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Borsa Continua Nazionale del Lavoro

DECRETO 13 ottobre 2004
«Borsa nazionale continua del lavoro», di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
(G.U. n. 262 dell'8 novembre 2004)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante disposizioni in materia di sistemi informativi e statistici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori;

Vista la raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee dell'11 marzo 2002 relativa a un modello comune europeo per il curriculum vitae;

Visto l'accordo dell'11 luglio 2002 in Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente «Linee guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL)»;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Visti in particolare gli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, concernenti la definizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e d'intesa con le regioni e le province autonome, degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonche' delle sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento della borsa continua nazionale del lavoro a livello nazionale;

Visto il documento «L'e-government per un federalismo efficiente», approvato il 24 luglio 2003 in Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere dell'Istituto nazionale di statistica, espresso in data 2 settembre 2004;
Acquisito il parere dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, espresso in data 8 settembre 2004;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 3 settembre 2004; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome, nella riunione del 23 settembre 2004;

Decreta:

Art. 1.
Principi e criteri generali

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», la borsa continua nazionale del lavoro e' un sistema aperto e trasparente per favorire le attivita' d'incontro fra domanda e offerta di lavoro e, in coerenza con gli indirizzi comunitari, la maggiore efficienza del mercato del lavoro.
2. Il sistema, organizzato su una rete telematica di nodi informativi regionali, consente ai lavoratori ed alle persone in cerca di occupazione (di seguito denominate: «persone in cerca di occupazione»), agli operatori pubblici e privati autorizzati, di cui agli articoli 4 e 6 e agli operatori accreditati di cui all'art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (di seguito denominati «operatori») e ai datori di lavoro di decidere di incontrarsi in maniera libera e di scegliere liberamente i servizi da utilizzare.
3. Ai fini dell'erogazione dei servizi della borsa continua nazionale del lavoro, i nodi informativi regionali cooperano fra di loro e con il livello nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato: «Ministero») attraverso un canale di interscambio e cooperazione applicativa, che consente la corretta integrazione delle banche dati del sistema e la circolazione delle informazioni necessarie per il processo di incontro fra domanda e offerta di lavoro sul territorio nazionale.
4. La conduzione del canale di interscambio e cooperazione applicativa e' realizzata secondo il modello tecnico ed organizzativo previsto dal documento «l'e-government per un federalismo efficiente, - una visione condivisa, una realizzazione cooperativa» approvato nella Conferenza unificata il 24 luglio 2003.
5. Al fine di consentire il piu' rapido avviamento della borsa continua nazionale del lavoro, il Ministero assicura i servizi tecnici necessari alla conduzione del canale di interscambio e cooperazione applicativa di cui al comma 3. Il Ministero provvede successivamente ad adeguarsi a quanto previsto dal comma 4, fatti salvi gli impegni assunti con contratti e convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. I nodi regionali assicurano l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa dei sistemi informativi degli operatori presenti sul territorio regionale.
7. Le informazioni minime necessarie per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro nella borsa continua nazionale del lavoro, immesse per via telematica direttamente dalle persone in cerca di occupazione ovvero dai datori di lavoro, sono rese disponibili ai nodi informativi regionali. Le informazioni raccolte dagli operatori sono accessibili alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite dei nodi informativi regionali.
8. Il cittadino o il datore di lavoro, che accede ai servizi della borsa continua nazionale del lavoro, autonomamente o attraverso un operatore, deve poter scegliere in autonomia il livello territoriale, sia esso provinciale, regionale o nazionale, sul quale esporre la propria candidatura od offerta di lavoro.
9. Il sistema che realizza la borsa continua nazionale del lavoro deve essere strutturato ed evolversi prevedendo l'integrazione con i sistemi operanti nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 2.
Flussi informativi della borsa continua nazionale del lavoro

1. Per consentire il processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro nella borsa continua nazionale del lavoro, sono definite, rispettivamente negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, le informazioni minime relative alle candidature e alle richieste di personale, comprensive della indicazione del contenuto e degli ambiti territoriali di diffusione dei dati.
2. Ulteriori dati possono essere inseriti sui nodi informativi regionali solo su base volontaria e non possono essere oggetto, in ogni caso, di utilizzazione a fini discriminatori o commerciali. Tale divieto vale anche in relazione ai dati relativi all'appartenenza a liste speciali.
3. Al fine di velocizzare le operazioni di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, presso i nodi informativi regionali della borsa continua nazionale del lavoro sono memorizzate le informazioni di cui agli allegati A e B, nonche' i dati che consentono il riconoscimento, all'atto dell'incrocio, degli operatori detentori delle informazioni.
4. Le interrogazioni trasversali, ovvero quelle interrogazioni la cui risposta e' costituita da dati che risiedono su piu' archivi presenti sul territorio, vengono gestite attraverso il meccanismo di ricerca distribuita della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, e garantiscono l'identificazione degli operatori che detengono i dati.

Art. 3.
Standard tecnici della borsa continua nazionale del lavoro

1. L'integrazione a livello nazionale dei nodi informativi regionali del sistema della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 1, comma 2, e' assicurata dai servizi di interoperabilita' e cooperazione applicativa di cui all'art. 1, comma 4, sulla base degli standard tecnici di cui all'allegato C.
2. I nodi informativi regionali del sistema adottano i modelli di cui agli allegati A e B. I nodi informativi regionali, anche valorizzando quanto in uso presso gli operatori, al fine di attivare un dialogo unitario, garantiscono il coordinamento fra i formati di scambio e la transcodifica dei sistemi di classificazione adottati dai nodi regionali con quelli adottati a livello nazionale. Gli operatori che entrano nel sistema per il tramite dei nodi regionali devono, a richiesta dei nodi regionali stessi, fornire i sistemi di classificazione in uso.
3. La commissione tecnica di cui all'art. 7 elabora proposte per l'aggiornamento degli standard di cui agli allegati A e B, nel rispetto delle competenze definite nell'accordo in Conferenza unificata dell'11 luglio 2002 anche tenendo conto delle indicazioni fornite dalla commissione di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La commissione tecnica elabora inoltre proposte per l'aggiornamento degli standard di cui all'allegato C anche tenendo conto delle indicazioni fornite dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (di seguito denominato: «CNIPA»).
4. Gli operatori ottemperano all'obbligo di collegarsi alla borsa continua nazionale del lavoro tramite la connessione ad uno dei nodi regionali della rete, utilizzando i dati indicati all'art. 1, comma 7.

Art. 4.
Modalita' di fruizione dei servizi

1. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile da parte delle persone in cerca di occupazione e dai datori di lavoro con le seguenti modalita':
a) le persone in cerca di occupazione possono conferire alla borsa continua nazionale del lavoro, previa identificazione, le informazioni personali di cui all'allegato A, ai fini dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro direttamente per via telematica, anche utilizzando le postazioni appositamente installate dagli operatori;
b) le persone in cerca di occupazione hanno libero accesso alla consultazione degli annunci di ricerca del personale visibili come minimo in forma aggregata e possono candidarsi direttamente in risposta agli stessi dopo essersi identificati al sistema;
c) i datori di lavoro possono pubblicare, previa identificazione, annunci di ricerca di personale per via telematica senza intermediari, ovvero attraverso gli operatori;
d) la ricerca di personale da parte di datori di lavoro e' sottoposta ad una procedura informatica di identificazione ed accesso ai servizi;
2. La commissione tecnica di cui all'art. 7 individua gli standard tecnici per l'identificazione in rete dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. La persona in cerca di occupazione che conferisce direttamente per via telematica alla borsa continua nazionale del lavoro le informazioni personali ai fini dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro, indica se rendere visibili i dati che ne consentono la diretta identificazione ovvero se assicurare l'identificazione esclusivamente per il tramite dell'operatore prescelto, pubblico e privato autorizzato o accreditato.

Art. 5.
Validita' delle informazioni ed aggiornamento dei dati

1. La commissione tecnica di cui all'art. 7 definisce le modalita' per l'aggiornamento delle informazioni rese dalle persone in cerca di occupazione, dai datori di lavoro e dagli operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati, ai fini dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro, ivi inclusa la durata massima di permanenza delle stesse nella borsa continua nazionale del lavoro.
2. Le persone in cerca di occupazione hanno facolta' di modificare le informazioni presenti nel proprio profilo di sintesi rese alla borsa continua nazionale del lavoro, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 3. 3. I datori di lavoro, gli operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati hanno facolta' di modificare e aggiornare gli annunci di ricerca del personale. 4. E' fatto obbligo agli operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati, nonche' ai datori di lavoro nel caso di inserimento diretto, di provvedere ad annullare le richieste di personale che vengono soddisfatte.

Art. 6.
Trattamento dei dati relativi all'incontro domanda offerta

1. Il divieto di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 276 del 2003, trova applicazione nei confronti dei soggetti che accedono alla borsa continua nazionale del lavoro.
2. I titolari del trattamento dei dati contenuti nella borsa continua nazionale del lavoro sono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e gli operatori.
3. Con successivi provvedimenti, specifici di ciascuna organizzazione, i titolari del trattamento hanno facolta' di individuare i responsabili del trattamento medesimo.
4. I soggetti ai quali e' consentita la consultazione della borsa continua nazionale del lavoro utilizzano le informazioni di cui al presente decreto e trattano solo i dati pertinenti all'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Art. 7.
Commissione per il raccordo ed il coordinamento della borsa continua nazionale del lavoro
1. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la commissione tecnica per il raccordo ed il coordinamento permanente tra il livello nazionale ed il livello regionale della borsa continua nazionale del lavoro, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione e tenuto conto, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. La commissione:
a) verifica l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati dalla borsa continua nazionale del lavoro, indicando eventuali azioni correttive;
b) verifica l'adeguatezza delle modalita' tecniche di funzionamento della borsa continua nazionale del lavoro, in funzione delle esigenze del mercato del lavoro e del Sistema statistico nazionale, proponendo eventuali evoluzioni del modello tecnologico ed organizzativo del sistema, in coerenza con il citato accordo dell'11 luglio 2002 e con le successive decisioni assunte in sede di Conferenza unificata;
c) svolge attivita' di supporto per l'identificazione delle esigenze, anche di informazione statistica, di regioni e province, al fine di migliorare il funzionamento e l'operativita' della borsa continua nazionale del lavoro;
d) svolge attivita' di supporto per l'aggiornamento e l'evoluzione dell'offerta degli strumenti tecnici messi a disposizione dal Ministero alle regioni ed alle province che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle relative competenze.
3. La commissione e' composta da: tre rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di presidente; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie; un rappresentante del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; sei rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano designati dalla Conferenza Stato, regioni e province autonome; un rappresentante delle province, designato dall'Unione delle province italiane (UPI); un rappresentante dell'INPS; un rappresentante dell'INAIL; un rappresentante dell'UNIONCAMERE; un rappresentante dell'ISTAT; tre rappresentanti dei soggetti privati autorizzati, designati dagli organismi di rappresentanza; il Presidente della commissione istituita ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
4. La commissione ha sede operativa presso Italia Lavoro S.p.a., che svolge attivita' di supporto al Ministero ai sensi dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Italia Lavoro S.p.a. e' autorizzata a fornire i supporti tecnici e strumentali per assicurare il funzionamento della commissione per la quale svolge funzioni di segreteria tecnico-organizzativa. I fondi necessari per lo svolgimento delle attivita' sono reperiti nell'ambito della convenzione sottoscritta con il Ministero l'11 ottobre 2002.

Art. 8
Azioni sussidiarie
1. Il Ministero, con il supporto della commissione di cui all'art. 7 e di Italia Lavoro S.p.a., rende disponibili alle regioni ed alle province autonome che ne facciano richiesta strumenti tecnici finalizzati a dare sollecita attuazione alla borsa continua nazionale del lavoro.

Art. 9.
Regime transitorio

1. In attesa della completa messa a regime della borsa continua nazionale del lavoro gli operatori pubblici e privati autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ottemperano all'obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso uno dei nodi regionali che risultano gia' attivi secondo gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio disciplinati nel presente decreto, anche in ragione della interoperabilita' dei sistemi.


Roma, 13 ottobre 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca
Registrato alla Corte dei Conti il 28 ottobre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 180

Allegato A (Documento in formato .pdf)
Informazioni minime relative alle candidature

Allegato B (Documento in formato .pdf)
Informazioni minime relative alla ricerca di personale


Allegato C (Documento in formato .pdf)
Standard tecnici della Borsa Continua Nazionale del Lavoro