OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Schema di regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
La Sezione
Letta la relazione rimessa con nota
4/VICEPRES/669/03 del 14 gennaio 2004 con la quale la Presidenza del Consiglio
dei Mini-stri chiede il parere del Consiglio
di Stato sullo schema di regolamento governativo in
oggetto;
Visto
il parere interlocutorio del 26 gennaio 2004;
Vista la nota della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2004, n. 4/VICEPRES/6926/2003;
Esaminati gli atti e udito il relatore estensore consigliere Filoreto
DAgostino;
PREMESSO:
Riferisce la Presidenza del Consiglio dei
Ministri che gli articoli 31 e 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, recante
novella alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, hanno modificato
in parte larticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito
con modificazioni con legge 28 febbraio 1990, n. 39 e hanno altres introdotto
gli articoli da 1-bis a 1-septies, costituenti disciplina di profonda
innovazione delle procedure di accoglienza degli stranieri richiedenti lo status di rifugiato oltre che della trattazione ed
esame delle relative istanze di riconoscimento.
Poich larticolo 1, comma 2, del su indicato decreto-legge n. 416 del 1989 prevede ladozione di un regolamento governativo, da adottare ai sensi dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il riordino delle procedure per lesame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, la Presidenza del Consiglio ha predisposto il presente schema, per adeguare le predette procedure, antecedentemente disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136 (di attuazione della legge 28 febbraio 1990, n. 39).
Nella medesima sede si ritenuto opportuno
disciplinare il trattenimento del richiedente il riconoscimento presso i centri
di identificazione (come previsto dal comma 3 dellarticolo 1-bis del decreto-legge n. 416 del 1989),
lindicazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo dove sono
istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato (giusta quanto disposto
dallarticolo 1-quater del
medesimo testo legislativo), le modalit di funzionamento sia della Commissione
nazionale per il diritto di asilo sia delle commissioni territoriali (secondo
le previsioni dellarticolo 1-quinquies, comma 3 del decreto-legge n. 416 del 1989).
Lelaborato consta di 21 articoli.
Il primo articolo contiene le definizioni;
il secondo disciplina listruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato; il terzo prevede il
trattenimento del richiedente asilo presso centri di identificazione; il quarto
regolamenta le comunicazioni al richiedente; il quinto prevede listituzione di
sette centri di identificazione e il successivo articolo si occupa
dellapprestamento di tali centri; il settimo prevede la possibilit di
affidare la gestione del centro a una convenzione e lottavo ne articola il
normale funzionamento; il nono disciplina le modalit di permanenza nel centro;
il decimo si occupa dellerogazione dellassistenza sanitaria; lundicesimo
reca disposizioni sullaccesso nei centri di identificazione delle associazioni
e degli enti di tutela dei rifugiati e sui servizi che gli stessi possono
fornire agli ospiti dei centri; il dodicesimo individua le sette commissioni
territoriali e reca norme sia sulla preparazione specifica dei componenti delle
commissioni sia sulla possibilit di istituzione anche temporanea di
commissioni straordinarie; il tredicesimo contiene precetti sulla convocazione
per laudizione, che regolata dal successivo articolo 14; il quindicesimo
contiene norme sulla decisione della commissione territoriale; il sedicesimo
regolamenta il procedimento di riesame di decisione negativa sulla richiesta di
riconoscimento; il diciassettesimo disciplina i casi e le modalit di
autorizzazione a permanere nel territorio nazionale in pendenza di ricorso
giurisdizionale; il diciottesimo prevede le modalit di nomina dei componenti
della Commissione nazionale per il diritto di asilo e lincardinamento
dellorgano presso il Dipartimento per le libert civili e limmigrazione del
Ministero dellinterno; il diciannovesimo individua le funzioni della predetta
Commissione nazionale; il ventesimo contempla i casi di cessazione e revoca
dello status di rifugiato
e il ventunesimo contiene norma transitoria oltre che fissare la data di
entrata in vigore del regolamento.
Nelladunanza del 26 gennaio 2004 la
Sezione prendeva in esame lo schema di regolamento in oggetto ed adottava una
pronuncia interlocutoria, con la quale chiedeva di acquisire il concerto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e prospettava allAmministrazione
la riconsiderazione di taluni temi dellelaborato.
Con nota 4 Vice Pres. 6926/2003 del 7 aprile 2004, pervenuta
alla Sezione il successivo 14 aprile, il Capo del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio ha rimesso gli atti di
concerto del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero
dellinterno e del Ministro delle riforme istituzionali, oltre che del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, specificando che debbono
ritenersi autorit proponenti il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, il
Ministro dellinterno e il Ministro delle riforme istituzionali.
La nota suddetta dopo aver assicurato
che le osservazioni formulate dalla Sezione nelladunanza del 26 gennaio 2004
sarebbero state tenute nella dovuta considerazione prima della definitiva
approvazione dello schema di regolamento anche per i profili concernenti le
proposte di modifica formulate dalla Conferenza unificata chiedeva alla
Sezione di voler esprimere un parere definitivo sul testo a suo tempo
trasmesso.
CONSIDERATO:
Il parere del Consiglio di Stato , per sua natura, finalizzato
alla salvaguardia dei princip che reggono la funzione amministrativa, anche al
fine di garantire la giustizia nellamministrazione, secondo quanto recita
lart. 100, primo comma, della Costituzione. In tale prospettiva, questo
Consesso tenuto a fornire allEsecutivo il proprio contributo per una
migliore formulazione del provvedimento in esame e per una equilibrata
ponderazione degli interessi in gioco.
Non pu sottacersi, tuttavia, che il
mancato adempimento delle richieste istruttorie ha impedito la disamina di
taluni aspetti dello schema dopo aver acquisito sugli stessi lo specifico
avviso dellAmministrazione, e quindi in una sorta di contraddittorio,
rivelatosi spesso proficuo per la migliore elaborazione dei testi normativi.
In questa situazione, la Sezione deve
ribadire le osservazioni espresse nella pronuncia interlocutoria del 26 gennaio
2004, con riferimento anche ai rilievi manifestati dalla Conferenza unificata
nella seduta del 10 dicembre 2003 ed alla disciplina contenuta nella direttiva
del Consiglio europeo 27 gennaio 2003, n. 2003/9.
Va premesso che i possibili destinatari
del provvedimento di riconoscimento dello status di rifugiato sono di due specie: i rifugiati, come
previsti ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata
con legge 24 luglio 1954, n. 722 e successive integrazioni, e i richiedenti
asilo.
Si tratta di categorie non del tutto
sovrapponibili, in quanto il rifugiato versa in una situazione di fondato
timore di persecuzione che pu non coincidere con quella del richiedente asilo,
per il quale larticolo 10, terzo comma, della Costituzione indica come
requisito la circostanza che allo straniero sia impedito, nel suo paese,
leffettivo esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione
italiana.
Le qualifiche di rifugiato e di
richiedente asilo sono peraltro unitariamente disciplinate, giacch il precetto
costituzionale accorda ad entrambe una piena tutela, per il tramite di una figura
giuridica riconducibile alla categoria degli status e dei diritti soggettivi (Cass. SS. UU. 17 dicembre
1999, n. 907).
Tenuto conto che a tuttoggi manca una
disciplina organica in materia di diritto di asilo, non si pu sottacere
leventualit che, attraverso domande strumentali di ingresso per motivi
umanitari, si determini un anomalo aumento di soggetti privi, in realt, dei
prescritti requisiti.
Le modifiche apportate con larticolo 31
della legge 30 luglio 2002, n. 189 al decreto-legge 30 luglio 1989, n. 416, convertito
con modificazioni con legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono evidentemente
preordinate a contenere la predetta anomalia.
La normazione applicativa di quei
precetti, contenuta nello schema in esame, non pu, tuttavia, non tenere
presente il quadro di operativit del precetto costituzionale in modo da
salvaguardare, in modo adeguato, entrambe le istanze sopra accennate:
conformazione dellassetto organizzativo in adesione alla tutela e al pieno
rispetto della persona e apprestamento di strumenti finalizzati ad impedire
labuso delle richieste quando non sussistano i motivi umanitari.
Lesame delle singole disposizioni pu
consentire una migliore percezione di quanto sin qui osservato.
Articolo 1.
Nelle definizioni sub c) e d) si indica il richiedente asilo e la
domanda di asilo con esclusivo riferimento allo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, senza considerare la pi ampia formulazione del
richiamato art. 10, terzo comma, Cost., che contiene una norma immediatamente
precettiva, anche in mancanza di una legge che specifichi le condizioni di
esercizio e le modalit di godimento del diritto stesso (Cass., SS. UU., 26
maggio 1997, n. 4674).
Si rivela altres meritevole di
considerazione la proposta della Conferenza unificata di aggiungere un punto
k), relativo a <<Norme minime sullaccoglienza: la disciplina contenuta
nella direttiva 2003/9 del Consiglio del 27 gennaio 2003>>. Il termine di
recepimento della predetta direttiva , infatti, indicato allarticolo 26 di
quel testo nel 6 febbraio 2005, in modo da consentire una prima relazione
sullapplicazione della medesima direttiva al Parlamento e al Consiglio entro
il successivo 6 agosto 2006, con obbligo per gli Stati membri di fornire tutte le
utili indicazioni alla Commissione entro il 6 febbraio 2006. I tempi tecnici,
piuttosto ristretti, consigliano, in ogni caso, di prevedere la direttiva
2003/9 del Consiglio come disciplina integrativa di quanto non previsto nello
schema in esame.
Articolo 2.
Comma 1.
E opportuno che lAmministrazione
consideri la previsione dellassistenza di interpreti qualificati nelle lingue
statisticamente pi conosciute dai richiedenti, in quanto la mancanza di interpreti
pu ridurre o addirittura elidere il diritto alla piena informazione che
costituisce un parametro previsto dalla su indicata direttiva n. 2003/9.
Losservazione va estesa allarticolo 4 dello schema, che regola le
comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status
di rifugiato al richiedente
asilo.
Va considerata altres lopportunit di
prevedere la presenza di personale femminile quando a richiedere asilo sia una
donna in stato di gravidanza o che affermi di aver subto stupro o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
Comma 2.
Si indica inesattamente larticolo 1,
comma 4 della legge
(peraltro non contemplata tra le definizioni), anzich del decreto-legge indicato nelle definizioni sub b). Il testo va conseguentemente emendato in
tutte le disposizioni recanti il medesimo riferimento normativo.
Inoltre, a tutela del richiedente deve
essere aggiunta la seguente proposizione: Del verbale sottoscritto anche dal
richiedente e della documentazione eventualmente versata o acquisita dufficio
viene rilasciata copia allo stesso.
Va, in ogni caso, prevista la possibilit
per il richiedente di integrare, in ogni fase del procedimento, la
documentazione a supporto della domanda, come suggerito dalla Conferenza
unificata in relazione al successivo articolo 4.
Comma 4.
Il testo, cos come formulato, poco
chiaro: esso sembra consentire lapprezzamento discrezionale del questore in
relazione alla destinazione del richiedente, mentre larticolo 1-bis del decreto-legge (anche qui indicato come
legge) distingue tra i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dalle
lettere a), b) e c) del comma 1 e dalla lettera a) del comma 2, destinati ai
centri di identificazione, e i soggetti indicati nella lettera b) del comma 2,
da inviare nei centri di permanenza temporanea e assistenza. Si consiglia,
pertanto, di utilizzare la pi chiara formulazione proposta dalla Conferenza
unificata.
Comma 5.
Relativamente alle richieste dei minori non accompagnati si rileva opportuna la proposta della Conferenza unificata di individuare nella pubblica autorit del comune nel quale si trova il minore il tutore pro tempore, in attesa delle determinazioni del Tribunale per i minorenni. Va altres precisato che i minori non accompagnati non possono essere soggetti al trattenimento nei centri di identificazione o presso i centri di permanenza temporanea, come peraltro previsto dal comma 1 del successivo articolo 8. La previsione di trattenimento nei predetti centri dei minori accompagnati urta contro una specifica previsione della direttiva n. 2003/9, che ammette tale possibilit quando i centri di accoglienza dispongano di specifiche strutture per i minori, come prevede larticolo 19 della direttiva stessa. E comunque necessario che siano individuate anche le altre possibilit di alloggio (presso familiari adulti, presso una famiglia affidataria e in altri centri idonei per i minori, etc.), anche in ossequio al principio costituzionale di protezione dellinfanzia e della giovent sancito dal secondo comma dellarticolo 31 Cost. (oltre che dal secondo comma dellarticolo 30).
Comma 6.
La Conferenza unificata ha proposto di
inserire, nellopuscolo da consegnare ai richiedenti lo status di rifugiato, notizie sulle modalit di
iscrizione dei minori nella scuola dellobbligo, sullaccesso ai servizi
finalizzati allaccoglienza dei richiedenti asilo sprovvisti di mezzi di
sussistenza e sulle modalit di accesso ai corsi di formazione o
riqualificazione professionale.
Tali indicazioni si rivelano non solo
opportune, ma anche coerenti con linterpretazione sistematica delle
disposizioni concernenti i rifugiati, di cui agli articoli 22 e 23 della
Convenzione di Ginevra pi volte citata.
Articolo 5.
Va rimessa alle determinazioni
dellAmministrazione la richiesta della Conferenza unificata circa un maggiore
coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome in materia di
individuazione delle localit nelle quali dovrebbero essere istituiti i centri
di identificazione.
Articolo 7.
Comma 2.
Lindividuazione del soggetto incaricato della direzione del centro di identificazione e di addetto alla gestione (lettere a e b) affidata a una previsione del tutto vaga nei contenuti e per questo inidonea a fornire le bench minime garanzie sulla professionalit dei prescelti. Ci urta contro elementari esigenze di affidabilit che lAmministrazione deve poter soddisfare allatto di attribuire una cos delicata attivit a soggetti spesso estranei allapparato pubblico. E pertanto indispensabile che, anche in aderenza al principio stabilito dallart. 97 della Cost., siano previsti criteri pi precisi di individuazione delle specifiche professionalit, con lindicazione sia di requisiti (titoli di studio, etc.) che di esperienze specifiche acquisite nel campo della gestione di strutture del medesimo rilievo o di organizzazioni che abbiano svolto compiti analoghi.
Articolo 8.
Comma 1.
Non sufficiente la previsione che affida
la primaria forma di tutela della persona umana, con particolare riguardo ai
soggetti vulnerabili (minori, disabili, vittime di torture, abusi, violenze e
sfruttamento sessuale) unicamente alle iniziative del direttore del centro. Ci
contrasta con larticolo 17 della direttiva n. 2003/9 che affida agli Stati
membri lattuazione di misure che tengano conto della specifica situazione dei
soggetti vulnerabili. Si impone, pertanto, una revisione della norma che tenga
conto della necessit di uno speciale trattamento per tali soggetti: per i
minori non accompagnati si rinvia a quanto gi rilevato, mentre per gli altri
soggetti va operata una revisione del testo che determini una maggiore coerenza
dellelaborato con i princip del rispetto e della dignit della persona.
Articolo 9.
Comma 2.
Si ribadisce che lorganizzazione della vita sociale nei centri di identificazione deve risultare coerente con la dignit della persona. Ci si impone, a maggior ragione, tenendo conto della diversa natura degli stessi rispetto ai centri di permanenza e assistenza previsti dallarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Valgono per i centri di identificazione, cos come disciplinati dallo schema, gli stessi rilievi formulati dalla Corte costituzionale con la sentenza 10 aprile 2001, n. 105, secondo la quale: Il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza misura incidente sulla libert personale, che non pu essere adottata al di fuori delle garanzie dellarticolo 13 della Costituzione. Il trattenimento nei centri di identificazione, invero, ҏ quanto meno da ricondurre alle altre restrizioni della libert personale, di cui pure si fa menzione nellarticolo 13 della Costituzione, come si desume dalla previsione di orari di apertura del centro stesso e dal peculiare potere riconosciuto al direttore di condizionare alcune espressioni di libert degli ospiti, nonch dal potere di autorizzazione alle visite conferito al prefetto della provincia nella quale il centro istituito. Alla stregua di queste osservazioni, indispensabile, al fine di non violare il su indicato art. 13 della Costituzione, che la disposizione in esame sia modificata nei sensi indicati dalla Conferenza unificata con riferimento sia alle modalit di permanenza che al mancato rispetto dellorario di rientro, sempre che sia giustificato.
Articolo 10.
Comma 1.
In materia di assistenza medica vanno
richiamati sia larticolo 23 della Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951 che
larticolo 32 della Costituzione. La prima norma garantisce la doverosit dei
trattamenti sanitari nel quadro delle obbligazioni assunte in sede
internazionale dallItalia; la seconda costituisce il fondamento per
lerogazione di prestazioni sanitarie adeguate e non semplicemente urgenti,
come prevede lo schema in esame. Il precetto costituzionale, infatti, non
distingue tra cittadini e stranieri, ma si limita a statuire che la salute un
fondamentale diritto dellindividuo (indipendentemente, cio, dalla sua
nazionalit e da ogni altra qualificazione che prefiguri, in qualche modo, una
elusione esplicita o implicita del dovere di solidariet scaturente
dallarticolo 2 della Costituzione). Il diritto alla salute dellindividuo,
inoltre, si coniuga, nel medesimo precetto, con linteresse della collettivit,
anche in ragione delle possibili implicazioni che la mancata cura di un
individuo pu determinare in pi ampio raggio (si pensi, ad esempio, alle
affezioni di carattere infettivo). Deriva da questa osservazione la doverosit
della iscrizione provvisoria del richiedente al servizio sanitario nazionale, come
suggerito dalla Conferenza unificata, per un periodo pari alla durata della
procedura di riconoscimento e delle eventuali fasi contenziose.
Comma 2.
La disposizione che affida a un servizio di prima assistenza generica per quattro ore giornaliere il controllo sanitario nei centri, costituisce una misura organizzatoria che non esclude lapplicazione del trattamento derivante dalla iscrizione provvisoria al Servizio sanitario, ma presenta, piuttosto, i caratteri della istituzione di una attivit medica di base, comunque coordinabile con le prestazioni erogabili da Aziende sanitarie e ospedaliere. Si rimette pertanto allAmministrazione la valutazione dellopportunit del riesame di questa disposizione, rilevando come, in ogni caso, siano a carico delle singole prefetture gli oneri per le prestazioni effettuate dal servizio sanitario per il tramite delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere.
Articolo 11.
Si prospettano questioni di opportunit in
relazione alle proposte modificative della Conferenza unificata, che vanno
rimesse alle valutazioni di merito dellAmministrazione.
Articolo 12.
Comma 1.
Valgono le osservazioni esposte sub art. 5.
Comma 2.
E specificamente indicata la competenza
della Commissione territoriale a conoscere delle domande presentate dai
richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione e nei centri di
permanenza temporanea e assistenza, ma non si rinviene disposizione che radichi
la medesima competenza per i richiedenti asilo non trattenuti. La lacuna va
evidentemente colmata.
Comma 4.
La facolt riconosciuta al Ministro
dellinterno, sulla base di un apprezzamento ampiamente discrezionale, di
istituire nuove Commissioni territoriali, di sopprimere quelle esistenti ovvero
di modificarne le circoscrizioni elusiva del principio di gerarchia delle
fonti e viola larticolo 1-quater del decreto-legge n. 416 del 1989, che al primo comma cos recita:
Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il
regolamento di cui allart. 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il
riconoscimento dello status
di rifugiato. Una volta stabilito che lindividuazione delle Commissioni
territoriali affidata allo strumento regolamentare, non pu poi introdursi
una clausola, quale quella in esame, che affida alla discrezionalit del
Ministro dellinterno una diversa collocazione territoriale. Il precetto va,
per questa ragione, soppresso.
Comma 5.
Considerazioni analoghe a quelle svolte
per il comma 4 impongono leliminazione della disposizione che prevede
listituzione di Commissioni straordinarie territoriali, non consentita da
alcuna norma primaria.
Articolo 13.
Comma 1.
La disposizione in esame illegittima, in
quanto viola princip fondamentali in materia di partecipazione, di
contraddittorio e di difesa. Come sopra accennato, qui in gioco un diritto
soggettivo del quale il richiedente asilo reclama lapplicazione a proprio
favore, annettendosi al riconoscimento di status la costituzione in capo al medesimo di capacit e
situazioni tutelabili. In tale contesto ipotizzare che la Commissione
territoriale possa decidere del diritto del richiedente, anche in carenza di
convocazione e senza che linteressato sia stato sentito, equivale a negare in
radice il diritto stesso. Per elementari esigenze di conformit al dettato
costituzionale, pertanto, la norma va riscritta nei sensi suggeriti dalla
Conferenza unificata.
Articolo 14.
Comma 1.
Sotto laspetto formale, opportuno che
la norma sia modificata, nella prima parte, nel seguente modo: La commissione
territoriale in seduta non pubblica procede allaudizione del richiedente
asilo.
Sotto un profilo di legittimit,
indispensabile che la seconda parte del comma 1 sia completata secondo le
indicazioni della Conferenza unificata, specificando cio che del verbale
redatto in sede di audizione viene consegnata copia allo straniero unitamente
alla documentazione prodotta dal medesimo.
Comma 2.
Il procedimento avanti la Commissione
territoriale, per la delicatezza della materia trattata e la rilevanza delle
determinazioni assunte, deve essere armonizzato con il principio del diritto di
difesa, che va garantito anche in via preventiva rispetto alla fase
propriamente giurisdizionale tutte le volte che lassetto delle situazioni
soggettive coinvolte possa subire una grave compromissione. La possibilit di
farsi comprendere e di spiegare adeguatamente le ragioni della richiesta sono
garantite solo ove il contraddittorio si svolga nelle migliori condizioni per
listante. La presenza di una persona di fiducia, di un legale o di un
consulente possono senzaltro costituire un utile strumento di tutela e
garanzia del richiedente. Si tratta, in definitiva, di metodica non dissimile
da quella in uso per i procedimenti disciplinari, nei quali riconosciuta
allinteressato la facolt di farsi assistere nelle pi delicate fasi di
trattazione dellaffare. Analoghe ragioni impongono, a questa stregua e in
armonia ai princip stabiliti dagli articoli 24 e 97 Cost., di prevedere la
possibilit di assistenza, in fase di audizione, di un legale, di un consulente
o di una persona di fiducia.
Si rimette alla valutazione di opportunit
dellAmministrazione la possibilit di aggiungere al secondo comma quanto
sollecitato dalla Conferenza unificata in materia di audizione di minori, per
il caso in cui, ritenendo la Commissione di avere elementi sufficienti per una
decisione positiva, sia possibile escludere laudizione del minore stesso. Si
tratta di delicata questione nella quale convergono istanze di tutela del
minore (per limpatto emozionale che laudizione pu comportare) e di piena
salvaguardia dei diritti del richiedente (potendo la Commissione, dopo la prima
sommaria delibazione a favore del minore, andare in contrari avviso). La scelta
sul punto va, in ogni caso, armonizzata con la poco perspicua formula contenuta
nel quarto comma del medesimo articolo, laddove si prevede la possibilit di
prescindere, in sede di audizione, dalla presenza della persona che esercita la
potest sul minore.
Comma 4.
Il precetto che consente, con
provvedimento motivato non
ricorribile, di prescindere nellaudizione dalla presenza della persona
che esercita la potest sul minore va considerato viziato, sotto il profilo
della legittimit, in relazione al diritto di difesa (art. 24 Cost.) ed ai
canoni di tutela dei minori (artt. 30 e 31 Cost.). Il testo va pertanto
modificato nei sensi prospettati dalla Conferenza unificata, prevedendo che il
genitore o il tutore del minore sia presente in ogni fase del procedimento alla
quale debba partecipare personalmente il minore.
Va rimessa, invece, alla valutazione di
merito dellAmministrazione la proposta della Conferenza unificata di poter
sospendere o escludere laudizione per le particolari condizioni emotive o
psicologiche del richiedente.
Articolo 15.
Comma 1.
Alla Commissione territoriale va
riconosciuta la natura di collegio perfetto sia per la natura delle decisioni
in materia di tanta delicatezza che per la compresenza, in qualit di
componenti, di soggetti esponenti di diversi e non collimanti interessi
pubblici, in un assetto nel quale il funzionario prefettizio adempie al compito
di garanzia. Sarebbe, cio, contrario allo spirito della norma primaria (art.
1-quater del decreto-legge
n. 416 del 1989) consentire che un rappresentante di interessi pubblici di tale
rilievo possa non partecipare a processi decisionali concernenti il destino
delle persone. E, peraltro, indispensabile che al collegio partecipi sempre un
rappresentante dellACNUR, per la peculiare posizione che lAlto Commissariato
delle Nazioni Unite riveste nella tutela dei rifugiati. La norma va pertanto
riformulata, escludendo statuizioni in subiecta materia che non siano assunte da collegi
perfetti.
Comma 2.
Richiedono ulteriori approfondimenti le
tematiche relative ai minori non accompagnati, dovendosi valutare lopportunit
di inserimento di una norma di salvaguardia, che escluda la possibilit
dellallontanamento o dellespulsione prima del raggiungimento della maggiore
et. In tale evenienza, occorrerebbe prevedere la sistemazione dei minori in
condizioni analoghe a quelle previste per il periodo necessario per la
identificazione (in coerenza con i contenuti dellarticolo 19 della direttiva
n. 2003/9).
Commi 3, 4 e 5.
Si rimettono alle valutazioni di merito
dellAmministrazione le proposte della Conferenza unificata, rilevando che, in
ordine alla prima parte del comma 5, sono possibili ulteriori modifiche, alla
stregua delle pronunce gi emesse o di prossima emanazione da parte della Corte
costituzionale su questioni attinenti limmediato allontanamento dello
straniero dal territorio dello Stato in pendenza di procedimento
giurisdizionale.
Articolo 16.
Comma 3.
E contrario ai princip in materia di
ricorsi amministrativi la previsione del potere del Presidente della
Commissione territoriale di valutare la fondatezza della richiesta di riesame:
la disposizione va perci soppressa.
Comma 4.
La norma richiede una sostanziale
modificazione. Non coerente con la tutela del diritto di difesa che la
richiesta di una nuova audizione sia rimessa esclusivamente al componente della
Commissione nazionale. La prima parte del precetto va, pertanto, riequilibrata,
ammettendo che si possa procedere a nuova audizione su richiesta anche
dellinteressato.
La seconda parte del precetto (che pu essere contenuta nello stesso comma 4, con conseguente eliminazione del comma 5) in contrasto con il comma 6 dellarticolo 1-ter del decreto-legge n. 416 del 1989, perch riduce a cinque giorni il termine utile per presentare ricorso al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente. La norma primaria prevede quindici giorni e la norma regolamentare va conseguentemente modulata su quel termine.
Articolo 17.
Si richiamano le problematiche concernenti
la eventuale illegittimit costituzionale del precetto contenuto nel citato
comma 6 dellart. 1-ter.
E, in ogni caso, necessario che, al comma
2, tra i motivi che richiedono la permanenza dello straniero nel territorio
dello Stato siano previsti i rischi per lincolumit e la libert della persona
a seguito di allontanamento dal territorio nazionale, come suggerito dalla
Conferenza unificata.
Conclusivamente la Sezione prende atto degli
impegni assunti con la succitata nota della Presidenza del Consiglio del 7
aprile 2004, ma ritiene di formulare le esposte osservazioni, con riserva di
riesaminare lo schema di regolamento ove la stesura definitiva del medesimo
dovesse discostarsi in modo apprezzabile dal complesso degli elementi sopra
rappresentati.
P.Q.M.
Nelle suesposte considerazioni il parere del Consiglio di Stato.
(Licia Grassucci)
Visto:
(Pasquale de Lise)