(Sergio Briguglio 26/3/2004)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

Nota: le disposizioni approvate nella XIV legislatura sono evidenziate dalla sottolineatura (italico sottolineato per quelle contenute negli schemi di regolamento approntati in attuazione della L. 189/02[1]); le disposizioni da queste rimpiazzate sono riportate in nota

 

                                                                                         I.     Principi generali (*)

 

1.       Ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)

 

                                                                                       II.     Ingresso e soggiorno (*)

 

2.       Categorie di ingresso (*)

3.       Programmazione dei flussi (*)

4.       Ingresso, reingresso e uscita dallItalia (*)

5.       Permesso di soggiorno (*)

6.       Iscrizione anagrafica (*)

7.       Carta di soggiorno (*)

8.       Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato (*)

9.       Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale (*)

10.    Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (*)

11.    Sponsorizzazione e autosponsorizzazione[2] (*)

12.    Formazione di lavoratori allestero (*)

13.    Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)

14.    Ingresso e soggiorno per per studio, formazione professionale e attivita scientifica (*)

15.    Professioni (*)

16.    Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari (*)

17.    Minori stranieri[3] (*)

18.    Protezione sociale (*)

 

                                                                                III.     Allontanamento e sanzioni (*)

 

19.    Respingimento alla frontiera (*)

20.    Espulsione (*)

21.    Trattenimento nei CPT (*)

22.    Sanzioni a carico di terzi (*)

 

                                                         IV.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione (*)

 

23.    Assistenza sanitaria (*)

24.    Previdenza sociale (*)

25.    Assistenza sociale (*)

26.    Enti di patronato (*)

27.    Accoglienza e accesso allalloggio (*)

28.    Discriminazione (*)

 

                                                                                                           V.     Asilo (*)

 

29.    Status di rifugiato (*)

30.    Protezione temporanea (*)

31.    Protezione complementare (*)

 

                                                                                                  VI.     Cittadinanza (*)

 

32.    Cittadinanza (*)


 

                                                                                         I.     Principi generali (*)

 

1.       Ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)

 

 

 

 

 

o      lo straniero, esplicitamente interrogato (se possibile) dallautorita che deve procedere, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi dellautorita diplomatica o consolare del Paese di cui e cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul minore

o      lo straniero abbia presentato domanda di asilo

o      allo straniero sia stato riconosciuto lo status di rifugiato

o      nei confronti dello straniero siano state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari

o      allo straniero o ai suoi familiari possa derivare il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali

 

 

                                                                                       II.     Ingresso e soggiorno (*)

 

2.       Categorie di ingresso (*)

 

o      Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilita atenei)

o      Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti

o      Numeri recenti: ingressi per soggiorni di lunga durata (circa 25.000 per anno), stagionali (circa 50.000 per anno)

o      Ingressi non limitati numericamente

o      Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata

o      Requisiti: non gravare sullassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di ritorno)

o      Numeri: turismo (circa 400.000 ingressi)

o      Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, pero, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)

o      Requisiti principali indipendenti dalla volonta: condizione di persecuzione, rapporto di parentela

o      Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), etc.

o      Numeri: ricongiungimento (circa 50.000), richiesta asilo (circa 10.000; riconoscimenti o permessi umanitari: circa 1000)

o      Nota: lammissione al riconoscimento del diritto dasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione

 

 

3.       Programmazione dei flussi (*)

 

 

 

o      1998:

-       anticipazione (20.000 stagionali);

-       DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)

o      1999:

-       direttiva:  lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)

o      2000:

-       anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);

-       DPCM: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalita, 500 a lavoro autonomo);

-       ulteriore anticipazione stagionali (20.000)

o      2001:

-       DPCM: stagionali (30.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione (4.000)

o      2002:

-       Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati allingresso nellUE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);

-       Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la circ. Minlavoro 23/02, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilita di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento ora soppressa ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);

-       Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);

-       Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);

-       DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)

o      2003:

-       DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);

-       DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania,  Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/03)

-       DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti  di  chiara  fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)

o      2004:

-       DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania,  Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM standard, perche la programmazione transitoria non puo eccedere la quota complessiva di ingressi nellanno solare precedente)

-       DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500, Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare accordi; 6100 lavoratori subordinati (da qualunque paese; altro paese, da Circ. Minlavoro 5/04); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella ripartizione per regioni, riservata alle assunzioni per le Grandi opere;

 

o      limitazione attiva solo se piu restrittiva dei criteri

o      restrittivita dei criteri allentata dallaggiramento (rapporti nati illegalmente)

o      gia prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre)

o      casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)

o      programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per lanno precedente[7]

 

 

4.       Ingresso, reingresso e uscita dallItalia (*)

 

 

o      tipo A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti (validita territoriale limitata)

o      tipo B: transito, validita massima 5 gg.

o      tipo C: per affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al massimo 90 gg.)

o      tipo D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro (visti di lunga durata)[8]

 

o      passaporto valido (o documento equivalente)

o      documentazione su

-       finalita del viaggio

-       mezzi di trasporto utilizzati

-       disponibilita mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/00, G.U. 17/3/00; nota: non definiti per lavoro subordinato) per viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro) e soggiorno[9]

-       condizioni di alloggio

o      documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto (Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con altri ministri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto 12 Luglio 2000 sulla Definizione delle tipologie dei visti dingresso e dei requisiti per il loro ottenimento, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000)

 

o      mancanza dei requisiti previsti

o      pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, liberta sessuale, il favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori

o      pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione

o      esistenza di motivi che richiederebbero lespulsione

o      esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo incluso, quindi, allontanamento con divieto di reingresso)

 

 

 

 

o      possesso del passaporto valido (o documento equivalente) e del visto, se richiesto

o      possesso dei requisiti generalmente previsti per il rilascio del visto (finalita del viaggio, mezzi per viaggio e soggiorno, condizioni di alloggio; eventuali altri requisiti per lo specifico visto, ove richiesto)

o      assenza di motivi ostativi allingresso (pericolo per la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen, condanne ostative, divieti di reingresso pendenti)

o      rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

 

 

 

 

 

 

5.       Permesso di soggiorno (*)

 

 

 

o      passaporto valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti nazionalita, anno e luogo di nascita del richiedente

o      disponibilita di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)

o      esigenza di soggiorno per il tempo richiesto

o      disponibilita di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva Ministro dellinterno sui mezzi di sussistenza; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di persone a carico[11]

o      disponibilita di ulteriori risorse

o      disponibilita di alloggio

 

 

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi

o      assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi

 

o      lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: < 2 anni

o      lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno[12]

o      lavoro autonomo: < 2 anni

o      studio e formazione: < 1 anno

o      familiari: come per il familiare (o affidatario) perno, ma comunque < 2 anni; affidamento (minore affidato a comunita familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L.184/83): fino al compimento dei 18 anni (?)

o      lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo[13]); dopo due anni di lavoro stagionale, possibilita di permesso per 3 annualita per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per ciascun anno pari a quella dellultimo dei due anni precedenti), revocato in caso di abuso da parte dello straniero

o      turismo, visita, affari: < 3 mesi

o      richiesta asilo: durata procedura riconoscimento presso la Commisisone territoriale

o      asilo:  2 anni (secondo la prassi)

o      acquisto cittadinanza o apolidia (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento

o      emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti

o      motivi di giustizia (su richiesta dellautorita giudiziaria, nel caso in cui la presenza dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allart. 380 c.p.p. o allart. 3 L. 75/58): 3 mesi, prorogabili

o      altri motivi (cura, minore eta): < documentate esigenze

 

o      per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U., previo parere della Commissione territoriale o acquisizione dallinteressato[14] di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono lallontanamento (nota: secondo la Relazione illustrativa del Regolamento per il rilascio di permesso ex art. 5, co. 6 e necessario il parere della Commissione territoriale; irrilevante la certificazione di motivi diversi dalla persecuzione da parte dellinteressato al di fuori della procedura di asilo)

o      per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita in Italia (solo pensione maturata in Italia? Si, secondo la Relazione illustrativa del Regolamento)

o      per cure mediche, al genitore del minore di cui allart. 31, co. 3, T.U. (nota: titolo improprio, dato che non si tratta solo di tutela della salute fisica del minore; inoltre, non consentirebbe liscrizione al SSN, da Circ. Minsanita 24/3/00)

o      per integrazione minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (quali? verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allart. 32, co. 1 bis; rilevante linserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)[15]

 

o      90 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo indeterminato)

o      60 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo determinato)

o      30 gg. (se rilasciato per altri motivi)[16]

 

 

 

o      permanenza dei requisiti previsti per il rilascio: di norma,

       possesso di passaporto valido o documento equivalente (salvo permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ. Mininterno 24/2/03)

       mezzi di sostentamento per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da Circolare Mininterno 19/5/01, che interpreta lart. 13, co. 2 Regolamento; in contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U.; nota: estrapolando allindietro la Circolare, si ottiene una definizione del reddito minimo da lavoro subordinato: importo dellassegno sociale)

       assolvimento obblighi in materia sanitaria

       disponibilita di alloggio

       assenza di moti ostativi (la condanna per uno dei reati ostativi allingresso non e pero motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc.; da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003)

o      eventuali requisiti specifici (es.: esami superati per studio universitario; per lavoro subordinato richiesta, salvo periodo > 6 mesi[17] di disoccupazione tollerata, lesistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della documentazione relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia popolare)

 

 

 

o      perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata) e di mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      condanna definitiva (successiva allentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nota: dovrebbero rilevare solo le condanne per reati commessi dopo lentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti)

 

 

o      nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.; attenuato, per il lavoratore subordinato che abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo)

o      la sanabilita di eventuali irregolarita amministrative (art. 5, co. 5 T.U.)

o      lesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)

o      lesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo sentenza TAR Liguria)

 

 

 

 

 

o      motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo o svolgimento di attivita lavorativa come socio lavoratore di cooperative, studio

o      lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio

o      lavoro subordinato: per lavoro autonomo,  svolgimento di attivita lavorativa come socio lavoratore di cooperative o studio

o      motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato

o      integrazione minore[21]: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      affidamento: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno

o      motivi umanitari per protezione sociale: per lavoro subordinato o studio

 

o      senza vincolo di quote:

       lavoro subordinato: in lavoro autonomo

       lavoro autonomo: in lavoro subordinato

       ogni permesso: in permesso per motivi familiari

       motivi familiari: in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente, attesa occupazione), esigenze sanitarie (?) o di cura

       affidamento (di qualunque tipo, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela; in senso contrario, Circ. Mininterno n. 400/AA/P/12.214.32, che limita il beneficio a coloro che hanno raggiunto i 18 anni prima dellentrata in vigore della L. 189/02): in studio, esigenze sanitarie (?) o di cura[23]

       motivi umanitari per protezione sociale: in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo

       motivi familiari, lavoro subordinato e lavoro autonomo: in permesso per residenza elettiva

       studio o formazione in lavoro subordinato o autonomo, dopo il conseguimento della laurea in Italia, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo

o      entro quote:

       motivi di studio o formazione: in lavoro subordinato o autonomo

       lavoro stagionale: in lavoro subordinato, entro quote

       affidamento (di qualunque tipo, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela; in senso contrario, Circ. Mininterno n. 400/AA/P/12.214.32, che limita il beneficio a coloro che hanno raggiunto i 18 anni prima dellentrata in vigore della L. 189/02): in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, attesa occupazione)

       integrazione minore[24] (o anche minore eta?): in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro

 

 

6.       Iscrizione anagrafica (*)

 

 

 

7.       Carta di soggiorno (*)

 

 

o      6 anni[25] di soggiorno legale

o      titolarita di un permesso per il quale sia possibile un numero indeterminato di rinnovi: lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo, asilo umanitario, motivi religiosi, residenza elettiva; esclusi: studio, lavoro stagionale, permessi di breve durata; molte ambiguita; Circ. Mininterno 23/10/00 esclude esplicitamente anche titolari di permesso per lavoro nello spettacolo (e forse, in generale, ex art. 27 T.U.), lavoro subordinato - attesa occupazione, studio religioso (?); Circ. Mininterno 4/1/01 esclude esplicitamente anche titolari di permesso per lavoro subordinato a tempo determinato; Tar Campania: rilevante il titolo del permesso, non il tipo di rapporto di lavoro effettivamente in corso

o      reddito superiore allassegno sociale, anche associato a potenziale (da Relazione illustrativa del Regolamento) trattamento pensionistico per invalidita; Circ. Mininterno 23/10/00: reddito commisurato (come per ricongiungimento) al numero dei familiari conviventi, anche se la carta non e richiesta per loro (nota: coerente con art. 9, co. 1 T.U.)

o      assenza di condanne (anche non definitive) o rinvii a giudizio per reati di cui allart. 380 (delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni, nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalit dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumit pubblica, delitto di riduzione in schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonch di pi armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalit di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere) e allart. 381, non colposi (corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti) c.p.p.

 

 

o      copia passaporto o documento di identita' rilasciato dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei familiari) da cui risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del titolare

o      copia dichiarazione dei redditi o modello CUD[28] (del richiedente ed eventualmente di familiari conviventi non a carico); Circ. Mininterno 23/10/00: in caso di soggetti non tenuti alla dichiarazione dei redditi (es.: colf), sufficiente documentazione equivalente (buste-paga, ricevute versamenti INPS, etc.)

o      certificato casellario giudiziale e certificato iscrizioni a procedimenti penali in corso (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      foto tessera in 4 esemplari (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      eventuale documentazione che dimostri la minore eta e/o l'esistenza dei vincoli familiari; la documentazione

-       e autenticata dal consolato italiano, o solo validata in caso di convenzioni internazionali vigenti che escludano la necessita di legalizzazione dei documenti (es.: la Convenzione dellAja del 1961, cui ha aderito la Turchia)

-       rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/67 da parte dellautorita diplomatica o consolare italiana in mancanza di autorita straniera riconosciuta o di affidabilita dei documenti attestanti qualita che non possono essere oggetto di autocertificazione; la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati, su test quali quello del DNA o della densimetria ossea

-       non e richiesta per il figlio minore che abbia fatto ingresso per ricongiungimento (non per quello che abbia fatto ingresso al seguito o che sia nato in Italia e registrato allanagrafe?)

o      certificazione di disponibilita' di alloggio con attestazione dellufficio comunale di conformita' con requisiti previsti dalle leggi regionali sulledilizia popolare pubblica, o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dallASL (solo in caso di richiesta di carta di soggiorno anche per i familiari)

 

o      il coniuge, figlio minore o genitore (art. 9, co. 2 T.U.)

o      familiari con diritto di soggiorno: ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico; ogni altro membro della famiglia che sia, nel paese di provenienza, convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 3, co. art. 30, co. 4, T.U.; nota: art. 5, co. 4 e 5 T.U. Comunitari incluse nelle precedenti)

o      il coniuge, figlio minore o genitore (art. 9, co. 2 T.U.)

o      familiari con diritto di soggiorno:

       in caso di cittadino stabilitosi in Italia per lavoro subordinato o autonomo o per prestazione di servizi: ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico; ogni altro membro della famiglia che sia, nel paese di provenienza, convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 3, co. art. 30, co. 4, T.U.; nota: art. 5, co. 4 e 5 T.U. Comunitari incluse nelle precedenti)

       in caso di cittadino stabilitosi in Italia per altri motivi: familiari di cui allart. 29, co. 1 T.U. (coniuge, figli minori, anche del coniuge, e assimilati, e, con i limiti previsti, familiari a carico); nota: lart. 5, co. 4, lettera b, T. U. Comunitari sembra ampliare (ma in modo incomprensibile) lelenco

o      ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore comunitario)

 

 

 

 

o      dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

o      con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia

o      dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

o      dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allart. 16 L. 56/87

 

 

 

 

8.       Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato (*)

 

 

o      diretto da un dirigente della carriera prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro

o      composto da almeno un rappresentante della prefettura, almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, almeno uno della Polizia di Stato

o      istituito con decreto del prefetto, che puo individuare anche piu unita operative di base

 

o      generalita del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellimpresa, la ragione sociale, la sede e lindicazione del luogo di lavoro

o      generalita e residenza allestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita?) dei lavoratori da assumere

o      trattamento retributivo ed assicurativo,  nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno

o      impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio, riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno

o      dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento)

o      garanzia della disponibilita di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sulledilizia popolare pubblica, contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; leventuale partecipazione alle spese per lalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal contratto collettivo nazionale corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno[35]

o      eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico

o      autocertificazione delliscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, per le attivita per cui liscrizione e richiesta[36]

o      autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale, atta a comprovare la capacita occupazionale e reddituale del datore di lavoro[37] (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 55/00, sulla base del redditometro: circa 95 Milioni annui); non richiesta (quale ratio?) per lassunzione di lavoratori da adibire allassistenza di un datore di lavoro non autosufficiente

o      proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni,  a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (> 20 ore settimanali) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allimporto dellassegno sociale[38]; la proposta di contratto riporta limpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero e la garanzia per lalloggio[39] (inclusa la partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)[40]

 

o      richiesta comunicata dallo Sportello unico al Centro per limpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione)

o      il Centro per limpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilita di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro

o      il datore di lavoro, entro 4 gg. dalla comunicazione del Centro per limpiego comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per limpiego se intende confermare la richiesta di assunzione

o      in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per limpiego, di accertata indisponibilita o di conferma della richiesta, si procede

o      richiede allAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore

o      convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta

o      spedisce lintera documentazione e il codice fiscale, se cosi richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare

 

o      comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro

o      rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali (es.: in relazione a regolarita documento di viaggio, mezzi di trasporto utilizzati, familiari al seguito; tutti gli altri, se la documentazione non e stata trasmessa dufficio), entro 30 gg.[43]

o      trasmette linformazione relativa allavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL

 

o      < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o      durata del rapporto, ma comunque < 1 anno[44], per rapporto a tempo determinato

 

o      iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per limpiego[46], nelle liste di mobilita[47] (anche per corresponsione dellindennita di mobilita[48]) per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[49], se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo

o      iscrizione del lavoratore nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/00[50] (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per limpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[51], in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per liscrizione nelle liste di mobilita (previa presentazione del lavoratore al Centro per limpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allattivita svolta e alla disponibilita immediata allo svolgimento di nuova attivita)

o      per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, liscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui allarticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68[52] equivale alliscrizione nelle liste di mobilita ovvero alla registrazione nellelenco anagrafico[53]

o      rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale da completare i 6 mesi, previo accertamento delleffettiva iscrizione

o      specificazione attesa occupazione sul permesso, ma conservazione facolta permesso per lavoro subordinato (circolare Mininterno 19/5/01)

o      rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno e alla consegna della documentazione attestante la disponibilita di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia costituzionalita); la durata del permesso rinnovato viene fissata alla stipula del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del vecchio permesso? (nel primo caso, rischio di scadenza anteriore a quella del periodo di possibile iscrizione al collocamento)[54]

o      in mancanza di nuovo contratto, alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se liscrizione non ha avuto luogo), il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia titolo al permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa

 

o      le attivita possono riguardare

       piccoli lavori domestici a carattere straordinario, inclusa assistenza a bambini, anziani, malati o disabili

       insegnamento privato supplementare

       piccoli lavori di giardinaggio o di pulizia edifici o monumenti

       realizzazione di manifestazioni sociali, culturali, caritative o sportive

       collaborazione con enti pubblici o associazioni di volontariato per lavori di solidarieta o di emergenza (per calamita naturali o simili)

o      le prestazioni (anche se svolte a favore di piu beneficiari; ambiguita nel testo) non possono, in un anno solare, coinvolgere il lavoratore per piu di 30 giornate ne comportare compensi complessivi superiori, in totale, a 3000 euro

 

o      90 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo indeterminato)

o      60 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo determinato)[55]

o      mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva[56], per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da Circolare Mininterno 19/5/01)

o      esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della documentazione relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia popolare (salvo periodo > 6 mesi[57] di disoccupazione tollerata)

 

 

o      e iscritto obbligatoriamente al SSN

o      accede alle misure di edilizia popolare a parita con litaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni

o      e parificato allitaliano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente)

o      accede allo studio a parita con litaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)

o      puo chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata > 1 anno) e lingresso di familiari al seguito (se il contratto e di durata > 1 anno)

o      puo svolgere attivita di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)

o      puo svolgere attivita di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti (leventuale riconoscimento di titolo professionale acquisito allestero e effettuato entro quote art. 39, co. 1 Regolamento; leventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale e effettuata entro quote art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento ed iscrizione effettuati extra-quote es.: Decreto Mingiustizia 13/10/03), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo)

o      puo convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, in caso di titolarita di pensione percepita in Italia (secondo la Relazione illustrativa del Regolamento, solo se maturata in Italia)

o      accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a parita con litaliano (art. 22, co. 15[59], T.U.)

o      accede ai servizi di patronato(art. 22, co. 14[60], T.U.)

 

o      carta di soggiorno (art. 9, co. 4, T.U.)

o      permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per integrazione minore[61] (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per affidamento (Circ. Mininterno 9/4/01); nota: la Sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (in contrasto, Circ. Mininterno 13/11/00 esclude la possibilita di lavorare per minori non accompagnati per i quali non sia stato disposto laffidamento a comunita familiare o istituto di assistenza, di cui allart. 2 L. 184/83 )

o      permesso per studio o formazione (salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione; per non oltre 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti aggiuntivi? di lavoro subordinato con finalita di addestramento[62] per un numero di ore < 30% monte-ore formazione)

o      permesso per asilo (art. 17, Convenzione di Ginevra)

o      permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per motivi umanitari per protezione sociale[63]

 

o      lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato

o      motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circolare Mininterno 23/12/99; incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione minore), o al compimento della maggiore eta, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di eta per lo svolgimento dellattivita lavorativa)

o      studio o formazione, prima della scadenza (solo a conclusione del corso, in caso di formazione), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno[67], entro quote (conversioni successive a laurea o laurea specialistica e quelle improbabili al compimento della maggiore eta, detratte da quote per lanno successivo[68])

o      lavoro stagionale, dalla seconda stagione, in presenza di contratto di lavoro (contratto di soggiorno per lavoro?), entro quote

o      affidamento (di qualunque tipo, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela; in senso contrario, Circ. Mininterno n. 400/AA/P/12.214.32, che limita il beneficio a coloro che hanno raggiunto i 18 anni prima dellentrata in vigore della L. 189/02), al compimento della maggiore eta (con detrazione dalle quote annuali)

o      integrazione minore[69] (o anche minore eta?), con detrazione dalle quote annuali, al compimento della maggiore eta, a condizione (non applicabile, secondo il TAR Puglia, a chi si trovasse in Italia prima dellentrata in vigore della L. 189/02) di

-       assenza di decisione (di rimpatrio? o, piuttosto, presenza di decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio?) da parte del Comitato per i minori stranieri[70]

-       presenza in Italia da almeno 3 anni

-       inserimento da almeno 2 anni in un progetto di integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       disponibilita di alloggio

-       svolgimento di attivita lavorativa retribuita secondo legge o disponibilita di un contratto di lavoro

o      motivi umanitari per protezione sociale, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo, con le modalita stabilite per il permesso per lavoro subordinato (contratto di lavoro o contratto di soggiorno per lavoro?)

 

 

 

9.       Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale (*)

 

o      la chiamata puo essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati

o      accertamento di indisponibilita (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per limpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (non per chiamata nominativa)

o      termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per limpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita

o      termine di 2 gg. per la conferma da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione

o      rilascio o diniego del nulla-osta[72] al lavoro da parte dello Sportello unico[73] entro 20 gg.[74] dalla richiesta

o      ai fini dellaccertamento del rispetto delle condizioni retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello regionale

 

 

 

 

 

 

 

 

10.    Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (*)

 

o      dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

o      con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia

o      dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

o      dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allart. 16 L. 56/87

 

 

o      dichiarazione da parte dellautorita competente di inesistenza di motivi ostativi (esclusa lassenza dello straniero) al rilascio delleventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivita (iscrizione in albo professionale o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi o registro, rilascio di unautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)

o      attestazione, da parte dellautorita competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellattivita; da richiedere anche (o solo?) in caso di attivita per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; lattestazione fa riferimento alla disponibilita, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellimporto mensile dellassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; in tutti i casi, o solo per attivita che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori?)

o      il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui e richiesta liscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)

o      il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacita professionali, se previsti, conseguiti allestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 Regolamento; si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: al riconoscimento non segue necessariamente liscrizione nellalbo o simili art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento e la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunita)

 

 

o      disponibilita di risorse corrispondenti a quelle indicate nelleventuale attestazione

o      disponibilita di reddito[81] non inferiore a quello al di sotto del quale e prevista lesenzione dal ticket (nel 1998 era di circa 16 milioni di lire annui; successivamente la disciplina dellesenzione dal ticket e stata riformata; soglia di riferimento: assegno sociale? Circ. Mininterno 27/1/99 e 10/5/99 in questo senso; in senso contrario Vademecum Mininterno 2000), o dichiarazione del committente della prestazione di lavoro autonomo o del rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti (da Vademecum Mininterno 2000)

o      idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del lavoratore straniero un alloggio idoneo; da Vademecum Mininterno 2000)

 

o      assolvimento degli adempimenti richiesti per lo svolgimento dellattivita

o      dimostrazione della disponibilita di alloggio e di reddito non inferiore allimporto dellassegno sociale (da circolare Mininterno 19/05/2001; in contrasto con art. 26, co. 3 T.U.)[82]

 

o      assistenza sanitaria

o      edilizia popolare

o      assistenza sociale

o      studio

o      ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito (ma senza riferimento alla durata di un contratto)

o      possibilita di svolgere attivita di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata)

o      possibilita di svolgere attivita di lavoro subordinato (previa iscrizione nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/00[84] o, in caso di rapporto di lavoro gia in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro)

o      conversione del permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva

o      formazione e riqualificazione

o      accesso agli istituti di patronato

 

o      carta di soggiorno (art. 9, co. 4, T.U.)

o      permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)

o      motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.), motivi umanitari o integrazione minore[85] (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      asilo (artt. 18 e 19, Convenzione di Ginevra)

o      affidamento (Circ. Mininterno 9/4/01); nota: la Sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (in contrasto, Circ. Mininterno 13/11/00 esclude la possibilita di lavorare per minori non accompagnati per i quali non sia stato disposto laffidamento a comunita familiare o istituto di assistenza, di cui allart. 2 L. 184/83 )

 

o      lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo

o      motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circolare Mininterno 23/12/99; incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione minore), o al compimento della maggiore eta, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di eta per lo svolgimento dellattivita lavorativa)

o      studio o formazione, prima della scadenza (solo a conclusione del corso, in caso di formazione), entro quote (conversioni successive a laurea o laurea specialistica e quelle improbabili al compimento della maggiore eta, detratte da quote per lanno successivo) e a condizione del possesso dei requisiti per lingresso certificato dallo Sportello unico (anziche, come previsto in generale dal T.U., dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della documentazione presentata dallinteressato[87]; richiesta e consegna del permesso presso lo Sportello unico

o      affidamento (di qualunque tipo, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela; in senso contrario, Circ. Mininterno n. 400/AA/P/12.214.32, che limita il beneficio a coloro che hanno raggiunto i 18 anni prima dellentrata in vigore della L. 189/02), al compimento della maggiore eta (con detrazione dalle quote annuali)

o      integrazione minore[88] (o anche minore eta?), con detrazione dalle quote annuali, al compimento della maggiore eta, a condizione (non applicabile, secondo il TAR Puglia, a chi si trovasse in Italia prima dellentrata in vigore della L. 189/02) di

-       assenza di decisione (di rimpatrio? o, piuttosto, presenza di decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio?) da parte del Comitato per i minori stranieri[89]

-       presenza in Italia da almeno 3 anni

-       inserimento da almeno 2 anni in un progetto di integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       disponibilita di alloggio

-       svolgimento di attivita lavorativa retribuita secondo legge o disponibilita di un contratto di lavoro

o      motivi umanitari per protezione sociale (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: lavoro, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.)

 

 

11.    Sponsorizzazione e autosponsorizzazione[90] (*)

 

 

12.    Formazione di lavoratori allestero (*)

 

 

 

13.    Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)

 

o      dirigenti o personale altamente specializzato (in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato allazienda distaccataria, qualificano lattivit come altamente specialistica) di societa con sedi o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di societa estere con sede principale in Stato membro del WTO, o dirigenti di sedi principali in Italia di societa italiane o di Stato membro dellUE, impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi[93] prima del loro trasferimento in Italia:

       il trasferimento puo essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni

       al termine, possibile lassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dellazienda presso cui il trasferimento e stato effettuato

o      lettori, ricercatori e professori universitari:

       la richiesta da parte delluniversita (anche privata) o dellistituto istruzione superiore e di ricerca pubblico o privato, per lassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero

o      traduttori e interpreti:

       necessaria anche la presentazione del titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali e presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato nel paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimita dellente, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana

       nulla-osta necessario anche per attivita autonoma (richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere)

o      colf alle dipendenze, allestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia:

       deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato allestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana

o      lavoratori (in numero limitato da Regolamento) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da Regolamento) per un tempo limitato

       le condizioni non devono essere inferiori a quelle previste dai contratti collettivi

o      lavoratori marittimi dipendenti da societa straniere appaltatrici dellarmatore, chiamati allimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari (nota: gli stranieri componenti lequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono gia esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/01, dallobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e dellautorizzazione al lavoro)[94]:

       nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora lautorizzazione al lavoro) non richiesto

       sufficiente il visto di ingresso per la permanenza sulla nave, anche in acque territoriali o in porto

       in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi

o      lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede allestero, inviati per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi[95], nellambito di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia, nel rispetto dellart. 1655 c.c., della L. 1369/60 (nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/03) e delle norme internazionali e comunitarie

       con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del datore di lavoro italiano o straniero operante in Italia (da Regolamento; come si concilia con art. 27, co. 1, lettera i, T.U. e con la definizione di appalto?)

       nulla-osta rilasciato, previa comunicazione da parte del datore di lavoro (art. 40, co. 12 Regolamento; presumibilmente deve intendersi: da parte del committente) agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piu rappresentativi del settore, per il tempo strettamente corrispondente alla durata del rapporto  relativo alla realizzazione dellopera o alla prestazione del servizio

o      lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni culturali o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici:

       nulla-osta rilasciato

-       con procedure stabilite con decreto del Ministro del lavoro (quale?), con codice fiscale, dalla Direzione generale per limpiego Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma[96] o dallUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, sentito il Dipartimento dello spettacolo

-       previo nulla-osta provvisorio dellautorita provinciale di pubblica sicurezza (da Testo unico; o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)

-       prima dellingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3 mesi (da T.U.; in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)

-       con durata iniziale < 12 mesi[97]

       rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede limpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro

o      giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche straniere:

       nulla-osta non richiesto

o      persone che svolgono, secondo le norme di accordi internazionali ratificati dallItalia, attivita di ricerca o un lavoro occasionale nellambito di programmi di scambio o mobilita di giovani:

       il nulla-osta 

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallaccordo

-       in caso di ingresso per vacanze-lavoro, puo essere chiesto successivamente allingresso, con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con lo stesso datore di lavoro

o      persone collocate alla pari (al di fuori di programmi di scambio e mobilita di giovani):

       durata del nulla-osta < 3 mesi

o      infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente extra quote[98]) assunti, anche a tempo indeterminato, presso strutture sanitarie pubbliche e private (nota: lassunzione nella struttura pubblica e effettuata senza concorso, ai sensi dellart. 16 L. 56/87):

       lassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (quale?)

       il nulla-osta puo essere chiesto anche da societa di lavoro interinale, previa acquisizione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lintera struttura o un suo reparto o un suo servizio

 

o      i corsi devono essere organizzati da enti di formazione accreditati

o      lattivita lavorativa (< 30% monte-ore della formazione) deve essere preventivamente autorizzata

o      lente formatore

       chiede, ai fini dellautorizzazione, alla Direzione provinciale del lavoro di certificare che il programma formativo soddisfa i requisiti, indicando forme di finanziamento, imprese ospitanti e nominativi degli stranieri partecipanti al corso;

       comunica alla Direzione provinciale del lavoro, prima dellinizio del corso e per ciascuno straniero, il nome del datore di lavoro (con sottoscrizione della comunicazione, per adesione, da parte del datore di lavoro), il luogo e lorario della formazione;

       assicura lo straniero presso lINAIL[100]

 

 

 

 

o      lavoratori dello spettacolo

o      stranieri ammessi per formazione professionale

o      marittimi

o      circensi

o      artisti

o      sportivi professionisti

o      giornalisti corrispondenti

o      personale di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale

 

o      durata del nulla-osta:

       pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni), per rapporti a tempo determinato

       a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori e ricercatori universitari e infermieri professionali)

o      durata del visto e del permesso:

       pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piu vantaggioso di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.[103])

       nei casi in cui il nulla-osta non e richiesto, validita limitata alle documentate esigenze (< 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.[104])

       per stranieri ammessi per formazione professionale, la durata massima del permesso e di un anno, rinnovabile in caso di corsi pluriennali

o      utilizzabilita e rinnovo di nulla-osta e permesso:

       di norma non e consentito stipulare diverso rapporto di lavoro da quello per cui e stato rilasciato il nulla-osta (art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)

       il rinnovo e consentito in costanza di rapporto di lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine, da art. 5 D. Lgs. 368/01), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellobbligo contributivo

       Disposizioni meno favorevoli:

-       gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore)

       Disposizioni piu favorevoli:

-       per gli sportivi professionisti, consentito il rinnovo del permesso di soggiorno e il trasferimento ad altra societa nellambito della stessa federazione sportiva

-       traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purche la qualifica di assunzione sia la stessa per cui e stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito > 6 mesi

-       per stranieri ammessi per formazione professionale, il permesso e rinnovabile per tutta la durata del corso, in caso di corsi pluriennali (a prescindere dal rapporto di lavoro)

o      convertibilita del permesso:

       di norma il permesso non e convertibile

       per stranieri ammessi per formazione professionale, il permesso (che originariamente non e per lavoro) e convertibile, a corso di formazione concluso, in permesso per lavoro subordinato (previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro[105]) o autonomo (previa certificazione dei requisiti da parte dello Sportello unico[106]) entro quote (art. 14, co. 5 Regolamento)

 

 

 

14.    Ingresso e soggiorno per studio, formazione professionale e attivita scientifica (*)

 

 

o      domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilita di posti

o      titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di scolarita) ed eventuale idoneita per laccesso alluniversita nel paese di provenienza

o      documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero, nei casi in cui cosi dispongano convenzioni internazionali in vigore per lItalia; es.: la Convenzione dellAja del 1961, cui ha aderito la Turchia), e muniti della dichiarazione consolare di valore in loco

o      dimostrazione di disponibilita di mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale, mediante

-       fidejussione, bonifico o versamento

-       garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri

-       garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno (nota: lart. 34 Regolamento sulle modalita di prestazione di garanzia e stato sostituito da altre disposizioni, ma il riferimento contenuto nellart. 46 Regolamento rimane)

o      indicazione di un alloggio in Italia.

o      disponibilita di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.

o      copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per familiari a carico; per estendere lassistenza e necessario il pagamento del contributo completo di allepoca . 750.000; da circ. Minsanita 24/3/00)

 

 

 

o      titolari di carta di soggiorno o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico  o umanitario (motivi umanitari?), motivi religiosi (ovviamente, se in possesso di titolo conseguito in Italia o equipollente)

o      stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno in possesso di titolo superiore conseguito in Italia[108] (es.: per richiesta asilo)

o      stranieri ovunque soggiornanti e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane allestero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo

 

 

 

      Consentito lingresso per studio, alle condizioni stabilite nel decreto-visti del Ministro degli affari esteri[110]

o      di maggiorenni, per corsi superiori di studio o di istruzione tecnico-professionale a tempo pieno[111] e di di durata determinata verificata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate la disponibilita di mezzi di sostentamento e la validita delliscrizione o pre-iscrizione al corso[112]

o      di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellambito di programmi di scambio approvati dal MAE, o dal Ministero dellistruzione e delluniversita, o dal Ministero dei beni culturali

o      di minori ultraquindicenni, accertata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, la disponibilita di mezzi di sostentamento, la validita delliscrizione o pre-iscrizione al corso, la presenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire alle effettive esigenze formative del minore stesso[113]

o      di stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui allart. 1, co. 2, D.Lgs. 165/01 (amministrazioni dello Stato), da Governi stranieri, da fondazioni e istituzioni culturali italiane di chiara fama o da organizzazioni internazionali

 

 

 

o      le attivita possono riguardare

       piccoli lavori domestici a carattere straordinario, inclusa assistenza a bambini, anziani, malati o disabili

       insegnamento privato supplementare

       piccoli lavori di giardinaggio o di pulizia edifici o monumenti

       realizzazione di manifestazioni sociali, culturali, caritative o sportive

       collaborazione con enti pubblici o associazioni di volontariato per lavori di solidarieta o di emergenza (per calamita naturali o simili)

o      le prestazioni (anche se svolte a favore di piu beneficiari; ambiguita nel testo) non possono, in un anno solare, coinvolgere il lavoratore per piu di 30 giornate ne comportare compensi complessivi, in totale, a 3000 euro

o      chiede, ai fini dellautorizzazione, alla Direzione provinciale del lavoro di certificare che il programma formativo soddisfa i requisiti, indicando forme di finanziamento, imprese ospitanti e nominativi degli stranieri partecipanti al corso;

o      comunica alla Direzione provinciale del lavoro, prima dellinizio del corso e per ciascuno straniero, il nome del datore di lavoro (con sottoscrizione della comunicazione, per adesione, da parte del datore di lavoro), il luogo e lorario della formazione;

o      assicura lo straniero presso lINAIL[115]

o      in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno[116], entro quote (conversioni successive a laurea o laurea specialistica e quelle improbabili al compimento della maggiore eta, detratte da quote per lanno successivo[117])

o      in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lingresso certificato dallo Sportello unico (anziche dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallinteressato

 

o      titolare di permesso per motivi familiari, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co. 5 T.U.)

o      titolare di permesso per affidamento, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.)

o      minore comunque affidato ai sensi della L. 184/83, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.); Sent. Corte Cost. 198/03: incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il IV grado; in senso contrario, Circ. Mininterno n. 400/AA/P/12.214.32, che limita il beneficio a coloro che hanno raggiunto i 18 anni prima dellentrata in vigore della L. 189/02

o      titolare di permesso per integrazione minore, al compimento dei 18 anni[118], a condizione che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1 bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/02)[119] e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione[120] che il minore

       e giunto in Italia da almeno tre anni

       e stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile (?) gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

       dispone di un alloggio

o      titolare di permesso per motivi umanitari per protezione sociale (art. 18, co. 5 T.U.)

 

o      al ricongiungimento familiare

o      alliscrizione facoltativa al SSN (con pagamento di contributo forfetario, che non copre i familiari;)

o      allassistenza sociale a parita con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale

 

 

15.    Professioni (*)

 

o      titolo di studio (es.: laurea)

o      titolo abilitante (es.: esame di Stato)

o      riconoscimento dei titoli conseguiti allestero

o      iscrizione nellalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione (es.: iscrizione allordine dei medici)

 

o      dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

o      con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia

o      dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

o      dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allart. 16 L. 56/87

 

 

 

 

o      richiesta esperienza professionale (due anni negli ultimi dieci) aggiuntiva in caso di formazione non abilitante nel paese di provenienza e in caso di durata della formazione inferiore di oltre un anno a quella prevista in Italia (durata doppia di quella mancante, ma non superiore a quattro anni)

o      misure compensative (tirocinio di durata non superiore a tre anni, con eventuale formazione aggiuntiva, o prova attitudinale[122]), a scelta del richiedente, disposte con decreto del Ministro competente, in caso di materie di studio o di attivita' professionali sostanzialmente diverse; per lespletamento di tali misure, se lo straniero e allestero, e rilasciato un visto di ingresso per studio per il periodo necessario (art. 49, co. 3 Regolamento)

o      obbligatoria la prova attitudinale per professioni relative al diritto nazionale

o      valutazione di prova e tirocinio attribuita agli ordini professionali o al ministero vigilante

o      titoli muniti di traduzione della Rappresentanza italiana

o      ministero vigilante sulla tenuta dell'albo, registro o elenco per le professioni per cui tale tenuta e prevista:

-       Attuario, Avvocato, Procuratore, Commercialista, Biologo, Chimico, Agronomo e forestale, Geologo, Ingegnere, Agente di cambio, Psicologo, Consulente del lavoro, Ragioniere e perito commerciale  (Ministero grazia e giustizia)

-       Consulente di proprieta' industriale  (Ministero industria)

-       Tecnico sanitario e di radiologia medica  (Ministero sanita')

-       Docenti di istituti di istruzione secondaria ed artistica, compresi conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie artistiche  (Ministero pubblica istruzione)

-       Esperto in materia di pianificazione territoriale (Ministero lavori pubblici)

o      per le professioni che richiedono una formazione universitaria o in istituto di istruzione superiore di almeno 3 anni:

-       il Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo

       il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie

       il Ministero dell'universita' per il personale ricercatore universitario

       il Ministero della pubblica istruzione per i docenti di istituti di istruzione secondaria ed artistica, compresi conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie artistiche

-       il Ministero dell'universita' in tutti gli altri casi

o      per le altre professioni:

-       il Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo

       il Ministero della pubblica istruzione per il personale docente e non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado

       il Ministero del lavoro per professioni per le quali sono richiesti attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 845/78 o della legge 56/87 o della normativa in materia di contratti di formazione

-       il Ministero dei trasporti per le professioni marittime

-       il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in tutti gli altri casi

 

o      ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario  comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente

o      presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del D.P.R. 221/50 e successive integrazioni e modificazioni)

o      per liscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza dell'italiano e delle disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero in caso di titolo abilitante conseguito in Italia; possibilita di sostenere una seconda prova in caso di esito negativo della prima; da circ. Min. Sanita 12/4/2000); accertamento  effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute, con oneri a carico dell'interessato

o      le regioni Calabria (e vero? dal sito del Minsalute), Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Campania, Piemonte e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano listruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/02 e 27/12/02, 18/9/03)

o      il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni

o      il Minsalute provvede, con le stesse modalita, al riconoscimento di titoli complementari (es.: specializzazioni e quelli di formazione complementare delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivita nellambito del SSN

o      la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per se, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della professione e necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle quote[125], comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non e consentita liscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lesercizione delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellUnione europea[126]

 

 

16.    Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari (*)

 

o      lo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di durata > 1 anno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio, motivi religiosi (nota: rileva la durata di rilascio; altrimenti risulterebbe escluso, di fatto, il permesso per studio; prassi spesso difforme: rilevante la durata residua)

o      il cittadino italiano o comunitario o di Paese aderente allAccordo sullo spazio economico europeo (Decreto Ministro degli affari esteri 12/7/00 sui visti)

 

o      coniuge non legalmente separato

o      figli minori non coniugati, ovvero legalmente separati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che laltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      figli minori del coniuge, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che laltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese dorigine o di provenienza o qualora abbiano piu di 65 anni e gli altri figli non siano in grado, per gravi e documentati motivi di salute, di provvedere loro

o      figli maggiorenni a carico, impossibilitati a provvedere al proprio sostentamento a causa di invalidita totale[127]

 

o      disponibilita di alloggio conforme ai parametri delle leggi regionali per ledilizia popolare pubblica

o      disponibilita di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi) non inferiori allimporto

-       dellassegno sociale per lingresso di un familiare

-       del doppio dellassegno sociale per lingresso di 2 o 3 familiari

-       del triplo dellassegno sociale per lingresso di 4 o piu familiari

 

 

 

o      carta o permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento

o      documentazione attestante la disponibilita di reddito

o      attestazione del Comune di conformita dellalloggio ai parametri delle leggi regionali per ledilizia popolare pubblica o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL

o      documentazione, autenticata dal consolato italiano, attestante i rapporti di parentela o di coniugio ed eventualmente la minore eta[129]

o      documentazione attestante, per ricongiungimento, con cittadino straniero, di familiare a carico, il sostegno economico fornito e documentazione, valutata dalla rappresentanza italiana alla luce dei parametri locali, relativa alla condizione economica in loco (unordinanza del Tribunale di Padova stabilisce che l'entita' delle rimesse va valutata con riferimento al tenore di vita tipico del paese in cui il familiare risiede, e che attestazioni da parte delle autorita locali sulla dipendenza economica del familiare dal figlio sono rilevanti)

o      documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa alla condizione di invalidita totale (per ricongiungimento con figlio maggiorenne) o ai gravi motivi di salute degli altri figli del genitore (per ricongiungimento con genitore a carico)

 

 

 

 

o      al minore iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore o dellaffidatario, al compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 T.U.)

o      a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare

o      allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo (con permesso di durata residua > 1 anno; formulazione ambigua) che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti)

o      allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (nota: senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti); il permesso e revocato se al matrimonio non e seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole

o      allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato

o      al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purche non privato della patria potesta

o      al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b,  Regolamento)

o      al familiare entro il IV grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento)

o      al minore straniero di eta > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con laffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/1999 e 13/11/2000; ambiguita rispetto al caso di affidatario)

 

o      in relazione a straniero titolare di carta di soggiorno,

       a coniuge e figli minori (o minori affidati; da art. 31, co. 2 T.U.) di eta > 14 anni (art. 31, co. 1 e 2 T.U.), conviventi

       ad altro familiare ricongiunto (art. 30, co. 4 T.U.)

       ai figli maggiorenni totalmente invalidi a carico (art. 16, co. 4 Regolamento, in contrasto con art. 9 T.U.)

o      in relazione a cittadino italiano,

       al coniuge, figlio minore o genitore (art. 9, co. 2 T.U.)

       agli altri familiari con diritto di soggiorno: ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico; ogni altro membro della famiglia che sia, nel paese di provenienza, convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (da combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 3, co. art. 30, co. 4, T.U.)

o      in relazione a cittadino comunitario

       al coniuge, figlio minore o genitore (art. 9, co. 2 T.U.)

       familiari con diritto di soggiorno:

-       in caso di cittadino stabilitosi in Italia per lavoro subordinato o autonomo o per prestazione di servizi: ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico; ogni altro membro della famiglia che sia, nel paese di provenienza, convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 3, co. art. 30, co. 4, T.U.; nota: art. 5, co. 4 e 5 T.U. Comunitari incluse nelle precedenti)

-       in caso di cittadino stabilitosi in Italia per altri motivi: familiari di cui allart. 29, co. 1 T.U. (coniuge, figli minori, anche del coniuge, e assimilati, e, con i limiti previsti, familiari a carico); nota: lart. 5, co. 4, lettera b, T. U. Comunitari sembra ampliare (ma in modo incomprensibile) lelenco

       ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore comunitario)

 

 

 

o      svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/00[133] o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su richiesta?) il permesso di soggiorno alla scadenza (circ. Mininterno 23/12/99, che interpreta art. 14, co. 3 Regolamento, in modo incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione minore)

o      convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva in caso di titolarita di pensione percepita in Italia (secondo la Relazione illustrativa del Regolamento, solo se maturata in Italia)

o      iscriversi a corsi di studio o di formazione

 

 

17.    Minori stranieri[134] (*)

 

o      per ricongiungimento con genitore o affidatario straniero, italiano o comunitario

o      al seguito di genitore o affidatario straniero, italiano o comunitario

o      per adozione (in caso di affidamento pre-adottivo)

o      per studio, presso istituti e scuole secondarie o presso istituzioni accademiche, nellambito di programmi di scambio (solo se di eta > 14 anni, e col consenso di genitori o tutori)

o      per studio, per corsi scolastici adeguati alle esigenze formative (solo se di eta > 15 anni, in presenza di iscrizione o pre-iscrizione, e previa dimostrazione di disponibilita di mezzi)

o      per esercizio di attivita sportiva professionistica, (con richiesta della dichiarazione di assenso del CONI accompagnata da autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ex art. 6, co. 2, L. 345/99, sulla base dellistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente)

o      nellambito di programmi solidaristici, previa approvazione, da parte del Comitato minori stranieri, di apposita richiesta

 

 

o      in stato di abbandono, se e privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato)

o      non accompagnato, se e privo di assistenza e rappresentanza (devono sussistere entrambe le condizioni?) da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge italiana (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99); nota: in caso di affidamento (in senso atecnico) ad adulti, il minore si considera non accompagnato ove manchino tutela e affidamento formale (dubbi in caso di parenti entro il IV grado, per laffidamento ai quali la legge non richiede un provvedimento formale); Linee guida del Comitato: il minore e accompagnato solo se affidato a genitori regolarmente soggiornanti (nota: in presenza di genitori irregolari il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autorita del paese di provenienza!) o, con atto di affidamento legale ai sensi della L. 184/83, a familiare entro il III grado regolarmente soggiornante)

 

 

o      alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

o      al Giudice tutelare (per leventuale apertura della tutela)

o      al Comitato, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti (art. 5, co. 1, DPR 535/99) tramite prefettura o ente locale (salvo il caso di presentazione di domanda di asilo; Linee guida del Comitato: in caso di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, il minore non accompagnato rientra sotto le competenze del Comitato); la segnalazione al Comitato non esime dallobbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza)

 

o      tutela:

-       presupposto: che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale

-       procedimento: tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha sede linteresse principale del minore

-       tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela e esercitata dallistituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunita di tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)

-       compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni

-       obbligatoria lapertura della tutela per il minore non accompagnato? controversia: si (Circolare Mininterno 9/4/01), solo in caso di necessita (Regolamento Comitato)

o      affidamento

-       presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piu che alla condizione di non accompagnato)

-       affidatario:

       se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola

       altrimenti, comunita di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato

-       procedimento: affidamento disposto da

       servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potesta genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)

       Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di assenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potesta genitoriale

-       compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potesta parentale nei rapporti con listituzione scolastica e lautorita sanitaria

-       il minore straniero in stato di abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L. 184/83); poca chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento consensuale e affidamento giudiziale) e molta disomogeneita; attribuzione al Comitato della responsabilita dellaffidamento (Regolamento L. 476/98, DPR 492/99; in contrasto con L. 184/83; disposizione applicata comunque da alcuni Tribunali per i minorenni)

-       laffidamento del minore non accompagnato dovrebbe poter essere disposto anche prima della decisione del Comitato sul rimpatrio (in contrasto con Circolare Mininterno 9/4/01), eventualmente a valle delle indagini, disposte dal Comitato, che accertano se la famiglia costituisca ambiente familiare idoneo (purche queste siano completate in tempi brevi); laffidamento, in ogni caso, non dovrebbe di per se precludere il rimpatrio; laffidatario dovrebbe, in base alla L. 184/83, essere ascoltato ai fini della decisione sul rimpatrio

-       difficolta di interpretazione in relazione alla formalizzazione dellaffidamento (di fatto) a parenti entro il IV grado: alcuni Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano incompetenti a procedere (ad es.: per mancanza di pregiudizio per la condizione del minore), con danno per la posizione (sostanziale e giuridica) del minore

 

o      opera per tutelare, in conformita con la Convenzione ONU del 1989, i minori stranieri non accompagnati e i minori accolti nel territorio italiano

o      in particolare,

-       vigila sulle modalita di soggiorno dei minori

-       definisce criteri per lammisisone di minori accolti, delibera sulle corrispondenti richieste, sullaffidamento temporaneo di tali minori e sul loro rimpatrio

-       censisce i minori accolti e i minori non accompagnati

-       accerta lo status di minore non accompagnato

-       promuove, anche mediante convenzioni, le ricerche dei familiari dei minori non accompagnati

o      puo trattare dati sensibili in relazione ai minori

o      e composto da 9 rappresentanti[135]: Presidenza del Consiglio, Minwelfare[136], MAE, Mininterno, Mingiustizia, ANCI, Unione province italiane, Organizzazioni attive nel settore della famiglia (2); per ogni membro e nominato un supplente

o      opera presso il Minwelfare[137]

o      e presieduto dal rappresentante del Minwelfare[138]

 

o      indagini (svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilita di affidamento alle autorita in patria, nonche lassenza di rischi per il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di reinserimento[140]

o      nomina da parte del giudice tutelare di un tutore provvisorio

o      audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne lopinione in merito al rimpatrio

 

o      e iscritto nel permesso del genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornante con cui convive, se e di eta < 14 anni; nota: non disciplinato esplicitamente il caso di genitore o affidatario italiano o comunitario

o      ottiene un permesso per motivi familiari se e di eta > 14 anni e convivente con il genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00; ambiguita riguardo allaffidatario; possibile il rilascio di carta di soggiorno in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?); nota: non disciplinato esplicitamente il caso di genitore o affidatario italiano o comunitario

o      ottiene un permesso per affidamento su richiesta dei servizi sociali (Circolare Mininterno 9/4/01), se e affidato a comunita di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83

o      ottiene un permesso per minore eta, a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei casi in cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Miniterno 23/12/99 e 13/11/00); il permesso e valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini finalizzate al rimpatrio assistito (vedi in seguito); anche in seguito alladozione di un provvedimento di tutela di comunita di tipo familiare familiare e rilasciato (o mantenuto) il permesso per minore eta (Circ. Mininterno 13/11/00);  nota: nella prassi, il permesso per minore eta e rilasciato (o mantenuto) anche quando il minore sia sottoposto a tutela di cittadino straniero o italiano o comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento formale, non richiesto dalla legge) a parente entro il IV grado straniero o italiano o comunitario (discutibile: potrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari o una carta di soggiorno)

o      ottiene un permesso per integrazione minore[142], previo parere del Comitato per i minori stranieri, se si trova nelle condizioni di cui allart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (quali? verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allart. 32, co. 1 bis; rilevante linserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)[143]

 

o      motivi familiari: lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.)

o      affidamento: lavoro o studio (Circ. Mininterno 9/4/01)

o      integrazione minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio

o      minore eta: studio (Circ. Mininterno 13/11/00; nota: non utilizzabile per lavoro)

o      motivi umanitari per protezione sociale: lavoro subordinato o studio (art. 18, co. 5)

o      richiesta asilo: studio (art. 45, co. 1 Regolamento)

 

o      motivi familiari: in permesso

       per lavoro subordinato o autonomo (extra quote, salvi i requisiti di eta) o per studio, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co. 5)

       per lavoro subordinato o autonomo (extra quote), in caso di svolgimento, alla scadenza, di regolare attivita lavorativa

       per accesso al lavoro per accesso al lavoro anche senza requisiti[144] (verosimilmente, lavoro subordinato - attesa occupazione), entro quote, o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni, se il titolare e un minore affidato (ma, verosimilmente, anche se e minore convivente con i genitori)

o      affidamento: in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di eta), per accesso al lavoro, anche senza requisiti[145] (verosimilmente, lavoro subordinato - attesa occupazione), entro quote, per studio o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni

o      integrazione minore: in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni[146], con detrazione dalle quote annuali (relative allanno successivo? da art. 14, co. 4 bis Regolamento, se la conversione avviene, in modo improbabile, in due fasi: minore eta -> studio -> lavoro), a condizione che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1 bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/02)[147] e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione[148] che il minore

       e giunto in Italia da almeno tre anni

       e stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile (?) gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

       dispone di un alloggio

       frequenta un corso di studio o svolge attivita lavorativa retribuita secondo legge, ovvero e in possesso di un contratto di lavoro (anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato)

o      minore eta: in permesso per affidamento, in caso di affidamento del minore ai sensi della L. 184/83 (Circ. Mininterno 9/4/01; verosimilmente, anche per motivi familiari in caso di affidamento a cittadino straniero; affidamento a cittadino italiano o comunitario non espressamente disciplinato); nota: esclusa la convertibilita al compimento dei 18 anni (Circ. Mininterno 13/11/00; dubbia costituzionalita: vedi Note, qui sotto)

o      motivi umanitari per protezione sociale: in permesso

       per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)[149], in presenza di rapporto di lavoro in corso (o contratto di soggiorno per lavoro?), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento), o in permesso per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

o      con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (Sent. Tribunale di Torino)

o      con lart. 32, co. 1 bis - 1 quater, T.U., che non specifica il titolo del permesso, ma solo i requisiti sostanziali per la conversione

o      con la Sent. Corte Cost. 198/2003, che ha chiarito che la possibilita deve valere anche per

       i minori sottoposti a tutela

       i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario)

       i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)

       i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto)

 

o      in quanto figlio di straniero titolare di carta di soggiorno o in quanto minore a lui affidato (art. 9, co. 1, art. 30, co. 4 e art. 32, T.U.; verosimilmente, in presenza dei requisiti di reddito e alloggio)

o      in quanto figlio di cittadino italiano o comunitario (art. 9, co. 2, e art. 30, co. 4, T.U., ovvero art. 5, co. 4 T. U. Comunitari); nota: e in quanto minore affidato?

o      in quanto titolare dei normali requisiti (il possesso di un permesso illimitatamente rinnovabile  e possibile in caso di minore rifugiato o di conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato o autonomo, ex art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circolare Mininterno 23/12/99, in modo pero incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione minore)

 

o      figli minori non coniugati ovvero legalmente separati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che laltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      figli minori del coniuge, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che laltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

 

 

 

o      eta > 15 anni; > 16 anni per contratto di apprendistato o di formazione e lavoro (art. 5, D. Lgs. 345/99; art. 16, L. 196/97; art. 16, L. 451/94)

o      assolvimento dellobbligo scolastico: promozione dopo il primo anno di scuola superiore, ovvero eta > 15 anni e frequenza scolastica > 9 anni (L. 9/99; L. 30/2000; art. 1, co. 3, D.M. 323/99)

o      assolvimento dellobbligo formativo fino ai 18 anni, nel sistema scolastico, nel sistema della formazione professionale o nellapprendistato; contratto diverso dallapprendistato ammesso solo se consente al minore la frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/99; art. 1, co. 4, D.P.R. 257/00)

o      possesso di un titolo di soggiorno che abiliti al lavoro: carta di soggiorno, motivi familiari, affidamento, integrazione minore (e minore eta? no, secondo la Circ. Mininterno 13/11/00; dubbia costituzionalita), lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo; ovvero, condizione di minore comunque affidato ai sensi della L. 184/83 (Sent. Corte Cost. 198/03, incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il IV grado)

 

o      lo straniero nato e legalmente residente in Italia ininterrottamente fino ai 18 anni acquista la cittadinanza italiana (per beneficio di legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni

o      lo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato e legalmente residente in Italia da almeno tre anni puo chiedere la concessione (discrezionale) della cittadinanza italiana (per naturalizzazione)

o      il rifugiato e lapolide (anche minorenni?) possono chiedere la naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale in Italia

o      i figli minori conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anchessi (nota: la convivenza deve essere stabile ed effettiva al momento dellacquisto o del riacquisto della cittadinanza, e deve essere adeguatamente documentata; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/92)

o      il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana; la perde se ladozione e revocata per sua responsabilita, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza

 

 

o      i minori sottoposti a tutela

o      i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario)

o      i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)

o      i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto)

 

 

 

18.    Protezione sociale (*)

 

o      per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali o di interventi assistenziali dellente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumita in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini

o      che possa essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dallente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

o      disponibilita di operatori competenti

o      disponibilita di strutture logistiche adeguate

o      esistenza di rapporti con lente locale o con altre istituzioni rilevanti

o      definizione di un programma di integrazione adeguato (tutela fisica e psicologica, formazione professionale finalizzata a sbocchi lavorativi, e, se necessario, alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana)

o      adozione di procedure per la tutela dei dati personali

o      assenza di misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati di cui al T.U. o per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. a carico dei responsabili

o      rispondenza dei programmi ai requisiti fissati con decreto del Ministro delle pari opportunita

o      sussistenza dei requisiti di professionalita e organizzativi necessari per la realizzazione del programma

o      comunicano al Sindaco linizio del programma

o      rappresentano, se necessario, lo straniero in tutti gli adempimenti amministrativi

o      presentano un rapporto semestrale allente locale

o      tutelano la sicurezza dello straniero e, anche a programma concluso, la riservatezza dei dati personali

o      comunicano a Sindaco e Questore eventuali interruzioni della partecipazione al programma da parte dello straniero

 

o      interruzione della partecipazione al programma di inserimento

o      condotta incompatibile con il prgramma di inserimento

o      cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio

 

o      e iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per asilo umanitario - da circolare Ministero della Sanita)

o      accede ai servizi assistenziali

o      accede a corsi di studio

o      puo iscriversi nelle liste di collocamento (o nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/00?)

o      puo esercitare attivita di lavoro subordinato

 

o      per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)[150], con le modalita stabilite per il permesso per lavoro subordinato, in presenza di rapporto di lavoro in corso (o contratto di soggiorno per lavoro?), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)

o      per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: lavoro, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.)

o      per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

 

 

 

 

                                                                                III.     Allontanamento e sanzioni (*)

 

19.    Respingimento alla frontiera (*)

 

o      tenta di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga per cause di forza maggiore)

o      quando e privo dei requisiti previsti per lingresso (documentazione relativa a finalita e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle spese di rimpatrio, passaporto valido e, se richiesto, visto di ingresso, ovvero carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validita o visto di reingresso)

o      esistono motivi di pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      e stato condannato (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, liberta sessuale, il favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori

o      e gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione

o      sussistono i presupposti per la sua espulsione

o      e stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)

o      non sono soddisfatte norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

o      e gia stato riconosciuto rifugiato in altro Stato

o      proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale ha trascorso un periodo di soggiorno, e non di solo transito verso lItalia, senza chiedere asilo

o      soddisfa le condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra: responsabile di

-       crimine contro la pace

-       crimine di guerra

-       crimine contro lumanita

-       crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento

-       azioni contrarie alle finalita delle Nazioni Unite

o      e stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, o e pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartiene ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso

-       lingua

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali  o  sociali

o      possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

 

o      polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera autorizzato

o      questore, nei casi in cui lo straniero

-       sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato

-       sia stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato perche bisognoso di soccorso

 

o      in caso di trattenimento in CPT in attesa di eseguire il respingimento (es.: per motivi di soccorso): possibile tutela in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del giudice

o      in generale: ricorso al TAR (o al giudice ordinario, in caso di respingimento fondato sullinammissibilita della domanda di asilo, ovvero in caso di ingresso al seguito del familiare o per ricongiungimento), previa nomina di un rappresentante legale (anche dal consolato o dallambasciata italiana)

 

 

o       dello straniero che debba essere respinto

o      dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

 

 

 

20.    Espulsione (*)

 

o      per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato

o      a titolo di misura di sicurezza aggiuntiva alla pena

o      a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva (allatto della pronuncia della sentenza) o alternativa alla detenzione (in fase di espiazione)

o      come misura di prevenzione

o      per soggiorno illegale

 

o      disposta con decreto del Ministro dellinterno (amministrativa)

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera

o      ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma (anche dal consolato o ambasciata italiana allestero; sottoscrizione del ricorso autenticato dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata al Ministro dellinterno)

o      il Ministro dellinterno puo far pervenire osservazioni al giudice entro 5 gg.

 

o      disposta dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso

o      divieto di reingresso: fissato con la sentenza?

o      eseguita successivamente allespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera (non affermato esplicitamente; si desume logicamente); questore e autorita consolare sono avvertiti per tempo

o      la revoca o la non applicazione puo essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del Magistrato

o      provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza(art. 680 c.p.p.)

 

o      disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilita di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lespulsione per soggiorno illegale ai sensi dellart. 13, co. 2 T.U. (nota: sembra formalmente escluso il caso di mancato ottemperamento allinvito allallontanamento in caso di diniego di rilascio del permesso) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p., o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o congiunto di italiano, donna incinta o puerpera o marito di questa (rectius, padre del bambino?), titolare di carta di soggiorno

o      condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento  immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CPT)

o      divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto

o      ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

 

o      disposta (obbligatoriamente) dal magistrato di sorveglianza (giudiziaria)

o      per straniero, gia identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lespulsione per soggiorno illegale ai sensi dellart. 13, co. 2 T.U. (nota: sembra formalmente escluso il caso di mancato ottemperamento allinvito allallontanamento in caso di diniego di rilascio del permesso) o come misura di prevenzione (nota: lo straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza anche durante la detenzione)

o      esclusi i delitti dellart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p., e i delitti puniti dal Testo Unico

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o congiunto di italiano, donna incinta o puerpera o marito di questa (rectius, padre del bambino?), titolare di carta di soggiorno

o      10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per lopposizione o di quello per la decisione

o      stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)

o      accompagnamento  immediato alla frontiera

o      pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lingresso per richiesta di asilo o lingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in questo caso

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero appartenente a una delle categorie di cui

-       allart. 1 L. 1423/56, come sostituito dallart. 2 L. 327/88: straniero ritenuto dallautorita di PS, sulla base di elementi di fatto, dedito ad attivita delittuose

-       allart. 1 L. 575/65, come sostituito dallart. 13 L. 646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione mafiosa

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera[151]

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero

-       che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto)

-       che sia privo di permesso di soggiorno valido, non avendone chiesto il rilascio entro 8 gg. lavorativi dallingresso o il rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza

-       che abbia subito la revoca (inclusa quella conseguente alla condanna per vendita di marchi contraffatti) o lannullamento del permesso di soggiorno

-       che, dopo un ingresso da altro paese Schengen, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg.

-       che non abbia rispettato linvito a lasciare il territorio dello Stato nel termine (< 15 gg.) fissato dal questore in seguito a diniego di rilascio o di rinnovo del permesso

-       che non abbia rispettato lobbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a una precedente espulsione per mancata richiesta di rinnovo[152] (nota: manca una disposizione esplicita[153], ma lart. 13, co. 5 T.U. stabilisce che lo straniero sia accompagnato alla frontiera quando si ravvisi il rischio che si sottragga allesecuzione del provvedimento; a fortiori dovra essere espulso in caso di mancato rispetto del termine)

-       che, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato entro 5 gg. allordine di allontanamento impartito per limpossibilita di dar luogo o prolungare il trattenimento in CPT (Sent. Corte Cost. 5/04: ampia accezione della nozione di giustificato motivo; inclusa indigenza)

-       che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione

o      eseguita con

-       intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., nei casi di permesso scaduto da piu di 60 gg. senza richiesta di rinnovo, a condizione che non vi sia il rischio che lo straniero si sottragga allobbligo di lasciare lItalia

-       accompagnamento immediato alla frontiera, negli altri casi[154]

 

o      decreto di espulsione comunicato allo straniero, con indicazione delle modalita di impugnazione, con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta (da Regolamento: a lui comprensibile) o, se non e possibile per indisponibilita di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo

o      in caso di straniero sottoposto a procedimento penale o a provvedimenti di arresto in flagranza o di fermo

-       il questore richiede il nulla-osta allespulsione allautorita giudiziaria;

-       il nulla-osta non puo essere concesso in caso di procedimento per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. o allart. 12 del T.U.

-       negli altri casi, una volta estinta o revocata leventuale misura di custodia cautelare[155] in carcere, il nulla-osta e negato solo in presenza di inderogabili esigenze processuali anche in relazione allinteresse della persona offesa (esecuzione dellespulsione sospesa fino a comunicazione della cessazione delle esigenze processuali)

-       lautorita giudiziaria decide allatto della convalida dellarresto o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare, o, negli altri casi, entro 15 gg. dalla richiesta del questore (in questi casi, possibile il trattenimento in CPT in attesa della decisione; silenzio-assenso dopo i 15 gg.)

-       non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione (confisca ex art. 240 c.p.)

-       applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellart. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine per la prescrizione del reato piu grave (se successivo); ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

o      comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera, entro 48 ore dalladozione; il Tribunale convalida il provvedimento entro le 48 ore successive alla comunicazione; il provvedimento e comunque immediatamente esecutivo (D.L. 51/02, convertito con modificazioni dalla L. 106/02; eccezione di incostituzionalita in relazione allimmediata esecutivita sollevata dal Tribunale di Catania)

o      ricorso avverso il provvedimento di espulsione al giudice ordinario[156] del luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento, entro 60 gg.[157] dalla data del provvedimento[158] (anche dal consolato o dallambasciata italiana, in caso di accompagnamento immediato alla frontiera; sottoscrizione del ricorso autenticata dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata allautorita che ha adottato il provvedimento); ricorso inammissibile se presentato oltre i termini

o      il prefetto puo far pervenire osservazioni al giudice entro 5 gg.

o      il giudice decide con unico provvedimento (impugnabile solo in Cassazione), adottato, in tutti i casi, entro 20 gg.[159] (termine a carattere ordinatorio)[160]

o      diritto allassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia o, in mancanza, di un difensore designato dal giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella apposita, e, se necessario, allassistenza da parte di un interprete; onorario e spese a carico dellerario (art. 142 L, D.P.R. 115/2002; nota: art. 13, co. 8 ha ripristinato il riferimento allammissione al gratuito patrocinio, soppresso dallart. 229 L del DPR 115/02)[161]

 

      Divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen): 10 anni[162] (salvo durata minore, ma comunque > 5 anni, fissata nel decreto di espulsione[163], tenendo conto della condotta tenuta in Italia dallo straniero) a decorrere dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dallItalia

      Alla scadenza del divieto, lo straniero presenta istanza alla rappresentanza italiana di dichiarazione di cessazione del divieto; la rappresentanza inoltra listanza al Mininterno e, successivamente, notifica la dichiarazione allo straniero

      Possibile lingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellinterno, su istanza presentata dallo straniero alla rappresentanza italiana, accompagnata da documentazione relativa al motivo per cui si chiede lautorizzazione; la rappresentanza inoltra listanza al Mininterno e, successivamente, notifica la dichiarazione allo straniero

      Reclusione da 6 mesi a un anno[164] in caso di reingresso in violazione del divieto conseguente alla normale espulsione disposta dal prefetto; nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera; arresto in flagranza sempre consentito

      Reclusione da uno a 4 anni, con arresto in flagranza e fermo sempre consentiti, in caso di reingresso in violazione del divieto conseguente a

 

 

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso

-       lingua

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra; applicato dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria) o  sociali

o      rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

o      minori (salvo il diritto di seguire il genitore o laffidatario espulsi)

o      donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono (la pronuncia 376/00 della Corte costituzionale ha esteso il divieto di espulsione al marito; non al padre in quanto tale?)

o      coniuge o familiari entro il IV grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi

o      titolari di carta di soggiorno (salvo applicazione, anche in via cautelare, di misure di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/90)

 

o      e iscritto nel permesso del genitore o dellaffidatario regolarmente soggiornante, se e di eta < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari se e di eta > 14 anni e convivente con il genitore o con laffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00, con ambiguita riguardo allaffidatario; possibile il rilascio di carta di soggiorno in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?)

o      ottiene un permesso per minore eta, negli altri casi

 

 

 

21.    Trattenimento nei CPT (*)

 

-       per la necessita di soccorrere lo straniero

-       per necessita di accertamenti su identita o nazionalita

-       per necessita di acquisire documenti per il viaggio

-       per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

 

 

 

 

o      stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo svolgimento delle attivita di promozione nel CPT; i soggetti convenzionati possono avvalersi dellattivita di altri organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta sociale)

o      concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta sociale) costituiti da almeno 2 anni (da Carta dei diritti contenuta nella Direttiva Mininterno emanata ex art. 21, co. 8 Regolamento), per lo svolgimento di attivita di assistenza, incluse attivita di

-       interpretariato

-       informazione legale

-       mediazione culturale

-       supporto psicologico

-       assistenza sociale

-       formazione degli operatori

 

o      familiari conviventi

o      difensore dello straniero

o      ministri di culto

o      personale della rappresentanza diplomatica o consolare

o      membri degli organismi ammessi a svolgervi attivita di assistenza

 

o      la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a trattenimento, convalida e ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento

o      la comunicazione alla autorita consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione: dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello straniero o, se di eta < 14 anni, di chi esercita la potesta sul minore di non volersi avvalere dellintervento di tale autorita; rischio di persecuzione per lo straniero o per i suoi familiari) e la segnalazione del trattenimento a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati

o      la tutela della salute psico-fisica

o      la liberta di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli organismi ammessi al CPT

o      la liberta di corrispondenza riservata anche telefonica

o      la possibilita di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato

o      la tutela dellunita familiare e dei diritti del minore

o      la libert di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso

o      il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione puo determinare una lesione dellidentita

o      la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identita sessuale

o      il recupero degli effetti e dei risparmi personali

 

 

22.    Sanzioni a carico di terzi (*)

 

 

 

 

o       dello straniero che debba essere respinto

o      dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

 

o      il responsabile e punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 15.000 euro[172] per ogni persona

o      se il fatto e commesso per trarne profitto, anche indiretto[173], o e commesso da 3 o piu persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente,[174] e punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa di 15.000 euro[175] per ogni persona

o      se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di 5 o piu persone, se le persone sono state esposte a rischi per la vita o per lincolumita, o sono state sottoposte a trattamento inumano o degradante le pene sono aumentate

o      se il fatto e commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano lingresso di minori da destinare allo sfruttamento, e punito con la reclusione da 5 a 15 anni e la multa di 25.000 euro[176] per ogni persona

o      le circostanze aggravanti prevalgono su quelle attenuanti; la diminuzione di pena si applica sulla quantita risultante dallapplicazione delle aggravanti

o      diminuzione della pena fino alla meta per chi collabora con lautorita di polizia o con lautorita giudiziaria

o      arresto obbligatorio in flagranza e confisca del mezzo di trasporto utilizzato

 

 

 

                                                         IV.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione (*)

 

23.    Assistenza sanitaria (*)

 

o      i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validita o del quale sia stato chiesto il rinnovo):

-       lavoro subordinato (anche stagionale)

-       lavoro autonomo

-       motivi familiari

-       asilo politico (nota: secondo Circ. Minsanita 24/3/00, ai fini delliscrizione al SSN, il riferimento e al titolare di asilo politico ai sensi della Costituzione? , di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a straniero inespellibile per rischio di persecuzione)

-       asilo umanitario; nota: secondo Circ. Minsanita 24/3/00, ai fini delliscrizione al SSN, per permesso per asilo umanitario si intende il permesso rilasciato ex art. 18, co. 1 T.U. per protezione sociale, art. 19, co. 2, lettera a, T.U. a minore inespellibile, art. 19, co. 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio, art. 20, co. 1 T.U. per protezione temporanea, art. 40, co. 1 T.U. (nota: disposizione soppressa e ripresa, con modifiche da art. 34, co. 4 L. 189/02) a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento e comunque improprio, perche non viene rilasciato alcun permesso); manca il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6 T.U.)

-       richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dellistanza alla definizione della procedura, incluso leventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo trattenuti, privi di permesso di soggiorno

-       affidamento (per il minore affidato a comunita familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/83)

-       attesa adozione

-       acquisto della cittadinanza

o      gli stranieri che abbiano in corso una regolare attivita lavorativa subordinata o autonoma (per definizione, da Circ. Ministro sanita: non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (o nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/00?)

o      i tiolari di carta di soggiorno (nota: non citata esplicitamente!)

o      permesso ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da appaltatore con sede allestero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri) non tenuti a versare lIRPEF in Italia

o      permesso per affari

 

o      stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternita, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale

o      iscriversi al SSN

o      titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (lequivalente di . 290.000 per anno, non frazionabili)

o      stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari (lequivalente di . 425.000 per anno, non frazionabili)

 

 

o      autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

o      permesso di soggiorno in corso di validita o ricevuta della richiesta di rinnovo

o      autocertificazione del codice fiscale o copia del tesserino relativo

o      dichiarazione con la quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del proprio status

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di famiglia

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di familiare a carico

o      eventuale autocertificazione o certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento (o nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/00?); di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio

o      eventuale dichiarazione da parte della famiglia ospitante attestante la posizione di straniero collocato alla pari

o      ricevuta del versamento sul c/c della Regione ovvero, per chi e tenuto alla dichiarazione dei redditi, autocertificazione o certificazione dellavvenuto pagamento delladdizionale IRPEF (nel solo caso di iscrizione volontaria)

 

 

o      in caso di trasferimento allestero per cure presso centri ad altissima specializzazione, possibile solo lassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dellinteressato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria lautorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro della sanita 3/11/89

o      in caso di temporaneo soggiorno in paese dellUnione europea, modello E111 (che consente lassistenza diretta) rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e loro familiari

o      in caso di soggiorno allestero per lavoro, ammessa solo lassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/80

 

 

 

o      immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilita, gli oneri sono a carico del Minstero dellinterno)

o      previo pagamento delle tariffe regionali, le altre prestazioni

 

 

o      alla tutela della gravidanza e della maternita (L. 405/75, L. 194/78, Decreto Ministro sanita 6/3/95 e successive modificazioni e integrazioni)

o      alla tutela della salute del minore (Convenzione di New York 20/11/89, ratificata con L. 176/91)

o      a vaccinazioni nellambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni

o      a interventi di profilassi internazionale

o      a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai

o      a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da Circolare Ministro della sanita 24/3/00: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/90)

o      a disagio mentale (sicuramente nella Regione Lazio)

o      accertamento eventuali responsabilita dei sanitari

o      comunicazione alle autorita diplomatiche del paese di appartenenza

o      notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive

o      prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nellambito di protocolli dintesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base)

o      urgenze

o      stato di gravidanza

o      patologie esenti (da Decreto Minsanita 28/5/99, n. 399, ex art. 5, co. 1, lettera a, D. Lgs. 124/98)

o      soggetti esenti per eta o per grave stato invalidante (art. 5, co. 6 e 7, D. Lgs. 124/98)

 

o      sulla base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:

-       dichiarazione da parte della struttura sanitaria prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata dellintervento e della degenza prevista

-       attestazione del versamento, a favore della struttura, di una cauzione del 30% del costo previsto[178]

-       dimostrazione di disponibilita di mezzi (anche mediante prestazione di garanzia; da Circ. Minsanita 24/3/00) per la copertura delle spese sanitarie complessive, di quelle per il vitto e alloggio del paziente (durante la fase di convalescenza) e per leventuale accompagnatore (durante lintero soggiorno), e di quelle per il loro rimpatrio

-       certificazione, rilasciata allestero e tradotta in italiano, attestante la patologia del richiedente

o      nellambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanita di concerto col Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D. Lgs. 502/92, come modificato da D. Lgs. 517/93):

-       il Ministero della sanita individua, sulla base della documentazione acquisita, la struttura idonea a erogare le prestazioni

-       il Ministero della sanita rimborsa le prestazioni sanitarie (degenza inclusa), ma non le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura

o      nellambito di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L. 449/97):

-       le Regioni autorizzano le ASL a erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino nellambito di programmi assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore di stranieri provenienti da Paesi privi delle competenze necessarie e di accordi di reciprocita sullassistenza sanitaria (ovvero nei quali laccordo non sia applicabile per ragioni contingenti)

 

 

24.    Previdenza sociale (*)

 

 

o      nei confronti dellINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, R.D.L. 1827/35; artt. 17 e 19, L. 218/52); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione

-       per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti

-       contro il rischio di malattia e tubercolosi

-       per maternita

-       contro il rischio di disoccupazione involontaria

o      nei confronti dellINAIL, a carico del datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di

-       infortunio sul lavoro

-       malattie professionali

 

o      a 65 anni per gli uomini, a 60 per le donne; necessari 20 anni di contributi

o      e garantita lintegrazione al minimo (salvo che per pensioni liquidate in regime puramente contributivo) in presenza dei seguenti requisiti contributivi e reddituali:

-       la pensione sia inferiore a un minimo fissato (nel 98, circa . 700.000 al mese per 13 mensilita; rivalutato ogni anno per effetto del meccanismo della perequazione automatica delle pensioni)

-       che il reddito complessivo non superi il doppio dellimporto annuo corrispondente a tale minimo (il quadruplo se cumulato con quello del coniuge)

 

 

o      fonti: artt. 31 e 37 Costituzione; art. 2110 c.c.; D.Lgs. 151/01

o      congedo di maternita (art. 16 D.Lgs. 151/01):

-       2 mesi precedenti data presunta del parto

-       periodo tra data presunta e parto

-       3 mesi dopo il parto

-       giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)

o      facolta di far slittare in avanti di 1 mese lastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro

o      possibilita di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi

o      applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi allingresso in famiglia delladottato di eta < 6 anni)

o      possibilita di astensione facoltativa e dellastensione in caso di malattia del figlio nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)

o      possibilita di fruizione dellastensione facoltativa e dellastensione in caso di malattia del figlio estesa al padre (art. 34 D.Lgs. 151/01)

o      diritto allastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre (art. 28 D.Lgs. 151/01)

o      indennita durante lastensione obbligatoria: 80% dellultimo stipendio; durante lastensione facoltativa: 30% dellultimo stipendio

o      periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di anzianita e maturazione ferie

o      trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi

o      assegno di maternita: indennita pari all80% delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste non iscritte in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 448/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purche titolare di carta di soggiorno e residente legalmente in Italia, se straniera) per cui siano stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternita

o      lassegno di maternita non spetta al padre (ne al padre adottivo, ne allaffidatario) lavoratore autonomo

 

o      indennita di disoccupazione (anche per periodi in cui lo straniero sia assente dal territorio italiano; da ordinanza Tribunale di Ravenna 25/9/02)

o      cassa integrazione guadagni

o      trattamento di mobilita

o      tutela contro linsolvenza del datore di lavoro

 

o      lassicurazione per linvalidita ha per scopo lassegnazione di una pensione in caso di sopravvenuta invalidita al lavoro, la concessione di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione e la cura dellinvalidita (art. 45, D. Lgs. 1827/35)

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