REPUBBLICA   ITALIANA                                         N. 964/2002 Reg. Ric.

     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                               N.                  Reg. Sez.

   IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LĠEMILIA-ROMAGNA    N. 255           Reg. Sent.      

SEZIONE I                                               Anno 2003

composto dai signori:

Dott. Bartolomeo Perricone                                   Presidente

Dott.  Giorgio Calderoni                                        Consigliere
Dott. Carlo Testori                                                 Consigliere rel.est.
 

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 964 del 2002 proposto da Osvath Daniel Tiberiu, rappresentato e difeso dallĠAvv. Francesco Bonatesta ed elettivamente domiciliato in Bologna, via dei Mille n. 19, preso lo studio dellĠAvv. Gian Vito Califano,

contro

la Questura di Bologna, costituitasi in giudizio in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici  domiciliata in via G.Reni n. 4,

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento del Questore di Bologna del 26/3/2002 di rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Cons. Carlo Testori;

Uditi alla pubblica udienza del 30 gennaio 2003 lĠAvv. F. Bonatesta e lĠAvv. dello Stato A. Cecchieri;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F   A   T   T   O     e     D   I   R   I   T   T   O

Con istanza del 15 febbraio 2002 il cittadino romeno Osvath Daniel Tiberiu ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia in quanto convivente con il nipote (figlio della sorella), cittadino italiano, nato il 18/11/1997. La domanda  stata respinta, con decreto del 26/3/2002, dalla Questura di Bologna, che ha fatto riferimento alla disciplina dettata dall'art. 15  del decreto interministeriale 12 luglio 2000 in tema di ricongiungimento familiare di cittadino straniero con parente di nazionalitˆ italiana: in particolare, la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla norma citata (che lo straniero sia a carico del parente italiano con cui vuole ricongiungersi oltre a risultare inabile al lavoro secondo legislazione italiana), nonchŽ la circostanza che lo straniero intenderebbe ricongiungersi con un minore, sono state ritenute ostative all'accoglimento dell'istanza.

Contro tale determinazione l'interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, deducendo:

- che egli convive con un parente italiano entro il quarto grado e dunque non pu˜ essere espulso, ai sensi dellĠart. 19 comma 2 lett. c) del T.U. n. 286/1998;

- conseguentemente, ex art. 28 lett. b) del D.P.R. n. 394/1999 ha titolo per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari;

- le argomentazioni poste dalla Questura a fondamento del provvedimento impugnato sono dunque inconferenti, riguardando una fattispecie diversa;

- il provvedimento stesso risulta carente di motivazione e di istruttoria.

L'Amministrazione intimata si  costituita in giudizio insistendo per la reiezione del gravame.

Nella camera di consiglio dei 15 ottobre 2002 questo Tribunale, con ordinanza n. 723, ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente.

All'udienza del 30 gennaio 2003 la causa  passata in decisione.

Nel presente giudizio si invoca l'applicazione di disposizioni (art. 19 comma 2 lett. c) del T.U. n. 286/1998 e art. 28 lett. b) del D.P.R. n. 394/1999) dettate a tutela dell'unitˆ familiare; la particolaritˆ del caso in esame  rappresentata dalla circostanza che il parente italiano entro il quarto grado con cui il ricorrente convive (profilo, quest'ultimo, incontestato)  un minore, che alla data di adozione del provvedimento impugnato non aveva ancora compiuto cinque anni. Tale aspetto  sottolineato nel decreto del Questore, che l'ha posto tra gli elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dal sig. Osvath; e in effetti, proprio in relazione alla menzionata circostanza, la questione di diritto sollevata nel ricorso si caratterizza per una particolare delicatezza, tenuto anche conto delle conseguenze che la soluzione prescelta pu˜ comportare in linea generale.

In proposito  opportuno prendere innanzitutto in considerazione la disciplina riguardante i ricongiungimenti familiari, a cui la Questura fa riferimento nel provvedimento impugnato. Per quanto concerne i familiari stranieri di cittadini italiani lĠart. 28 comma 2 del T.U. n. 286/1998 rinvia alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 1656/1965 (abrogato e sostituito dal T.U. 18 gennaio 2002 n. 54), facendo salve le pi favorevoli disposizioni di cui al medesimo testo unico del 1998 ed al relativo regolamento; il successivo art. 29 consente altres“ l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali  possibile attuare il ricongiungimento. Alle disposizioni citate fa riferimento lĠart. 15 dell'allegato A al d.m. 12 luglio 2000 (richiamato nel provvedimento impugnato) che dispone in tema di "Visto per ricongiungimento familiare". Fatta eccezione per il caso del coniuge, in tutte le altre ipotesi presupposto imprescindibile per il ricongiungimento  che il familiare straniero sia a carico del cittadino italiano; risulta dunque evidente, come sottolineato dalla Questura di Bologna, che l'odierno ricorrente non  nelle condizioni per aspirare al ricongiungimento, secondo la disciplina vigente in materia.

Si tratta allora di verificare l'applicabilitˆ al caso di specie delle previsioni di cui allĠart. 19 comma 2 lett. c) del T.U. n. 286/1998 ed allĠart. 28 lett. b) del D.P.R. n. 394/1999; tali disposizioni sono volte a tutelare, in funzione dell'interesse all'unitˆ familiare - ritenuto evidentemente prevalente -, chi si trovi in situazione irregolare e non potrebbe altrimenti trattenersi nel territorio nazionale. PerchŽ tale tutela possa esplicarsi  necessario che al rapporto parentale entro il quarto grado con un cittadino italiano si accompagni la convivenza con lo stesso; e tale elemento  decisivo in quanto il legislatore lo ha evidentemente ritenuto idoneo ad esprimere la volontˆ del cittadino italiano di instaurare, con il parente straniero, una comunione di vita che giustifica, in nome appunto del prevalente interesse all'unitˆ familiare, la sottrazione dello straniero alle regole generali che non consentono il permanere nel territorio nazionale di chi non sia in regola con le disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Una manifestazione di volontˆ nel senso indicato, peraltro, non pu˜ essere validamente espressa da chi non abbia capacitˆ d'agire; e tale  certamente il caso del minore con cui convive l'odierno ricorrente.

Di tale convivenza, che non pu˜ certamente ritenersi frutto di una scelta riconducibile al predetto minore, non pu˜ dunque giovarsi il sig. Osvath per ottenere l'applicazione, in suo favore, delle citate disposizioni di cui agli artt. 19 comma 2 lett. c) del T.U. e 28 lett. b) del regolamento di attuazione e per ottenere conseguentemente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia. La Questura di Bologna ha legittimamente operato nel negare il permesso richiesto, fondando correttamente la propria determinazione sulla minore etˆ del cittadino italiano convivente e sulla circostanza che non ricorrevano le condizioni che consentono il ricongiungimento familiare.

Per le ragioni illustrate il ricorso va respinto.

La novitˆ e la particolaritˆ della questione induce a ritenere equa la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.   Q.   M.

Il Tribunale Amministrativo per lĠEmilia-Romagna, Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Bologna il 30 gennaio 2003.

Presidente                                          f.to Bartolomeo Perricone

Consigliere rel.est.                              f.to Carlo Testori

Depositata in Segreteria in data 18.3.2003

Bologna, li 18.3.2003

                                               Il Segretario

                                               f.to Luciana Berenga