RUSSO
SPENA, MASCIA, TITTI DE SIMONE, DEIANA, SASSO e ZANOTTI. - Al Ministro
dell'interno. -
Per sapere - premesso che:
l'articolo
32 comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che: ‚Al
compimento della maggiore etĂ, allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori
comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
puů essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso
al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di curaé;
la
Corte Costituzionale, investita dal T.A.R. Emilia Romagna della questione di
legittimitĂ costituzionale dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del
1998, nella parte in cui non prevede che al compimento della maggiore etĂ possa
essere rilasciato un permesso di soggiorno nei confronti dei minori stranieri
sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 343 e seguenti del codice civile, ha
affermato nella sentenza n. 198 del 5 giugno 2003 che la disposizione del comma
1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 va riferita anche ai
minori sottoposti a tutela, in quanto solo tale interpretazione consente di non
violare i principi costituzionali ‚la disposizione del comma 1 dell'articolo 32
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, va riferita anche ai minori
stranieri sottoposti a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro primo del Codice
civile. [...] una interpretazione meramente letterale dell'articolo 32, comma
1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, condurrebbe ad un sicuro
conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione
ed in particolare con quanto previsto dall'articolo 30, secondo comma, e
dall'articolo 31, secondo comma, e determinerebbe fondati dubbi di
ragionevolezzaé;
nella
stessa sentenza, la Corte Costituzionale ha inoltre affermato che la
disposizione dell'articolo 32 comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998
‚viene pacificamente interpretata [...] come relativa ad ogni tipo di
affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cio¶ sia
all'affidamento "amministrativo" di cui al primo comma dell'articolo
4, che all'affidamento "giudiziario" di cui al secondo comma dello
stesso articolo 4, sia anche all'affidamento di fatto, di cui all'articolo 9
della medesima leggeé;
la
circolare del ministero dell'interno (Dip. P.S., Direz. Centrale
dell'immigrazione e della polizia di frontiera, prot. n. 400/AA/P/12.214.32,26
settembre 2003), avente ad oggetto la conversione dei permessi di soggiorno per
minore etĂ, ha successivamente fornito le seguenti indicazioni: ‚[...] si fa
presente che la sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 5 giugno 2003 ha
parificato la condizione dei minori affidati e di quelli sottoposti a tutela ai
fini della convertibilitĂ del permesso di soggiorno al compimento della
maggiore etĂ. La sentenza in parola, peraltro, fa riferimento alla legislazione
in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 189/2002 (che ha
integrato l'articolo 32 con i commi 1-bis e 1-ter). Tanto premesso, questo ufficio
esprime l'avviso che i permessi di soggiorno per minore etĂ rilasciati a minori
divenuti maggiorenni antecedentemente all'entrata in vigore della legge n.
189/2002 debbano essere convertiti, beninteso qualora per la conversione
sussistano tutte le altre condizioni previste dalla leggeé;
risulta
agli interroganti che diverse questure hanno interpretato tale circolare nel
senso che i permessi di soggiorno per minore etĂ rilasciati a minori che
abbiano compiuto il diciottesimo anno successivamente
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all'entrata
in vigore della nuova legge non debbano pi˙ essere convertiti in permessi di
soggiorno per studio o lavoro, e con tale motivazione hanno rigettato le istanze
di rilascio del permesso di soggiorno presentate da minori che si trovavano in
tali condizioni; alcune questure hanno persino rifiutato di ricevere le istanze
e, ove l'istanza sia stata di conseguenza inviata tramite l'ufficiale
giudiziario, in alcuni casi hanno rifiutato di pronunciarsi e non hanno
adottato alcun provvedimento, anche in seguito a diffida;
risulta
infine che diverse questure richiedano, per il rilascio del permesso di
soggiorno ai minori affidati o sottoposti a tutela, al compimento dei 18 anni
anche il soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, introdotti dall'articolo 25 della legge n.
189/2002 (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto
di integrazione da almeno due anni eccetera), interpretandoli dunque come
concorrenti anzichÚ alternativi ai requisiti previsti dal comma 1 dello stesso
articolo: sono state infatti rigettate istanze presentate da minori che
soddisfacevano i requisiti stabiliti dal comma 1, in quanto affidati ai sensi
della legge n 184 del 1983 o sottoposti a tutela, con la motivazione
dell'insussistenza dei requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter;
tali
interpretazioni restrittive (limitazione ai minori divenuti maggiorenni prima
dell'entrata in vigore della legge 189/2002 e concorrenza dei requisiti
previsti dal comma 1 e dai commi 1-bis e 1-ter) non trovano fondamento nella legge,
poichÚ la nuova previsione normativa introdotta dalla legge n. 189 del 2002 non
ha modificato il primo comma dell'articolo 32, lo ha bensă integrato (anche la
nota del Comitato per i minori stranieri del 14 ottobre 2002 interpreta la
nuova normativa come integrativa e non modificativa della norma precedente);
a
conferma di ciů la stessa sentenza della Corte Costituzionale fa riferimento
all'articolo 25 della legge n. 189/02, argomentando che esso integra l'articolo
32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e implicitamente affermando che i
requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 (ingresso in Italia da almeno tre anni,
partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni eccetera) sono
da interpretarsi come alternativi e non concorrenti rispetto ai requisiti
previsti dal comma 1: ‚[...] l'articolo 25 della legge 30 luglio 2002, n 189,
successiva all'ordinanza di rimessione, ha integrato l'articolo 32 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il permesso di soggiorno
possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche ‚ai minori stranieri
non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due
anni in un progetto di integrazione [...]é. ‚[...] sarebbe del tutto
irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di
soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore
del minore straniero sottoposto a tutelaé;
i
provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio di permessi di soggiorno
alla maggiore etĂ sono oggetto di numerosi ricorsi avanti ai tribunali
amministrativi italiani, e i primi processi che si sono conclusi hanno
annullato i predetti provvedimenti: fra questi, il TAR Emilia-Romagna - sede di
Bologna, con la sentenza n. 2334 del 23 ottobre 2003, ha confermato
l'interpretazione data, ritenendo il primo comma dell'articolo 32 del decreto
legislativo n. 286 del 1998 applicabile anche ai minori sottoposti a tutela che
compiano gli anni successivamente all'entrata in vigore della legge n. 189 del
2002 e che non soddisfino i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter -:
se il
ministero confermi di avere inviato le suddette indicazioni ai propri uffici in
seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 198/2003, ovvero se abbia
fornito ulteriori o diverse indicazioni rispetto a quanto qui riportato;
se il
ministero non ritenga opportuno dare indicazioni volte a dare applicazione
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all'articolo
32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 nel senso chiarito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 198 del 2003 e, in particolare, indicare che:
a) la previsione del rilascio del
permesso di soggiorno al compimento della maggiore etĂ, ai sensi dell'articolo
32, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998, si applica non solo ai
minori affidati con provvedimento disposto dal Tribunale per i minorenni, ai
sensi dell'articolo 4, comma 2 legge 184/83, ma anche: ai minori affidati con
provvedimento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal giudice
tutelare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 legge n. 184 del 1983; ai minori
sottoposti a tutela, ai sensi dell'articolo 343 e seguenti del codice civile,
senza distinzioni tra coloro che hanno compiuto la maggiore etĂ prima
dell'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002 e coloro che hanno compiuto
il diciottesimo anno successivamente; ai minori affidati ‚di fattoé a parenti
entro il quarto grado, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge n. 184 del
1983;
b) i requisiti previsti dal comma
1 dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (affidamento o
tutela) e i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dello stesso articolo (ingresso in
Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da
almeno due anni eccetera) sono da interpretarsi come alternativi e non
concorrenti;
se il
ministero non ritenga opportuno dare indicazione alle questure di ricevere le
istanze di rilascio di permesso di soggiorno al compimento della maggiore etĂ,
al fine di evitare l'invio di istanze a mezzo dell'ufficiale giudiziario, e di
dare corso alle numerose istanze giĂ presentate a mezzo dell'ufficiale
giudiziario, in applicazione della legge sul procedimento amministrativo 7
agosto 1990 n. 241 e del decreto del ministero dell'interno 2 febbraio 1993 n.
284 (in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990).
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