PROG N. 349/2005
Approvato il 13/12/2005
PG. N. 260527/2005



Comune di Bologna
Interventi e Servizi per la Casa

 


OGGETTO: CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI - DETERMINAZIONE PARAMETRI MINIMI DI IDONEITA' DEGLI ALLOGGI E LORO ARMONIZZAZIONE CON IL DETTATO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.


LA GIUNTA


Premesso :

- che, per rispondere adeguatamente ai processi di mobilitˆ del lavoro e di trasformazione delle grandi cittˆ, occorre predisporre strumenti puntuali verso lĠintegrazione e lĠaccoglienza delle fasce sociali pi deboli, condizione fondamentale per poter esercitare concretamente i propri doveri e diritti di cittadinanza e che i criteri di idoneitˆ degli alloggi devono essere organizzati in un regolamento complessivo che valorizzi la convivenza, lĠintegrazione, la vivibilitˆ degli alloggi e del territorio e che sia valido per tutti i cittadini al fine di un pi vasto e responsabile governo dello sviluppo delle politiche abitative indirizzata allĠinclusione e alla tutela della qualitˆ della vita;

Visto:

- il D. Lgs. 25.7.98, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero" come modificato dalla L. 30.07.2002 n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" (Bossi-Fini) che all'art. 22 comma 2 lett. b) disciplina l'ingresso e soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e che all'art. 26 comma 3 disciplina l'ingresso e soggiorno per lavoro autonomo e che allĠart. 29 regola lĠingresso relativo al ricongiungimento familiare;

- il D.P.R. 31.8.1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero" cos“ come modificato e integrato dal DPR del 18 ottobre 2004, n. 334, "Regolamento Modifiche ed integrazioni al decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione";

- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 08/03/2005 n. 9 avente per oggetto "DPR 18 ottobre 2004, n. 334 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione", previsto dall'art. 34, comma 1, della legge Bossi - Fini - Sportello Unico per l'Immigrazione - Ulteriori immediate indicazioni" che prevede nelle istruzioni per lĠinvio del contratto di soggiorno allo Sportello Unico presso la Prefettura - UTG il rilascio dellĠidoneitˆ dellĠalloggio da parte del Comune;

- Visti, in particolare gli artt. 6 e 16 del D.P.R. 31.8.1999 n. 394, che richiamano lĠart. 29 del D.Lgs. 25.7.98, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero" che rinvia alla disciplina regionale di edilizia residenziale pubblica per lĠindividuazione degli standard abitativi per il rilascio delle attestazioni di idoneitˆ degli alloggi;

- la Legge Regionale n. 24 dellĠ8 Agosto 2001: "Disciplina generale dellĠintervento pubblico nel settore abitativo", con la quale vengono introdotte modifiche sostanziali circa le norme pre-vigenti regolanti lĠedilizia residenziale pubblica, assegnando ai comuni la competenza di regolamentare lĠassegnazione degli alloggi e di definire i relativi criteri, anche quelli abitativi, non fissa pi parametri standard sugli alloggi;

Considerato:

- che le nuove norme in materia di immigrazione e di edilizia residenziale pubblica hanno introdotto modifiche sostanziali alle normative pre-vigenti e pertanto si rende opportuno provvedere ad adeguare anche le procedure previste per il rilascio della certificazione comunale attestante il possesso di un alloggio idoneo;

- che la suddetta attestazione  richiesta per diverse procedure amministrative relative al soggiorno di cittadini stranieri non comunitari e in particolare per il contratto di lavoro, i ricongiungimenti familiari e la carta di soggiorno, la coesione familiare di cui allĠart.30, lett. c) del T.U. 268/98;

Ritenuto:

- che il mancato rilascio della suddetta certificazione dĠidoneitˆ dellĠalloggio pu˜ seriamente compromettere lĠassunzione del lavoratore straniero o il rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino straniero con un conseguente forte disagio e rischio di compromissione della posizione regolare di soggiorno;

- che sia prioritario sostenere la presenza regolare sul territorio dei cittadini stranieri non comunitari e in particolare agevolare e semplificare lĠaccesso degli stessi al contratto di soggiorno, introdotto dalla Legge n. 189/2002 quale presupposto obbligatorio per il rinnovo del permesso di soggiorno;

- che i criteri da utilizzare per il rilascio della attestazione comunale relativa al possesso di un alloggio idoneo debbano rispondere prioritariamente a criteri di trasparenza e di governo del fenomeno immigratorio, sostenendone la stabilitˆ, senza introdurre elementi ulteriori di difficoltˆ e di destabilizzazione;

- che la valutazione complessiva dellĠidoneitˆ dellĠalloggio deve rispondere a un principio di equitˆ rispetto alla realtˆ in cui vive la stragrande maggioranza delle famiglie, considerando anche le differenze anagrafiche e socio - economiche che contraddistinguono le famiglie immigrate rispetto al contesto sociale ospitante, e che, nel contempo, debba garantire standard qualitativi adeguati ad assicurare una buona condizione abitativa;

- che con deliberazione di Giunta Comunale P.G. 187191 prog. 273 del 2004  stata approvata la Convenzione con lĠAzienda USL per il rilascio della idoneitˆ degli alloggi e sono state definite le modalitˆ organizzative per il rilascio delle stesse;

- che nella deliberazione sopracitata sono richiamati come standard di idoneitˆ degli alloggi quelli individuati dal vigente regolamento comunale di edilizia residenziale pubblica per lĠassegnazione degli alloggi pubblici che sono i seguenti:

1 o 2 persone

da 28 a 58,5 mq.

3 o 4 persone

da 58,6 a 78 mq.

5 persone

da 78,1 a 90 mq.

6 persone o pi

da 90 mq in su


Dato atto:

- che gli standard individuati dal regolamento comunale di edilizia residenziale pubblica non sono stati costruiti sulla base di una valutazione di mera idoneitˆ abitativa, ma sono destinati a garantire una certa qualitˆ abitativa sia pure allĠinterno del sistema degli alloggi pubblici;

- che per questo motivo, sono parametri superiori a quelli richiesti come requisiti minimi dal vigente Regolamento Edilizio per la ristrutturazione o realizzazione di alloggi;

- che pare equo costruire i parametri di cui allĠoggetto sulla base e facendo riferimento agli standard del regolamento edilizio vigente per il rilascio delle autorizzazioni relative alla nuova realizzazione o ristrutturazione di alloggi;

- che i parametri sottĠindicati sono stati costruiti sulla base dei parametri del vigente Regolamento Edilizio considerando le superfici principali necessarie e parametrando la superficie per spazi di fruizione per lĠattivitˆ secondaria e spazi di circolazione della unitˆ immobiliare al 30% della superficie principale per quanto riguarda gli alloggi per 3, 4 e 5 persone e al 40% della superficie principale per quanto riguarda gli alloggi destinati a 6, 7 e 8 persone;

Ritenuto pertanto di definire i parametri di riferimento per il rilascio di idoneitˆ degli alloggi da applicare sia nei confronti di cittadini stranieri che dispongono di alloggi privati, sia di quelli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo lo schema di seguito specificato:


1 persona

almeno 28 mq

2 persone

almeno 38 mq

3 persone

almeno 49 mq

4 persone

almeno 55 mq

5 persone

almeno 67 mq

6 persone

almeno 79 mq

7 persone

almeno 92 mq

8 persone

almeno 99 mq e fino a 112 mq


Dato atto infine che, per quanto riguarda gli alloggi di superficie superiore ai 112 mq., per essere considerati idonei ad ospitare pi di otto persone devono essere valutati nella loro reale configurazione facendo riferimento diretto alla disciplina del D.M. 5/7/1975;

Dato atto inoltre che per i minori di anni 14, al seguito di uno dei genitori,  prevista una disciplina specifica allĠart. 29 del TU 286/98 e pertanto un minore di anni 14 pu˜ essere inserito nellĠalloggio idoneo per il suo nucleo familiare senza considerare la sua presenza qualora vi sia il consenso del proprietario dellĠalloggio;

Precisato che, per quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica lĠassenso  riconosciuto per tutti i minori di anni 14 che si trovano nella condizione sopraindicata;

Confermata la propria precedente decisione relativa allĠorganizzazione del servizio di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale P.G. 187191 prog. 273 del 2004 con cui  stata approvata la Convenzione con lĠAzienda USL per il rilascio della idoneitˆ degli alloggi e sono state definite le modalitˆ organizzative per il rilascio delle stesse e stabilito che, per quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le attestazioni erano da rilasciarsi dallĠUfficio Casa;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000,  stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolaritˆ tecnica espresso dal Responsabile del Settore Interventi e Servizi per la Casa;

Su proposta del Settore Interventi e Servizi per la casa;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA


- di dare atto che, per le ragioni esposte in premessa, il rilascio dellĠattestazione di idoneitˆ dellĠalloggio  previsto per le seguenti procedure:

1. contratto di soggiorno e suo rinnovo;
2. ricongiungimento familiare;
3. carta di soggiorno;
4. la coesione familiare di cui allĠart.30, lett. c) del T.U. 268/98;

- di definire i parametri di riferimento per il rilascio di idoneitˆ degli alloggi da applicare sia nei confronti di cittadini stranieri che dispongono di alloggi privati, sia di quelli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo lo schema di seguito specificato:

1 persona

almeno 28 mq

2 persone

almeno 38 mq

3 persone

almeno 49 mq

4 persone

almeno 55 mq

5 persone

almeno 67 mq

6 persone

almeno 79 mq

7 persone

almeno 92 mq

8 persone

almeno 99 mq e fino a 112 mq.



- di stabilire che gli alloggi di superficie superiore ai 112 mq. per essere considerati idonei ad ospitare pi di otto persone devono essere valutati nella loro reale configurazione facendo riferimento diretto alla disciplina del D.M. 5/7/1975;

- di confermare la propria precedente decisione relativa allĠorganizzazione del servizio di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale P.G. 187191 prog. 273 del 2004 con cui  stata approvata la Convenzione con lĠAzienda USL per il rilascio della idoneitˆ degli alloggi e sono state definite le modalitˆ organizzative per il rilascio delle stesse;

- di confermare che, per quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le attestazioni sono rilasciate dal Settore Interventi e Servizi per la Casa;

- di stabilire che, per quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica lĠassenso, in qualitˆ di proprietari degli alloggi,  riconosciuto per tutti i minori di anni 14 che si trovano nella condizione specificata in premessa.