Art. 6 (Attuazione del programma
di cooperazione internazionale AENEAS) 1. Il comma 544 dellÕarticolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, ¶ sostituito dal seguente:
Ò544.
EÕ autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato
di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di
euro per l'anno 2006 per le seguenti finalitÃ:
a)
attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al regolamento (CE) n.
491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, finalizzato
a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia
di flussi migratori e di asilo;
b)
prosecuzione degli interventi previsti dallÕarticolo 11, comma 5-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
c)
fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto
dellÕimmigrazione clandestina ai Paesi di accertata provenienza della stessa;
d)
integrazione degli interventi in materia dÕimmigrazione, in particolare, di
contrasto allÕimmigrazione clandestina, anche sul territorio dello Stato.Ò.