DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
17 dicembre 2004
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale
delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio
2002, n. 189, il quale prevede che, Ğin caso di mancata pubblicazione
del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio
dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l'anno precedenteğ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001, e
considerato che il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione nel territorio dello Stato 2004/2006 e' in corso di
emanazione;
Visto che il decreto di progranmazione annuale dei flussi di
ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2005 non e' stato ancora emanato;
Visti i decreti di programmazione transitoria dei flussi di
ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2004 del 19 dicembre 2003 che hanno autorizzato
complessivamente 79.500 ingressi;
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera extracomunitaria per
l'anno 2005 cosi' come rilevato sulla base delle segnalazioni
pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici
periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono
lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente
qualificati;
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi,
provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali,
professionali e della ricerca;
Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge
30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore
di Ğlavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in
un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche
o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori
stessiğ;
Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di
un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di
origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il
mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente
individuati;
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale
extracomunitaria per l'anno 2004, in particolore nei settori
turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, cosi' come rilevato
sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle
indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni
datoriali appositamente interpellati;
Tenuto conto che una parte importante della domanda di lavoratori
stranieri viene soddisfatta da cittadini di Paesi diventati membri
dell'Unione europea il primo maggio 2004 e il cui ingresso non e'
piu' regolamentato dal presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori
non comunitari per l'anno 2005 sono ammessi in Italia per motivi di
lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo i
cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una
quota massima di n. 79.500 unita' da ripartire, per quanto riguarda
il lavoro subordinato stagionale e non stagionale, tra le regioni e
province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 2.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi
in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i
cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una
quota massima di 30.000 unita', di cui 15.000 unita' sono riservate
agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla
persona.
Art. 3.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e' consentito
l'ingresso di 2.500 cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle
categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono
attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi
professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative;
artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di
1.250 unita' unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per
motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno
per lavoro autonomo.
Art. 4.
1. Per l'anno 2005 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay
e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 200
unita'.
Art. 5.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 21.800
cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 1000 dirigenti
o personale altamente qualificato e 20.800 cittadini di Paesi che
hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di
cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:
3000 cittadini albanesi;
3000 cittadini tunisini;
2500 cittadini marocchini;
2000 cittadini egiziani;
2000 cittadini nigeriani;
2000 cittadini moldavi;
1500 cittadini dello Sri Lanka;
1500 cittadini del Bangladesh;
1500 cittadini filippini;
1000 cittadini pakistani;
100 cittadini somali;
700 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea
che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi
di ingresso e delle procedure di riammissione.
Art. 6.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota
massima di 25.000 unita', da ripartire tra le regioni e province
autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati
stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex
Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonche' di
Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di
cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto e altresi' i cittadini stranieri non comunitari
titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
nell'anno 2003 o 2004.
Art. 7.
1. Qualora, trascorsi almeno centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, vengano rilevate delle quote
significative non utilizzate, e ferma restando la quota massima di
cui all'art. 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel
presente decreto sulla base delle necessita' reali riscontrate sul
mercato del lavoro.
Roma, 17 dicembre 2004
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 233
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03.02.2005
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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