Le detrazioni IRPEF per i familiari a
carico dei lavoratori immigrati: una soluzione positiva, solo per i redditi del 2003.
Saleh Zaghloul
Una buona notizia per i lavoratori immigrati che rischiavano
di non poter usufruire delle detrazioni IRPEF per i figli a carico per i
redditi del 2003. La circolare dell’Agenzia delle entrate 22/2004 del
08.06.2004 specifica che la documentazione - richiesta dalla Legge 24 novembre
2003 n. 326 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003 -
non riguarda i redditi del 2003 e che tale documentazione sarà richiesta a
decorrere dall’anno 2004.
Le detrazioni per i figli a carico sono uno sconto
sul prelievo fiscale fatto sulla busta paga (riduzione delle tasse) nel caso in
cui il lavoratore abbia familiari a carico. Questa riduzione del prelievo
fiscale si traduce nella maggiore quantità di retribuzione netta che il
lavoratore può percepire senza che ciò comporti per il datore di lavoro alcuna
maggiore spesa.
La norma di legge di cui si occupa la circolare dell’Agenzia delle entrate è il
comma 6-bis dell’art. 21 della legge 326/2003 ed era entrata in vigore dal 26
novembre 2003, cioè il giorno successivo alla pubblicazione della legge nella
Gazzetta Ufficiale. Tale norma dispone che per fruire delle detrazioni relative
a familiari non residenti in Italia, i lavoratori immigrati dovranno produrre
al sostituto la documentazione anagrafica validamente formata nel Paese di
origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata
dal Consolato italiano nel Paese di origine come conforme all’originale. Se i
figli dei lavoratori immigrati
sono residenti in Italia dovrà, invece, essere prodotta al sostituto la
certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali.
Fino all’anno scorso il riconoscimento delle detrazioni, comprese quelle per i
familiari a carico era condizionato semplicemente alla procedura dichiarativa.
Pertanto, in relazione alle modalità applicative, la circolare fa presente “che
per l’anno di prima applicazione della normativa in esame (anno 2003) i
sostituti d’imposta non sono chiamati a porre in essere particolari
adempimenti”. Le motivazioni sulle quali si basa la circolare sono le obiettive
condizioni di incertezza determinatesi in relazione all’applicazione della
norma, tra l’altro intervenuta a fine anno 2003 e quindi, a ridosso del periodo
di predisposizione dei conguagli, nonché della obiettiva difficoltà per i
cittadini extracomunitari di reperire in tempi ristretti la necessaria
documentazione.
Per l’anno 2003, la verifica del possesso della
documentazione necessaria sarà effettuata esclusivamente dagli uffici
dell’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle ordinarie modalità di controllo. Pertanto
i CAF nell’ambito della loro attività di assistenza fiscale non sono tenuti ad
acquisire la documentazione relativa alle detrazioni soggettive d'imposta. La
soluzione prospettata ha l’obiettivo di salvaguardare, al tempo stesso, il
rispetto del dettato normativo, l’operato dei sostituti d’imposta nonché il
diritto dei cittadini extra-comunitari di poter ottemperare in tempi
compatibili agli adempimenti richiesti.
A decorrere dall’anno 2004, invece, i lavoratori
immigrati dovranno produrre la documentazione tradotta in italiano e asseverata
dal Consolato italiano. Il problema si presenterà di nuovo l’anno prossimo: è
infatti nota la situazione drammatica delle Ambasciate per quanto riguarda i
visti e le asseverazioni dei certificazioni dei lavoratori immigrati e delle
loro famiglie. Una situazione destinata ad aggravarsi per effetto della
massiccia ondata di richieste di visti per il ricongiungimento familiare dei
600.000 regolarizzati. Molto probabilmente solo una piccola parte dei
lavoratori immigrati sarà in grado di presentare i certificati tradotti in
tempo utile per le detrazioni del 2004.