Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali telef.:
06-36754780 fax: 06-36754769
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Direzione generale dellimmigrazione
Via Fornovo, 8 00192 Roma
Roma, 25 gennaio 2005
invio
a mezzo fax
Alle Direzioni Regionali
del Lavoro
Loro Sedi
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
Prot. n.:
Serv/ 14 / SDG IMM/ 05 Allegati n. 11 CIRCOLARE N. 1 /2005
per il tramite delle
Direzioni Regionali
del Lavoro
Loro Sedi
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 Uff.Lavoro Isp.Lavoro
Bolzano
OGGETTO: Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2004 concernente
"Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005".
Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento
Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l'Impiego
Trieste
Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le
Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo
e, p.c.:
Agli Assessorati Regionali al lavoro
Loro Sedi
Al Ministero degli Affari Esteri
- Gabinetto del Ministro
- D.G.I.E.P.M.-Uff. VI Centro
Visti
Roma
Al Ministero dell'Interno
-Gabinetto del Ministro
- Dipartimento della Pubblica
Sicurezza-
Direz. C.le
dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere
- Dipartimento
per le libert civili e l'immigrazione-
Direz. C.le per le politiche
dell'immigrazione e dell'asilo
Roma
All' INPSDirezione Generale Roma
I.
Contenuto del DPCM: le quote di ingresso
Si
comunica che in data 24 gennaio 2005 stato registrato alla Corte dei Conti
lallegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2004 (Allegato 1), recante la
programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri
extracomunitari per l'anno 2005.
Il DPCM, come anticipazione delle quote annuali dingresso, fissa una quota massima di 79.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo.
Nellambito della quota massima prevista sono ammessi, allart. 6, n. 25.000 lavoratori per le esigenze di carattere stagionale. Il numero degli ingressi per lavoro stagionale stato determinato in tale misura, ridotta rispetto a quella fissata nellanno precedente, in considerazione del fatto che una parte importante della domanda di lavoratori stagionali viene soddisfatta da cittadini di paesi diventati membri dellUnione Europea il primo maggio 2004 e i cui ingressi per lanno 2005 sono stati programmati con separato provvedimento.
Le quote di lavoratori stagionali non comunitari riguardano:
- cittadini di: Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania;
- cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
- tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nellanno 2003 o 2004.
Nellambito della quota massima prevista, gli articoli da 2 a 5 contengono lulteriore specificazione delle quote dingresso.
In particolare, lart. 2 prevede una quota di 30.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini extra U.E. residenti allestero di nazionalit non predeterminata, riservandone 15.000 agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.
Lart. 3 prevede una quota di n. 2.500 ingressi per lavoro autonomo per: ricercatori, imprenditori che svolgono attivit di interesse per leconomia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societ non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. Allinterno di tale quota e nellambito dei tipi di attivit specificati, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unit, le conversioni soltanto ed esclusivamente dei permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale.
Lart. 4 prevede una quota massima di 200 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, inseriti in un apposito elenco, dettagliato per qualifiche professionali, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Al riguardo si confermano le seguenti indicazioni applicative gi fornite con riferimento allanaloga quota prevista per lanno 2004. Linserimento nellelenco implica laccertamento, da parte della rappresentanza diplomatica o consolare, del requisito dellorigine italiana entro il grado prescritto. E previsto che tale inserimento sia reso conoscibile mediante la consultazione dellelenco attraverso il sistema informatizzato SILES di questo Ministero, condiviso dalle Direzioni Provinciali del Lavoro. Lelenco, gi istituito con riferimento ai cittadini argentini di origine italiana, dovr essere implementato con riguardo anche agli oriundi di nazionalit uruguaiana e venezuelana. In ogni caso in cui linserimento nellelenco non risultasse verificabile attraverso il sistema SILES, esso pu essere documentato mediante apposita certificazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare che vi ha provveduto.
Lart. 5, infine prevede una quota massima di 21.800 ingressi per lavoro subordinato non stagionale ripartita come segue:
1) n. 1.000 ingressi per cittadini extracomunitari residenti allestero, appartenenti alla categoria dei dirigenti o personale altamente qualificato;
2) n. 20.800 ingressi riservati ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria che, secondo la specificazione contenuta nel citato DPCM, sono cos ripartiti:
- 3.000 cittadini albanesi
- 3.000 cittadini tunisini
- 2.500 cittadini marocchini
- 2.000 cittadini egiziani
- 2.000 cittadini nigeriani
- 2.000 cittadini moldavi
- 1.500 cittadini dello Sri Lanka
- 1.500 cittadini del Bangladesh
- 1.500 cittadini filippini
- 1.000 cittadini pakistani
- 100 cittadini somali
- 700 cittadini di altri Paesi che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dingresso e delle procedure di riammissione.
* * *
II.1 Modalit e termine iniziale di
presentazione delle richieste di autorizzazione al lavoro
Questo
Ufficio, nel fissare le modalit dapplicazione del DPCM, stabilisce che la presentazione
delle domande di autorizzazione al lavoro sia effettuabile esclusivamente
mediante raccomandata spedita da Ufficio Postale dotato di affrancatrice che
attesti, oltre alla data, anche lorario di invio. Qualora la spedizione
sia effettuata da Ufficio Postale dotato di affrancatrice non idonea ad
attestare anche lorario di invio, lutente interessato ha lonere di
richiedere che lindicazione dellorario da esprimere necessariamente in ore e
minuti- sia apposta a mano sulla busta. La Societ Poste Italiane ha assicurato
di aver dato istruzioni ai propri dipendenti addetti allaccettazione delle
raccomandate presso gli sportelli non provvisti di affrancatrici idonee ad
attestare automaticamente lorario di spedizione, affinch costoro ne effettuino,
su richiesta dellinteressato e alla sua presenza, lannotazione manuale.
La domanda va redatta in conformit ai
modelli che si accludono. I moduli predisposti sono due, da utilizzare a
seconda del tipo di assunzione richiesta. La domanda di autorizzazione
finalizzata allassunzione nel settore del lavoro domestico, va redatta
utilizzando il modulo corrispondente Allegato n. 2. Se, invece, la richiesta riguarda lautorizzazione
allassunzione da operare, con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato
o stagionale, in settori diversi da quello dei servizi domestici, essa va
presentata facendo uso del distinto apposito modulo -Allegato 3. In entrambi i
casi necessario unire alla domanda il contratto di lavoro stipulato con lo
straniero residente all'estero, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo
rilascio del relativo permesso di soggiorno; lo schema di contratto da
utilizzare riportato nellallegato n . 4.
La
domanda di autorizzazione, completa della ulteriore documentazione da allegarvi
secondo le indicazioni contenute nel modulo, va indirizzata alla Direzione
Provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l'attivit lavorativa
dovr effettuarsi. E necessario avvertire che i moduli di cui agli allegati
n. 2-3-4 corrispondono nella sostanza a quelli definiti ed introdotti con la
circolare n. 55 del 28.7.2000 e da allora in uso. La citata circolare, che
ne contiene la rispettiva illustrazione, pubblicata e consultabile nel sito
internet del Ministero www.welfare.gov.it, nellarea
norme ed in corrispondenza dellargomento tematiche sociali. Le uniche
variazioni introdotte attengono al necessario inserimento tra la documentazione
che il richiedente tenuto ad allegare alla domanda anche di: 1) copia del
proprio documento didentit (e del permesso di soggiorno in corso di validit
se il richiedente cittadino extracomunitario); 2) copia del passaporto (o di
altro documento valido per lespatrio) del lavoratore straniero. Per il
resto il contenuto dei moduli rimasto sostanzialmente invariato, consistendo
i residui aggiustamenti in semplici adeguamenti di carattere formale
(aggiornamento dellimporto del bollo e degli importi pecuniari esposti in
lire; adeguamento connesso al necessario inoltro per posta, etc.).
Linoltro
della domanda mediante raccomandata sar possibile a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale. Le
domande spedite anteriormente sono inammissibili.
Pi
richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico
soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. Nel caso di
richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, linvio cumulativo di pi
richieste provenienti da datori di lavoro diversi consentito alle
associazioni di categoria per conto dei propri associati.
La Direzione provinciale del lavoro
destinataria esaminer e definir le domande di autorizzazione al lavoro
pervenute secondo lordine cronologico di invio della raccomandata, tenuto
conto della data e dellorario di spedizione risultanti dal timbro postale.
II.2
Modalit e termine iniziale di presentazione delle domande di attestazione di
disponibilit in quota finalizzate alla conversione del permesso di soggiorno
Per le
richieste finalizzate al rilascio
dellattestazione di disponibilit in quota per conversione del permesso di
soggiorno, si seguiranno le seguenti modalit di presentazione.
La richiesta di attestazione finalizzata alla conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale -ai sensi dellart. 14, comma 5, del DPR n. 394/1999 (conversione del permesso di studio) ovvero ai sensi dellart. 38, comma 7, del DPR n. 394/1999 (conversione del permesso di lavoro stagionale nei confronti del lavoratore straniero stagionale che alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciatogli lanno precedente per lavoro stagionale abbia fatto rientro nello Stato di provenienza)- va presentata facendo uso del modulo allegato (Allegato n. 5). Alla richiesta, debitamente compilata e sottoscritta dal cittadino extracomunitario istante deve essere allegato il contratto di lavoro subordinato redatto utilizzando lapposito modulo (Allegato n. 4). Il contratto cos sottoscritto tra le parti condizionato unicamente alleffettivo rilascio del rispettivo permesso di soggiorno per lavoro.
La richiesta di attestazione finalizzata alla
conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
ai sensi dellart. 14, comma 5, del DPR n. 394/1999- va presentata facendo
uso dellapposito specifico modulo
(Allegato n. 6).
Le
richieste di attestazione, complete dei documenti da unire secondo le
indicazioni contenute nei rispettivi moduli, devono essere inoltrate alle DPL
competenti esclusivamente per raccomandata con il rispetto del termine iniziale
e delle modalit di spedizione come sopra stabiliti per linoltro delle richieste di autorizzazione al lavoro.
III.
Autorizzazione al lavoro domestico: requisito reddituale richiesto
Con particolare
riguardo al rilascio delle autorizzazioni al lavoro per motivi di lavoro
domestico o di assistenza alla persona, si diramano le seguenti indicazioni, a
parziale modifica di quanto stabilito con la circolare n. 55 del 28 luglio
2000. Le indicazioni modificative attengono al criterio con cui occorre
verificare, nei confronti del datore di lavoro domestico richiedente, il
requisito della capacit economica a sostenere le spese per retribuzione,
vitto, alloggio e contributi per il lavoratore da assumere. Al riguardo si
stabilisce che la capacit economica da ritenere sussistente ogniqualvolta il
richiedente possegga un reddito annuo, al netto dellimposta, di importo almeno
doppio rispetto allammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da
assumere, aumentata dei connessi contributi. Il minimo reddituale cos
stabilito sar pertanto lunico termine di riferimento da utilizzare in luogo
delle soglie di reddito, differenziate a livello provinciale, determinate con
la circolare n. 55/2000, non pi operanti per effetto della presente
disposizione. Rimane confermato che il reddito minimo richiesto come necessario
potr risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non
conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente allassistenza
sulla base di unautocertificazione dei medesimi.
* * *
IV. Distribuzione delle quote
Inoltre, ai fini dellimmediata attuazione del decreto, questo Ufficio ha curato, tenuto conto dei fabbisogni segnalati, la distribuzione tra le regioni e le province autonome della quota per lavoro stagionale (Allegato n. 7) e della quota generica per lavoro subordinato non stagionale (Allegato n. 8-quota riservata a singole nazionalit; Allegato n. 9-quota destinata a stranieri di nazionalit non predeterminata).
Si ritenuto opportuno procedere alla ripartizione anche della quota specifica riservata, dallart. 5, a dirigenti o personale altamente qualificato, limitatamente all80% (800 unit) del suo ammontare complessivo (Allegato n. 10). La parte residua (pari a 200 unit) momentaneamente tenuta a disposizione come riserva da utilizzare per effettuare, in base alle necessit, assegnazioni aggiuntive.
Ugualmente stata ripartita anche la parte della quota per lavoro
autonomo che l'art. 3, comma 2, destina alle conversioni. La ripartizione
stata attuata limitatamente all' 80% (1.000 unit) del totale (Allegato n. 11).
La parte residua (pari a 250 unit) momentaneamente tenuta a disposizione
come riserva da utilizzare per effettuare, in base alle necessit, assegnazioni
aggiuntive.
Con
particolare riguardo alle tabelle allegate sub 7-contenente la ripartizione
delle quote per lavoro stagionale, sub 8-contenente la distribuzione delle
quote riservate a singole nazionalit
e sub 9 contenente la ripartizione della quota prevista dallart. 2 a favore di stranieri di
nazionalit non predeterminata, sono necessarie le avvertenze di seguito
precisate ai punti a), b), c), d), e).
a) Tenuto conto
dell'entit delle quote riservate a specifiche nazionalit, si stabilisce che
la quota fissata (dall'art. 2) senza predeterminazione della nazionalit di
destinazione considerata nella tabella allegato n. 9 Altre nazionalit -
sia utilizzata con esclusivo riguardo ai cittadini di nazionalit diverse da
quelle espressamente previste dall'art. 5.
b) Mediante la ripartizione effettuata con la tabella n. 9, la quota
Altre nazionalit destinata agli ingressi diversi da quelli per motivi di
lavoro domestico o di assistenza alla persona, viene parzialmente devoluta,
nella misura di 5.000 unit, ad assunzioni da effettuare nel settore
delledilizia; tale porzione di quota ripartita, restando stabilito che gli
Uffici di assegnazione la utilizzeranno esclusivamente per rilasciare le
autorizzazioni al lavoro corrispondenti alla rispettiva specifica destinazione.
La determinazione giustificata dalla valutazione del fabbisogno di manodopera
straniera proveniente dal settore delle costruzioni edili e dalla
considerazione dellattuale quadro economico complessivo. La parte residua della quota considerata, pari a 10.000
unit, rimane destinata agli ingressi per le assunzioni da effettuare in tutti
i restanti settori.
c) Con la tabella allegato 8, riguardante le quote riservate a singole
nazionalit, non si fatto luogo alla ripartizione dei cento ingressi previsti
in favore dei cittadini Somali; questa Direzione Generale, sulla scorta dei dati monitorati
secondo la modalit indicate pi sotto,
terr il computo generale delle autorizzazioni al lavoro che verranno localmente
rilasciate a valere su tale quota e si riserva di fornire tempestivo avviso del
relativo eventuale esaurimento.
d) La quota per lavoro stagionale (di cui allart. 6), quella prevista
dall'art. 2 e quelle riservate, dall'art. 5, a Albanesi, Tunisini, Marocchini,
Egiziani, Moldavi e Srilankesi non vengono distribuite per intero. Infatti, una
parte di esse viene mantenuta nella disponibilit di questo Ufficio nella
misura di seguito rispettivamente indicata:
-ingressi per
lavoro stagionale 200
-Albanesi
300
-Tunisini
350
-Marocchini
350
-Egiziani
250
-Moldavi
450
-Srilankesi
100
-Altre
nazionalit -ingressi
per
motivi
di lavoro domestico o di
assistenza
alla persona
600
-Altre
nazionalit ingressi
per
settori
diversi da quello del
lavoro
domestico o di assistenza
alla
persona non destinati all
edilizia
1.500
L'accorgimento
diretto a realizzare le seguenti finalit.
d.1)
La porzione non ripartita delle quote per Albanesi, in ragione di 200 unit,
per Tunisini, in ragione di 200 unit, per Marocchini, in ragione di 200 unit,
per Egiziani, in ragione di 100 unit, per Moldavi, in ragione di 150 unit,
per Altre nazionalit-ingressi per settori diversi da quello del lavoro
domestico o di assistenza alla persona non destinati alledilizia, in ragione
di 1.000 unit, viene trattenuta allo scopo di assicurare il soddisfacimento
delle domande di assunzione di manodopera da impiegare nella realizzazione dei
preparativi connessi allorganizzazione delle Olimpiadi Invernali di Torino
2006 nonch nell'esecuzione delle c.d. "Grandi Opere". Per Grandi
Opere si intendono le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici
individuati a mezzo del programma approvato, in attuazione dell'art. 1, comma
1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE con delibera n. 121 del
21.12.2001 ed inseriti nel
D.P.E.F.-Documento di programmazione economica e finanziaria 2004-2007.
L'ufficio provinciale, ricevuta la rispettiva domanda di autorizzazione al lavoro,
provveder innanzitutto a verificare che la manodopera richiesta per essere
adibita alla realizzazione delle c.d. "Grandi Opere" ovvero di
preparativi connessi con lorganizzazione delle Olimpiadi invernali di Torino
2006 e, una volta accertata l'esistenza di tutti i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione al lavoro, chieder a questo ufficio, inoltrando la
richiesta per il tramite dell'Ufficio regionale, l'assegnazione della parte di
quota nella misura rispettivamente necessaria per darvi corso. Questa Direzione
generale effettuer l'assegnazione, attribuendo priorit alle richieste degli
uffici provinciali secondo l'ordine di arrivo.
d.2)
La porzione non ripartita delle quote per lavoro stagionale, in ragione di 200
unit, delle quote, di cui
allart. 5, per Albanesi, in ragione di 100 unit, per Tunisini, in ragione di
150 unit, per Marocchini, in ragione di 150 unit, per Egiziani, in ragione di
150 unit, per Moldavi, in ragione di 300 unit, per Srilankesi, in ragione di
100 unit, nonch delle quote per
Altre nazionalit-ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla
persona, in ragione di 600 unit e per Altre nazionalit-ingressi per settori
diversi da quello del lavoro domestico o di assistenza alla persona non destinati
alledilizia, in ragione di 500 unit, viene trattenuta in vista della
realizzazione di progetti speciali di selezione e di formazione allestero.
e) La quota
(prevista dall'art. 5) di 700 cittadini di "altri paesi non appartenenti
all'Unione Europea che concludano accordi" in materia immigratoria
attualmente non utilizzabile. Essendo precostituita per dare esecuzione
a futuri accordi, diverr utilizzabile e sar distribuita solamente dopo la loro conclusione.
La
restante quota per lavoro non stagionale prevista dal DPCM all' articolo 4 non stata ripartita. Questa Direzione Generale, sulla scorta
dei dati monitorati secondo le modalit indicate pi sotto, terr il computo generale delle
autorizzazioni al lavoro che verranno localmente rilasciate a valere su tale
quota e si riserva di fornire tempestivo avviso del relativo eventuale
esaurimento.
Gli
Uffici regionali assegnatari delle quote attribuite come da prospetti allegati
devono ripartirle fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di
consentire l'avvio immediato dei lavoratori subordinati extracomunitari tramite
il rilascio delle relative autorizzazioni.
V. Ulteriori indicazioni operative
Per
lesatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata per lavoro
stagionale, codeste Sedi devono applicare quanto gi definito con la circolare
n. 104/1998, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga
attivit lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni
collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di
9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse
autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo
dell'esaurimento della quota massima sopraindicata. La richiesta diretta ad
ottenere lulteriore autorizzazione
in collegamento con la prima gi rilasciata pu essere presentata
allufficio provinciale anche mediante consegna a mano (come del resto tutte le
richieste di autorizzazione al lavoro relative ai casi particolari di ingresso
fuori quota); anzi consigliabile che gli interessati si avvalgano di tale
facolt, implicando la richiesta in esame, per sua natura, tempi di trattazione
particolarmente ristretti.
Ai
fini della corretta attuazione degli adempimenti finalizzati alla conversione
del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, precisiamo
che codeste Direzioni provinciali del lavoro devono verificare unicamente che
l'istante sia in possesso di un permesso di soggiorno per studio in corso di
validit, senza accordare alcuna rilevanza alla data di ingresso nel territorio
nazionale.
Per
la gestione delle quote nonch per il monitoraggio della loro utilizzazione
verr messa a disposizione degli Uffici unapplicazione informatica, in corso
di approntamento, denominata Sistema Informativo Lavoratori Extracomunitari e
Neocomunitari - S.I.L.E.N.. Lapplicazione destinata a incorporare, a
decorrere dal corrente anno 2005, il SILES e nel suo quadro continuer ad operare,
secondo le modalit gi in uso, il Contatore unico nazionale per i lavoratori
neocomunitari.
Con
separata circolare saranno fornite le indicazioni sulle modalit di
funzionamento del SILEN, avuto riguardo ai cittadini extracomunitari, e le
istruzioni per il suo utilizzo.
IL DIRETTORE GENERALE
firmato:Giuseppe Maurizio Silveri
(circ
flussi 2005a1)