SCHEDA DI SINTESI
della
Proposta
di Legge
di
iniziativa dei Deputati
LANDI, LA RUSSA, ANEDDA, ed altri
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N.
286, RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA
DELL’IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO
Egregi Signori,
La presente Scheda di
Sintesi riporta i passaggi fondamentali della Proposta di Legge di Alleanza
Nazionale in materia di Disciplina dell’Immigrazione e di Norme sulla
Condizione dello Straniero.
Per un maggiore e più
esaustivo esame dei contenuti di tale proposta si rimanda alla sua parte
motivata ed al suo articolato.
PUNTI
FONDAMENTALI DELLA PROPOSTA:
- Misure contro la clandestinità
(artt. 2-5-7): si positivizzano i reati di
introduzione e permanenza in clandestinità sul territorio dello Stato, di
contraffazione o falsificazione dei permessi e delle carte di soggiorno,
di falsa od omessa dichiarazione di generalità, per i quali è previsto
l’arresto obbligatorio e la reclusione da 1 a 4 anni. Per non
congestionare le carceri e al fine di evitare la “contiguità anche
concettuale” tra criminali e clandestini, è prevista nelle more del
giudizio, su decisione del giudice, il trattenimento in idoneo luogo di
custodia, ivi compresi i centri di assistenza. A seguito di condanna
definitiva, il giudice ordina l’espulsione dello straniero dal territorio
dello Stato. Le misure non si applicano allo straniero che dimostri di
avere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico
e/o quelli per l’accesso alle misure di protezione sociale e temporanea.
Così si supera anche l’eccezione di incostituzionalità sollevata dalla
sentenza della Corte Costituzionale in ordine all’art. 14, comma 5
quinquies.
- Giurisdizione del procedimento di
convalida (art. 4): per gli immigrati espulsi
in via amministrativa è previsto l’obbligo del passaggio giurisdizionale
davanti all’autorità giudiziaria (Giudice di Pace). Si supera, così,
l’eccezione di incostituzionalità della Corte Costituzionale in ordine
all’art. 13, comma 5 bis, garantendo la pienezza del diritto di difesa
dell’espellendo.
- Misure contro la contraffazione
di prodotti industriali e/o commerciali (art. 7): è prevista la revoca del permesso di soggiorno e l’applicazione
del provvedimento di espulsione amministrativa per il lavoratore straniero
che, titolare di regolare titolo di soggiorno per lavoro autonomo,
produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti.
- Potenziamento dei Centri di
permanenza (art. 5): ogni Regione individua una
struttura territorialmente idonea sotto il profilo della capienza,
dell’ubicazione e della sicurezza da destinare al Centro regionale di
permanenza temporanea. Ciò consente si sopperire alle carenze logistiche
anche in previsione della introduzione dei reati di immigrazione
clandestina e di permanenza in clandestinità.
- Istituzione
dell’Ufficio dell’Anagrafe Tributaria dei cittadini extracomunitari -
A.T.E. – (art. 8): le finalità principali
dell’Ufficio sono verificare la regolare predisposizione delle
dichiarazioni annuali dei redditi percepiti dai cittadini extracomunitari
dimoranti in Italia e accertare e verificare la regolarità sotto l’aspetto
delle leggi fiscali e valutarie delle rimesse di valuta effettuate dagli
stranierio verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Altro
importante obiettivo che l’Anagrafe Tributaria si pone consiste nel
monitoraggio delle fonti di provenienza del flusso di denaro esportato
verso i paesi di provenienza. Verificarne la liceità, infatti, risulta
opportuno per stringere il cerchio attorno agli eventuali flussi di
provenienza non regolare (quali le attività per traffici di droga,
prostituzione, contrabbando, commercio illegale). Pertanto, chiunque
rimette somme di denaro all’estero, in violazione delle vigenti disposizioni
valutarie e fiscali nonché del presente disegno di legge, è punito con la
confisca dell’intera somma illegalmente inviata all’estero e nei casi più
gravi e/o di reiterazione dell’infrazione, è revocato il permesso di
soggiorno.
- Misure
di integrazione per i lavoratori immigrati:
a. l’art. 9 prevede la promozione di attività di integrazione economica
per incentivare l’impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul
territorio, determinate dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro delle
Attività produttive, sentite le Regioni, gli Enti Locali, le Camere di
Commercio, il CNEL, le maggiori organizzazioni non governative che si occupano
di immigrazione.
b. L’art. 10 disciplina l’istituzione del Fondo di garanzia per
l’integrazione e la cooperazione:
un fondo etico, destinato alla realizzazione di progetti di integrazione
sociale in favore dei cittadini italiani ed extracomunitari, nonché progetti di
cooperazione allo sviluppo in favore dei paesi di origine degli immigrati. Il
Fondo, realizzerà con il capitale raccolto, proveniente dallo Stato, Banche,
Onlus, Enti Locali, privati cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari,
soggetti giuridici di varia natura,
progetti rivolti alla politica di integrazione, alla sviluppo
dell’edilizia popolare, alta formazione professionale, alla prevenzione ed
educazione sanitaria, allo sviluppo di infrastrutture e alla riqualificazione
del territorio, programmi di incentivazione al reimpatrio assistito. La
dotazione del Fondo sarà in prevalenza finanziata mediante appositi conti etici
(“Integrazione” e “Cooperazione”), che verranno offerti da primarie banche
italiane in Convenzione con i Ministeri competenti. I conti verranno offerti
sia ai cittadini italiani che ai cittadini extracomunitari e garantiranno un
tasso di interesse privilegiato, pari al tasso di remunerazione corrisposto
dalle banche sui conti correnti ordinari maggiorato sino al massimo dell’1%. In
questo modo, il Fondo potrà svolgere la sua azione senza gravare sulle finanze
statali, che, di fatto, dovranno coprire solo il costo della differenza tra
l’interesse medio normalmente corrisposto dalle banche, e l’interesse
privilegiato predisposto per i conti etici. Sul punto, si rileva che il
Ministero del Tesoro determinerà l’ammontare massimo da destinare a copertura
di detto costo, tenendo conto delle esigenze di bilancio dello Stato. Di
contro, lo Stato italiano, grazie alta raccolta di questi capitali privati da
destinare alle politiche di integrazione e di Cooperazione allo Sviluppo, potrà
capitalizzare considerevoli
importi di denaro destinandoli, anziché ai predetti capitoli di spesa, ad altre
fondamentali iniziative di sviluppo del nastro Paese.
- Rilascio e rinnovo
dei permessi di soggiorno (art. 11): si
introduce il sistema già adottato per la maxi regolamentazione. Vengono
coinvolti gli uffici postali e gli uffici territoriali dell’immigrazione
istituiti presso le Prefetture. Tali procedure, già sperimentate,
consentono di abbreviare i termini di rilascio e rinnovo dei permessi, di ridurre
il tempo consumato dai datori e dai lavoratori e di alleggerire il carico
di lavoro degli Uffici di immigrazione della Pubblica sicurezza (P.S.),
consentendo di destinare più organico al controllo del territorio.
- Ministro
dell’Immigrazione (art. 13): si prevede la
creazione del Ministro dell’Immigrazione cui attribuire il coordinamento
delle politiche in materia di immigrazione e di integrazione dello
straniero. E ciò per dare la giusta attuazione alle norme in materia
secondo la logica politico-programmatica che le permea.
ALLEANZA NAZIONALE