitati fini del mantenimento della prestazione oltre lÕ1.01.2001.

A quanto appena detto si deve aggiungere che la norma Ð se avesse davvero voluto togliere bil diritto  a coloro  che (come il ricorrente) lÕavevano giaÕ  maturato prima della sua entrata in vigore Ð avrebbe anche dovuto concedere loro un termine per ÒregolarizzarsiÓ e cioeÕ per chiedere la carta di soggiorno (pena la perdita della prestazione in caso di inadempimento di tale onere o di rifiuto del documento da parte dellÕautoritaÕ competente al rilascio  per mancanza dei necessari presupposti di fatto) ; e il fatto che un meccanismo di questo tipo non sia stato previsto dimostra, a contrario, che non era intenzione del legislatore   incidere sui diritti giaÕ sorti (non solo per il passato, ma neanche per il futuro).

Nel merito il C.T.U. ha accertato che --- eÕ affetto da tetraparesi spastica ed epilessia da cui deriva, come si legge  a pag. 4 della relazione, Òun quadro di gravissimo ritardo psico-motorio con necessitaÕ di assistenza continua da parte di terzi anche per le attivitaÕ piuÕ elementari  (lavarsi, mangiare)Ó e cioÕ, trattandosi di una patologia conseguente a una sofferenza dellÕencefalo  in epoca intrauterina o perinatale, sin dal momento della nascita; la cosa , del resto, non eÕ mai stata minimamente posta in dubbio  neÕ dagli organi periferici del Ministero dellÕInterno, neÕ dallÕINPS, che (in un primo tempo)hanno negato la prestazione solo per motivi di carattere formale (e cioeÕ per la mancanza della carta di soggiorno).

Al ricorrente va percioÕ riconosciuto il diritto allÕindennitaÕ di accompagnamento a partire dal 1.09.1999, e cioÕ dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, avvenuta il 31.08.1999, quando lÕistanza  inviata per posta  dalla madre di --- eÕ stata ricevuta dalla A.S.S. n.4; del tutto irrilevante eÕ, a questo proposito, la circostanza che lÕEnte destinatario abbia ritenuto di attendere il 22.03.2000 per dare corso alla procedura :non esiste infatti alcuna norma che consenta di qualificare come Ònon presentataÓ (e cioeÕ, in sostanza, come inesistente )una domanda priva di determinati documenti (senza contare che, in concreto, non si sa neppure qulai sarebbero questi documenti mancanti e acquisiti dalla A.S.S.n.4 solo il 22.03.2000).

Sugli arretrati sono poi dovuti gli interessi legali, in quanto superiori al tasso di svalutazione individuato dallÕISTAT, avendo lÕart.16 comma 6 della legge 412/91 escluso il cumulo fra i due accessori.

Considerata la complessitaÕ della vicenda, lÕestraneitaÕ dellÕINPS alla fase amministrativa della procedura e la novitaÕ delle questioni giuridiche trattate, appare equo compensare per intero le spese di lite, ponendo quelle del C.T.U.  a carico del soccombente Istituto previdenziale.

 

P.Q.M. il tribunale di Udine, definitivamente pronunciando tra le parti, cosiÕ giudica:

1)    condanna lÕINPS a corrispondere a ------ , in persona dei genitori legali rappresentanti , lÕindennitaÕ di accompagnamento a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, con gli interessi sugli arretrati nella misura e dalla decorrenza di legge;

2)    pone definitivamente a carico dellÕINPS le spese del C.T.U. e compensa interamente le altre.

 

CosiÕ deciso in Udine lÕ8. 01.2004

 

Il Giudice del lavoro

Dott. Lucio BenvegnuÕ

 

 

Depositato in Cancelleria  il 3 maggio 2004