R E P
U B B
L I C
A I T
A L I
A N A
N.767/2005 Reg. Dec. N. 461
Reg. Ric. Anno 1995 |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
D E C I S I O N E
sul
ricorso in appello n. 461/1997 proposto dal Ministero
dellinterno, in persona del Ministro in
carica, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n.12;
c o n t r o
El Idrissi
Jamila, rappresentata e difesa dagli
avvocati Daniele Parini e Vincenzo DOnofrio, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo
studio del secondo, via Bassano del Grappa 4
per lannullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle dAosta 4 ottobre
1994 n. 133
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto latto di costituzione in
giudizio dellappellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 14
dicembre 2004,
il Consigliere Filippo Patroni
Griffi; Udito l'Avvocato dello Stato Giordano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O e D I R I T T O
1. La
signora Jamila El Idrissi ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo
regionale per la Valle dAosta il provvedimento di revoca del permesso di
soggiorno 27 agosto 1993, emesso dal Questore di Aosta, e il provvedimento di
convocazione per lespulsione dal territorio nazionale 9 settembre 1993.
Il
Tribunale amministrativo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha annullato i
detti provvedimenti.
Propone
appello il Ministero dellinterno.
Resiste,
con memoria, lappellata.
Alludienza
del 14 dicembre 2004, la causa stata trattenuta in decisione.
2.
Lappello fondato.
La signora
El Idrissi, originaria ricorrente, ha ottenuto il permesso di soggiorno in
conseguenza del matrimonio contratto con un cittadino italiano ; la
contestata revoca stata disposta dallAmministrazione sul rilievo
dellintervenuta separazione legale tra i coniugi e del conseguente venir meno
della coesione familiare tra gli stessi.
La
questione da risolvere in diritto, pertanto, se la separazione legale fra i
coniugi faccia venir meno il presupposto del permesso di soggiorno ottenuto in
conseguenza del matrimonio.
Il
Tribunale amministrativo ha ritenuto illegittima la revoca del permesso di
soggiorno, sul rilievo che la separazione legale dei coniugi non fa venir meno
gli effetti del matrimonio e anzi li presuppone in vita, anche in vista di una
possibile riconciliazione cui anzi in primo luogo preordinato il periodo di
separazione, come sottolinea anche lappellata.
La tesi
non pu essere condivisa.
Non in
discussione che la separazione legale non faccia venir meno gli effetti del
matrimonio, che cessa solo con la pronuncia di divorzio.
E per
incontestabile che la separazione legale fa venir meno la convivenza tra i
coniugi, il cui protrarsi anzi inconciliabile con lo stato di separati e
costituisce fatto idoneo a farne cessare gli effetti nel senso della
riconciliazione dei coniugi.
La
ratio della
normativa concernente il permesso di soggiorno relativo allo straniero che sia
coniugato con cittadino italiano da individuare ad avviso della Sezione- non
gi nel semplice fatto del matrimonio, bens nella convivenza familiare che
normalmente caratterizza lo stato coniugale. Altrimenti il permesso sarebbe
stato rilasciato per altro legittimo motivo (studio, lavoro, turismo, affari,
etc.).
Il
permesso di soggiorno stato rilasciata allappellata per motivi di
famiglia, poich coniuge di cittadino italiano (v. relazione 4-8
novembre 1993, all.1 al fascicolo di primo grado dellAmministrazione ; v.
anche annotazione di proroga al 26 agosto 1993 sul permesso di soggiorno, nello
stesso fascicolo).
Gi
larticolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito
in legge 28 febbraio 1990, n. 39, al comma 7, prevede la durata illimitata del permesso
di soggiorno degli stranieri coniugati col cittadino italiano e
residenti, in stato di coniugi : il che lascia intendere che la
residenza assunta dalla norma a presupposto di fatto sia quella coniugale, nel
senso che i coniugi risiedono insieme.
E anche la
normativa successiva (d.lg. n. 286 del 1998), avente valenza di testo unico
delle disposizioni concernenti lo straniero, continua ad assumere la convivenza tra i coniugi a presupposto
giustificativo del soggiorno.
Larticolo
19, lett. c), infatti, preclude lespulsione degli stranieri conviventi con il coniuge di nazionalit
italiana. Larticolo 28, che prende in considerazione il diritto allunit
familiare, comprensivo delle fattispecie sia del ricongiungimento familiare
(art. 29) sia del permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30),
presuppone pur sempre la convivenza effettiva dei coniugi (Cass. 22 maggio 2003
n. 8034; v. pure Cass. 20 agosto 2003, n. 12226).
Pi in
generale, sia la Corte costituzionale (sent. 6 luglio 2001, n. 232), sia la
Corte di giustizia della Comunit europea (sent. 11 luglio 2002, n. 60, ric. Carpenter) hanno sempre individuato
nella tutela dellunit familiare il presupposto della normativa in materia di
soggiorno dei coniugi del cittadino italiano o comunitario.
Deve, in
definitiva ritenersi, che la normativa concernente il permesso di soggiorno per
motivi familiari, consistenti nel rapporto di coniugio, presuppone che tale
rapporto sia in atto nel senso della convivenza tra i coniugi. Ne deriva
pertanto che enucleabile il principio secondo cui, venendo meno tale
convivenza a seguito della separazione legale, in tale caso si giustifica la
revoca del permesso di soggiorno.
3.
Lappellata sostiene che il permesso di soggiorno comunque non avrebbe potuto
essere revocato essendone possibile la conversione in permesso per motivi di
lavoro.
La tesi
esatta, ma ne va precisato il senso, perch essa inidonea a fondare il
ricorso originario. LAmministrazione dovr nondimeno tener conto delle
considerazioni che seguono, perch, pur essendo il mezzo di gravame infondato
con riferimento al provvedimento impugnato, tali considerazioni dovranno
nondimeno conformare lulteriore attivit amministrativa.
Se vero,
infatti, che normalmente il cd. effetto conformativo della sentenza
amministrativa spiega rilevanza riguardo a decisioni di annullamento, non pu
essere escluso in linea di principio, che, in fattispecie particolari come
quella in esame, lAmministrazione possa essere tenuta a conformare la propria
ulteriore attivit a quelle ragioni contenute in un giudicato, pur di rigetto,
che, peraltro, di quel rigetto costituiscano il necessario presupposto
logico-argomentativo, s da non potersi tollerare che lulteriore attivit
amministrativa, discostandosi dalla fattispecie come ricostruita dal giudice,
faccia venir meno le ragioni del rigetto e, con esse, la ritenuta legittimit
del provvedimento impugnato.
Con
riferimento al caso in esame, va condiviso come si anticipato- lassunto
dellappellata secondo cui, qualora vengano meno i presupposti per il permesso
di soggiorno per motivi di famiglia, il permesso pu essere utilizzato o
convertito in permesso di soggiorno per motivi diversi.
Tale
possibilit stata riconosciuta da questo Consiglio di Stato gi in relazione
allespresso disposto di cui allarticolo 4, comma 5, D.L. n. 416 del 1989,
conv. In l. N. 39 del 1990 (IV, 22 giugno 2000 n. 3506). E risulta confermata
dal comma 5 dellarticolo 30, d.lg. n. 286 del 1998.
E per
vero che tale conversione deve essere chiesta dallinteressata, non essendo
ipotizzabile una sorta di conversione di ufficio del titolo del soggiorno, e
lAmministrazione deve essere in grado di valutare se ricorrano i presupposti
per il rilascio del permesso ad altro titolo. Mentre, daltra parte, solo la
mancata presentazione di una istanza in tal senso da parte dellinteressata,
pur invitata a ci dallAmministrazione, ovvero linsussistenza delle
condizioni per il rilascio del permesso ad altro titolo possono giustificare
lespulsione della straniera dal territorio nazionale.
4. Facendo
applicazione dei princpi sin qui esposti alla fattispecie in esame, deve,
conclusivamente ritenersi:
a) che il
provvedimento impugnato immune dalle censure dedotte dallodierna
appellata,con la conseguenza che, in riforma della sentenza del Tribunale
amministrativo, il ricorso di primo grado deve essere respinto, in accoglimento
del presente appello;
b) che
lAmministrazione dovr mettere linteressata in condizione di presentare
eventualmente istanza di permesso di soggiorno ad altro titolo e dovr quindi
valutare la sussistenza dei relativi presupposti.
In
considerazione della novit delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi
per disporre lintegrale compensazione tra le parti delle spese del doppio
grado.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
definitivamente pronunziando sul ricorso meglio indicato in epigrafe, accoglie
lappello e, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo, rigetta il
ricorso originario.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dallAutorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, add 14
dicembre 2004,
dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale Sezione Quarta riunito in camera di consiglio con
lintervento dei Signori:
Stenio RICCIO Presidente
Costantino SALVATORE Consigliere
Filippo PATRONI GRIFFI Consigliere
est.
Vito POLI Consigliere
Carlo SALTELLI Consigliere
LESTENSORE IL
PRESIDENTE
Filippo Patroni Griffi Stenio
Riccio
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
28 febbraio 2005
(art. 55, L.
27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Antonio Serrao