(Sergio Briguglio 20/9/2004)
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO E LA NORMATIVA
SULLĠIMMIGRAZIONE
1. Mercato del
lavoro e immigrazione
Dinamiche
nel mercato del lavoro
- Ragion dĠessere del diritto del lavoro (norme
inderogabili in sede di contrattazione individuale): contrastare il potere
di monopsonio (strutturale o dinamico) del datore di lavoro
- Minimi retributivi inderogabili stabiliti da
disposizioni di legge o dai contratti collettivi
- Shock (negativi) della domanda o (positivi)
dellĠofferta possono portare il livello del salario di equilibrio del
mercato concorrenziale al di sotto del minimo inderogabile: si crea
disoccupazione
- Interessi degli insiders (mantenere la rendita di posizione) ed outsiders (accedere allĠoccupazione) in conflitto
- La capacitaĠ di coalizzarsi degli insiders (sindacati) produce radicalizzazione della
separazione: mantenimento di minimi elevati e introduzione di limitazioni
della facoltaĠ di recesso del datore di lavoro (alti costi di
sostituzione)
- Nota: eĠ unĠopzione legittima (costi della
disoccupazione assorbiti dalle famiglie; puoĠ peroĠ diventare
insostenibile (conflitto Settentrione-Meridione, anziani-giovani,
uomini-donne, etc.): riforme del mercato del lavoro
- Se prevalgono gli outsiders, si amplia la facoltaĠ di recesso per tutti i
rapporti (anche quelli giaĠ ÒstabiliÓ, appannaggio degli insiders, per abbassare i costi di sostituzione) e/o si
abbassano i minimi (almeno per i nuovi rapporti di lavoro, appannaggio
degli outsiders, per
consentire di neutralizzare i costi di sotituzione): ampliamento delle
opportunitaĠ e redistribuzione dei diritti
- Se prevalgono gli insiders, si mantengono le limitazioni sulla facoltaĠ di
recesso del datore (almeno per i vecchi rapporti, da insiders, per tenere alti i costi di sostituzione) e si
mantengono i minimi (anche per i nuovi rapporti, da outsiders, per evitare la neutralizzazione i quei costi):
possibile dualizzazione del mercato
La
stagione del garantismo flessibile
- Riforme progressive del mercato: stagione del
Ògarantismo flessibileÓ
- Esempio paradigmatico: lavoro a tempo determinato (D.
Lgs. 368/01):
o
grande ampliamento della facoltaĠ di apporre un termine
alla durata del contratto di lavoro subordinato (sufficienti ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo)
o
divieto di discriminazione fondata sullĠesistenza del
termine (paritaĠ di trattamento con il lavoratore a tempo indeterminato)
o
minimi inderogabili applicabili a tutti i rapporti
o
limitazioni della facoltaĠ di recesso formalmente
intatte (art. 18 Stat. Lav. e L. 108/90 inalterati)
o
riduzione dei costi di sostituzione per i nuovi
rapporti: limitazioni della facoltaĠ di recesso aggirate dalla possibilitaĠ di
apporre un termine
- Nota: possibilitaĠ di ottenere, da parte del datore
di lavoro, un arbitrio assoluto riguardo alla durata del rapporto (con una
successione di brevi contratti a termine) mitigata dalle limitazioni su
proroga e riassunzione a termine (art. 4 e 5 D. Lgs. 368/01, in attuazione
della Dir. CEE 70/99):
o
proroga ammessa una sola volta; per ragioni oggettive e
stessa attivitaĠ, con durata complessiva del rapporto < 3 anni
o
ulteriori prolungamenti: retribuzione maggiorata e,
trascorsi 20 o 30 gg. (per contratti di durata < o > 6 mesi),
conversione in rapporto a tempo indeterminato
o
riassunzione a termine legittima dopo intervallo >
10 o 20 gg. (per contratti di durata < o > 6 mesi); in caso di
riassunzione a termine dopo un intervallo di durata inferiore, il secondo
rapporto si considera a tempo indeterminato
o
in caso di riassunzione a termine senza soluzione di
continuitaĠ, il rapporto si considera a tempo indeterminato dallĠinizio
- Riforma 2003: introduzione di molte forme ÒatipicheÓ
(in genere: scarsa stabilitaĠ, ma paritaĠ di trattamento)
- Effetto: dualizzazione del mercato:
o
gli insiders
mantengono (per lo piuĠ) contratti protetti a tempo indeterminato
o
gli outsiders
ottengono (per lo piuĠ) contratti atipici e/o a termine
- Eccezioni: settori del mercato non soggetti a queste
dinamiche (es.: lavoro domestico: scarsa offerta; assenza di disoccupazione;
assenza di conflitto insiders-outsiders; scarsa sindacalizzazione; nessuna limitazione alla facoltaĠ di
recesso)
- LĠimmigrato eĠ, per definizione, un outsider: salvo il caso dei settori esenti dalla
dualizzazione, le sue opportunitaĠ di lavoro sono tipicamente legate a
contratti atipici e/o a termine
La
normativa sullĠimmigrazione
- Requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno:
contratto di soggiorno per lavoro; requisiti:
o
contratto di lavoro preventivo (condizioni non
inferiori a contratto collettivo applicabile) a tempo determinato o
indeterminato, e a tempo pieno o parziale > 20 ore settimanali
o
garanzia di alloggio adeguato (leggi regionali)
o
copertura spese di eventuale rimpatrio
o
< 2 anni, per rapporto a tempo indeterminato
o
come rapporto, ma < 1 anno, per rapporto a
termine
- Rinnovo: da richiedere con congruo anticipo;
requisiti:
o
come per il rilascio (contratto di soggiorno)
o
mezzi di sostentamento sufficienti per il nucleo
familiare
- Disoccupazione (per dimissioni o licenziamento): 6
mesi garantiti di ricerca di nuova occupazione (prima della L. 189/02, 1
anno)
- Durata del permesso rinnovato < durata
originaria (prima della L. 189/02: < doppio durata originaria)
- Diritti:
o
assistenza sanitaria, previdenza, accesso a studio e
formazione (parificazione con il cittadino italiano)
o
ricongiungimento (reddito e alloggio adeguati, durata
del permesso > 1 anno)
o
edilizia popolare (solo se regolarmente occupato e
titolare di un permesso di durata > 2 anni)
o
assistenza sociale (solo per il titolare di carta di
soggiorno; ex L. 388/00)
LĠimmigrato
di fronte a un bivio
- Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato solo in presenza di contratto a tempo pieno o parziale >
20 ore settimanali (art. 22, co. 2, lett. c T.U., art. 36-bis, co. 1 e
art. 30-bis, co. 3, lett. c, DPR 394/99 modificato); non considerati i
rapporti atipici neĠ il part-time verticale
- Problemi col contratto a termine:
o
precarietaĠ rispetto al soggiorno (esistenti anche
prima della L. 189/02):
¤
in caso di rapporto a termine, alla scadenza del
rapporto scade certamente anche il permesso
¤
formalmente impossibile la riassunzione da parte dello
stesso datore di lavoro con nuovo contratto a termine certificabile al momento
della domanda (anticipata) di rinnovo
¤
possibile la riassunzione con contratto a tempo
indeterminato, o con altro datore (di difficile reperimento)
¤
dimissioni e licenziamento ammesse solo per giusta
causa (impossibile utilizzare i 6 mesi di ricerca di nuova occupazione)
o
diritti limitati o preclusi:
¤
ricongiungimento (precluso se il primo contratto ha
durata < 1 anno)
¤
edilizia popolare (certamente precluso)
¤
assistenza sociale (piuĠ arduo pervenire alla carta di
soggiorno)
- In definitiva: nella divaricazione del mercato del
lavoro, allĠimmigrato eĠ riservato, prevalentemente, un inserimento con
contratto a termine (da outsider),
ma gli viene chiesto, ai fini del soggiorno e del godimento dei diritti,
un inserimento con contratto a tempo indeterminato (da insider)
- Effetto pack:
viveri su un frammento, tenda sullĠaltro...
OpportunitaĠ
di accesso: unĠulteriore penalizzazione
- Tre difficoltaĠ riducono le opportunitaĠ di accesso
allĠoccupazione dello straniero:
o
impossibilitaĠ, prima del rilascio del primo permesso
di soggiorno per lavoro, di incontro diretto con il datore di lavoro (non ne
parlo in questa sede)
o
oneri aggiuntivi per il datore di lavoro:
disponibilitaĠ di alloggio e copertura spese di rimpatrio (contratto di
soggionro per lavoro)
o
divieto di discriminazione, anche indiretta, fondata
sulla razza, sullĠappartenenza a un gruppo etnico o linguistico, sulla
religione, sulla cittadinanza (art. 43 e 44 T.U., D. Lgs. 215/03 in attuazione
della Dir. CEE 43/00)
- Si ha discriminazione indiretta quando lĠadozione di
un criterio di inquadramento apparentemente neutro produce un effetto
sperequato sui lavoratori appartenenti alla categoria svantaggiata (es.:
attribuzione di un superminimo al lavoratore che padroneggi bene la
lingua)
- La discriminazione indiretta eĠ vietata se il
criterio non riguarda un requisito essenziale per la prestazione (nota: non basta, percheĠ la
discriminazione sia legittima, che il requisito sia rilevante; occorre che sia essenziale; v. sent. Corte Giust. 13/5/86, 1/7/86,
17/10/89)
- Il datore di lavoro puoĠ essere costretto dal giudice
a rimuovere gli effetti della discriminazione, a seguito di ricorso, in
relazione al quale spetta al ricorrente dimostrare lĠesistenza
dellĠeffetto (anche sulla base di dati statistici); spetta al datore di
lavoro dimostrare lĠessenzialitaĠ
del requisito
- Se lĠappatenenza alla categoria svantaggiata
(statisticamente meno produttiva) eĠ evidente al momento dellĠassunzione,
il rischio di dovere, in futuro, corrispondere al lavoratore un
trattamento eccessivo rispetto allĠeffettiva produttivitaĠ di questo dissuade
il datore di lavoro dallĠassumere
- In generale, i divieti di discriminazione, impedendo
che il trattamento del lavoratore svantaggiato si attesti a livelli piuĠ
bassi della media, corrispondenti allĠeffettiva produttivitaĠ, deprimono
le opportunitaĠ di occupazione dei lavoratori svantaggiati (vedi il
Rapporto OIL su La
discriminazione dei lavoratori immigrati nel mercato del lavoro in Italia
(2004))
- In altri termini, il divieto di discriminazione,
esplicando i suoi effetti solo a valle dellĠassunzione, si traduce in una
barriera allĠingresso nel mercato del lavoratore svantaggiato se non eĠ
accompagnati da un obbligo o altri incentivi allĠassunzione (es.:
lavoratori disabili)
2.
Il D. Lgs. 276/03
Somministrazione di lavoro (Artt. 20-28 D. Lgs. 276/03)
- Possibile lĠassunzione a tempo determinato o
indeterminato da parte del somministratore
- Possibile il contratto di somministrazione a tempo
determinato e, in certi casi (servizi in campo informatico, pulizia,
custodia, portineria, trasporto di persone e merci per lĠimpresa,
costruzioni edilizie negli stabilimenti, casi previsti dai contratti
collettivi nazionali o territoriali, etc.), a tempo indeterminato (staff
leasing; nota: in precedenza vietato)
- Somministrazione a tempo determinato consentita per
ragioni tecniche, produttive, organizzative, sostitutive (insindacabili in
sede di controllo giudiziale), anche se riferibili allĠordinaria attivitaĠ
dellĠutilizzatore (nota: grande ampliamento rispetto alla L. 196/97);
limiti quantitativi allĠutilizzazione della somministrazione a tempo
determinato possono essere posti negli stessi modi previsti per
lĠutilizzazione del contratto a termine dal D. Lgs. 368/01
- In caso di somministrazione a tempo indeterminato, al
rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore si applica la
disciplina generale dei rapporti di lavoro (a tempo indeteminato); in caso
di fine dei lavori, non si applicano le procedure di mobilitaĠ, ma eĠ
possibile il licenziamento con preavviso
- In caso di somministrazione a tempo determinato, al
contratto tra somministratore e prestatore (se a tempo determinato) si
applica la disciplina di cui al D. Lgs. 368/01, ma
o
il contratto puoĠ essere prorogato nei casi e per la
durata previsti dal contratto collettivo applicato al somministratore
o
non si applicano i limiti relativi alla riassunzione a
termine
- In caso di assunzione a tempo indeterminato, nei
periodi di inattivitaĠ eĠ corrisposta unĠindennitaĠ fissata dal contratto
collettivo applicabile al somministratore (> minimo fissato e
aggiornato periodicamente con decreto del Ministro del lavoro;
attualmente, 350 euro mensili, DM 10/3/04); indennitaĠ ridotta per
attivitaĠ a tempo parziale
- Non limitabile la possibilitaĠ di assunzione da parte
dellĠutilizzatore, al termine della somministrazione a tempo determinato,
salvo il caso di corresponsione al prestatore, da parte del
somministratore, di adeguata indennitaĠ fissata dal contratto collettivo
applicabile al somministratore
- ParitaĠ di trattamento del dipendente del
somministratore rispetto al dipendente di pari livello dellĠutilizzatore,
a paritaĠ di mansioni svolte; possibile la deroga al principio di paritaĠ
di trattamento in caso di lavoratore svantaggiato (art. 2, lett. f, Reg. CEE 2204/02, e art. 4,
co. 1 L. 381/91; tra gli altri, il lavoratore migrante che si sposti nella
ComunitaĠ o vi prenda la residenza per assumervi un lavoro) per il quale
sia stato predisposto un piano di inserimento o reinserimento lavorativo,
con tutore, in concorso con Regioni, Province o enti locali
Osservazioni
- Il fatto che in caso di somministrazione a tempo
determinato non si applichino i limiti relativi alla riassunzione a
termine rende possibile in linea di principio la successione senza
soluzione di continuitaĠ di contratti a tempo determinato
- Salvo il caso raro di assunzione a tempo
indeterminato, eĠ improbabile che il somministratore sia disposto a
garantire per lĠalloggio e per le spese di rimpatrio e ad affrontare (ai
fini dellĠingresso) la procedura di richiesta di autorizzazione al lavoro
- Possibile escamotage: il contratto di
somministrazione ponga lĠonere relativo ad alloggio e rimpatrio a carico
dellĠutilizzatore (che, in cambio, non ha problemi legati alla successione
di contratti a termine)
- Un incentivo allĠassunzione (ai fini dellĠingresso)
eĠ costituito dalla possibile deroga al principio di paritaĠ di
trattamento
- Assunzione a tempo determinato certamente adeguata
per familiari, rifugiati, studenti (entro le 1040 ore annue), etc.
Appalto (Art. 29 D.
Lgs. 276/03; art. 27, co. 1 T.U.; art. 40, co. 13 DPR 394/99 modificato)
- Si differenzia dalla somministrazione percheĠ
lĠappaltatore organizza i mezzi necessari (cosa desumibile, in caso di
appalto di servizi, dal semplice esercizio del potere organizzativo e
direttivo nei confronti dei lavoratori) e assume il rischio di impresa
- Consentito lĠingresso extra-quota di dipendenti
dellĠappaltatore avente sede allĠestero, temporaneamente trasferiti in Italia per la realizzazione di
unĠopera o per la prestazione di un servizio nellĠambito di un contratto
dĠappalto, a condizione di
o
rispetto dellĠart. 1655 c.c., della L. 1369/60 (nota:
legge abrogata dal D. Lgs. 276/03) e delle norme internazionali e comunitarie
o
richiesta di nulla-osta da parte dellĠappaltante
o
comunicazione da parte del datore di lavoro agli
organismi provinciali dei sindacati comparativamente piuĠ rappresentativi del
settore
- Permesso di soggiorno rilasciato con durata pari (ma
presumibilmente < 2 anni, da art. 40, co. 2 DPR 394/99
modificato) a quella strettamente necessaria alla realizzazione dell'opera
o alla prestazione del servizio
- LĠappaltatore deve garantire trattamento retributivo
dei lavoratori in trasferta non inferiore al minimo previsto dal contratto
collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o
comunitari, e il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
- Ove lĠappaltante sia persona fisica che non eserciti
attivitaĠ imprenditoriale neĠ professionale, non vi eĠ responsabilitaĠ in
solido con lĠappaltatore riguardo a retribuzione e contribuzione
Osservazioni
- La procedura (lunga e complessa) di autorizzazione
allĠingresso non si concilia con lĠassunzione del rischio di impresa da
parte del piccolo appaltatore (es.: lavoratori trasferiti in Italia,
temporaneamente impossibilitati, da sostituire)
- Non eĠ chiaro chi stipuli il contratto di soggiorno
per lavoro: se lĠappaltante, producendo prova dellĠesistenza di un
contratto di lavoro tra appaltatore e lavoratore, ovvero (improbabilmente)
lĠappaltatore, assumendosi lĠonere relativo allĠalloggio e alle spese di
rimpatrio
- Non eĠ chiaro neanche il senso dellĠonere di
comunicazione alle organizzazioni sindacali in capo al datore di lavoro
(lĠappaltatore); sembrerebbe logico che lĠonere gravi sullĠappaltante (sia
per ragioni pratice, sia per la finalitaĠ della comunicazione: evitare che
lĠesternalizzazione del lavoro abbia valenza anti-sindacale)
- Problemi in caso di subentro di nuovo appaltatore con
obbligo di acquisizione del personale (per legge, contratto collettivo o
contratto dĠappalto), associati alla peculiaritaĠ del contratto di
soggiorno per lavoro
- In caso di prestazione di un servizio, il tempo
Òstrettamente necessarioÓ puoĠ essere indeterminato; sembra peroĠ esclusa
dalla formulazione dellĠart. 27, co. 1, lett. i T.U., che fa riferimento a
un trasferimento temporaneo, la
possibilitaĠ che il singolo lavoratore possa ottenere un nulla-osta al
lavoro a tempo indeterminato e un permesso di soggiorno corrispondente a
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (durata di 2 anni, rinnovabile
un numero illimitato di volte); di per seĠ non sembra esclusa la
possibilitaĠ di una successione di periodi di soggiorno (con uscita e
reingresso)
- Possibile la stipula di un contratto dĠappalto per la
prestazione di qualunque servizio, inclusi i servizi alla persona (vedi S.
Briguglio, Quote, regolamento e manutenzione ordinaria della suocera
(2003), da aggiornare alla luce delle ultime modifiche legislative);
vantaggi: ingresso extra-quota, esonero dallĠobbligazione in solido con
lĠappaltatore; lĠingresso di una coppia di lavoratori (marito e moglie)
consentirebbe lĠeffettiva assunzione del rischio di impresa da parte
dellĠappaltatore rispetto alla necessitaĠ di sostituzione del lavoratore
temporaneamente impedito
Lavoro intermittente
(Artt. 33-40 D. Lgs. 276/03; art. 10 D. Lgs. 3/9/04)
- Possibile in caso di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, secondo esigenze individuate da contratti
collettivi nazionali o territoriali o, provvisoriamente, da decreto del
Ministro del lavoro (ancora da emanare)
- Possibile per prestazioni da rendersi nel fine settimana
o nelle ferie estive o nelle vacanze natalizie o pasquali, anche in
assenza di contratti collettivi o di decreto ministeriale (Nota Ministero
del lavoro 12/7/04), ovvero in altri periodi predeterminati da contratti
collettivi
- Possibile anche, in via sperimentale, per qualunque
tipo di occupazione, per lavoratori di etaĠ < 25 anni in stato di
disoccupazione, o > 45 anni espulsi dal ciclo produttivo o iscritti in
liste di mobilitaĠ o collocamento
- Consentito anche a tempo determinato
- Il contratto puoĠ prevedere che il lavoratore
garantisca la disponibilitaĠ alla chiamata, in cambio di una indennitaĠ
fissata dai contratti collettivi > misura prevista da decreto
del Ministro del lavoro (20% della retribuzione prevista dal contratto
collettivo nazionale, DM 10/3/04)
- In caso di impedimento, il lavoratore che aveva
garantito la propria disponibilitaĠ deve informare tempestivamente il
datore, e non ha diritto, per i giorni di indisponibilitaĠ,
allĠindennitaĠ; se non lo fa, si applica una sanzione di entitaĠ pari a 15
gg. di indennitaĠ; il rifiuto ingiustificato di fronte alla chiamata puoĠ
comportare la risoluzione del contratto, la restituzione dellĠindennitaĠ
percepita nel periodo di effettiva indisponibilitaĠ e un risarcimento del
danno
- Il lavoratore intermittente gode di un trattamento
non inferiore rispetto a quello del lavoratore subordinato ordinario di
pari livello, a paritaĠ di mansioni svolte, in proporzione ai periodi di
effettiva utilizzazione
- Per i periodi di mancata utilizzazione, il lavoratore
non eĠ titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati
ordinari, neĠ matura alcun trattamento, salvo lĠeventuale indennitaĠ
- Con decreto del Ministro del lavoro eĠ stabilita la
misura della retribuzione convenzionale, con riferimento alla quale il
lavoratore puoĠ versare la differenza contributiva nei periodi in cui la
retribuzione maturata (inclusa lĠeventuale indennitaĠ) eĠ inferiore
Osservazioni
- La proposta di un contratto di lavoro intermittente
ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro (richiesta sia
ai fini dellĠingresso per lavoro subordinato, da art. 22, co. 2, lett. c
T.U., sia ai fini del rinnovo del permesso per lavoro subordinato, da art.
36-bis, co. 1 DPR 394/99 modificato) sembra preclusa da art. 30-bis, co. 3,
lett. c DPR 394/99 modificato, che contempla solo contratti a tempo pieno
o a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali
- Allo stato attuale, il lavoro intermittente risulta
quindi utile solo come complemento di attivitaĠ autonoma o di lavoro subordinato
part-time, ovvero per soggetti giaĠ soggiornanti e abilitati (ma non
vincolati) al lavoro (familiari, rifugiati, studenti, etc.)
- La prestazione dedotta in contratto eĠ ovviamente
lecita; anche se non eĠ considerata idonea a fondare la stipula di un
contratto di soggiorno, il lavoratore straniero (entrato in corrispondenza
ad altro contratto) deve poter rinnovare il permesso per lavoro autonomo
(una volta assolti gli obblighi previsti per lo svolgimento di attivitaĠ
autonoma, anche diversa da quella effettivamente svolta); il reddito da
lavoro intermittente o da ulteriori prestazioni contribuisce al
soddisfacimento del requisito di reddito minimo
- Se si evita di prevedere indennitaĠ di
disponibilitaĠ, la stipula (nei casi consentiti) di un contratto di lavoro
intermittente a tempo indeterminato consente al datore di lavoro di
aggirare qualsiasi limitazione relativa al recesso dal rapporto di lavoro
o alla riassunzione a termine: il lavoratore puoĠ essere chiamato una sola
volta, piuĠ volte intervallate, piuĠ volte consecutive, con oneri e
computo ai fini dellĠapplicazione di disposizioni di legge (es.: art. 18
Statuto dei lavoratori) proporzionati allĠeffettivo utilizzo
- PuoĠ risultare quindi molto conveniente (nei casi
consentiti) per entrambe le parti, nella forma di contratto a tempo
indeterminato senza indennitaĠ:
o
oneri proporzionati allĠeffettivo utilizzo
o
possibilitaĠ, per il lavoratore, di fornire prestazioni
lavorative (subordinate o autonome) a terzi
o
possibilitaĠ, per il lavoratore, di versare la differenza
contributiva rispetto alla retribuzione convenzionale
Lavoro ripartito
(Artt. 41-45 D. Lgs. 276/03)
- Due lavoratori assumono in solido unĠunica
obbligazione lavorativa
- Ciascuno eĠ responsabile dellĠintera obbligazione
(es.: in caso di malattia dellĠuno, lĠaltro eĠ tenuto a subentrare)
- I lavoratori sono liberi di ripartirsi il lavoro nel
modo che essi concordano in qualunque momento
- La sostituzione da parte di terzi eĠ consentita solo
se il datore eĠ dĠaccordo
- Dimissioni o licenziamento di uno dei lavoratori
comportano, salva diversa pattuizione, la risoluzione dellĠintero
contratto
- I lavoratori informano con cadenza almeno settimanale
il datore in merito alla ripartizione dellĠorario di lavoro concordata
- Regolamentazione affidata ai contratti collettivi o,
in mancanza, alla normativa generale sul lavoro subordinato
- Vale il principio di non discriminazione rispetto al
lavoratore subordinato ordinario di pari livello, a paritaĠ di mansioni
svolte
Osservazioni
- Improponibile, normalmente, ai fini dellĠingresso di
un solo lavoratore: nessuna garanzia di affiatamento con altro lavoratore
giaĠ in Italia
- Potenzialmente utile per catene migratorie: in cambio
dellĠimpegno relativo ad alloggio e rimpatrio, il datore acquista, di
fatto, sicurezza rispetto al rischio di sospensione del rapporto per fatti
attinenti ad uno solo dei lavoratori
- Utile anche in caso di nucleo familiare: il coniuge
ricongiunto (o il figlio prossimo alla maggiore etaĠ) puoĠ ottenere un
permesso per lavoro, affrancandosi dal familiare ÒpernoÓ del
ricongiungimento
- Ovviamente utilizzabile anche per soggetti giaĠ
soggiornanti e abilitati al lavoro
Apprendistato,
in generale (Artt. 51-53 D. Lgs. 276/03)
- Vantaggi per il datore di lavoro:
o
possibile il sottoinquadramento (2 livelli piuĠ in basso
di quello conseguibile con la formazione)
o
esclusione dal computo dei dipendenti ai fini
dellĠapplicazione di disposizioni di legge (es.: art. 18 Statuto dei
lavoratori)
o
sgravi contributivi (condizionati alla verifica dello
svolgimento di formazione; sanzioni, in caso di esito negativo)
I.
Apprendistato per lĠespletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
(Art. 48 D. Lgs. 276/03)
- Possono stipulare il contratto giovani di etaĠ >
15 anni
- Durata < 3 anni
- FinalitaĠ : conseguimento di una qualifica
professionale
- La regolamentazione dei profili formativi eĠ di
competenza delle Regioni (in particolare, previsione di un monte-ore di
formazione esterna o interna allĠazienda)
- Determinazione delle modalitaĠ di formazione interna
rimessa ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali
Osservazioni
- Utile per minori giaĠ presenti in Italia
- Non sembra utilizzabile in relazione alle situazioni
di cui allĠart. 40, co. 9, lett. a) DPR 394/99 (il riferimento liĠ eĠ ai
Òrapporti di tirocinioÓ, disciplinati da art. 18 L. 196/97)
II. Apprendistato
professionalizzante (Art. 49 D. Lgs. 276/03)
- Contratto stipulabile con lavoratori di etaĠ compresa
tra 18 (17, se giaĠ in possesso di un titolo di formazione) e 29 anni
- Durata del contratto fissata dal contratto collettivo
nazionale o regionale, ma comunque compresa tra 2 e 6 anni
- PossibilitaĠ di cumulare, entro questi limiti,
periodi di apprendistato per lĠespletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione e periodi di apprendistato professionalizzante
- FinalitaĠ: conseguimento di una qualifica
professionale attraverso formazione sul lavoro e acquisizione di
competenze di base
- Regolamentazione dei profili professionali e
determinazione delle modalitaĠ di formazione (esterna ed interna) analoga
al caso dellĠapprendistato per lĠespletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione
Osservazioni
- Non sembra utilizzabile in relazione alle situazioni
di cui allĠart. 40, co. 9, lett. b) DPR 394/99 (il riferimento liĠ eĠ a
trasferimento o distacco da parte dellĠorganizzazione da cui il lavoratore
giaĠ dipende)
III.
Apprendistato per acquisizione di un diploma o per percorsi ada alta
qualificazione (Art. 50 D. Lgs. 276/03)
- Contratto stipulabile con soggetti di etaĠ compresa
tra 18 (17, se giaĠ in possesso di una qualifica professionale) e 29 anni
- FinalitaĠ: conseguimento di un titolo di studio
secondario o universitario o dellĠalta formazione
- Durata e regolamentazione rimessa alle Regioni
Osservazioni
- Possibile incompatibilitaĠ con art. 44-bis, co. 5 DPR
394/99 (come modificato dal regolamento di attuazione della L. 189/02) in
relazione alla durata: la formazione liĠ considerata non puoĠ avere durata
> 2 anni
Contratto di inserimento (Artt. 54-59 bis D. Lgs. 276/03)
- Contratto stipulabile con
o
soggetti di etaĠ compresa tra 18 e 29 anni
o
disoccupati di lunga durata (> 12 mesi, in
base allĠAccordo interconferderale 11/2/04), di etaĠ compresa tra 29 e 32 anni
o
disoccupati di etaĠ > 50 anni
o
lavoratori che rientrino nel mercato del lavoro dopo
unĠassenza di durata > 2 anni
o
donne residenti in zone (individuate con decreto
Minlavoro) a basso tasso di occupazione femminile
o
handicappati
- Il contratto puoĠ essere stipulato dal datore
(impresa, ente, fondazione, associazione di categoria, etc.) che, degli n contratti di inserimento scaduti negli 18 mesi
precedenti (con lĠesclusione di una certa casistica riconducibile a
sostanziale responsabilitaĠ del lavoratore), abbia trasformato in
contratti a tempo indeterminato non meno di 0.6(n-4)
- Applicabile, se piuĠ favorevole, art. 20 L. 223/91:
possibile assumere, con sgravi contributivi, lavoratori disoccupati da
piuĠ di 12 mesi
- Condizione per la stipula: progetto individuale di
inserimento, da realizzare con modalitaĠ rimesse ai contratti collettivi
nazionali (in mancanza, decreto del Ministro del lavoro; attualmente si
applica transitoriamente lĠAccordo interconfederale 11/2/04: minimo di 16
ore) o territoriali e a quelli aziendali; possibile il ricorso ai fondi
interprofessionali per la formazione continua
- Durata: compresa tra 9 e 18 mesi
- Non rinnovabile; prorogabile entro il limite di 18
mesi
- Vantaggi per il datore di lavoro:
o
possibile il sottoinquadramento (2 livelli)
o
esclusione dal computo dei dipendenti ai fini
dellĠapplicazione di disposizioni di legge (es.: art. 18 Statuto dei
lavoratori)
o
incentivi economici come per contratto di formazione e
lavoro (escluso il caso di soggetti di etaĠ compresa tra 18 e 29 anni), in
attesa della riforma del sistema di incentivi; norma transitoria (art. 14 D.
Lgs. 3/9/04) per lĠapplicazione del vecchio sistema di incentivi per (16.000)
rapporti stipulati entro il 31/10/04
Osservazioni
- Utilizzabile, in ingresso, solo per soggetti di etaĠ
compresa tra 18 e 29 anni (con modesti vantaggi: esclusi gli incentivi
economici, ma consentito il sottoinquadramento)
- Utilizzabile, per soggetti giaĠ soggiornanti e
abilitati al lavoro, anche per donne (in certe zone a basso tasso di
occupazione femminile), per soggetti inattivi da molto tempo o di etaĠ >
50 anni
- Il titolare di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato (maschio) di etaĠ compresa tra 29 e 50 anni non fa a tempo, di
norma, a maturare il periodo di inattivitaĠ richiesto, prima che gli scada
il permesso (salvo, in opportune condizioni, il caso di assunzione con
contratto di reinserimento per disoccupati da piuĠ di 12 mesi)
- Rispetto al normale contratto a termine, la
successiva assunzione a tempo indeterminato eĠ incentivata (favorisce
lĠulteriore ricorso, per altri lavoratori, al contratto di inserimento)
Tirocini estivi di orientamento (Art. 60 D. Lgs. 276/03)
- Riservati a giovani (etaĠ non definita) iscritti a
corsi di studio di ogni ordine e grado (anche universitari)
- Finalizzati a fornire orientamento e addestramento
pratico
- Durata < 3 mesi (in estate), anche come
cumulo di piuĠ tirocini
- Borse-lavoro, se previste, di entitaĠ < 600
euro mensili (corrisposte da ente terzo)
- Si applica lĠart. 18 L. 196/97 (e, quindi, lĠart. 8
DM Minlavoro 142/98): condizione di reciprocitaĠ per gli studenti
stranieri
Osservazioni
- LĠimposizione della condizione di reciprocitaĠ con
decreto ministeriale viola lĠart. 2, co. 2 e 3 T.U.
- Accessibili, in particolare, ai richiedenti asilo
(non sono assimilabili a rapporti di lavoro subordinato, mancando lo
scambio retribuzione-lavoro: la borsa-lavoro eĠ erogata da terzi e ha
carattere di indennitaĠ); nota: le borse-lavoro sono giaĠ previste, in
certi casi (giovani residenti nel Mezzogiorno), da art. 26, co. 3 L.
196/97 e da artt. 5 e 6 D. Lgs. 280/97
- Dubbio: le ore effettuate si computano, per il
titolare di permesso di soggiorno per studio, ai fini del rispetto del
limite di 1040 ore annue?
Lavoro a progetto (Artt. 61-69 D. Lgs. 276/03)
- Rapporto caratterizzato da
o
collaborazione coordinata e continuativa
o
riconducibilitaĠ a progetto o programma o fase di esso
o
gestione autonoma da parte del lavoratore, in funzione
del risultato, indipendentemente dal tempo impiegato
- Esclusi dallĠapplicazione, tra gli altri,
o
agenti e rappresentanti di commercio
o
prestazioni occasionali (durata < 30 gg. e
compenso < 5.000 euro)
o
professioni intellettuali dotate di albo
o
collaboratori che percepiscano pensione di vecchiaia
- Durata: determinata o determinabile
- Il compenso eĠ proporzionato alla quantitaĠ e
qualitaĠ del lavoro eseguito; nel determinarlo si tiene conto dei compensi
localmente corrisposti per analoghe prestazioni autonome
- Possibile lĠattivitaĠ in favore di piuĠ committenti,
purcheĠ non in concorrenza
- Sospensione di prestazione e compenso in caso di
malattia o infortunio e gravidanza
- Proroga della scadenza di 180 gg. in caso di gravidanza
(salvo previsione piuĠ favorevole da contratto individuale)
- PossibilitaĠ di recesso, per malattia o infortunio se
la sospensione eĠ di durata > un sesto della durata del contratto
(ovvero > 30 gg., per durata del contratto non determinata)
- Estinzione del contratto allĠatto della realizzazione
del progetto o programma o fase di esso
- Possibile la pattuizione di causali (es.:
giustificato motivo) e modalitaĠ per il recesso dal contratto, oltre al
caso di giusta causa (dubbi sulla possibilitaĠ di prevedere anche il
recesso ad nutum, acausale)
- Sanzione della trasformazione nellĠopportuno
contratto di lavoro subordinato in caso di accertata effettiva
subordinazione
- La collaborazione coordinata e continuativa a tempo
indeterminato (per la quale non eĠ possibile, cioeĠ, individuare un
progetto) eĠ considerata rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato fin dal suo inizio: estensione delle tutele del lavoro
subordinato alle co.co.co. a tempo indeterminato
Osservazioni
- Necessario, ai fini dellĠingresso (e, in vigenza
dellĠart. 39, co. 7 DPR 394/99 nella formulazione originale, della
conversione di altro permesso di soggiorno in permesso per lavoro
autonomo), passare attraverso le quote (finora ridottissime) per lavoro
autonomo
- Utilizzabile, per soggetti giaĠ soggiornanti e
abilitati allo svolgimento di attivitaĠ di lavoro autonomo (tutti coloro
che sono abilitati al lavoro subordinato, con eccezione, a rigore, dei
titolari di permesso per motivi di protezione sociale, ex art. 18 T.U.)
- Vantaggioso (ove possibile individuare il progetto o
programma o fase di esso) anche per il lavoratore subordinato, ai fini di
un rinnovo per lavoro autonomo: si aggirano i problemi legati alla
riassunzione ravvicinata a tempo determinato e allĠesistenza di un
contratto di soggiorno (rilevando, per il futuro, solo i requisiti di
reddito e alloggio in capo al lavoratore)
- Vantaggioso per il committente, rispetto a un
contratto di lavoro subordinato, per lĠassenza di riferimenti a contratti
collettivi nazionali (la nozione di Òcompenso corrisposto localmente per
analoghe prestazioni autonomeÓ spesso eĠ priva di contenuto)
- Nota: nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse
erroneamente considerato, ai fini dello status del lavoratore straniero,
come rapporto di lavoro subordinato, questi potrebbe fruire del periodo
garantito di ricerca di nuova occupazione (di durata > 6 mesi),
previa pattuizione di causali di recesso ulteriori rispetto alla giusta
causa; nessun impedimento, inoltre, alla stipula di una catena di
contratti successivi con lo stesso committente
Lavoro accessorio (Artt. 70-73 D. Lgs. 276/03, artt.
16-17 D. Lgs. 3/9/04)
o
lavori domestici e di assistenza domiciliare
o
insegnamento privato
o
giardinaggio
o
pulizia e manutenzione edifici e monumenti
o
realizzazione manifestazioni
o
lavori di emergenza (calamitaĠ naturali, solidarietaĠ)
- Durata complessiva (anche corrispondente a rapporti
con piuĠ beneficiari) < 30 gg. in un anno; compensi complessivi
(anche corrispondente a rapporti con piuĠ beneficiari) < 5.000
euro allĠanno (art. 16 D. Lgs. 3/9/04)
- Le attivitaĠ possono essere svolte (previo rilascio,
da parte di servizi per lĠimpiego ed altre agenzie abilitate, di
unĠapposita tessera magnetica) da
o
disoccupati da oltre un anno
o
casalinghe, studenti, pensionati
o
lavoratori stranieri, regolarmente soggiornanti, nei 6
mesi successivi alla perdita del lavoro
o
disabili e soggetti in comunitaĠ di recupero
- Compenso, esente da imposizione fiscale, corrisposto
tramite buoni (costo parzialmente destinato a INPS e INAIL)
- Fase sperimentale da avviare in base a decreto del
Ministro del lavoro (ancora da emanare; art. 17 D. Lgs. 3/9/04)
Osservazioni
- ApplicabilitaĠ troppo limitata, sia rispetto ai
settori sia rispetto ai soggetti
- EntitaĠ troppo limitata
- Il periodo di disoccupazione garantita puoĠ ben
eccedere i 6 mesi (se la scadenza naturale del permesso eĠ
sufficientemente lontana dal momento in cui sopravviene la condizione di
disoccupazione)
- Di interesse per studenti e familiari
Prestazione occasionale (Art. 61 D. Lgs. 276/03)
- Durata < 30 gg. e compenso <
5.000 euro in un anno solare, con lo stesso committente
- Esclusa dalla disciplina del lavoro a progetto
Osservazioni
- Utilizzabile per soggetti giaĠ soggiornanti e
abilitati allo svolgimento di attivitaĠ di lavoro
- Per lavoratori subordinati, utile ai fini del rinnovo
per lavoro autonomo o, comunque, per lĠintegrazione del reddito
(dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi sufficienti al sostentamento del
nucleo familiare, ex art. 13, co. 2 DPR 394/99)
- Dubbio: accessibile al richiedente asilo?
3. Conclusioni
- La condizione del lavoratore straniero rispetto alla
stabilitaĠ del soggiorno e alle opportunitaĠ di accesso al mercato eĠ
aggravata (paradossalmente) da disposizioni nate per tutelarlo (divieto di
riassunzione immediata a termine, assunzione preventiva, sicurezza
rispetto ad alloggio ed eventuale rimpatrio, divieto di discriminazione)
- PrecarietaĠ del soggiorno e depressione delle
opportunitaĠ di occupazione riducono il potere contrattuale del lavoratore
e lo rendono fortemente dipendente dal datore di lavoro, accrescendo il
potere di monopsonio (dinamico) di questo: effetto opposto alla ragion
dĠessere del diritto del lavoro
De
iure condito
- LĠanalisi dellĠinterazione tra disciplina del mercato
del lavoro e disciplina dellĠimmigrazione, alla ricerca delle
opportunitaĠ, consente di individuare alcune possibilitaĠ di rilassamento
dei vincoli (troppo rigidi) che ostacolano lĠinserimento del lavoratore
straniero nel mercato del lavoro:
o
rispetto alla limitazione della facoltaĠ di recesso:
¤
lavoro domestico
¤
contratto a termine
¤
lavoro intermittente (stipulabile?)
¤
apprendistato
¤
contratto di inserimento
¤
lavoro a progetto
o
rispetto al divieto di successione di contratti a
termine:
¤
somministrazione di lavoro
¤
lavoro intermittente (stipulabile?)
¤
lavoro a progetto
o
rispetto al divieto di discriminazione:
¤
apprendistato
¤
contratto di inserimento
¤
somministrazione di lavoro per lavoratori svantaggiati
¤
lavoro a progetto
- Possibile inadeguatezza di alcuni contratti ai fini
del rilascio e del rinnovo del permesso per lavoro subordinato (es.:
lavoro intermittente)
- Escamotage:
o
acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio
eventualmente prescritto per lo svolgimento di attivitaĠ autonoma (art. 14, co.
1, lett. c, DPR 394/99)
o
stipula di qualunque contratto di lavoro subordinato o
di collaborazione (art. 14, co. 1, lett. b, DPR 394/99)
o
rinnovo del permesso, per lavoro autonomo, sulla base
del reddito
De
iure condendo
o
spostare lĠattenzione dalla paritaĠ di trattamento alla
paritaĠ di opportunitaĠ, dal divieto di discriminazione alle azioni positive,
dalle tutele inderogabili alla employability
o
flessibilizzare le norme su ingresso e soggiorno (diritto
di immigrazione per chi eĠ capace di
sostentarsi; vedi S.
Briguglio, I criteri di ammissione dei migranti per lavoro: il modello italiano
e una possibile alternativa (2003)) adeguando i requisiti alla condizione
(intrinseca) di outsider
dellĠimmigrato