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SERVIZIO
STAMPA E INFORMAZIONE
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Roma, 12 luglio 2004
Gentile Avvocato,
con riferimento alla Sua comunicazione del 9 luglio scorso, desidero precisarLe che la Legge 189/2002 recante Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo allart. 4 ha innovato lart. 4 comma 2 del T.U. 286/1998 che ora recita cos: il diniego di visto di ingresso non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26-29, 36 e 39 (tali articoli riguardano le richieste di visto per lavoro, ricongiungimento familiare, cure mediche e studio).
Pertanto, LAmbasciata dItalia in Camerun non era tenuta a motivare il diniego di un visto dingresso per turismo, avverso il quale peraltro possibile presentare ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento.
Le segnalo inoltre, per opportuna informazione, che le disposizioni attualmente vigenti in materia di visti dingresso sono disponibili per consultazione nel sito Internet http://www.esteri.it/ita/5_32_183.asp.
Cordiali saluti.
(Segr. Leg. Francesco Santillo)