| Le richieste di rilascio
di permesso di soggiorno superiore a 90 giorni, del suo rinnovo,
nonché il rilascio della carta di soggiorno e di aggiornamento
dei dati devono essere presentate presso il Commissariato
competente per residenza, oppure presso l'ufficio immigrazione
della Questura,nel caso non sia presente alcun Commissariato.
Le richieste di aggiornamento del permesso di soggiorno per
l'inserimento di figli minori nati in Italia, di duplicato,
di permesso di soggiorno di durata fino a 90 giorni, per cure
mediche, gravidanza e le carte di soggiorno per cittadini
di paesi appartenenti all'Unione Europea si presentano presso
l'Ufficio Immigrazione della Questura.
La richiesta di rilascio del permesso di soggiorno va inoltrata
entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso.
Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno lo straniero
deve in ogni caso presentare:
Il modulo di richiesta, il passaporto, o altro documento
equivalente in corso di validità con apposto il relativo
visto di ingresso, overichiesto, più
una fotocopia dello stesso documento;
4 foto formato tessera, identiche e recenti, una marca da bollo
da 14,62 euro e la documentazione richiesta in base alla tipologia
del permesso di soggiorno.
Per i casi non contemplati, rivolgersi all'ufficio immigrazione
della Questura competente.
Permesso di soggiorno per lavoro
subordinato
E' necessario presentare:
- Impegnativa di lavoro con firma autenticata del datore di lavoro;
- Stato di servizio o la denuncia del rapporto di lavoro all'INPS;
- 4 foto formato tessera, marca da bollo da € 14,62, passaporto
e relative fotocopie;
Permesso di soggiorno per lavoro
autonomo
E' necessario presentare:
- Partita IVA;
- Iscrizione al Registro Esercenti Commercio;
- Licenza comunale per le attività se prevista;
- 4 foto formato tessera, marca da bollo da € 14,62, passaporto
e relative fotocopie;
Permesso di soggiorno per
attesa occupazione
E' necessario presentare:
- Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico del centro dell'impiego;
- 4 foto formato tessera , marca da bollo da € 14,62, passaporto
e relative fotocopie;
Permesso di soggiorno per
studio
Per presentare la richiesta è necessario allegare:
- Documentazione relativa al corso di studi, seguito o da seguire;
- Polizza assicurativa, italiana o straniera, valida sul territorio
nazionale per la copertura delle spese sanitarie;
- 4 foto formato tessera , marca da bollo da € 14,62, passaporto
e relative fotocopie
Permesso di soggiorno per
motivi di famiglia
Per presentare la richiesta è necessario allegare:
- Certificato di matrimonio, tradotto e legalizzato presso
la Rappresentanza Consolare Italiana all' estero, se la
certificazione proviene da Paese non appartenente all'Unione
Europea;
- Dichiarazione di presa a carico del coniuge
Permesso di soggiorno per
turismo
Per presentare la richiesta, è necessario allegare
:
- La documentazione relativa alla disponibilità dei
mezzi per il rientro nel paese di provenienza e ai mezzi
di sussistenza commisurati alla durata del soggiorno.
Permesso di soggiorno per
motivi umanitari
- A seguito della modifica apportata all'art. 14 del Regolamento
di attuazione, D.P.R. n.394/99, dal D.P.R. n. 334/04, tale
permesso di soggiorno consente l'esercizio di attività
lavorativa e può essere convertito in quello per
lavoro subordinato o autonomo, in presenza dei requisiti
richiesti dalla norma per tali tipologia di permesso di
soggiorno.
Procedure di emersione
- L'estensione delle norme dell'art.
33 della legge n.189/02 e della legge n. 222/02 ai lavoratori
autonomi non risulta possibile, se non a seguito di modifica
legislativa. Tuttavia, in sede di conversione del decreto
legge n.241/04 questo Dipartimento ha proposto un emendamento,
approvato in sede parlamentare, art. 1 quater della legge
n.271/04,che estende la disciplina fissata dal testo unico
in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro,
anche ai permessi di soggiorno rilasciati a seguito di regolarizzazione
(possibilità di convertire il permesso di soggiorno
per lavoro subordinato in quello autonomo, possibilità
di rinnovare il permesso di soggiorno per lavoro anche in
presenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, di
durata inferiore ad un anno); in ordine
alle domande di regolarizzazione conclusesi con un provvedimento
di rifiuto, perché relative a rapporti di lavoro
risultati inesistenti all'epoca della regolarizzazione,
non si intravede la possibilità di alcuna attività
discrezionale da parte dell'amministrazione, fino alla definizione
dei relativi procedimenti giurisdizionali in sede amministrativa
o penale; mentre ipermessi di soggiorno di sei mesi per
attesa occupazione, rilasciati a seguito dell'apertura di
una vertenza legale nei confronti del datore di lavoro che
non aveva provveduto alla presentazione della richiesta
di emersione, non possono che essere rinnovati secondo la
disciplina generale del testo unico immigrazione, quindi
solo a fronte dell'instaurazione di un nuovo rapporto di
lavoro;inoltre, la Corte Costituzionale,
con sentenza n.78 del 10 febbraio 2005, ha dichiarato illegittimità
costituzionale dell'art. 33, comma7, lett.c) della
legge n. 189/02 e dell'art. 1, comma 8, lett.c) del decreto
legge n.195/02, convertito con la legge n.222/02, nella
parte in cui fa derivare, automaticamente, il rigetto dell'istanza
di regolarizzazione dalla presenza didenuncie per uno dei
reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. Per tali ipotesi,
i relativi procedimenti, nonché quelli che hanno
formato oggetto di contenzioso, non ancora definito, saranno
esaminati alla luce della citata sentenza.
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