ENAR ITALIA
Coordinamento italiano di ENAR - European Network Against Racism
STATUTO
SEDE - OGGETTO E FINI DELLASSOCIAZIONE
Articolo 1
E costituita con sede in Torino, in via Conte Verde
n. 9, lAssociazione denominata Coordinamento italiano di European Network
Against Racism ENAR Italia".
Articolo 2
LAssociazione retta dal presente Statuto e sue
modificazioni.
Per quanto lo Statuto non disponga valgono le norme
del regolamento che lAssemblea potr adottare.
Sono salve le disposizioni di legge.
Articolo 3
LAssociazione non ha fini di lucro.
Articolo 4
Lassociazione costituita a tempo indeterminato.
Potr essere sciolta solo con delibera dellAssemblea in sede straordinaria.
Articolo 5
LAssociazione un coordinamento in rete di
organizzazioni impegnate nella lotta contro il razzismo, la xenofobia,
l'antisemitismo, l'islamofobia e ogni forma di discriminazione. ENAR Italia si
riconosce nella missione, nella visione, negli obiettivi e metodi indicati
nello Statuto e nel Piano Strategico dell'Associazione internazionale senza
fini di lucro denominata "European Network Against Racism (ENAR)"
costituita in Bruxelles, rue de la Charit 43.
L'Associazione si propone di promuovere la pace e i
diritti umani, combattere il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia
nell'Unione Europea e in Italia, promuovere l'uguaglianza di trattamento, agire
contro la discriminazione, le discriminazioni multiple e lesclusione,
eliminare ogni elemento discriminatorio nelle politiche europee e italiane,
valorizzare la diversit culturale ed etnica. A tali fini a) incoraggia la cooperazione tra le
organizzazioni antirazziste; b) facilita lo scambio d'informazioni tra le
organizzazioni e tra le organizzazioni italiane e le reti europee; c) promuove
e coordina campagne europee per l'adozione di strumenti efficaci di lotta
contro il razzismo; d) rappresenta nella Rete europea le organizzazioni
antirazziste italiane; e) collega le iniziative europee e italiane e
contribuisce allo sviluppo di strategie efficaci ad entrambi i livelli; f)
promuove la cooperazione nazionale, internazionale e transnazionale. g)
promuove studi, incontri, congressi, iniziative editoriali, pubblicazioni, h)
partecipa ad iniziative e attivit promosse da persone, enti, associazioni
esterne alla rete nell'ambito delle sue finalit e obiettivi; i) favorisce la
partecipazione dei soci alle attivit di ENAR.
Articolo 6
LAssociazione definisce il proprio programma annuale
di lavoro tenendo conto del programma di lavoro adottato dall'Assemblea
Generale di ENAR.
SOCI
Articolo 7
LAssociazione composta da soci onorari , soci
ordinari e da soci sostenitori.
I soci onorari sono nominati, per particolari
benemerenze, con deliberazione a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo:
essi non hanno diritto di voto. Possono essere persone fisiche. persone
giuridiche pubbliche o private o associazioni non riconosciute.
I soci ordinari sono a) i fondatori e b)
organizzazioni non governative, associazioni riconosciute e non riconosciute,
organizzazioni sindacali, fondazioni, organizzazioni di tutela e di terreno che
combattano il razzismo in ogni sua forma,
che condividano esplicitamente la missione e gli obiettivi di ENAR e
ENAR Italia, e accettano linvito a fare parte dellAssociazione come soci
ordinari, rivolto loro dal Consiglio Direttivo al quale compete il compito di
nominarli.
I soci sostenitori sono persone fisiche, persone
giuridiche pubbliche o private, associazioni non riconosciute che, in ragione
dellattivit e/o dei propri scopi istituzionali, pur non svolgendo
direttamente unattivit di lotta contro il razzismo, perseguono obiettivi di
tutela dei diritti umani fondamentali e di promozione della diversit
culturale, hanno interesse a partecipare al dibattito sulle tematiche inerenti
alle finalit di ENAR e ENAR Italia e accettano linvito a fare parte
dellAssociazione rivolto loro dal Consiglio Direttivo, al quale compete il
compito di nominarli; essi non hanno diritto di voto.
Lammissione a soci ordinari ed a soci sostenitori,
quandanche richiesta dagli interessati, pu essere rifiutata dal Consiglio
Direttivo qualora, a suo insindacabile giudizio, si ritenga che non sussistano
i requisiti richiesti dal presente Statuto o che siano perseguiti scopi
incompatibili con gli scopi dellAssociazione. Per le medesime ragioni il
Consiglio Direttivo pu deliberare lesclusione.
Articolo 8
I soci ordinari sono tenuti a versare allAssociazione
una quota annuale nella misura che sar stabilita dall'Assemblea.
Tutti i soci assumono limpegno di offrire una valida
e fattiva partecipazione allAssociazione, al fine di realizzare nel miglior
modo gli scopi previsti dalloggetto della stessa, impegnandosi a favorire nei
limiti delle loro possibilit le iniziative e gli interventi promossi
dallAssociazione.
Articolo 8bis
I soci sostenitori sono tenuti a versare
allAssociazione una quota annuale nella misura che sar stabilita dal
Consiglio Direttivo.
Articolo 9
La qualit di socio si perde per recesso, per morosit
nel versamento dei contributi, anche di un solo anno e per esclusione disposta
dal Consiglio Direttivo.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10
LAssemblea dei soci sar ordinaria o
straordinaria a seconda degli
argomenti posti allordine del giorno.
Articolo 11
LAssemblea straordinaria delibera sulle modifiche
dello Statuto sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta rispetto al numero
dei soci ordinari, in prima convocazione, e con i due terzi dei voti dei soci
ordinari presenti purch i presenti risultino almeno pari ai 3/10 dei soci, in
seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere
un arco di tempo di almeno due ore.
Articolo
12
LAssemblea
ordinaria delibera sullapprovazione del bilancio annuale e del programma di
lavoro, sul numero dei membri del Consiglio Direttivo ai sensi del seguente
articolo 14, sulla nomina delle cariche sociali e su ogni altro argomento che
interessi lAssociazione.
Articolo 13
LAssemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria,
convocata dal Presidente dellAssociazione tutte le volte che egli lo ritenga
opportuno, anche fuori dalla sede sociale. L'Assemblea ordinaria deve comunque
essere convocat almeno una volta all'anno.
Il Presidente ha lobbligo di convocare lAssemblea
ogniqualvolta ne sia richiesto da
tanti soci che rappresentino almeno un quinto della totalit degli stessi.
Lavviso di convocazione sar recapitato ai soci
mediante lettera raccomandata o mediante biglietto a mano con avviso di
ricevimento o mediante telefax o messaggio di posta elettronica, con avviso di
conferma, inviato almeno quindici giorni prima della data fissata per
lAssemblea.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione
degli argomenti posti all'ordine del giorno.
L'Assemblea presieduta dal Presidente
dell'Associazione o, in difetto, dal pi anziano dei soci presenti.
All'inizio dei lavori l'Assemblea elegge un suo
segretario e, se del caso, due scrutatori. All'Assemblea i soci possono farsi
rappresentare per delega scritta, purch da altro socio. Un socio non pu
rappresentare per delega pi di un socio.
SEZIONI LOCALI E/O NAZIONALI
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo, in conformit agli scopi
dellAssociazione, pu deliberare la costituzione di sezioni locali, delegando
uno o pi soci a rappresentare disgiuntamente o congiuntamente lAssociazione
limitatamente allambito territoriale di ciascuna sezione per tutta lattivit
di ordinaria amministrazione, ivi compresi, a titolo esemplificativo,
proposizione e gestione di progetti di ricerca, richieste di contributi o
finanziamenti, iscrizioni ad albi o registri, convenzioni con soggetti pubblici
o privati, organizzazione di seminari, dibattiti o partecipazione a questi;
resta in ogni caso salvo lobbligo dei delegati di sezione di fornire al
Consiglio Direttivo tempestiva e costante informazione preventiva sulle
attivit da intraprendere e su quelle svolte, ovvero, in caso di urgenza, a
tutti i suoi singoli componenti. La delega pu essere revocata in qualsiasi
momento a giudizio del Consiglio Direttivo, che ne riferisce allAssemblea dei soci.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo composto da tre a nove
membri, secondo quanto stabilito dallAssemblea dei soci in occasione della
nomina delle cariche sociali. I Consiglieri, previa determinazione del loro
numero, sono scelti dallAssemblea; in ogni caso la maggioranza dei
Consiglieri deve essere scelta tra
i soci fondatori o comunque, qualora ci non sia possibile, tra i soci aventi
maggiore anzianit di iscrizione allAssociazione.
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione: tali poteri esso pu, in tutto o in parte,
delegare a uno o pi dei suoi membri anche in via permanente. Il Consiglio
Direttivo elegge, fra i suoi membri, il Presidente dellAssociazione ed il vice
Presidente. Elegge anche il tesoriere ed il segretario.
Tutte le cariche hanno durata triennale.
IL PRESIDENTE
Articolo 17
Il Presidente, eletto del Consiglio Direttivo ai sensi
dellultimo comma dellarticolo che precede, rappresenta lAssociazione di
fronte ai terzi ed in giudizio egli ha la legale rappresentanza
dellAssociazione, convoca e presiede lAssemblea ed il Consiglio Direttivo.
COMITATI
Articolo 18
Il Consiglio Direttivo pu istituire singoli comitati
composti da un congruo numero di membri anche se scelti fuori dal suo seno, ma
preferibilmente tra i soci.
A tali comitati potr essere affidato lincarico di
promuovere e sorvegliare, sotto la direzione del Consiglio singole iniziative o
settori dellattivit dellAssociazione.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 19
Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato, si
compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci.
I revisori dei conti sono eletti dallAssemblea dei
soci ordinari e durano in carica tre anni.
GRATUITA DELLE CARICHE
Articolo
20
Tutte le
cariche sociali sono gratuite.
FONDO COMUNE E
PROVENTI
Articolo 21
I Contributi dei soci ed i beni acquistati con questi costituiscono il Fondo
comune dellAssociazione .
Finch dura lAssociazione, i singoli soci non potranno chiedere la divisione del
fondo comune n pretendere la quota in caso di recesso .
Articolo 22
I proventi dellAssociazione sono rappresentati : dai
proventi derivanti dallorganizzazione di manifestazioni, iniziative culturali
ed editoriali e dalla partecipazione a studi e ricerche che rientrino
nelloggetto sociale; dai contributi di persone, enti, associazioni ( nazionali
o non ); da donazioni e lasciti; dalle quote dei soci; dalle rendite del
proprio patrimonio.
Articolo 23
In caso di scioglimento leventuale patrimonio
eccedente il rimborso dei contributi del fondo comune , dovr essere devoluto a
fini culturali e, in caso di comodato di beni, al comodante.
BILANCIO E GESTIONE
Articolo
24
Al termine di
ogni anno solare a cura del Consiglio direttivo verr redatto il bilancio ed il
conto perdite e profitti che dovr essere approvato entro quattro mesi.
Articolo 25
Gli utili che risultano dalla gestione annuale, dedotto il 20% da
mandarsi al Fondo comune, saranno devoluti allincremento delle iniziative.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Disposizione
I
In tutte le
sue attivit l'Associazione opera senza distinzioni basate su alcuno dei
terreni stabiliti nell'Articolo 2 della Convenzione Internazionale sui diritti
civili e politici adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New
York il 16 dicembre 1966 e nel pieno rispetto del principio di non
discriminazione stabilito dall'Articolo 21.1 comma della Carta dei Diritti
fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000. Questa
disposizione non pregiudica le azioni positive volte a neutralizzare o
compensare le esistenti disuguaglianze.
Disposizione
II
L'Associazione
non operer a favore n in collaborazione con persone o organizzazioni che non
rispettino i principii richiamati nella Disposizione precedente.
Disposizione
III
La prima
Assemblea ordinaria dei soci dovr essere convocata entro il 15 novembre 2004.
Al fine di assicurare la continuit nell'attivit dell'Associazione, nel periodo
compreso tra la Costituzione dell'Associazione e la prima Assemblea ordinaria
il Consiglio Direttivo sar formato da tre membri, due dei quali saranno gli
attuali membri del Consiglio di Amministrazione (Management Board) di ENAR e il
terzo sar scelto tra i soci fondatori.
Disposizione
IV
Ai fini delle
previsioni del presente Statuto sono considerati soci fondatori i partecipanti
alla riunione del 22 maggio 2004 a Verona e i soci che hanno partecipato
continuativamente alle attivit di ENAR dall'assemblea costitutiva (Bruxelles,
8-10 ottobre 1998) a oggi e hanno espresso, formalmente o informalmente la loro
adesione a ENAR entro il 30 aprile 2004. L'elenco provvisorio dei soci
fondatori verr inviato per revisione a tutti i soci insieme al presente Statuto.