DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2004
Programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato
con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale
delle  quote  massime  di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato,  come  modificato  dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio
2002, n. 189, il quale prevede che, Ğin caso di mancata pubblicazione
del  decreto  di  programmazione annuale, il Presidente del Consiglio
dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l'anno precedenteğ;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001, e
considerato  che  il  documento  programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione nel territorio dello Stato 2004/2006 e' in corso di
emanazione;
  Visto  che  il  decreto  di  progranmazione  annuale  dei flussi di
ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2005 non e' stato ancora emanato;
  Visti  i  decreti  di  programmazione  transitoria  dei  flussi  di
ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno    2004   del   19 dicembre   2003   che   hanno   autorizzato
complessivamente 79.500 ingressi;
  Tenuto  conto  del  fabbisogno  di  manodopera extracomunitaria per
l'anno  2005  cosi'  come  rilevato  sulla  base  delle  segnalazioni
pervenute  dagli  enti  locali e delle indicazioni acquisite ad opera
del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici
periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;
  Tenuto  conto  che  alcuni  settori produttivi nazionali richiedono
lavoratori   stranieri   in   posizione   dirigenziale   o  altamente
qualificati;
  Tenuto  conto  che  vi  sono  fabbisogni  di  lavoratori  autonomi,
provenienti  dall'estero,  in  particolari  settori  imprenditoriali,
professionali e della ricerca;
  Considerato  che  l'art.  17,  comma  1,  lettera  b),  della legge
30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore
di  Ğlavoratori  di  origine  italiana  per  parte  di almeno uno dei
genitori  fino  al  terzo  grado  in  linea  diretta  di  ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in
un  apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche
o  consolari,  contenente  le qualifiche professionali dei lavoratori
stessiğ;
  Ritenuto  che il proseguimento di una politica di incentivazione di
un  elevato  grado  di  collaborazione  da  parte dei Paesi vicini di
origine  o  di  transito  di importanti flussi migratori, richiede il
mantenimento  di  quote privilegiate a favore di Paesi specificamente
individuati;
  Tenuto    conto    del    fabbisogno   di   manodopera   stagionale
extracomunitaria   per   l'anno  2004,  in  particolore  nei  settori
turistico-alberghiero,  agricolo  e  dei servizi, cosi' come rilevato
sulla  base  delle  segnalazioni  pervenute dagli enti locali e delle
indicazioni  acquisite  ad  opera  del  Ministero  del lavoro e delle
politiche  sociali  dai propri uffici periferici e dalle associazioni
datoriali appositamente interpellati;
  Tenuto  conto  che una parte importante della domanda di lavoratori
stranieri  viene  soddisfatta  da cittadini di Paesi diventati membri
dell'Unione  europea  il  primo maggio  2004 e il cui ingresso non e'
piu' regolamentato dal presente decreto;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori
non  comunitari  per l'anno 2005 sono ammessi in Italia per motivi di
lavoro  subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo i
cittadini  stranieri  non  comunitari residenti all'estero, entro una
quota  massima  di n. 79.500 unita' da ripartire, per quanto riguarda
il  lavoro  subordinato stagionale e non stagionale, tra le regioni e
province  autonome  a cura del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.

      
                               Art. 2.

  1.  Nell'ambito  della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi
in  Italia  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non  stagionale,  i
cittadini  stranieri  non  comunitari residenti all'estero, entro una
quota  massima  di 30.000 unita', di cui 15.000 unita' sono riservate
agli  ingressi  per  motivi  di lavoro domestico o di assistenza alla
persona.

      
                               Art. 3.

  1.  Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e' consentito
l'ingresso  di  2.500  cittadini  stranieri  non comunitari residenti
all'estero,   per   motivi  di  lavoro  autonomo,  appartenenti  alle
categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono
attivita'    di    interesse   per   l'economia   nazionale;   liberi
professionisti;  soci  e  amministratori di societa' non cooperative;
artisti  di  chiara  fama  internazionale  e  di  alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
  2.  All'interno  di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di
1.250  unita'  unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per
motivi  di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno
per lavoro autonomo.

      
                               Art. 4.

  1.  Per  l'anno  2005  sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato  non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo,  lavoratori di
origine  italiana  per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay
e  Venezuela,  che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
in   Argentina,   Uruguay   e  Venezuela,  contenente  le  qualifiche
professionali  dei  lavoratori stessi, entro una quota massima di 200
unita'.

      
                               Art. 5.

  1.  Nell'ambito  della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi
in  Italia,  per  motivi  di lavoro subordinato non stagionale 21.800
cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 1000 dirigenti
o  personale  altamente  qualificato  e 20.800 cittadini di Paesi che
hanno  sottoscritto  o  stanno per sottoscrivere specifici accordi di
cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:

    3000 cittadini albanesi;
    3000 cittadini tunisini;
    2500 cittadini marocchini;
    2000 cittadini egiziani;
    2000 cittadini nigeriani;
    2000 cittadini moldavi;
    1500 cittadini dello Sri Lanka;
    1500 cittadini del Bangladesh;
    1500 cittadini filippini;
    1000 cittadini pakistani;
    100 cittadini somali;
    700  cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea
che  concludano  accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi
di ingresso e delle procedure di riammissione.

      
                               Art. 6.

  1.  Nell'ambito  della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi
in  Italia,  per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini
stranieri  non  comunitari  residenti  all'estero,  entro  una  quota
massima  di  25.000  unita',  da  ripartire tra le regioni e province
autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2.  La  quota  di  cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati
stagionali  di  Serbia-Montenegro,  Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex
Repubblica  Yugoslava  di  Macedonia,  Bulgaria e Romania, nonche' di
Paesi  che  hanno  sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di
cooperazione   in  materia  migratoria:  Tunisia,  Albania,  Marocco,
Moldavia  ed  Egitto  e altresi' i cittadini stranieri non comunitari
titolari  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
nell'anno 2003 o 2004.

      
                               Art. 7.

  1.  Qualora,  trascorsi  almeno  centoventi  giorni  dalla  data di
entrata  in vigore del presente decreto, vengano rilevate delle quote
significative  non  utilizzate,  e ferma restando la quota massima di
cui  all'art. 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel
presente  decreto  sulla  base delle necessita' reali riscontrate sul
mercato del lavoro.
    Roma, 17 dicembre 2004

                                              p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005

Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 1,   foglio n. 233

      

03.02.2005
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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