Cari dell«ASGI, finalmente un«ottima notizia dalla Cassazione !
Ricordate il caso di Said Zarigue del febbraio - marzo dello scorso anno ?
(ne ha parlato anche la nostra Rivista nel n. 1/2003 p. 57)
E« un caso che ho seguito personalmente, che mi ha fatto infuriare per la
palese ingiustizia, e che grazie al mio studio (Pecora e Gerace) sono
riuscito a portare fino in Cassazione con esito positivo.
E« comunque una vittoria anche di tutti noi, in particolare della rete di
colleghi che a Milano lo scorso hanno si impegnata nel denunciare gli
abusi commessi nei confronti dei regolarizzandi !
Il caso su cui si pronunciata la Prima Sezione civile della Cassazione
riguarda proprio la vicenda di Said Zarigue, cittadino marocchino
"regolarizzando" espulso coattivamente dalla Prefettura e dalla Questura di
Milano (con decreto di espulsione che nemmeno faceva riferimento per inciso
alla fondamentale circostanza del suo status di regolarizzando !) nel
febbraio 2003 senza che gli venisse notificato un provvedimento di rigetto
motivato, tradotto e autonomamente impugnabile.
Convocato in Prefettura con il proprio datore per la stipula del contratto
di soggiorno, venne invece - il medesimo giorno - condotto al CPT di via
Corelli per l«esecuzione dell«espulsione. Innanzi al giudice della convalida
la difesa si opponeva al trattenimento e contestualmente impugnava il
decreto di espulsione per violazione dell«art. 2, comma 1 L. 222/02 (fino
alla conclusione della procedura di regolarizzazione non possono essere
adottati provvedimenti di espulsione ..), oltre che, tra le altre invocate,
delle norme generali in materia di procedimento amministrativo.
Il giudice per˜ rigettava il ricorso e convalidava il trattenimento, con un
sintetico decreto nel quale essenzialmente affermava che dalle norme non si
ricava alcun obbligo della P.A. di comunicare al richiedente la sanatoria
gli atti di accertamento dei motivi ostativi e che dunque l«atto conclusivo
era quello di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, con
ci˜ ritenendo conclusa la procedura di regolarizzazione e quindi legittima
l«espulsione.
A seguito di questa decisione Said Zarigue stato rimpatriato il 12-3-2003.
Segue polemica, nelle pagine locali e nazionali dei quotidiani, per la
prassi di Prefettura e Questura milanesi - che nei giorni successivi
preleveranno addirittura nelle abitazioni colf e badanti regolarizzande per
espellerle immediatamente ! -.
Le amministrazioni invocano l«applicazione di una `nota di chiarimento« del
Ministero dell«interno a firma dr.ssa d«Ascenzo del dicembre 2002 secondo la
quale nei casi in cui gli stranieri non possano essere regolarizzati le
forze dell«ordine devono procedere al loro immediato allontanamento, prima
ancora che la Prefettura abbia esaminato la loro domanda di
regolarizzazione, e comunque la comunicazione della definizione negativa
della procedura va notificata al solo datore di lavoro.
(Detta nota, indirizzata dal Ministero a tutte le Prefetture e Questure
italiane verrˆ per˜ applicata da alcune e non da tutte; in Lombardia oltre
che Milano ho avuto esperienza diretta di Lecco)
Il decreto del giudice monocratico di Milano stato impugnato in Cassazione
che in data 20-4-2004: a) lo ha cassato senza rinvio; b) ai sensi dell«art.
384 c.p.c. ha annullato l«espulsione comminata dal Prefetto di Milano; c) ha
condannato la Prefettura ha rifondere le spese del giudizio sia per la fase
di merito che per quella di legittimitˆ.
Dalle motivazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione - I^
sez. civ., n. 07472/04 (udienza pubblica 12-2-2004, dep. 20-4-2004,
rel. cons. Luigi Macioce) si ricavano i seguenti punti fermi:
1) il richiedente la regolarizzazione "HA DIRITTO DI OTTENERE LA
COMUNICAZIONE SCRITTA - DALL«UFFICIO DESTINATARIO DELLA RICHIESTA -
DELL«ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA";
2) che tale `comunicazione« costituisce appunto il suo `atto
conclusivo« ai sensi e per gli effetti dell«art. 2 c. 1 L. 222/02;
3) che dunque `errato ipotizzare che sussistano equipollenti verbali
o scritti«;
4) che tutto ci˜ DATO INDISCUTIBILE alla luce:
á della stessa previsione di una convocazione scritta per gli
adempimenti successivi in caso di esito positivo (art. 1 c. 5 l. cit.) e
dalla stessa espressione LETTERALE della norma di cui all«art. 2 c. 1 l.cit.
(fino alla data di conclusione delle procedura), "tali da far ritenere
IMPENSABILE la compatibilitˆ con le norme di una comunicazione verbale";
á della previsione generale di cui agli artt. 2 e 3 della L. 241/90
(che nel caso dell«atto di esternazione dell«esito negativo della procedura
de qua non pu˜ che applicarsi);
á della previsione di cui all«art. 2 c. 6 del D. Leg. 286/98 che,
imponendo l«obbligo di traduzione, presuppone la forma scritta dell«atto
destinato allo straniero;
á della sostanziale natura di atto di diniego del permesso di
soggiorno che assume il rifiuto di procedere alla legalizzazione del
rapporto di lavoro, un atto sottoposto al sindacato del Giudice
Amministrativo ai sensi dell«art. 6 c. 10 del D.Leg. 286/98 e, come tale,
necessariamente fornito di sintetica motivazione in fatto ed in diritto.
Credo che la Cassazione sia chiarissima nel riaffermare diritti e principi
fondamentali, che avrebbero dovuto giˆ essere condivisi ed indiscutibili.
Preciso che nel caso di specie si tratta ora di capire come far rientrare il
cittadino straniero Said Zarigue, visto che in suo capo non pende pi
l«espulsione con divieto di reingresso e che, come chiarisce perfettamente
al sentenza, egli ha diritto a veder concludersi (sia pure negativamente ma
non ne conosciamo i motivi !) la procedura di regolarizzazione avviata nel
2002 con possibilitˆ di esercitare il proprio sacrosanto diritto di difesa.
Chi ha suggerimenti ?
Da questa sentenza si ricava - a mio avviso - un«altra importante
conseguenza: l«illegittimitˆ della nota del Ministero dell«interno a firma
D«Ascenzo, per la quale lo scorso anno vennero fatte diverse interpellanze
parlamentari e contro la quale pubblicamente tanti.
Buona giornata !
avv. Paolo Oddi da Milano