(Sergio Briguglio 27/12/2004)
NORME SU IMMIGRAZIONE,
ASILO E CITTADINANZA
-
D.
LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni introdotte
da
o
Decreto
legislativo 19 ottobre 1998, n. 380,
Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40 (indicato con D.
LGS. 380/1998);
o
Decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998,
n. 40 (indicato con D. LGS. 113/1999);
o
Legge 7 Giugno 2002, n.
106, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti
misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti
colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera (indicato con
L. 106/2002);
o
Legge 30
luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo (indicata con L. 189/2002);
o
Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
(testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115 (indicato con DPR
115/2002);
o
Legge 27 Dicembre 2002,
n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003, indicata con L.
289/2002);
o
Legge 14 Febbraio 2003,
n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante
utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(indicata con L. 34/2003);
o
Decreto legislativo 7
Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le
disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 (indicato con D. LGS. 87/2003);
o
Legge 12 Novembre 2004,
n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre
2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (indicata
con L. 271/2004)
-
L.
488/1999 (disposizioni rilevanti): Legge
23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
-
L.
388/2000 (disposizioni rilevanti): Legge
23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
-
L.
189/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo
-
L.
222/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante
disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari
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D.
LGS. 85/2003: Decreto legislativo
7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario
-
D.
LGS. 215/2003: Decreto
legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della
direttiva 2000/43/CE per la paritaĠ di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e successive modificazioni
introdotte da
o Decreto legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9
luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parit di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (indicato
con D. LGS. 256/2004)
-
D.
LGS. 276/2003 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e
successive modificazioni introdotte da
o Decreto legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro (indicato
con D. LGS. 251/2004)
-
L.
271/2004 (ulteriori disposizioni):
Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in
materia di immigrazione
-
DPR
394/1999: Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394,
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da
o
Decreto del
Presidente della Repubblica 18 Ottobre
2004, Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto
1999, n. 394, in materia di immigrazione, (indicato con DPR
18/10/2004)
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DPR
54/2002: Decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e
soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A)
-
DPCM
535/1999: Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535,
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i
minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Asilo
-
L.
39/1990 (artt. 1 - 1septies) Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi giaĠ presenti nel
territorio dello Stato
-
DPR
303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n.
303, Regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato
Cittadinanza
-
L.
91/1992: Legge 5 Febbraio 1992,
n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza
-
DPR
572/1993: Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992,
n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza
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DPR
362/1994: Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto
della cittadinanza italiana
D. LGS. 286/1998 *
Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA PRESENTE LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DA
L.
106/2002 (grassetto italico); D.P.R. 115/2002 (grassetto italico sottolineato); L.
189/2002 (grassetto); L.
289/2002 (grassetto sottolineato); D.
LGS. 87/2003 (grassetto sottolineato con tratteggio); L.
34/2003 (grassetto italico con
sottolineatura punteggiata); L.
271/2004 (grassetto italico con
sottolineatura tratteggiata) |
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TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLĠIMMIGRAZIONE E NORME SULLA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO. |
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TITOLO I |
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PRINCIPI
GENERALI |
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Art.
1 |
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(Ambito
di applicazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
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1.
Il presente testo unico, in attuazione dellĠarticolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito
indicati come stranieri. |
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2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6
marzo 1998, n.40. |
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3.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. |
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4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. |
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5.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. |
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6.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, emanato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. |
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7.
Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 trasmesso
al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
regolamento emanato anche in mancanza del parere. |
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Art.2 |
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(Diritti
e doveri dello straniero) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 2; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) |
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1.
Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato
sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. |
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2.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei
diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocit, essa
accertata secondo i criteri e le modalit previste dal regolamento di
attuazione. |
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|
3.
La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del
24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a
tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani. |
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|
4.
Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. |
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|
5.
Allo straniero riconosciuta
parit di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge. |
|
|
6.
Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
ci non sia possibile, nelle
lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato. |
|
|
7.
La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha
diritto di prendere contatto con le autorit del Paese di cui cittadino e
di essere in ci agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento. L'autorit giudiziaria, l'autorit di pubblica sicurezza e ogni
altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini
previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare pi vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti
in materia di libert personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso
dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres l'obbligo
di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge.
Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
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8.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalit di cui all'articolo 11,
comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi favorevoli per i
cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. |
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9.
Lo straniero presente nel territorio italiano comunque tenuto
allĠosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. |
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ÒArticolo 2-bis |
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(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) |
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1. EĠ istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ |
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2. Il Comitato presieduto dal Presidente o dal
vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ed composto dai ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da
un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. |
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3. Per lĠistruttoria delle questioni di competenza del Comitato,
istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellĠinterno,
composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle
pari opportunit e delle politiche comunitarie, dellĠinnovazione e le
tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della
giustizia, delle attivit produttive, dellĠistruzione, dellĠuniversit e
della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dellĠeconomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e
forestali, dei beni e delle attivit culturali, delle comunicazioni, oltre
che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre
esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione
alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti
di ogni altra pubblica amministrazione interessata allĠattuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonch degli enti e delle associazioni
nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui
allĠarticolo 3, comma 1. |
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4. Con regolamento, da emanare ai sensi dellĠarticolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellĠinterno e con il Ministro
per le politiche comunitarie, sono definite le modalit di coordinamento
delle attivit del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri. |
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Art.
3 |
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(Politiche
migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 3) |
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1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre
anni il documento programmatico relativo alla politica dellĠimmigrazione e
degli stranieri nel territorio dello Stato, che approvato dal Governo e
trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico.
Il documento programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con
decreto del Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico. |
1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre
anni, salva la necessitaĠ di un termine pi
breve, il documento
programmatico relativo alla politica dellĠimmigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, che approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere
entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi del documento programmatico. |
|
2.
Il documento programmatico
indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione
di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altres le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. |
|
|
3.
Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversit e delle identit
culturali delle persone, purch non confliggenti con lĠordinamento giuridico,
e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
|
|
4.
Con uno o pi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base
dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al
comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per lavoro autonomo, tenuto
conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente
disposte a norma dellĠarticolo 20. I visti di ingresso per lavoro
subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il
limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di
programmazione annuale, la determinazione delle quote disciplinata in
conformit con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo
unico nellĠanno precedente. |
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Comitato di cui allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza
unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dellĠanno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei
criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dellĠarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la
opportunitaĠ, ulteriori decreti possono essere emanati durante lĠanno. I visti di ingresso ed i permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale,
e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
In caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del
Consiglio dei ministri puoĠ provvedere, in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per lĠanno precedente. |
|
5.
NellĠambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti
concorrenti al perseguimento dellĠobbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di
fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare
riguardo a quelle inerenti allĠalloggio, alla lingua, allĠintegrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. |
|
|
6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di
concerto con il Ministro dellĠinterno, si provvede allĠistituzione di
Consigli territoriali per lĠimmigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione,
gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e
nellĠassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con compiti di
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello
locale. |
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6-bis.
Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle
proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini
statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le
pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.[1] |
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|
7.
Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. |
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|
8.
Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 trasmesso al
Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto emanato anche in mancanza del parere. |
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TITOLO
II |
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DISPOSIZIONI
SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO I DISPOSIZIONI
SULLĠINGRESSO E IL SOGGIORNO |
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Art.
4
(Ingresso
nel territorio dello Stato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4) |
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1.
L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso
di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i
casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti. |
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2.
Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi,
sulla base di specifici accordi, dalle autorit diplomatiche o consolari di
altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso lĠautorit
diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione
scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello
straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del
visto di ingresso o reingresso adottato con provvedimento scritto e
motivato che deve essere comunicato allĠinteressato unitamente alle modalit
di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allĠautorit di
frontiera. |
2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del
visto di ingresso lĠautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per
procedere al rilascio del visto, lĠautorit diplomatica o consolare comunica
il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di
sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo
quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto
comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali,
lĠinammissibilit della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno
sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una
preventiva comunicazione allĠautorit di frontiera. |
|
3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi
internazionali, consentir lĠingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il
ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata
dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non potr essere ammesso in
Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una
minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi. |
3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi
internazionali, consentir lĠingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi
di lavoro, anche per il ritorno
nel Paese di provenienza. I
mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal
Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o
di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia sottoscritto accordi per la
soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale,
per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il
favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e
dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitaĠ
illecite. |
|
4. LĠingresso in Italia pu essere consentito
con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi
anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi
internazionali sottoscritti e ratificati dallĠItalia ovvero a norme
comunitarie. |
|
|
5. Il Ministero degli affari esteri adotta,
dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari,
ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellĠelenco dei Paesi i
cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. |
|
|
6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali. |
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7.
L'ingresso comunque
subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalit prescritti con il
regolamento di attuazione. |
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Art.
5 |
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(Permesso
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
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1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che
siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dalla competente autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. |
1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno, rilasciati e in
corso di validit a norma
del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dalla competente autorit di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordi. |
|
2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu prevedere speciali
modalit di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo,
di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lĠesercizio delle
funzioni di ministro di culto nonch
ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze. |
|
|
|
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[2] |
|
3.
La durata del permesso di soggiorno quella prevista dal visto dĠingresso,
nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e
delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu comunque
essere: |
3.
La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro quella prevista dal visto
dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu
comunque essere: |
|
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; |
|
|
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale,
o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale
estensione; |
b) (É); |
|
c) superiore ad un anno, in relazione alla
frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso
tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; |
|
|
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo,
per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti
familiari; |
d) (É); |
|
e) superiore alle necessit specificamente documentate, negli altri casi
consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. |
|
|
|
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
allĠarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu superare: |
|
|
a) in relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la
durata complessiva di nove mesi; |
|
|
b) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, la durata di un anno. |
|
|
c) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. |
|
|
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualit, per la durata temporale annuale di cui ha
usufruito nellĠultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso rilasciato ogni anno. Il permesso revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del
presente testo unico. |
|
|
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 26
del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu avere validit
superiore ad un periodo di due anni. |
|
|
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dellĠarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche in via telematica al
Ministero dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAIL[3]
per lĠinserimento nellĠarchivio previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione
data al Ministero dellĠinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui allĠarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. |
|
|
3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare,
ai sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu essere
superiore a due anni |
|
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della
scadenza ed sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento
di attuazione, il permesso di
soggiorno rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella
stabilita con il rilascio iniziale. |
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c),
sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma
3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale. |
|
|
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso
di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [4] |
|
5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. |
|
|
6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. |
|
|
7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200
mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni
dall'ingresso nel territorio dello Stato pu essere disposta l'espulsione
amministrativa. |
|
|
8.
Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la
carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa,
con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal
Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996. |
8. Il permesso
di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dellĠinterno, di concerto con il Ministro per lĠinnovazione e le tecnologie
in attuazione dellĠAzione comune adottata dal Consiglio dellĠUnione europea
il 16 dicembre 1996, riguardante lĠadozione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno. |
|
|
8-bis. Chiunque contraff o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno, ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un
contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un
atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci
anni. La pena aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale. |
|
9.
Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico. |
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|
Articolo 5 bis |
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(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
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1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato
fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente
allĠUnione europea o apolide, contiene (É): |
|
|
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit
di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; |
|
|
b) lĠimpegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza. |
|
|
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso
di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla
lettere a) e b) del comma 1. |
|
|
3. Il contratto di soggiorno per lavoro
sottoscritto in base a quanto previsto dallĠarticolo 22 presso lo sportello
unico per lĠimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o
dove avr luogo la prestazione lavorativa secondo le modalit previste nel
regolamento di attuazione. |
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|
Art.
6 |
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|
(Facolt
ed obblighi inerenti al soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 6; |
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|
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144,
comma 2Ħ, e 148) |
|
|
|
|
|
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito
delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalit previste dal regolamento di
attuazione. |
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere
convertito, comunque prima della sua scadenza e
previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio
della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26, in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite
a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione. |
|
2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni
ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. |
|
|
3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno punito con
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
fino a lire ottocentomila. |
|
|
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi pu essere sottoposto a rilievi segnaletici. |
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi eĠ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
e segnaletici. |
|
5.
Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorit di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilit di un reddito, da
lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi nel territorio dello Stato. |
|
|
6.
Salvo quanto stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu vietare agli
stranieri il soggiorno in comuni o in localit che comunque interessano la
difesa militare dello Stato. Tale divieto comunicato agli stranieri per
mezzo della autorit locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici
avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere
allontanati per mezzo della forza pubblica. |
|
|
7.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalit previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalit da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione l'ufficio d comunicazione alla questura
territorialmente competente. |
|
|
8.
Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. |
|
|
9.
Il documento di identificazione
per stranieri rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto
del Ministro dell'interno. Esso non valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. |
|
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10.
Contro i provvedimenti di cui allĠarticolo 5 e al presente articolo ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
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Art.
7 |
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(Obblighi
dellĠospitante e del datore di lavoro) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 147) |
|
|
|
|
|
1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, d alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle
proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la propriet o il godimento di
beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorit locale di
pubblica sicurezza. |
|
|
2.
La comunicazione comprende, oltre alle generalit del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per
il quale la comunicazione dovuta . |
|
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|
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100
euro. |
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|
Art.
8 |
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|
(Disposizioni
particolari) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 149) |
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|
1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare. |
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Art.
9 |
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(Carta
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 7) |
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1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno
cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente
un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno, per s, per il coniuge e per i
figli minori conviventi. La carta di soggiorno a tempo indeterminato. |
1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni,
titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente
per il sostentamento proprio e dei familiari, pu richiedere al questore il
rilascio della carta di soggiorno, per s, per il coniuge e per i figli
minori conviventi. La carta di soggiorno a tempo indeterminato. |
|
2.
La carta di soggiorno pu essere richiesta anche dallo straniero coniuge o
figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino
di uno Stato dellĠUnione europea
residente in Italia. |
|
|
3.
La carta di soggiorno
rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei
delitti di cui allĠarticolo 380
nonch, limitatamente ai delitti non colposi, allĠarticolo 381 del codice di
procedura penale, o pronunciata
sentenza di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al
presente comma. Qualora non debba essere disposta lĠespulsione e ricorrano i
requisiti previsti dalla legge, rilasciato permesso di soggiorno. Contro il
rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
|
|
4.
Oltre a quanto previsto per lo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare
della carta di soggiorno pu: |
|
|
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto; |
|
|
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attivit lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero
o comunque riserva al cittadino; |
|
|
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni
erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; |
|
|
d) partecipare alla vita pubblica locale,
esercitando anche lĠelettorato quando previsto dallĠordinamento e in armonia
con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla
vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. |
|
|
5.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno lĠespulsione
amministrativa pu essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle
categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare,
una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
|
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|
CAPO
II |
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|
CONTROLLO
DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO |
|
|
ED
ESPULSIONE |
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|
|
Art.
10 |
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|
(Respingimento) |
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|
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 8) |
|
|
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|
|
1.
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato. |
|
|
2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera altres disposto dal
questore nei confronti degli stranieri: |
|
|
a) che entrando nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati allĠingresso o subito
dopo; |
|
|
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1,
sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessit di pubblico
soccorso. |
|
|
3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo tenuto a
prenderlo immediatamente a carico
ed a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in
quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente
in possesso dello
straniero. |
3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo tenuto a
prenderlo immediatamente a carico
ed a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio
eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si
applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora
il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti
di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato
l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.[5] |
|
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3
e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lĠasilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato ovvero lĠadozione di misure di protezione temporanea
per motivi umanitari. |
|
|
5.
Per lo straniero respinto prevista lĠassistenza necessaria presso i valichi
di frontiera. |
|
|
6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallĠautorit di
pubblica sicurezza. |
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Art.
11 |
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(Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
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1.
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilit con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali . |
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1.-bis Il
Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altres apposite misure di
coordinamento tra le autorit italiane competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione e le autorit europee competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione ai sensi dellĠAccordo di Schengen, ratificato ai sensi
della legge 30 settembre 1993, n. 388. |
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2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti data
comunicazione all'Autorit per l'informatica nella pubblica amministrazione. |
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3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono
le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori
e i dirigenti delle zone di
polizia di frontiera, nonch le autorit marittime e militari ed i
responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in
materia. |
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4.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione
a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina[6]. A tale scopo, le intese di collaborazione possono
prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorit dei Paesi interessati
di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti
delle compatibilit funzionali e finanziarie definite dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o
servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro
competente[7]. |
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5.
Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza,
contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio
dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.[8] |
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5-bis. Il Ministero
dellĠinterno, nellĠambito degli interventi di sostegno alle politiche
preventive di contrasto allĠimmigrazione clandestina dei Paesi di accertata
provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel
territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto
di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
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6[9]. Presso i valichi di frontiera sono previsti
servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia
per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, allĠinterno della zona di transito. |
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Art.
12 |
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(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
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1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque compie attivit dirette a favorire l'ingresso
degli stranieri nel
territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa
fino a lire trenta milioni. |
1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo
unico compie atti diretti a procurare lĠingresso nel territorio dello Stato
di uno straniero ovvero atti diretti a procurare lĠingresso illegale in altro
Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, eĠ punito con la reclusione da
uno a cinque anni[10] e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona. |
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2.
Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attivit di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato. |
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3.
Se il fatto di cui al comma 1 commesso a fine di lucro o da tre o pi persone in concorso tra
loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o pi persone, e nei casi in cui
il fatto commesso mediante lĠutilizzazione di servizi di trasporto
internazionale o di documenti contraffatti, la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui
stato favorito lĠingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto
commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori
da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la
pena della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire
cinquanta milioni per ogni straniero di cui stato favorito lĠingresso in
violazione del presente testo unico. |
3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al
fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare
lĠingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare lĠingresso illegale
in altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, punito con la reclusione da quattro a quindici[11] anni e con la multa di 15.000 euro
per ogni persona. (...)[12] |
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3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e[13] 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o pi persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c-bis) il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ persone
in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.[14] |
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3-ter. Se i
fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, la pena
detentiva eĠ aumentata da un terzo alla metaĠ e si applica[15] la multa di 25.000 euro per ogni
persona. |
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3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella
prevista dagli articoli 98 e 114[16] del codice penale, concorrenti con
le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantit di pena risultante dallĠaumento conseguente alle
predette aggravanti. |
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3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le
pene sono diminuite fino alla met nei confronti dellĠimputato che si adopera
per evitare che lĠattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente lĠautorit di polizia o lĠautorit giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per
lĠindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. |
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3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le
parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite le seguenti: Ònonch
dallĠarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò. |
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3-septies. In relazione ai procedimenti per i
delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellĠarticolo 10
della legge 11 agosto 2003, n. 228[17].
LĠesecuzione delle operazioni disposta dĠintesa con la Direzione centrale
dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere.[18] |
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4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio[19] l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti[20]. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. |
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5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalit
dello straniero o nellĠambito
delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza
di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente
testo unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. |
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6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare.
In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma
da lire un milione a lire cinque
milioni per ciascuno degli
stranieri
trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallĠautorit amministrativa italiana inerenti allĠattivit
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di
trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di
inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente
comma, si applica la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma
da euro
3.500 a euro 5.500[21] per ciascuno
degli
stranieri
trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallĠautorit amministrativa italiana inerenti allĠattivit
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
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7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nellĠambito delle direttive di cui
allĠarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorch soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati
motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti
dal presente articolo. DellĠesito dei controlli e delle ispezioni redatto
processo verbale in appositi moduli, che trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altres procedere a perquisizioni, con lĠosservanza delle
disposizioni di cui allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale. |
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8.
I beni (É)[22] sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente
articolo, sono[23] affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in
custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,[24] agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o
ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di
tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso
alienati[25]. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3[26], del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
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8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.[27] |
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8-ter. La distruzione pu essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorit da lui delegata,
previo nullaosta dell'autorit giudiziaria procedente. |
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8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione
ai sensi del comma 8-ter sono altres fissate le modalit di esecuzione. |
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8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono
assegnati o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, non possono essere
alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati.[28] |
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o
trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero
sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalit
di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennit, si
applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni. |
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9.
Le somme di denaro confiscate a
seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonch
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati,
sono destinate al potenziamento delle attivit di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza pubblicaÓ. |
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9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri
nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi
che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti,
sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. |
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9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis. |
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9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle
navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia,
nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche
quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera
di convenienza. |
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9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della
Marina militare nonch quelle di raccordo con le attivit svolte dalle altre
unit navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale dei Ministri dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. |
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9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il
traffico aereo. |
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Art.
13 |
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(Espulsione
amministrativa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dellĠinterno pu disporre lĠespulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. |
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2.
LĠespulsione disposta dal prefetto quando lo straniero: |
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a) entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non stato respinto ai sensi
dellĠarticolo 10; |
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b) si trattenuto nel territorio dello Stato
senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno stato revocato o annullato, ovvero scaduto da pi di sessanta
giorni e non ne stato chiesto il rinnovo; |
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c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellĠarticolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646. |
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3.
LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo
straniero sottoposto a procedimento penale, lĠautorit giudiziaria rilascia
nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso
di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta allĠatto della
convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dellĠarticolo 391,
comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non applicata o
cessata, il questore pu adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1. |
3.
LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando
lo straniero sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di
custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lĠespulsione,
richiede il nulla osta allĠautorit giudiziaria, che pu negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
allĠaccertamento della responsabilit di eventuali concorrenti nel reato o
imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa.
In tal caso lĠesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando lĠautorit
giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore,
ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalit di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lĠautorit giudiziaria non
provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu adottare la misura
del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi
dellĠarticolo 14. |
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3
bis. Nel
caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta
allĠatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia
cautelare in carcere ai sensi dellĠarticolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta
pu essere negato ai sensi del comma 3. |
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3
ter. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a
procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per
qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei
suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o
dichiara lĠestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
allĠesecuzione dellĠespulsione. Il provvedimento immediatamente comunicato
al questore. |
|
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3
quater. Nei
casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dellĠavvenuta espulsione, se non ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. é sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240
del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14. |
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3
quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di
durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato pi grave per
il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica lĠarticolo 345 del
codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare,
questĠultima ripristinata a norma dellĠarticolo 307 del codice di procedura
penale. |
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3
sexies. Il nulla osta allĠespulsione non pu essere
concesso qualora si proceda per uno o pi delitti previsti dallĠarticolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonch dallĠarticolo 12
del presente testo unico.
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4.
LĠespulsione eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica, quando lo straniero : |
4.
LĠespulsione sempre eseguita dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5. |
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a) espulso ai sensi del comma 1 o si
trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato
con lĠintimazione; |
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b) espulso ai sensi del comma 2, lett. c), e
il prefetto rilevi, sulla base delle
circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si
sottragga allĠesecuzione del provvedimento. |
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5.
Si procede altres allĠaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora
questĠultimo sia privo di valido documento attestante la sua identit e
nazionalit e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto
pericolo che lo straniero medesimo si sottragga allĠesecuzione del
provvedimento. |
5.
Nei confronti dello straniero che si trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno scaduto di
validit da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo,
lĠespulsione contiene lĠintimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone lĠaccompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del
provvedimento. |
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5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione
al giudice di pace[29] territorialmente competente il provvedimento con il
quale disposto l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del questore di
allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla decisione sulla
convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si
applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8,
in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e
sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento
di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei centri di
permanenza temporanea ed assistenza, di cui allĠarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito
nel luogo in cui eĠ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non concessa ovvero non osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. [30] [31] |
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5-ter. Al fine di assicurare la tempestivit del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed
allĠarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei
limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilit
di un locale idoneo.[32] |
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6.
Negli altri casi, lĠespulsione contiene lĠintimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le
prescrizioni per il viaggio e per la presentazione allĠufficio di polizia di
frontiera. Quando lĠespulsione disposta ai sensi del comma 2, lettera b),
il questore pu adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1, qualora
il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti
lĠinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto
pericolo che questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del provvedimento. |
6.
(É). |
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7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellĠarticolo
14, nonch ogni altro atto concernente lĠingresso, il soggiorno e
lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato unitamente allĠindicazione
delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola. |
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8.
Avverso il decreto di espulsione
pu essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque
giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine di
trenta giorni qualora lĠespulsione sia eseguita con accompagnamento
immediato. |
8. Avverso il decreto di espulsione pu essere presentato
unicamente il ricorso al giudice di pace[33] del luogo in cui ha sede lĠautorit
che ha disposto lĠespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il giudice di pace[34] accoglie o rigetta il ricorso,
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu
essere sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne lĠautenticit e ne curano lĠinoltro
allĠautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso allĠassistenza legale da
parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale
rilasciata avanti allĠautorit consolare. Lo straniero altres ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato[35], e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonch ove
necessario, da un interprete. |
|
9.
Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato,[36] e' presentato al pretore del luogo in cui ha
sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione[37]. Nei casi di espulsione con accompagnamento
immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma l dell'articolo
14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il
pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento
adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso,
sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile. |
9.
(É). |
|
10.
Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il
ricorso pu essere presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a
certificarne lĠautenticit e ne curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. Lo
straniero ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, nonch, ove necessario, da un
interprete. |
10
(É). |
|
11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. |
|
|
12.
Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo straniero espulso rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci non sia possibile, allo Stato
di provenienza. |
|
|
13.
Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno; in caso di trasgressione,
punito con lĠarresto da due mesi a sei mesi ed nuovamente espulso con
accompagnamento immediato. |
13. Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di
trasgressione lo straniero punito con la
reclusione da un anno a quattro anni[38] ed nuovamente espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera. |
|
|
13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore
del divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gi denunciato per il reato
di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale
si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.[39] |
|
|
13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto
anche fuori dei casi di flagranza e[40] si procede con rito direttissimo. |
|
14.
Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che
il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che
decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la
durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi
legittimi addotti dallĠinteressato e tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dallĠinteressato sul territorio dello Stato. |
14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione
pu essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque
anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallĠinteressato nel
periodo di permanenza in Italia. |
|
15.Le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore
pu adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1. |
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|
16.
LĠonere derivante dal comma 10 del presente articolo valutato in lire 4
miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallĠanno
1998. |
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Art.
l3-bis[41] |
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(Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio) |
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1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il pretore
fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al
ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso
con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della
cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento. |
1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice di pace[42] fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto,
steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e'
inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e'
notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il
provvedimento. |
|
2.
L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa
facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14,
comma 4. |
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3.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. |
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4.
La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione. |
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Art.
14 |
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(Esecuzione
dellĠespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
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1.
Quando non possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in
ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero allĠacquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
|
|
2.
Lo straniero trattenuto nel centro con modalit tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, assicurata in ogni caso la libert di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno. |
|
|
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del
provvedimento. |
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
giudice di pace territorialmente
competente, per la convalida,[43], senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dallĠadozione del provvedimento. |
|
4.
Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui allĠarticolo 13 ed al presente
articolo, convalida il
provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, sentito lĠinteressato. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida pu essere disposta anche in
sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
4.
LĠudienza per la convalida si svolge in
camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato anchĠesso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
lĠudienza. Si applicano in
quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8 dellĠarticolo 13. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo
13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma
1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni
effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida
pu essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di
accompagnamento alla frontiera, nonch in sede di esame del ricorso avverso
il provvedimento di espulsione.[44] |
|
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore pu
prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia
imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento.
Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento non appena possibile, dandone comunicazione senza ritardo al
pretore. |
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni.
Qualora lĠaccertamento dellĠidentit e della nazionalit, ovvero
lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolt, il
giudice, su richiesta del questore, pu
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. |
|
|
5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso
un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito lĠespulsione o il respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni. L'ordine
dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze
penali della sua trasgressione. |
|
|
5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis punito con la
reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione stata disposta per
ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 13, comma
2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere
stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dellĠarresto da
sei mesi ad un anno se lĠespulsione stata disposta percheĠ il permesso di
soggiorno eĠ scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il
rinnovo. In ogni caso si procede allĠadozione di un nuovo provvedimento di[45] espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
|
|
5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo,[46] che viene trovato, in violazione
delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato punito con
la reclusione da uno a cinque anni. Se lĠipotesi riguarda lo
straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena la
reclusione[47] da uno a quattro anni. |
|
|
5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater (...)[48] si procede con rito direttissimo. Al
fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il questore dispone[49] i provvedimenti di cui al comma 1 (...)[50]. Per
i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater obbligatorio
lĠarresto dellĠautore del fatto.[51] |
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6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione della
misura. |
|
|
7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza
ritardo la misura nel caso questa venga violata. |
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|
8.
Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attivit di assistenza per
stranieri. |
|
|
9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonch per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilit sono
adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro dellĠinterno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. |
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Art.
15 |
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(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza) |
(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni
per lĠesecuzione dellĠespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 13) |
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1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu ordinare
lĠespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti
dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti
socialmente pericoloso. |
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|
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data
tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorit consolare al
fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire,
in presenza dei requisiti di legge, lĠesecuzione della espulsione subito dopo
la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. |
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|
Art.
16 |
Articolo
16 |
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(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione) |
(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 14) |
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1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellĠarticolo
163 del codice penale n le cause ostative indicate nellĠarticolo 14, comma
1, del presente decreto, pu
sostituire la medesima pena con la misura dellĠespulsione per un periodo non
inferiore a cinque anni. |
1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dellĠarticolo 163 del codice penale n le cause ostative indicate
nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, pu
sostituire la medesima pena con la misura dellĠespulsione per un periodo non
inferiore a cinque anni. |
|
2.
LĠespulsione eseguita dal questore anche se la sentenza non irrevocabile,
secondo le modalit di cui allĠarticolo 13, comma 4. |
2.
LĠespulsione di cui al comma 1 eseguita dal questore anche se la sentenza non
irrevocabile, secondo le modalit di cui allĠarticolo 13, comma 4. |
|
|
3.
LĠespulsione di cui al comma 1 non pu essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi delitti previsti
dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni. |
|
|
4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dallĠarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva revocata dal giudice
competente. |
|
|
5.
Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, disposta lĠespulsione. Essa non pu essere disposta nei casi in
cui la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallĠarticolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto. |
|
|
6.
Competente a disporre lĠespulsione di cui al comma
5 il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalit, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullĠidentit e
sulla nazionalit dello straniero. Il decreto di espulsione comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di
venti giorni. |
|
|
7.
LĠesecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione
permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di
viaggio. LĠespulsione eseguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalit dellĠaccompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
|
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8.
La pena estinta alla scadenza del termine di
dieci anni dallĠesecuzione dellĠespulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In
tale caso, lo stato di detenzione ripristinato e riprende lĠesecuzione
della pena. |
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9. LĠespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui allĠarticolo 19. |
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Art.17 |
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(Diritto di difesa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 15) |
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1.
Lo straniero sottoposto a procedimento penale autorizzato a rientrare in
Italia per il tempo strettamente necessario per lĠesercizio del diritto di
difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i
quali necessaria la sua presenza. LĠautorizzazione rilasciata dal
questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare
su documentata richiesta dellĠimputato o del difensore. |
1.
Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale autorizzato a
rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lĠesercizio del
diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di
atti per i quali necessaria la sua presenza. LĠautorizzazione rilasciata
dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare su documentata richiesta della parte
offesa o dellĠimputato o del difensore. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art.
18 |
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(Soggiorno
per motivi di protezione sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 16) |
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|
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|
|
1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumit, per effetto
dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unĠassociazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore
della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorit, rilascia
uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi
alla violenza ed ai condizionamenti dellĠorganizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. |
|
|
2.
Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla
gravit ed attualit del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero per lĠefficace contrasto dellĠorganizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello
stesso comma. Le modalit di partecipazione al programma di assistenza ed
integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. |
|
|
3.
Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per lĠaffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da
quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellĠente locale, e per
lĠespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacit di
favorire lĠassistenza e lĠintegrazione sociale, nonch la disponibilit di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. |
|
|
4.
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi e pu essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di
giustizia. Esso revocato in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalit dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dellĠente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. |
|
|
5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente lĠaccesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonch lĠiscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di et. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
lĠinteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto
medesimo o, se questo a tempo indeterminato, con le modalit stabilite per
tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo pu essere altres convertito in permesso di soggiorno per motivi di
studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. |
|
|
6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres
rilasciato, allĠatto delle dimissioni dallĠistituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato
lĠespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la
minore et, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale. |
|
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7.
LĠonere derivante dal presente articolo valutato in lire 5 miliardi per
lĠanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998. |
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Art.19 |
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(Divieti
di espulsione e di respingimento) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 17) |
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1.
In nessun caso pu disporsi lĠespulsione o il respingimento verso uno Stato
in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato
verso un altro Stato nel quale
non sia protetto dalla persecuzione. |
|
|
2.
Non consentita
l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dallĠarticolo 13, comma 1, nei confronti: |
|
|
a) degli stranieri minori di anni diciotto,
salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; |
|
|
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dellĠarticolo 9; |
|
|
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
quarto grado o con il coniuge, di
nazionalit italiana; |
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d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla
nascita del figlio cui provvedono. |
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Art.
20 |
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(Misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 18) |
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1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dĠintesa con
i Ministri degli affari esteri,
dellĠinterno, per la solidariet sociale, e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nellĠambito del Fondo di cui all'articolo 45, le
misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni
del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravit in Paesi
non appartenenti allĠUnione Europea.
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2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate. |
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TITOLO
III |
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DISCIPLINA
DEL LAVORO |
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Art.
21 |
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(Determinazione
dei flussi di ingresso) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3,
e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
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1.
LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nellĠambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui allĠarticolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altres assegnate in
via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti allĠUnione
europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dellĠinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dĠingresso e
delle procedure di riammissione. NellĠambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. |
1.
LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nellĠambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui allĠarticolo 3, comma 4. Nello stabilire
le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allĠingresso di lavoratori
di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allĠimmigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio. Con
tali decreti sono altres assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte
di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari che
chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, nonch agli Stati non appartenenti allĠUnione europea,
con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dellĠinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dĠingresso e
delle procedure di riammissione. NellĠambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. |
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2.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la
utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di
lavoratori per lĠesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo;
al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza. |
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3.
Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalit per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro. |
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4.
I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sullĠandamento dellĠoccupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonch sul numero dei
cittadini stranieri non appartenenti allĠUnione europea iscritti nelle liste
di collocamento. |
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4 bis. Il
decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres essere predisposti in
base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali dĠutenza, elaborati dallĠanagrafe informatizzata,
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al
comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di
collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio. |
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4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre
di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimento
del tessuto sociale e produttivo. |
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5.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano
in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonch gli altri requisiti indicati dal regolamento di
attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalit di
tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. |
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6.
NellĠambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il
Ministro degli affari esteri, dĠintesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, pu predisporre progetti integrati per il reinserimento
di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero lĠapprovazione di
domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre
analoghi progetti anche per altri Paesi. |
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7.
Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unĠanagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalit di collegamento con
lĠarchivio organizzato dallĠIstituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure. |
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8. LĠonere derivante dal presente articolo valutato
in lire 350 milioni annui a decorrere dallĠanno 1998. |
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Art.
22 |
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(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 20; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11 |
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legge
8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
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1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente allĠestero deve
presentare allĠufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di
autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una
conoscenza diretta dello straniero, pu richiedere lĠautorizzazione al lavoro
di una o pi persone iscritte nelle liste di cui allĠart. 21, comma 5, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione. |
1.
In ogni provincia istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per
lĠimmigrazione, responsabile dellĠintero procedimento relativo allĠassunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. |
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2.
Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro
deve esibire idonea documentazione indicante le modalit della sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero. |
2.
Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente allĠestero deve presentare allo sportello unico per
lĠimmigrazione della provincia di residenza ovvero
di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero di quella ove avr luogo la
prestazione lavorativa: |
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a)
richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; |
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b)
idonea documentazione relativa alle modalit di sistemazione alloggiativa per
il lavoratore straniero; |
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c)
la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellĠimpegno al
pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello
straniero nel Paese di provenienza; |
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d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro. |
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3.
LĠufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia lĠautorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e
dellĠarticolo 21, previa
verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che
non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili. |
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia pu richiedere, presentando la documentazione di cui
alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi
persone iscritte nelle liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
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4.
Ai fini di cui al comma 3, lĠufficio periferico fornisce mensilmente al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle
autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei
decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4,
precisando quelle relative agli Stati non appartenenti allĠUnione
europea con quote riservate. |
4.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per lĠimpiego di cui allĠarticolo 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per lĠimpiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a
renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed
attiva gli eventuali interventi previsti dallĠarticolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche
per via telematica, il centro trasmette allĠufficio territoriale richiedente
una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole
altres al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro
per lĠimpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi
del comma 5. |
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5.
LĠautorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non
oltre sei mesi dalla data del rilascio. |
5.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della
richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al
comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli
uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validit per un periodo non superiore a sei mesi dalla data
del rilascio. |
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6.
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a
rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per lĠimmigrazione. Entro otto giorni
dallĠingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
lĠimmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questĠultima, trasmesso in
copia allĠautorit consolare competente ed al centro per lĠimpiego competente. |
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7.
Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per lĠimmigrazione qualunque variazione del rapporto di
lavoro intervenuto con lo straniero, punito con la sanzione amministrativa
da 500 a 2.500 euro. Per lĠaccertamento e lĠirrogazione della sanzione
competente il prefetto. |
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6.
Salvo quanto previsto dallĠarticolo 23, ai fini dellĠingresso in Italia per
motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore previa esibizione dellĠautorizzazione al lavoro,
corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente. |
8.
Salvo quanto previsto
dallĠarticolo 23, ai fini dellĠingresso in Italia per motivi di lavoro, il
lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal
consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del
lavoratore (...). |
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7.
Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
lĠaccesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un ÒArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÓ, da
condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avverr sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le
Amministrazioni interessate. |
9.
Le questure forniscono all'INPS e
allĠINAIL[52], tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali concesso il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso
al lavoro e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo
IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un ÇArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÈ, da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a
convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allĠufficio finanziario
competente che provvede allĠattribuzione del codice fiscale. |
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8. Il datore di lavoro deve altres esibire
allĠufficio periferico del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero. |
10.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
allĠarticolo 3, comma 4. |
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9.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il
lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso
di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato che perde
il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validit del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalit di comunicazione alla direzione provinciale del
lavoro, anche ai fini dellĠiscrizione del lavoratore straniero nelle liste di
collocamento con priorit rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. |
11.
La perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore
a sei mesi. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalit di comunicazione ai centri per
lĠimpiego, anche ai fini
dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con
priorit rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. |
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10.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, punito con lĠarresto da tre
mesi a un anno o con lĠammenda da lire duemilioni a lire seimilioni. |
12.
Il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di
legge, il rinnovo,
revocato o annullato, punito con lĠarresto da tre mesi ad un anno e con lĠammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. |
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11.
Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dallĠarticolo 25, comma
5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocit. I lavoratori extracomunitari che
abbiano cessato l'attivit lavorativa in Italia e lascino il territorio
nazionale hanno facolt di richiedere, nei casi in cui la materia non sia
regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che
risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria
maggiorati del 5 per cento annuo. |
13.
Salvo quanto previsto, per i
lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e pu goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo
di reciprocit al verificarsi della maturazione
dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al requisito contributivo
minimo previsto dallĠarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. (...) |
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12.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.
804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attivit di lavoro in Italia. |
14.
Le attribuzioni degli istituti di
patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152,
sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attivit di lavoro in Italia. |
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13.
I lavoratori italiani ed
extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario pu inoltre
partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione
e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. |
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali,
sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit
di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica. |
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16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione. |
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Art. 23 |
Art. 23 |
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(Prestazione
di garanzia per lĠaccesso al lavoro) |
(Titoli
di prelazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 21) |
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1.
Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda
farsi garante dellĠingresso di uno straniero, per consentirgli lĠinserimento
nel mercato del lavoro, deve presentare
entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui allĠarticolo 3,
comma 4, apposita richiesta nominativa, alla questura della provincia di
residenza, la cui autorizzazione allĠingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di
ingresso. Il richiedente deve
dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio,
copertura dei costi per il sostentamento e lĠassistenza sanitaria per la
durata del permesso di soggiorno. LĠautorizzazione allĠingresso viene concessa,
se sussistono gli altri requisiti per lĠingresso, nellĠambito delle quote
stabilite e secondo le modalit indicate nei decreti di attuazione del
documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere,
previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un
anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro. |
1. NellĠambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni
e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca e realizzati
anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti
locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonch organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellĠimmigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attivit di istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine. |
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2.
Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le
associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato
operanti nel settore
dellĠimmigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e
organizzativi individuati con
regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidariet sociale
di concerto con i Ministri dellĠinterno e del lavoro e della previdenza
sociale. Lo stesso regolamento
pu prevedere la formazione e le
modalit di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a
prestare la suddetta garanzia. |
2. LĠattivit di cui al comma 1 finalizzata: a) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allĠinterno dello Stato; b) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allĠinterno dei Paesi di origine; c) allo sviluppo delle attivit produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine. |
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3.
La prestazione di garanzia per lĠaccesso al lavoro ammessa secondo le
modalit indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in
particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto pu prestare
in un anno. |
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivit di cui al
comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivit si
riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui allĠarticolo 22, commi 3,
4 e 5, secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione del
presente testo unico. |
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4.
Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di
cui allĠarticolo 3, comma 4, nei
limiti e secondo le modalit stabiliti da detti decreti, i visti dĠingresso
per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di
lavoratori stranieri residenti allĠestero e iscritti in apposite liste tenute
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria
basata sullĠanzianit di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce
i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma. |
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano
seguito i corsi di cui al comma 1. |
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Art.
24 |
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(Lavoro
stagionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 22) |
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1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare allĠufficio periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita
richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante
o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello
straniero, la richiesta pu essere effettuata nei confronti di una o pi
persone iscritte nelle liste di
cui allĠarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel
regolamento di attuazione. |
1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo
sportello unico per lĠimmigrazione della provincia di residenza ai sensi
dellĠarticolo 22. Nei casi in cui
il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le
associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero,
la richiesta, redatta secondo le modalit previste dallĠarticolo 22,
deve essere immediatamente comunicata al centro per lĠimpiego competente, che
verifica nel termine di cinque giorni lĠeventuale disponibilit di lavoratori
italiani o comunitari a ricoprire lĠimpiego stagionale offerto. Si applicano
le disposizioni di cui allĠarticolo 22, comma 3. |
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2.
LĠufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia lĠautorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato,
entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del
datore di lavoro. |
2.
Lo sportello unico per
lĠimmigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato decorsi dieci
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di
ricezione dalla richiesta del datore di lavoro. |
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3.
LĠautorizzazione al lavoro stagionale pu avere la validit minima di venti
giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale
estensione, corrispondente alla
durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di pi breve periodo da
svolgersi presso diversi datori di lavoro. |
3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale
ha validit da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza
della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento
allĠaccorpamento di gruppi di
lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. |
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4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nellĠanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro. Pu inoltre convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni. |
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5.
Le Commissioni regionali per lĠimpiego possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire lĠaccesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto
per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro della manodopera, nonch eventuali incentivi diretti o indiretti per
favorire lĠattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari
relative allĠaccoglienza. |
5.
Le Commissioni regionali tripartite,
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire lĠaccesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale (...).
Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le
misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonch
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lĠattivazione dei flussi
e dei deflussi e le misure complementari relative allĠaccoglienza.. |
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6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
punito ai sensi dellĠarticolo 22, comma 10. |
6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
punito ai sensi dellĠarticolo 22, comma 12. |
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Art.
25 |
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(
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 23) |
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1.
In considerazione della durata limitata dei contratti nonch della loro
specificit, agli stranieri
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti
forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei
settori di attivit : |
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a) assicurazione per lĠinvalidit, la vecchiaia
e i superstiti; |
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b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali; |
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c) assicurazione contro le malattie; |
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d) assicurazione di maternit. |
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2.
In sostituzione dei contributi per lĠassegno per il nucleo familiare e per
lĠassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro
tenuto a versare allĠIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un
contributo in misura pari allĠimporto dei medesimi contributi ed in base alle
condizioni e alle modalit stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di
carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui allĠarticolo 45. |
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3.
Nei decreti attuativi del
documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli ambiti e
le modalit degli interventi di cui al comma 2. |
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4.
Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento dellĠattivit
lavorativa. |
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5.
Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento degli stessi
allĠistituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore,
ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da
convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano
il territorio dello Stato. EĠ fatta salva la possibilit di ricostruzione
della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
5.
Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dellĠarticolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi allĠistituito o ente assicuratore dello Stato di
provenienza. EĠ fatta salva la possibilit di ricostruzione della
posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
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Art.
26 |
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(Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 24) |
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1.
LĠingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allĠUnione
europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unĠattivit non
occasionale di lavoro autonomo pu essere consentito a condizione che
lĠesercizio di tali attivit non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellĠUnione Europea. |
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2.
In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivit
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire
societ di capitale o di persone o
accedere a cariche societarie deve altres dimostrare di disporre di
risorse adeguate per lĠesercizio dellĠattivit che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per
lĠesercizio della singola attivit, compresi, ove richiesti, i requisiti per
lĠiscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione
dellĠautorit competente in data
non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dellĠautorizzazione o della
licenza prevista per
lĠesercizio dellĠattivit che lo straniero intende svolgere. |
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3.
Il lavoratore non appartenente allĠUnione europea deve comunque dimostrare di
disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di
corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. |
3.
Il lavoratore non appartenente allĠUnione europea deve comunque dimostrare di
disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (É). |
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4.
Sono fatte salve le norme pi favorevoli previste da accordi internazionali
in vigore per lĠItalia. |
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5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dellĠinterno e del Ministero eventualmente
competente in relazione allĠattivit che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lĠespressa
indicazione dellĠattivit cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21. |
5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dellĠinterno e del Ministero eventualmente
competente in relazione allĠattivit che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lĠespressa
indicazione dellĠattivit cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altres, allo straniero la certificazione dellĠesistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti
dallĠarticolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo. |
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6.
Le procedure di cui al comma 5 sono
effettuate secondo le
modalit previste dal regolamento di attuazione. |
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7.
Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio. |
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7-bis.
La condanna con provvedimento irrevocabile per
alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III,
Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del
codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo
straniero e lĠespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica. |
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Art.
27 |
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(Ingresso
per lavoro in casi particolari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 25; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4) |
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1.
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle
quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalit e termini per il rilascio delle autorizzazioni al
lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: |
|
|
a) dirigenti o personale altamente specializzato
di societ aventi sede o
filiali in Italia ovvero di
uffici di rappresentanza di societ estere che abbiano la sede principale di
attivit nel territorio di uno Stato membro dellĠOrganizzazione mondiale del
commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societ italiane
o di societ di altro Stato membro dellĠUnione europea; |
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|
b) lettori universitari di scambio o di madre
lingua; |
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c) professori universitari e ricercatori
destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o unĠattivit
retribuita di ricerca presso universit, istituti di istruzione e di ricerca
operanti in Italia; |
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|
d) traduttori e interpreti; |
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|
e) collaboratori familiari aventi regolarmente
in corso allĠestero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo
pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dellĠUnione europea
residenti allĠestero che si
trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro
domestico; |
|
|
f) persone che, autorizzate a soggiornare per
motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni
che rientrano nellĠambito del lavoro subordinato; |
|
|
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni
o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi
temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o
compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare lĠItalia quando
tali compiti o funzioni siano terminati; |
|
|
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e
con le modalit stabilite nel regolamento di attuazione; |
|
|
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti
da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
allĠestero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente
trasferiti dallĠestero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o
straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano
determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le
predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e
quelle residenti o aventi sede allĠestero, nel rispetto delle disposizioni
dellĠart.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e
delle norme internazionali e comunitarie; |
|
|
l)
lavoratori occupati presso circhi o
spettacoli viaggianti allĠestero; |
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|
m)
personale artistico e tecnico per
spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; |
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n)
ballerini, artisti e musicisti da
impiegare presso locali di intrattenimento; |
|
|
o)
artisti da impiegare da enti musicali
teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche
o private, o da enti pubblici, nellĠambito di manifestazioni culturali o
folcloristiche; |
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p)
stranieri che siano destinati a
svolgere qualsiasi tipo di attivit sportiva professionistica presso societ
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; |
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q)
giornalisti corrispondenti
ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da
organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o
televisive straniere; |
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r)
persone che, secondo le norme di
accordi internazionali in vigore per lĠItalia, svolgono in Italia attivit di
ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di programmi di scambi di giovani
o di mobilit di giovani o sono persone collocate Òalla pariÓ. |
r)
persone che, secondo le norme di
accordi internazionali in vigore per lĠItalia, svolgono in Italia attivit di
ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di programmi di scambi di giovani
o di mobilit di giovani o sono persone collocate Òalla pariÓ; |
|
|
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private. |
|
2.
In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche
che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorit provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione
rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale
da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attivit lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivit n la qualifica di
assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con le Autorit di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalit
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma. |
|
|
3.
Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attivit. |
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4.
Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altres norme per lĠattuazione
delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente
allĠingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari
o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. |
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5.
LĠingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti allĠUnione europea
disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti. |
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5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivit culturali,
su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i
Ministri dellĠinterno e del lavoro e delle politiche sociali, determinato
il limite massimo annuale dĠingresso degli sportivi stranieri che svolgono
attivit sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da
ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione effettuata
dal CONI con delibera da sottoporre allĠapprovazione del Ministro vigilante.
Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di
tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la
tutela dei vivai giovanili. |
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TITOLO
IV |
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DIRITTO
ALLĠUNITAĠ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI |
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Art.
28 |
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(Diritto
all'unit familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 26) |
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1.
Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unit familiare nei confronti dei
familiari stranieri riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente
legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi
religiosi. |
|
|
2.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dellĠUnione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656[53],
fatte salve quelle pi favorevoli del presente testo unico o del regolamento
di attuazione. |
|
|
3.
In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unit familiare e riguardanti i minori, deve essere
preso in considerazione con carattere di priorit il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176. |
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Art.29 |
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(Ricongiungimento familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 27) |
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1.
Lo straniero pu chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: |
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a) coniuge non legalmente separato; |
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b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati
fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione
che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; |
|
|
|
b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per
ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato
di salute che comporti invaliditaĠ totale . |
|
c) genitori a carico; |
c) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel
paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni
qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per
documentati gravi motivi di salute; |
|
d) parenti entro il terzo grado, a carico,
inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana. |
d) (...) |
|
2.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di et inferiore a
18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
ai figli. |
|
|
3.
Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilit: |
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|
a) di un alloggio che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di et inferiore agli
anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorer; |
|
|
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dellĠimporto annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o pi familiari. Ai fini della determinazione del
reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente. |
|
|
4.
E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i
requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. |
|
|
5.
Oltre a quanto previsto dallĠarticolo 28, comma 2, consentito l'ingresso,
al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali
possibile attuare il ricongiungimento. |
|
|
6.
Salvo quanto disposto dallĠarticolo 4, comma 6, consentito lĠingresso, per
ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del
genitore naturale che dimostri, entro un anno dallĠingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al
comma 3. |
|
|
7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione,
presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato
del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al
presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento
di diniego del nulla osta. |
7.
La domanda di nulla osta al
ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela,
coniugio e la minore et, autenticata dallĠautorit consolare italiana,
presentata allo sportello unico per lĠimmigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. LĠufficio, verificata, anche mediante
accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo,
emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del
nulla osta. |
|
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, lĠinteressato pu
ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui
risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione. |
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, lĠinteressato pu
ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
lĠimmigrazione, da cui risulti la
data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. |
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9.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altres il
visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5. |
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Art.30 |
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(Permesso
di soggiorno per motivi familiari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 28) |
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1.
Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il
permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato: |
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a) allo straniero che ha fatto ingresso in
Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto
di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dallĠarticolo
29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; |
|
|
b)
agli stranieri regolarmente
soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto
matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato
membro dellĠUnione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti; |
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|
c)
al familiare straniero regolarmente
soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dellĠUnione europea residenti in
Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso
il permesso del familiare convertito in permesso di soggiorno per motivi
familiari. La conversione pu essere richiesta entro un anno dalla data di
scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un
valido permesso di soggiorno da parte del familiare; |
|
|
d) al genitore straniero, anche naturale, di
minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per
motivi familiari rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato
privato della potest genitoriale secondo la legge italiana. |
|
|
|
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera
b), immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non seguita
lĠeffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. |
|
2.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di
attivit di lavoro. |
|
|
3.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento ai sensi dellĠarticolo 29 ed rinnovabile insieme con
questĠultimo. |
|
|
4.
Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o
di uno Stato membro dellĠUnione europea, ovvero con straniero titolare della
carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9, rilasciata una carta di
soggiorno. |
|
|
5.
In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il
figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo
anno di et, il permesso di soggiorno pu essere convertito in permesso per
lavoro subordinato, per lavoro
autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di
attivit di lavoro. |
5.
In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e in caso
di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che
non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno
di et, il permesso di soggiorno pu essere convertito in permesso per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo
o per studio, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit
di lavoro. |
|
6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti
dell'autorit amministrativa in materia di diritto all'unit familiare,
l'interessato pu presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il
quale provvede, sentito lĠinteressato, nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso
pu disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti
del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni
altra tassa. LĠonere derivante dallĠapplicazione del presente comma
valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallĠanno 1998. |
6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti
dell'autorit amministrativa in materia di diritto all'unit familiare,
l'interessato pu presentare ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo in cui
risiede, il quale provvede, sentito lĠinteressato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che
accoglie il ricorso pu disporre il rilascio del visto anche in assenza del
nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa. LĠonere derivante dallĠapplicazione del
presente comma valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallĠanno
1998. |
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Art.
31 |
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(Disposizioni
a favore dei minori) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 29) |
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1.
Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno
di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno
di et e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive,
ovvero la pi favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al
medesimo limite di et il minore che risulta affidato ai sensi dellĠarticolo
4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello
straniero al quale affidato e segue la condizione giuridica di
questĠultimo, se pi favorevole. LĠassenza occasionale e temporanea dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo
dellĠiscrizione. |
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2.
Al compimento del quattordicesimo anno di et al minore iscritto nel permesso
di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero
affidatario rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido
fino al compimento della maggiore et, ovvero una carta di soggiorno. |
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3.
Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del minore
che si trova nel territorio italiano, pu autorizzare l'ingresso o la permanenza
del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo
unico. LĠautorizzazione revocata quando vengono a cessare i gravi motivi
che ne giustificavano il rilascio o per attivit del familiare incompatibili
con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti
sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per
gli adempimenti di rispettiva competenza. |
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4.
Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione
di un minore straniero il provvedimento adottato, su richiesta del
questore, dal Tribunale per i minorenni. |
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Art.
32 |
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(Disposizioni
concernenti minori affidati |
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al
compimento della maggiore et) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 30) |
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1.
Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui allĠarticolo 31, commi 1 e 2, e ai minori
comunque affidati ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di
accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o
di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal
possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 23. |
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1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, semprech non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
allĠarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza
nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellĠarticolo 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |
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1-ter. LĠente gestore dei progetti deve garantire e provare
con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore et del
minore straniero di cui al comma 1-bis, che lĠinteressato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per
non meno di due anni, ha la disponibilit di un alloggio e frequenta corsi di
studio ovvero svolge attivit lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalit previste dalla legge italiana, ovvero in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora iniziato. |
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1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai
sensi del presente articolo portato in detrazione dalle quote di ingresso
definite annualmente nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. |
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Art. 33 |
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(Comitato
per i minori stranieri ) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 31) |
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1.
Al fine di vigilare sulle modalit di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le
attivit delle amministrazioni interessate istituito, senza ulteriori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno e di grazia
e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonch da due rappresentanti dellĠAssociazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dellĠUnione
province dĠItalia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della
famiglia. |
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2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di
cui al comma 1,[54] concernenti la tutela dei diritti dei minori
stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare[55] sono stabilite: a) [56] le regole e le modalita' per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri (É)[57] in eta' superiore a sei anni, che entrano in
Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; b)
le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al
comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del
rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel
Paese d'origine o in un Paese terzo[58]. |
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2-bis.
Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le
finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel
caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali.[59] |
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3.
Il Comitato si avvale, per lĠespletamento delle attivit di competenza, del
personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo. |
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TITOLO
V |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA, NONCHEĠ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA
VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE. |
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CAPO
I |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA |
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Art.
34 |
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(Assistenza
per gli stranieri |
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iscritti
al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 32) |
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1.
Hanno lĠobbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parit
di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene allĠobbligo contributivo, allĠassistenza erogata
in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validit
temporale : |
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a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari attivit di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; |
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b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per
acquisto della cittadinanza. |
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2.
LĠassistenza sanitaria spetta altres ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more dellĠiscrizione al servizio sanitario nazionale ai
minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. |
|
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3.
Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie
indicate nei commi 1 e 2 tenuto ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternit mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale valida anche per i familiari a carico. Per lĠiscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto
per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nellĠanno
precedente in Italia e allĠestero. L'ammontare del contributo determinato
con decreto del Ministro della sanit di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e non pu essere inferiore al
contributo minimo previsto dalle norme vigenti. |
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4.
LĠiscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale pu essere altres
richiesta: |
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a) dagli stranieri soggiornanti in Italia
titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio ; |
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b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti
collocati alla pari, ai sensi dellĠaccordo europeo sul collocamento alla
pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio
1973 n. 304. |
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5.
I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per lĠiscrizione al
servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario
negli importi e secondo
le modalit previsti dal decreto di cui al comma 3. |
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6.
Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non
valido per i familiari a carico. |
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7.
Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale iscritto nella azienda
sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalit previste dal
regolamento di attuazione. |
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Art.
35 |
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(Assistenza
sanitaria per gli stranieri |
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non
iscritti al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 33) |
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1.
Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale
devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai
sensi dellĠarticolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni. |
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2.
Restano salve le norme che disciplinano lĠassistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia in base a trattati
e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocit
sottoscritti dallĠItalia. |
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3.
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con
le norme relative allĠingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: |
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|
a) la tutela sociale della gravidanza e della
maternit, a parit di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle
leggi 29 luglio 1975, n. 405, e
22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanit 6 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parit di
trattamento con i cittadini italiani ; |
|
|
b) la tutela della salute del minore in
esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; |
|
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c) le vaccinazioni secondo la normativa e
nellĠambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati
dalle regioni; |
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d) gli interventi di profilassi internazionale; |
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|
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle
malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. |
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4.
Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parit con i cittadini italiani. |
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5.
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con
le norme sul soggiorno non pu comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorit, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit di
condizioni con il cittadino italiano. |
|
|
6.
Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del Ministero dellĠinterno, agli oneri recati
dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito
delle disponibilit del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente
riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. |
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Art.
36 |
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(Ingresso
e soggiorno per cure mediche) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 34) |
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1.
Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e lĠeventuale
accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il
relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare
una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il
tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del
trattamento terapeutico, devono attestare lĠavvenuto deposito di una somma a
titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalit stabilite dal regolamento di
attuazione, nonch documentare la disponibilit in Italia di vitto e alloggio
per lĠaccompagnatore e per il periodo di convalescenza dellĠinteressato. La
domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso pu anche
essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. |
|
|
2.
Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per
cure mediche altres consentito nellĠambito di programmi umanitari definiti
ai sensi dellĠarticolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanit dĠintesa con
il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che
fanno carico al fondo sanitario nazionale. |
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3.
Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico ed rinnovabile finch durano le
necessit terapeutiche documentate. |
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4.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale. |
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CAPO
II |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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E
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE |
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Art.
37 |
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(Attivit
professionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 35) |
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1.
Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio
delle professioni, consentita,
in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza
italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni
sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i
Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi condizione necessaria per
l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non
possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in
soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione
del Governo dello Stato di appartenenza. |
|
|
2.
Le modalit, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni
e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora
riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le
disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri
competenti, di concerto con il Ministro dellĠuniversit e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni
di categoria interessate. |
|
|
3.
Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi
previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformit ai criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione. |
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4.
In caso di lavoro subordinato, garantita la parit di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani. |
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Art.
38 |
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(Istruzione
degli stranieri. Educazione interculturale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 36) |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5) |
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1.
I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allĠobbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto allĠistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione
alla vita della comunit scolastica. |
|
|
2.
LĠeffettivit del diritto allo studio garantita dallo Stato, dalle Regioni
e dagli enti locali anche mediante lĠattivazione di appositi corsi ed
iniziative per lĠapprendimento della lingua italiana.
3. La comunit scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello
scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce
iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua
dĠorigine e alla realizzazione di attivit interculturali comuni. |
|
|
4.
Le iniziative e le attivit di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di
una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o
consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. |
|
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5.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti
locali, promuovono: |
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a) lĠaccoglienza degli stranieri adulti regolarmente
soggiornanti mediante lĠattivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie ; |
|
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b) la realizzazione di unĠofferta culturale
valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano
conseguire il titolo di studio della scuola dellĠobbligo ; |
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|
c) la predisposizione di percorsi integrativi
degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del
titolo dellĠobbligo o del diploma di scuola secondaria superiore ; |
|
|
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di
lingua italiana ; |
|
|
e) la realizzazione di corsi di formazione anche
nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per
lĠItalia. |
|
|
6. Le regioni, anche attraverso altri
enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali,
anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti
universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori
comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di
origine. |
|
|
7.
Con regolamento adottato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente
capo, con specifica indicazione: |
|
|
a) delle modalit di realizzazione di specifici
progetti nazionali e locali, con particolare riferimento allĠattivazione di
corsi intensivi di lingua italiana nonch dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di
ogni ordine e grado e dei criteri per lĠadattamento dei programmi di
insegnamento; |
|
|
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli
di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini
dellĠinserimento scolastico , nonch dei criteri e delle modalit di
comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con lĠausilio di
mediatori culturali qualificati; |
|
|
c) dei criteri per lĠiscrizione e l'inserimento
nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli
alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivit di
sostegno linguistico; |
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|
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni
di cui ai commi 4 e 5. |
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Art.
39 |
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(Accesso
ai corsi delle universit) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 37) |
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1.
In materia di accesso allĠistruzione universitaria e di relativi interventi
per il diritto allo studio assicurata la parit di trattamento tra lo
straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalit di cui al
presente articolo. |
|
|
2.
Le universit, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilit
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del
documento programmatico di cui allĠarticolo 3, promuovendo lĠaccesso degli
stranieri ai corsi universitari di cui allĠarticolo 1 della legge 19 novembre
1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
allĠinserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli
atenei stranieri per la mobilit studentesca, nonch organizzando attivit di
orientamento e di accoglienza. |
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|
3.
Con il regolamento di attuazione sono disciplinati : |
|
|
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per
il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi
di studio anche con riferimento alle modalit di prestazione di garanzia di
copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della
dimostrazione di disponibilit di mezzi sufficienti di sostentamento da parte
dello studente straniero; |
|
|
b) la rinnovabilit del permesso di soggiorno
per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attivit di lavoro
subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare; |
|
|
c) lĠerogazione di borse di studio, sussidi e
premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al
primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di
diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocit; |
|
|
d) i criteri per la valutazione della condizione
economica dello straniero ai fini dellĠuniformit di trattamento in ordine
alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c); |
|
|
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana
per gli stranieri che intendono accedere allĠistruzione universitaria in
Italia; |
|
|
f) il riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti allĠestero. |
|
|
4.
In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di
attuazione, sulla base delle disponibilit comunicate dalle universit,
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dellĠuniversit e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dellĠinterno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi
di soggiorno per lĠaccesso allĠistruzione universitaria degli studenti
stranieri residenti allĠestero. Lo schema di decreto trasmesso al Parlamento
per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si
esprimono entro i successivi trenta giorni. |
|
|
5.
EĠ comunque consentito lĠaccesso ai corsi universitari, a parit di
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico,
per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia o, se conseguito allĠestero, equipollente. |
5.
é comunque consentito lĠaccesso ai corsi
universitari e alle scuole di
specializzazione delle universitaĠ[60], a parit di condizioni con gli
studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per
motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi
religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un
anno in possesso di titolo
di studio superiore conseguito in Italia, nonch agli stranieri, ovunque
residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane
allĠestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o
allĠestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il
riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali
richieste per lĠingresso per studio. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ALLOGGIO E |
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ASSISTENZA
SOCIALE |
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Art.
40 |
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(Centri
di accoglienza. Accesso allĠabitazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 38) |
|
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1.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dellĠUnione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano
individuate situazioni di emergenza,
pu disporre lĠalloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri
non in regola con le disposizioni sullĠingresso e sul soggiorno nel
territorio dello Stato, ferme restando le norme sullĠallontanamento dal
territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni. |
1.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dellĠUnione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. (É) |
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1-bis. LĠaccesso
alle misure di integrazione sociale riservato agli stranieri non
appartenenti a Paesi dellĠUnione europea che dimostrino di essere in regola
con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente
testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. |
|
2.
I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli
stranieri ivi ospitati nel pi breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono,
ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire lĠautonomia e
lĠinserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti
gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e
finanziamenti. |
|
|
3.
Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari,
nonch, ove possibile, allĠofferta di occasioni di apprendimento della lingua
italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e allĠassistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dellĠautonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio
nel territorio in cui vive lo straniero. |
|
|
4.
Lo straniero regolarmente soggiornante pu accedere ad alloggi sociali,
collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi
regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri
enti pubblici o privati, nellĠambito di strutture alloggiative,
prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a
pagamento, secondo quote calmierate,
nellĠattesa del reperimento di un alloggio ordinario in via
definitiva. |
|
|
5.
Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o
enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario
di alloggi di loro propriet o di cui abbiano la disponibilit legale per
almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di
carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo
umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e
comportano lĠimposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo
sullĠalloggio allĠospitabilit temporanea o alla locazione a stranieri
regolarmente soggiornanti. LĠassegnazione e il godimento dei contributi e
degli alloggi cos strutturati effettuata sulla base dei criteri e delle
modalit previsti dalla legge regionale. |
5.
(...) |
|
6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino
una regolare attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno
diritto di accedere, in condizioni di parit con i cittadini italiani, agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione
delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti
locali per agevolare lĠaccesso alle locazioni abitative e al credito
agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. |
6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercitano una regolare attivit di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parit con i cittadini
italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di
intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni
regione o dagli enti locali per agevolare lĠaccesso alle locazioni abitative
e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione
della prima casa di abitazione. |
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Art.
41 |
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(Assistenza
sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 39) |
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1. Gli stranieri titolari della carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno,
nonch i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di
soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione
delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza
sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di
Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli
invalidi civili e per gli indigenti.[61] |
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CAPO
IV |
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DIPOSIZIONI
SULLĠINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER
LE |
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POLITICHE
MIGRATORIE |
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Art.
42 |
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(Misure
di integrazione sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 40; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.2) |
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1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nellĠambito delle proprie
competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonch in collaborazione
con le autorit o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine,
favoriscono: |
|
|
a) le attivit intraprese in favore degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare
corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle
istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni; |
|
|
b) la diffusione di ogni informazione utile
al positivo inserimento degli
stranieri nella societ italiana in particolare riguardante i loro
diritti e i loro doveri, le diverse
opportunit di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle
amministrazioni pubbliche e dallĠassociazionismo, nonch alle possibilit di
un positivo reinserimento nel Paese di origine; |
|
|
c) la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di
informazione sulle cause dellĠimmigrazione e di prevenzione delle
discriminazioni razziali o della
xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche
scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale
dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da
essi; |
|
|
d) la realizzazione di convenzioni con
associazioni regolarmente
iscritte nel registro di cui al comma
2 per lĠimpiego allĠinterno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in
qualit di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le
singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi
etnici, nazionali, linguisitici e religiosi; |
|
|
e) lĠorganizzazione di corsi di formazione,
ispirati a criteri di convivenza in una societ multiculturale e di
prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi
e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con
stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione. |
|
|
2. Per i fini indicati nel comma 1
istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali un registro
delle associazioni selezionate
secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione. |
|
|
3.
Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo
scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione
degli ostacoli che impediscono lĠeffettivo esercizio dei diritti e dei doveri
dello straniero, istituito presso il Consiglio nazionale dellĠeconomia e
del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale
dellĠeconomia e del lavoro, nellĠambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attivit volte a favorire la
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione
della presente legge. |
|
|
4.
Ai fini dellĠacquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli
immigrati di cui allĠarticolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui allĠart. 3, comma 6, nonch dellĠesame delle
problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della
Consulta sono chiamati a far
parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: |
|
|
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle
associazioni che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione[62] in numero non inferiore a dieci[63]; |
|
|
b) rappresentanti
degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni pi
rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei; |
|
|
c) rappresentanti
designati dalle confederazioni sindacali nazionali degli stranieri[64], in numero non inferiore a quattro; |
|
|
d) rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei
diversi settori economici, in numero non inferiore a tre; |
|
|
e) otto[65] esperti designati rispettivamente dai Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di
grazia e giustizia[66], degli affari esteri, delle finanze e dai
Dipartimenti della solidariet sociale e delle pari opportunit; |
|
|
f) otto[67] rappresentanti delle autonomie locali, di cui due
designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), uno[68] dall'Unione delle province italiane (UPI) e
quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281[69]; |
|
|
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dellĠeconomia e del lavoro (CNEL); |
|
|
g bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non
superiore a dieci.[70] |
|
|
5.
Per ogni membro effettivo della Consulta nominato un supplente. |
|
|
6.
Resta ferma la facolt delle regioni di istituire, in analogia con quanto
disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato,
consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie. |
|
|
7.
Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di costituzione e
funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali. |
|
|
8.
La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al
presente articolo e dei supplenti gratuita, con esclusione del rimborso
delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i
predetti organi. |
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|
Art.
43 |
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(Discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 41) |
|
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|
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|
1. Ai fini del presente capo, costituisce
discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente,
comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla
razza, il colore, lĠascendenza o lĠorigine nazionale o etnica, le convinzioni
e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o lĠeffetto di distruggere o di
compromettere il riconoscimento, il godimento o lĠesercizio, in condizioni di
parit, dei diritti umani e delle libert fondamentali in campo politico,
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. |
|
|
2. In ogni caso compie un atto di
discriminazione: |
|
|
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessit
che nellĠesercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di
un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalit, lo discriminino ingiustamente; |
|
|
b) chiunque imponga condizioni pi svantaggiose
o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalit; |
|
|
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni
pi svantaggiose o si rifiuti di fornire lĠaccesso allĠoccupazione,
allĠalloggio, allĠistruzione, alla formazione e ai servizi sociali e
socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad
una determinata razza, religione, etnia o nazionalit; |
|
|
d) chiunque impedisca, mediante azioni od
omissioni, lĠesercizio di unĠattivit economica legittimamente intrapresa da
uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalit; |
|
|
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i
quali, ai sensi dellĠarticolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11
maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un
effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in
ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o
linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta
ogni trattamento pregiudizievole conseguente allĠadozione di criteri che
svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un
determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione
religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo
svolgimento dellĠattivit lavorativa. |
|
|
3. Il presente articolo e lĠarticolo 44 si
applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei
confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati
membri dellĠUnione europea presenti in Italia. |
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Art.
44 |
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(Azione
civile contro la discriminazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 42) |
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1. Quando il comportamento di un privato o
della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pu, su istanza di parte,
ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni
altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti
della discriminazione. |
|
|
2. La domanda si propone con ricorso
depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore
del luogo di domicilio dellĠistante. |
2. La domanda si propone con ricorso
depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio dellĠistante. |
|
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni
formalit non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi
opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti
e ai fini del provvedimento richiesto. |
3. Il tribunale
in composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni
formalit non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi
opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti
e ai fini del provvedimento richiesto. |
|
4. Il pretore provvede con ordinanza
allĠaccoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i
provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. |
4. Il tribunale
in composizione monocratica provvede
con ordinanza allĠaccoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la
domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. |
|
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede
con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal
caso fissa, con lo stesso decreto, lĠudienza di comparizione delle parti
davanti a s entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando
allĠistante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del
ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto. |
5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove
occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,
lĠudienza di comparizione delle parti davanti a s entro un termine non
superiore a quindici giorni, assegnando allĠistante un termine non superiore
a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza
il tribunale in composizione monocratica,
con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel
decreto. |
|
6. Contro i provvedimenti del pretore
ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui allĠarticolo 739, secondo comma, del codice di
procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738
e 739 del codice di procedura civile. |
6. Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui
allĠarticolo 739, secondo comma,
del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile. |
|
7. Con la decisione che definisce il giudizio
il giudice pu altres
condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. |
|
|
8. Chiunque elude lĠesecuzione di
provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6
punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale. |
8. Chiunque elude lĠesecuzione di
provvedimenti del tribunale in composizione
monocratica di cui ai commi 4 e
5 e dei provvedimenti del
tribunale di cui al comma 6 punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma,
del codice penale. |
|
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la
sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione
della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica,
della confessione religiosa o della cittadinanza pu dedurre elementi di
fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi
contributivi, allĠassegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti,
alla progressione in carriera e ai licenziamenti dellĠazienda interessata. Il
giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui allĠarticolo 2729, primo
comma, del codice civile. |
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|
10. Qualora il datore di lavoro ponga in
essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo,
anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i
lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso pu essere presentato dalle rappresentanze locali delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il
giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di
definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate. |
|
|
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dellĠarticolo 43 posti in essere da imprese alle
quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato
o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
allĠesecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture,
immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalit previste dal
regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che
abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni
finanziarie o creditizie, o dellĠappalto. Tali amministrazioni o enti
revocano il beneficio e, nei casi pi gravi, dispongono lĠesclusione del
responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. |
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dellĠarticolo 43 posti in essere da imprese alle
quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato
o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
allĠesecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture,
immediatamente comunicato dal tribunale in
composizione monocratica, secondo le modalit previste dal
regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che
abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni
finanziarie o creditizie, o dellĠappalto. Tali amministrazioni o enti revocano
il beneficio e, nei casi pi gravi, dispongono lĠesclusione del responsabile
per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o
creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. |
|
12. Le regioni, in collaborazione con le
province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato
sociale, ai fini dellĠapplicazione delle norme del presente articolo e dello
studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e
di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. |
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Art.
45 |
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(Fondo
nazionale per le politiche migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 43) |
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1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie,
destinato al finanziamento delle
iniziative di cui agli articoli
20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo,
al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, stabilito
in lire 12.500 milioni per lĠanno 1997, in lire 58.000 milioni per lĠanno
1998 e in lire 68.000 milioni per lĠanno 1999. Alla determinazione del Fondo
per gli anni successivi si provvede ai sensi dellĠarticolo 11, comma 3, lett.
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed
integrazioni. Al Fondo affluiscono altres le somme derivanti da contributi e
donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dellĠUnione europea, che sono versati
allĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.
Il Fondo annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di
attuazione disciplina le modalit per la presentazione, lĠesame,
lĠerogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento
del Fondo. |
|
|
2. Lo Stato, le regioni, le province, i
comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o
pluriennali relativi a proprie iniziative e attivit concernenti
lĠimmigrazione, con particolare riguardo allĠeffettiva e completa attuazione
operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle
attivit culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione
di pari opportunit. I programmi sono adottati secondo i criteri e le
modalit indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative
pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo,
compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del
programma. |
|
|
3. Con effetto dal mese successivo alla data
di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1Ħ gennaio 1998, il
95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, destinato
al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale
destinazione disposta per lĠintero ammontare delle predette somme. A tal
fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, soppresso a
decorrere dal 1Ħ gennaio 2000. |
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|
Art.
46 |
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(Commissione
per le politiche di integrazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 44) |
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1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per
gli affari sociali istituita la commissione per le politiche di
integrazione. |
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|
2. La commissione ha i compiti di predisporre
per il Governo, anche ai fini dellĠobbligo di riferire al Parlamento, il
rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per lĠintegrazione
degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali
politiche nonch di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti
le politiche per lĠimmigrazione, interculturali, e gli interventi contro il
razzismo. |
|
|
3.
La commissione composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento
per le pari opportunita'[71] della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari
esteri, dellĠinterno, di grazia e giustizia,[72] del lavoro e della previdenza sociale, della
sanit, della pubblica istruzione, nonch da un numero massimo di dieci
esperti, con qualificata esperienza nel campo dellĠanalisi sociale, giuridica
ed economica dei problemi dellĠimmigrazione, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidariet
sociale. Il presidente della commissione scelto tra i professori universitari
di ruolo esperti nelle materie suddette ed collocato in posizione di fuori
ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere
invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-citt ed autonomie
locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni
oggetto di esame. |
|
|
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati
lĠorganizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonch i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della
commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo
svolgimento dei propri compiti. |
|
|
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale
previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui
allĠarticolo 45, comma 1, la commissione pu affidare lĠeffettuazione di
studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli
ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal
presidente della medesima, e provvedere allĠacquisto di pubblicazioni o
materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti. |
|
|
6. Per lĠadempimento dei propri compiti la
commissione pu avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle
regioni e degli enti locali. |
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TITOLO
VI |
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NORME
FINALI |
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Art.
47 |
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(
Abrogazioni) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 46) |
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|
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico, sono abrogati: |
|
|
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773; |
|
|
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, ad eccezione dellĠart. 3; |
|
|
c) il comma 13 dellĠarticolo 3 della legge 8
agosto 1995, n. 335. |
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|
2.
Restano abrogate le seguenti disposizioni: |
|
|
a) lĠarticolo 151 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; |
|
|
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.
152 ; |
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c) lĠarticolo 12 della legge 30 dicembre 1986,
n. 943; |
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d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo,
del decreto legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33 ; |
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e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge
30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39; |
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f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n.
50; |
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g) l'articolo 116 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. |
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3. AllĠart. 20, comma 2, della legge 2
dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole: |
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Ò,
sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocit tra la Repubblica italiana e gli Stati di
origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste
nellĠambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppoÓ. |
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4. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate
le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione
del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. |
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Art.
48 |
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(Copertura
finanziaria) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 48) |
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1.
AllĠonere derivante dallĠattuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del
presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire
124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede: |
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a) quanto a lire 22.500 milioni per lĠanno
1997 e a lire 104.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per lĠanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a lire 22.500 milioni per lĠanno 1997 e a lire 29.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, lĠaccantonamento relativo al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 lĠaccantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
lĠaccantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a
lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, lĠaccantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri; |
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b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno
degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per lĠanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
lĠaccantonamento relativo al Ministero dellĠinterno. |
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2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. |
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Art.
49 |
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(Disposizioni finali e
transitorie[73]) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 49) |
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1.
Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40 e
del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne
fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la
trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonch
delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e
il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale. |
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1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel
territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma
4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1,
che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini
previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di
soggiorno per i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di
cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi
previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio
dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.[74] |
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2. AllĠonere conseguente allĠapplicazione del comma
1, valutato in lire 8.000
milioni per lĠanno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui
allĠarticolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi
previsto. |
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2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di
identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei
rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si
avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica
sicurezza.[75] |
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L.
488/1999 *
Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
(Disposizioni rilevanti)
Art. 49
Riduzione degli oneri sociali e tutela
della maternitaĠ
...
8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero
in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati
contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', e'
corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento
preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo
complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia
corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della
maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione
complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno
dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una
qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere
almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi
antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del
diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo
svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come
individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o
dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a
quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi.
Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio del predetto
periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro
durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla
nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato,
e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in
carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o
dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
...
L.
388/2000 *
Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
(Disposizioni rilevanti)
Art. 80
Disposizioni in materia di politiche
sociali
...
4. Il comma 3
dellĠarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituito dal
seguente:
Ç3. LĠassegno di
cui al comma 1 corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire
mensili e per tredici mensilit, per i valori dellĠISE del beneficiario
inferiori o uguali alla differenza tra il valore dellĠISE di cui al comma 1 e
il predetto importo dellĠassegno su base annua. Per valori dellĠISE del
beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dellĠISE di cui al
comma 1 lĠassegno corrisposto in misura pari alla differenza tra lĠISE di cui
al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a
20.000 lireÈ.
5. LĠassegno di cui allĠarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal
presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, eĠ concesso, nella
misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative
norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il
richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello
Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli
del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento
preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5
sono efficaci per gli assegni da concedere per lĠanno 2001 e successivi.
...
9. Le disposizioni dellĠarticolo 65 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a
percepire lĠassegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori,
che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni
di attuazione.
...
19. Ai sensi dellĠarticolo 41 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lĠassegno sociale e le provvidenze
economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione
vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste
dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di
soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali lĠequiparazione con i
cittadini italiani consentita a favore degli stranieri che siano almeno
titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono
fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998,
n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni.
...
L.
189/2002 *
Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
(Ulteriori disposizioni)
Articolo 1
(Cooperazione con stati stranieri)
1.
Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo
umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allĠarticolo 13-bis, comma 1, alla lettera i-bis), dopo le parole
Òorganizzazioni non lucrative di utilit sociale (ONLUS)Ó sono aggiunte le
seguenti: Ò delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti
allĠOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)Ó;
b)
allĠarticolo 65, comma 2, alla lettera c-sexies), dopo le parole Òa
favore delle ONLUSÓ sono aggiunte le seguenti: Ò , nonch le iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati
ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dellĠarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti
allĠOCSE;Ó.
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi
bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei
confronti dei Paesi non appartenenti allĠUnione europea, con esclusione delle
iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della
collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi
migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti
nellĠimmigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento
della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonch in
materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della
normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si pu
procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al
comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di
prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio
italiano di cittadini espulsi.
Articolo
6
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
É
2. Con il regolamento di cui allĠarticolo 34, comma 1, si
procede allĠattuazione e allĠintegrazione delle disposizioni recate
dallĠarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare
riferimento allĠassunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera
a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano
a carico del lavoratore.
Articolo
13
(Esecuzione
dellĠespulsione)
É
2.
Per
la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza
autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per lĠanno
2002, 24,79 milioni di euro per lĠanno 2003 e 24,79 milioni di euro per lĠanno
2004.
Articolo
30
(Misure
di potenziamento delle rappresentanze e degli uffici consolari)
1. Al fine di
provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con lĠattuazione
delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento
degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle
ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa
autorizzazione dellĠAmministrazione centrale, personale con contratto
temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unit,
anche in deroga ai limiti del contingente di cui allĠarticolo 152, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto pu essere
rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al
limite temporale di cui allĠarticolo 153, secondo e terzo comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unit
di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle
predette sedi allĠestero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unit
di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali conseguentemente
adibito allĠespletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione
ed asilo, nonch di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per lĠassunzione
del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il
personale temporaneo di cui allĠarticolo 153 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967.
Articolo
32
(Procedura
semplificata)
...
2. Per la costruzione
di nuovi centri di identificazione autorizzata la spesa nel limite massimo di
25,31 milioni di euro per lĠanno 2003.
Articolo
33
(Dichiarazione
di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque,
nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha
occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria,
adibendolo ad attivit di assistenza a componenti della famiglia affetti da
patologie o handicap che ne limitano lĠautosufficienza ovvero al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare, pu denunciare, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del
rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente
per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle
forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del
presente comma limitata ad una unit per nucleo familiare, con riguardo al
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. La dichiarazione di
emersione presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
2. La
dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilit:
a) le
generalit del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza
italiana o, comunque, la regolarit della sua presenza in Italia;
b) lĠindicazione
delle generalit e della nazionalit dei lavoratori occupati;
c) lĠindicazione
della tipologia e delle modalit di impiego;
d) lĠindicazione
della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai
fini della ricevibilit, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato
di pagamento di un contributo forfettario, pari allĠimporto trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il
prestatore dĠopera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno
dallĠarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, introdotto dallĠarticolo 6 della presente -legge;
c) certificazione medica della patologia
o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza destinato il
lavoratore. Tale certificazione non richiesta qualora il lavoratore
extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
4. Nei
venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1,
la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio
verifica l'ammissibilit e la ricevibilit della dichiarazione e la questura
accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di
soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura -
ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro
informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e
dei lavoratori extracomunitari cui riferita la denuncia. E' data facolta' all'INAIL di accedere al registro informatizzato.[76]
5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle
forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di
soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso
di soggiorno rinnovabile previo accertamento da parte dellĠorgano competente
della prova della continuazione del rapporto e della regolarit della posizione
contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario
interessato[77], salvo quanto
previsto dallĠarticolo 5, commi 5 e 9, e dallĠarticolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni[78]. La mancata presentazione delle parti
comporta lĠarchiviazione del relativo procedimento.
6. I
soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del
lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le
violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonch per gli altri reati
e le violazioni amministrative comunque afferenti allĠoccupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla
data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della
comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica lĠarticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.[79]
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto
i parametri retributivi e le modalit di calcolo e di corresponsione delle
somme di cui al comma 3, lettera a), nonch le modalit per la successiva
imputazione delle stesse sia per far fronte all'organizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva, previdenziale e assistenziale[80] del lavoratore interessato in modo da garantire
lĠequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro,
con proprio decreto, determina altres le modalit di corresponsione delle
somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro che occupino prestatori dĠopera extracomunitari
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza
di circostanze obiettive riguardanti lĠinserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non pu essere in
ogni caso disposta nellĠipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato
sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o
non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha commesso, ovvero risulti
destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allĠarticolo 13, comma 13, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato per lavoro subordinato di cui allĠarticolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dallĠarticolo 3, comma 2,
della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di
soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di
espulsione ai sensi della presente lettera[81];
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che
il fatto non sussiste o non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha
commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallĠarticolo 411 del codice
di procedura penale[82], ovvero risultino destinatari
dellĠapplicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti
della riabilitazione.
Le disposizioni del presente articolo
non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque
presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di
eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge,
punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca pi
grave reato.
Articolo 34
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
allĠemanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge,
nonch alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalit di
funzionamento dello sportello unico per lĠimmigrazione previsto dalla presente
legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni
giaĠ esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del
lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere
svolte dalle direzioni medesime[83].
1. Entro quattro mesi dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con
regolamento emanato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione
delle disposizioni regolamentari vigenti sullĠimmigrazione, sulla condizione
dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalit:
a)
razionalizzare
lĠimpiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le
amministrazioni pubbliche;
b)
assicurare
la massima interconnessione tra gli archivi gi realizzati a riguardo o in via
di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c)
promuovere
le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dallĠarticolo
1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1999, n. 39, introdotto
dallĠarticolo 32, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano
a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a
tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4.
Fino al completamento di un adeguato programma di
realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza,
accertato con decreto del Ministro dellĠinterno, sentito il Comitato di cui al
comma 2 dellĠarticolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, introdotto dallĠarticolo 2 della presente legge, il
sindaco, in particolari situazioni di emergenza, pu disporre lĠalloggiamento,
nei centri di accoglienza di cui allĠarticolo 40 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le
disposizioni sullĠingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte
salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Articolo 35
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della
polizia delle frontiere).
1. é istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dellĠinterno, la Direzione centrale dellĠimmigrazione e della
polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle
attivit di polizia di frontiera e di contrasto dellĠimmigrazione clandestina,
nonch delle attivit demandate alle autorit di pubblica sicurezza in materia
di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale
preposto un prefetto, nellĠambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la
determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la
Direzione centrale dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere, nonch la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono
effettuate con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro
dellĠeconomia e delle finanze, ai sensi dellĠarticolo 5 della legge 1ĵ aprile
1981, n. 121. DallĠistituzione della Direzione centrale, che si avvale
delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui
allĠarticolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, conseguentemente
modificata in ÇDirezione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle
comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di StatoÈ.
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui
ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui allĠarticolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo
36
(Esperti
della Polizia di Stato)
1. NellĠambito delle strategie finalizzate alla prevenzione
dellĠimmigrazione clandestina, il Ministero dellĠinterno, dĠintesa con il
Ministero degli affari esteri, pu inviare presso le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualit di esperti
nominati secondo le procedure e le modalit previste dallĠarticolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini
il contingente previsto dal citato articolo 168 aumentato sino ad un massimo
di ulteriori undici unit, riservate agli esperti della Polizia di Stato,
corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.
2. AllĠonere derivante dallĠattuazione del presente articolo,
determinato nella misura di 778.817 euro per lĠanno 2002 e di 1.557.633 euro
annui a decorrere dallĠanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nellĠambito dellĠunit previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ
dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per
lĠanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Art.37
(Disposizione relative al Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivit di
Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito dallĠarticolo 18 della
legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di ÇComitato
parlamentare di controllo sullĠattuazione dellĠaccordo di Schengen, di
vigilanza sullĠattivit di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazioneÈ sono altres attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la
concreta attuazione della presente legge, nonch degli accordi internazionali e
della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali
materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato
riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivit.
(Norma
finanziaria)
1. DallĠapplicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e
34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. AllĠonere derivante dallĠattuazione dellĠarticolo 30, comma
1, valutato in euro 1.515.758 per lĠanno 2002, e in euro 3.031.517 per lĠanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito dellĠunit
previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di
previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. AllĠonere derivante dallĠattuazione degli articoli 1, 12,
comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per lĠanno
2002, 130,65 milioni di euro per lĠanno 2003, 125,62 milioni di euro per lĠanno
2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nellĠambito dellĠunit previsionale di base di parte
corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia
e delle finanze per lĠanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L. 222/2002 *
Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari
Articolo 1.
(Legalizzazione di lavoro irregolare)
1. Chiunque,
nellĠesercizio di unĠattivit di impresa sia in forma individuale che
societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in
posizione irregolare, pu denunciare, entro la data dellĠ11 novembre 2002, la
sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese,
di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di
societ operanti in Italia, la denuncia sottoscritta e presentata dal legale
rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione quella recata
dal timbro dellĠufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione
presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilit:
a) i dati identificativi dellĠimprenditore o della societ e
del suo legale rappresentante;
b) lĠindicazione delle generalit e della nazionalit del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) lĠindicazione della tipologia e delle modalit di impiego;
d) lĠindicazione della retribuzione convenuta, in misura non
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilit, alla dichiarazione sono
allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a
stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata
non inferiore ad un anno nelle forme di cui allĠarticolo 5-bis del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di seguito denominato: Çtesto unicoÈ, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dallĠarticolo 6 della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a
700 euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che
hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai
quali riferita la medesima dichiarazione, verifica lĠammissibilit e la
ricevibilit della dichiarazione e la comunica al centro per lĠimpiego
competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi
allĠeventuale rilascio del permesso di soggiorno di validit pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 4, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a
presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e
per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni
soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta
lĠimprocedibilit e lĠarchiviazione del relativo procedimento. Il permesso di
soggiorno pu essere rinnovato previo accertamento dellĠesistenza di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata
non inferiore ad un anno, nonch della regolarit della posizione contributiva
previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato[84], salvo quanto
previsto dallĠarticolo 5, commi 5 e 9, e dallĠarticolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni[85].
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione
di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono
punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di
carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonch per gli
altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti allĠoccupazione
dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione,
compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data
della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno non si applica lĠarticolo 22, comma 12, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni. Le predette cause di non punibilit non si applicano a coloro
che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non
rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina,
con proprio decreto, le modalit per lĠimputazione del contributo forfettario
di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte allĠorganizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore
interessato, al fine di garantire lĠequilibrio finanziario delle relative
gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altres le
modalit di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre
mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza
di circostanze obiettive riguardanti lĠinserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non pu
essere in ogni caso disposta nellĠipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che
non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non
sussiste o non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha commesso, ovvero
risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allĠarticolo 13, comma 13, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato per lavoro subordinato di cui allĠarticolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate
dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito
di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera.
b) che risultino
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in
Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento
penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto
non sussiste o non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha commesso
ovvero nei casi di archiviazione previsti dallĠarticolo 411 del codice di
procedura penale, ovvero risultino destinatari dellĠapplicazione di una misura
di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della
riabilitazione.
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai
sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di
immigrazione del presente decreto, punito con la reclusione da due a nove
mesi, salvo che il fatto costituisca pi grave reato.
9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, lĠobbligo
relativo alla comunicazione dellĠalloggio di cui allĠarticolo 7 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, pu
essere adempiuto fino alla data dellĠ11 novembre 2002. La medesima disposizione
si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui allĠarticolo
33 della legge 30 luglio 2002, n. 189
Articolo 2.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui
allĠarticolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal
territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione
di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello
Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellĠarticolo
1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di
espulsione gi adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il
contratto di soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 2-bis,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
introdotto dallĠarticolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n.
189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per
lavoro subordinato ai sensi dellĠarticolo 1, comma 5, del presente decreto
ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici
entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in
sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonch le modalit di
presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui allĠarticolo 1,
comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle
dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dallĠarticolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dellĠarticolo
5 del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dallĠarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio
2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di
soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata
non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il
rinnovo.
6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui
agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la
disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, prevista allĠarticolo 4, comma 2, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. AllĠatto della consegna della carta dĠidentit elettronica,
di cui allĠarticolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani
sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dellĠarticolo 5, commi 2-bis
e 4-bis, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dallĠarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30
luglio 2002, n. 189, secondo modalit stabilite, anche per quanto riguarda
lĠutilizzazione e la conservazione dei dati e lĠaccesso alle informazioni
raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
8. Al comma 4, primo periodo, dellĠarticolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dallĠarticolo 32 della legge 30
luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di
cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso
umanitario di cui allĠarticolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia
prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui allĠarticolo
6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un
alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per
la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del
dipendente una somma massima pari ad un terzo dellĠimporto complessivo mensile.
...
Articolo 3.
(Copertura finanziaria)
1. AllĠonere derivante dallĠattuazione dellĠarticolo 2, comma
3, valutato in euro 1.420.160 per lĠanno 2002 ed in euro 5.955.640 per lĠanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito dellĠunit previsionale
di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di previsione del
Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. AllĠonere derivante dallĠattuazione dellĠarticolo 1, commi 4
e 5, valutato in euro 1.267.443 per lĠanno 2002 ed in euro 1.861.548 per lĠanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito dellĠunit previsionale
di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di previsione del
Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-bis. Per lĠerogazione del compenso per lavoro straordinario a
favore del personale dellĠAmministrazione civile dellĠinterno impiegato per
fronteggiare lĠulteriore attivit richiesta per la definizione delle procedure
di regolarizzazione di cui allĠarticolo 1, autorizzata la spesa nella misura
massima di 459.658,20 euro per lĠanno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere
dallĠanno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito
dellĠunit previsionale di base di parte corrente ÒFondo specialeÒ dello stato
di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero
3. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze eĠ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85,
Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla
cooperazione in ambito comunitario
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina la concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da
Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi
di origine secondo le indicazioni della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001
del Consiglio dell'Unione europea, di seguito denominato Consiglio.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) "protezione temporanea": la procedura di carattere
eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente
afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione
europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela
immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista
il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso;
b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione del 28
luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di
New York del 31 gennaio 1967;
c) "sfollati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi
che hanno forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono
stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni
internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta
momentaneamente impossibile in dipendenza della situazione nel Paese stesso,
anche nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra,
ed in particolare le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza
endemica ovvero le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni
sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di
siffatte violazioni;
d) "afflusso massiccio": l'arrivo nel territorio
dell'Unione europea di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un
Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo
avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio, mediante un programma di
evacuazione;
e) "rifugiati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi
ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;
f) "minori non accompagnati": i cittadini di Paesi
non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di eta' inferiore ai diciotto
anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una
persona adulta, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona
per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati, una volta
entrati nel territorio nazionale;
g) "richiedente il ricongiungimento": un cittadino di
un Paese estraneo all'Unione europea che gode della protezione temporanea e che
intende ricongiungersi ai suoi familiari;
h) "decisione del Consiglio europeo": la decisione
del Consiglio presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/55/CE
del 20 luglio 2001 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati
ovvero dichiara la sopravvenuta possibilita' di rimpatrio.
Art. 3.
Misure di protezione temporanea
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato: "testo unico", sono stabilite, nei limiti delle risorse
di cui all'articolo 12, le misure di protezione temporanea per fronteggiare
l'afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio, ai
sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE per la durata massima di un
anno, prorogabile, con decisione del Consiglio, una sola volta per un pari
periodo e nei limiti previsti dalla dichiarazione di disponibilita' a ricevere
sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.
2. La protezione temporanea cessa alla scadenza del termine
deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per effetto di decisione
del medesimo Consiglio.
Art. 4.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce:
a) la data di decorrenza della protezione temporanea;
b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;
c) la disponibilita' ricettiva per l'accoglienza degli
sfollati;
d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio
agli sfollati individuati dalla lettera b), degli eventuali visti per l'ingresso
nel territorio nazionale;
e) le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla
lettera b), del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle
relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e alla
registrazione dei dati personali degli sfollati. Del numero dei permessi di
soggiorno rilasciati si tiene conto nell'adozione del decreto di programmazione
annuale ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo unico;
f) il punto di contatto nazionale per la cooperazione
amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini
dell'attuazione della protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui
al presente decreto;
g) le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche
mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese
quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per il
sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i
cittadini italiani, nonche' per l'accesso alla formazione professionale o a
tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le
categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e
le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza
psicologica, fisica o sessuale;
h) gli interventi, anche con la collaborazione di associazioni
od organizzazioni internazionali o intergovernative, per consentire il
rimpatrio volontario;
i) gli altri interventi necessari per l'attuazione della
decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al trasferimento della
persona protetta temporaneamente fra Stati membri e quelli inerenti la
cooperazione amministrativa di cui alla lettera f);
l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una
domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta.
2. Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le
norme di cui all'articolo 33 del testo unico.
Art. 5.
Casi di esclusione
1. Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di
protezione temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano
commesso:
a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine
contro l'umanita' cosi' come definiti dagli strumenti internazionali elaborati
per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, cosi' come recepiti
dall'ordinamento interno;
b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del
territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione
temporanea. La valutazione della gravita' del reato deve tenere conto della
gravita' del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio.
Le condotte connotate di particolare crudelta', anche se attuate con finalita'
politica, sono considerate di natura non politica;
c) atti contrari ai principi e alle finalita' delle Nazioni
Unite.
2. Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli
sfollati che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato,
anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e
2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti,
la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite
ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica.
3. Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea sono
adottate esclusivamente in base al comportamento personale dell'interessato e
sul principio di proporzionalita'.
4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea
sono allontanati dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13 del testo
unico.
Art. 6.
Ricongiungimento familiare
1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona
ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente decreto puo' essere
richiesto per:
a) il coniuge non legalmente separato;
b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo
coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati.
I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Ai fini
del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto
anni;
c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea
che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli
eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o
parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora
non abbiano altri figli nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero i genitori
ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo periodo e a carico, anche
parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
d) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione
temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in
cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o
parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo,
qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a
causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale.
2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla
lettera c) del comma 1 possono essere disposti solo nei confronti di coloro che
risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione
europea.
3. Ai familiari ricongiunti e' rilasciato un permesso di
soggiorno per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che
ha chiesto il ricongiungimento.
4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione
europea non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.
Art. 7.
Istanze di asilo
1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non
preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di
rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui all'articolo
3, comma 1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il riconoscimento
dello status di rifugiato presentate da persone che beneficiano della
protezione temporanea, con riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e della
decisione sull'istanza al termine della protezione temporanea.
2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello
status di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1, il
richiedente lo status di rifugiato potra' beneficiare del regime di protezione
temporanea solo se presenti rinuncia alla istanza di riconoscimento dello
status di rifugiato e o se la medesima istanza ha avuto un esito finale
negativo.
3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello
status di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1, il decreto di cui
all'articolo 3, comma 2, stabilisce le modalita' del soggiorno in attesa della
decisione per le persone che hanno goduto della protezione temporanea e che
hanno presentato una domanda di asilo.
Art. 8.
Informazioni
1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene
consegnato un documento redatto in una lingua che e' presumibile che essa
conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo che illustra i
suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla protezione temporanea.
2. Le persone che godono della protezione temporanea e che,
nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri,
vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono ed ottengano il
trasferimento vengono fornite di un lasciapassare conforme al modello di cui
all'allegato I.
Art. 9.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti di diniego della protezione
temporanea e gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano
le norme dell'articolo 6, comma 10, del testo unico , ad eccezione dei ricorsi
fondati su norme contenute nell'articolo 6 del presente decreto per i quali si
osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo unico.
2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e
tutti gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta
temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorita' presso la
quale e' possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del
ricorso.
Art. 10.
Divieto di allontanamento
1. Le persone che godono della protezione temporanea, salvo
accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento
volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione dell'Autorita' che ha
rilasciato il permesso di soggiorno, non possono allontanarsi dal territorio
nazionale. La persona che gode della protezione temporanea accordata da un
altro Stato membro che entri illegalmente nel territorio nazionale e'
allontanata verso quest'ultimo.
Art. 11.
Rimpatri
1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono
stabilite:
a) le modalita' per il rimpatrio volontario o assistito da
attuare anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni
nazionali, internazionali od intergovernative;
b) le modalita' per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi
in modo rispettoso della dignita' umana;
c) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per impellenti ragioni
umanitarie non sono in grado di rientrare nel Paese di provenienza alla
scadenza del regime di protezione temporanea;
d) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che frequentino corsi
scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.
Art. 12.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2004 vengono
riversate dal Ministero dell'interno al Fondo di rotazione di cui all'articolo
5 della citata legge n. 183 del 1987.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in
applicazione del presente articolo.
Art. 13.
Norme finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni del testo unico, e successive modificazioni.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e
successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la paritaĠ
di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
etnica
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca le
disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le
misure necessarie affinche' le differenze di razza o di origine etnica non
siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso
impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini,
nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.
Art. 2
Nozione di discriminazione
1. Ai fini del presente decreto,
per principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica.
Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o
indiretta, cosi' come di seguito definite:
a) discriminazione diretta
quando, per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno
favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in
situazione analoga;
b) discriminazione indiretta
quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un
comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una
determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio
rispetto ad altre persone.
2. E' fatto salvo il disposto
dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato: Çtesto unicoÈ.
3. Sono, altresi', considerate
come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine
etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di
creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.
4. L'ordine di discriminare
persone a causa della razza o dell'origine etnica e' considerato una
discriminazione ai sensi del comma 1.
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il principio di parita' di
trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le
persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela
giurisdizionale, secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico
riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al
lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le
condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di
lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni
del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e
livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e
riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
d) affiliazione e attivita'
nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre
organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime
organizzazioni;
e) protezione sociale, inclusa la
sicurezza sociale;
f) assistenza sanitaria;
g) prestazioni sociali;
h) istruzione;
i) accesso a beni e servizi,
incluso l'alloggio.
2. Il presente decreto
legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalita'
e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative
all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla
previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello
Stato, ne' qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla
condizione giuridica dei predetti soggetti.
3. Nel rispetto dei principi di
proporzionalita' e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o
dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di
discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento
dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una persona,
qualora, per la natura di un'attivita' lavorativa o per il contesto in cui essa
viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito
essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' medesima.
4. Non costituiscono, comunque,
atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di
trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano
giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi
appropriati e necessari.
Art. 4
Tutela giurisdizionale dei
diritti
1. La tutela giurisdizionale
avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme
previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico.
2. Chi intende agire in giudizio
per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui
all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o,
nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite
le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Il ricorrente, al fine di
dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno,
puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di
fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi
dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
4. Con il provvedimento che
accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al
risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del
comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora
sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la
ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel
provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
5. Il giudice tiene conto, ai
fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il
comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione
giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto
leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.
6. Il giudice puo' ordinare la
pubblicazione del provvedimento[86]
di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un
quotidiano di tiratura nazionale.
7. Resta salva la giurisdizione
del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5
Legittimazione ad agire
1. Sono legittimati ad agire ai
sensi dell'articolo 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullita', per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno
del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti
in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro per le pari opportunita' ed individuati sulla base delle
finalita' programmatiche e della continuita' dell'azione.
2. Nell'elenco di cui al comma 1
possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonche' le associazioni e gli enti iscritti
nel registro di cui all'articolo 6.
3. Le associazioni e gli enti
inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire ai
sensi dell'articolo 4 nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano
individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla
discriminazione.
Art. 6
Registro delle associazioni e
degli enti che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni
1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e' istituito il
registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della
lotta alle discriminazioni e della promozione della parita' di trattamento.
2. L'iscrizione nel registro e'
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso
di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come
scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la
promozione della parita' di trattamento, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli
iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) elaborazione di un bilancio
annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in
materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute;
d) svolgimento di un'attivita'
continuativa nell'anno precedente;
e) non avere i suoi
rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in
relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi
rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di
produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in
cui opera l'associazione.
3. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' provvede annualmente
all'aggiornamento del registro.
Art. 7
Ufficio per il contrasto delle
discriminazioni
1. E' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
un ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di
controllo e garanzia delle parita' di trattamento e dell'operativita' degli
strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e
imparziale, attivita' di promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi
forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in
un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni
possono avere su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a
carattere culturale e religioso.
2. In particolare, i compiti
dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) fornire assistenza, nei
procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si
ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui
all'articolo 425 del codice di procedura civile;
b) svolgere, nel rispetto delle
prerogative e delle funzioni dell'autorita' giudiziaria, inchieste al fine di
verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
c) promuovere l'adozione, da
parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni
e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti
di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio
connesse alla razza o all'origine etnica;
d) diffondere la massima
conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parita' di
trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle
discriminazioni per razza e origine etnica, nonche' proposte di modifica della
normativa vigente;
f) redigere una relazione annuale
per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parita' di
trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonche' una relazione
annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta;
g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in
collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con
le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti
specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida
in materia di lotta alle discriminazioni.
3. L'ufficio ha facolta' di
richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le
informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei
compiti di cui al comma 2.
4. L'ufficio, diretto da un
responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un
Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalita' organizzative
fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con
cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
5. L'ufficio puo' avvalersi anche
di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e
avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o
fuori ruolo, nonche' di esperti e consulenti esterni. Si applica l'articolo 17,
commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. Il numero dei soggetti di cui
al comma 5 e' determinato con il decreto di cui al comma 4, secondo quanto
previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'articolo 9
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303.
7. Gli esperti di cui al comma 5
sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati
di elevata professionalita' nelle materie giuridiche, nonche' nei settori della
lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti
in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica
utilita', della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.
8. Sono fatte salve le competenze
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri finanziari
derivanti dall'istituzione e funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 7,
nel limite massimo di spesa di 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si
provvede ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 1Ħ marzo 2002, n. 39.
2. Fatto salvo quanto previo dal
comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato.
D. LGS. 276/2003 *
Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
(Disposizioni rilevanti)
Capo II
Prestazioni
occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70.
Definizione e campo
di applicazione
1. Per prestazioni
di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura meramente
occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non
ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne,
nell'ambito:
a) dei piccoli
lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare
ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b)
dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori
di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della
realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della
collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo
svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi
naturali improvvisi, o di solidarieta'.
2. Le attivita'
lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di piu' beneficiari,
configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
per tali le attivita' che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva
non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso,
non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 5 mila[87]
euro sempre nel corso di un anno solare.
Art. 71.
Prestatori di
lavoro accessorio
1. Possono svolgere
attivita' di lavoro accessorio:
a) disoccupati da
oltre un anno;
b) casalinghe,
studenti e pensionati;
c) disabili e
soggetti in comunita' di recupero;
d) lavoratori extracomunitari,
regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del
lavoro.
2. l soggetti di
cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio,
comunicano la loro disponibilita' ai servizi per l'impiego delle province,
nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui
all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo
svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una
tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
Art. 72.
Disciplina del
lavoro accessorio
1.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i
beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o pi carnet di
buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi
entro trenta giorni[88]
e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto della
media delle retribuzioni rilevate per le attivit lavorative affini a quelle di
cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione
dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.
Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo
stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze
alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice
fiscale; effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini
previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore
nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in
misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo
autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto, individua le aree metropolitane e il concessionario del
servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle
prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalit per il
versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture
assicurative e previdenziali.[89]
L. 271/2004 *
Legge 12 Novembre 2004, n. 271,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004,
n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(Ulteriori disposizioni)
Art.
1
É
2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione
monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dellĠarticolo
30 e del comma 3 dellĠarticolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le
materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14
dello stesso decreto legislativo e lĠesame dei relativi ricorsi sono di
competenza del tribunale in composizione monocratica
Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei
permessi di soggiorno)
1. AllĠarticolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo
il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis.
NellĠambito delle direttive impartite dal Ministro dellĠinterno per la
semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri
amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dellĠinterno
pu altres stipulare, senza oneri aggiuntivi perla finanza pubblica,
convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici
per la raccolta e lĠinoltro agli uffici dellĠAmministrazione dellĠinterno delle
domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonch
per lo svolgimento di altre operazioni preliminari allĠadozione dei
provvedimenti richiesti e per lĠeventuale inoltro, ai privati interessati, dei
provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro
dellĠinterno, si determina lĠimporto dellĠonere a carico dellĠinteressato al
rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le
finalit di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti
alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a
procedere allĠidentificazione degli interessati, con lĠosservanza delle
disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione
delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche
amministrazioni"È.
DPR 394/1999 *
Decreto del Presidente della Repubblica
31 Agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
DPR 394/1999
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MODIFICHE APPORTATE DAL DPR 18/10/2004
Nota:
alcune delle modifiche sembrano
frutto di errore (sono indicate in nota) |
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