OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Schema di regolamento per la
raziona-lizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra
amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione.
La Sezione
Vista la relazione senza numero e data, trasmessa con nota n. DAGL/3
VICE PRES/1771/2003 del 27 gennaio 2004 e pervenuta in Segreteria il 29 successivo, con la
quale la Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi) chiede il parere del Consiglio di Stato
sullaffare in oggetto;
Visto il parere interlocutorio del 9
febbraio 2004;
Vista la nota della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2004, n. 3/VICE PRES/6924/2003;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed
estensore, Consigliere Damiano Nocilla;
La legge 30 luglio 2002, n. 189, recante
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, allart. 34,
comma 2, recita testualmente: Entro quattro mesi dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con
regolamento emanato ai sensi dellart. 17, comma 1, della legge. 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle
disposizioni regolamentari vigenti sullimmigrazione, sulla condizione dello
straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalit: a)
razionalizzare limpiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette
materie, tra le amministrazioni pubbliche; b) assicurare la massima
interconnessione tra gli archivi gi realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni
pubbliche; c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli
archivi esistenti.
Lo schema di provvedimento normativo in
esame intende dare attuazione alla proposizione legislativa surriferita,
disciplinando, secondo quanto riferisce la relazione che laccompagna, il
riordino degli archivi, attraverso la sostanziale informatizzazione dei
medesimi, al fine di ottimizzare lacquisizione delle informazioni precise e
attendibili sui processi correlati ai fenomeni dellimmigrazione e, fornire,
attraverso listituzione, dello sportello unico, in materia di immigrazione, di
cui allarticolo 18 della legge n. 189/2002 un affidabile supporto informativo
in sede di gestione amministrativa delle istanze per i richiedenti asilo ed i
rifugiati, secondo la disciplina vigente ed in base agli accordi stipulati
nelle Convenzioni di Dublino e Ginevra.
Lart. 1 del provvedimento definisce
taluni termini pi correntemente usati nel corso dello schema di regolamento.
Lart. 2 elenca, al comma 1, i sistemi informativi gi realizzati o da realizzare, che dovranno essere utilizzati in procedimenti previsti dal T.U., di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. I commi successivi prevedono listituzione presso il Ministero dellinterno di archivi automatizzati in materia di immigrazione ed asilo, che dovranno assicurare linterconnessione con gli altri sistemi informativi e che, unitamente ad alcuni di questi ultimi (in particolare quelli gestiti dallo stesso Ministero dellinterno), andranno a costituire il sistema informativo in materia di ingresso, soggiorno e uscita dal territorio nazionale, di immigrazione e di asilo.
Lart. 3 prevede linterconnessione,
attraverso i servizi della RUPA ed INTERNET, tra sistemi informativi ed
archivi, di cui allart. 2 del presente schema di regolamento, e con altre
pubbliche amministrazioni e utenti, ivi compresi il sistema informativo
sanitario del Ministero della salute e gli archivi automatizzati di altre
amministrazioni pubbliche centrali e territoriali.
Lart. 4 prevede lemanazione da parte del
Ministero dellInterno di regole tecniche per loperativit dei collegamenti.
Il successivo art. 5 demanda alle stesse regole tecniche la definizione dei
princpi per laccessibilit degli archivi informatizzati e ipotizza, al comma
2, che ciascuna Amministrazione centrale fissi con decreto dirigenziale le
modalit tecniche per la consultazione degli archivi informatizzati e per
laccesso ai sistemi informativi.
Lart. 6 prevede, infine, che la
trasmissione di dati e documenti avvenga nel rispetto del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, della l. 31 dicembre 1996, n. 675, e delle regole tecniche.
In data 9 febbraio 2004 la Sezione
prendeva in esame lo schema di regolamento in oggetto e concludeva con una
pronuncia interlocutoria, nella quale si chiedeva di acquisire i pareri dei
Ministri della giustizia, della salute e del lavoro e politiche sociali, nonch
quello del Garante per la protezione dei dati personali. Contestualmente, per
economia degli atti, si formulavano talune osservazioni e si chiedevano alcuni
chiarimenti.
Con la nota citata in epigrafe il Capo del
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio trasmetteva il parere del Garante per la protezione dei dati personali
n. 4947/30279 espresso in data 4 marzo 2004 ed informava che i Ministri
proponenti, indicati nel testo del provvedimento trasmesso al Consiglio, erano stati per mero errore
materiale individuati in modo non corretto, assicurando che nel testo definitivo
sarebbero stati indicati in modo corretto nella persona del Vicepresidente del
Consiglio, del Ministro dellinterno e del Ministro delle riforme
istituzionali, di cui venivano allegati i concerti. Veniva trasmesso altres il
parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La nota suddetta
dopo aver assicurato che le osservazioni formulate dalla Sezione nelladunanza
del 9 febbraio 2004 sarebbero state tenute nella necessaria e dovuta
considerazione prima della definitiva approvazione dello schema di regolamento
anche per i profili concernenti le proposte di modifica formulate dalla
Conferenza unificata chiedeva alla Sezione di voler esprimere un parere
definitivo sul testo a suo tempo trasmesso.
CONSIDERATO:
La mancata trasmissione del parere tecnico
dei Ministri della giustizia e della salute non impedisce lespressione del
parere, anche perch lAmministrazione riferente non mancher, sulla scorta
delle assicurazioni fornite, di acquisire le osservazioni dei due suddetti
Ministeri, per la parte in cui le stesse possano risultare utili ad una pi
coerente e razionale formulazione dello schema di regolamento in esame. Il
parere del Consiglio di Stato , infatti, finalizzato anche a fornire un
contributo allEsecutivo al fine di una migliore formulazione del provvedimento
in esame e di una equilibrata ponderazione degli interessi in gioco.
Va tuttavia sottolineata la necessit, gi
posta in rilievo nel citato parere del Garante per la protezione dei dati
personali, che lo schema di regolamento in esame venga puntualmente e con
estrema attenzione coordinato con il regolamento previsto dal comma 1 del
medesimo art. 34 l. 30 luglio 2002, n. 189, sul cui progetto la Sezione si
gi pronunciata in via interlocutoria nelladunanza del 4 aprile 2004, in
particolare per quanto attiene al funzionamento dello sportello unico e dei
flussi informativi (un aspetto di questa necessit di raccordo dato dalla questione della
coincidenza o no tra larchivio informatizzato centrale ed il sistema
informativo di cui al comma 4 dellart. 2 dello schema in oggetto) e con il
regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Dal parere del Garante per la protezione
dei dati personali emerge altres la necessit che linserimento nelle banche
di dati, di cui allo schema di regolamento in esame, di rilievi
fotodattiloscopici e di dati biometrici sia circondato da particolari cautele e
garanzie.
Su taluni rilievi formulati dalla Sezione nel succitato parere interlocutorio del 9 febbraio 2004 converge il pi volte richiamato parere del Garante per la protezione dei dati personali, ed in particolare:
a) sulla necessit che i richiami alla legge
31 dicembre 1996, n. 675 siano aggiornati con le corrispondenti disposizioni
del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196);
b) sulla necessit che la disposizione di cui
al comma 5 dellart. 2 sia resa pi perspicua. A questo proposito la Sezione
concorda con la formulazione proposta dal Garante;
c) sulla scarsa chiarezza del richiamo alle
regole tecniche operato dallart. 4 dello schema di regolamento in esame.
Infatti lart. 5, comma 1, demandando ad esse la fissazione dei principi
relativi allaccesso per via telematica agli archivi informatizzati, sembra
configurare le stesse come decreti attuativi del regolamento in oggetto, dai
quali dovrebbero desumersi i soggetti autorizzati alla consultazione degli
archivi. In tal caso si realizzerebbe una delega ad altra fonte della disciplina
di materie, che lart. 34, 1 e 2 comma, l. 30 luglio 2002, n. 189, vuole
siano sottoposte alla normativa regolamentare.
Per il resto la Sezione concorda con quanto rilevato nel parere del
Garante in ordine allopportunit di meglio specificare finalit e contenuto
degli ulteriori archivi di cui al comma 2 dellart. 2 ed in ordine alla
necessit di sostituire al comma 6
la parola responsabilit allaltra titolarit.
Quanto, poi, al comma 2 dellart. 3 ed alla necessit di individuare con maggiore chiarezza gli altri utenti, si tratta, ad avviso della Sezione, di uno dei tanti aspetti di un problema molto pi ampio, che quello dei soggetti pubblici e privati che possono essere interessati alla normativa proposta con lo schema di regolamento in oggetto. Problema cui si connette anche la valutazione delle proposte emerse nel corso della Conferenza unificata, che la citata nota del 7 aprile 2004 n. 3/VICE PRES/6924/2003 assicura verranno prese nella necessaria e dovuta considerazione.
E necessario, infine, che vengano pi
specificamente individuati gli archivi automatizzati del sistema informativo
sanitario del Ministero della salute e che la disposizione del comma 4
dellart. 3 faccia esplicito rinvio alla necessit che siano osservati i
principi del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Quanto poi al comma 1 dellart. 3, va
ricordato come poco chiaro sia il richiamo al comma 3 dellart. 2.
Questultimo, infatti, non assume alcun autonomo significato rispetto ai commi
1 e 2 dello stesso articolo per quel che riguarda lidentificazione di sistemi
informativi o di archivi.
Conclusivamente la Sezione prende atto
degli impegni assunti con la succitata nota della Presidenza del Consiglio del
7 aprile 2004, ma ritiene doveroso ribadire e formulare le osservazioni
sviluppate in precedenza, con riserva di riesaminare lo schema di regolamento
ove la stesura definitiva del medesimo dovesse discostarsi in maniera
sostanziale dal complesso degli elementi come sopra rappresentati.
P.Q.M.
Nelle suesposte considerazioni il parere
del Consiglio di Stato.
(Licia Grassucci)
Visto:
(Pasquale de Lise)