DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 17 dicembre 2004
Programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel
territorio dello Stato per l'anno 2005. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; |
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che, "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri pu provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente"; |
Visto il DPR 30 marzo 2001, e considerato che il documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione nel territorio dello Stato 2004/2006 in corso di emanazione; |
Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005 non e' stato ancora emanato; |
Visti i decreti di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004 del 19 dicembre 2003 che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi; |
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera extracomunitaria per l'anno 2005 cos come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate; |
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente qualificati; |
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca; |
Considerato che
l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede
di istituire quote riservate a favore di "lavoratori di origine italiana
per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di
ascendenza, residenti in paesi non comunitari, che chiedono di essere
inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei
lavoratori stessi"; |
Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati; |
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria per l'anno 2004, in particolare nei settori turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, cos come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli Enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellati; |
Tenuto conto che una parte importante della domanda di lavoratori stranieri viene soddisfatta da cittadini di paesi diventati membri dell'Unione Europea il primo maggio 2004 e il cui ingresso non pi regolamentato dal presente decreto; |
Decreta: |
Art. 1
|
Art. 2
|
Art. 3 |
Art. 4
|
Art. 5 1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 21.800 cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 1000 dirigenti o personale altamente qualificato e 20.800 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti : 3000 cittadini albanesi;
1500
cittadini filippini 100 cittadini somali; 700 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione. |
Art. 6 1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 25.000 unita', da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonche' di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004. |
Art. 7 1. Qualora, trascorsi almeno centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano rilevate delle quote significative non utilizzate, e ferma restando la quota massima di cui allart. 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel presente decreto sulla base delle necessit reali riscontrate sul mercato del lavoro. |
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: LETTA
Ministeri
istituzionali-Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 233
(DPCM
extracom 2005)