Problema riscontrato
Medici Senza Frontiere (Msf) ha riscontrato su tutto il territorio nazionale molti casi di espulsione e diniego al rilascio del permesso di soggiorno nei confronti di cittadini stranieri affetti da gravi patologie (Hiv/Aids, insufficienze renali croniche e altre patologie renali che richiedono dialisi, malattie oncologiche che richiedano un trattamento chemioterapico e radioterapico, gravi patologie psichiatriche) e in trattamento terapeutico presso strutture sanitarie italiane.
In base allÕarticolo 35, III comma del T.U. 286/98, non modificato dalla legge 189/2002 (Bossi-Fini), agli stranieri presenti in Italia Ònon in regola con le norme relative allÕingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati Òle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed essenziali, ancorchŽ continuative per malattia o infortunio..Ó
Per Òcure continuativeÓ possono senzÕaltro intendersi tutte quelle prestazioni sanitarie necessarie a non vanificare i trattamenti intrapresi con la prestazione iniziale e la cui interruzione potrebbe causare grave pregiudizio per la salute e per la vita del malato.
Nonostante ci˜, la prassi dimostra che lo straniero Ònon in regola con le norme relative allÕingresso e al soggiornoÓ gode di una certa ÒimmunitˆÓ da eventuali controlli solo allÕinterno del presidio ospedaliero (T.U. art. 35, V comma), mentre al di fuori della struttura sanitaria pu˜ essere controllato, tradotto in Questura, in quanto irregolarmente presente sul territorio, ed espulso.
Per queste ragioni, Medici Senza Frontiere chiede che venga adeguatamente esplicitato il senso dellÕart. 35, III comma e che siano a tal fine apportate alcune modifiche alla legge 189/2002 in sede di regolamento di attuazione.
Gli stranieri affetti da gravi patologie non diagnosticate, non diagnosticabili o non curabili adeguatamente ed effettivamente nel loro Paese di origine:
Le modifiche proposte che dipendono in modo consequenziale da una corretta interpretazione del termine ÒcontinuativeÓ riferito alle cure di cui possono godere gli stranieri irregolarmente soggiornanti, non rischiano di ingenerare un fenomeno di reazione a catena in quanto incidono su situazioni particolari e limitate e sono volte unicamente a impedire il verificarsi di situazioni gravemente lesive di diritti costituzionalmente garantiti (vd.art.32 Cost.)