AVVISO
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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 aprile 2005 (*)
Inadempimento di uno Stato Direttive 68/360/CEE, 73/148/CEE,
90/365/CEE e 64/221/CEE Diritto di soggiorno Permesso di soggiorno
Cittadino di un paese terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario
Termine per il rilascio di un permesso di soggiorno
Nella causa C-157/03,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi
dellart. 226 CE, proposto il 7 aprile 2003,
Commissione delle Comunit europee, rappresentata dalla
sig.ra C. OReilly e dal sig. L. Escobar Guerrero, in qualit di agenti, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra
N. Daz Abad, in qualit di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, e
dai sigg. C. Gulmann, J. Makarczyk (relatore), P. Kūris e
J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dellavvocato generale, presentate
alludienza del 9 novembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con
il suo ricorso la Commissione delle Comunit europee chiede alla Corte di
dichiarare che il Regno di Spagna ha violato gli obblighi ad esso incombenti in
forza del Trattato CE, in quanto il detto Stato membro in violazione delle
disposizioni della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE,
relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno
dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie allinterno della
Comunit (GU L 257, pag. 13), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973,
73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al
soggiorno dei cittadini degli Stati membri allinterno della Comunit in
materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14), e
della direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, 90/365/CEE, relativa al
diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato
la propria attivit professionale (GU L 180, pag. 28) ha imposto ai cittadini
di un paese terzo, familiari di un cittadino comunitario che abbia esercitato
il proprio diritto di libera circolazione, lobbligo di ottenere un visto di
soggiorno ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, e in violazione
delle disposizioni della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE,
per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e
il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi dordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di sanit pubblica (GU 1964, n. 56, pag. 850) non
ha concesso il permesso di soggiorno nel pi breve termine ed al pi tardi
entro sei mesi dalla relativa domanda.
Contesto normativo
Diritto comunitario
Disposizioni in materia di ingresso e soggiorno
2 Lart. 1
della direttiva 68/360 prevede la soppressione delle restrizioni al
trasferimento ed al soggiorno dei cittadini degli Stati membri e dei membri
delle loro famiglie ai quali si applica il regolamento (CEE) del Consiglio 15
ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori
allinterno della Comunit (GU L 257, pag. 2).
3 Lart. 1
della direttiva 73/148 prevede in particolare la soppressione delle restrizioni
al trasferimento e al soggiorno per i cittadini degli Stati membri che si siano
stabiliti o che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi
unattivit indipendente, o che desiderino effettuarvi una prestazione di
servizi, nonch per i coniugi di tali lavoratori, qualunque sia la loro
cittadinanza.
4 A
norma dellart. 1 della direttiva 90/365, gli Stati membri accordano il
diritto di soggiorno ai cittadini di uno Stato membro che hanno esercitato
nella Comunit unattivit come lavoratori salariati o non salariati nonch ai
loro familiari, a condizione che essi beneficino di una pensione di invalidit,
di un pensionamento anticipato o di una pensione di vecchiaia oppure di una
rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale di livello
sufficiente per evitare che, durante il loro soggiorno, costituiscano un onere
per lassistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che
dispongano di unassicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato
membro ospitante.
5 Gli
artt. 3 e 4 della direttive 68/360 dispongono quanto segue:
Articolo 3
1. Gli Stati membri ammettono
sul loro territorio le persone di cui allarticolo 1 dietro semplice
presentazione di una carta didentit o di un passaporto validi.
2. Non pu essere imposto
alcun visto dingresso n [alcun] obbligo equivalente, salvo per i membri della
famiglia che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri. Gli
Stati membri accordano a tali persone ogni agevolazione per lottenimento dei
visti ad esse necessari.
Articolo 4
1. Gli Stati membri riconoscono
il diritto di soggiorno sul loro territorio alle persone di cui allarticolo 1,
che siano in grado di esibire i documenti indicati al paragrafo 3.
2. Il diritto di soggiorno
viene comprovato con il rilascio di un documento denominato carta di soggiorno
di cittadino di uno Stato membro della CEE. Tale documento deve contenere la
menzione che esso stato rilasciato in conformit del regolamento (CEE)
n. 1612/68 e delle disposizioni adottate dagli Stati membri in
applicazione della presente direttiva. Il testo di questa menzione figura in
allegato alla presente direttiva.
3. Per il rilascio della
carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE, gli Stati membri
possono esigere soltanto la presentazione dei documenti qui di seguito
indicati:
()
dai membri della famiglia:
c) il
documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio;
d) un
documento rilasciato dallautorit competente dello Stato dorigine o di
provenienza attestante lesistenza del vincolo di parentela;
e) nei
casi contemplati dallarticolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE)
n. 1612/68, un documento rilasciato dallautorit competente dello Stato
dorigine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico del lavoratore o
che con esso convivono in detto paese.
4. Ai membri della famiglia
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro rilasciato un documento
di soggiorno di validit uguale a quello rilasciato al lavoratore da cui
dipendono.
6 Gli
artt. 3 e 6 della direttiva 73/148 prevedono quanto segue:
Articolo 3
1. Gli Stati membri ammettono
nel rispettivo territorio le persone di cui allarticolo 1 dietro semplice
presentazione di una carta didentit o di un passaporto validi.
2. Non pu essere imposto
alcun visto dingresso n obbligo equivalente, salvo per i membri della
famiglia che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri. Gli
Stati membri concedono a tali persone ogni agevolazione per lottenimento dei
visti eventualmente necessari.
()
Articolo 6
Per il rilascio della carta e del permesso di soggiorno lo Stato
membro puo esigere dal richiedente soltanto:
a) lesibizione del documento
in forza del quale egli entrato nel suo territorio;
b) la prova che egli rientra
in una delle categorie di cui agli articoli 1 e 4.
7 Lart. 2,
nn. 1 e 2, della direttiva 90/365 cos formulato:
1. Il diritto di soggiorno
constatato mediante il rilascio di un documento denominato carta di soggiorno
di cittadino di uno Stato membro della CEE, la cui validit pu essere
limitata a cinque anni e che rinnovabile. Tuttavia gli Stati membri, allorch
lo ritengano necessario, possono esigere che la validit della carta sia
riconfermata al termine dei primi due anni del soggiorno. Al familiare che non
abbia la cittadinanza di uno Stato membro, viene rilasciato un documento di
soggiorno avente la medesima validit di quello rilasciato al cittadino da cui
dipende.
Per il rilascio della carta di soggiorno o del documento di
soggiorno, lo Stato membro pu soltanto esigere dal richiedente di presentare
una carta didentit o un passaporto in corso di validit e di fornire la prova
che egli soddisfa le condizioni previste allarticolo 1.
2. Gli articoli 2 e 3,
larticolo 6, paragrafo 1, lettera a) e il paragrafo 2, nonch larticolo 9
della direttiva 68/360/CEE sono applicabili, per analogia, ai beneficiari della
presente direttiva.
().
8 Lart. 5,
n. 1, della direttiva 64/221 cos dispone:
La decisione relativa alla concessione o al diniego del primo
permesso di soggiorno deve essere presa nel pi breve termine, ed al pi tardi
entro sei mesi dalla domanda.
Linteressato autorizzato a dimorare provvisoriamente sul
territorio fino a quando non intervenga la decisione di rilascio o di diniego
del permesso di soggiorno.
Disposizioni in materia di visti
9 Lart. 2
del regolamento (CE) del Consiglio 15 marzo 2001, n. 539, che adotta
lelenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto
allatto dellattraversamento delle frontiere esterne e lelenco dei paesi
terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81, pag. 1),
dispone quanto segue:
Ai fini del presente regolamento, per visto si intende ogni
autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria ai
fini:
dellingresso
per un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri per un
periodo la cui durata globale non sia superiore a tre mesi,
dellingresso
per il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri,
escluso il transito aeroportuale.
Normativa nazionale
10 Lart. 10,
n. 3, del regio decreto n. 766/1992, del 26 giugno 1992, in materia
di ingresso e soggiorno in Spagna di cittadini degli Stati membri delle
Comunit europee (Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y
permanencia en Espaa de nacionales de Estados miembros de las Comunidades
Europeas; BOE n. 156, del 30 giugno 1992, pag. 22275), come modificato
dai regi decreti n. 737/1995, del 5 maggio 1995 (BOE n. 133, del 5
giugno 1995, pag. 16547), e n. 1710/97, del 14 novembre 1997 (BOE
n. 274, del 15 novembre 1997, pag. 33549), stabilisce quanto segue:
Gli interessati, ove siano familiari delle persone indicate ai
punti precedenti, secondo quanto stabilito dallart. 2, sono tenuti a
presentare i documenti rilasciati dalle autorit competenti atti a comprovare:
a) il rapporto di
parentela;
b) il fatto che essi
vivono a spese ovvero sono a carico del cittadino con il quale sussiste il
rapporto di parentela, nei casi in cui possa essere richiesto;
c) ove si tratti di
familiari dei residenti contemplati dal paragrafo 1, lett. e), f) o g), il
fatto che le risorse e lassicurazione malattia ivi indicate saranno
sufficienti per il titolare ed i suoi familiari ai sensi della disciplina ivi
dettata;
d) i familiari che
non hanno la cittadinanza di uno Stato membro delle Comunit europee dovranno
presentare, oltre ai documenti suddetti, il visto di soggiorno apposto sul
passaporto, salva la possibilit di una dispensa da tale presentazione in casi
eccezionali.
11 Gli
artt. 23 e 28 del regio decreto n. 155/1996, del 2 febbraio 1996,
recante approvazione del regolamento di esecuzione della legge organica
n. 7/1985 (Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero 1996, por el que se
aprueba el Reglamento de ejecucin de la Ley Orgnica 7/1985; BOE n. 47,
del 23 febbraio 1996, pag. 6949), sono cos formulati:
Articolo 23
Categorie di visti di soggiorno
()
2. I visti di soggiorno per
ricongiungimento familiare potranno essere concessi, previa attestazione
favorevole della competente autorit di governo, agli stranieri che si trovino
in una delle situazioni contemplate dallart. 54 del presente regolamento
e che ne facciano richiesta ai fini del ricongiungimento con un familiare
residente in Spagna. La detta attestazione avr valore vincolante con riguardo
ai presupposti che il richiedente deve soddisfare, in conformit dellart. 28,
n. 1, del presente regolamento.
()
6. I visti di soggiorno per
attivit non lucrative potranno essere concessi ai pensionati stranieri,
titolari di una pensione di vecchiaia o di una rendita, ovvero agli stranieri
in et lavorativa che non eserciteranno in Spagna unattivit necessitante di
un permesso di lavoro o esonerata dallobbligo di ottenere un tale permesso.
()
Articolo 28
Documentazione specifica richiesta per i visti di soggiorno
1. Qualora venga richiesto un
visto di soggiorno per ricongiungimento familiare, la persona residente in
Spagna che procede al ricongiungimento dovr, prima della presentazione della
domanda, richiedere unattestazione allautorit di governo della provincia di
residenza, atta a comprovare che egli soddisfa le condizioni previste
dallart. 56, nn. 5 e 7, del presente regolamento e che altres
titolare di un permesso di soggiorno gi rinnovato. Il familiare rientrante in
uno dei casi contemplati dallart. 54, n. 2, del presente regolamento
dovr presentare, insieme alla domanda di visto, una copia della richiesta di
attestazione, registrata dallautorit di governo suddetta, nonch i documenti
comprovanti il rapporto di parentela ed eventualmente la situazione di
dipendenza giuridica ed economica.
()
6. Qualora venga richiesto un
visto di soggiorno per attivit non lucrative, il cittadino straniero dovr
presentare documenti che provino che egli dispone dei necessari mezzi di
sussistenza ovvero che percepir redditi regolari, sufficienti ed adeguati per
lui ed i suoi familiari a carico. I mezzi di sussistenza necessari ovvero i
redditi regolari dovranno essere sufficienti per lalloggio, il mantenimento e
lassistenza sanitaria del richiedente e dei suoi familiari a carico.
Fatti e procedimento precontenzioso
12 La
presente procedura per inadempimento trae origine da due denunce depositate
dinanzi alla Commissione da cittadini comunitari che hanno esercitato il
diritto alla libera circolazione riconosciuto loro dal Trattato CE e le cui
mogli si sono viste a rifiutare un permesso di soggiorno in Spagna per il fatto
che esse avrebbero dovuto previamente richiedere un visto di soggiorno al
consolato spagnolo del loro ultimo domicilio. I fatti lamentati nelle denunce
di cui sopra si sono verificati rispettivamente nel 1998, nel caso della sig.ra
Weber, e nel 1999, nel caso della sig.ra Rotte Ventura.
13 A
questo proposito, il 26 aprile 1999 la Commissione ha inviato una lettera alle
autorit spagnole, le quali, il 5 luglio successivo, hanno risposto confermando
che il visto di soggiorno era necessario per il prosieguo della procedura di
rilascio del permesso di soggiorno.
14 In
conformit della procedura prevista dallart. 226, primo comma, CE, la
Commissione, dopo aver messo il Regno di Spagna in condizione di presentare le
proprie osservazioni, ha inviato al detto Stato membro, con lettera 3 aprile
2002, un parere motivato, invitandolo ad adottare le misure necessarie per
conformarsi agli obblighi che gli derivano dalle direttive 68/360, 73/148,
90/365 e 64/221 entro un termine di due mesi a partire dalla notifica del detto
parere. La Commissione, insoddisfatta della risposta delle autorit spagnole,
ha deciso di presentare lodierno ricorso.
Sul ricorso
Quanto alla prima censura, relativa allincompatibilit della
normativa spagnola con le direttive 68/360, 73/148 e 90/365, per quanto
riguarda le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno in Spagna ai
cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini comunitari che abbiano
esercitato il loro diritto alla libera circolazione
Argomenti delle parti
15 Con
la sua prima censura, la Commissione addebita al Regno di Spagna di aver
violato le disposizioni delle direttive 68/360, 73/148 e 90/365, imponendo ai
cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino comunitario, lobbligo
di ottenere un visto di soggiorno ai fini del rilascio di un permesso di
soggiorno.
16 Dopo
aver ricordato che il Trattato e il diritto comunitario derivato garantiscono
ai cittadini comunitari il diritto di libera circolazione, la Commissione fa
valere che anche alcuni familiari di tali cittadini beneficiano,
indipendentemente dalla loro cittadinanza, di diritti derivanti dal diritto
comunitario.
17 A
suo avviso, lobbligo per i detti familiari di ottenere un visto di soggiorno
ai fini del rilascio del permesso di soggiorno costituisce non soltanto una
limitazione dei diritti loro conferiti dalle norme comunitarie, bens anche una
restrizione indiretta del diritto alla libera circolazione del cittadino
comunitario stesso.
18 La
Commissione riconosce che, sebbene gli Stati membri possano pretendere dai
cittadini dei paesi terzi un visto di ingresso, lottenimento di questultimo
deve essere agevolato qualora si tratti di familiari di cittadini comunitari,
considerato che il rilascio del visto non deve portare a sottoporre tali
persone ad una procedura di immigrazione prima dellingresso nel territorio di
uno Stato membro.
19 Ad
avviso della Commissione, la sola condizione preliminare che gli Stati membri
possono imporre in materia di diritto di ingresso nel loro territorio ai
beneficiari del diritto comunitario la presentazione dei documenti elencati
allart. 3 delle direttive 68/360 e 73/148. Essa precisa che il visto di
ingresso che i detti Stati possono esigere allatto dellingresso nel loro
territorio una nozione che deve essere interpretata nel senso che si
riferisce esclusivamente al visto di breve durata di tre mesi.
20 Di
conseguenza, soltanto al momento del rilascio del permesso di soggiorno, in conformit
dellart. 2 della direttiva 90/365 e dellart. 6 della direttiva
73/148, che i cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino comunitario,
debbono provare che soddisfano le condizioni fissate dalla normativa
comunitaria.
21 Da
ci deriva che, secondo la Commissione, contrario alla normativa ed alla
giurisprudenza comunitaria (sentenza 25 luglio 2002, causa C‑459/99,
MRAX, Racc. pag. I-6591) instaurare un regime che obblighi il cittadino di
un paese terzo a sottoporsi ad una procedura di immigrazione, al fine di
ottenere un permesso di soggiorno il cui rilascio fondato essenzialmente
sulla prova della qualit di membro della famiglia di un cittadino comunitario.
22 Il
governo spagnolo sostiene che, in conformit dellart. 3, n. 2, delle
direttive 68/360 e 73/148, qualora un cittadino comunitario si sposti
allinterno della Comunit e benefici dei diritti conferitigli dal Trattato e
dalle direttive, gli Stati membri possono pretendere un visto di ingresso o
imporre qualsiasi altro obbligo equivalente ai membri della sua famiglia che
non possiedono la cittadinanza di uno dei detti Stati.
23 Secondo
il detto governo, ai sensi dellart. 4, n. 3, della direttiva 68/360
e dellart. 6, lett. a), della direttiva 73/148, gli Stati membri possono
pretendere la presentazione del documento sulla base del quale linteressato
entrato nel territorio nazionale.
24 Il
governo spagnolo, sottolineando la differenza tra i visti di ingresso e i visti
di soggiorno, fa valere che il regolamento n. 539/2001 riguarda soltanto i
visti di breve durata. Infatti, gli Stati membri sarebbero competenti quanto
alla normativa relativa ai visti di lunga durata o di soggiorno.
25 Il
governo spagnolo rileva infine come non esista, a livello comunitario, alcuna
armonizzazione per quanto riguarda il rilascio dei visti di soggiorno per i
cittadini di paesi terzi. Posto che il Consiglio non ha adottato le misure
relative alle politiche di immigrazione per i settori ricadenti sotto
lart. 63, primo comma, punto 3, lett. a) e b), CE, gli Stati membri
rimarrebbero competenti in materia.
Giudizio della Corte
26 Si
deve ricordare, in via preliminare, che il legislatore comunitario ha
riconosciuto limportanza di garantire la tutela della vita familiare dei
cittadini degli Stati membri al fine di eliminare gli ostacoli allesercizio
delle libert fondamentali garantite dal Trattato (sentenze 11 luglio 2002,
causa C-60/00, Carpenter, Racc. pag. I-6279, punto 38, e MRAX, cit., punto 53).
27 In
tale ottica, lart. 1 delle direttive 68/360, 73/148 e 90/365 estende
lapplicazione del diritto comunitario in materia di ingresso e di soggiorno
nel territorio degli Stati membri ai coniugi dei cittadini di tali Stati
ricadenti sotto le dette disposizioni, indipendentemente dalla loro
cittadinanza.
28 A
questo proposito, il diritto di entrare nel territorio di uno Stato membro
concesso al cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino di uno Stato
membro, deriva dal solo legame familiare. Infatti, il rilascio di un permesso
di soggiorno ad un cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino di uno
Stato membro, deve essere considerato non come un atto costitutivo di diritti,
bens come un atto finalizzato alla constatazione, da parte di uno Stato
membro, della posizione individuale di un cittadino di un paese terzo rispetto
alle norme di diritto comunitario (v. sentenza MRAX, cit., punto 74).
29 Quanto
alla procedura per ottenere un permesso di soggiorno, importante rilevare
come le condizioni alle quali uno Stato membro pu subordinare il rilascio di
tale documento siano previste dallart. 4, n. 3, lett. c), d) ed
e), della direttiva 68/360, dallart. 6 della direttiva 73/148 e dallart. 2
della direttiva 90/365.
30 Le
dette condizioni hanno carattere limitativo (v., in tal senso, sentenze 8
aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 37; 5 febbraio 1991,
causa C‑363/89, Roux, Racc. pag. I-273, punti 14 e 15, nonch 5 marzo
1991, causa C‑376/89, Giagounidis, Racc. pag. I-1069, punto 21).
31 Occorre
sottolineare che, a norma dellart. 3, n. 1, delle direttive 68/360 e
73/148, gli Stati membri ammettono nel loro territorio i cittadini di tali
Stati, nonch i loro familiari ricadenti nellambito di applicazione delle
dette direttive, dietro semplice presentazione di un carta di identit o di un
passaporto in corso di validit.
32 Nondimeno,
ai sensi dellart. 3, n. 2, delle medesime direttive 68/360 e 73/148, qualora
un cittadino di uno Stato membro si sposti allinterno della Comunit al fine
di esercitare i diritti che gli sono conferiti dal Trattato e dalle dette
direttive, gli Stati membri possono imporre un visto dingresso o un obbligo
equivalente ai familiari del predetto che non possiedono la cittadinanza di uno
di tali Stati. Lelenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso di un visto per lattraversamento delle frontiere esterne degli Stati
membri stato stabilito dal regolamento (CE) del Consiglio 25 settembre 1995,
n. 2317, che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono
essere in possesso di un visto per lattraversamento delle frontiere esterne
degli Stati membri (GU L 234, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) del
Consiglio 12 marzo 1999, n. 574 (GU L 72, pag. 2), a sua volta sostituito dal
regolamento n. 539/2001 (sentenza MRAX, cit., punto 56).
33 Tuttavia,
i detti Stati debbano accordare ai familiari che non possiedono la cittadinanza
di uno degli Stati membri ogni agevolazione per lottenimento dei visti ad essi
necessari. Al riguardo la Corte ha gi statuito che, a pena di disconoscere la
piena efficacia delle disposizioni delle direttive 68/360 e 73/148, il rilascio
del visto deve avvenire nel pi breve termine e, nella misura del possibile,
nei luoghi di ingresso nel territorio nazionale (sentenza MRAX, cit., punto
60).
34 Lart. 2
del regolamento n. 539/2001 definisce il visto come unautorizzazione
rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini dellingresso per un
soggiorno per un periodo la cui durata globale non sia superiore a tre mesi.
35 Ai
sensi della normativa spagnola riguardante i presupposti per lottenimento di
un permesso di soggiorno, i familiari di cittadini comunitari che non
possiedono la cittadinanza di uno Stato membro debbono presentare, tra laltro,
un visto di soggiorno per ricongiungimento familiare apposto sul loro
passaporto.
36 I
detti familiari sono dunque tenuti ad espletare le formalit di soggiorno prima
di entrare nel territorio spagnolo, a pena di vedersi rifiutare il rilascio del
permesso di soggiorno.
37 Inoltre,
tra le condizioni che disciplinano il rilascio del permesso di soggiorno ai
familiari di cittadini comunitari, previste dalle direttive 68/360, 73/148 e
90/365, non figura il tipo di visto richiesto dalla normativa spagnola (v., in
tal senso, sentenza MRAX, cit., punto 56).
38 Pertanto,
il presupposto costituito dal visto di soggiorno, previsto dalla normativa
spagnola e necessario per lottenimento del permesso di soggiorno, e di
conseguenza il rifiuto di rilasciare tale titolo al cittadino di un paese
terzo, familiare di un cittadino comunitario, per il fatto che egli avrebbe
previamente dovuto richiedere un visto di soggiorno al consolato spagnolo del
suo ultimo domicilio, costituisce una misura contraria alle disposizioni delle
direttive 68/360, 73/148 e 90/365.
39 Da
quanto sopra consegue che la prima censura dedotta dalla Commissione fondata.
Quanto alla seconda censura, relativa alla violazione
della direttiva 64/221
Argomenti delle parti
40 Con
la sua seconda censura, la Commissione fa valere che, in base alleconomia
generale del regime comunitario di rilascio dei titoli di soggiorno e, in
particolare, alla luce dellart. 5 della direttiva 64/221, lo Stato membro
deve adottare una decisione in merito al permesso di soggiorno nel pi breve
termine e al pi tardi entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
41 La
Commissione, pur ammettendo la conformit delle norme spagnole alla direttiva
64/221 quanto ai termini previsti per il rilascio delle carte di soggiorno,
addebita al Regno di Spagna di non aver rispettato il termine fissato
allart. 5 della detta direttiva nello specifico caso della sig.ra Rotte
Ventura, la quale ha ricevuto il proprio permesso di soggiorno soltanto al
termine di un procedimento durato dieci mesi.
42 Le
autorit spagnole ritengono che la Commissione non possa addebitare al Regno di
Spagna, partendo da un caso isolato, il mancato rispetto in generale della
normativa comunitaria, tanto pi che, in attesa del rilascio del permesso di
soggiorno, linteressata poteva risiedere nel territorio del detto Stato
membro.
Giudizio della Corte
43 In
via preliminare, occorre ricordare che lobbligo, imposto da una direttiva agli
Stati membri, di conseguire il risultato che essa si prefigge, come pure il
dovere ad essi incombente, ex art. 10 CE, di adottare tutti i
provvedimenti generali o particolari atti a garantire ladempimento
dellobbligo suddetto, valgono per tutti gli organi degli Stati membri
(sentenza 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Racc. pag. 3969,
punto 12).
44 La
Corte ha gi statuito che la Commissione pu domandarle di constatare un
inadempimento consistente nel non aver raggiunto, in un caso determinato, il
risultato previsto da una direttiva (sentenza 10 aprile 2003, cause riunite
C-20/01 e C-28/01, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3609, punto 30).
45 Occorre
sottolineare che, ai sensi dellart. 5, n. 1, della direttiva 64/221,
lo Stato membro deve adottare una decisione sul rilascio del permesso di
soggiorno nel pi breve termine e al pi tardi entro sei mesi dalla
presentazione della domanda.
46 Orbene,
nella fattispecie, pacifico che la sig.ra Rotte Ventura, cittadina di un
paese terzo e moglie di un cittadino comunitario che ha esercitato il proprio
diritto di libera circolazione, ha ottenuto il permesso di soggiorno soltanto
al termine di un procedimento durato dieci mesi, in contrasto con le
prescrizioni della detta direttiva.
47 Poco
importa, a questo proposito, il fatto che la ricorrente potesse risiedere
provvisoriamente nel territorio nazionale, in attesa della decisione relativa
alla concessione o al diniego del permesso di soggiorno. Infatti, come rilevato
dallavvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, la questione se
il superamento del termine costituisca un ostacolo alla residenza o
allesercizio di unattivit priva di rilevanza.
48 Di
conseguenza, la seconda censura della Commissione fondata.
49 Alla
luce dellinsieme delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che:
non
avendo trasposto correttamente nel proprio ordinamento giuridico interno le
direttive 68/360, 73/148 e 90/365, e segnatamente imponendo ai cittadini di un
paese terzo, familiari di un cittadino comunitario che abbia esercitato il
proprio diritto alla libera circolazione, lobbligo di ottenere un visto di
soggiorno ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, e
non
concedendo, in violazione delle disposizioni della direttiva 64/221, il
permesso di soggiorno nel pi breve termine e al pi tardi entro sei mesi dalla
presentazione della relativa domanda,
il Regno di Spagna venuto meno agli obblighi che gli incombono
in forza delle dette direttive.
Sulle spese
50 Ai
sensi dellart. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente
condannata alle spese se ne stata fatta domanda. Poich la Commissione ne ha
fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, devessere condannato
alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda
Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non
avendo trasposto correttamente nel proprio ordinamento giuridico interno la
direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione
delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati
membri e delle loro famiglie allinterno della Comunit, la direttiva del
Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle
restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri allinterno
della Comunit in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, e la
direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, 90/365/CEE, relativa al diritto di
soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria
attivit professionale, e segnatamente imponendo ai cittadini di un paese
terzo, familiari di un cittadino comunitario che abbia esercitato il proprio
diritto alla libera circolazione, lobbligo di ottenere un visto di soggiorno
ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, e
non
concedendo, in violazione delle disposizioni della della direttiva del
Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti
speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri,
giustificati da motivi dordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanit
pubblica, il permesso di soggiorno nel pi breve termine e al pi tardi entro
sei mesi dalla presentazione della relativa domanda,
il Regno di Spagna venuto meno agli obblighi che gli
incombono in forza delle dette direttive.
2) Il Regno di Spagna
condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale:
lo spagnolo.