DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2004
Programmazione  dei  flussi  di ingresso dei lavoratori cittadini dei
nuovi  Stati  membri della Unione europea nel territorio dello Stato,
per l'anno 2005.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  Trattato  di  adesione  all'Unione europea tra gli Stati
membri  dell'Unione  europea  e  la Repubblica Ceca, la Repubblica di
Cipro,  la  Repubblica  di  Estonia,  la  Repubblica  di Lettonia, la
Repubblica  di  Lituania,  la  Repubblica  di Malta, la Repubblica di
Polonia,  la  Repubblica  Slovacca,  la  Repubblica  di Slovenia e la
Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;
  Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione
del suddetto Trattato;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato
con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 4;
  Considerato  che per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004
non  sono,  in via transitoria, applicabili gli articoli da 1 a 6 del
regolamento  CEE  n.  1612/68  ai  fini dell'ingresso nel mercato del
lavoro  italiano  dei  cittadini  dei  seguenti Stati membri di nuova
adesione:  Repubblica  Ceca,  Repubblica  di  Estonia,  Repubblica di
Lettonia,  Repubblica  di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica
Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;
  Considerato  altresi'  che,  secondo le previsioni del Trattato, in
deroga  agli  articoli da  1  a  6  del  regolamento  CEE n. 1612/68,
ciascuno   Stato  membro  puo'  continuare  ad  applicare  le  misure
nazionali  per  la  disciplina  dell'accesso  al  proprio mercato del
lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova
adesione sopra indicati;
  Tenuto   conto   che  le  misure  nazionali  devono  assicurare  un
trattamento  preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri
rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;
  Tenuto  conto che le misure nazionali non possono determinare per i
cittadini  degli  Stati  membri  di  nuova  adesione  sopra  indicati
condizioni  di  accesso  al  mercato  del  lavoro piu' restrittive di
quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;
  Tenuto  conto  che, in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive modificazioni,
contestualmente  al  presente  decreto  viene  emanato un decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  il quale, in sede di
programmazione  transitoria,  sono  determinate  le  quote massime di
lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia per l'anno 2005;
  Tenuto  conto, in particolare, che il citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri autorizza complessivamente 79.500 ingressi
di  lavoratori  non  comunitari, di cui 25.000 ingressi per motivi di
lavoro subordinato stagionale;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 aprile  2004 con il quale e' stato disposto, secondo le previsioni
del  «Trattato  di  adesione»,  di non applicare per il primo biennio
dalla  data  del 1° maggio 2004 gli articoli da 1 a 6 del regolamento
CEE n. 1612/68, ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano
dei  cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione
Repubblica  Ceca,  Repubblica  di  Estonia,  Repubblica  di Lettonia,
Repubblica  di  Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca,
Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;
  Considerato  che,  in  applicazione  del  principio  di «preferenza
comunitaria»  sancito  dal predetto «Trattato di adesione», le misure
nazionali   devono   assicurare   un   trattamento  preferenziale  ai
lavoratori  cittadini  degli  Stati  membri  rispetto  ai  lavoratori
cittadini di Stati terzi;
  Rilevato  che  per  far fronte alle esigenze del mercato del lavoro
subordinato in Italia e' necessario ed urgente consentire l'ingresso,
per  il  2005,  di  una  quota  di lavoratori subordinati a carattere
stagionale e non stagionale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Per  l'anno  2005  e'  ammessa  in  Italia  per  motivi  di  lavoro
subordinato   stagionale  e  non  stagionale,  una  quota  di  79.500
lavoratori  cittadini  dei  nuovi Stati membri dell'Unione europea di
seguito  indicati: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica
di   Lettonia,   Repubblica   di  Lituania,  Repubblica  di  Polonia,
Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

      
                               Art. 2.

  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali provvede al
monitoraggio  degli  ingressi ai fini del rispetto della quota di cui
all'art.  1  ed  attua  tutte  le  misure  necessarie affinche' per i
cittadini  dei  Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni
di accesso al mercato del lavoro piu' restrittive di quelle esistenti
alla data della firma del Trattato di adesione.
    Roma, 17 dicembre 2004

                                              p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005

Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 1,   foglio n. 232

      

03.02.2005
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