Amnesty International
Ics Consorzio italiano di
solidariet
Medici Senza Frontiere
COMMENTI RELATIVI ALLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE UMANITARIA E DI DIRITTO DI ASILO (T.U. C.
1238 e abb.)
ALLA LUCE ANCHE DEI PARERI
ESPRESSI DALLA II COMMISSIONE GIUSTIZIA E DALLA III COMMISSIONE AFFARI ESTERI E
COMUNITARI DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI
commenti relativi ai pareri delle commissioni giustizia
(5 maggio) e affari esteri (21 aprile)
Amnesty International, ICSConsorzio Italiano di Solidariet e Medici
Senza Frontiere, sottopongono
allattenzione dei Parlamentari della Camera dei Deputati i propri commenti
relativi al T.U. C. 1238 e abb. (Disposizioni in materia di protezione
umanitaria e di diritto di asilo), alla luce anche dei Pareri approvati dalla
II Commissione Giustizia e dalla III Commissione Affari Esteri e Comunitari.
In particolar modo, le tre organizzazioni ritengono opportuno
sottolineare ancora una volta la
necessit di modificare lattuale formulazione dellarticolo 6-bis (Trattenimento del
richiedente asilo) del T.U. C. 1238 e abb., in considerazione:
delle
norme di diritto internazionale e della Costituzione italiana;
del
parere espresso dal Consiglio di Stato (adunanza del 26 gennaio 2004 sul
Regolamento di attuazione della Legge 189/2002) che ha richiamato una sentenza
della Corte Costituzionale sulle forme di limitazioni della libert personale
ex articolo 13 della Costituzione italiana;
del
Parere approvato il 5 maggio scorso dalla II Commissione Giustizia, in cui
nelle condizioni 1) 2) e 3) viene proposta la modifica dellarticolo 6bis.
Amnesty
International, ICSConsorzio Italiano di Solidariet e Medici Senza Frontiere
condividono le osservazioni dettagliate in questi punti dalla II Commissione
Giustizia.
Inoltre, per quanto concerne la procedura di esame della domanda di
asilo ex articolo 7, 7bis, 7-ter e 8, Amnesty International,
ICSConsorzio Italiano di Solidariet e Medici Senza Frontiere vogliono
richiamare lattenzione sul fatto che il ricorso sospensivo dellespulsione
ex articolo 10 in realt riconosciuto solo ai richiedenti asilo che sono
sottoposti alla procedura ordinaria, rimanendo esclusi da questa fondamentale
tutela i richiedenti asilo sottoposti alla procedura semplificata.
Le tre organizzazioni prendono atto con favore del fatto che la III
Commissione come testimoniato dalla dichiarazione del Relatore nella seduta
del 6 aprile scorso riconosca
limportanza e la necessit della sospensione dellespulsione, visti i pericoli
in cui pu andare incontro il richiedente asilo nel proprio Paese.
Amnesty International, ICSConsorzio Italiano di Solidariet e Medici
Senza Frontiere richiamano inoltre il Parere della II Commissione Giustizia che, nelle
osservazioni al punto d), chiede di valutare lopportunit di sopprimere il
disposto che esclude leffetto sospensivo del ricorso (articolo 8-bis, comma 2)
Pertanto le tre organizzazioni chiedono che leffetto sospensivo del
ricorso previsto al comma 1 dellart. 10 T.U. C. 1238 e abb. (Disposizioni in
materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo) sia esteso a tutti i
richiedenti asilo, a prescindere dalla procedura di esame cui sono sottoposti.
Amnesty International, ICSConsorzio Italiano di Solidariet e Medici
Senza Frontiere, richiamano inoltre lattenzione sui punti del parere della II
Commissione Giustizia (approvato nella seduta del 5 maggio 2004) che presentano
molti elementi positivi per quanto
riguarda la tutela dei diritti del richiedente asilo e della sua condizione socio-lavorativa.
Il parere richiede:
al
punto 5) delle condizioni, un termine pi ampio di 15 giorni per la
proposizione del ricorso contro la decisione della Commissione territoriale;
al
punto 7) delle condizioni, la
previsione del gratuito patrocinio per lo straniero;
al
punto c) delle osservazioni, di valutare lopportunit di ridurre il termine di
6 mesi, che deve decorrere prima che lo straniero possa instaurare un regolare
rapporto lavorativo e quindi preliminarmente iscriversi nelle liste di
collocamento;
al
punto f) delle osservazioni, che si valuti lopportunit di prevedere
espressamente che il diritto di asilo debba essere riconosciuto alle donne che,
in situazioni di imminente pericolo, intendano sottrarre se stesse o le figlie
minori alla pratica di mutilazioni genitali consentite nel Paese di origine.
Amnesty International, ICSConsorzio Italiano di Solidariet e Medici Senza
Frontiere ritengono opportuno evidenziare il fatto che le richiedenti asilo
devono essere tutelate anche nel caso in cui le mutilazioni genitali femminili
vengano praticate nonostante siano espressamente vietate per legge.
Per quanto riguarda il punto 5) delle condizioni (con riferimento
alla possibilit per il richiedente asilo di rimanere nel territorio nazionale
fino alla decisione di primo grado, lopportunit di far salve le disposizioni
dellart. 13 del testo unico sullimmigrazione relative allespulsione di
soggetti pericolosi per lordine e la sicurezza pubblica), Amnesty
International, ICSConsorzio Italiano di Solidariet e Medici Senza Frontiere
ricordano che vista la particolare situazione di rischio cui potrebbe andare
incontro il richiedente asilo se espulso ingiustamente, leffetto sospensivo
del ricorso dovrebbe essere sempre mantenuto.
Infine Amnesty International, ICSConsorzio Italiano di Solidariet e
Medici Senza Frontiere esprimono
preoccupazione per la richiesta contenuta nelle condizioni Parere approvato
dalla III Commissione Affari Esteri e Comunitari il 21 aprile 2004 di
modificare in maniera restrittiva il regime del ricongiungimento familiare,
adeguandolo alla disciplina vigente in materia di immigrazione.
Le tre organizzazioni ricordano che limportanza dellunit familiare
riconosciuta anche dagli strumenti di diritto internazionale di cui lItalia
parte: la Dichiarazione universale dei diritti umani (articolo 16, comma 3),
la Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libert
fondamentali (articolo 8), il Patto internazionale per i diritti civili e
politici (articolo 23), la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del
fanciullo (articolo 9 e articolo 10) e infine le Raccomandazioni B dellAtto
Finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo status di rifugiato.
Sottolineano inoltre che la particolare situazione di pericolo da cui
fuggono i richiedenti asilo riguarda spesso anche i loro familiari, i quali
sono o possono quindi diventare vittime di abusi dei diritti umani.
La legge sul diritto dasilo deve cogliere queste differenze rispetto
alla situazione dellimmigrato e garantire adeguata protezione allintero
nucleo familiare che si trovasse in una situazione di pericolo.
commenti
specifici relativi al t.u. c. 1238 e abb. in materia di diritto dasilo, come
approvato dalla commissione affari costituzionali (11 maggio 2004)
Amnesty International, ICSConsorzio Italiano di Solidariet e Medici
Senza Frontiere esprimono forte preoccupazione per i seguenti articoli della
proposta di legge AC 1238 e abb., come dal testo unificato approvato dalla
Commissione Affari Costituzionali in sede referente il 23 marzo scorso:
-
Articolo
3
-
Articolo
5
-
Articolo
6-bis
-
Articolo
7-bis
-
Articolo
8
-
Articolo
8-bis
Le Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo
sono organi preposti alla emanazione di un provvedimento conclusivo di un
procedimento amministrativo e come tali devono rispondere nel loro
funzionamento alle norme definite dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
Tale norma
dispone che lattivit amministrativa deve essere retta da tre criteri
fondamentali: economicit, efficacia e pubblicit.
Il comma 2 -
non prevedendo un esperto in materia di diritti umani e di diritto
internazionale tra i membri delle Commissioni territoriali non consente
ladeguamento delle Commissioni stesse al principio di efficacia, l dove
questa debba considerarsi come perseguimento della definizione (o meno) dello
status di rifugiato nei confronti di cittadino straniero che abbia presentato istanza
di asilo.
Il comma 5 stabilisce tra le altre cose che i membri delle
Commissioni territoriali operano in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione sulla base degli indirizzi elaborati dalla
Commissione centrale. Risulta pertanto fondamentale loperato delle dette
Commissioni in conformit con la Costituzione italiana, articolo 97, comma 1
(I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e la imparzialit dellamministrazione).
Amnesty International, ICSConsorzio Italiano di Solidariet e Medici
Senza Frontiere, raccomandano che le Commissioni si configurino come autorit
amministrative indipendenti, composte sia da membri delegati dalla pubblica
amministrazione che da esperti esterni.
In relazione al funzionamento delle Commissioni preposte al
riconoscimento dello status di rifugiato si raccomanda che:
- i componenti delle
Commissioni nominati dalla pubblica amministrazione svolgano tale incarico in
modo costante e continuato, senza ricoprire altri incarichi o svolgere mansioni
altre rispetto a quelle identificate per la procedura di asilo;
- loperato delle
Commissioni si svolga in conformit con la normativa italiana in materia di
procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi, in particolare la Legge n. 241 del 7
agosto 1990;
- i componenti delle
Commissioni ricevano un costante aggiornamento in materia di diritto
internazionale, di tutela dei diritti umani fondamentali, di approfondimento e
conoscenza degli elementi di geopolitica, di conoscenza dei paesi di
provenienza dei richiedenti asilo.
Amnesty
International, ICS Consorzio Italiano di Solidariet e Medici Senza Frontiere
esprimono preoccupazione in merito alla previsione della esenzione delle
sanzioni - di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, art. 10,
comma 3, e art. 12 comma 6 unicamente nei confronti di vettori di nazionalit
italiana.
La mancata
previsione dellesenzione di tali sanzioni anche nei confronti dei vettori di
altra nazionalit comporta un palese rischio della violazione del principio di non
refoulement (non respingimento), in quanto pone lo stesso vettore non
italiano nelle condizioni di operare direttamente il respingimento del
richiedente asilo al fine di evitare di incorrere in sanzioni a suo carico.
Lattuale
testo dellarticolo 5, inoltre, risulta essere in violazione del principio di
equit di trattamento. Infatti lesenzione da sanzioni unicamente per vettori
italiani incorre nella violazione di:
-
Decreto Legislativo n. 286/1998, art. 43;
-
Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), art.
7;
-
Patto internazionale sui diritti civili e politici
(1966), art. 26.
Amnesty International, ICS Consorzio Italiano di
Solidariet e Medici Senza Frontiere raccomandano inoltre che nello stesso
articolo 5 comma 3 venga previsto che il richiedente asilo sia posto nella
condizione di poter redigere la propria istanza anche in forma dialettale, al
fine di non incorrere in una discriminazione di trattamento tra gli stessi
richiedenti asilo.
Secondo
Amnesty International, ICS - Consorzio Italiano di Solidariet e Medici Senza
Frontiere i presupposti su cui si basa il trattenimento previsto nellarticolo
6-bis sono generali e di dubbia
interpretazione, comportando ladozione dellistituto del trattenimento nei
confronti della quasi totalit dei richiedenti asilo.
Il
dispositivo non tiene in alcuna considerazione la specificit dei richiedenti
asilo, che - fuggendo in
situazioni di emergenza e pericolo difficilmente possono procurarsi i
documenti necessari allespatrio.
La legge
prevede una tale e variegata casistica di situazioni in
cui obbligatorio e possibile attuare il trattenimento, da rendere eccezionali
i casi in cui non verr applicato. Il trattenimento, cos come attualmente
formulato, forza quei principi di ragionevolezza e proporzionalit che
dovrebbero porsi a fondamento della legge.
Viola inoltre
il principio affermato dallo stesso articolo 6-bis al comma 1, che in via
generale afferma il richiedente asilo non pu essere trattenuto al solo fine
di esaminare la domanda di asilo presentata. Cos come
ricordato anche al punto 1) delle condizioni del Parere della II Commissione
Giustizia (5 maggio 2004).
La forma di
trattenimento prevista nellarticolo 6-bis ricalca fedelmente quanto gi
scritto nella Legge n. 189/2002 e non sembra tenere in considerazione il parere
negativo espresso dal Consiglio di Stato (adunanza del 26 gennaio 2004 sul
Regolamento di attuazione della Legge 189/2002). Per quanto concerne infatti la
misura del trattenimento, il Consiglio di Stato ha affermato che () il
trattenimento nei centri di identificazione, invero quanto meno da ricondurre
alle altre restrizioni della libert personale, di cui pure si fa menzione
nellarticolo 13 della Costituzione e pertanto non
pu essere adottato al di fuori delle garanzie della stessa norma
costituzionale.
Amnesty International, ICS Consorzio di Solidariet Sociale e Medici
Senza Frontiere ricordano che secondo il diritto internazionale la detenzione e
il trattenimento avente effetti analoghi sono espressamente vietati e comunque
sottoposti a determinati limiti e vincoli.
La forma di trattenimento come attualmente disciplinata dallarticolo
6-bis, non prevede le garanzie necessarie in base al diritto internazionale
consuetudinario, alle convenzioni internazionali e alla Costituzione italiana.
In particolare, larticolo 6-bis viola espressamente:
-
la
Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), articolo 9 e articolo 13
comma1;
-
il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), articolo 9;
-
la Convenzione di Ginevra relativa allo status di
rifugiati (1951), articolo 31;
-
la Costituzione italiana, articolo 13.
Larticolo 6-bis pertanto non soddisfa pienamente i
requisiti previsti dal diritto internazionale e dalla Costituzione Italiana e
inoltre non tiene in considerazione quanto affermato dalla Direttiva comunitaria 2003/9/CE allarticolo 7.
Per
questa ragione Amnesty International, ICS - Consorzio Italiano di Solidariet e
Medici Senza Frontiere raccomandano che:
-
le
disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo non
prevedano forme di trattenimento, se non in limitati casi strettamente
necessari e tassativamente previsti dalla legge e in conformit con quanto
stabilito dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiati (1951)
allarticolo 31.
-
larticolo
6-bis sia riformulato, prendendo in considerazione che la maggior parte dei
richiedenti asilo non sono nella condizione di poter ottenere la documentazione
necessaria allespatrio e in molti casi sono privi dei documenti di
riconoscimento a causa delle stesse ragioni che li hanno indotti a lasciare il
loro paese.
-
chi
si reca spontaneamente in questura per presentare domanda di asilo, bench in
situazione irregolare, non debba essere sottoposto al trattenimento e alla
conseguente procedura semplificata, come invece dispone larticolo 6-bis al
comma 2, lettera a).
-
il trattenimento sia sempre convalidato dallautorit
giudiziaria, secondo le modalit stabilite dalle convenzioni internazionali,
dalle norme interne e nel rispetto dellart. 13 della Costituzione italiana.
Si
raccomanda inoltre che non sia comunque previsto il trattenimento di
richiedenti asilo appartenenti a categorie vulnerabili quali: donne in stato di
gravidanza, disabili, richiedenti vittime di tortura, minori non accompagnati e
persone per le quali sia necessario procedere a consulenze mediche e medico-
legali, cos come espressamente richiesto anche al punto 2) delle condizioni
del Parere della II Commissione Giustizia.
Art.
7-bis. (Procedure di esame delle domande dasilo)
La distinzione su cui si basa lapplicazione della
procedura semplificata e della procedura ordinaria, presenta elementi di forte
ambiguit e difficolt interpretative, riconducendo alle stesse preoccupazioni
espresse nel presente documento in merito allarticolo 6-bis.
Amnesty
International, ICS - Consorzio Italiano di Solidariet e Medici Senza Frontiere
raccomandano pertanto che la procedura semplificata sia applicata solo in casi
strettamente limitati e puntualmente previsti da legge, cos come anche
espressamente richiesto al punto a) delle osservazioni del Parere della II Commissione Giustizia,
e non sia comunque applicabile ai:
- casi di trattenimento
previsti dallarticolo 6-bis comma 2, come peraltro gi previsto dalla
proposta di legge (articolo 7-bis, comma 1, lettera a);
- a coloro che sebbene
siano entrati in Italia eludendo i controlli di frontiera ovvero si trovino in
condizione di soggiorno irregolare si siano spontaneamente rivolti alle
autorit per presentare domanda dasilo.
Articolo
8. (Decisione sulla domanda di asilo)
Amnesty
International, ICS - Consorzio Italiano di Solidariet e Medici Senza Frontiere
esprimono forte perplessit per lintroduzione dei principi di Stato terzo
sicuro e Stato di origine sicura, tra le cause di rigetto della domanda
dasilo, articolo 8, comma 1-bis, lettera b) e lettera c).
Cos
come formulato (articolo 8, comma 1-bis, lettera b) il concetto di Stato terzo
sicuro
permette di spostare la responsabilit della protezione verso altri Stati,
senza indagare se i soggetti coinvolti abbiano legami significativi con tali
Stati e se in essi esista la possibilit di soluzioni durature, inclusa la
garanzia di salvaguardia del principio di non refoulment (non respingimento, come
definito dal diritto internazionale) nonch laccesso a una procedura di asilo
giusta ed equa.
Larticolo
8, comma 1-bis, lettera b) infatti individua come parametro per la definizione
di Stato
terzo sicuro solo la mera adesione alla Convenzione di Ginevra, senza prevedere un
esame sulla effettiva implementazione dei dispositivi di detta Convenzione.
In conformit al diritto internazionale, la
responsabilit primaria riguardo alla protezione internazionale dello Stato
in cui viene presentata la richiesta di asilo.
La proposta di legge A.C. 1238 ed abb. cos come
approvata dalla Commissione Affari Costituzionali nel corso dellesame in sede
referente lo scorso 23 marzo, non garantisce in maniera sufficiente il diritto del richiedente asilo
a confutare la presunzione di sicurezza, mentre consente di rigettare la sua
richiesta senza prendere in considerazione le circostanze specifiche dello
stesso richiedente.
Nellarticolo 8, comma 1-bis, lettera c), per la prima volta nella legislazione
italiana appare il concetto di Stato di origine sicura. Tale concetto legato strettamente alla
vicende della normativa comunitaria e ne ricalca tutti i limiti concettuali e
procedurali.
Non viene fatta nessuna menzione dei criteri
adottati per la probabile stesura
di una lista di Stati sicuri e si nutrono forti preoccupazioni in merito alla
possibilit che il principio di Stato di origine sicura possa essere adottato
in maniera da equivalere ad una discriminazione fra i rifugiati, in palese
violazione di norme quali:
- la Convenzione di Ginevra relativa allo
status di rifugiati (1951), articolo 3,
- la Carta dei diritti fondamentali
dellUnione Europea (2000), articolo 21;
- il Patto internazionale sui diritti civili
e politici (1966), articolo 26.
Inoltre - cos come attualmente formulato - larticolo 8 sembra porre lonere della
prova esclusivamente a carico del richiedente asilo, aggravando ulteriormente
la possibilit di addurre prove della sua persecuzione.
Articolo 8-bis. (Convalida del provvedimento di
allontanamento)
Amnesty International, ICS - Consorzio Italiano di
Solidariet e Medici Senza Frontiere esprimono gravi perplessit per la
mancanza di un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del diniego per
i richiedenti asilo sottoposti alla procedura semplificata.
In ragione della necessit di garantire il pieno ed effettivo rispetto
della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiati (1951), articolo 33, e della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti umani e delle libert fondamentali, articolo 3 e
articolo 13, nonch in conformit alla Costituzione italiana, articolo 24, le
disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo devono
garantire in ogni caso e senza eccezione alcuna che linteressato abbia accesso
a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso la decisione negativa al
riconoscimento dello status di rifugiato, a prescindere dal tipo di procedura
per lesame della domanda a cui stato sottoposto.
A maggior ragione, coloro che sono sottoposti a una procedura
semplificata - e quindi per definizione pi veloce e meno garantista - devono
potere contare su un pieno accesso a un ricorso giurisdizionale con effetto
sospensivo, che li ponga al riparo da eventuali errori in cui potrebbero pi
facilmente incorrere le Commissioni territoriali.
Lallontanamento dal territorio
nazionale e il rimpatrio nello Stato di origine o di provenienza non possono
essere effettuati prima che lautorit giudiziaria competente si sia
pronunciata sul merito del ricorso.
Come
evidenziato anche nel parere espresso dalla III Commissione Affari Esteri e
Comunitari che considera leffetto sospensivo del ricorso (art. 10 T.U. C. 1238
e abb.) una ragionevole
diversit di trattamento rispetto a quanto previsto dalla disciplina in materia
di immigrazione, dovuta alla considerazione dei rischi ai quali pu andare incontro
nel proprio Paese il richiedente asilo, il ricorso,
per avere un valore effettivo, deve necessariamente sospendere il provvedimento
di espulsione. In caso contrario si svuoterebbe di senso la tutela
giurisdizionale del richiedente asilo e tale pratica darebbe vita a unaperta violazione del principio di
non refoulement (non respingimento, Convenzione di Ginevra
relativa allo status di rifugiati, articolo 33) e della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti umani e delle libert fondamentali, articolo 3.
Inoltre,
leventuale rimpatrio di un cittadino straniero prima del pronunciamento
definitivo sul suo ricorso, oltre a esporlo al rischio di subire eventuali
persecuzioni nello Stato di origine, comporterebbe problemi rispetto al
reingresso dello stesso, nel caso in cui il suo ricorso dovesse essere
accettato.
Amnesty
International, ICS - Consorzio Italiano di Solidariet e Medici Senza Frontiere
pertanto raccomandano che larticolo 8-bis venga modificato, cos come
richiesto al punto d) delle osservazioni del parere della II Commissione
Giustizia, e
che il dispositivo previsto allarticolo 10 (relativo ai Ricorsi) della stessa
proposta di legge venga esteso a tutti i richiedenti asilo, inclusi quelli
sottoposti alla procedura semplificata.
Misure
di accoglienza e di assistenza in favore dei richiedenti asilo
Amnesty International, ICS-Consorzio Italiano di Solidariet e Medici Senza
Frontiere ritengono estremamente importante che la legge organica in materia di
asilo preveda un sistema di accoglienza adeguato a tutela dei richiedenti asilo
e venga possibilmente attuato tramite unottica decentrata, che si imperni sul ruolo fondamentale
degli Enti Locali (in quanto soggetti titolari dei compiti di gestione dei
programmi socio-assistenziali del territorio) in concerto con gli enti di
tutela del diritto di asilo e dei diritti umani.
Tali interventi di accoglienza devono potere comprendere sia aspetti
pi
strettamente legati allassistenza materiale (vitto e alloggio) che
interventi inerenti la sfera della tutela quali: lorientamento alla procedura di asilo; lattuazione di
programmi di primo inserimento economico e sociale, nonch di supporto psico-sociale, con particolare
riferimento ai gruppi maggiormente vulnerabili; orientamento e consulenza
giuridica nelle pratiche per la procedura di asilo e il sostegno a eventuali
azioni di tutela giurisdizionale.
Gli interventi di accoglienza e supporto devono essere garantiti per
tutto il periodo della definizione dellesito dellistanza di asilo, incluso il periodo
necessario alla conclusione degli eventuali procedimenti giurisdizionali.
Amnesty International-Sezione Italiana: tel. 06
4490228, fax 06 4490222, email
rapporti.istituzionali@amnesty.it
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fax 06 85355083, email g.schiavone@icsitalia.org, ms.olivieri@icsitalia.org
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Frontiere: tel. 06 44703872, fax 06 44869267, email andrea.accardi@rome.msf.org