R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.767/2005

Reg. Dec.

N. 461 Reg. Ric.

Anno 1995

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 461/1997 proposto dal Ministero dellinterno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n.12;

c o n t r o

El Idrissi Jamila, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Parini e Vincenzo DOnofrio, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del secondo, via Bassano del Grappa 4

per lannullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle dAosta 4 ottobre 1994 n. 133

         Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto latto di costituzione in giudizio dellappellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 14 dicembre 2004, il Consigliere Filippo Patroni Griffi; Udito l'Avvocato dello Stato Giordano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O  e  D I R I T T O

1. La signora Jamila El Idrissi ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Valle dAosta il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno 27 agosto 1993, emesso dal Questore di Aosta, e il provvedimento di convocazione per lespulsione dal territorio nazionale 9 settembre 1993.

Il Tribunale amministrativo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha annullato i detti provvedimenti.

Propone appello il Ministero dellinterno.

Resiste, con memoria, lappellata.

Alludienza del 14 dicembre 2004, la causa stata trattenuta in decisione.

2. Lappello fondato.

La signora El Idrissi, originaria ricorrente, ha ottenuto il permesso di soggiorno in conseguenza del matrimonio contratto con un cittadino italiano ; la contestata revoca stata disposta dallAmministrazione sul rilievo dellintervenuta separazione legale tra i coniugi e del conseguente venir meno della  coesione familiare  tra gli stessi.

La questione da risolvere in diritto, pertanto, se la separazione legale fra i coniugi faccia venir meno il presupposto del permesso di soggiorno ottenuto in conseguenza del matrimonio.

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto illegittima la revoca del permesso di soggiorno, sul rilievo che la separazione legale dei coniugi non fa venir meno gli effetti del matrimonio e anzi li presuppone in vita, anche in vista di una possibile riconciliazione cui anzi in primo luogo preordinato il periodo di separazione, come sottolinea anche lappellata.

La tesi non pu essere condivisa.

Non in discussione che la separazione legale non faccia venir meno gli effetti del matrimonio, che cessa solo con la pronuncia di divorzio.

E per incontestabile che la separazione legale fa venir meno la convivenza tra i coniugi, il cui protrarsi anzi inconciliabile con lo stato di separati e costituisce fatto idoneo a farne cessare gli effetti nel senso della riconciliazione dei coniugi.

La ratio della normativa concernente il permesso di soggiorno relativo allo straniero che sia coniugato con cittadino italiano da individuare ad avviso della Sezione- non gi nel semplice fatto del matrimonio, bens nella convivenza familiare che normalmente caratterizza lo stato coniugale. Altrimenti il permesso sarebbe stato rilasciato per altro legittimo motivo (studio, lavoro, turismo, affari, etc.).

Il permesso di soggiorno stato rilasciata allappellata  per motivi di famiglia, poich coniuge di cittadino italiano  (v. relazione 4-8 novembre 1993, all.1 al fascicolo di primo grado dellAmministrazione ; v. anche annotazione di proroga al 26 agosto 1993 sul permesso di soggiorno, nello stesso fascicolo).

Gi larticolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39, al comma 7, prevede la durata illimitata del permesso di soggiorno degli stranieri  coniugati col cittadino italiano e residenti, in stato di coniugi  : il che lascia intendere che la residenza assunta dalla norma a presupposto di fatto sia quella coniugale, nel senso che i coniugi risiedono insieme.

E anche la normativa successiva (d.lg. n. 286 del 1998), avente valenza di testo unico delle disposizioni concernenti lo straniero, continua ad assumere la convivenza tra i coniugi a presupposto giustificativo del soggiorno.

Larticolo 19, lett. c), infatti, preclude lespulsione degli stranieri conviventi con il coniuge di nazionalit italiana. Larticolo 28, che prende in considerazione il diritto allunit familiare, comprensivo delle fattispecie sia del ricongiungimento familiare (art. 29) sia del permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30), presuppone pur sempre la convivenza effettiva dei coniugi (Cass. 22 maggio 2003 n. 8034; v. pure Cass. 20 agosto 2003, n. 12226).

Pi in generale, sia la Corte costituzionale (sent. 6 luglio 2001, n. 232), sia la Corte di giustizia della Comunit europea (sent. 11 luglio 2002, n. 60, ric. Carpenter) hanno sempre individuato nella tutela dellunit familiare il presupposto della normativa in materia di soggiorno dei coniugi del cittadino italiano o comunitario.

Deve, in definitiva ritenersi, che la normativa concernente il permesso di soggiorno per motivi familiari, consistenti nel rapporto di coniugio, presuppone che tale rapporto sia in atto nel senso della convivenza tra i coniugi. Ne deriva pertanto che enucleabile il principio secondo cui, venendo meno tale convivenza a seguito della separazione legale, in tale caso si giustifica la revoca del permesso di soggiorno.

3. Lappellata sostiene che il permesso di soggiorno comunque non avrebbe potuto essere revocato essendone possibile la conversione in permesso per motivi di lavoro.

La tesi esatta, ma ne va precisato il senso, perch essa inidonea a fondare il ricorso originario. LAmministrazione dovr nondimeno tener conto delle considerazioni che seguono, perch, pur essendo il mezzo di gravame infondato con riferimento al provvedimento impugnato, tali considerazioni dovranno nondimeno conformare lulteriore attivit amministrativa.

Se vero, infatti, che normalmente il cd. effetto conformativo della sentenza amministrativa spiega rilevanza riguardo a decisioni di annullamento, non pu essere escluso in linea di principio, che, in fattispecie particolari come quella in esame, lAmministrazione possa essere tenuta a conformare la propria ulteriore attivit a quelle ragioni contenute in un giudicato, pur di rigetto, che, peraltro, di quel rigetto costituiscano il necessario presupposto logico-argomentativo, s da non potersi tollerare che lulteriore attivit amministrativa, discostandosi dalla fattispecie come ricostruita dal giudice, faccia venir meno le ragioni del rigetto e, con esse, la ritenuta legittimit del provvedimento impugnato.

Con riferimento al caso in esame, va condiviso come si anticipato- lassunto dellappellata secondo cui, qualora vengano meno i presupposti per il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, il permesso pu essere utilizzato o convertito in permesso di soggiorno per motivi diversi.

Tale possibilit stata riconosciuta da questo Consiglio di Stato gi in relazione allespresso disposto di cui allarticolo 4, comma 5, D.L. n. 416 del 1989, conv. In l. N. 39 del 1990 (IV, 22 giugno 2000 n. 3506). E risulta confermata dal comma 5 dellarticolo 30, d.lg. n. 286 del 1998.

E per vero che tale conversione deve essere chiesta dallinteressata, non essendo ipotizzabile una sorta di conversione di ufficio del titolo del soggiorno, e lAmministrazione deve essere in grado di valutare se ricorrano i presupposti per il rilascio del permesso ad altro titolo. Mentre, daltra parte, solo la mancata presentazione di una istanza in tal senso da parte dellinteressata, pur invitata a ci dallAmministrazione, ovvero linsussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso ad altro titolo possono giustificare lespulsione della straniera dal territorio nazionale.

4. Facendo applicazione dei princpi sin qui esposti alla fattispecie in esame, deve, conclusivamente ritenersi:

a) che il provvedimento impugnato immune dalle censure dedotte dallodierna appellata,con la conseguenza che, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo, il ricorso di primo grado deve essere respinto, in accoglimento del presente appello;

b) che lAmministrazione dovr mettere linteressata in condizione di presentare eventualmente istanza di permesso di soggiorno ad altro titolo e dovr quindi valutare la sussistenza dei relativi presupposti.

In considerazione della novit delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per disporre lintegrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunziando sul ricorso meglio indicato in epigrafe, accoglie lappello e, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo, rigetta il ricorso originario.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallAutorit amministrativa.

Cos deciso in Roma, add 14 dicembre 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta riunito in camera di consiglio con lintervento dei Signori:

Stenio RICCIO                               Presidente

Costantino SALVATORE                 Consigliere

Filippo PATRONI GRIFFI                Consigliere est.

Vito POLI                                       Consigliere

Carlo SALTELLI                              Consigliere

LESTENSORE                                             IL PRESIDENTE

Filippo Patroni Griffi                                                Stenio Riccio

                                                IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

28 febbraio 2005

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Antonio Serrao