STATUTO COMUNALE ARTICOLI 19, 24, 30, 38 E 49. VARIAZIONI PER CONCESSIONE VOTO AGLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI LEGALMENTE SOGGIORNANTI.

 

Il Consiglio Comunale

 

Visto il vigente Statuto Comunale, nel testo in vigore dal 17/8/2000, a seguito della deliberazione consiliare n 72 del 12/6/2000;

 

Dato atto che, su sollecitazione dei rappresentanti delle forze politiche di maggioranza la Commissione consiliare n 1 Affari istituzionali ha elaborato una proposta di modifica allo Statuto comunale (articoli 19, 24, 30, 38 e 49) con la quale si intende ampliare agli stranieri extracomunitari il diritto elettorale, attivo e passivo, per le elezioni del Consiglio Comunale, del Sindaco, dei Consigli Circoscrizionali, nonch per la partecipazione ai referendum comunali.

 

Atteso che la Commissione ha lungamente dibattuto la materia, occupando le sedute dei giorni 22/4, 10/5, 12/5, 19/5 anche mediante audizioni di eminenti docenti universitari, del Segretario Generale e degli uffici e pervenendo alla definizione del testo delle modifiche, cos come di seguito riportato:

 

Art. 19
(Ambito di applicazione)

 

 

Proposta nuova stesura

 

 

1.                Le disposizioni del presente titolo dello statuto si applicano, oltre che ai cittadini iscritti alle liste elettorali del comune di Genova:

 

 

 

a) ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di et;

 

 

 

 

b) a coloro che non sono elettori nel comune, ma hanno con esso un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di domicilio, di studio o di utenza continuativa dei servizi in esso ubicati;

c) ai genovesi emigrati.

 

 

1.             1. Le disposizioni del presente titolo dello statuto si applicano, oltre che agli iscritti alle liste elettorali del comune di Genova o nella lista degli stranieri e degli apolidi di cui al comma 1 quater dell'art. 30:

 

a) ai cittadini italiani ed ai cittadini o elettori di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea nonch agli apolidi e agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di et;

b) a coloro che non sono elettori nel comune, ma hanno con esso un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di domicilio, di studio o di utenza continuativa dei servizi in esso ubicati;

c) ai genovesi emigrati.

 

 

 

Art. 24
(Referendum consultivo)

 

 

Proposta nuova stesura

 

 

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale e di esclusivo interesse locale, nei limiti e con le modalit di cui al presente statuto ed al regolamento.

 

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale e di esclusivo interesse locale, nei limiti e con le modalit di cui al presente statuto ed al regolamento.

 

2. Hanno diritto di voto nelle consultazioni referendarie:

 

a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

b) i cittadini residenti nel comune di Genova, non ancora iscritti nelle liste elettorali in quanto non maggiorenni, ma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di et.

2. Hanno diritto di voto nelle consultazioni referendarie:

 

a) gli iscritti nelle liste elettorali del comune di Genova o nella lista degli stranieri e degli apolidi di cui al comma 1 quater dell'art. 30;

b) i residenti nel comune di Genova che abbiano compiuto il sedicesimo anno di et.

 

3. I referendum consultivi possono aver ad oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare, proposte di revoca di deliberazioni del consiglio, ovvero esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del comune.

 

3. I referendum consultivi possono aver ad oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare, proposte di revoca di deliberazioni del consiglio, ovvero esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del comune.

 

4. Non possono esser oggetto di referendum le questioni riguardanti individui singoli o specifici gruppi di persone, nonch quelle concernenti i tributi, le tariffe, i canoni, le attivit vincolate, gli incarichi di competenza degli organi comunali, lo statuto, i regolamenti, il bilancio, gli atti riguardanti il personale.

 

4. Non possono esser oggetto di referendum le questioni riguardanti individui singoli o specifici gruppi di persone, nonch quelle concernenti i tributi, le tariffe, i canoni, le attivit vincolate, gli incarichi di competenza degli organi comunali, lo statuto, i regolamenti, il bilancio, gli atti riguardanti il personale.

 

5. Le iniziative referendarie possono essere assunte dal Sindaco, dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o da 6.000 aventi diritto al voto, come individuati al comma 2.

 

5. Le iniziative referendarie possono essere assunte dal Sindaco, dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o da 6.000 aventi diritto al voto, come individuati al comma 2.

 

6. Il regolamento comunale sulle consultazioni referendarie determina i tempi, i modi e le condizioni per lammissibilit dei referendum, le modalit del loro svolgimento, i metodi di verifica dellammissibilit.

 

7. La consultazione referendaria valida quando ad essa abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

 

6. Il regolamento comunale sulle consultazioni referendarie determina i tempi, i modi e le condizioni per lammissibilit dei referendum, le modalit del loro svolgimento, i metodi di verifica dellammissibilit.

 

7. La consultazione referendaria valida quando ad essa abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

8. Per ogni anno solare consentito lo svolgimento di non pi di due consultazioni referendarie. Il sindaco pu proporre al consiglio comunale lindizione di referendum che, per leccezionale importanza ed urgenza delloggetto, sia opportuno svolgere comunque. Il consiglio decide a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

8. Per ogni anno solare consentito lo svolgimento di non pi di due consultazioni referendarie. Il sindaco pu proporre al consiglio comunale lindizione di referendum che, per leccezionale importanza ed urgenza delloggetto, sia opportuno svolgere comunque. Il consiglio decide a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

9. Il consiglio comunale delibera sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro novanta giorni dalla proclamazione della validit del referendum. Il mancato recepimento dellesito della consultazione deve esser adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

9. Il consiglio comunale delibera sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro novanta giorni dalla proclamazione della validit del referendum. Il mancato recepimento dellesito della consultazione deve esser adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

 

 


 

Art. 30
(Il consiglio comunale)

 

Proposta nuova stesura

 

 

1. Lelezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, la composizione, nonch la surrogazione, la supplenza e lo stato giuridico dei consiglieri sono regolati dalla legge.

 

1. Lelezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, la composizione, nonch la surrogazione, la supplenza e lo stato giuridico dei consiglieri sono regolati dalla legge e dal presente Statuto, senza discriminazioni di nazionalit.

 

 

 

1bis. Il diritto di elettorato attivo e passivo, in base alla legge, spetta nelle elezioni comunali, oltre che ai cittadini italiani ed ai cittadini o elettori di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, agli apolidi ed agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel Comune che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano in possesso di carta di soggiorno;

b) abbiano risieduto legalmente ed abitualmente in Italia nei cinque anni precedenti alle elezioni;

c) abbiano risieduto legalmente ed abitualmente nel territorio comunale nei due anni precedenti alle elezioni.

 

 

1ter. Per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo dello straniero e dell'apolide residente valgono, in quanto applicabili, i requisiti, le regole e le procedure stabilite per i cittadini italiani e per i cittadini ed elettori di Stati membri dell'Unione Europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emendamento aggiunto

1quater. Ai fini dell'esercizio dei diritti di elettorato e di partecipazione politica, il Comune provvede a formare e conservare una lista degli stranieri e degli apolidi residenti, da cui risulti il titolo e al durata del soggiorno ed ogni altro elemento utile di cui al comma 1-bis. L'iscrizione alla lista a richiesta dell'interessato, che abbia compiuto il sedicesimo anno di et. La lista continuativamente aggiornata anche d'ufficio. La cancellazione dalla lista pu essere disposta d'ufficio qualora sia verificata la carenza di requisiti. Il Consiglio comunale pu deliberare i necessari regolamenti.

Il Consiglio comunale delibera i necessari regolamenti per rendere operativi tali nuovi istituti.

 

2. Il consiglio comunale resta in carica sino alla elezione del nuovo consiglio. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il consiglio comunale pu adottare gli atti per la cui assunzione la legge, il presente statuto o i regolamenti pongano termini specifici o la cui mancata assunzione determini un grave pregiudizio per lente. Lattivit del consiglio, nelle sue articolazioni, informata ai principi del presente statuto ed disciplinata dal relativo regolamento secondo criteri di programmazione e di efficienza.

 

2. Il consiglio comunale resta in carica sino alla elezione del nuovo consiglio. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il consiglio comunale pu adottare gli atti per la cui assunzione la legge, il presente statuto o i regolamenti pongano termini specifici o la cui mancata assunzione determini un grave pregiudizio per lente. Lattivit del consiglio, nelle sue articolazioni, informata ai principi del presente statuto ed disciplinata dal relativo regolamento secondo criteri di programmazione e di efficienza.

 

3. La prima adunanza convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi nei successivi dieci giorni.

 

3. La prima adunanza convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi nei successivi dieci giorni.

 

4. Nella prima adunanza, sotto la presidenza del consigliere anziano, si procede allesame della condizione degli eletti, alle surrogazioni e supplenze che si rendano necessarie ed alla elezione del presidente e dei vice presidenti del consiglio comunale. La seduta prosegue, presieduta dal presidente eletto, per la comunicazione da parte del sindaco dei nominativi del vicesindaco e dei componenti della giunta comunale.

 

4. Nella prima adunanza, sotto la presidenza del consigliere anziano, si procede allesame della condizione degli eletti, alle surrogazioni e supplenze che si rendano necessarie ed alla elezione del presidente e dei vice presidenti del consiglio comunale. La seduta prosegue, presieduta dal presidente eletto, per la comunicazione da parte del sindaco dei nominativi del vicesindaco e dei componenti della giunta comunale.

 

5. Il consiglio si riunisce di norma nella sede comunale.

5. Il consiglio si riunisce di norma nella sede comunale.

 

6. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

 

6. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

 

 


 


Art. 38
(Elezione del sindaco, nomina del vicesindaco e della giunta)

 

Proposta nuova stesura

 

 

 

1. Il sindaco eletto a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge.

 

 

2. Il sindaco nomina il vicesindaco e gli altri componenti della giunta, osservando il principio della organicit delle funzioni amministrative, tenendo conto delle incompatibilit previste dalla legge e promuovendo la realizzazione della pari opportunit.

 

 

 

1. Il sindaco eletto a suffragio universale diretto e senza discriminazioni di nazionalit da coloro che sono elettori del Consiglio comunale.

 

2. Il sindaco nomina il vicesindaco e gli altri componenti della giunta, osservando il principio della organicit delle funzioni amministrative, tenendo conto delle incompatibilit previste dalla legge e promuovendo la realizzazione della pari opportunit.

 

 


 

Art. 49
(Circoscrizioni)

 

Proposta nuova stesura

 

 

1. Fino allistituzione dellarea metropolitana genovese, il comune si articola in circoscrizioni, quali organismi di decentramento ai fini della partecipazione, della consultazione e della gestione dei servizi di base nonch dellesercizio di funzioni delegate.

 

2. Il regolamento definisce il numero e lambito territoriale delle circoscrizioni, la loro organizzazione interna e le modalit di esercizio delle funzioni attribuite secondo criteri di omogeneit.

 

3. Sono organi della circoscrizione:

a) il consiglio di circoscrizione;

b) il presidente di circoscrizione;

c) lufficio di presidenza, composto dal presidente, dal vice presidente e dai consiglieri coordinatori delle commissioni permanenti.

 

4. Il consiglio rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione, nellambito dellunit del comune. ed eletto a suffragio diretto e con sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza secondo le norme del regolamento

 

 

 

 

 

5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente. I coordinatori delle commissioni sono eletti nelle forme previste dal regolamento sul decentramento.

 

1. Fino allistituzione dellarea metropolitana genovese, il comune si articola in circoscrizioni, quali organismi di decentramento ai fini della partecipazione, della consultazione e della gestione dei servizi di base nonch dellesercizio di funzioni delegate.

 

2. Il regolamento definisce il numero e lambito territoriale delle circoscrizioni, la loro organizzazione interna e le modalit di esercizio delle funzioni attribuite secondo criteri di omogeneit.

 

3. Sono organi della circoscrizione:

a) il consiglio di circoscrizione;

b) il presidente di circoscrizione;

c) lufficio di presidenza, composto dal presidente, dal vice presidente e dai consiglieri coordinatori delle commissioni permanenti.

 

4. Il consiglio rappresenta le esigenze della popolazione, nellambito dellunit del comune e senza discriminazioni di nazionalit, ed eletto a suffragio diretto da coloro che risiedono nella circoscrizione, con sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza secondo le norme del regolamento. Il diritto di elettorato attivo e passivo riconosciuto a tutti coloro a cui riconosciuto nelle elezioni comunali.

 

5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente. I coordinatori delle commissioni sono eletti nelle forme previste dal regolamento sul decentramento.

 

 

 

 

Considerato che tale proposta fa seguito alla previsione contenuta nel comma 5 dellart. 8 del T.U. delle leggi sullordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n 267, che prevede che lo Statuto, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale degli stranieri regolarmente soggiornanti.

 

Ricordato che i gruppi di maggioranza consiliare (D.S., P.R.C, Italia dei valori, P.D.C.I. e Verdi) hanno presentato un emendamento al testo elaborato dalla commissione, del seguente tenore:

Lultimo capoverso della nuova stesura dellart. 30, 1 quater sostituito dal seguente:

Il consiglio comunale delibera i necessari regolamenti per rendere operativi tali nuovi istituti;

emendamento che stato materialmente introdotto, per comodit, nel testo allesame del Consiglio;

 

Precisato che il presente provvedimento non richiede specifico impegno di spesa, n ha rilevanza finanziaria;

 

Vista e fatta propria la relazione che precede;

 

Visti i pareri espressi dal Dirigente della U.O. Servizi Civici, nonch dal Segretario Generale prot. n. 5621 in data 26.5.2004 e prot. n. PG/2004/503963 in data 26.5.2004, allegati, ognuno per quanto di competenza ed assunto che i medesimi appaiono non favorevoli;

 

 

Visto che da parte dei gruppi di maggioranza vengono espresse le seguenti considerazioni circa i pareri espressi dagli Uffici:

 

 

Preso atto dellarticolato dibattito giuridico e di legittimit che la questione in oggetto pone.

 

Valutato quanto segue, sulla base di quanto fatto presente dal Prof. Vittorio Angiolini, docente di Diritto Costituzionale alla Universit di Milano in sede di audizione presso la 1.a Commissione consiliare:

 

1.     esistono atti di indirizzo espressi da organi della Comunit Europea, gi fin dal 1992 (Convenzione sul voto agli stranieri del Consiglio dEuropa) che indicano la volont di riconoscere il diritto di voto agli stranieri residenti nelle elezioni amministrative;

2.     la lettura che si d delle norme delle leggi ordinarie e della Costituzione (in particolare dellart. 48) pu essere diversa da quella che vorrebbe attribuire significato restrittivo ai termini usati (solo i cittadini italiani);

3.     lart. 9, comma 4 del D.Lgs. 286/1998 (Testo unico sullimmigrazione), dispone che lo straniero titolare di carta di soggiorno pu partecipare alla vita pubblica esercitando anche lelettorato quando previsto dallOrdinamento;

4.     Le recenti modifiche al Titolo V della Costituzione attribuiscono ruoli e competenze pi forti ad Enti Locali e Regioni; e in particolare, per quanto qui interessa, inserisce lo statuto comunale nel sistema delle fonti a un livello superiore a quello della legge ordinaria;

5.     conseguenza di quanto descritto ai punti 1,2,3 e 4, che gi lattuale legislazione consentirebbe alle autonomie locali di estendere il diritto di voto agli stranieri extracomunitari residenti, attraverso modifiche dello Statuto;

 

Considerato inoltre che:

 

1.              molti altri Enti locali di medie e grandi dimensioni stanno, al pari del Comune di Genova, affrontando i temi in questione, con provvedimenti pi o meno analoghi; nello Statuto della Regione Toscana recentemente approvato, allarticolo 6, si fa espressamente riferimento alla estensione del diritto di voto ai cittadini extracomunitari;

2.              la questione allattenzione del Parlamento, a dimostrazione del fatto che obiettive ragioni di equit, giustizia e sensibilit sociale ne fanno argomento ampiamente sentito;

3.              la popolazione migrante di provenienza extra UE residente a Genova si attesta ormai intorno alle 30 mila unit;

4.              Il 18 maggio del 2000 a Saint Denis, il Comune di Genova ha aderito alla Carta europea dei diritti delluomo nella citt, sottoscritta da altre 95 citt europee; uno dei temi posti nella Carta lattribuzione del diritto di voto alle elezioni amministrative per i cittadini residenti, indipendentemente dal loro Paese di provenienza;

5.              i diritti di elettorato attivo e passivo ai cittadini extracomunitari alle elezioni amministrative sono gi riconosciuti in Irlanda (dal 1963), in Svezia (dal 1975), in Danimarca (dal 1981, in Olanda (dal 1985) e in Norvegia (dal 1993)

 

 

Dato atto

 

-          che con nota prot. n. 504184 del 04.06.2004 sono stati richiesti ai sensi dellart. 5 dello Statuto e delart. 55 del Regolamento per il Decentramento i pareri dei Consigli circoscrizionali in merito alla modifica statutaria;

 

-          che sono pervenuti i seguenti pareri favorevoli: I Centro Est, III Bassa Val Bisagno, V Valpolcevera, VI Medio Ponente, IV Valbisagno, VII Ponente, IX Levante, II Centro Ovest;

 

-          che il Consiglio di Circoscrizione VIII Medio Levante, con deliberazione n. 149 del 15.06.2004, ha espresso parere contrario alla proposta di modifica statutaria come e per le motivazioni che risultano dalla copia dellatto depositata al fascicolo;

 

            Ritenuto non condivisibili le posizioni in tal modo assunte da questultima Circoscrizione;

 

Tutto quanto come sopra premesso, il Presidente invita il Consiglio a prendere in considerazione le variazioni al vigente Statuto comunale relative agli articoli 19, 24, 30, 38 e 49, quali risultano dal testo che segue, che riporta, a fronte di quello vigente, il testo innovato ed comprensivo dellemendamento in narrativa;


 

Art. 19
(Ambito di applicazione)

 

Proposta nuova stesura

 

 

 

2.                Le disposizioni del presente titolo dello statuto si applicano, oltre che ai cittadini iscritti alle liste elettorali del comune di Genova:

 

 

 

a) ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di et;

 

 

 

 

b) a coloro che non sono elettori nel comune, ma hanno con esso un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di domicilio, di studio o di utenza continuativa dei servizi in esso ubicati;

c) ai genovesi emigrati.

 

 

 

2.             2. Le disposizioni del presente titolo dello statuto si applicano, oltre che agli iscritti alle liste elettorali del comune di Genova o nella lista degli stranieri e degli apolidi di cui al comma 1 quater dell'art. 30:

 

a) ai cittadini italiani ed ai cittadini o elettori di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea nonch agli apolidi e agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di et;

b) a coloro che non sono elettori nel comune, ma hanno con esso un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di domicilio, di studio o di utenza continuativa dei servizi in esso ubicati;

c) ai genovesi emigrati.

 

 

 

 

 

 


 

 

Art. 24
(Referendum consultivo)

 

 

Proposta nuova stesura

 

 

 

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale e di esclusivo interesse locale, nei limiti e con le modalit di cui al presente statuto ed al regolamento.

 

 

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale e di esclusivo interesse locale, nei limiti e con le modalit di cui al presente statuto ed al regolamento.

 

2. Hanno diritto di voto nelle consultazioni referendarie:

 

a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

b) i cittadini residenti nel comune di Genova, non ancora iscritti nelle liste elettorali in quanto non maggiorenni, ma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di et.

2. Hanno diritto di voto nelle consultazioni referendarie:

 

a) gli iscritti nelle liste elettorali del comune di Genova o nella lista degli stranieri e degli apolidi di cui al comma 1 quater dell'art. 30;

b) i residenti nel comune di Genova che abbiano compiuto il sedicesimo anno di et.

 

3. I referendum consultivi possono aver ad oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare, proposte di revoca di deliberazioni del consiglio, ovvero esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del comune.

 

3. I referendum consultivi possono aver ad oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare, proposte di revoca di deliberazioni del consiglio, ovvero esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del comune.

 

4. Non possono esser oggetto di referendum le questioni riguardanti individui singoli o specifici gruppi di persone, nonch quelle concernenti i tributi, le tariffe, i canoni, le attivit vincolate, gli incarichi di competenza degli organi comunali, lo statuto, i regolamenti, il bilancio, gli atti riguardanti il personale.

 

4. Non possono esser oggetto di referendum le questioni riguardanti individui singoli o specifici gruppi di persone, nonch quelle concernenti i tributi, le tariffe, i canoni, le attivit vincolate, gli incarichi di competenza degli organi comunali, lo statuto, i regolamenti, il bilancio, gli atti riguardanti il personale.

 

5. Le iniziative referendarie possono essere assunte dal Sindaco, dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o da 6.000 aventi diritto al voto, come individuati al comma 2.

 

5. Le iniziative referendarie possono essere assunte dal Sindaco, dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o da 6.000 aventi diritto al voto, come individuati al comma 2.

 

 

6. Il regolamento comunale sulle consultazioni referendarie determina i tempi, i modi e le condizioni per lammissibilit dei referendum, le modalit del loro svolgimento, i metodi di verifica dellammissibilit.

 

 

 

6. Il regolamento comunale sulle consultazioni referendarie determina i tempi, i modi e le condizioni per lammissibilit dei referendum, le modalit del loro svolgimento, i metodi di verifica dellammissibilit.

 

7. La consultazione referendaria valida quando ad essa abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

 

8. Per ogni anno solare consentito lo svolgimento di non pi di due consultazioni referendarie. Il sindaco pu proporre al consiglio comunale lindizione di referendum che, per leccezionale importanza ed urgenza delloggetto, sia opportuno svolgere comunque. Il consiglio decide a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

7. La consultazione referendaria valida quando ad essa abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

 

8. Per ogni anno solare consentito lo svolgimento di non pi di due consultazioni referendarie. Il sindaco pu proporre al consiglio comunale lindizione di referendum che, per leccezionale importanza ed urgenza delloggetto, sia opportuno svolgere comunque. Il consiglio decide a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

9. Il consiglio comunale delibera sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro novanta giorni dalla proclamazione della validit del referendum. Il mancato recepimento dellesito della consultazione deve esser adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

9. Il consiglio comunale delibera sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro novanta giorni dalla proclamazione della validit del referendum. Il mancato recepimento dellesito della consultazione deve esser adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

 

 

 


 

Art. 30
(Il consiglio comunale)

 

 

Proposta nuova stesura

 

 

1. Lelezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, la composizione, nonch la surrogazione, la supplenza e lo stato giuridico dei consiglieri sono regolati dalla legge.

 

1. Lelezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, la composizione, nonch la surrogazione, la supplenza e lo stato giuridico dei consiglieri sono regolati dalla legge e dal presente Statuto, senza discriminazioni di nazionalit.

 

 

1bis. Il diritto di elettorato attivo e passivo, in base alla legge, spetta nelle elezioni comunali, oltre che ai cittadini italiani ed ai cittadini o elettori di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, agli apolidi ed agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel Comune che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano in possesso di carta di soggiorno;

b) abbiano risieduto legalmente ed abitualmente in Italia nei cinque anni precedenti alle elezioni;

c) abbiano risieduto legalmente ed abitualmente nel territorio comunale nei due anni precedenti alle elezioni.

 

 

1ter. Per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo dello straniero e dell'apolide residente valgono, in quanto applicabili, i requisiti, le regole e le procedure stabilite per i cittadini italiani e per i cittadini ed elettori di Stati membri dell'Unione Europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

1quater. Ai fini dell'esercizio dei diritti di elettorato e di partecipazione politica, il Comune provvede a formare e conservare una lista degli stranieri e degli apolidi residenti, da cui risulti il titolo e al durata del soggiorno ed ogni altro elemento utile di cui al comma 1-bis. L'iscrizione alla lista a richiesta dell'interessato, che abbia compiuto il sedicesimo anno di et. La lista continuativamente aggiornata anche d'ufficio. La cancellazione dalla lista pu essere disposta d'ufficio qualora sia verificata la carenza di requisiti. Il Consiglio comunale pu deliberare i necessari regolamenti.

Il Consiglio comunale delibera i necessari regolamenti per rendere operativi tali nuovi istituti.

 

2. Il consiglio comunale resta in carica sino alla elezione del nuovo consiglio. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il consiglio comunale pu adottare gli atti per la cui assunzione la legge, il presente statuto o i regolamenti pongano termini specifici o la cui mancata assunzione determini un grave pregiudizio per lente. Lattivit del consiglio, nelle sue articolazioni, informata ai principi del presente statuto ed disciplinata dal relativo regolamento secondo criteri di programmazione e di efficienza.

 

2. Il consiglio comunale resta in carica sino alla elezione del nuovo consiglio. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il consiglio comunale pu adottare gli atti per la cui assunzione la legge, il presente statuto o i regolamenti pongano termini specifici o la cui mancata assunzione determini un grave pregiudizio per lente. Lattivit del consiglio, nelle sue articolazioni, informata ai principi del presente statuto ed disciplinata dal relativo regolamento secondo criteri di programmazione e di efficienza.

 

3. La prima adunanza convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi nei successivi dieci giorni.

 

3. La prima adunanza convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi nei successivi dieci giorni.

 

4. Nella prima adunanza, sotto la presidenza del consigliere anziano, si procede allesame della condizione degli eletti, alle surrogazioni e supplenze che si rendano necessarie ed alla elezione del presidente e dei vice presidenti del consiglio comunale. La seduta prosegue, presieduta dal presidente eletto, per la comunicazione da parte del sindaco dei nominativi del vicesindaco e dei componenti della giunta comunale.

 

4. Nella prima adunanza, sotto la presidenza del consigliere anziano, si procede allesame della condizione degli eletti, alle surrogazioni e supplenze che si rendano necessarie ed alla elezione del presidente e dei vice presidenti del consiglio comunale. La seduta prosegue, presieduta dal presidente eletto, per la comunicazione da parte del sindaco dei nominativi del vicesindaco e dei componenti della giunta comunale .

 

5. Il consiglio si riunisce di norma nella sede comunale.

5. Il consiglio si riunisce di norma nella sede comunale.

 

6. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

 

6. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

 

 


 

 

Art. 38
(Elezione del sindaco, nomina del vicesindaco e della giunta)

 

 

Proposta nuova stesura

 

 

 

1. Il sindaco eletto a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge.

 

 

2. Il sindaco nomina il vicesindaco e gli altri componenti della giunta, osservando il principio della organicit delle funzioni amministrative, tenendo conto delle incompatibilit previste dalla legge e promuovendo la realizzazione della pari opportunit.

 

 

1. Il sindaco eletto a suffragio universale diretto e senza discriminazioni di nazionalit da coloro che sono elettori del Consiglio comunale.

 

2. Il sindaco nomina il vicesindaco e gli altri componenti della giunta, osservando il principio della organicit delle funzioni amministrative, tenendo conto delle incompatibilit previste dalla legge e promuovendo la realizzazione della pari opportunit.

 

 

 

 


 

 

Art. 49
(Circoscrizioni)

 

 

Proposta nuova stesura

 

 

1. Fino allistituzione dellarea metropolitana genovese, il comune si articola in circoscrizioni, quali organismi di decentramento ai fini della partecipazione, della consultazione e della gestione dei servizi di base nonch dellesercizio di funzioni delegate.

 

2. Il regolamento definisce il numero e lambito territoriale delle circoscrizioni, la loro organizzazione interna e le modalit di esercizio delle funzioni attribuite secondo criteri di omogeneit.

 

3. Sono organi della circoscrizione:

a) il consiglio di circoscrizione;

b) il presidente di circoscrizione;

c) lufficio di presidenza, composto dal presidente, dal vice presidente e dai consiglieri coordinatori delle commissioni permanenti.

 

4. Il consiglio rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione, nellambito dellunit del comune. ed eletto a suffragio diretto e con sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza secondo le norme del regolamento.

 

 

 

 

 

5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente. I coordinatori delle commissioni sono eletti nelle forme previste dal regolamento sul decentramento.

 

1. Fino allistituzione dellarea metropolitana genovese, il comune si articola in circoscrizioni, quali organismi di decentramento ai fini della partecipazione, della consultazione e della gestione dei servizi di base nonch dellesercizio di funzioni delegate.

 

2. Il regolamento definisce il numero e lambito territoriale delle circoscrizioni, la loro organizzazione interna e le modalit di esercizio delle funzioni attribuite secondo criteri di omogeneit.

 

3. Sono organi della circoscrizione:

a) il consiglio di circoscrizione;

b) il presidente di circoscrizione;

c) lufficio di presidenza, composto dal presidente, dal vice presidente e dai consiglieri coordinatori delle commissioni permanenti.

 

4. Il consiglio rappresenta le esigenze della popolazione, nellambito dellunit del comune e senza discriminazioni di nazionalit, ed eletto a suffragio diretto da coloro che risiedono nella circoscrizione, con sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza secondo le norme del regolamento. Il diritto di elettorato attivo e passivo riconosciuto a tutti coloro a cui riconosciuto nelle elezioni comunali.

 

5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente. I coordinatori delle commissioni sono eletti nelle forme previste dal regolamento sul decentramento.

 

 

Il Presidente precisa, altres, al Consiglio che occorre dare atto che le variazioni statutarie, per essere rese operative, necessitano di norme regolamentari di dettaglio, che si fa riserva di sottoporre a futura deliberazione consiliare.

 

 

 

Firmatari

 

Massimiliano Morettini (DS)

Salvatore Cosma (IDV)

Claudio Basso (Margherita)

Patrizia Poselli (PRC)

Luciano Pilu (Gruppo Misto)

Cristina Morelli (Verdi)

Roberto Delogu (PDCI)