NĦ 766/03 Reg. Ricorsi
NĦ 706/04
Reg. Decis.
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per lĠAbruzzo, Sezione staccata di Pescara, composto dai signori
Dr. Antonio Catoni Presidente
Dr. Mario Di Giuseppe componente
Dr. Dino Nazzaro componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 766 del 2003, proposto da NDAYE
CHEIKH, rappresentato e difeso
dagli avvocati Paola Giannangeli e Angelo Tenaglia,
contro
il Prefetto ed il Questore della
provincia di Pescara, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato;
per l'annullamento
del provvedimento negativo su
ricorso gerarchico contro il diniego di rilascio della carta di soggiorno e del
rinnovo del permesso di soggiorno;
Visto il ricorso con i relativi
allegati,
Visto lĠatto di costituzione in
giudizio;
Viste le memorie prodotte dalla
parte;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito in udienza, il 3 giugno
2004, il relatore Dr. Catoni
ed uditi, altres, l'avv. Angelo Tenaglia per il ricorrente e lĠAvv. dello Stato Lucci per
lĠamministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue:
Il ricorrente impugna i decreti
specificati in epigrafe emanati sul presupposto della intervenuta condanna a
suo carico per il reato di contraffazione e commercializzazione di prodotti
informatici.
Ci perch si ritenuto che la
legge 189/2002 si applichi sempre e comunque alle condanne intervenute dopo
lĠentrata in vigore della legge stessa.
Rileva lĠinteressato che tale
interpretazione configge con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza e la
legge sarebbe pertanto sospetta di incostituzionalit, ove fosse cos
interpretata.
LĠamministrazione, costituita in
giudizio, ha rilevato che la questione non riguarda lĠapplicazione di una pena
ma di una misura sanzionatoria diversa dalla pena e, quindi, ragionevole che
il legislatore abbia introdotto una disposizione siffatta per motivi si
sicurezza pubblica.
La recente circolare del Ministero
degli Interni, che ha stabilito di
scindere le ipotesi di
applicazione della sanzione in ragione del tempo della condanna, poi, non
applicabile al caso di specie, dato che una delle due sentenze di condanna a
carico del ricorrente stata emessa dopo lĠemanazione della legge 189/2003.
Dopo una prima udienza in cui il
tribunale ha emanato una sentenza interlocutoria di richiesta di atti, il
ricorso tornato allĠudienza del 2 giugno 2004 nel quale stato ritenuto per
la decisione.
Il ricorso ad avviso del collegio fondato.
EĠ vero che con precedente decisione questa sezione aveva aderito ad un indirizzo pi restrittivo in materia di applicazione delle nuove norme di cui alla legge 189/2002, per quanto riguarda la commissione di reati riguardanti la contraffazione e la commercializzazione di prodotti in violazione delle leggi sui diritti di autore.
Tuttavia, melius re perpensa, deve oggi il collegio
aderire ad un tesi meno restrittiva laddove il fatto per il quale stata
comminata la pena sia comunque avvenuto prima della introduzione della legge
189, dato che, anche se si tratta di una misura diversa dalla pena,
lĠaffidamento che un cittadino extracomunitario possa aver fatto nel commettere
il reato, che questo non poteva arrecare alcun nocumento di una certa gravit
come lĠespulsione, non pu non essere valutato anche alla luce dei precedenti
complessivi del soggetto e del fatto che, in alcuni casi, come in quello di
specie, il notevole ritardo nella definizione del giudizio penale, potrebbe
portare a risultati del tutto incongrui e divergenti per situazioni del tutto simili.
Nella specie, infatti, la
condanna avvenuta per fatti risalenti allĠanno precedente, prima
dellĠemanazione della nuova disposizione introdotta dalla legge 189, e se il
giudizio si fosse concluso prima di questa data, nessuna conseguenza si sarebbe
verificata in capo allĠinteressato, sicch potrebbe accadere che due reati del
tutto identici, in ragione del
momento in cui stata pronunciata la condanna, potrebbero provocare risultati
diversi,.
Non resta, quindi, che ritenere,
una volta che il Ministero abbia deciso di assumere una posizione pi duttile,
che la recente circolare non possa che essere interpretata nel senso che tutti
i reati commessi prima dellĠentrata in vigore della legge, indipendentemente
dal momento in cui si definito il giudizio, non possano provocare le
conseguenze che ai tipi di reati in questione ha connesso il legislatore
nellĠemanare la legge 189/2002.
Il ricorso pertanto va accolto ma
le spese del giudizio possono esser compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per lĠAbruzzo, sezione di Pescara, accoglie il ricorso in epigrafe e,
per lĠeffetto annulla gli impugnati provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dallĠAutorit amministrativa.
Cos deciso in Pescara il 3
giugno 2004.
Dr. Antonio Catoni Pres. Est.
Il Segretario di udienza
Pubblicata mediante deposito 29.07.2004
Il Direttore di segreteria