DECRETO 13 ottobre 2004
«Borsa nazionale continua del lavoro», di cui agli
articoli 15 e 16 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, di attuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
(G.U. n. 262 dell'8 novembre 2004)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni, recante norme per agevolare l'incontro
tra domanda ed offerta di lavoro;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante
norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante disposizioni in materia di sistemi informativi e
statistici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000,
n. 442, recante norme per la semplificazione del procedimento per
il collocamento ordinario dei lavoratori;
Vista la raccomandazione della Commissione delle Comunita'
europee dell'11 marzo 2002 relativa a un modello comune europeo
per il curriculum vitae;
Visto l'accordo dell'11 luglio 2002 in Conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, concernente «Linee guida per rendere operativo in
tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL)»;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali,
adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30»;
Visti in particolare gli articoli 15 e 16 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, concernenti la definizione, da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e d'intesa con
le regioni e le province autonome, degli standard tecnici e dei
flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonche' delle sedi
tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento
della borsa continua nazionale del lavoro a livello
nazionale;
Visto il documento «L'e-government per un federalismo
efficiente», approvato il 24 luglio 2003 in Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Acquisito il parere dell'Istituto nazionale di statistica,
espresso in data 2 settembre 2004;
Acquisito il parere dell'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori, espresso in data 8
settembre 2004;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso in data 3 settembre 2004; Vista l'intesa
intervenuta in sede di Conferenza Stato, regioni e province
autonome, nella riunione del 23 settembre 2004;
Decreta:
Art. 1.
Principi e criteri generali
1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30», la borsa continua nazionale del
lavoro e' un sistema aperto e trasparente per favorire le
attivita' d'incontro fra domanda e offerta di lavoro e, in
coerenza con gli indirizzi comunitari, la maggiore efficienza del
mercato del lavoro.
2. Il sistema, organizzato su una rete telematica di nodi
informativi regionali, consente ai lavoratori ed alle persone in
cerca di occupazione (di seguito denominate: «persone in
cerca di occupazione»), agli operatori pubblici e privati
autorizzati, di cui agli articoli 4 e 6 e agli operatori
accreditati di cui all'art. 7 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (di seguito denominati
«operatori») e ai datori di lavoro di decidere di
incontrarsi in maniera libera e di scegliere liberamente i
servizi da utilizzare.
3. Ai fini dell'erogazione dei servizi della borsa continua
nazionale del lavoro, i nodi informativi regionali cooperano fra
di loro e con il livello nazionale presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali (di seguito denominato:
«Ministero») attraverso un canale di interscambio e
cooperazione applicativa, che consente la corretta integrazione
delle banche dati del sistema e la circolazione delle
informazioni necessarie per il processo di incontro fra domanda e
offerta di lavoro sul territorio nazionale.
4. La conduzione del canale di interscambio e cooperazione
applicativa e' realizzata secondo il modello tecnico ed
organizzativo previsto dal documento «l'e-government per un
federalismo efficiente, - una visione condivisa, una
realizzazione cooperativa» approvato nella Conferenza
unificata il 24 luglio 2003.
5. Al fine di consentire il piu' rapido avviamento della borsa
continua nazionale del lavoro, il Ministero assicura i servizi
tecnici necessari alla conduzione del canale di interscambio e
cooperazione applicativa di cui al comma 3. Il Ministero provvede
successivamente ad adeguarsi a quanto previsto dal comma 4, fatti
salvi gli impegni assunti con contratti e convenzioni in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. I nodi regionali assicurano l'interoperabilita' e la
cooperazione applicativa dei sistemi informativi degli operatori
presenti sul territorio regionale.
7. Le informazioni minime necessarie per favorire l'incontro fra
domanda e offerta di lavoro nella borsa continua nazionale del
lavoro, immesse per via telematica direttamente dalle persone in
cerca di occupazione ovvero dai datori di lavoro, sono rese
disponibili ai nodi informativi regionali. Le informazioni
raccolte dagli operatori sono accessibili alla borsa continua
nazionale del lavoro per il tramite dei nodi informativi
regionali.
8. Il cittadino o il datore di lavoro, che accede ai servizi
della borsa continua nazionale del lavoro, autonomamente o
attraverso un operatore, deve poter scegliere in autonomia il
livello territoriale, sia esso provinciale, regionale o
nazionale, sul quale esporre la propria candidatura od offerta di
lavoro.
9. Il sistema che realizza la borsa continua nazionale del
lavoro deve essere strutturato ed evolversi prevedendo
l'integrazione con i sistemi operanti nell'ambito dell'Unione
europea.
Art. 2.
Flussi informativi della borsa continua nazionale del
lavoro
1. Per consentire il processo di incontro tra domanda e offerta
di lavoro nella borsa continua nazionale del lavoro, sono
definite, rispettivamente negli allegati A e B, che costituiscono
parte integrante del presente decreto, le informazioni minime
relative alle candidature e alle richieste di personale,
comprensive della indicazione del contenuto e degli ambiti
territoriali di diffusione dei dati.
2. Ulteriori dati possono essere inseriti sui nodi informativi
regionali solo su base volontaria e non possono essere oggetto,
in ogni caso, di utilizzazione a fini discriminatori o
commerciali. Tale divieto vale anche in relazione ai dati
relativi all'appartenenza a liste speciali.
3. Al fine di velocizzare le operazioni di incontro tra domanda
ed offerta di lavoro, presso i nodi informativi regionali della
borsa continua nazionale del lavoro sono memorizzate le
informazioni di cui agli allegati A e B, nonche' i dati che
consentono il riconoscimento, all'atto dell'incrocio, degli
operatori detentori delle informazioni.
4. Le interrogazioni trasversali, ovvero quelle interrogazioni
la cui risposta e' costituita da dati che risiedono su piu'
archivi presenti sul territorio, vengono gestite attraverso il
meccanismo di ricerca distribuita della borsa continua nazionale
del lavoro di cui all'allegato C, che costituisce parte
integrante del presente decreto, e garantiscono l'identificazione
degli operatori che detengono i dati.
Art. 3.
Standard tecnici della borsa continua nazionale del
lavoro
1. L'integrazione a livello nazionale dei nodi informativi
regionali del sistema della borsa continua nazionale del lavoro
di cui all'art. 1, comma 2, e' assicurata dai servizi di
interoperabilita' e cooperazione applicativa di cui all'art. 1,
comma 4, sulla base degli standard tecnici di cui all'allegato
C.
2. I nodi informativi regionali del sistema adottano i modelli
di cui agli allegati A e B. I nodi informativi regionali, anche
valorizzando quanto in uso presso gli operatori, al fine di
attivare un dialogo unitario, garantiscono il coordinamento fra i
formati di scambio e la transcodifica dei sistemi di
classificazione adottati dai nodi regionali con quelli adottati a
livello nazionale. Gli operatori che entrano nel sistema per il
tramite dei nodi regionali devono, a richiesta dei nodi regionali
stessi, fornire i sistemi di classificazione in uso.
3. La commissione tecnica di cui all'art. 7 elabora proposte per
l'aggiornamento degli standard di cui agli allegati A e B, nel
rispetto delle competenze definite nell'accordo in Conferenza
unificata dell'11 luglio 2002 anche tenendo conto delle
indicazioni fornite dalla commissione di cui all'art. 17 del
decreto legislativo n. 276 del 2003. La commissione tecnica
elabora inoltre proposte per l'aggiornamento degli standard di
cui all'allegato C anche tenendo conto delle indicazioni fornite
dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (di seguito denominato:
«CNIPA»).
4. Gli operatori ottemperano all'obbligo di collegarsi alla
borsa continua nazionale del lavoro tramite la connessione ad uno
dei nodi regionali della rete, utilizzando i dati indicati
all'art. 1, comma 7.
Art. 4.
Modalita' di fruizione dei servizi
1. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente
accessibile da parte delle persone in cerca di occupazione e dai
datori di lavoro con le seguenti modalita':
a) le persone in cerca di occupazione possono conferire alla
borsa continua nazionale del lavoro, previa identificazione, le
informazioni personali di cui all'allegato A, ai fini
dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro direttamente per
via telematica, anche utilizzando le postazioni appositamente
installate dagli operatori;
b) le persone in cerca di occupazione hanno libero accesso alla
consultazione degli annunci di ricerca del personale visibili
come minimo in forma aggregata e possono candidarsi direttamente
in risposta agli stessi dopo essersi identificati al
sistema;
c) i datori di lavoro possono pubblicare, previa
identificazione, annunci di ricerca di personale per via
telematica senza intermediari, ovvero attraverso gli
operatori;
d) la ricerca di personale da parte di datori di lavoro e'
sottoposta ad una procedura informatica di identificazione ed
accesso ai servizi;
2. La commissione tecnica di cui all'art. 7 individua gli
standard tecnici per l'identificazione in rete dei lavoratori e
dei datori di lavoro.
3. La persona in cerca di occupazione che conferisce
direttamente per via telematica alla borsa continua nazionale del
lavoro le informazioni personali ai fini dell'incontro fra
domanda e offerta di lavoro, indica se rendere visibili i dati
che ne consentono la diretta identificazione ovvero se assicurare
l'identificazione esclusivamente per il tramite dell'operatore
prescelto, pubblico e privato autorizzato o accreditato.
Art. 5.
Validita' delle informazioni ed aggiornamento dei
dati
1. La commissione tecnica di cui all'art. 7 definisce le
modalita' per l'aggiornamento delle informazioni rese dalle
persone in cerca di occupazione, dai datori di lavoro e dagli
operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati, ai fini
dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro, ivi inclusa la
durata massima di permanenza delle stesse nella borsa continua
nazionale del lavoro.
2. Le persone in cerca di occupazione hanno facolta' di
modificare le informazioni presenti nel proprio profilo di
sintesi rese alla borsa continua nazionale del lavoro, salvo
quanto previsto all'art. 4, comma 3. 3. I datori di lavoro, gli
operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati hanno
facolta' di modificare e aggiornare gli annunci di ricerca del
personale. 4. E' fatto obbligo agli operatori pubblici e privati
autorizzati o accreditati, nonche' ai datori di lavoro nel caso
di inserimento diretto, di provvedere ad annullare le richieste
di personale che vengono soddisfatte.
Art. 6.
Trattamento dei dati relativi all'incontro domanda
offerta
1. Il divieto di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 276
del 2003, trova applicazione nei confronti dei soggetti che
accedono alla borsa continua nazionale del lavoro.
2. I titolari del trattamento dei dati contenuti nella borsa
continua nazionale del lavoro sono il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, le regioni e gli operatori.
3. Con successivi provvedimenti, specifici di ciascuna
organizzazione, i titolari del trattamento hanno facolta' di
individuare i responsabili del trattamento medesimo.
4. I soggetti ai quali e' consentita la consultazione della
borsa continua nazionale del lavoro utilizzano le informazioni di
cui al presente decreto e trattano solo i dati pertinenti
all'instaurazione di un rapporto di lavoro.
Art. 7.
Commissione per il raccordo ed il coordinamento della borsa
continua nazionale del lavoro
1. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, la commissione tecnica per il raccordo ed il
coordinamento permanente tra il livello nazionale ed il livello
regionale della borsa continua nazionale del lavoro, nel rispetto
degli articoli 4 e 120 della Costituzione e tenuto conto, in
particolare, delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 5, del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. La commissione:
a) verifica l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati dalla
borsa continua nazionale del lavoro, indicando eventuali azioni
correttive;
b) verifica l'adeguatezza delle modalita' tecniche di
funzionamento della borsa continua nazionale del lavoro, in
funzione delle esigenze del mercato del lavoro e del Sistema
statistico nazionale, proponendo eventuali evoluzioni del modello
tecnologico ed organizzativo del sistema, in coerenza con il
citato accordo dell'11 luglio 2002 e con le successive decisioni
assunte in sede di Conferenza unificata;
c) svolge attivita' di supporto per l'identificazione delle
esigenze, anche di informazione statistica, di regioni e
province, al fine di migliorare il funzionamento e l'operativita'
della borsa continua nazionale del lavoro;
d) svolge attivita' di supporto per l'aggiornamento e
l'evoluzione dell'offerta degli strumenti tecnici messi a
disposizione dal Ministero alle regioni ed alle province che ne
facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle relative
competenze.
3. La commissione e' composta da: tre rappresentanti del
Ministero, di cui uno con funzioni di presidente; un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie; un rappresentante
del centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione; sei rappresentanti delle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano designati dalla Conferenza Stato,
regioni e province autonome; un rappresentante delle province,
designato dall'Unione delle province italiane (UPI); un
rappresentante dell'INPS; un rappresentante dell'INAIL; un
rappresentante dell'UNIONCAMERE; un rappresentante dell'ISTAT;
tre rappresentanti dei soggetti privati autorizzati, designati
dagli organismi di rappresentanza; il Presidente della
commissione istituita ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
4. La commissione ha sede operativa presso Italia Lavoro S.p.a.,
che svolge attivita' di supporto al Ministero ai sensi dell'art.
30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Italia Lavoro S.p.a. e'
autorizzata a fornire i supporti tecnici e strumentali per
assicurare il funzionamento della commissione per la quale svolge
funzioni di segreteria tecnico-organizzativa. I fondi necessari
per lo svolgimento delle attivita' sono reperiti nell'ambito
della convenzione sottoscritta con il Ministero l'11 ottobre
2002.
Art. 8
Azioni sussidiarie
1. Il Ministero, con il supporto della commissione di
cui all'art. 7 e di Italia Lavoro S.p.a., rende disponibili alle
regioni ed alle province autonome che ne facciano richiesta
strumenti tecnici finalizzati a dare sollecita attuazione alla
borsa continua nazionale del lavoro.
Art. 9.
Regime transitorio
1. In attesa della completa messa a regime della borsa continua
nazionale del lavoro gli operatori pubblici e privati autorizzati
ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ottemperano
all'obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del
lavoro attraverso uno dei nodi regionali che risultano gia'
attivi secondo gli standard tecnici e i flussi informativi di
scambio disciplinati nel presente decreto, anche in ragione della
interoperabilita' dei sistemi.
Roma, 13 ottobre 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca
Registrato alla Corte dei Conti il 28 ottobre 2004 Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 6, foglio n. 180
Allegato A (Documento in formato .pdf)
Informazioni minime relative
alle candidature
Allegato B (Documento in formato .pdf)
Informazioni minime relative
alla ricerca di personale
Allegato C (Documento in formato .pdf)
Standard tecnici della Borsa
Continua Nazionale del Lavoro