Secondo la Corte di cassazione, gli immigrati che ogni fine settimana tornano
al loro paese d'origine devono munirsi di permesso di soggiorno, pena
l'espulsione.
La Corte non ha riconosciuto la presenza di una sorta di pendolarismo
transfrontaliero nel caso del lavoratore che, dal Venerd́ alla Domenica, tornava
in Croazia, suo paese d'origine. Essa ha anche stabilito che il lavoratore abbia
una situazione di effettiva residenza in Italia. Per tale ragione, alla luce
dell'art. 8, comma 1 e 2, DPR 394/99 ha ritenuto legittimo il provvedimento di
espulsione.
Si allega copia della sentenza della Corte di cassazione, Sez. I civ., 27
Luglio 2004, n. 14098.
REPUBBLICA
ITALIANA
Ud. 12/02/04
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.N. 10772/2003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
PRIMA CIVILE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
LOSAVIO Giovanni
- Presidente
-
Dott.
CECCHERINI Aldo
- Consigliere -
Dott.
FORTE
Fabrizio
-
Consigliere -
Dott.
MACIOCE Luigi
- rel. Consigliere -
Dott.
GENOVESE Francesco A.
- Consigliere -
ha pronunciato
la seguente:
SENTENZA
sul ricorso
proposto da:
Danenhauer Lovrenc - Maruzin Robert, elettivamente domiciliati in
Roma, via
Attilio Regolo 12/d, presso l'avv. Riccardo Zacchia, che
li
rappresenta e
difende giusta delega
in atti unitamente all'avv.
Ottavio
Gortardi del Foro di Traviso;
-
ricorrente -
contro
Prefetto di
Venezia, domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso
l'Avvocatura
Generale dello Stato;
-controricorrente -
avverso il
decreto del Tribunale di Venezia del 28.1.2003.
Udita la
relazione della causa svolta
nella Pubblica udienza del
12.02.04 dal
Relatore Cons. Dott. Luigi Marioce.
Udito il
P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Abbritti Pietro
che ha concluso per l'inammissibilita' od il rigetto
del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 18.11.2002 il Prefetto di
Venezia disponeva l'espulsione
dal territorio nazionale dei cittadini
croati Danenhauer Lovrenc e
Maruzin Robert
ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. B) del D.Leg. 286/98
perche', pur presenti in Italia dall'1.6.2002,
non avevano ancora
richiesto il
permesso di soggiorno. Gli espulsi si opponevano ed
il
Tribunale di
Venezia, con decreto 28.1.2003, rigettava il
ricorso
affermando l'irrilevanza delle deduzioni per le
quali i due
lavoratori
(associati in partecipazione di una impresa di Scorze, ed
addetti alla guida di autoveicoli da trasporto
per la stessa) in
realta' ad ogni fine settimana facevano rientro
in Croazia per poi
riprendere, il
lunedi', in Italia, la
loro attivita'. Per la
Cassazione di
tale decreto i due stranieri hanno proposto ricorso in
data 7.4.2003
al quale ha resistito il Prefetto con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso -
affatto infondate essendo le censure sulle quali si
fonda -
deve essere rigettato. Ad avviso dei ricorrenti il Giudice
del merito non
avrebbe percepito il fatto relativo alla intermittenza
delle presenze
in Italia di essi lavoratori, posto che, ferma la loro
collaborazione con la
ditta Autotrasporti
Scarpa di Scorze sin
dall'1.06.2002
(ed in tal senso essendo inconsistente
l'ipotesi
che
essi avessero voluto minare la veridicita' di
quanto al proposito
attestato dalla Guardia di Finanza), in realta'
non era stata mai
registrata una
loro presenza continuativa in Italia per piu' di otto
giorni dato che essi, ad ogni fine settimana,
facevano rientro in
Croazia per poi riprendere il
lavoro il lunedi' mattina. La
prospettazione
di omessa- motivazione sottesa - al cosi' sintetizzato
motivo e', prima ancora che contraddetta dall'apprezzamento al
proposito formulato in
decreto, priva di
alcuna
decisivita'.
Quand'anche, infatti, gli odierni ricorrenti sin dall'1.6.2002
avessero fatto reiterato e costante rientro in
Croazia ogni venerdi'
sera, per riprendere il lavoro in Italia il
lunedi' mattina, non
da
questo sarebbe derivata una sorta di
neutra condizione di
"pendolarismo" transfrontaliero idonea ad
escludere la cogenza
dell'obbligo
per gli stessi di munirsi del titolo di soggiorno: essi,
infatti,
ammettendo la integrale e continuativa prestazione di
lavoro
in Italia, presso la stessa impresa, dall'1.6.2002
alla data
della
loro espulsione, hanno in fatto configurato
una situazione di loro
effettiva
domiciliazione in Italia rispetto alla quale l'uscita ed
il
reingresso di ogni fine settimana non avevano
rilevanza interruttiva
di sorta. Basti
del resto rammentare la previsione di cui all'art. 8
c. 1
e 2 DPR 394/99 per la quale
lo straniero munito di titolo
di
soggiorno puo' uscire e rientrare in Italia verso
e da paese non
appartenente alla c.d. Area Schengen sol che si
sottoponga
al
regolare controllo di
frontiera e che faccia registrare sul
passaporto valico e data di uscita. E di qui,
stante la
irrilevanza
dei ripetuti
trasferimenti e la accertata continuita' da 1.6.2002 del
soggiorno irregolare in Italia, la corretta
decisione del
Tribunale
di rigettare il
ricorso.
Appare
opportuno compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il
ricorso.
Cosi' deciso in
Roma, il 12 dicembre 2004.
Depositato in
Cancelleria il 27 luglio 2004