(Sergio Briguglio 13/9/2004)
ELEMENTI DI NORMATIVA SULLĠASILO
Nota: le disposizioni approvate nella XIV legislatura sono
evidenziate dalla sottolineatura (italico sottolineato per quelle
contenute nello schema di regolamento approntato in attuazione della L. 189/02);
le disposizioni da queste rimpiazzate sono riportate in nota
1.
Status di rifugiato
Presupposti
- Definizione di rifugiato: chiunque, nel giustificato timore dĠessere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo
sociale o le sue opinioni
politiche, si trova fuori dello Stato
di cui possiede la cittadinanza e non puoĠ o, per tale timore, non vuole
domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e
trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio, non puoĠ o, per il timore
sopra indicato, non vuole ritornarvi
Richiesta
dĠasilo (frontiera, questura)
- Domanda di
asilo presentata,
allĠufficio di polizia di frontiera o, nei casi in cui lĠingresso nel territorio dello Stato
avvenga in luogo privo di posto di frontiera, in questura
- Alle operazioni prende parte, se possibile, un interprete
- Se il richiedente eĠ una donna, alle operazioni
partecipa personale femminile
InammissibilitaĠ
- Domanda di
asilo inammissibile (la
richiesta si considera irricevibile) se presentata da
straniero
o
giaĠ riconosciuto
come rifugiato in altro paese
o
proveniente da paese, diverso da quello di appartenenza
e aderente alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un congruo
periodo di tempo (non per mero transito
verso lĠItalia) senza chiedere asilo
o
che soddisfi una delle clausole di esclusione previste dallĠart. 1 F della Convenzione di Ginevra: responsabile di
-
crimine contro la pace
-
crimine di guerra
-
crimine contro lĠumanitaĠ
-
crimine grave di diritto comune al di fuori del paese
di accoglimento
-
azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite
o
condannato in Italia per reati di cui allĠart. 380, co. 1 e 2, c.p.p.
o
straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato
o
appartenente a organizzazioni mafiose o dedite al traffico di stupefacenti o terroristiche
Trattenimento
(CDI, CPT, rinuncia alla domanda)
á
Il richiedente asilo puoĠ essere trattenuto per il tempo
strettamente necessario (definito nel provvedimento con cui si dispone il trattenimento,
e comunque < 20 gg.)
o per verificarne o
determinarne nazionalitaĠ o identitaĠ
o per verificare gli
elementi su cui si basa la domanda, qualora tali elementi non siano
immediatamente disponibili (?)
o in dipendenza del
procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel
territorio dello Stato (?)
- Il richiedente deve essere trattenuto
o se eĠ stato fermato in
una situazione di ingresso o tentativo di ingresso illegali o se si trova
(formulazione ambigua) in condizioni di soggiorno irregolare
o se ha presentato
domanda dopo che a suo carico eĠ stato emesso un provvedimento di espulsione o
respingimento
- Nel caso di straniero sottoposto a espulsione o
respingimento si daĠ luogo a trattenimento in un CPT o a prolungamento per 30 gg. del
trattenimento giaĠ in corso; negli altri casi, a trattenimento (non
custodiale, non essendo prevista convalida da parte dellĠautoritaĠ
giudiziaria) in un apposito Centro di identificazione
- EĠ vietato il trattenimento nei centri di identificazione o nei CPT
del minore non accompagnato
- LĠallontanamento non autorizzato dal centro di identificazione costituisce rinuncia alla domanda
- Al richiedente trattenuto eĠ rilasciato un
attestato che lo qualifica come richiedente asilo trattenuto nel centro di
identificazione o nel CPT
- Qualora alla scadenza dei termini la procedura semplificata non si sia ancora
conclusa, ovvero qualora sia scaduto il termine fissato per il trattenimento non
obbligatorio o siano cessate lĠesigenze che lĠhanno motivato,
lo straniero eĠ dimesso dal centro di identificazione o dal CPT; gli viene
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di 3
mesi, rinnovabile
fino alla definizione della procedura
di riconoscimento dello status di rifugiato presso la Commissione
territoriale (ricorsi esclusi)
- Nel centro sono assicurati, in particolare
o
visite (per almeno 4 ore al giorno) da parte di
¤
rappresentanti dellĠACNUR
¤
rappresentanti di organizzazioni di tutela di
richiedenti asilo e di rifugiati con provata esperienza almeno triennale, autorizzate dal prefetto, e invitate a tener
conto del diritto alla riservatezza e alla sicurezza degli ospiti
¤
legali dei richiedenti trattenuti
¤
familiari e cittadini italiani (nota: non anche
stranieri regolarmente soggiornanti) per i quali vi sia richiesta da parte
dello straniero trattenuto e previa autorizzazione da parte della prefettura
o
la possibilitaĠ di uscita quotidiana, per i soli
trattenuti facoltativamente
(ma non
per quelli dei quali sia necessario accertare identitaĠ o nazionalitaĠ), previa comunicazione al
direttore di centro e salvo il caso di incompatibilitaĠ con lo svolgimento
della procedura semplificata, nella fascia oraria 8-20 (nota: alla limitazione della libertaĠ
personale non corrisponde una convalida del giudice!)
o
la possibilitaĠ di ottenere dalla prefettura, in
tutti i casi di trattenimento,
su richiesta adeguatamente motivata, lĠautorizzazione per un allontanamento
dal centro per tempi diversi
da quelli normalmente autorizzati, purcheĠ compatibile con lo svolgimento della
procedura semplificata; diniego motivato e comunicato al richiedente nella
lingua consentita
- Ove possibile, disabili e donne in
gravidanza sono
ricoverati in apposite strutture esterne
- Al richiedente asilo trattenuto nel centro sono
assicurate le cure
ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque
essenziali erogate dal
S.S.N. ai sensi dellĠart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente
soggiornante; allĠinterno dei centri con piuĠ di 100 richiedenti asilo
sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica
Dublino
- Nei casi in cui non occorre dar luogo a trattenimento obbligatorio,
la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato
competente per lĠesame
della domanda
- In caso di trattenimento obbligatorio, lo Stato
italiano si considera
competente per lĠesame della domanda
Permesso
per richiesta dĠasilo
- Nei casi in cui non occorre dar luogo a trattenimento,
il questore rilascia un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di asilo della
dutata di 3 mesi, rinnovabile fino alla
definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso
la Commissione territoriale (ricorsi
esclusi; nota:
oltre che per il diritto al ricorso effettivo, la proroga o il rinnovo del
permesso per richiesta di asilo fino a decisione definitiva sarebbe utile
anche per la prosecuzione dellĠiscrizione al SSN; garantita forse,
comunque, dalla Circolare Ministro della sanitaĠ 24/3/00)
- Il documento di viaggio e la documentazione relativa
a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio non sono
richiesti per il rilascio del
permesso di soggiorno per richiesta di asilo
Commissione
territoriale
- La Commissione territoriale eĠ presieduta da un
funzionario di carriera prefettizia e composta da
o
un funzionario della polizia di Stato
o
un rappresentante dellĠente territoriale designato dalla Conferenza unificata
Stato-regioni-cittaĠ
o
un rappresentante dellĠACNUR
o
un funzionario del MAE (allĠoccorrenza)
Procedura
semplificata
- Nei casi di trattenimento obbligatorio si avvia la procedura
semplificata:
o
il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2
gg.
o
la Commissione territoriale procede allĠaudizione entro 15 gg. dalla data di ricevimento degli atti
o
la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallĠaudizione
Riesame
(per lo straniero trattenuto in CDI)
- Il richiedente asilo di cui eĠ disposto il
trattenimento in un centro di identificazione (non il richiedente trattenuto in CPT) puoĠ
chiedere il riesame
della decisione negativa assunta dalla Commissione territoriale entro
5 gg. da tale decisione
- In attesa del riesame il richiedente rimane
trattenuto nel centro
di identificazione (nota: si assume che il trattenimento sia in corso
condizione non richiesta dallĠart. 1 ter, co. 6, L. 39/90, introdotto da
L. 189/02)
- La richiesta motivata di riesame deve avere ad oggetto elementi
determinanti per il
riconoscimento dello status di rifugiato, sopravvenuti o non adeguatamente
valutati in prima istanza
- Il presidente della Commissione territoriale,
entro 3 gg. dalla presentazione dellĠistanza di riesame, chiede al
presidente della Commissione nazionale di provvedere allĠintegrazione
della Commissione territoriale con un membro della Commissione nazionale
- La Commissione territoriale integrata puoĠ
procedere (o procede?) a nuova audizione se richiesto dallo
straniero o dal membro
della Commissione nazionale
- Il riesame (decisione inclusa?) eĠ effettuato entro
10 gg. (dalla prima decisione
o dalla richiesta di riesame?)
Procedura
ordinaria
- Nei casi di richiedente asilo non trattenuto
obbligatoriamente, si daĠ
luogo alla procedura ordinaria:
o
il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2
gg.
o
la Commissione territoriale procede allĠaudizione entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli atti
o
la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallĠaudizione
o
in caso di trattenimento (non obbligatorio) in
corso in centro di identificazione, ammessa la richiesta di riesame (da art. 16 Regolamento asilo, non da L.
189/02; formulazione comunque ambigua); nota: certamente non prevista la
possibilitaĠ di chiedere il riesame in caso di procedura ordinaria con
straniero non trattenuto (discriminazione ingiustificata in assenza di un
effetto sospensivo del ricorso nellĠambito della procedura ordinaria)
Audizione
- La convocazione per lĠaudizione eĠ comunicata dalla questura
territorialmente competente; lĠaudizione puoĠ essere rinviata per condizioni di salute del richiedente
asilo debitamente certificate o su richiesta dellĠinteressato basata su
gravi e fondati motivi; la Commissione puoĠ comunque assumere la decisione
sulla base della documentazione disponibile in caso di
o
mancata
presentazione allĠaudizione
(in assenza di legittima richiesta di rinvio)
o
impossibilitaĠ di notifica della convocazione, a seguito di rinnovate
ricerche dellĠinteressato nei luoghi di domicilio eletto e di ultima dimora, e
successivamente allĠaccertamento dellĠavvenuta scadenza
del permesso di soggiorno
senza che ne sia stato richiesto il rinnovo
- LĠaudizione ha luogo in seduta non pubblica; dellĠaudizione eĠ
redatto verbale, di cui eĠ
consegnata copia allo straniero, unitamente a copia della documentazione
da questi prodotta
- Il richiedente asilo puoĠ esprimersi nella
propia lingua o in
altra lingua a lui nota; se necessario eĠ nominato un interprete
- Il richiedente asilo ha facoltaĠ di farsi
assistere da un avvocato
- Il richiedente asilo puo inviare alla
Commissione territoriale ed alla Commissione nazionale memorie e
documentazione in ogni
fase del procedimento
- LĠaudizione dei minori eĠ effettuata in presenza del genitore o
del tutore (senza diritto di intervento?) e puoĠ essere esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga
di aver acquisito sufficienti elementi per una decisione positiva
Decisione
della Commissione territoriale
- La Commissione territoriale adotta, con atto
scritto e motivato, comunicato
allĠinteressato con le informazioni sulle modalitaĠ di impugnazione e
sulla possibilitaĠ di chiedere il riesame e/o la sospensione
dellĠallontanamento, una delle decisioni seguenti:
o
riconosce lo status di rifugiato
o
rigetta la domanda
o
rigetta la domanda, ma, valutate le possibili
conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
convenzioni internazionali (in particolare, dellĠart.
3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle
libertaĠ fondamentali) chiede al Questore il rilascio di un permesso per motivi
umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.
- Lo straniero cui venga negato il
riconoscimento dello
status di rifugiato eĠ tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli
sia stato concesso un permesso di soggiorno ad
altro titolo; il
questore, facendo salva la possibilitaĠ di richiesta
di riesame, provvede ad
eseguire lĠespulsione (decisa dal prefetto; ma in quali
circostanze?) dello straniero
o
con intimazione a lasciare lĠItalia entro 15 gg. nei casi in
cui al richiedente fosse stato rilasciato (da subito) un permesso per richiesta
di asilo, se il prefetto non rileva il pericolo che lo straniero si sottragga
al provvedimento (assurdo: dovrebbe essere applicato lĠinvito ex art. 12
Regolamento, con espulsione e conseguente divieto di reingresso solo in caso di
mancato rispetto dei termini)
o
con accompagnamento immediato negli altri casi
Ricorso
- Il ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione negativa (inclusa
quella adottata a seguito di riesame) in caso di procedura semplificata
deve essere presentato entro 15 gg., anche dallĠestero (art. 1 ter co. 6, L.
39/90, introdotto da L. 189/02)
- Nota: lĠart. 16 Regolamento asilo sembra
prevedere, in contrasto con L. 189/02, la possibilitaĠ di richiesta di
riesame per ogni richiedente trattenuto in CDI, anche nei casi in cui si
applica la procedura ordinaria; il limite di 15 gg. per la presentazione
del ricorso sembra cosiĠ applicarsi anche al caso di procedura ordinaria,
con decisione adottata a seguito di riesame
- Il ricorso non ha effetto sospensivo automatico sullĠeventuale allontanamento (neanche
in caso di procedura ordinaria; da art. 17 Regolamento asilo, che conferma
lĠinterpretazione restrittiva della formulazione
ambigua di art. 1-quater, co. 5 L. 39/90)
Richiesta
al prefetto
- Lo straniero che ha presentato ricorso puoĠ
chiedere (per iscritto, sulla base di gravi motivi) al prefetto
lĠautorizzazione a permanere sul territorio dello Stato fino a decisione
sul ricorso; in attesa
della decisione sulla richiesta, lo straniero eĠ trattenuto
nel CPT (con convalida
del giudice)
- Nota: lĠart. 17 Regolamento asilo prevede la
possibilitaĠ di richiesta al prefetto in tutti i casi in cui lo straniero
abbia presentato ricorso al tribunale ordinario; la L. 189/02 eĠ, in proposito, ambigua: la
previsione esplicita eĠ relativa al solo caso di procedura semplificata;
una possibile estensione puoĠ peroĠ fondarsi sulla formulazione ambigua di
art. 1-quater, co. 5 L. 39/90
- La richiesta eĠ presentata per iscritto, sulla
base di fatti sopravvenuti alla decisione della Commissione territoriale che
comportino gravi e comprovati rischi per lĠincolumitaĠ o la libertaĠ
personale e (verosimilmente, ÒoÓ) di motivi
personali o di salute
che richiedono la permanenza dellĠinteressato sul territorio dello Stato;
eĠ accolta se la motivazione eĠ valida e se non sussiste il pericolo
che lo straniero si sottragga allĠeventuale successivo allontanamento
- Il prefetto decide entro 5 gg. con atto scritto e motivato, comunicato
al richiedente nella lingua consentita
- In caso di accoglimento, il prefetto definisce con il
provvedimento le modalitaĠ di permanenza sul territorio anche disponendo il
trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di
accoglienza ed assistenza; il questore rilascia un permesso
di soggiorno di durata <
60 gg., rinnovabile se il prefetto ritiene che persistano le
condizioni che ne hanno consentito il rilascio
- Il diniego dellĠautorizzazione eĠ immediatamente esecutivo
Commissione
nazionale
- La Commissione nazionale (in cui viene trasformata la Commissione
centrale di cui al DPR 136/90) per il riconoscimento dello status di
rifugiato ha compiti di
o
indirizzo
(anche mediante la definizione di linee-guida per la valutazione delle
domande e per lĠapplicazione dellĠart. 5, co. 6, T.U.)
o
coordinamento, formazione e aggiornamento delle
commissioni territoriali
o
raccolta di dati statistici
o
monitoraggio dei flussi di richiedenti (anche al
fine di proporre lĠistituzione di nuove commissioni territoriali o di
commissioni territoriali straordinarie)
o
collaborazione con le altre istituzioni
competenti
o
consulenza per lĠeventuale adozione da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri del decreto di protezione temporanea ex
art. 20, T.U.
- La Commissione nazionale ha poteri decisionali in
materia di revoca e cessazione
dello status di rifugiato
Assistenza
del richiedente
- Il richiedente privo di mezzi e non trattenuto puoĠ essere accolto dai servizi di accoglienza territoriali per
richiedenti asilo, rifugiati e stranieri destinatari di protezione
umanitaria (titolari di permesso ex art. 5, co. 6 T.U.; da D.L. 195/02,
convertito da L. 222/02)
- I servizi territoriali sono cofinanziati dallĠente locale e dal
Ministero dellĠinterno (per non piuĠ dellĠ80%); garantita la continuitaĠ,
in sede di prima applicazione, degli interventi giaĠ avviati
- Monitoraggio e
coordinamento dei servizi territoriali gestito da un servizio centrale, affidato allĠANCI; il servizio promuove, con lĠOIM,
programmi di rimpatrio
- Erogazione di un contributo economico di prima assistenza, determinato con decreto del
Ministro dellĠinterno, in favore del richiedente asilo non trattenuto neĠ
accolto dai servizi territoriali
Diritti
del rifugiato
- Assistenza:
il rifugiato eĠ equiparato
al cittadino italiano (art.
23, Convenzione di Ginevra del 1951, richiamato da art. 2, Decreto del
Mininterno 237/90; non si applicano le limitazioni dettate dalla L.
388/00?); possibilitaĠ di fruizione di interventi specificamente previsti nell'ambito di progetti
di integrazione dei rifugiati (Circ.
Ministero dell'Interno 26/3/98):
o
assistenziali e di
sostentamento
o
per riconosciuta fragilitaĠ
sociale
o
per casi gravi e urgenti
o
di sostegno allo studio
o
di sostegno allĠattivitaĠ
lavorativa
o
di prima assistenza
- Accesso ai corsi universitari se in possesso del titolo di studio necessario
(art. 39, co. 5, T.U.)
- Accesso al lavoro subordinato e autonomo (professioni incluse) a paritaĠ col titolare di carta
di soggiorno (art. 17, 18 e 19, Convenzione
di Ginevra 1951: equiparazione al trattamento piuĠ favorevole accordato allo straniero)
- Accesso alla cittadinanza per naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale
2.
Diritto dĠasilo costituzionale
- Diritto dĠasilo costituzionale (art. 10 Costituzione): lo straniero al quale
sia effettivamente impedito lĠesercizio delle libertaĠ
democratiche garantite dalla
Costituzione (quelle della I Parte) ha diritto dĠasilo nel territorio
dello Stato alle condizioni stabilite dalla legge
- Problema: le condizioni rinviate alla legge
attuativa possono restringere
la categoria degli aventi diritto o
solo imporre delle modalitaĠ
di riconoscimento?
- Immediata precettivitaĠ del diritto costituzionale:
o
contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale
di Roma 13/2/97
o
a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92
o
risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta
nellĠimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste
nellĠeffettivitaĠ dellĠimpedimento; categoria dei rifugiati piuĠ ristretta: L.
39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa; L. 39 non
incostituzionale percheĠ non
pretende di disciplinare il diritto
dĠasilo costituzionale
- Conseguenze
della sentenza:
o
la legge non puoĠ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)
o
competenza per
il riconoscimento del diritto dĠasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice
ordinario; attribuita al giudice ordinario
anche la competenza per il ricorso
nellĠambito del riconoscimento dello status di rifugiato
3. Armonizzazione europea: alcuni elementi critici
Accoglienza richiedenti asilo
á
Se
entro un anno dalla presentazione della domanda di asilo non stata presa una
decisione in primo grado e il ritardo non pu essere attribuito al richiedente
asilo,gli Stati membri decidono a quali condizioni concesso al richiedente
asilo l'accesso al mercato del lavoro
Procedure di riconoscimento e revoca
á
Il
richiedente ha diritto a un rimedio effettivo davanti a unĠautoritaĠ
giudiziaria contro ogni decisione negativa rispetto alla sua domanda
á
Se il
ricorso non ha effetto sospensivo sullĠallontanamento, deve essere prevista
altra misura protettiva, anche dĠufficio
Status di rifugiato e protezione complementare
á
EĠ
riconosciuta la protezione complementare alla persona che non possa o non
voglia avvalersi della protezione del proprio paese a causa del rischio reale
di soffrire un serio pericolo (pena di morte, tortura o trattamenti disumani o
degradanti, minacce per la vita o per la persona di un civile a causa di violenza
generalizzata in situazione di conflitto interno o internazionale)
4. Proposta di legge (A.C. 1238-A): principali modifiche
che deriverebbero dallĠapprovazione
Diritto dĠasilo
á
Diritto
dĠasilo riconosciuto anche alla persona che non possa o non voglia avvalersi
della protezione del proprio paese per la necessitaĠ di mettere in salvo seĠ o
i familiari da attuali e diretti pericoli per la vita o la sicurezza o la
libertaĠ, o percheĠ gli eĠ impedito lĠeffettivo esercizio delle libertaĠ
democratiche garantite dalla Costituzione
- Diritto dĠasilo riconosciuto automaticamente, salvo
clausole di esclusione di cui alla Convenzione di Ginevra, al coniuge non
legalmente separato, ai figli minori, al convivente stabile del rifugiato
(nota: ambiguitaĠ del testo rispetto allĠestensione automatica a qualunque
familiare ricongiunto)
Commissioni
territoriali
- I membri delle Commissioni territoriali e di quella
centrale operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
- Della Commissione centrale fanno parte, con diritto
di voto, anche un esperto di diritti umani e un rappresentante dellĠACNUR
Oneri e sanzioni per
i vettori
- Non si applicano le disposizioni del T.U. relative a
oneri e sanzioni per il vettore, nel caso in cui lo straniero presenti,
allĠarrivo, domanda di asilo, e il vettore di nazionalitaĠ italiana abbia
immediatamente segnalato alla polizia di frontiera la presenza a bordo
dello straniero.
Presentazione della
domanda
- Lo straniero ha diritto, in sede di presentazione
della domanda,
o
a scrivere nella propria lingua (escluse forme
dialettali)
o
ad essere assistito da persona a conoscenza della sua
lingua o, in caso questo non sia possibile, delle lingue piuĠ diffuse
o
ad essere assistito da un legale di fiducia
- Il richiedente asilo eĠ tenuto a presentarsi, entro 5
gg. dalla presentazione dellĠistanza, alla Commissione territoriale per la
formalizzazione della domanda su apposito formulario; la mancata
presentazione comporta, in mancanza di giustificazione, la rinuncia alla
richiesta dĠasilo e la revoca del permesso di soggiorno
- I rappresentanti dellĠACNUR e quelli autorizzati di
ong di tutela sono ammessi a prestare assistenza ai richiedenti asilo per
la fase di presentazione della domanda e per quella di formalizzazione
della stessa
Procedura
- Si applica la procedura semplificata in tutti i casi
di trattenimento
- In caso di mancata conclusione della procedura
semplificata entro i termini si adotta la procedura ordinaria
Accesso al lavoro per
il richiedente asilo
- In caso di mancata decisione della Commissione
territoriale entro 6 mesi, senza responsabilitaĠ del richiedente, questi
puoĠ svolgere attivitaĠ lavorativa fino a conclusione della procedura
Audizione
- PuoĠ essere disposta lĠassistenza di personale
specializzato per lĠaudizione di richiedenti in situazioni particolari
(es.: che abbiano dichiarato di aver subito violenza); lĠaudizione puoĠ
essere sospesa o esclusa, se lo richiede la condizione psicologica del
richiedente
Clausole di
esclusione
- Le clausole di inammissibilitaĠ diventano clausole di
esclusione (nota: anche rispetto al provvedimento di impossibilitaĠ
temporanea di rimpatrio?)
- Tra le clausole di esclusione figurano anche:
o
la provenienza da paese di origine ÒsicuroÓ, salvo che
siano stati addoti elementi che comportino il riconoscimento dellĠasilo o
dellĠimpossibilitaĠ temporanea di rimpatrio
o
lĠessere perseguito, da un tribunale internazionale
istituito in applicazione di accordi cui lĠItalia aderisce, per un crimine di
guerra o contro la pace o contro lĠumanitaĠ, o per un grave delitto di diritto
comune o per unĠazione contro le finalitaĠ dellĠONU
o
lĠessere stato condannato in Italia, con sentenza di
secondo grado, per reati di cui allĠart. 407, co. 2, lett. a), c.p.p., o per
reati in materia di immigrazione illegale, o lĠappartenere a categorie cui si
possano applicarsi misure di prevenzione
- In caso di esclusione per minaccia allĠordine
pubblico o alla sicurezza dello Stato, si tiene conto, prima di applicare
la clausola, del rischio di persecuzione cui il richiedente andrebbe
incontro (nota: questa ponderazione dovrebbe essere applicata a tutte le
clausole di esclusione!)
ImpossibilitaĠ
temporanea di rimpatrio
- In caso di impossibilitaĠ di riconoscimento del
diritto dĠasilo e di contemporanea inopportunitaĠ, per gravi motivi
umanitari, di un rimpatrio del richiedente, la Commissione adotta un
provvedimento di impossibilitaĠ temporanea di rimpatrio (anche se il
diniego del riconoscimento eĠ motivato dallĠoccorrenza di una clausola di
esclusione?)
Rigetto della domanda
in caso di procedura ordinaria
- In caso di rigetto della domanda a seguito di
procedura ordinaria, lo straniero che non abbia altro titolo per
soggiornare, eĠ tenuto a lasciare lĠItalia entro 15 gg., salvo che
presenti ricorso al giudice ordinario entro 15 gg.
- In caso di ricorso, lo straniero ha diritto a
soggiornare fino alla decisione di primo grado sul ricorso
- In caso di decisione di primo grado negativa, il
permesso eĠ revocato, e lo straniero deve lasciare lĠItalia entro 45 gg.
(verosimilmente, salvo che abbia altro titolo per soggiornare); puoĠ
ricorrere in appello entro 30 gg. dalla notifica, e chiedere, con istanza
motivata e contestuale, al presidente della Corte di appello la
sospensione di revoca del permesso ed obbligo di allontanamento fino a
decisione sullĠappello; il presidente decide entro 15 gg.
Rigetto della domanda
in caso di procedura semplificata
- In caso di rigetto della domanda a seguito di
procedura semplificata, si procede
o
allĠesecuzione del provvedimento di allontanamento,
previa convalida del giudice ordinario, per il richiedente trattenuto in CPT
o
allĠadozione del provvedimento di allontanamento e,
nelle more, trattenimento in CPT, con convalida del giudice ordinario, per il
richiedente originariamente trattenuto in CDI
- Il giudice esamina, ai fini della convalida, la
legittimitaĠ e il merito della decisione di rigetto della domanda di
asilo; in caso di mancata convalida si procede in base alla procedura
ordinaria
- La presentazione di ricorso al giudice contro la
decisione di rigetto della domanda o di ricorso in cassazione contro la
decisione di convalida non sospende lĠallontanamento
Ricorsi: aspetti
generali
- Nel giudizio sul ricorso eĠ comunque consentito
lĠinterrogatorio dellĠinteressato (e in caso di ricorso non sospensivo
rispetto allĠallontanamento?)
- La sentenza che accoglie il ricorso costituisce
riconoscimento del diritto dĠasilo
- Atti relativi al ricorso esenti da imposte o tributi
Permesso di soggiorno
e titolo di viaggio per il titolare di diritto dĠasilo
- Permesso della durata di 5 anni e documento di
viaggio della durata di 2 anni, rinnovabile anche dalla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana, per lo straniero cui sia riconosciuto il
diritto dĠasilo
- Sei mesi prima della scadenza del permesso, il
titolare chiede alla Commissione centrale lĠaccertamento della permanenza
del diritto dĠasilo
- In caso di esito positivo dellĠaccertamento, rilascio
della carta di soggiorno
- Esito negativo dellĠaccertamento qualora non
sussistano piuĠ le condizioni per il riconoscimento (inclusa lĠoccorrenza
di clausole di esclusione di cui allĠart. 1 della Convenzione di Ginevra)
- In caso di esito negativo, si procede alla revoca del
permesso; lo straniero eĠ tenuto a lasciare lĠItalia entro 15 gg. (nota:
termine incoerente con quello per la presentazione del ricorso), salvo che
non ottenga un permesso di soggiorno ad altro titolo o una carta di
soggiorno, o che, entro 30 gg. presenti ricorso al giudice ordinario
- In caso
di ricorso, lo straniero ottiene un permesso di soggiorno (con quale
denominazione?), con facoltaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro e studio
- Si applicano al ricorso le disposizioni previste per
il ricorso contro il diniego di riconoscimento
- Il permesso eĠ revocato anche in caso di espulsione
per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, e in caso di
rinuncia al diritto dĠasilo
Permesso di soggiorno in caso di impossibilitaĠ
temporanea di rimpatrio
- In caso di decisione di impossibilitaĠ temporanea di
rimpatrio, permesso della durata di 2 anni, con facoltaĠ di accedere a
lavoro e studio, rinnovabile in caso di permanenza delle condizioni
- Dopo 4 anni, il titolare puoĠ ottenere la carta di
soggiorno (se sono soddisfatti gli altri requisiti?), e gode degli stessi
diritti del rifugiato
Diritti
- Il titolare di diritto dĠasilo eĠ (esplicitamente)
equiparato
o
al cittadino italiano, ai fini del ricongiungimento
familiare, dellĠaccesso al lavoro subordinato o autonomo (inclusa lĠiscrizione
in albi professionali), della previdenza e dellĠassistenza sociale
o
al cittadino comunitario, ai fini dellĠaccesso al
pubblico impiego
- Lo straniero per il quale eĠ stato adottato un
provvedimento di impossibilitaĠ temporanea di rimpatrio eĠ equiparato al
cittadino italiano ai fini del ricongiungimento familiare