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PROG N. 349/2005 |
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OGGETTO: CITTADINI
STRANIERI NON COMUNITARI - DETERMINAZIONE PARAMETRI MINIMI DI IDONEITA' DEGLI
ALLOGGI E LORO ARMONIZZAZIONE CON IL DETTATO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.
LA
GIUNTA
Premesso
:
-
che, per rispondere adeguatamente ai processi di mobilit del lavoro e di
trasformazione delle grandi citt, occorre predisporre strumenti puntuali verso
lĠintegrazione e lĠaccoglienza delle fasce sociali pi deboli, condizione
fondamentale per poter esercitare concretamente i propri doveri e diritti di
cittadinanza e che i criteri di idoneit degli alloggi devono essere
organizzati in un regolamento complessivo che valorizzi la convivenza,
lĠintegrazione, la vivibilit degli alloggi e del territorio e che sia valido
per tutti i cittadini al fine di un pi vasto e responsabile governo dello
sviluppo delle politiche abitative indirizzata allĠinclusione e alla tutela
della qualit della vita;
Visto:
-
il D. Lgs. 25.7.98, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
come modificato dalla L. 30.07.2002 n. 189 "Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo" (Bossi-Fini) che all'art. 22 comma 2
lett. b) disciplina l'ingresso e soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato e indeterminato e che all'art. 26 comma 3 disciplina l'ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo e che allĠart. 29 regola lĠingresso relativo al
ricongiungimento familiare;
-
il D.P.R. 31.8.1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e
norme sulla condizione dello straniero" cos come modificato e integrato
dal DPR del 18 ottobre 2004, n. 334, "Regolamento Modifiche ed
integrazioni al decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in
materia di immigrazione";
-
la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 08/03/2005
n. 9 avente per oggetto "DPR 18 ottobre 2004, n. 334 concernente
"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 31 agosto 1999, n.
394, in materia di immigrazione", previsto dall'art. 34, comma 1, della
legge Bossi - Fini - Sportello Unico per l'Immigrazione - Ulteriori immediate
indicazioni" che prevede nelle istruzioni per lĠinvio del contratto di
soggiorno allo Sportello Unico presso la Prefettura - UTG il rilascio
dellĠidoneit dellĠalloggio da parte del Comune;
-
Visti, in particolare gli artt. 6 e 16 del D.P.R. 31.8.1999 n. 394, che
richiamano lĠart. 29 del D.Lgs. 25.7.98, n. 286 "Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero" che rinvia alla disciplina regionale di
edilizia residenziale pubblica per lĠindividuazione degli standard abitativi
per il rilascio delle attestazioni di idoneit degli alloggi;
-
la Legge Regionale n. 24 dellĠ8 Agosto 2001: "Disciplina generale
dellĠintervento pubblico nel settore abitativo", con la quale vengono
introdotte modifiche sostanziali circa le norme pre-vigenti regolanti
lĠedilizia residenziale pubblica, assegnando ai comuni la competenza di
regolamentare lĠassegnazione degli alloggi e di definire i relativi criteri,
anche quelli abitativi, non fissa pi parametri standard sugli alloggi;
Considerato:
-
che le nuove norme in materia di immigrazione e di edilizia residenziale
pubblica hanno introdotto modifiche sostanziali alle normative pre-vigenti e
pertanto si rende opportuno provvedere ad adeguare anche le procedure previste
per il rilascio della certificazione comunale attestante il possesso di un
alloggio idoneo;
-
che la suddetta attestazione richiesta per diverse procedure amministrative
relative al soggiorno di cittadini stranieri non comunitari e in particolare
per il contratto di lavoro, i ricongiungimenti familiari e la carta di
soggiorno, la coesione familiare di cui allĠart.30, lett. c) del T.U. 268/98;
Ritenuto:
-
che il mancato rilascio della suddetta certificazione dĠidoneit dellĠalloggio
pu seriamente compromettere lĠassunzione del lavoratore straniero o il rinnovo
del permesso di soggiorno del cittadino straniero con un conseguente forte
disagio e rischio di compromissione della posizione regolare di soggiorno;
-
che sia prioritario sostenere la presenza regolare sul territorio dei cittadini
stranieri non comunitari e in particolare agevolare e semplificare lĠaccesso
degli stessi al contratto di soggiorno, introdotto dalla Legge n. 189/2002
quale presupposto obbligatorio per il rinnovo del permesso di soggiorno;
-
che i criteri da utilizzare per il rilascio della attestazione comunale
relativa al possesso di un alloggio idoneo debbano rispondere prioritariamente
a criteri di trasparenza e di governo del fenomeno immigratorio, sostenendone
la stabilit, senza introdurre elementi ulteriori di difficolt e di destabilizzazione;
-
che la valutazione complessiva dellĠidoneit dellĠalloggio deve rispondere a un
principio di equit rispetto alla realt in cui vive la stragrande maggioranza
delle famiglie, considerando anche le differenze anagrafiche e socio - economiche
che contraddistinguono le famiglie immigrate rispetto al contesto sociale
ospitante, e che, nel contempo, debba garantire standard qualitativi adeguati
ad assicurare una buona condizione abitativa;
-
che con deliberazione di Giunta Comunale P.G. 187191 prog. 273 del 2004 stata
approvata la Convenzione con lĠAzienda USL per il rilascio della idoneit degli
alloggi e sono state definite le modalit organizzative per il rilascio delle
stesse;
-
che nella deliberazione sopracitata sono richiamati come standard di idoneit
degli alloggi quelli individuati dal vigente regolamento comunale di edilizia
residenziale pubblica per lĠassegnazione degli alloggi pubblici che sono i
seguenti:
|
1 o 2 persone |
da 28 a 58,5 mq. |
|
3 o 4 persone |
da 58,6 a 78 mq. |
|
5 persone |
da 78,1 a 90 mq. |
|
6 persone o pi |
da 90 mq in su |
Dato
atto:
-
che gli standard individuati dal regolamento comunale di edilizia residenziale
pubblica non sono stati costruiti sulla base di una valutazione di mera
idoneit abitativa, ma sono destinati a garantire una certa qualit abitativa
sia pure allĠinterno del sistema degli alloggi pubblici;
-
che per questo motivo, sono parametri superiori a quelli richiesti come
requisiti minimi dal vigente Regolamento Edilizio per la ristrutturazione o
realizzazione di alloggi;
-
che pare equo costruire i parametri di cui allĠoggetto sulla base e facendo
riferimento agli standard del regolamento edilizio vigente per il rilascio
delle autorizzazioni relative alla nuova realizzazione o ristrutturazione di
alloggi;
-
che i parametri sottĠindicati sono stati costruiti sulla base dei parametri del
vigente Regolamento Edilizio considerando le superfici principali necessarie e
parametrando la superficie per spazi di fruizione per lĠattivit secondaria e
spazi di circolazione della unit immobiliare al 30% della superficie
principale per quanto riguarda gli alloggi per 3, 4 e 5 persone e al 40% della
superficie principale per quanto riguarda gli alloggi destinati a 6, 7 e 8
persone;
Ritenuto
pertanto di definire i parametri di riferimento per il rilascio di idoneit
degli alloggi da applicare sia nei confronti di cittadini stranieri che
dispongono di alloggi privati, sia di quelli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, secondo lo schema di seguito specificato:
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1 persona |
almeno 28 mq |
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2 persone |
almeno 38 mq |
|
3 persone |
almeno 49 mq |
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4 persone |
almeno 55 mq |
|
5 persone |
almeno 67 mq |
|
6 persone |
almeno 79 mq |
|
7 persone |
almeno 92 mq |
|
8 persone |
almeno 99 mq e fino a 112 mq |
Dato
atto infine che, per quanto riguarda gli alloggi di superficie superiore ai 112
mq., per essere considerati idonei ad ospitare pi di otto persone devono
essere valutati nella loro reale configurazione facendo riferimento diretto
alla disciplina del D.M. 5/7/1975;
Dato
atto inoltre che per i minori di anni 14, al seguito di uno dei genitori,
prevista una disciplina specifica allĠart. 29 del TU 286/98 e pertanto un
minore di anni 14 pu essere inserito nellĠalloggio idoneo per il suo nucleo
familiare senza considerare la sua presenza qualora vi sia il consenso del
proprietario dellĠalloggio;
Precisato
che, per quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
lĠassenso riconosciuto per tutti i minori di anni 14 che si trovano nella
condizione sopraindicata;
Confermata
la propria precedente decisione relativa allĠorganizzazione del servizio di cui
alla Deliberazione di Giunta Comunale P.G. 187191 prog. 273 del 2004 con cui
stata approvata la Convenzione con lĠAzienda USL per il rilascio della idoneit
degli alloggi e sono state definite le modalit organizzative per il rilascio
delle stesse e stabilito che, per quanto riguarda gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, le attestazioni erano da rilasciarsi dallĠUfficio Casa;
Dato
atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, stato
richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine
alla regolarit tecnica espresso dal Responsabile del Settore Interventi e
Servizi per la Casa;
Su
proposta del Settore Interventi e Servizi per la casa;
A
voti unanimi e palesi
DELIBERA
-
di dare atto che, per le ragioni esposte in premessa, il rilascio
dellĠattestazione di idoneit dellĠalloggio previsto per le seguenti
procedure:
1.
contratto di soggiorno e suo rinnovo;
2.
ricongiungimento familiare;
3.
carta di soggiorno;
4.
la coesione familiare di cui allĠart.30, lett. c) del T.U. 268/98;
-
di definire i parametri di riferimento per il rilascio di idoneit degli
alloggi da applicare sia nei confronti di cittadini stranieri che dispongono di
alloggi privati, sia di quelli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, secondo lo schema di seguito specificato:
|
1 persona |
almeno 28 mq |
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2 persone |
almeno 38 mq |
|
3 persone |
almeno 49 mq |
|
4 persone |
almeno 55 mq |
|
5 persone |
almeno 67 mq |
|
6 persone |
almeno 79 mq |
|
7 persone |
almeno 92 mq |
|
8 persone |
almeno 99 mq e fino a 112 mq. |
-
di stabilire che gli alloggi di superficie superiore ai 112 mq. per essere
considerati idonei ad ospitare pi di otto persone devono essere valutati nella
loro reale configurazione facendo riferimento diretto alla disciplina del D.M.
5/7/1975;
-
di confermare la propria precedente decisione relativa allĠorganizzazione del
servizio di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale P.G. 187191 prog. 273 del
2004 con cui stata approvata la Convenzione con lĠAzienda USL per il rilascio
della idoneit degli alloggi e sono state definite le modalit organizzative
per il rilascio delle stesse;
-
di confermare che, per quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, le attestazioni sono rilasciate dal Settore Interventi e Servizi per
la Casa;
-
di stabilire che, per quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica lĠassenso, in qualit di proprietari degli alloggi, riconosciuto per
tutti i minori di anni 14 che si trovano nella condizione specificata in
premessa.