Prot. n. 03005889-15100/325 Roma, 25 luglio 2003
CIRCOLARE TELEGRAFICA N. 20 (2003)
- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA L O R O S E D I
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 39100 B O L Z A N O
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 38100 T R E N T O
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA 11100 A O S T A
e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 P A L E R M O
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 C A G L I A R I
- AL GABINETTO DEL MINISTRO S E D E
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16 00184 R O M A
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA
Via dei Prefetti n. 46 00186 R O M A
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)
OGGETTO: Iscrizione anagrafica cittadini stranieri.
Pervengono numerosi quesiti e richieste di chiarimento in ordine alle generalit con cui procedere all'iscrizione anagrafica degli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno.
Al riguardo, da premettere che l'art. 14 del d.P.R. n. 223/1989, ai fini dell'iscrizione anagrafica, prevede tra l'altro che: "chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lett. a, la propria identit mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente".
Pertanto, ai fini dell'individuazione della corretta identit degli stranieri necessario fare riferimento al cennato art. 14 del d.P.R. 223/89, all'art. 24 della Legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e alle convenzioni sottoscritte dallo Stato italiano e dai vari Stati esteri.
In particolare, l'ufficiale d'anagrafe dovr provvedere ad iscrivere il cittadino straniero con i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) desunti dal passaporto o eventualmente da altri documenti rilasciati dalle competenti Autorit dello Stato di provenienza, tradotti e legalizzati con forme e modalit previste dalla vigente normativa.
Nell'evenienza in cui emergano discordanze fra i dati riportati in tali ultimi atti e quelli contenuti nel permesso di soggiorno, al fine di garantire l'uniformit degli atti che consentono di individuare lo straniero, si render necessario interpellare la Questura che ha rilasciato il titolo di soggiorno per acquisire i necessari chiarimenti ed eventualmente far rettificare le generalit contenute nel permesso di soggiorno stesso.
Si prega di portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente circolare, fornendo, altres, un cortese cenno di assicurazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
G.Castaldo/sr.122-B(1-3) - vers. 24.07.03