Roma, 12 Luglio 2004

Prot. n. 04007115/15100/325

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Roma,

 

                                                          

CIRCOLARE N. 32 (2004)

 

 

-       AI SIGGRI PREFETTI DELLA REPUBBLICA                            LORO SEDI

 

-       AL COMMISSARIO DEL GOVERNO

PER LA PROVINCIA DI                                      39100 BOLZANO

 

-       AL COMMISSARIO DEL GOVERNO

PER LA PROVINCIA                                       38100 TRENTO

 

-       AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELLA VALLE DAOSTA                                                   11100 AOSTA

 

 

e, per conoscenza:

 

 

-       ALLISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Via Cesare Balbo n. 16                                                    00184 R O M A

 

-       AL COMMISSARIO DELLO STATO

PER LA REGIONE SICILIA                                               90100 PALERMO

 

-       AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

PER LA REGIONE SARDEGNA                                      09100 CAGLIARI

 

-       AL GABINETTO DEL MINISTRO                          S E D E

 

-       AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  S E D E

 

-       AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA CIVILI E

LIMMIGRAZIONE                                                                             S E D E

 

 

-       ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Via dei Prefetti n. 46                                                           00186 R O M A

 

-       ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO

CIVILE E DI ANAGRAFE

Via dei Mille n. 35/E-F        40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

 

-       ALLA De.A. Demografici Associati c/o

Amministrazione Comunale V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)

 

-       AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE

CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI                             S E D E

 

 

 

OGGETTO: Parere del Consiglio di Stato - Sezione I - n. 5453/03 del 4.2.2004 - Iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti.

 

 

Con circolare del 19 giugno 2003, venne evidenziata lesigenza che per procedere alliscrizione anagrafica dei minori nati in Italia da stranieri regolarmente residenti, lUfficiale di anagrafe, una volta ricevute le comunicazioni di stato civile concernenti la nascita, anzicch effettuare automaticamente liscrizione nei registri della popolazione residente, richiedesse ai genitori la preventiva iscrizione del minore nel titolo di soggiorno di uno di essi.

            In sede di attuazione, lorientamento ministeriale di cui si detto ha, tuttavia, ingenerato problemi cui hanno fatto seguito richieste di chiarimenti.

            Da parte degli Uffici direttamente interessati veniva, infatti, rappresentato che lindirizzo interpretativo formulato impediva di ottemperare correttamente agli obblighi previsti dallart. 17 del D.P.R. 223/1989, rilevando che, una volta ricevuta la comunicazione dallUfficiale di Stato Civile, quello di Anagrafe non poteva ritardare la registrazione, salvo levenienza in cui dovesse effettuare gli accertamenti di ufficio.

Attesa la rilevanza delle argomentazioni addotte e la necessit di pervenire ad una univoca e puntuale linea interpretativa, si ravvisata lopportunit di sottoporre la questione al Consiglio di Stato per acquisirne il parere.

            LAlto Consesso ha, innanzitutto, confermato che, coerentemente ai principi generali, il minore segue la condizione giuridica dei genitori, con la conseguenza che il figlio minore convivente dello straniero regolarmente soggiornante iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di et (art. 31, comma 1, d.lgs. n. 286/1998).

Da siffatto regime giuridico, tuttavia, non discende la preventiva necessit dellinserimento del minore nel titolo di soggiorno di uno dei genitori ai fini delliscrizione anagrafica del minore stesso, la quale consegue, invece, direttamente dalla nascita (art. 7, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 223 del 1989) ed normalmente il frutto di una dichiarazione resa a tal fine (art. 13 d.P.R. n. 223 del 1989) dallo straniero gi regolarmente residente nel comune ed avente, quindi, in esso, dimora abituale (art. 3, comma 1, d.P.R. n. 223 del 1989).

Tanto ha ritenuto lAlto Consesso sulla base della considerazione che liscrizione anagrafica del minore nato da stranieri regolarmente residenti in Italia, e cio da stranieri gi inclusi nel registro della popolazione residente di un determinato comune, in quanto abitualmente dimoranti, non pu equipararsi sostanzialmente alliscrizione anagrafica dello straniero maggiorenne regolarmente soggiornante.

Per questultimo, infatti, ai fini dellinserimento nel registro della popolazione residente, necessario il possesso del permesso o della carta di soggiorno, in quanto lo straniero regolarmente soggiornante , appunto, quello che ha conseguito i predetti titoli abilitativi, mentre per il minore, fino al compimento del quattordicesimo anno di et, non richiesto un autonomo titolo di soggiorno,ma sufficiente quello di uno dei genitori, nel quale egli viene, appunto, iscritto.

            Alla luce del cennato parere, quindi, liscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti risulta disciplinata integralmente dal citato art. 7 del d.P.R. n. 223 del 1989 e lUfficiale di anagrafe deve procedere a tale iscrizione nel termine di cui allart. 17 del medesimo regolamento,salvo levenienza in cui debbano essere effettuati gli accertamenti dufficio.

            Il parere del Consiglio di Stato , comunque, consultabile sul sito www.servizidemografici.interno.it. Area anagrafe settore normativa.

            Si prega di portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente circolare.

            Si ringrazia.

 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Malinconico)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas/133-(gc-qst.isc.) vers. 11.06.04