ORDINANZA

 

 

A scioglimento della riserva assunta alludienza del 24.11.2004;

 

Il ricorrente denuncia lillegittimit del decreto di espulsione per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sotto il profilo della omessa valutazione da parte del Prefetto della ricorrenza di eventuali cause di inespellibilit ex art. 19 TU immigrazione, che, nel caso di specie, consisterebbero nella condizione di omosessualit.

La Prefettura resiste eccependo che lomosessualit del sarebbe stata da questi denunciata per la prima volta soltanto in occasione del ricorso avverso il decreto di espulsione e costituirebbe un scamotage per sottrarsi allesecuzione dellespulsione: insiste pertanto per la reiezione del ricorso.

Allesito dellattivit istruttoria svolta nel corso del procedimento, consistita nellacquisizione di documenti e di dichiarazioni da parte di persona informata in ordine al trattamento giuridico ed alla condizione sociale degli omosessuali in Senegal, il giudice

OSSERVA

 

La Prefettura eccepisce che il decreto di espulsione emanato nei confronti del signor ai sensi dellart. 14 comma 5 ter del D. Lgs. N. 286/98 costituisce un atto dovuto, adottato a seguito dellinottemperanza ad un precedente decreto di espulsione del 3.12.2002 a lui notificato.

Sebbene non possa negarsi la natura necessitata del provvedimento di espulsione emesso ai sensi del citato art. 14 comma 5 ter, pur vero che tanto ladozione quanto lesecuzione del decreto di espulsione sono subordinate allassenza di situazioni di inespellibilit contemplate dallart. 19 D.Lgs. n. 286/98. Lespressione utilizzata dal legislatore per cui in nessun caso pu disporsi lespulsione o il respingimento estende le ipotesi di inespellibilit prefigurate dalla norma a tutte le fattispecie di espulsione disposte ai sensi del D.Lgs. n. 286/98, senza che possa operarsi alcuna distinzione tra le espulsioni disposte ai sensi dellart. 13 e quelle decretate ai sensi dellart. 14. Anche nel caso di espulsione ai sensi dellart. 14 comma 5 ter occorre pertanto valutare se sussistano o meno motivi di inespellibilit.

Nel caso sottoposto al giudice, si tratta di accertare se la condizione di omosessualit denunciata dal ricorrente integri o meno una delle condizioni personali o sociali prefigurate dal legislatore come ipotesi di inespellibilit.

Ritiene questo giudice che al quesito debba darsi risposta affermativa.

Si deve innanzi tutto osservare che la formulazione del I comma dellart. 19, nel vietare lespulsione verso stati in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali volutamente ampia e generica, affinch il precetto normativo, che non potrebbe prevedere in via preventiva ed esaustiva tute le ipotesi di inespellibilit, possa adeguarsi alla evoluzione del costume e del sentir sociale in relazione al mutevole contesto storico e culturale in cui le Prefetture, prima, ed i giudici, poi, sono chiamati ad applicare la norma.

Il giudice dunque tenuto a valutare se ricorrano eventuali condizioni di inespellibilit facendo applicazione di criteri ermeneutici costituzionalmente orientati e coerenti con i principi generali dellordinamento statale e comunitario.

Il dibattito sviluppatosi in questi ultimi mesi in sede di Parlamento Europeo in ordine al riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali e il giudizio che la Consulta ha espresso in occasione delle questioni di legittimit costituzionale degli Statuti della Regione Umbria e Toscana, nelle parti in cui prefigurano iniziative a tutela e sostegno delle unioni di fatto anche tra soggetti del medesimo sesso, denotano unevoluzione del costume e del sentire collettivo verso una pi ampia disponibilit a riconoscere il bisogno di tutela giuridica degli omosessuali e delle formazioni sociali e familiari cui essi possono dare vita. Disponibilit che presuppone il riconoscimento dellomosessualit come condizione delluomo degna di tutela, in conformit ai precetti costituzionali.

Proprio sotto questo profilo la libert sessuale, intesa anche come libert di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze sessuali, deve ritenersi espressione del pi ampio diritto alla manifestazione e promozione della personalit umana, che lart. 2 della nostra Costituzione riconosce a ciascun individuo, anche attraverso il richiamo ai diritti inviolabili delluomo universalmente riconosciuti.

Il ricorrente ha dimostrato di essersi iscritto allArci Gay in tempi non sospetti, subito dopo il suo ingresso in Italia, e di essere socio da diversi anni di un altro club riservato agli omosessuali.

La circostanza, documentalmente provava, che lomosessualit venga punita in Senegal con la pena della reclusione da uno a cinque anni e il trattamento vessatorio e discriminatorio che viene riservato agli omosessuali in quel paese di religione musulmana, nei termini drammatici riferiti dal testimone assunto nel corso dellistruttoria, escludono che il ricorrente, il quale ha apertamente dichiarato la sua omosessualit anche a concittadini senegalesi, potrebbe in concreto sottrarsi al giudizio penale e allostracismo familiare e sociale cui verrebbe quasi certamente sottoposto nel caso di suo rientro in Senegal.

Per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che la condizione di omosessualit del signor costituisca possibile oggetto di persecuzione per ragioni personali e rappresenti dunque una condizione di inespellibilit ai sensi dellart. 19 D.Lgs. n. 286/98.

La particolarit della materia giustifica lintegrale compensazione delle spese di lite.

PQM

 

Accoglie il ricorso e conseguentemente

Annulla il decreto di espulsione n. emesso dal Prefetto della Provincia di Torino nei confronti di il 4.10.2004 e notificato lo stesso giorno.

Torino, 21.12.2004.

Il Giudice di Pace

 

 

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