Udienza del 03.12.04
Compare per la ricorrente lAvv. C. Tiziana Pedonese la quale,
nel richiamare integralmente il contenuto del proprio atto introduttivo,
intende con il presente replicare alle controdeduzioni depositate dalla
Questura di Lucca nel corso della scorsa udienza.
1) Quanto alla presunta strumentalizzazione dellistituto del matrimonio
a fronte
dellinterruzione della convivenza nessun rilievo pu darsi alla sentenza della
Corte di Giustizia delle Comunit europee (chiamata a pronunciarsi dallImmigration
Appeal Tribunal del Regno Unito su una serie di questioni pregiudiziali)
allegata dai resistenti, relativa al Sig. Akrich, cittadino marocchino ed al
suo diritto di entrare e soggiornare nel Regio Unito in qualit di coniuge di
cittadina britannica.
Questo perch nelle conclusioni presentate il 27
febbraio 2003 dallAvv. Generale L.A. Geelhoed relative alla sentenza anzidetta
egli, richiamandosi alla Risoluzione del Consiglio 04/12/97 sulle misure da adottare in materia di
lotta contro i matrimoni fittizi sottolinea come la presenza di uno solo dei
fattori indicati al punto 2 di siffatta risoluzione possa essere considerato un
indizio della patologia del matrimonio ma non una prova (nota n. 12 punto 44
conclusioni).
I fattori che consentono di presumere che un
matrimonio sia fittizio sono in particolare:
-
il mancato
mantenimento del rapporto di convivenza;
-
lassenza
di un contributo adeguato alle responsabilit che derivano dal matrimonio;
-
il
fatto che i coniugi non si siano mai incontrati prima del matrimonio;
-
il
fatto che i coniugi commettano errori sui loro rispettivi dati personali, sulle
circostanze in cui si sono conosciuti o su altre informazioni importanti di carattere
personale che li riguardano;
-
il
fatto che i coniugi non parlino una lingua comprensibile per entrambi;
-
il
fatto che venga corrisposta una somma di denaro affinch il matrimonio sia
celebrato;
-
il
fatto che dai precedenti di uno o dei due coniugi risultino indicazioni di precedenti
matrimoni fittizi o irregolarit in materia di soggiorno.
Linterruzione della convivenza denunciata dal
marito della ricorrente, in questottica, potrebbe assumere un mero valore
indiziario da supportare con ulteriori prove nelle quali non certamente da comprendere
il verbale del 01.04.04 allegato dalla Questura..
Per inciso si fa presente a codesto giudicante che
i verbali come quello in atti hanno spesso un contenuto ben pi circostanziato
finendo per assumere natura di
vere e proprie confessioni di matrimoni fittizi unicamente finalizzati alla regolarizzazione
da parte del coniuge italiano.
Il Sig. Franchi si limita a dichiarare la partenza della moglie senza aggiungere
nientaltro.
Se il mancato mantenimento del rapporto di
convivenza, inoltre, fosse un parametro sufficiente per classificare come
fittizio un matrimonio, ci
finirebbe per collidere con linterpretazione che la stessa Corte di
Giustizia, nel procedimento 267/83, d del matrimonio nel rispetto del
regolamento n. 1612/68 (il quale tra laltro statuisce il diritto di soggiorno
a favore del coniuge e degli altri familiari del lavoratore migrante).
Nella sentenza del 13 febbraio 1985 emessa al
termine del procedimento indicato, infatti, si avuto cura di specificare che,
alla luce delle finalit dellart.10 del regolamento n. 1612/68 (diritto di soggiorno
della moglie di un lavoratore migrante), la relazione coniugale non pu
considerarsi dissolta sino a quando non intervenuta una pronuncia
dellautorit competente e per il semplice fatto che la moglie viva
separatamente.
In conclusione la Corte di Giustizia afferma
che il coniuge, ai fini della libera circolazione, rimane tale sino a quando il
matrimonio non stato sciolto a nulla rilevando leventuale interruzione della
convivenza.
In tal senso anche le conclusioni presentate il 16
maggio 2001 dallAvv. Generale L.A. Geelhoed (nella causa C 413/99 Baumbast
contro Governo del Regno Unito conclusasi con sentenza del 17 settembre 2002),
il quale, al punto n. 39
nellanalizzare lart. 10 del regolamento n. 1612/68, d rilievo al fatto che la Corte interpreta il
termine coniuge alla lettera. Essa ha deciso che una persona resta coniuge ai
sensi del regolamento fino a che il matrimonio non sia stato sciolto in
modo formale, anche se i coniugi restano separati di fatto.
In tale ottica e considerata la valenza dei
regolamenti comunitari (i quali ai sensi dellart. 249 del Trattato
istitutivo della Comunit Europea, hanno portata generale, sono obbligatori in
tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati
membri; quindi costituiscono la forma pi completa di normativa comunitaria)
la circostanza che la ricorrente se ne sia andata interrompendo la convivenza
con il Sig. Franchi non fa venir meno il suo status di coniuge di cittadino italiano e
conseguentemente i diritti e le facolt ad esso connesse ivi compreso quello al
rilascio di un valido titolo di soggiorno.
2)
Quanto alla
mancata comunicazione dellavvio di procedimento amministrativo appare alquanto
singolare che la Questura sottolinei lirreperibilit della ricorrente quando
poi in atti deposita lavvenuta notifica alla medesima del decreto di diniego
di rilascio. Nel momento in cui lUfficio immigrazione notificava alla Sig.ra
*** limpugnato decreto avrebbe potuto e dovuto comunicare preliminarmente
lapertura di procedimento amministrativo teso al diniego. In tal modo, lo si
ripete, avrebbe permesso alla Sig.ra *** di esercitare compiutamente il suo
diritto di intervento, ai sensi dellart. 7 L. 241/90, dandole la concreta
possibilit di evitare il pregiudizio poi arrecatole dal provvedimento de
quo. La ricorrente,
infatti, avrebbe potuto produrre copiosa documentazione attestante il suo rapporto
di lavoro, invocando la conversione del suo permesso di soggiorno ai sensi
dellart. 5 comma 9 D. L.vo 286/98 (T.U. nel prosieguo). LUfficio Immigrazione
ha omesso di notificare per una dimenticanza come accaduto in altri casi personalmente
riscontrati dal sottoscritto difensore.
3) Il riferimento allart. 30 comma
1 bis T.U.(revoca
immediata qualora sia accertato che al matrimonio non sia seguita leffettiva
convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole) inappropriato poich tale
norma riguarda esclusivamente i
casi dellart. 30 comma 1 lett. b) T.U.ovvero stranieri regolarmente
soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio
nel territorio dello Stato con
cittadini italiani o di uno Stato membro dellUE ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti
Inutile sottolineare che la Sig.ra *** non pu
rientrare nella categoria anzidetta poich la sua situazione di pregressa
regolarit non si protratta per un anno ma per pochi mesi durante i quali ha
inizialmente fatto richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi
di turismo.
Nessun rilievo possono poi assumere le
argomentazioni relative alla conversione prevista allart. 30 comma 5 T.U.
proprio perch non cՏ nessun permesso da convertire come sottolineato dalla
stessa resistente.
La norma da applicare al caso di specie , al
contrario, quella di cui all art. 5 comma 9 T.U. laddove consente anche in
sede di primo rilascio di ottenere un permesso diverso da quello richiesto ove
ne ricorrano i requisiti: questi, purtroppo, lo si ripete ancora una volta, non
sono mai stati presi in esame dalla Questura di Lucca a fronte della mancata
comunicazione dellavvio di procedimento amministrativo.
La Sig.ra ***, come gi si evidenziato al punto
2), ai sensi dellart. 10 L. 241/90,
avrebbe potuto presentare memorie e produrre la documentazione attestante
linizio dellattivit lavorativa in data antecedente rispetto al decreto
impugnato facendo contestuale richiesta di conversione (si veda in tal senso la
sentenza del Tribunale di Udine riportata alle pagine 7/8 del ricorso).
Irragionevole, per quanto si appena detto,
pertanto il punto in cui parte resistente lamenta la mancata produzione di
documentazione comprovante lattivit lavorativa.
Il fatto poi che non possa svolgere attivit
lavorativa in quanto clandestina opinabile seguendo un semplice ragionamento:
a)
i centri per
limpiego da tempo accettano ai fini dellassunzione la sola ricevuta;
b)
la Sig.ra
***, pertanto, al momento dellassunzione lo scorso 28 aprile, ha prodotto la
sola ricevuta al datore di lavoro;
c)
questultimo
ha legittimamente dato inizio ad un rapporto di lavoro con la ricorrente;
d)
la pendenza
del presente procedimento lascia immutata la situazione anzidetta poich solo
in caso di rigetto del ricorso potr parlarsi di status di clandestinit;
e)
ad ogni
buon conto si fa richiesta affinch sia sospesa lesecuzione del provvedimento
impugnato e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
4) Quanto alla precisazione circa la competenza
territoriale della Questura di Verona al rilascio del permesso di soggiorno a
fronte dellavvenuto trasferimento della Sig.ra ***, nulla quaestio; ad ogni buon conto nelle conclusioni del
ricorso si richiesto che il Giudice ordinasse il rilascio alla Questura
competente senza ulteriori indicazioni essendo appunto pacifica la competenza
dellamministrazione di Verona.
5) Infine, per mero scrupolo difensivo si fa presente che tutte le sentenze
della Corte di Giustizia citate si riferiscono al familiare di cittadino
comunitario che abbia esercitato il suo diritto di libera circolazione.
Tuttavia, lart. 28 comma 2 T.U. nel richiamare
lapplicazione del D.P.R. 54/02 (che d attuazione alla normativa europea in
materia) fatte salve le norme pi favorevoli dello stesso T.U. (quale certamente
non lart. 30 comma 1 bis), opera unequiparazione tra familiare
straniero di cittadino italiano e familiare straniero di comunitario
circolante.
In tal modo, se il requisito della convivenza alla
luce della giurisprudenza esaminata non pu essere preteso per il secondo, non
potr richiedersi nemmeno al primo ai fini del mantenimento di un valido titolo
di soggiorno.
Si conclude, pertanto, come in atti sollecitando
una rapida definizione della presente procedura a fronte del richiamo agli
artt. 737 e ss. c.p.c. operata dallart. 30 comma 6 T.U. e, conseguentemente,
nel rispetto dellesigenza di semplificazione-accelerazione di cui espressione
la scelta legislativa concretatasi con il ricorso allo schema camerale.
Compare altres lIspettore
Martino Magaddino in sostituzione del Vice Commissario Roberto Scrignoli il
quale