N. 532/04 Reg. Sentenze
N. 960/04 Reg. Ricorsi
REPUBBLICA
ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Sicilia, Sezione Staccata di
Catania, Sezione Interna II^, composto dai Signori Magistrati:
- Dr. Salvatore Schillaci - Presidente;
- Dr. Pancrazio M. Savasta Primo Referendario;
- Dr. Michelangelo Francavilla Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
sul ricorso n. 960/04 R.G. proposto da C. V. e S. I. elettivamente
domiciliati in Catania, via Asiago n. 23 presso lo studio dellavv. Rosa
Emanuela Lo Faro che li rappresenta e difende nel presente giudizio
- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CATANIA, in persona del Prefetto
p.t.,
- QUESTURA DI CATANIA, in persona del Questore p.t.,
entrambi elettivamente domiciliati in Catania, presso la sede
dellAvvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege li rappresenta e difende
nel presente giudizio
per
lannullamento del decreto prot. n. 8303367 IMM. emesso il 04/12/03 con cui il
Prefetto di Catania ha nuovamente respinto listanza di regolarizzazione
presentata il 07/11/02 da Catania Vincenzo in riferimento al lavoratore S. I.;
Visti gli
atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il
Referendario dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per ludienza in
Camera di Consiglio del 26/02/04 fissata per lesame dellistanza cautelare
formulata dai ricorrenti;
Uditi gli
Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto di
potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli
artt. 21 comma 10 e 26 comma 4 L. n. 1034/71 consentendolo loggetto della
causa e reputandosi integro il contraddittorio e completa listruttoria,
Avvisate le
parti presenti alludienza in Camera di Consiglio del 26/02/04 della
possibilit di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma
10 e 26 comma 4 L. n. 1034/71,
Ritenuto, in
FATTO, quanto esposto nellatto introduttivo,
Considerato,
in DIRITTO, che deve ritenersi fondata la prima censura con cui stata dedotta
lillegittimit del provvedimento impugnato in relazione al vizio di eccesso di
potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti,
Rilevato, in
particolare, che, come si evince dalla motivazione del decreto prefettizio del
04/12/03, il diniego dellistanza di legalizzazione stato emesso sulla base
della mera denuncia presentata in data 08/01/01 nei confronti di S. I. in
relazione al reato di cui allart. 489 c.p.,
Considerato
che dalla documentazione prodotta dai ricorrenti (non contestata dalle
amministrazioni ed enti intimati) risulta che il procedimento scaturito dalla
denuncia dell08/01/01 stato definito con provvedimento di archiviazione
emesso il 30/07/02 per infondatezza della notizia di reato,
Rilevato,
quindi, che il provvedimento impugnato risulta affetto dal vizio di eccesso di
potere, dedotto con il primo motivo di ricorso, in quanto emesso sulla base di
una circostanza di fatto (la denuncia) che, in base allart. 1 D.L. n. 195/02,
non poteva ritenersi ostativa allaccoglimento dellistanza di legalizzazione
in virt dellarchiviazione del relativo procedimento penale intervenuta in
data anteriore alla stessa presentazione della domanda,
Considerato,
pertanto, che la ritenuta fondatezza della prima censura (con assorbimento, per
ragioni di economia processuale, delle ulteriori doglianze proposte) comporta
laccoglimento del ricorso e lannullamento dellatto impugnato con lobbligo
per lamministrazione di accogliere listanza presentata dai ricorrenti quale
risarcimento del danno in forma specifica ex art. 7 L. n. 1034/71,
Ritenuto,
poi, di potere accogliere, sussistendone i presupposti (ivi compresa la colpa
della P.A. ravvisabile nel mancato aggiornamento, a notevole distanza di tempo,
dei dati riguardanti i procedimenti penali concernenti i cittadini stranieri),
lulteriore istanza di risarcimento del danno per equivalente limitatamente
alla somma di euro 150,00 (oltre rivalutazione dal 04/12/03, giorno in cui
stato emesso lassegno prodotto agli atti, fino alla data della presente
sentenza) corrispondente alle spese sostenute dai ricorrenti in conseguenza
delladozione dellatto amministrativo illegittimo che viene caducato con la
presente sentenza,
Considerato
che gli ulteriori importi richiesti dai ricorrenti a titolo di risarcimento per
equivalente non possono essere riconosciuti in assenza di prova idonea del
danno (e, particolarmente, dellavvenuta cessazione del rapporto di lavoro),
Ritenuto,
infine, di dovere condannare gli enti ed amministrazioni resistenti, in quanto
soccombenti, al pagamento delle spese processuali il cui importo si liquida
come da parte dispositiva
P.Q.M.
il Tribunale
Amministrativo Regionale della Sicilia Sezione Staccata di Catania, Sezione
Interna II^, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21
comma 10 e 26 comma 4 L. n. 1034/71:
1) accoglie
il ricorso e, per leffetto, annulla latto impugnato ordinando alle
amministrazioni ed enti intimati, ciascuno per quanto di propria competenza, di
porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati allaccoglimento dellistanza
di legalizzazione di cui in parte motiva;
2) condanna
gli enti ed amministrazioni intimati a risarcire il danno subito dai ricorrenti
il cui importo si liquida in euro 150,00 oltre rivalutazione secondo quanto
precisato in parte motiva;
3) condanna
gli enti ed amministrazioni intimati a pagare, in favore dei ricorrenti, le
spese processuali da questi ultimi sostenute il cui importo si liquida in
complessivi euro 1500,00 (di cui euro 62,00 per spese ed il residuo per diritti
ed onorari) oltre IVA e CPA come per legge;
4) ordina che
la presente decisione sia eseguita dallAutorit Amministrativa.
Cos deciso
in Catania nella Camera di Consiglio del 26/02/04
LESTENSORE
F.to
Michelangelo Francavilla
IL
PRESIDENTE
F.to Salvatore Schillaci