DECRETO N. 252/LAVFOR
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO,
FORMAZIONE, UNIVERSITAĠ E RICERCA
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL LAVORO
VISTO il ÒRegolamento concernente criteri per la ripartizione tra le Province delle quote di ingressi per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoroÓ, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 027/Pres. del 2 febbraio 2004, di seguito denominato Regolamento, come modificato dal successivo Regolamento adottato con Delibera della Giunta regionale n.347 del 20 febbraio 2004 e approvato con decreto del Presidente della Regione n. 038/Pres. del 20 febbraio 2004;
VISTO,
in particolare, lĠarticolo 2,
comma 1, del Regolamento, secondo il quale il Direttore del Servizio per il
lavoro della Direzione regionale del lavoro, formazione, universit e ricerca,
a seguito della comunicazione relativa allĠassegnazione delle quote da parte
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, provvede alla ripartizione
delle quote tra le Province secondo i criteri previsti dai commi 2, 3 e 4 del
medesimo articolo e nel rispetto delle riserve per tipologie di lavoro e di
nazionalit contenute nella predetta comunicazione ministeriale, nonch delle
eventuali riserve stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dellĠarticolo 3,
comma 1;
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 5 del 21 gennaio 2004, con cui sono state complessivamente assegnate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2775 quote di ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari, ripartite tra quote per lavoro subordinato stagionale, quote per lavoro subordinato non stagionale, a loro volta parzialmente suddivise per nazionalit dei lavoratori, quote per lavoro subordinato non stagionale riservate a dirigenti o personale altamente qualificato e quote per lavoro autonomo finalizzate alla conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 313 del 12
febbraio 2004, con la quale, ai sensi dellĠarticolo 3, comma 1, del sopra
citato Regolamento, sono state istituite, nellĠambito delle 310 quote per
lavoro subordinato non stagionale destinate a nazionalit diverse da quelle gi
oggetto di riserva ministeriale, una riserva di 80 quote per personale
domestico espressamente assunto per fornire prestazioni assistenziali (c.d.
badanti ) a persone in possesso del certificato di invalidit civile al 100 per
cento con necessit di assistenza nellĠarco delle 24 ore ai sensi della L.
n.118/1971 e con indennit di accompagnamento ai sensi della L. n.18/1980, da
ripartire tra le Province secondo le modalit di cui allĠart.2, comma 3, del
Regolamento e una riserva di 30 quote
per minori stranieri non accompagnati che nel corso del 2004 compiano il 18Ħ
anno di et ed abbiano concluso o concludano nel medesimo anno un corso di
formazione erogato da un ente di formazione accreditato dalla Regione Friuli
Venezia Giulia ovvero un contratto di apprendistato;
CONSIDERATO che a seguito della assegnazione effettuata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della istituzione delle sopra menzionate riserve da parte della Giunta regionale, le quote da ripartire tra le Province risultano cos articolate:
a) n. 1500 quote per lavoro subordinato stagionale, riguardanti i lavoratori dei Paesi di cui stata accettata lĠadesione allĠUnione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, repubblica Ceca, Slovacchia), della Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, nonch dei paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, Egitto) ed altres i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nellĠanno 2002 o 2003;
b) n. 1230 quote per lavoro subordinato non stagionale, delle quali sono riservate: n. 150 ad albanesi; n. 150 a tunisini; n. 100 a marocchini; n. 80 a egiziani; n. 100 a nigeriani; n. 40 a moldavi; n. 100 a cittadini dello Sri Lanka; n. 100 a cittadini del Bangladesh; n. 100 a pakistani; n. 80 a personale domestico espressamente assunto per fornire prestazioni assistenziali (c.d. badanti) a persone in possesso del certificato di invalidit civile al 100 per cento con necessit di assistenza nellĠarco delle 24 ore ai sensi della L. n.118/1971 e con indennit di accompagnamento ai sensi della L. n.18/1980, da utilizzare esclusivamente per cittadini di nazionalit diverse da quelle gi oggetto di riserva ministeriale; n. 30 a minori stranieri non accompagnati che nel corso del 2004 compiano il 18Ħ anno di et ed abbiano concluso o concludano nel medesimo anno un corso di formazione erogato da un ente di formazione accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ovvero un contratto di apprendistato da utilizzare esclusivamente per cittadini di nazionalit diverse da quelle gi oggetto di riserve ministeriali; n. 200 ad altre nazionalit diverse da quelle gi oggetto di riserva ministeriale;
c) n. 25 quote per lavoro subordinato non stagionale riservate a dirigenti o personale altamente qualificato;
d) n. 20 quote
per lavoro autonomo per ricercatori, imprenditori che svolgono attivit di
interesse per lĠeconomia nazionale, liberi professionisti, soci e
amministratori di societ non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti
pubblici e privati, finalizzate esclusivamente alla conversione dei permessi di
soggiorno per motivi di studio o formazione professionale.
CONSIDERATO, altres, che con la sopra citata deliberazione la
Giunta regionale, ai sensi dellĠarticolo 2, comma 4, del Regolamento, ha autorizzato il Servizio per il
lavoro alla assegnazione alle Province delle sopracitate 25 quote per lavoro
subordinato non stagionale riservate a dirigenti o personale altamente
qualificato, delle 20 quote per lavoro autonomo finalizzate alla conversione
dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale e
delle 30 quote per minori stranieri non accompagnati, sulla base dellĠordine
cronologico delle richieste trasmesse dalle Province medesime a seguito delle
domande ad esse pervenute a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Direttore del Servizio per
il lavoro di ripartizione delle altre categorie di quote assegnate alla
Regione;
RITENUTO, pertanto di provvedere allĠassegnazione secondo il criterio
di cui allĠart.2, comma 4 del Regolamento delle tipologie di quote di cui al
precedente paragrafo;
VISTO
lĠarticolo 2, comma 2, del
Regolamento, secondo cui, nel caso di quote di ingresso per motivi di lavoro
subordinato stagionale, in sede di prima ripartizione, lĠ80 per cento delle
quote ripartito secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra le
autorizzazioni al lavoro stagionale rilasciate da ciascuna Provincia
nellĠanno precedente e le
autorizzazioni complessivamente rilasciate nellĠanno precedente;
CONSIDERATO che il numero di autorizzazioni al lavoro
per lavoro subordinato stagionale rilasciate dalle Province nellĠanno 2003
pari a 290 per Gorizia, 759 per Pordenone, 52 per Trieste e 1084 per Udine, per
un totale complessivo di 2185 autorizzazioni;
VISTO
lĠarticolo 2, comma 3, del
Regolamento, secondo cui, nel caso di quote di ingresso per motivi di lavoro
subordinato non stagionale, in sede di prima ripartizione, il 30 per cento
delle quote ripartito secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra
la popolazione attiva di ciascuna Provincia e la popolazione attiva dellĠintero
territorio regionale;
ATTESO
che, a seguito della citata
deliberazione della Giunta regionale n.313 del 12.02.2003, le 30 quote
riservate ai minori non accompagnati non vengono ripartite tra le Province ma
assegnate alle medesime a seguito delle richieste trasmesse dalle Province
stesse e che, pertanto, la quota cui si applica la percentuale del 30 per
cento, per effettuare la prima ripartizione, pari a 1200 quote;
CONSIDERATO che in base ai pi recenti dati ISTAT al
momento disponibili, riferiti al 31 dicembre 2002, la proporzione tra la
popolazione attiva di ciascuna provincia e la popolazione attiva dellĠintero
territorio regionale pari al 11,2
per cento per Gorizia, al 25 per cento per Pordenone, al 20 per cento
per Trieste e al 43,8 per cento per Udine;
RITENUTO di provvedere, ai sensi dei commi 2 e 3 dellĠart. 2 del
Regolamento alla prima ripartizione delle quote sopra menzionate secondo quanto
previsto negli allegati A) e B), che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
VISTO lĠarticolo 2, comma 5, del
Regolamento, come sostituito dallĠart.1 del Regolamento di modifica al
ÒRegolamento concernente criteri per la ripartizione tra le Province delle
quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari
e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoroÓ, secondo cui i provvedimenti di
ripartizione di cui ai commi 2, 3 e 4 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione;
1. di ripartire tra le Province secondo quanto previsto nellĠallegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, n. 1200 quote per lavoro subordinato stagionale, pari allĠ80 per cento delle quote attribuite dal Ministero del lavoro, riguardanti i lavoratori dei Paesi di cui stata accettata lĠadesione allĠUnione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, repubblica Ceca, Slovacchia), della Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, nonch dei paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, Egitto) ed altres i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nellĠanno 2002 o 2003;
2. di ripartire tra le Province secondo quanto previsto nellĠallegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto n. 360 quote per lavoro subordinato non stagionale, delle quali sono riservate, pari al 30 per cento delle quote attribuite dal Ministero del lavoro, delle quali sono riservate: n.45 ad Albanesi; n.45 a Tunisini; n.30 a Marocchini; n.24 ad Egiziani; n. 30 a Nigeriani; n.12 a Moldavi, n. 30 a cittadini dello Sri Lanka; n.30 a cittadini del Bangladesh; n.30 a Pakistani; n.24 a personale domestico espressamente assunto per fornire prestazioni assistenziali (c.d. badanti ) a persone in possesso del certificato di invalidit civile al 100 per cento con necessit di assistenza nellĠarco delle 24 ore ai sensi della L. n.118/1971 e con indennit di accompagnamento ai sensi della L. n.18/1980, da utilizzare esclusivamente per cittadini di nazionalit diverse da quelle gi oggetto di riserva ministeriale; n. 60 ad altre nazionalit diverse da quelle gi oggetto di riserva ministeriale;
3. di assegnare alle Province n. 25 quote per lavoro subordinato non stagionale riservate a dirigenti o personale altamente qualificato, n. 20 quote per lavoro autonomo finalizzate alla conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale e n. 30 quote per minori stranieri non accompagnati che nel corso del 2004 compiano il 18Ħ anno di et ed abbiano concluso o concludano nel medesimo anno un corso di formazione erogato da un ente di formazione accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ovvero un contratto di apprendistato, da utilizzare esclusivamente per cittadini di nazionalit diverse da quelle gi oggetto di riserve ministeriali, sulla base dellĠordine cronologico delle richieste trasmesse dalle Province a seguito delle domande ad esse pervenute a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto;
4. Il presente decreto sar pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Ai sensi dellĠart. 6, comma 1, e dellĠart.8, comma 2, del Regolamento, come modificati, rispettivamente, dallĠart.3 e dallĠart.4 del successivo citato Regolamento approvato dalla Giunta regionale con Delibera n.347 del 20 febbraio 2004, dalle ore 8.30 del giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto potranno essere validamente inoltrate alle Province le domande di autorizzazione al lavoro o le richieste di disponibilit per le quote per le quali il presente decreto costituisce il primo provvedimento di ripartizione effettuato nel corso dellĠanno.
Trieste,
26 febbraio 2004
Il
Direttore del Servizio per il Lavoro
dott.ssa Chiaretta Spangaro