OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Schema di regolamento
relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
La Sezione
Letta la relazione rimessa con nota 4/VICEPRES/03 del
14 gennaio 2004, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Mini-stri chiede il parere del Consiglio
di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore estensore Consigliere Filoreto
DĠAgostino;
PREMESSO:
Riferisce la Presidenza del Consiglio dei
Ministri che gli articoli 31 e 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, recante
novella alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, hanno modificato
in parte lĠarticolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito con
modificazioni con legge 28 febbraio 1990, n. 39, e hanno altres introdotto gli
articoli da 1-bis a 1-septies, costituenti disciplina di profonda
innovazione delle procedure di accoglienza degli stranieri richiedenti lo status di rifugiato, oltre che della trattazione ed
esame delle relative istanze di riconoscimento.
Poich lĠarticolo 1, comma 2, del su
indicato decreto legge n. 416 del 1989 prevede lĠadozione di un regolamento
governativo, da adottare ai sensi dellĠarticolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per il riordino delle procedure per lĠesame delle richieste di
riconoscimento dello status
di rifugiato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha predisposto il
presente schema, per adeguare le predette procedure, antecedentemente
disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136
(di attuazione della legge 28 febbraio 1990, n. 39).
Nella medesima sede si ritenuto
opportuno disciplinare il trattenimento del richiedente il riconoscimento
presso i centri di identificazione (come previsto dal comma 3 dellĠarticolo 1-bis del decreto legge n. 416 del 1989),
lĠindicazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo dove sono
istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato (giusta quanto disposto
dallĠarticolo 1-quater del
medesimo testo legislativo), le modalit di funzionamento sia della Commissione
nazionale per il diritto di asilo sia delle commissioni territoriali (secondo
le previsioni dellĠarticolo 1-quinquies, comma 3, del decreto legge n. 416 del 1989).
LĠelaborato consta di 21 articoli.
Il primo articolo contiene le definizioni;
il secondo disciplina lĠistruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato; il terzo prevede il
trattenimento del richiedente asilo presso centri di identificazione; il quarto
regolamenta le comunicazioni al richiedente; il quinto prevede lĠistituzione di
sette centri di identificazione e il successivo articolo si occupa
dellĠapprestamento di tali centri; il settimo prevede la possibilit di
affidare la gestione del centro a una convenzione e lĠottavo ne articola il
normale funzionamento; il nono disciplina le modalit di permanenza nel centro;
il decimo si occupa dellĠerogazione dellĠassistenza sanitaria; lĠundicesimo
reca disposizioni sullĠaccesso nei centri di identificazione delle associazioni
e degli enti di tutela dei rifugiati e sui servizi che gli stessi possono
fornire agli ospiti dei centri; il dodicesimo individua le sette commissioni
territoriali e reca norme sia sulla preparazione specifica dei componenti delle
commissioni sia sulla possibilit di istituzione anche temporanea di
commissioni straordinarie; il tredicesimo contiene precetti sulla convocazione
per lĠaudizione, che regolata dal successivo articolo 14; il quindicesimo
contiene norme sulla decisione della commissione territoriale; il sedicesimo
regolamenta il procedimento di riesame di decisione negativa sulla richiesta di
riconoscimento; il diciassettesimo disciplina i casi e le modalit di
autorizzazione a permanere nel territorio nazionale in pendenza di ricorso
giurisdizionale; il diciottesimo prevede le modalit di nomina dei componenti
della Commissione nazionale per il diritto di asilo e lĠincardinamento
dellĠorgano presso il dipartimento per le libert civili e lĠimmigrazione del
Ministero dellĠinterno; il diciannovesimo individua le funzioni della predetta
Commissione nazionale; il ventesimo contempla i casi di cessazione e revoca
dello status di rifugiato
e il ventunesimo contiene norma transitoria oltre che fissare la data di
entrata in vigore del regolamento.
CONSIDERATO:
La Sezione ritiene di non poter esprimere,
allo stato, il parere favorevole sullo schema in esame.
Va, innanzi tutto, acquisito il concerto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, essendo pervenuti in epoca
successiva alla trattazione in adunanza, ma prima della redazione del presente
parere interlocutorio, i concerti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministero degli affari esteri e del Ministero dellĠinterno, tutti
favorevoli allĠulteriore corso dellĠatto.
Si ritiene, in ogni caso, opportuno che
lĠAmministrazione riconsideri il testo anche alla stregua delle indicazioni
emergenti dagli apporti collaborativi della Conferenza unificata nella seduta
del 10 dicembre 2003.
Dal verbale di quella riunione emerge che
il rappresentante del Governo ha opposto la carenza di norme primarie idonee a
legittimare alcune proposte modificative contenute nel testo elaborato in sede
di Conferenza. Se ci vale per alcune proposte, per altre non si ravvisano
ostacoli di sorta al loro eventuale accoglimento.
Il testo andrebbe, di conseguenza,
rimodulato con maggiore attenzione alla posizione dei richiedenti e in migliore
adesione alle indicazioni emergenti dalla direttiva del Consiglio europeo 27
gennaio 2003, n. 2003/9.
Per rendere pi chiari i contenuti
sollecitatori della presente pronuncia interlocutoria si individuano, con
elencazione peraltro non esaustiva, alcuni punti che richiedono una adeguata
rimeditazione:
a) necessit
che presso lĠufficio di frontiera o, quanto meno, nella locale questura vi siano
interpreti di lingua comprensibile dallo straniero: in particolare lĠarabo, il
turco e le lingue slave, tenendo conto della provenienza, negli ultimi anni,
dei flussi di richiedenti lo status di rifugiato. In questa logica si rappresenta altres
lĠopportunit che gli opuscoli da distribuire siano scritti anche nelle
predette lingue;
b) la necessit che del verbale
della dichiarazione del richiedente sia rilasciata copia allĠistante;
c) una idonea
collocazione dei minori non accompagnati in residenze diverse dai centri di
identificazione e dai centri di permanenza temporanea e assistenza, e in
aderenza a quanto prevede lĠarticolo 19 della direttiva 2003/9 CE;
d) la
collocazione in strutture adeguate di richiedenti che presentino specifiche
esigenze (disabili, vittime di torture, abusi, violenze, sfruttamento sessuale)
o quanto meno previsione di uno speciale trattamento, alla stregua
dellĠarticolo 20 della direttiva appena citata, non rivelandosi sufficiente la
disposizione dellĠarticolo 8, comma 1, dello schema che affida questa primaria
forma di tutela della persona umana alle iniziative del direttore del centro;
e) una pi
concreta individuazione dei requisiti professionali del direttore del centro di
identificazione;
f) una
organizzazione della vita sociale nei centri di identificazione coerente con la
dignit della persona. Ci si impone a maggior ragione tenendo conto della
diversa natura degli stessi rispetto ai centri di permanenza e assistenza
previsti dallĠarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Valgono per i centri di identificazione, cos come disciplinati dallo schema,
gli stessi rilievi formulati dalla Corte costituzionale con sentenza 10 aprile
2001, n. 105, secondo la quale: Ò Il trattenimento dello straniero presso i centri
di permanenza temporanea e assistenza misura incidente sulla libert
personale, che non pu essere adottata al di fuori delle garanzie dellĠarticolo
13 della CostituzioneÓ. Il trattenimento nei centri di identificazione, invero,
Ò quanto meno da ricondurre alle altre restrizioni della libert personale, di
cui pure si fa menzione nellĠarticolo 13 della CostituzioneÓ, come si desume
dalla previsione di orari di apertura del centro stesso e dal peculiare potere
riconosciuto al direttore di condizionare alcune espressioni di libert degli
ospiti nonch dallĠimproprio potere di autorizzazione alle visite conferito al
prefetto della provincia nella quale il centro istituito;
g) la
doverosit della iscrizione provvisoria del richiedente al servizio sanitario
nazionale, come suggerito dalla Conferenza unificata;
h) le garanzie
del richiedente in sede di convocazione presso la Commissione territoriale.
Tenuto conto che il procedimento di esame di tale Commissione ha come oggetto
il riconoscimento di uno status costitutivo di capacit e di diritti, vanno, in ogni caso, assicurate
in modo positivo al richiedente le facolt difensionali connesse con
lĠaudizione e, in questo senso, si rivela opportuna la previsione della
eventuale assistenza di una persona di fiducia;
i) sembra poco
coerente con i meccanismi di tutela del richiedente la previsione di uno
specifico potere del Presidente della Commissione territoriale di valutare la
fondatezza della richiesta di riesame, dovendosi considerare tale istanza come
esercizio di un potere di difesa in una specie di ricorso in opposizione e
mancando nel testo legislativo una norma autorizzativa di specifici poteri di
quel soggetto;
l) si
rappresenta, peraltro, come la Commissione territoriale assuma le prerogative
di collegio perfetto sia per la natura delle decisioni in materia di tanta
delicatezza sia per la compresenza, in qualit di componenti, di soggetti
esponenti di diversi e non collimanti interessi pubblici, con un assetto nel
quale il funzionario prefettizio adempie al compito di garanzia e composizione.
Sarebbe, cio contrario allo spirito della norma di legge (art. 1 quater della legge n. 39 del 1990) consentire che un
rappresentante di interessi pubblici di tale rilievo possa non partecipare a
processi decisionali di grande rilevanza per il destino delle persone. Sembra,
peraltro, indispensabile che nel collegio vi sia sempre in sede decisionale un
rappresentante dellĠACNUR, per la peculiare posizione che lĠAlto commissariato
delle Nazioni Unite riveste nella tutela dei rifugiati. Si suggerisce,
pertanto, di escludere decisioni che non siano assunte da collegi perfetti in subiecta
materia;
m) sembra
altres opportuno che le previsioni sulla autorizzazione a permanere sul
territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale debbano essere
arricchite, come suggerito dalla Conferenza unificata, dalla rappresentazione,
relativamente ai motivi personali, dei rischi per lĠincolumit e la libert
della persona a seguito di allontanamento dal territorio nazionale e che siano
indicate quanto meno regole guida al potere discrezionale del prefetto di
autorizzare o meno la permanenza.
Alla stregua di queste considerazioni, la
Sezione ritiene di sospendere il parere e di rimettere lĠaffare
allĠAmministrazione richiedente per un ulteriore approfondimento.
P.Q.M.
La Sezione sospende la pronuncia del parere, in attesa degli adempimenti di cui in motivazione.
(Licia Grassucci)
Visto:
(Pasquale de Lise)