TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione civile
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in persona del giudice designato, dr. Carmine Capozzi, letti il ricorso e la memoria difensiva della. P, A. resistente, esaminati i documenti prodotti, viste le informazioni assunte, sciogliendo la riserva formulata allĠudienza del 12/1/2005, ha pronunciato il seguente
nel procedimento promosso da *****, nata a
***** il *****, contro la Questura di Lucca, iscritto al n. 1931/2004 R.R. ed
avente ad oggetto lĠannullamento del provvedimento del Questore di Lucca
n.57/2004 del 18.5.2004, col quale stata respinta la richiesta di permesso di
soggiorno per motivi familiari formulata dalla ricorrente.
Con ricorso depositato in data 21.10.2004, ***** ha impugnato il provvedimento del Questore di Lucca individuato in epigrafe, sostenendone lĠillegittimit per violazione, in tesi, della L. 241/90 (mancata comunicazione dellĠavvio del procedimento e, in ipotesi, dellĠart. 28, co.2 dlgs. 286/98 che, richiamando lĠart. 1 dPR 1656/1965, stabilisce che il permesso di soggiorno spetti per il sol fatto del vincolo di coniugio con un cittadino italiano e, in unĠulteriore ipotesi subordinata, per violazione del!Ġ art. 5, comma 9, dlgs. 286/98 (ovvero per mancata conversione dei permesso di soggiorno da motivi familiari a motivi di lavoro), e chiedendone, in tesi, lĠannullamento e, in ipotesi, lĠannullamento con ordine alla Questura di Lucca di rilasciare il permesso di soggiorno. Costituitasi in giudizio, la P.A. ha contrastato la domanda, chiedendone il rigetto.
*****
Ci premesso in fatto, il ricorso
fondato.Va osservato, anzitutto, che non sussiste la dedotta violazione dellĠ
art.7 L.241/90, venendo in rilievo non un provvedimento di revoca di un
permesso di soggiorno gi concesso (che deve essere effetti-vamente preceduto
dalla comunicazione dellĠ avvio del procedimento di secondo grado), ma un
provvedimento di rifiuto emesso allĠesito di un procedimento iniziato ad
istanza di parte e non dĠufficio (nel caso di specie, con domanda del
3.12.2003).
Venendo al merito delle questioni poste
dalle parti, questo giudice ha avuto modo di affermare in precedenti pronunce
che mentre sussiste un chiaro contrasto tra la formulazione dellĠart. 28, co.2,
e quella dellĠart.30, co.1 lett. b) T.U. immigrati, che va risolto, cos come
richiesto dalla ricorrente, in
favore della prima disposizione in forza della clausola di salvaguardia
in essa contenuta (le disposizioni dellĠart.30, co.1 lett. b non possono dirsi
pi favorevoli), altrettanto non pu dirsi quanto ai rapporto fra lĠart.28,
co.2 e lĠart.30, co.1 bis.
QuestĠultima disposizione non nega valore alle precedenti, ma esplicita
qualcosa che era gi insito in quelle e che non richiedeva esplicita
formulazione: in tanto sussiste il diritto al soggiorno in quanto il matrimonio
non sia un mezzo fraudolento per aggirare la normativa nazionale sullĠ
accoglimento dello straniero.
Quando la pubblica amministrazione ha
elementi sufficienti per ritenere tale frode, legittimamente pu negare il
permesso di soggiorno allo straniero che sia formalmente, ma. non
sostanzialmente, coniuge dei cittadino italiano (oppure provvedere alla revoca
del permesso gi concesso).
In termini non dissimili si espressa la
Corte di Cassazione, con riferimento a fattispecie sorta prima dellĠentrata in
vigore della legge 189/2002 (cd. legge Bossi che, modificando la legge c.d.
Turco Napolitano, ha appunto introdotto allĠart.30 il comma I bis (Cfr., Cass.
civ., sez. I, 22/5/2003, Pres. Graziadei, est. Tirelli).
Occorre chiedersi, allora, se gli elementi
considerati dalla pubblica amministrazione nel caso concreto ai fini del
diniego dei permesso di soggiorno siano tali da far ritenere provata
lĠesistenza di un matrimonio di comodo, cio di un matrimonio contratto dai
coniugi al fine di eludere la normativa sullĠingresso e soggiorno degli
stranieri, tenendo presente, a tal fine, che principali indici rilevatori del
carattere fraudolento del matrimonio sono: la notevole differenza di et tra i
coniugi; lĠassenza di convivenza; il fatto che i coniugi non si siano mai
incontrati prima del matrimonio; il fatto che i coniugi commettano errori sui
loro rispettivi dati personali, sulle circostanze in cui si sono conosciuti o
su altre informazioni personali; il fatto che venga, corrisposta una somma
affinch il matrimonio sia celebrato.
La risposta deve essere negativa.
Nel provvedimento della Questura di Lucca
si nega il permesso di soggiorno per motivi familiari sul solo presupposto,
risultante dalla comunicazione 1.4.2004 fatta dal marito della ricorrente, del
venir meno della convivenza col coniuge cittadino italiano; convivenza che per
non contestata per il periodo dal 23.11 .2003, data di celebrazione del
matrimonio, al 26.3.2004.
Il marito della ricorrente sentito
allĠudienza del 12.1.2005 ha confermato con le proprie dichiarazioni la
genuinit del matrimonio. E gli ha conosciuto la moglie durante un viaggio in
Romania, lĠ ha poi invitata a venire in Italia sua ospite, le ha proposto
infine di sposarlo. Successivamente al matrimonio, dopo un iniziale periodo di
effettiva convivenza, durato circa quattro mesi, la moglie si allontanata
dalla casa coniugale, adducendo, almeno cos si legge in ricorso, pretesi
motivi di incompatibilit con la sorella del marito, convivente con loro.
Infine, il marito, dopo che tre tentativi di chiarimenti con la ricorrente non
avevano sortito lĠeffetto di farla ritornare nella casa coniugale, ha proposto
ricorso di separazione.
La valutazione complessiva di tali
risultanze non permette di ritenere che il matrimonio sia stato di comodo: il
matrimonio genuino anche se non ha funzionato.
Non rileva infine, in caso di matrimonio genuino, che il coniuge cittadino italiano presenti ricorso di separazione, essendo il rilascio del titolo di soggiorno in favore dello straniero esclusivamente collegato dallĠart 28, co. 2 T.U. Immigrati, che richiama le pi favorevoli disposizioni del DPR 1656/1965, oggi sostituito dal DPR 54/2002, alla permanenza dello stato di coniuge di cittadino italiano (Cfr,, per fattispecie analoghe, T.A.R. Sicilia, Palermo, 2 dicembre 1996, n. 1841; T.A.R. Valle dĠ Aosta 4 ottobre 1994, n. 133).
Il ricorso va pertanto accolto.
La complessit delle questioni affrontate
giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
- annulla lĠimpugnato provvedimento del
Questore di Lucca;
- dichiara che la ricorrente ha diritto a
soggiornare in Italia;
- dispone che sia rilasciato alla ricorrente il permesso di
soggiorno per motivi familiari;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lucca, 13/1/2005.
Il Giudice Designato
Dr. Carmine Capozzi